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Il dibattito tra USA-UE relativamente ai problemi emergenti in merito al libero

 

commercio degli organismi geneticamente modificati (OGM)

 

 

DIMITRIS LIAKOPOULOS

 

 

 

La nozione del libero commercio e la tutela dell'ambiente sono problematiche che derivano dall'evoluzione della tecnologia specialmente nei paesi super industrializzati ed alle moderne biotecnologie che hanno sviluppato processi di trasformazione di organismi geneticamente modificati (OGM)1 , cioè gli organismi viventi intervenendo sul loro DNA2 . La Convenzione europea sulla responsabilità civile per il danno risultante da attività pericolose per l'ambiente, tenutasi a Lugano nel 1993, definisce gli organismi geneticamente modificati come: "qualunque organismo nel quale il materiale genetico sia stato alterato in modo che non sia possibile produrlo naturalmente per accoppiamento o ricombinazione materiale". Vengono, comunque, esclusi gli organismi ottenuti attraverso mutagenesi in condizioni tali che la modificazione genetica non includa l'uso di organismi geneticamente modificati3 riceventi organismi o piante ottenuti da fusione cellulare4, qualora la pianta risultante possa essere prodotta con metodi tradizionali ed a condizione che la modifica genetica non comprenda l'uso di organismi geneticamente modificati come organismi parentali5


Ragioni economiche, politiche, sociali, scientifiche hanno creato in questa materia un solco profondo che corre dall'Oceano Atlantico ed all'atteggiamento entusiasmante di apertura degli Stati Uniti, specialmente del Nord America al controllo dell'utilizzo degli OGM
6. Dall'altra parte dell'Atlantico viene in considerazione la suitas della condotta, cioè la coscienza e volontà richiesta del legislatore comunitario che cerca di definire, disciplinare7, istituire, sorvegliare, salvaguardare8 le formule diverse che includono il nuovo mondo di organismi geneticamente modificati9. Il processo di ingegneria genetica al mondo agricolo rappresenta una delle maggiori novità produttive degli ultimi quarant'anni. Le tecniche di produzione, l'aspetto del prodotto, le relazioni tra il soggetto produttore e le entità industriali che si situano nel processo agricolo sarà completamente investito dalla rivoluzione della bioingegneria che osserviamo nei nostri giorni10 .


Idem dicasi per i processi produttivi che siano tali da cambiare e/o migliorare i valori nutritivi o metabolici di un prodotto o il loro contenuto di sostanze indesiderabili con l'aiuto delle tecniche di ingegneria genetica
11 sono di vari tipi, in quanto alcuni rappresentano una sorta di accelerazione artificiale conseguendo risultati che si potrebbero ottenere anche in modo naturale12 o un altro gruppo che procede mediante la manipolazione genetica il trasferimento dei geni13 di una specie all'interno del DNA o in altri tipi di specie che vivono congelati per molti anni, arrivando alla commercializzazione14 del mais Bt-11 della Syngenta, come un nuovo prodotto che dal 1999 nell'ambito europeo è stata assunta una posizione drastica dichiarando la loro intenzione di seguire un approccio precauzionale15 e a non autorizzare la commercializzazione degli OGM senza una dimostrazione della loro sicurezza sulla salute degli esseri umani e sull'ambiente16


La biotecnologia è solo una delle possibili ragioni della novità di questi prodotti che ritengono sufficientemente sperimentato l'alimento
17 o l'ingrediente alimentare18. Il vero discriminante appare la novità che ripropone l'organismo geneticamente modificato19, ossia la relatività del concetto di sicurezza, di precauzione20, dell'impossibilità di riconoscere a priori o in modo assoluto l'innocuità per numerosi alimenti prodotti senza utilizzo di biotecnologie21. Nell'ambito del diritto internazionale del commercio il principio di precauzione22 può enunciarsi come un rischio23 che impedisce l'evoluzione scientifica ma non proibisce l'adozione di misure commerciali restrittive24. Così convivono ipotesi discordanti ed il principio di precauzione legittima il ricorso a considerazioni di natura extrascientifica adottando misure commerciali restrittive e solide. La giurisprudenza internazionale25 tanto nell'ambito di OMC che quella interna europea26 ha interpretato con modo flessibile la prevenzione da potenziali danni alla salute o all'ambiente umano27. La Comunità europea ha esercitato in sede processuale e sul piano politico la possibilità di accordare il principio precauzionale giungendo ad affermare l'esistenza di regole che fanno sperare che i tempi siano maturi ed il principio di precauzione agisca effettivamente o almeno offre l'apertura di critiche puntuali e severe delle applicazioni di vari atti internazionali. Così, il problema diventa caotico e meno controllabile a causa dell'allargamento europeo e la mancante armonizzazione del sistema giuridico europeo28


Il sistema dell'ingegneria genetica possa ricadere sotto una vasta gamma di altre normative quali quelle sulla protezione dell'ambiente o sulla sicurezza alimentare
29. Entro questo quadro ricordiamo la legge XXVII del 199830 sulle attività biotecnologiche31 che è stata promulgata dal Parlamento ungherese il marzo del 199832 per legalizzare il centinaio delle imprese che producevano dei farmaci senza controllo statale che coinvolgeva grandi interessi economici a causa dello sviluppo di nuovi prodotti mediante l'uso di tecniche del DNA e di organismi geneticamente modificati33. In Slovenia, come in Polonia, in Romania-orientiamoci nell'area balcanica-vari progetti ministeriali hanno dato vita all'istituzione di Commissioni ad hoc per la supervisione delle manipolazioni mediante tecniche di ingegneria genetica e nelle attività di ricerca e produzione34. La Bulgaria ha istituito il primo organismo di regolamentazione della genetica dell'Est europeo ai fini degli anni novanta35. Quelli precedenti avevano come scopo la collaborazione occidentale e la commercializzazione delle specie transgeniche. Una solida base che consente alle imprese occidentali di condurre sperimentazioni in campo si mancava con unica esclusione il caso di Bulgaria. La mancanza anche di un quadro regolamentare privava la continua collaborazione e il rilascio di autorizzazioni ritardava la coltivazione e l'evoluzione delle tecniche innovative36. Nel giugno del 1996 è stata adottata dalla Duma russa una legge intitolata: Legge federale della Federazione Russa sulla regolamentazione statale delle attività di ingegneria genetica. Costituiva una completa legislazione che rappresentava fino in quel periodo la più completa che esisteva nel campo di biotecnologie e vigeva nei paesi dell'Est europeo37. Varie assomiglianze con le prospettive europee che permettono il favoreggiamento e lo svolgimento di attività biotecnologiche. L'unica preoccupazione è l'elevato finanziamento di programmi e di una copertura assicurativa che provocava critiche non tanto alla futura armonizzazione nella normativa sud europea o di una european good governance38, ma alla responsabilità conforme dell'applicazione industriale delle nuove tecniche di ingegneria genetica39. Le scelte che debbano essere prese in considerazione, analizzate e richiamate negli atti giuridici costituiscono un orientamento analogico, coraggioso, ma simultaneamente problematico, poiché da un lato tende ad assolutizzare la tutela dell'ambiente e del consumatore40 e dall'altra parte tende a limitare i prodotti tradizionali, evitando di sorgere dubbi e contestazioni che, in primis, sono destinate a generare maggiori problemi di incompatibilità con gli obblighi fissati dalle relazioni transatlantiche o europee41.


