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Novità in tema di
appalto e subappalto nel settore edile
SIMONE BALDAN*
Il trattamento ai fini I.V.A.
La modifica al trattamento IVA di settore è relativa all'introduzione del
meccanismo del reverse charge2.
In questo modo il soggetto responsabile dell'imposta non è il prestatore del
servizio o il cedente del bene, ma l'acquirente. Quest'ultimo infatti riceve dal
suo fornitore una fattura che non espone l'IVA ma la dicitura “Operazione senza
applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 17 c. 6 DPR 633/1972”.
Al ricevimento della fattura il cliente dovrà integrarla con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture
emesse. Lo stesso documento dovrà essere annotato anche nel registro delle
fatture ricevute, allo scopo di detrarre l'imposta.
In sostanza, la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel
settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell’inversione contabile,
rendendo l’appaltatore (committente) debitore dell’imposta e obbligandolo al
relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato. Il
meccanismo è applicato da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese
che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
In pratica nei contratti di appalto, l'appaltatore ed il subappaltatore
emetteranno fattura senza indicare l'imposta. Il soggetto responsabile
dell'imposta sarà il committente o l'appaltatore principale.
La scelta di applicare questo meccanismo è dovuta al fatto che nel vecchio
sistema esisteva una falla che consentiva di frodare il fisco: il subappaltatore
emetteva fattura con IVA che poi non provvedeva a versare, mentre il suo cliente
la detraeva, realizzando un doppio danno nei confronti dell'erario. Naturalmente
nei casi di frode conclamata il subappaltatore era soggetto irreperibile.
Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17 c. 6 DPR
633/1972, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale,
e qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno
precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di
contratti di subappalto, il limite alle compensazioni é elevato a €
1.000.000,00. È altresì consentita loro la richiesta di rimborso in sede di
dichiarazione IVA annuale.
L'efficacia delle disposizioni fin qui esplicate, è subordinata
all'autorizzazione in deroga alla Direttiva 77/388/CEE da parte degli organismi
comunitari preposti; essa si applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione.
L'aspetto positivo per il committente (o per l'appaltatore principale), è da
riscontrare nei movimenti finanziari: l'esborso per l'appalto risulta infatti
inferiore non essendo applicata l'IVA.
Responsabilità solidale per gli adempimenti fiscali e contributivi
Per quanto riguarda la lotta all'evasione ed al lavoro sommerso, la
normativa introduce un meccanismo di responsabilità solidale tra committente,
appaltatore e subappaltatore, per i versamenti di imposte, contributi e
assicurazione contro gli infortuni relativi ai lavoratori dipendenti impiegati
nei cantieri. In questo modo gli enti previdenziali e l'erario sono maggiormente
tutelati per quanto riguarda l'incasso dei versamenti. La norma è infatti volta
a incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e
assicurativi.
La nuova disciplina3
prevede infatti che l'appaltatore (committente) risponde in solido con il
subappaltatore (appaltatore) della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto il
subappaltatore (appaltatore). La responsabilità solidale viene meno se
l'appaltatore (committente) verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio
affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (appaltatore).
L'appaltatore (committente) può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto per l'opera eseguita.
Gli atti relativi a verifiche fiscali, previdenziali ed assicurative, che devono
essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore (appaltatore)
sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La
competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali é comunque
determinata in rapporto alla sede del subappaltatore (appaltatore).
L’inosservanza delle modalità di pagamento è punita con la sanzione
amministrativa da € 5.000,00 ad € 200.000,00, qualora i predetti adempimenti non
siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore (committente). La competenza
dell’ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto
alla sede dell’appaltatore.
L’applicazione, di tutte le disposizioni di cui si è detto, è differita in
attesa dell’approvazione di un decreto di attuazione4
che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti
fiscali, contributivi ed assicurativi, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i
predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, con esclusione solamente dei committenti non esercenti attività
commerciale.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro è altresì obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un
anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti5,
e ad effettuare e versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Per fare un esempio poniamo che la Alfa Srl commissiona all'impresa edile Beta
Snc la costruzione di una villetta a schiera trifamiliare. Alfa Srl sarà
responsabile in solido con Beta Snc di tutti i versamenti fiscali, contributivi
e assicurativi relativi all'impiego di personale presso il proprio cantiere e
nei limiti di importo pari al corrispettivo del contratto di appalto. Per far
decadere tale responsabilità Alfa Srl deve verificare il corretto adempimento
dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi da parte di Beta Snc. Nel
caso Beta Snc non fornisca la documentazione richiesta da Alfa Srl, quest'ultima
deve sospendere il pagamento dei relativi SAL. Alfa Srl sarà comunque
responsabile per un anno dalla chiusura del cantiere dei versamenti degli
stipendi ai dipendenti di Beta Snc e delle relative trattenute fiscali,
contributive ed assicurative.
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Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia
simone.baldan@cndc.it
1D.L. n. 223 del 04 luglio 2006 conv. L. n. 248 del 04 agosto
2006
2Art. 35 cc. 5, 6, 6bis, 6ter D.L. 223/2006
3Art. 35 cc. 28 – 34 D.L. 223/2006
4Da emanare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministero del Lavoro entro il 02.11.2006
5Art. 29 c. 2 D. Lgs. 276/2003
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 15/09/2006