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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE
(art. 19 del D. Lgs. 504/1992).
DOTT. CARLO RAPICAVOLI *
Un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 agosto 2006
chiarisce le modalità di corretta applicazione del tributo per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.
Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504I
.
LA QUESTIONE OGGETTO DEL PARERE
Un Consorzio di Comuni per la gestione dei rifiuti urbani ha stabilito, con
proprio regolamento, di applicare il tributo in questione commisurandolo sulla
sola quota fissa della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 49
del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (denominata anche tariffa di igiene ambientale
– TIA), determinata ai sensi del D. P. R. 27 aprile 1999 n. 158. Tale
determinazione è stata motivata dal suddetto Consorzio dalla considerazione che
è solo la quota fissa della tariffa per la gestione dei rifiuti che presenta,
tra i vari parametri di commisurazione, quello della superficie produttiva di
rifiuti, mentre la quota variabile ha natura più spiccatamente sinallagmatica e,
dunque, è legata alla quantità dei rifiuti eventualmente prodotti da ciascuna
utenza.
La Provincia interessata non condivide l’operato del consorzio sopra citato, in
quanto ritiene che l’applicazione del tributo provinciale istituito dall’art. 19
del D. Lgs. n. 504/1992 debba essere applicato dai Comuni o, a norma dell’art.
49, comma 9, del D. Lgs. n. 22/1997, dai soggetti gestori sull’intera tariffa
istituita dall’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, così come espressamente e
inequivocabilmente stabilito dal legislatore nazionale nel comma 17 dell’art. 49
del D. Lgs. n. 22/1997 è “fatta salva l’applicazione” del tributo
ambientale provinciale di cui trattasi, senza in alcun modo disporre
l’applicazione di tale tributo solo sulla quota fissa di tale tariffa
II .
La Provincia ritiene che tale interpretazione sia supportata inequivocabilmente
dalla previsione normativa contenuta nel citato art. 49, considerato che il
legislatore, al comma 4 di tale articolo, prevede espressamente che la tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani si componga di una quota fissa e di una
variabile e tale distinzione non è richiamata nel sopra citato comma 17 che fa
salva l’applicazione del tributo provinciale.
Da tale divergente interpretazione, la richiesta di parere al Ministero.
IL PARERE DEL MINISTERO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le seguenti chiare
indicazioni.
“L’applicazione del tributo provinciale presenta aspetti di problematicità
legati al fatto che, come recita l’art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992, è
commisurato alla superfici degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e soggiace, quindi, in generale
alla disciplina della TARSU.
Le difficoltà applicative sono sorte al momento in cui il citato art. 49 del D.
Lgs. n. 22 del 1997 ha consentito ai comuni di sostituire, anche in via
sperimentale, la TARSU con la tariffa per la gestione dei rifiuti, stabilendo al
comma 17 che è fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Dalla lettura del citato comma 17 si può desumere che la stessa circostanza che
non vi siano state precisazioni circa la quantificazione del tributo provinciale
consente di dedurre che lo stesso debba essere applicato sull’intera misura
della tariffa per la gestione dei rifiuti, determinata ai sensi del D. P. R. n.
158 del 1999.
In tal senso si è già espresso questo ufficio con la circolare n. 111/E del 21
maggio 1999, nella quale è stato evidenziato che il tributo provinciale è
disciplinato dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche
nel caso che questa venga sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla
tariffa introdotta dal predetto art. 49 del D. Lgs. 22/1997, sulle cui misure
tariffarie dovrà necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita dalla
provincia ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, in forza della predetta
avvenuta riconferma del tributo in sede di disciplina legislativa della nuova
tariffa sostitutiva della tassa.
Né varrebbe a sostenere la tesi contraria il fatto che per le utenze domestiche
il parametro della superficie sia contemplato solo per il calcolo della quota
fissa della tariffa e non per quella variabile.
E’ sufficiente, infatti, considerare che per le utenze non domestiche, invece,
la superficie è presa in considerazione sia per la determinazione della parte
fissa e sia per la parte variabile della tariffa.
Ciò induce, quindi, a ritenere che la tariffa in questione deve necessariamente
essere considerata nella sua unitarietà, tanto più che, in mancanza di
un’esplicita previsione legislativa, non è in alcun modo ipotizzabile ritenere
che il legislatore abbia voluto consentire un’applicazione differenziata del
tributo provinciale il questione.
Questa argomentazione è ancor più avvalorata dalla circostanza che la
distinzione tra le due diverse quote della tariffa è già contemplata nel comma 4
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, per cui se il legislatore avesse voluto
effettivamente rapportare il tributo provinciale a una sola delle due quote
avrebbe dovuto specificarlo nel successivo comma 17 dell’articolo in esame.
Da quanto argomentato, si ritiene quindi di poter condividere il parere della
Provincia, secondo la quale il tributo ambientale deve essere
commisurato all’intera tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e cioè sia
alla quota fissa e sia a quella variabile”
III
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 152/2006
Il parere del Ministero ricorda che “si deve tenere presente che le
considerazioni svolte sono da ritenersi valide fino al momento in cui la TIA
sarà sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 238
del cosiddetto codice ambientale approvato con D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che
prevede all’art. 264, comma 1, lettera n), l’abrogazione dell’art. 19 del D.
Lgs. n. 504 del 1992”.
Il Parere dell’ANCI e dell’UPI
Sulla questione erano già intervenute l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani e l’Unione Province d’Italia con nota del 11 maggio 2006.