In linea di principio le Istituzioni comunitarie con una sorta di revirement hanno "dichiarato" eventualmente l'iter che si basa alla tecnica di selezione mediante le modalità di incrocio (cross-pollination)
42 che hanno dato origine all'immensa varietà di piante e di animali43 aprendo la strada anche per la riproduzione sessuale rendendo più rapida e incontrollabile le modalità del processo di costituzione delle specie che ha luogo da sempre in natura. L'incrocio accidentale è stato oggetto di discussione anche dal Protocollo di Cartagena44, individuando tra i due tipi di vegetali incrociati, cioè quelli che determinano conseguenze economiche che rischiano di essere devastanti nel campo agricolo ed il pericolo sorgente che diventi virtualmente impossibile garantire produzioni GM-free, ossia completamente immuni dalla presenza di DNA modificato. L'esclusività e la critica per la biodiversità ambientale45 e per la salute umana istituisce un complesso sistema di garanzie e di obblighi reciproci tra le parti dibattuti che si basa sui principi: della libertà di scelta, del previo assenso consapevole, dello scambio di informazioni dettagliate, della rivedibilità, delle decisioni in base ai progressi scientifici, della identificabilità degli organismi, della tracciabilità/rintracciabilità46 dei movimenti, allo scambio di informazioni e l'ulteriore sviluppo degli aspetti tecnici (il Biosafet Clearing House), il coordinamento delle attività comunitarie, le sanzioni per le inosservanze, gli illeciti sorgenti, le norme sull'etichettatura47, i prodotti alimentari48 di provenienza, ecc49 . I Parlamenti comunitari si limitano nella maggior parte dei casi a recepire le decisioni europee che caratterizzano la sigla organismi geneticamente modificati (OGM)50, come gli esseri viventi il cui patrimonio genetico è stato alterato dall'uomo51. Le decisioni più importanti sugli OGM vengono prese dagli organizzazioni internazionali come il WTO52, regionali53 come la Comunità europea o dagli Istituti specializzati dell'ONU, come il FAO, IFAD, la FDA statunitense ed altri organizzazioni internazionali, regionali che abbiano lanciato l'allarme contro le biotecnologie di tutto il mondo54.


Il problema dell'evoluzione del libero commercio
55 si trova nel fatto che le imprese, specialmente quelle americane applicano tali tecniche sperimentando tramite la manipolazione genetica per migliorare la resistenza alle malattie in Africa56, in teoria, ma in prassi cercano lo sviluppo delle biotecnologie57, i diritti di proprietà intellettuale58 e la garanzia per il trasferimento delle tecnologie e biotecnologie alla conservazione e all'uso della diversità biologica59 e l'assicurazione finanziaria che coprirà in caso di incidente il danno ambientale provocato60. È importante ricordare che nessuno degli OMG sul mercato alimentare è stato mai sottoposto a test rigorosi61, aumentando così la probabilità che sostanze nocive siano presenti nei cibi geneticamente modificati62 all'insaputa sia dei produttori che dei consumatori63, permettendo l'attribuzione di precise responsabilità legali ed economiche in caso di incidenti che potranno essere molto gravi64. L'assenza di queste misure cautelative sembra essere l'immediata interruzione della produzione e ritiro dal mercato di questi prodotti. Nell'industria degli OGM esiste aperta la discussione morale di tali metodi produttivi65 e il loro effetto sulla salute umana e sull'ambiente in generale la propria valutazione del loro impatto sull'ambiente, creando un ecosistema pericolosamente instabile che ha perso la sua diversità e la resistenza ai parassiti, alle malattie, alle sollecitazioni ambientali66. La sicurezza delle acque, la stabilità del clima, la salute umana sono elementi che istituiscano la tutela della biodiversità67 ed il rischio di un sistema di alterazione, derivante dall'uso delle biotecnologie nel settore agricolo68, del rapporto pianta-parassita di ogni ecosistema, europea o statunitense. Gli Stati Uniti non abbiano aderito alla Convenzione sulla diversità biologica in seguito all'iniziativa dell'UNEP69. La mancata partecipazione americana alla Convenzione si fonda al sistema di finanziamento della Convenzione disposto dall'art. 21 e la seconda in merito alla titolarità ed uso dei diritti di proprietà intellettuale70 dei nuovi prodotti delle biotecnologie71. Per gli Stati Uniti i diritti di proprietà intellettuale venivano configurati come un ostacolo al trasferimento delle tecnologie o meglio all'elaborazione di elevata tecnologia che minacciava gli interessi delle imprese operanti nel settore delle biotecnologie72. Dall'altra parte l'ideologia comune che i Paesi industrializzati si impegnano a garantirgli l'accesso ed il trasferimento delle tecnologie e biotecnologie finalizzate alla conservazione e all'uso della diversità biologica deve essere compatibile alla tutela assicurata dai diritti di proprietà intellettuale relativi alle tecnologie oggetto del trasferimento73. Le nuove regolamentazioni relativamente all'etichettatura74 a tutti i ridotti OGM non ne evidenzia la presenza sul prodotto finale75. I prodotti contenenti o fabbricati con ingredienti OGM devono essere confezionati con la dicitura "contiene OGM"76, cosa veramente che non succede nella produzione americana. Questo però far pensare che non esiste una soglia di accidentalità che esenta dall'obbligo di etichettatura. Fino al 2003 il Comitato scientifico77 composto dai rappresentanti dei quindici paesi dell'Unione europea aveva fallito nel trovare un accordo conforme78. La Commissione ha il potere di imporre la propria scelta, come che da sempre fa solo che gli Stati Uniti insieme ad altri Paesi hanno intentato in sede OMC di lottare contro l'Unione79. Entro questo ambito dobbiamo sottolineare che la Commissione europea da sempre ha cercato di intervenire in materia di protezione ambientale con il modo più assoluto nella consapevolezza dei seguenti fattori, cioè: a) il rilascio dei contaminanti sotterranee o di superficie che rappresenta una minaccia per la salute umana e per l'ambiente, b) la perdita di biodiversità80 si è drammaticamente accentuata negli ultimi decenni diventando una grave minaccia per il futuro benessere della Comunità europea, c) il risanamento dei danni ambientali pregressi saranno probabilmente a carico delle risorse pubbliche nazionali, d) le norme in materia di danno ambientale non prevedono per le autorità nazionali il compito di intervenire nel caso del c. d. "danno orfano", ossia la legislazione nazionale non garantisce per sè sola il conseguimento dell'obiettivo finale di una sana politica ambientale, e) la mancanza di una legislazione ad hoc, come la Grecia in materia di danno ambientale avrebbero poche garanzie di applicazione efficace e risarcitorie del principio: "chi inquina paga", f) la mancata armonizzazione in questo settore in ambito europeo provoca vuoti giuridici in materia di responsabilità senza grandi cambiamenti in termini di comportamento preventivo, g) qualsiasi tipo di misure di prevenzione possa creare una minaccia imminente di danno ambientale, h) devono tenere conto le convenzioni internazionali, la legislazione comunitaria e generalmente il diritto pattizio che disciplina più compiutamente e rigorosamente tutte le attività che rientrano nel suo campo di applicazione. Inoltre nel sistema WTO81 i comportamenti posti in essere dai privati non possono essere presi in considerazione a meno che non si riesca a configurare in merito ad essi: a) che sono influenzati da vari governi, b) l'atteggiamento del governo può integrare l'ipotesi dei non violation complaints82.


