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IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 152/2006 -
CIRCOLARE DEL 3 LUGLIO 2006 DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI
Carlo Rapicavoli (*)
Il Comitato Nazionale dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (oggi Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006) ha emanato la Circolare n. 800 del 3 luglio 2006 per fornire le prime indicazioni sull'applicazione dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 relativo alle attività di recupero di rifiuti in regime semplificato.
"Ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs 152/06, le Sezioni regionali dell'Albo:
a) ricevono la comunicazione di inizio di attività per l'esercizio delle
operazioni di recupero effettuate nel rispetto delle norme tecniche e delle
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, dello stesso
decreto legislativo e ne danno notizia alla provincia territorialmente
competente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
b) iscrivono le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività in
apposito registro e, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione,
verificano d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
c) qualora accertino il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
previste propongono alla provincia territorialmente competente di disporre, con
provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività salvo che
l'interessato non conformi l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente
entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
A seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative, sono
pervenute richieste di chiarimento da parte delle Sezioni regionali, nonché
segnalazioni riguardanti differenti modalità di applicazione delle medesime
disposizioni da parte delle diverse amministrazioni coinvolte.
Al riguardo il Comitato Nazionale, per quanto di sua competenza, ha ritenuto di
fornire le seguenti indicazioni operative.
1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 15, del D. Lgs 152/06, le comunicazioni già
effettuate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs 22/97, e le
conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle province, restano valide ed
efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.
Si ritiene, pertanto, che le Sezioni regionali dell'Albo possano gestire
esclusivamente le comunicazioni di inizio di attività, o i rinnovi delle stesse,
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del D. Lgs 152/06, mentre
rimane di competenza delle province l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti
le comunicazioni già effettuate alle medesime ai sensi del D. Lgs 22/97.
2. Nell'attesa dell'adozione del modello uniforme di comunicazione d'inizio
attività, in corso di elaborazione, potranno essere accettate le comunicazioni
d'inizio attività di cui all'articolo 216, comma 1, del D. Lgs 152/06, corredate
dalla documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 216, nonché dal
D.M. 5 febbraio 1998, modificato con D.M. 5 aprile 2006, n. 186, o dal D.M. 12
giugno 2002, n. 162. A tali fini, potrà essere utilizzata la modulistica già
adottata dalle diverse regioni o province.
3. Ai sensi dell'articolo 216, comma 1, del D. Lgs 152/06, la Sezione regionale
deve dare notizia alla provincia della comunicazione di inizio di attività entro
dieci giorni dalla ricezione della stessa. Si ritiene che a tale comunicazione
debba essere allegata copia di tutta la documentazione presentata dall'impresa.
4. Fermo restando quanto chiarito al punto 1., si ritiene che, ai fini di quanto
disposto dall'articolo 216, comma 3, del D. Lgs 152/06, dovrebbe essere
trasmessa alla Sezione regionale dell'Albo notizia dei provvedimenti assunti
dalla provincia ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 216 (termini e
prescrizioni assegnati all'impresa per la conformazione dell'attività alla
normativa vigente, provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività,
ecc.). Per gli stessi fini, dovrebbe essere data notizia alla Sezione regionale
degli eventuali provvedimenti assunti dalla provincia a seguito delle attività
di controllo di cui all'art 197, commi 1 e 5, del D. Lgs 152/06"
I.
Alla luce delle indicazioni fornite dal Comitato Nazionale dell'Albo, viene
confermata l'interpretazione finora seguita delle nuove disposizioni,
finalizzata ad evitare ogni possibile conflitto di competenze:
1) E' competenza dell'Albo la verifica preventiva e l'accertamento dei
presupposti e dei requisiti richiesti dalla norma per l'avvio delle attività di
recupero di rifiuti in regime semplificato, tramite il controllo dei contenuti
della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 216;
2) L'Albo completa detta verifica entro i 90 giorni; se accerta il mancato
rispetto dei requisiti o l'assenza dei presupposti propone, con provvedimento
motivato, alla Provincia di disporre il divieto di inizio o di prosecuzione
dell'attività;
3) La Provincia dispone, con proprio provvedimento, il divieto di inizio o di
prosecuzione dell'attività motivato secondo le indicazioni dell'Albo,
eventualmente integrate da proprie autonome valutazioni che trovano
legittimazione nella competenza generale di cui all'art. 197, comma 1, lett. c),
nonché nella competenza specifica ad emanare i suddetti provvedimenti inibitori;
4) I termini e le prescrizioni per conformare l'attività alla normativa vigente
vengono imposti dalla Provincia, in quanto ente competente ad emanare il
provvedimento;
5) Il controllo successivo sull'esercizio delle attività è di competenza
esclusiva della Provincia ai sensi dell'art. 197, comma 5, che adotta anche
tutti i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori, dandone ovviamente
comunicazione all'Albo.
Attività in essere
L'art. 216, comma 5, dispone che la comunicazione deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
Il comma 15 precisa che le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in
vigore della parte quarta del decreto (29 aprile 2006) ai sensi dell'articolo
33, comma 1, del D. Lgs. 22/1997, e le conseguenti iscrizioni nei registri
tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al
comma 5 del medesimo articolo 33.
Pertanto si ritiene che:
a) Vanno destinate alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali tutte le
comunicazioni di inizio di attività a decorrere dal 29 aprile 2006 nonché le
comunicazioni di rinnovo, alla scadenza del termine quinquennale dall'ultima
iscrizione al Registro Provinciale, di cui all'art. 33, comma 4, del D. Lgs.
22/1997;
b) Resta di competenza provinciale la gestione del registro delle ditte fino
alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato art. 33, comma 4, del D.
Lgs. 22/1997.
Diritti di iscrizione
In virtù della sopra delineata gestione transitoria, si ritiene che:
1) Le ditte iscritte nel Registro della Sezione Regionale dell'Albo sono tenute
al versamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 212, comma 26,
del D. Lgs. 152/2006 pari ad Euro 50,00 (cfr. art. 214, comma 7);
2) Le ditte iscritte nel Registro Provinciale sono tenute al versamento del
diritto di iscrizione annuale con le modalità e gli importi di cui al D. M. 21
luglio 1998 n. 350.
(*) dott. Carlo Rapicavoli
Dirigente del Settore Gestione del Territorio
della Provincia di Treviso
I Cfr. Circolare Prot. n. 800/ALBO/PRES del 3 luglio 2006
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti -
comitato nazionale
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 06/07/2006