Vi si legge: “Il testo unico (D. Lgs. 152/2006), entrato in vigore il 29 aprile
u.s., contiene norme non immediatamente applicabili, poiché necessitano
dell’emanazione di regolamenti attuativi.
In particolare il decreto legislativo abolisce il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, già previsto dall’art. 19 del D. Lgs.
504/92.
L’art. 264 del decreto legislativo citato, ha infatti abrogato la norma che
istituì il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di interesse provinciale, nonché il decreto legislativo n.
22/97 (c.d. decreto Ronchi) che introdusse la tariffa in luogo della tassa.
Il tributo in parola, riscosso unitamente alla tassa o tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata dai comuni, rappresenta un
importante tributo proprio delle Province (pari a circa 180 milioni di euro
annui), ed esso cesserà di essere riscosso non appena verrà completato l’iter
previsto all’art. 238.
Appare utile sottolineare che, nonostante la prossima vigenza del decreto
legislativo, non si creeranno immediate ripercussioni da un punto di vista
finanziario, in virtù di una serie di importanti passaggi regolamentari previsti
dalla nuova disciplina dei rifiuti.
(…)
Con riguardo alle regole che disciplinano il passaggio dalla preesistente
normativa (D. Lgs. 22/97 Ronchi) a quella prevista nella parte IV del D. Lgs
152/06 si fa presente che in primo luogo emerge dall’art. 264 comma 1 lett. i),
un’abrogazione per gradi successivi;
infatti, pur essendo il decreto Ronchi inserito tra le disposizioni
specificatamente abrogate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto
legislativo, è prevista una clausola di salvaguardia che subordina l’effetto
abrogativo all’entrata in vigore e all’effettiva operatività del nuovo decreto.
Inoltre l’art. 265, comma 1 dispone che le preesistenti norme regolamentari e
tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
restano in vigore fino all’emanazione delle norme attuative del nuovo testo
unico. Infine, le pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle rispettive
competenze, dovranno adeguare la previgente normativa in attuazione alla
disciplina contenuta nella parte IV del decreto.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la “nuova” tariffa, questa ai sensi del comma
3, art. 238 dovrà essere determinata dalle autorità d’ambito entro tre mesi
dalla entrata in vigore del decreto, nonché successivamente applicata e riscossa
dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata; dovrà essere emanato
altresì dal Ministro dell’ambiente di concerto con le Attività Produttive entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto un regolamento (comma 6
art. 238) con il quale verranno individuati i criteri generali sulla base dei
quali verranno definite le componenti dei costi e determinata la tariffa.
Pertanto sino alla emanazione del regolamento e fino al compimento degli
adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti.
Le modifiche previste al D. Lgs. 152/2006
Com'è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 152/2006.
Nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni e le Province
autonome, l'ANCI e l'UPI, evidenziando numerose difficoltà di applicazione del
D. Lgs. 152/2006, hanno presentato documenti recanti delle proposte di
modificazioni e sospensioni parziali di alcune disposizioni del D. Lgs. 152, da
includere nel testo dello schema di decreto legislativo correttivo, sulle quali
i rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accoglibilità
di dette proposte emendative.
In particolare, per lo specifico argomento in esame, il rappresentante dell'UPI
ha chiesto la modifica dell'art. 264 nella parte in cui ha privato le province
dei benefici economici derivanti dall'addizionale provinciale alla TARSU.
Il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, ritenendo impraticabile la
sospensione generalizzata del D. Lgs. 152/2006, si è espresso in relazione alle
specifiche richieste avanzate dalle Regioni, dall'UPI e dall'ANCI.
La richiesta di modifica dell'art. 264 (così formulata: "al comma 1 eliminare
la lettera n) è stata ritenuta subito accoglibile e, pertanto, con il
decreto correttivo, verrà ripristinato l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e,
conseguentemente, l'applicazione del tributo provinciale con le modalità di cui
al parere del Ministero dell'Economia sopra riportato.
IV
* dott. Carlo Rapicavoli
Dirigente del Settore Gestione del Territorio
della Provincia di Treviso
_____________________________
I L'art. 19 del D.
Lgs. 504/1992 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente. Istituzione e disciplina del tributo, così dispone:
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina
concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo
degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo,
è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle
province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai
comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al
pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre
di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non
inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di
superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la
deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si
applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal
comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , è trasmesso
in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel
predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e
iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per
l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali
per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati
nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R. D. 14
settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita
delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da
adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a
decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico
della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme
riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per
l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione
del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso
della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria
della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43
II L'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 così dispone:
"1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo
XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio
Decreto 14 settembre 1931 n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del D. P. R.
10 settembre 1982 n. 915, ed al capo III del D. Lgs. 507/1993, è soppressa a
decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal
regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa di cui al comma 2.
1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni
di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una
tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure
conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per
le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni
dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la
relazione di cui all'articolo 8 del D. P. R. 27 aprile 1999 n. 158.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un
metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la
tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la
graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale
raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai
soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze
domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre
frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la
gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio
fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del
servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività
di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con
l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni
del D. P. R. 602/1973, e del D. P. R. 43/1988.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche
prima del termine di cui al comma 1.
17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19
del D. Lgs. 504/1992".
III Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, prot.
17240/2005 del 07.08.2006
IV Parere repertorio n. 957 del 19 luglio 2006 della Conferenza
Unificata avente ad oggetto "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 1562, recante
norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, in attuazione
dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 308
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 28/08/2006