Dopo le affermazioni citate appare evidente di notare quali sono i principi che hanno ispirato le posizioni divergenti tra Nord e Sud, tra USA e UE che riguarda ai criteri di valutazione del rischio da applicare agli OGM da parte dei principali protagonisti del suddetto dibattito transatlantico
83. La produzione di organismi transgenici per scopi commerciali è stata iniziata agli USA84 all'inizio degli anni novanta ma gli spazi destinati alle colture geneticamente modificate85 hanno in breve tempo raggiunto i cento milioni di acri per un valore commerciale di milioni di dollari86. L'impegno internazionale non solo quello europeo o statunitense è quello di tenere evidentemente conto del rischio rappresentato da una nuova fonte di diversificazione fra le specie che per la prima volta avviene per mano dell'uomo, senza alcuna certezza né di futura sopravvivenza delle specie vegetali o animali create in qualsiasi laboratorio né delle altre specie naturali che non esse si troveranno a competere negli ecosistemi interessati dall'intervento biotecnologico87. Vi sono varie specie introdotte nel mercato americano che sviluppano la gestione di un mercato in espansione e con grandi prospettive. Gli interessi americani trovano ostacoli alla posizione dell'Unione europea in merito ai prodotti transgenici88. Gli Stati Uniti sono contrari ad ogni misura restrittiva del commercio di prodotti transgenici "sostanzialmente uguali"89 agli altri organismi viventi in natura e di ogni metodo di riproduzione naturale. L'elasticità sviluppata all'interno degli Stati Uniti si è però scontrata in questi anni con delle difficoltà al momento dell'esportazione di tali prodotti soprattutto verso i paesi comunitari. Il United State Department of Agricolture controlla le nuove tecnologie attraverso la sua Commissione, l'Animal and Plant Health Inspection Service90. Il controllo91 consiste ai criteri prescelti di sicurezza fissati ottenendo la qualifica di non regulated goods che consente un libero accesso nel libero mercato92. Al contrario la CE nei confronti dei prodotti transgenici è stata molto più restrittiva e fondata sull'applicazione del principio di precauzione, punto cardine del diritto internazionale dell'ambiente ed elemento fondamentale di tanti atti comunitari e delle organizzazioni internazionali93. Sulla base del principio di precauzione ed in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le misure restrittive possono essere adottate senza dover attendere che la realtà e la gravità dei rischi siano esaurientemente dimostrate. Un'esauriente dimostrazione dei rischi risulta attualmente impossibile, allo Stato delle conoscenze scientifiche, visto che gli eventuali effetti nocivi per la salute umana dei prodotti contenenti OGM non sarebbero certamente istantanei ma si manifesterebbero in seguito a consumo protratto o comunque dopo un periodo di tempo di anni. La prima direttiva comunitaria risale al 1990, il n. 90/21994 ed il n. 90/22095, con la quale si prevede e si istituisce il periodo di tempo mediamente necessario, cioè di sei-otto mesi dove sono stabiliti anche dei termini minimi e massimi di attesa e disciplinava l'immissione in commercio di prodotti contenenti da OGM96 e l'uso previsto di tali prodotti97. La disciplina introdotta stabiliva una concernente emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopi di ricerca e sviluppo98 ed una seconda relativa all'immissione sul mercato comune di prodotti costituiti da OGM99. Questo strumento adottato sotto le insegne dell'art. 10°, cioè secondo la base giuridica dell'armonizzazione legislativa che esaminava l'emissione nell'ambiente sotto due distinte ottiche, quella a scopo di ricerca e sviluppo e quella rivolta al mercato. La seconda parte della direttiva basata sull'emissione nell'ambiente per fini di ricerca era ritenuto una conditio sine qua non per l'autorizzazione alla commercializzazione dei cui alla parte C, cioè all'articolo 10, comma 1. La direttiva citata prevedeva un'apposita clausola di salvaguardia (art. 16), in base alla quale ogni Stato poteva bloccare la diffusione di un organismo geneticamente modificato per garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente100. La lunga lista di informazioni richieste al proponente dagli Allegati II e III della direttiva citata contenendo l'idea esplicita di un controllo sulla pericolosità dei prodotti non si curava, infatti, di indicare preordinate e generalizzate procedure di valutazione a livello europeo101. La lunghezza di procedura è importante perché non viene rispettata dagli Stati Uniti e slitta dal controllo degli organi ad hoc, ma è accettata dalle volontà politiche102. La direttiva citata ha regolato le procedure di autorizzazione alla commercializzazione di OGM103 e l'introduzione di fini commerciali degli organismi geneticamente modificati104. Se l'organo competente del Paese importatore ritiene che si possa accordare l'autorizzazione si procede con gli altri Stati membri, presentato i suoi studi alla Commissione. Al contrario lo Stato obiettore consente un periodo di consultazione entro nel quale gli Stati debbono tentare di giungere ad un accordo105. La Commissione è autorizzata a decidere l'introduzione nel mercato di un OGM, sebbene questa non sia stata unanimemente accettata dagli Stati membri106, primo punto obbiettivo il principio precauzionale. Il principio di precauzione è un principio anche basato sulla substantial equivalence (sostanziale equivalenza)107 da parte degli Stati Uniti impedendo un equilibrato svolgimento degli scambi internazionali108 in questo settore109. Il principio della sostanziale equivalenza afferma che la manipolazione genetica è sostanzialmente equivalente alla selezione dei caratteri tramite incrocio e che le OMG sono equivalenti agli organismi naturali. Questo tipo "di scappatoia legale" che aiuta al rifiuto di qualsiasi etichettatura renda possibile ai commercianti o ai consumatori di riconoscere e boicottare gli OMG, non offrendo nuovi prodotti ma alimenti geneticamente modificati110 che non promettono a chi li consuma niente di più dei loro corrispondenti tradizionali111.

 
In realtà il dibattito tra USA-UE si congela tramite i tentativi espletati per raggiungere ad un'adeguata regolamentazione
112 della commercializzazione dei prodotti transgenici nell'ambito normativo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)113. Per quanto riguarda l'accordo SPS è stato formato dall'OMC per l'applicazione di misure restrittive del commercio internazionale114 degli organismi geneticamente modificati115. Le obbiezioni statunitensi si sollevano rispetto a tale possibilità, cioè quello di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante116, da fenomeni di malattie, epidemie o virus e i cibi. Il mescolamento dei vari geni che avvenivano in natura non ha nulla a che vedere con il prodotto che avviene dall'ingegneria genetica, in quanto a) l'elaborazione del gene ha effetti imprevedibili sull'azione dei geni vicini, b) l'inserimento del gene estraneo avviene in un punto a caso nella catena del DNA e modifica in maniera imprevedibile la sequenza biologica dell'organismo sperimentato117, c) il nuovo inserito gene può causare la produzione di proteine estranee all'organismo sperimentato che lo ospita alterando la produzione di proteine essenziali o modificando la quantità. Queste particolarità con conseguenze gravissime al metabolismo cellulare dell'organismo modificato hanno reso attivi nuovi virus pronti ad infettare piante, animali, esseri umani causando malattie sconosciute che sono presi in esame dall'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie che si riferisce a sostanze inquinanti o tossiche ed allo stato attuale che gli OGM non possono essere ritenuti tali118. Si evidenzia come il concetto di rischio presuppone l'esistenza di probabilità determinate delle quali allo stato attuale, gli scienziati non dispongono per quanto riguarda i prodotti delle moderne biotecnologie. Il risk assessment (prove scientifiche)119 si trova sempre al centro di ogni atto pattizio ed elaborato con modo tale che possono essere eliminati i rischi per la salute umana ed individuare i limiti di sicurezza e del principio di precauzione120. Quindi, venne precisato un ruolo che il principio di precauzione è chiamato a svolgere nell'ambito di una strategia strutturata di analisi del rischio, comprendente le fasi di valutazione (risk assessment), gestione (risk management) e comunicazione del rischio medesimo (risk communication)121. Ci sarebbe il rischio di uno svilimento delle conclusioni del risk assessment attraverso i successivi passaggi della decisione122. La proposta della Commissione, la decisione del Comitato in un secondo stadio. Le critiche americane si appuntano sul sistema decisionale che la Commissione fa riferimento non solo all'opinione dell'EFSA-European Food Safety Agency e al quadro del diritto comunitario ma anche ad altri fattori legittimi pertinenti. In altri termini, il principio di precauzione permette di passare da una generica attitudine ad una specifica prudenza ed individuazione di un percorso, anche in itinere procedurale, che i pubblici poteri sono chiamati a seguire nelle situazioni di incertezza. In particolare la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che l'incertezza scientifica costituisce il presupposto essenziale per l'applicazione del principio confermando la validità di un atto comunitario123 e le misure restrittive all'esportazione di carne bovina dal Regno Unito ed il rischio dell'encefalopatia, il c. d. morbo della mucca pazza BSE124. I principi richiamati permettono l'adozione di decisioni proporzionate al livello di protezione, non discriminatorie nell'applicazione dei provvedimenti posti in essere coerenti con le misure già adottate in circostanze analoghe, soggette alla revisione sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche basate su un'analisi comparativa. La condizione e i rischi che si sorgono, specialmente quelli di lungo termine può essere definita con maggior precisione come una situazione di incertezza ancor prima che di pericolo. Uno degli aspetti più importanti dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie è stato proprio quello di consentire l'adozione di misure provvisorie che garantiscono un grado di tutela più alto di quello fissato a livello internazionale. Le misure provvisorie citate, in quanto secondo gli Stati produttori di OGM che ritengono inapplicabile l'accordo SPS consentono polemiche delle misure protezionistiche di lunga durata125. L'art. 5, par. 7 dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie rende inapplicabile le incertezze scientifiche che riguardano effetti di lungo termine di un prodotto, poiché la loro applicazione eccessivamente protratta nel tempo avrebbe l'effetto di far cadere nell'incertezza delle norme che regolano gli scambi internazionali126 e di conseguenza mettere in pericolo la stabilità del sistema GATT-OMC127. Questa linea viene seguita anche dal par. 7 dell'accordo in cui si afferma che gli Stati che hanno proceduto in via provvisoria all'adozione di misure sanitarie e fitosanitarie non allineate con gli standards internazionali hanno l'obbligo di ricercare informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e procedere ad una revisione della misura sanitaria entro un termine ragionevole. Al contrario di questa tesi si presenta l'UE relativamente ai tempi d'applicazione di queste misure128. Il riferimento al par. 5, par. 7 dell'accordo SPS ha affermato che le misure provvisorie adottate sulla base del suddetto articolo non hanno alcun limite di tempo se non quello relativo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Il motivo di inapplicabilità dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie129 non si basa tanto sugli ostacoli tecnici agli scambi giustificando restrizioni all'importazione dei prodotti transgenici ma deriva dal fatto che tali accordi sono nati in seno all'OMC130 per proteggere i produttori e non i consumatori131. La loro funzione si costituisce di impedire che le misure sanitarie e fitosanitarie e i regolamenti tecnici siano applicati con lo scopo di attuare delle dissimulate restrizioni agli scambi internazionali132. L'obbiettivo dell'accordo SPS è quello di giungere ad un'omogeneità delle procedure di analisi del rischio133, indicate da enti internazionali appositamente incaricati con scopo di spostare tali valutazioni del campo della politica a quello della scienza. Trova conferma la tesi che l'applicazione dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie che risulta inadeguata allo scopo di protezione dei consumatori. Nell'UE è stata contestata l'errata applicazione dell'analisi del rischio, lo scostamento degli standards internazionali, la mancanza di dati scientifiche che giustificassero un più alto livello di protezione134. Una modifica dell'accordo è stato il principale obiettivo del progetto dell'UE che ha tentato di seguire agli Stati Uniti alcuni emendamenti significativi. Il più importante dei quali esisteva in un'esplicita menzione del principio di precauzione135. Gli Stati Uniti erano contrari a questa proposta di modificare un accordo che svolge perfettamente la sua funzione principale, cioè quella di evitare azioni protezionistiche attraverso l'abuso di misure sanitarie e fitosanitarie136 mediante l'introduzione di disposizioni che consentono l'esercizio di misure restrittive basate su valutazioni di ordine sociale137.


