AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 Copyright ©  Ambiente Diritto.it

 

 

 

LA PRESUPPOSIZIONE NELLA GIURISPRUDENZA.

FATTISPECIE, DISCIPLINA, FONDAMENTO GIURIDICO (*)
 


ANGELO BELFIORE



1.  La nozione: fattispecie, disciplina, fondamento giuridico
 

L’illustrazione dell’«istituto» giurisprudenziale della presupposizione – cioè delle formule alle quali i giudici affidano il tentativo di accreditare come categoria generale la costruzione ad hoc denominata presupposizione – può essere avviata con la descrizione del modello proposto da Cass. 5 gennaio 1995, n. 191.


In relazione al profilo della fattispecie, il termine «presupposizione» riceve il compito di designare la situazione di fatto o di diritto, passata, presente o futura, certa nella rappresentazione delle parti, «di carattere obiettivo», che, «pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali», «possa ritenersi tenuta presente dai contraenti, nella formazione del loro consenso, come presupposto comune avente valore determinante ai fini della esistenza e del permanere del vincolo contrattuale».


Al fine di chiarire la superiore definizione, la Corte ha offerto le seguenti precisazioni: 1) ha carattere «obiettivo» la circostanza o situazione «la cui esistenza, il cui venir meno e il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla attività e dalla volontà dei contraenti e non costituisca l’oggetto di una loro specifica obbligazione» ; 2) la qualificazione del presupposto oggettivo come «presupposto comune» non dipende dall’«esistenza di una “volontà” comune», essendo requisito necessario e sufficiente «la consapevolezza – e, con essa, il riconoscimento – di una parte della importanza determinante, ai fini della persistenza del vincolo contrattuale, attribuita dall’altra parte alla circostanza-presupposto» .


Rivolgiamo adesso l’attenzione al profilo della rilevanza giuridica della fattispecie astratta descritta. Orbene, in sede di definizione della disciplina, la Corte frammenta «l’istituto», ed autonomizza la circostanza «contemplata» dalle parti come esistente rispetto alla circostanza «contemplata come futura» ; in particolare può ricordarsi che la mancanza originaria della situazione data come esistente viene considerata causa di «invalidità del contratto» , mentre al mancato avveramento del presupposto si dà rilevanza attraverso il meccanismo della «risoluzione» .


L’individuazione del fondamento normativo dell’«istituto» viene affidato dalla Corte alle seguenti (e soltanto alle seguenti) proposizioni: «(in dottrina) si è pure osservato che l’istituto in argomento rinviene la sua base normativa nell’art. 1467 c.c., che, in definitiva, la ricollega alla clausola rebus sic stantibus» , mentre «in giurisprudenza, è consolidato l’orientamento secondo cui l’istituto della presupposizione è stato introdotto, in modo espresso ed in via generale, nel nostro ordinamento dall’art. 1467 c.c.» .


Sulla base del modello descritto si passa adesso a tracciare un quadro delle principali dichiarazioni dei giudici circa l’istituto o figura o principio della presupposizione (le sentenze, che hanno riconosciuto, ma in concreto non applicato l’istituto o principio in esame, verranno convenzionalmente indicate – ed in linea con i criteri di citazione adottati – come «sentenze del 2° gruppo») .
 

Per quanto attiene alle dichiarazioni concernenti il profilo della fattispecie, pare opportuno dare le seguenti indicazioni :

1. Non è esiguo il numero delle sentenze nelle quali la presupposizione è definita come situazione di fatto ; prese sul serio le dichiarazioni dei giudici, si dirà che l’omissione, cioè la mancata menzione della «situazione di diritto», comunica una delimitazione (restrizione) del campo di applicazione dell’istituto o principio e ci si metterà alla ricerca del significato che in giurisprudenza si attribuisce al sintagma «situazione di diritto» .

 

 2. È largamente diffusa la definizione della presupposizione come situazione «passata, presente o futura» ; tuttavia, in relazione alla figura della situazione passata o presente, non è chiaro in quale misura possa dirsi prevalente l’orientamento che riconduce all’interno dell’«istituto» non solo la mancanza sopravvenuta («venir meno») della situazione preesistente, ma altresì la mancanza originaria della situazione erroneamente data come esistente al tempo dell’accordo .


3. È accreditata la definizione della presupposizione come situazione «non incerta» ovvero «certa» nella rappresentazione delle parti. La ragion d’essere del requisito è stata spiegata con la considerazione che, ove la situazione non sia «certa e scontata», si è in presenza di un’aspettativa che merita tutela soltanto se oggetto di specifica regolamentazione pattizia, sicché «non di presupposizione si può parlare, ma di condizione (che esige esplicita previsione».