Uno degli problemi più importante tramite le due potenze globali che analizziamo sono i danni ambientali che ne derivano e ricadono sull'intera collettività dalla produzione e del consumo. Questo fenomeno che è definito come "esternalità", cioè la produzione di effetti che si ripercuotono su soggetti terzi, intervenendo per fronteggiare tali esternalità individuando quali siano i soggetti di una condotta nociva per l'ambiente o per l'uomo e fare in modo che a questi siano attribuiti i costi relativi alla prevenzione o alla riparazione del danno causato dalla loro condotta. Tale principio dopo l'adozione dell'Atto Unico Europeo (AUE) è divenuto uno dei capisaldi della politica ambientale comunitaria
138. Le critiche che ha affrontato si basavano sulla rigidità di un sistema che non appare condivisibile, in quanto si tratta di uno strumento che non impone uno specifico metodo di controllo, senza precisi parametri di riferimento a riguardo all'attività inquinante. Del resto in ambito internazionale si è formato uno specifico criterio per la determinazione dei costi di internazionalizzazione, i quali sono imposti e non coincidano con i benefici marginali da essi derivanti. Anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali la mancata adozione di tale regole non esclude del tutto la possibilità di sovvenzioni, ma intende solo limitare nella maniera più efficace il loro uso, nel caso in cui da esse scaturiscano problemi al commercio internazionale e agli investimenti. Una varietà di strumenti sono inoltre utilizzabili per la sua applicazione come l'imposizione delle cosiddette eco-tasse, l'individuazione (detectability) di standards ambientali, la regolamentazione di chi inquina paga, conferendo una maggiore flessibilità all'attuazione di questo principio, cercando di fronteggiare fenomeni di eco-dumping o di environment shopping139. Il preambolo dell'atto istitutivo dell'OMC recita: "Le Parti del presente accordo riconoscono che le loro azioni nel campo del commercio e delle attività economiche che le loro azioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali140, conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, che mira a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico". La presenza di disposizioni finalizzate alla tutela ambientale sono tantissime. Ricordiamo il tentativo di accordo per la creazione di un sistema di libero commercio internazionale, attuato con la International Convention for the abolition of impost and export prohibitions and restrictions del 1927 per la prima volta. Nell'ambito GATT-OMC141 figuravano misure sanitarie, veterinarie, alla conservazione delle risorse naturali esauribili e di preservazione ambientale, che dalla lettura di norme e di atti non si esprime chiaramente la nozione o la parola tutela e danno ambientale.


Nello stesso spirito è difficile indicare quale degli accordi sia il più adatto a regolare il sistema di etichettatura degli OGM. Le informazioni sulla composizione transgenica di un prodotto o degli alimenti in esso contenuti possono essere rilevanti sia dal punto di vista della salute dei consumatori, sia da altri punti di vista quali quello etico, religioso o del diritto all'informazione
142. Il disaccordo USA-UE in merito alla potenziale nocività dei cibi transgenici comporta alcune divergenze di opinioni anche sull'accordo più adatto a regolare i sistemi di etichettatura degli OGM. Gli Stati Uniti sono dell'opinione che il sistema di etichettatura dei prodotti transgenici non è quello di tutelare la salute dei consumatori. Tesi che non condivide l'UE, sostenendo che nonostante il fatto che non esistano prove scientifiche che l'etichettatura dei prodotti transgenici mette in pericolo la vita umana e soddisfa solo il sistema di know how143, consentendo agli acquirenti di effettuare scelte consapevoli, l'adozione di un sistema di etichettatura finalizzato alla tutela della salute dei consumatori e regolato dall'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)144. Anche GATT145 con l'accordo sugli ostacoli tecnici è basato sul principio di non discriminazione garantito alle disposizioni che sanciscono a loro volta i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale. I regolamenti tecnici applicati ai prodotti importati da un Paese membro non costituiscano un trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti similari di origine nazionale o di altri paesi146. In base alla tesi condivisa dagli Stati Uniti dell'equivalenza sostanziale non viene giustificata ai sensi dell'accordo TBT nessuna misura di etichettatura, che rischierebbe di essere giudicata di fronte ad un eventuale panel come un indebito ostacolo al commercio internazionale147. La teoria della substantial equivalence non è stata accettata dall'OMC, dove il principio basilare per giudicare la similarità di un prodotto è stato quello di like product che nonostante le carenze già illustrate in merito alla valutazione dei metodi produttivi si basa sui parametri di giudizio sicuramente più concreti ed attendibili. Fra le conseguenze della sostanziale equivalenza in campo alimentare fu il settore degli scarti di lavorazione, cioè l'ingegneria genetica è una tecnologia assai inefficiente e genera una grande percentuale di errori che per risolvere il problema dello smaltimento di questi "scarti", che necessariamente esistono le stesse imprese cercano di rilavorare "i resti", cioè i prodotti rimasti invadendo ad una totale liberalizzazione148 nel settore, giacchè si aumentano prodotti senza essere contrassegnati da alcuna speciale etichetta. In realtà ciò che le industrie pretendono è di avere il diritto alla tutela economica149 concessa dal brevetto150 rendendo allo stesso tempo impossibile accertare o meglio accettare le responsabilità nel caso di incidenti di qualsiasi tipo, implicando la tutela del possessore del brevetto ma anche la possibilità per i consumatori di rivalersi su di loro eventuali danni causati dall'uso dell'invenzione brevettata151. La concessione del brevetto realizza l'esigenza di tutela dell'inventore che permette così la possibilità esclusiva dello sfruttamento dell'invenzione. Per risolvere i problemi di etica dell'innovazione "è innegabile che i due profili sono separati: l'attuazione e lo sfruttamento commerciale di un'invenzione possono avvenire indipendentemente dalla concessione del brevetto così come può essere concesso un valido brevetto per un'invenzione la cui realizzazione o commercializzazione sono però illecite (…)"152. Questa premessa fondamentale serve per capire quanto di tutto ciò possa riferirsi alle biotecnologie e quindi in sostanza sapere se la lotta contro la scienza di biotecnologia153 sia o meno meritevole all'interno del sistema brevettuale154. Il legislatore europeo si è orientato contro la brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali per motivi tecnici e giuridici. Un motivo etico giuridico si riteneva sin dalla Convenzione di Strasburgo del 1963 inconcepibile ed estremamente pericoloso concedere tutela ad esseri viventi. Da un punto di vista tecnico, il limite della brevettabilità è determinato da una comune convinzione che la creazione di nuove razze di qualsiasi genere si potessero ottenere solo la procedura classica, cioè quella della scienza biologica, diminuendo o lasciando fuori l'attività inventiva. Tesi che non viene sostenuta dagli scienziati americani che secondo loro l'esclusione delle varietà vegetali e animali dai laboratori universitari impedisce la protezione brevettale di animali o delle piante che incastra la scienza nella forma geneticamente fissata di una certa varietà di animali o vegetali. Un'invenzione ottenuta con un procedimento non biologico, non si possa entrare con certezza tra i termini dell'esclusione dovuta anche alla forma di protezione giuridica. In effetti, un certo limite alla brevettabilità sia concesso a causa di mancanza di un quadro giuridico pieno ed efficace. Nella realtà si conoscono le sequenze e le caratteristiche di ogni gene vivente solo che esiste una certa percentuale che permette la brevettabilità che possa arrivare a pregiudicare la costanza dei risultati basati sul concetto di industrialità che consiste nella sussistenza nel trovato vegetale, della sufficiente omogeneità e stabilità nei caratteri essenziali nel corso delle riproduzioni. In Italia la prima legge che ha confermato la nozione delle biotecnologie fu la legge n. 142 del 19 febbraio 1992 che ha fissato proprio i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM155. Con la direttiva 98/44/CE adottata nel luglio del 1998 in seguito ad una vicenda molto lunga e travagliata sulla protezione giuridica delle invenzione biotecnologiche, l'Unione europea compie un passo avanti verso la brevettabilità dei nuovi settori della ricerca scientifica156 . Fra le novità rilevanti contenute nella Direttiva cittata vi è la definizione legale sia dei materiali che dei processi biotecnologici: a) materiale biologico è quello che contiene informazioni genetiche, autoriproducibili o capaci di riprodursi in un sistema biologico e b) procedimento microbiologico è quello nel quale viene utilizzato materiale microbiologico che comporti un intervento sul materiale stesso o che produce detto materiale157. Nella Direttiva è sancito il divieto di clonazione, di modificazione dell'identità genetica germinale e di utilizzo di embrioni umani a fini industriali e commerciali e cioè: a) procedimenti di clonazione di esseri umani, b) procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, c) utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali, fatta eccezione per le invenzioni a finalità terapeutica o diagnostica che siano utili alla salute dell'embrione stesso, d) procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale158. La Direttiva all'articolo 3. 2 stabilisce che anche un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere considerato come una invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale. Si sorgono così conflitti di interessi tra titolare del brevetto e collettività particolare del diritto159. Si formi così un consenso sulle upstream e downstream measures, cioè sulla regolamentazione di ciò che avviene prima della concessione del brevetto e di ciò che se ne fa dopo dibattiti relativamente all'etica del brevetto, ai benefici condivisibili, alla logica di rivelazione che sta alla base del brevetto, alla capacità tecnologica, quello del learning by doing o delimitazione dei brevetti. L'oggetto di così tanti iura excludenti alios costituiscono elementi strategici nella competizione tra USA e UE che sbilanciano la linea del commercio equo lasciando aperta la discussione dell'approccio coercitivo dei benefici comuni del commercio libero160. Quindi, ciò che si intende favorire dal punto di vista giuridico è la competitività della scienza e dell'industria comunitaria in questo specifico settore delle moderne tecnologie161. La direttiva citata accoglie i principi fondamentali della tutela della dignità umana, della non brevettabilità del corpo umano162 e del divieto di terapia genica terminale.


Giudicando la similarità di un prodotto conforme alle regole dell'OMC occorre prendere in considerazione i gusti e le abitudini dei consumatori, le caratteristiche fisiche del prodotto, le proprietà, le qualità e la natura dello stesso. Gli aspetti citati dimostrano e necessitano l'aiuto anche di altre scienze per metter in funzione i considerati risultati dagli acquirenti. La qualità e le proprietà del prodotto non possono affermare con certezza la loro identicità rispetto a quelli biologici, perché i tempi relativamente recenti di sperimentazione di questi organismi non consentono di affermare inequivocabile i loro effetti futuri sulla salute dell'uomo
163. L'obiettivo di un labelling dall'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie è quello di tutelare la salute dei consumatori e la priorità dello scopo lo rende indipendente da altri tipi di considerazioni. Le misure adottate secondo l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, nell'art. 2, par. 2,: "non siano più restrittive agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo". Questo significa che la legittima applicazione di un sistema di etichettatura degli OGM adottato in base all'accordo TBT deve essere subordinata ad un esame tra i costi e i benefici che derivano per poter giudicare se esistono o no ostacoli al commercio internazionale che le dichiarano illegittimi164.

 
L'Unione europea anche durante le negoziazioni per la firma del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza che è stato firmato a Montreal il 19 gennaio del 2000, entrato in vigore l'11 settembre 2003
165, ha cercato di tenere una linea di compromesso mediante la presentazione di un pacchetto di emendamenti al testo proposto166. Le proposte di Protocollo si incontrano tra: l'introduzione di procedure informative relative all'esportazione di OGM, il riconoscimento di valutazione del rischio del principio di precauzione167, le adeguate strategie e meccanismi atti alla valutazione e alla gestione del rischio, le norme in materia di trasporto, imballaggio ed identificazione di organismi geneticamente modificati destinati ad uso alimentare o ad ulteriori processi produttivi. Gli interessi commerciali erano tanti e le tesi adottati specialmente dei Paesi esportatori di organismi geneticamente modificati168, relativamente al trasferimento transfrontaliero di questo tipo di organismi e l'obbligo per lo Stato esportatore di notificare per iscritto alle autorità competenti l'intenzione di esportare e che dovesse contenere principalmente delle disposizioni volte a prevenire l'eventuale effetto dannoso degli OGM sulla diversità biologica169. L'art. 9 ribadisce che il Paese importatore comunichi a quello esportatore di aver ricevuto la suddetta documentazione entro un periodo di novanta giorni dal suo ricevimento. I limiti e le restrizioni del potere decisionale dello Stato importatore che risulta inferiore ai tempi previsti dalle normative interne per la concessione della autorizzazione ha portato i Paesi partecipanti di prendere decisioni in ottemperanza, affermando le nuove basi e le conoscenze scientifiche che riguardava alla conservazione della diversità biologica170. Le modificazioni proposte riguardavano agli organismi viventi geneticamente modificati destinati all'introduzione nell'ambiente171 escludendo cibi e mangimi che potevano costituire minaccia per la diversità biologica172. La lunga strada di negoziazioni e l'impossibilità di giungere ad un accordo finale ha costretto l'UE di rimandare la decisione sull'applicazione dell'advanced informed assent, alla prima Conferenza delle parti del Protocollo173. I like minded Paesi hanno obiettato che un eventuale aggiornamento alla prima Conferenza delle parti avrebbe dovuto decidere solo il metodo di attuazione di tale procedura e non alla sua applicazione. Un altro elemento di contrasto si sorgeva tra il Protocollo e l'OMC relativamente alla stesura degli articoli 31 e 32. In particolare l'art. 31 affermava che: "le disposizioni del presente Protocollo non intaccheranno i diritti e i doveri derivanti ad ogni parte del Protocollo da ogni altro accordo internazionale esistente del quale essa è parte, eccetto nei casi in cui l'esercizio di questi diritti e doveri causerebbe seri danni o minacce alla diversità biologica"174