4. Ha perduto credito l’orientamento che riconosceva rilevanza giuridica alla circostanza non regolata soltanto nel caso in cui essa fosse di «interesse comune» ; sembra, invece, consolidata la prospettiva che definisce la presupposizione con riferimento alla situazione obiettiva, il cui avveramento (o persistenza o esistenza) possa dirsi valutato da ambedue i contraenti come avente valore determinante per (come posto a fondamento del) l’«operazione economico-giuridica» concordata .


«5. Per situazione o circostanza avente «carattere obiettivo» s’intende, a volte, la situazione «indipendente» dalla volontà («dalla volontà e dall’attività») dei contraenti e, altre volte, la situazione «del tutto indipendente» dalle parti . La ragion d’essere del requisito è generalmente taciuta e, comunque, non risulta realmente esplicitata nelle dichiarazioni che, talora, si ritrovano nelle sentenze .


È verosimile che nella rappresentazione, che il giudice si costruisce in ordine al requisito in discorso, giochi (abbia giocato) un qualche ruolo un ragionamento di questo tipo : a) una situazione può essere qualificata come presupposizione soltanto se certa nella rappresentazione delle parti; b) la condotta di un contraente in tanto può essere considerata certa in quanto sia stata dedotta in obbligazione; c) la mancata esecuzione di un’obbligazione è regolata dal codice (artt. 1218, 1453, 1463) e non abbisogna di una categoria (di una disciplina) praeterlegale, che rileva, per altro, sul ben diverso piano della «validità o dell’efficacia» del contratto .
 

6. Circa il carattere espresso o tacito del presupposto, può dirsi accreditata la dichiarazione per cui «la mancanza di qualunque riferimento nel testo contrattuale è una caratteristica propria della presupposizione» (Cass. 3 ottobre 1972, n. 2828 e, per le sentenze del 2° gruppo, Cass. 16 gennaio 1987, n. 718) ; va però aggiunto che è largamente diffuso l’ambiguo enunciato secondo il quale il presupposto rileverebbe «pur in mancanza di un espresso riferimento» (Cass. 17 settembre 1970, n. 1512; Cass. 17 maggio 1976, n. 1738; Cass. 10 dicembre 1976, n. 4601; Cass. 6 dicembre 1988, n. 6617 ; Cass. 3 dicembre 1991, n. 12921; Cass. 28 agosto 1993, n. 9125 ; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1040; Cass. 8 agosto 1995, n. 8689; Cass. 5 agosto 1997, n. 7197; Cass. 24 marzo 1998, n. 3083 ; tra le sentenze del 2° gruppo, Cass. 6 luglio 1971, n. 2104; Cass. 8 agosto 1978, n. 3864; Cass. 9 febbraio 1985, n. 1064; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9272; Cass. 4 agosto 1988, n. 4825; Cass. 4 luglio 1991, n. 7368) .


7. Circa il criterio, sulla base del quale si accerta se la situazione sottintesa (o menzionata, ma non regolata) possa dirsi posta da ambedue i contraenti a fondamento del contratto, si ritrovano le seguenti formule: «dall’interpretazione del contratto risulti …» (Cass. 14 giugno 1966, n. 1544; per il 2° gruppo: Cass. 11 novembre 1963, n. 2956; Cass. 6 luglio 1971, n. 2104), «dal contenuto dell’atto risulti …» (ad esempio, Cass. 11 agosto 1990, n. 8200; Cass. 28 agosto 1993, n. 9125; C. app. Trento 21 maggio 2002) , «attraverso l’integrale ricostruzione della volontà delle parti, al di là dell’esame del testo del contratto, (si) accerti …» (Cass. 17 maggio 1976, n. 1738, c.n.; v. anche Cass. 3 ottobre 1972, n. 2828 e, per il 2° gruppo, Cass. 17 dicembre 1991, n. 13578); «dal contesto del negozio sia deducibile (o desumibile) …» (ad esempio, Cass. 17 settembre 1970, n. 1512; Cass. 22 settembre 1981, n. 5168) .


(*)
Omesse le note che diffusamente accompagnano il testo, queste pagine sono parte di capitolo della monografia Il contratto in generale. La presupposizione, Torino 2004, che è volume compreso nel Trattato di diritto privato in corso di pubblicazione presso la casa editrice Giappichelli