 

I paesi produttori di cibi transgenici hanno espresso un giudizio negativo anche sull'art. 22 par. 2 del testo proposto, il quale stabiliva che le misure adottate per attuare il Protocollo non debbono creare inutili ostacoli al commercio internazionale175. Questa tesi vincolava l'azione delle parti al rispetto della libertà di commercio internazionale che non menzionava direttamente gli accordi internazionali esistenti o quelli che disciplinano l'OMC. L'Unione europea ha ribadito la sostituzione delle norme che facevano riferimento ai rapporti tra il Protocollo e gli altri accordi internazionali riferendosi anche al carattere generale che è stato seguito nel preambolo. Una proposta seguita anche dalla maggioranza dei paesi europei e da un altro gruppo formato da Messico, Norvegia, Repubblica di Corea e Svizzera. I tentativi americani furono quelli di vincolare il Protocollo sulla biosicurezza e alle norme del sistema GATT-OMC176 che è stato ribadito nel corso della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio che si è tenuta a Seattle al dicembre del 1999177 . Una piccola maggioranza di paesi europei inclusa Grecia, Danimarca, Lussemburgo, Francia e Italia avevano bloccato l'importazione di derrate transgeniche applicando una moratoria di fatto. La linea dura che è stata coltivata dagli europei e in seno all'OMC hanno indotto gli USA ad adottare un atteggiamento conciliante e più aperto alla ripresa dei negoziati. È stata raggiunta una soluzione univoca in diversi punti del Protocollo sulla biosicurezza che si possono riscontrare delle soluzioni di compromesso che dimostrano alcuni degli elementi di scontro che hanno caratterizzato la fase negoziale178. In conclusione, la Convenzione citata aveva come scopo finale alcuni punti da raggiungere, come: a) il fatto che gli esportatori di prodotti agricoli dovranno obbligatoriamente indicare che la dizione può contenere organismi geneticamente modificati le spedizioni contenenti cibi transgenici, b) il seguito di una procedura più concreta sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti concernenti almeno l'1% di OGM, c) il traguardo nascosto che l'impiego dell'ingegneria genetica deve essere percepito tramite l'esistenza di possibili rischi per il bene dell'uomo, non per distruggerlo e non arrecare un qualsiasi danno contro l'ordine pubblico, del buon costume e della società che si matura attraverso una diffusa conoscenza che le capacità tecniche devono essere guardate con serenità e con potenzialità limitata179.


Del pari importante, fu in tema di biosicurezza contenuta nel Protocollo il riconoscimento del principio di precauzione che abbiamo già accennato più di una volta, in relazione anche con l'OMC
180. Tale principio è stato introdotto nonostante l'opposizione dei paesi appartenenti ai gruppi partecipanti che erano contrari all'applicazione da parte dei paesi importatori. Il preambolo del Protocollo afferma il principio di precauzione attraverso il richiamo del principio 15 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, dichiarando lo scopo del Protocollo sulla biosicurezza, mediante l'applicazione del principio di precauzione181. Anche il par. 6 dell'art. 10 ed il par. 8 dell'art. 11 relativi agli OGM182 destinati all'introduzione nell'ambiente e a quelli destinati ad un uso diretto come alimenti umani o animali viene menzionato espressamente il principio di precauzione iuris et de iure, ed il contenuto con riferimento allo scopo del Protocollo183.


Fra le norme e la linea seguita fino adesso dobbiamo ricordare l'art. XX GATT
184 a capo del quale nessuna disposizione dell'Accordo deve impedire l'adozione o l'applicazione da parte di uno Stato contraente di misure necessarie a proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale. L'articolo è troppo ampio che possa consentire alle parti contraenti di derogare agli obblighi dell'accordo generale per attuare a trattati aventi per oggetto la protezione ambientale, malgrado questi ultimi abbiano contenuti, in sé, potenzialmente confliggenti con i principi fondamentali del GATT185 . Tali principi vengono integrati con il modo più ampio e articolato alla regola, tentazione contenuta nell'allegato accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie o accordo SPS186 nel quale dobbiamo sottolineare i fini: a) di stretta applicazione di tali misure che sono basati su criteri scientifici, b) l'obbligo di istituire dette misure su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, c) ogni valutazione del rischio condotta secondo le tecniche messe a punto dalle organizzazioni internazionali, d) il diritto di ogni Stato di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie nell'allegato accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie, e) la definizione di un livello adeguato di protezione della salute, f) un principio in sensu latu precauzionale ed interpretato in modo piuttosto restrittivo187.


L'art. 18 che regolava la manipolazione, il trasporto, il confezionamento e l'identificazione degli OGM ha consenso la contestazione dall'UE e dai like minded, i quali sostenevano che una classificazione dei prodotti transgenici non offre una chiara informazione ai consumatori, ma finisce per penalizzare quei prodotti che non contenevano organismi geneticamente modificati
188, sottolineando che il sistema di etichettatura introdotto dall'art. 18 si riferisce soltanto agli organismi viventi modificati. L'articolo citato prevedeva l'obbligo di specificare nelle etichette dei prodotti non solo la presenza di organismi geneticamente modificati ma anche le proteine, il DNA e di casi in cui la presenza di tali elementi negli ingredienti del prodotto finale sia accidentale ed a una percentuale troppo bassa189.


Il Protocollo di Cartagena è un multilateral environmental agreement
190 e non un accordo commerciale. Ha esercitato una forte influenza sul commercio internazionale provocando attriti ma anche una maggior trasparenza degli scambi commerciali dovuta all'applicazione della procedura del previo consenso informato. L'elaborazione di un Protocollo che regolasse anche il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi modificati all'interno dei singoli Stati191 contraenti fa parte sicuramente di un sistema commerciale nell'ambito internazionale che si riscontra con il rischio che possano sorgere dei problemi in merito all'applicazione di quelle disposizioni che si riferiscono dagli accordi che compongono il sistema normativo dell'OMC192. Non possiamo interpretare il Protocollo come un cambiamento dei diritti e dei doveri derivanti ad una delle parti da un altro accordo internazionale o nazionale. Dobbiamo interpretare il Protocollo come un tentativo che dispone inerente il commercio di OGM contenuto nel Protocollo sulla biosicurezza, rispettando le norme contenute negli accordi che costituiscano il sistema giuridico dell'OMC. Il Protocollo citato si colloca all'interno di un problema di ordine generale relativo al rapporto tra gli accordi multilaterali193 in materia ambientale che prevedono l'adozione di misure commerciali con fini di tutela ambientale (TERMs) e l'OMC. Gli accordi internazionali costituiscono lo strumento più adatto per combattere politicamente ed economicamente affrontando diverse sfide che cercano di chiarire rapporti giuridici che intercorrono tra Stati ed organizzazioni internazionali. Il mantenimento di uno status quo speciale opponendosi all'elaborazione di ogni disposizione che definisca il ruolo degli accordi multilaterali per la tutela dell'ambiente in ambito OMC possa subordinare alle regole del libero commercio internazionale194. Gli Stati Uniti e l'UE sono pionieri al mantenimento di uno status quo, almeno in teoria motivando la loro posizione sottolineando che la protezione ambientale non hanno mai costituito oggetto di controversia in ambito di organismi internazionali195 o tramite Paesi interlocutori. Il rapporto tra ambiente e commercio istituisce un dibattito che rifletta negativamente sull'applicazione del Protocollo per la biosicurezza. I Paesi esportatori guidati da USA e Canada hanno basato le loro normative nazionali sul principio della substantial equivalence ed in ambito OMC196 sostenendo la similarità del prodotto transgenico con quello biologico. Contrariamente l'UE riteneva che la manipolazione genetica comporta una trasformazione delle caratteristiche del prodotto anche se tale mutazione non può essere riscontrata dai consumatori per mezzo degli aspetti esteriori di quest'ultimo. Se l'UE ha ritenuto tale principio applicabile anche in situazioni nelle quali per ottenere delle informazioni scientifiche attendibili occorrano attese di lungo termine gli Stati Uniti preoccupati di vedere le esportazioni di prodotti transgenici paralizzate hanno sottolineato come lo stesso art. 5, par. 7 subordini l'adozione di misure di carattere transitorio alla produzione di prove scientifiche attendibili ed entro un termine ragionevole. Non è stato anche previsto nessun obbligo per gli Stati che intendono di attuare le misure dell'accordo di Cartagena e di SPS197 di produrre dati scientifici attendibili entro un ragionevole termine di tempo ma neanche quello di mostrare le informazioni pertinenti disponibili che li hanno indotti a adottare il principio di precauzione198. Secondo il Protocollo sulla biosicurezza spetta agli Stati membri di rispondere alla domanda199, se intendono ad entrare in conflitto con le norme che regolano l'odierno sistema degli scambi internazionali. L'espansione prevista nella produzione e commercializzazione dei prodotti transgenici comporta maggiori possibilità di contaminazione ai danni di quelli biologici, attraverso le varie fasi della catena produttiva e di quella distributiva200 . Il rapporto costi-benefici è difficile prevedere se in ambito OMC il sistema di etichettatura sarà ritenuto legittimo in ragione dei suoi costi elevati201. L'effettiva capacità di imposizione delle norme elaborate a Cartagena potrà essere determinata con certezza soltanto nel momento in cui le potenziali contrapposizioni tra Protocollo e OMC si manifesteranno in maniera concreta nelle relazioni commerciali internazionali. La soluzione delle controversie in seno all'OMC202 fornisce sempre l'occasione di giudicare ed interpretare in merito il rapporto tra le disposizioni di carattere commerciale del Protocollo e le relazioni transatlantiche203. La tesi che le controversie nascenti tra il Protocollo ed alcune disposizioni dell'OMC sfocino in controversie204 commerciali si interpreta come una tesi abbastanza scontata che consiste nella promozione degli scambi internazionali205.


In conclusione, dobbiamo dire che i problemi affrontati fra gli Stati Uniti e l'Unione europea sono problemi che rispecchiano il rapporto tra lo sviluppo del commercio internazionale e la tutela dell'ambiente
206 . Da tale dibattito emerge la supposta inconciliabilità tra lo sviluppo degli scambi internazionali e la salvaguardia ambientale207. I due obbiettivi proposti non sono antitetici, anzi l'uno segue l'altro. Tale affermazione non rappresenta un punto di arrivo o una soluzione alle problematiche di carattere ecologico. L'esame degli atti e documenti dell'OMC e dell'Unione europea dimostrano una sostanziale uniformità nell'accogliere interpretazioni restrittive relativamente alla libertà del commercio208, formulando una forte protezione per la difesa degli interessi commerciali come strumento a disposizione degli Stati partecipanti delle organizzazioni209. Il degrado ecologico e i produttori che operano al di fuori della giurisdizione degli Stati membri delle organizzazioni citati appariscono erronei ai giudizi emessi che vietano qualsiasi effetto extraterritoriale delle misure adottate ai sensi della documentazione propria. La prassi convenzionale ed ogni altra disposizione di diritto internazionale applicabile tra le Parti in controversia risulta fondata su un valido titolo giurisdizionale ed extragiudiziale, quello delle misure ambientali confermando per quest'ultima il giudizio di illegittimità. Nell'odierno contesto produttivo i pericoli maggiori per l'equilibrio ecologico del pianeta non derivano dai prodotti finiti immessi sul mercato internazionale, vincolati dagli standards imposti dai Paesi importatori, bensì dalle condizioni in cui operano gli impianti di produzione di tali prodotti e dai metodi usati per lo sfruttamento delle risorse necessarie alla loro produzione210. Il product approach consentisse una valutazione distinta dei prodotti e dei processi produttivi in ragione del fatto che il metodo di produzione non segue il bene nel Paese importatore. Ci serve un sistema di self-contained in base al quale le controversie saranno decise con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi che compongono il sistema di OMC. Gli accordi firmati e proposti sono sufficienti per consentire la protezione dell'ambiente attraverso l'imposizione di misure tecniche o sanitarie che devono essere stabilite in base agli standards internazionali unanimemente riconosciuti in modo da non ostacolare il normale svolgimento dei rapporti commerciali211 che si rileva sempre la distanza ancora esistente tra la cultura ambientalista e quella liberista. Gli interessi economici statunitensi ma anche comunitari hanno indotto diversi produttori a mostrare i loro reali obiettivi nonostante il formale riconoscimento della necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile212 degli scambi, in difesa degli interessi commerciali, rappresentando così un grosso ostacolo per l'applicazione di standards ambientali ai sensi di tanti accordi come TBT e SPS, particolari procedure per la loro commercializzazione213. L'adozione di un sistema valutativo e di sicurezza dovrebbe prendere in considerazione anche le pretese dei consumatori214. Le carenze normative ed i continui contrastanti interessi economici rendono estremamente difficile ogni tentativo di conciliazione tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori di prodotti transgenici. Gli organi ad hoc hanno finito per rivestire un importante ruolo nella definizione della politica ambientale, ruolo che denota una scarsissima sensibilità alle problematiche ecologiche ed economiche, evidenziando che il contemperamento di interessi commerciali ed ecologici non dipenda soltanto dalle politiche ambientali svolti ad ogni sistema organizzativo o no, ma soprattutto dal consenso politico-globale.

 

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1. Cfr. 1. Regolamento CE, n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati. 2. Regolamento CE, n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. 3. Regolamento CE, n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. 4. Regolamento CE, n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. 5. Regolamento CE, n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati. 6. Decisione della Commissione, 2002/623/CE, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. 7. Posizione comune CE, n. 21/2003, del 17 marzo 2003 in vista dell'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. 8. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 9. Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 10. Regolamento CE, n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, GUCE L. 10, del 16. 01. 2004. 11. Decisione della Commissione del 23 febbraio 2004 che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GUCE L65, del 03. 03. 2004. 12. Regolamento CE 641/2004 della Commissione recante norme attuative del regolamento CE 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole, GUCE L. 102 del 07. 04. 2004. 13. Regolamento CE 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GUCE L 043 del 14. 02. 1997. 14. Regolamento CE 49/2000 della Commissione del 10 gennaio 2000 che modifica il Regolamento CE n. 1139/98 del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, GUCE L. 6 del 11. 01. 2000. 15. Regolamento CE 50/2000 della Commissione del 10 gennaio 2000 concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CE, GUCE L. 6 del 11. 01. 2000. 16. Regolamento CE 1139/1998 del Consiglio del 26 maggio 1998 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CE, GUCE L. 159 del 03. 06. 1998. 17. Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GUCE L. 31 del 01. 02. 2002. 18. Regolamento CE 1804/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa per le produzioni animali il regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, GUCE L. 222 del 24. 08. 1999, 19. Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/475/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, GUCE L. 025 del 01. 02. 1999. 20. Direttiva 2 aprile 1990, n. 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. 21. Direttiva 12. 03. 2001, n. 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva n. 90/220/CE, in GUCE L. 106 del 17. 04. 2001. 22. Parlamento europeo, Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'approccio dell'Unione europea al ciclo di negoziati dell'OMC, A6-0062/1999, 16 novembre 1999. 23. Parlamento europeo, Relazione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione in ordine ai negoziati condotti in seno all'OMC sul programma implicito, A5-0076/2001, 28 febbraio 2001.

2. "Un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale", cfr. art. 2 della Direttiva 2001/18/CE).

3. C. CORREA, Derechos soberanos y de propiedad sobre los recursos fitogenèticos, prepared at the request of the Secretariat of the FAO Commission on plant genetic resources. First extraordinary meeting of the Commission on plant genetic resources, Roma, 7-11 November 1994.

4. P. L. CANTUÁRIA MARIN, Providing protection for plant genetic resources. Patents, sui generis systems and biopartnerships, Kluwer Law International, New York, The Hauge, London, 2002.

5. Cfr. Le Convenzioni internazionali e regionali, altri atti giuridici relativamente agli organismi geneticamente modificati e di tutela delle biotecnologie: 1. African Convention on the conservation of nature and natural resources, UNEP, 1983. 2. Agenda 21, UN Doc.A/CONF.151/26/REV.1, vols. I-III, 1992. 3. Agreement on trade related aspects of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods. Annex IC, Uruguay round, 1994, WTA/GATT. TRIPS entered into force on 1 January 1996, in International Legal Materials, 1994, pp. 1125. 4. ASEAN Agreement on the conservation of nature and natural resources, Kuala Lumpur, 1985, UNEP, 1991. 5. Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, text in International Legal Materials, 1972, pp. 1358 ss. 6. Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITS), in International Legal Materials, 1980, pp. 15 ss. 7. Convention on migratory species of wild animals, in International Legal Materials, 1980, pp. 15 ss. 8. Convention on nature and wildlife preservation in the Western Hemisphere, 1940, in UNTS, pp. 193 ss. 9. Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats, Bern 1979, text in ETS, 1982. 10. Convention on wetlands of international importance, (Ramsar convention), in International Legal Materials, 1972, pp. 963 ss. 11. European biotechnology patent directive. Directive 98/44/EC of the European Parliament and the of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, 1998. 12. ILO Convention 169, ILO Conference 7th session, Geneve, 27 June 1989, in International Legal Materials, 1989, pp. 1384. 13. Paris Convention, 20 March 1883. In 1891 the Paris Convention for the protection of industrial property was completed by an interpretative Protocol in Madrid. It was then revised at Brussels in 1900, at Washington in 1911, at the Hague in 1925, at London in 1934, at Lisbon in 1958 and at Stockholm in 1967 and it was amended in 1979, UNTS, n. 11851, vol. 828, pp. 305 ss. 14.Third business forum of the Americas. Working group VII. Technology and intellectual property rights, Belo Horizonte, Brazil, May 1997. 15. WIPO, Madrid agreement concerning the international registration of marks, 1891, revised in 1967 and amended in 1979. 16. World Charter for nature, G. A RES:37/7, UN. G. A. O. R., 37th session, U. N. Doc. A/RES/37/7, suppl. n. 51, at. 17, 1982, reprinted in International Legal Materials, 1983, pp. 455 ss.

6. Biotecnology secondo la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro, del 5 giugno 1992 "means any technological application that uses biological systems, living organisms or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use". A livello comunitario, norme relative alla tutela della biodiversità si rinvengono nella direttiva n. 79/409/CEE, nella direttiva del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. L'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia della comunità con la causa 262/85 e causa C-157/89, a causa delle violazioni degli obblighi che discendono dalle direttive comunitarie citate. ROSCELLI, Commento alla direttiva 43-92-CEE del Consiglio, relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in prime note, 1992. OCDE, Prèserver la diversitè biologique. Les incitations èconomiques, Paris, 1996. SAVOIA, Profilo storico della tutela della biodiversità nel diritto comunitario dell'ambiente, in Rivista giuridica dell'ambiente, 1997, pp. 235 ss.

7. BENTIL, Attempts to liberalize international trade in agriculture and the problem of the external aspects of the common agricultural policy of the European Economy Community, in Case Western Reserve Journal of International Law, 1985. BERETTA, I comportamenti strategici nella teoria del commercio internazionale, in Studi parmensi, 1990. BERGSTEN, Reforming the GATT. The use of trade measures for balance-of-payments purposes, in Journal of International Economy, 1977, pp. 20 ss. BERCERO, Trade laws, GATT and the management of trade disputes between the US and the EEC, in Yearbook of European Law, 1985, pp. 150 ss.

8. Il decreto legislativo 92/93 contiene una clausola di salvaguardia stabilendo all'art. 16 che: "qualora sussistano motivi per ritenere che un prodotto immesso sul mercato in conformità del presente decreto costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente, il Ministro della Sanità o il Ministro dell'Ambiente, in base ai poteri loro rispettivamente attribuiti dalle vigenti disposizioni, dispone con ordinanza di limitarne o di proibirne provvisoriamente l'uso e/o la vendita sul territorio nazionale. Tale decisione, che deve avere solide basi scientifiche, deve essere comunicata alla Commissione dell'UE ed agli altri Stati membri". Un enunciato leggermente variato venne adottato col Regolamento 258/97, che all'art. 12 riferisce: "1. Qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi della propria decisione. 2. La Commissione esamina quanto prima nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1 essa prende le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 13. lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 pur mantenerla fino all'entrata in vigore di queste misure". La Direttiva 2001/18/CE nell'articolo 23 che si trova la clausola di salvaguardia riferisce: "1. Qualora uno Stato membro sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana e l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio. Lo Stato membro provvede affinchè, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza quali la sospensione o la cessazione dell'immissione in commercio e l'informazione del pubblico. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione debbano essere modificate o l'autorizzazione debba essere revocata e se necessario le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione". Nel decreto legislativo 224/2003, che ha attuato la direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati presenta all'articolo 25 la clausola di salvaguardia che ribadisce: "1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali per quanto di rispettiva competenza, possono, con provvedimento d'urgenza, limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, come tale o contenuto in un prodotto, qualora, dopo la data di autorizzazione sulla base di nuove o ulteriori informazioni che riguardano la valutazione dei rischi ambientali o a seguito di una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, hanno fondati motivi di ritenere che detto OGM possa costituire un rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente. Il provvedimento può indicare le misure ritenute necessarie per ridurre al minimo il rischio ipotizzato ed è immediatamente comunicato dai ministri della salute e delle politiche agricole all'autorità nazionale competente. 2. L'autorità nazionale competente dà immediata comunicazione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, fornendo le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei rischi e indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione devono essere modificate o l'autorizzazione stessa deve essere revocata. Dei predetti provvedimenti l'autorità nazionale competente dà idonea informazione al pubblico".

9. G. D'AGNOLO, Biotecnologia e produzione. Cosa dice la legge, Istituto Superiore di Sanità, Italia.

10. J. RIFKIN, Il secolo biotech, Baldini & Castaldi, Milano, 2000.

11. "Ingegneria genetica significa processo di alterazione della composizione genetica di un organismo vivente mediante l'eliminazione, la modifica o l'aggiunta di copie di geni specifici appartenenti ad altri organismi attraverso le moderne tecniche di biologia molecolare". Cfr. Comunicazione della Commissione COM (2001).

12. L. COSTATO, Organismi geneticamente modificati e novel foods, in Rivista di diritto agrario, 1997, pp. 139 ss. L. COSTATO, Ennesima normativa in materia di etichettaggio di OGM, in Rivista di diritto agrario, 1998, pp. 315 ss.

13. Gene è "l'unità fondamentale dell'informazione genetica (costituita dal DNA e a volte dall'RNA), è alla base della trasmissione delle caratteristiche degli organismi viventi da una generazione all'altra". Cfr. Comunicazione della Commissione COM (2001).

14. ABBOTT, The trading nations dilemma. The functions of the law of international trade, in Harvard International Law Journal, 1985, pp. 500 ss. AGGARWAL, Liberal protectionism. The international politics of organized textile trade, Berkeley, 1985.

15. Cfr. La proposta del Consiglio europeo di Goeteborg con titolo: Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore. Strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, che prevedeva l'introduzione di una legislazione comunitaria sulla responsabilità oggettiva in materia ambientale entro il 2003. La proposta ribadiva: a) che stabilisce le regole base sugli obiettivi di riparazione da conseguire e sulle modalità per individuare e scegliere le misure correttive adatte, b) che introduce il concetto di una responsabilità sussidiaria dello Stato in tutti i casi in cui l'operatore che inquini non sia individuabile ovvero non possa adempiere l'obbligazione ripristinatoria/risarcitoria (c. d. danno orfano), c) che rende effettivo il principio prevenire è meglio che curare anche in campo ambientale, d) che incoraggia l'introduzione di sistema assicurativo nazionale in materia di danno ambientale, nella prospettiva evolutiva di prevederlo in un secondo momento, in forma vincolante.

16. K. R. BROWN, Making trade fair. Latin America and GATT/WTO bargaining coalitions, in Global jurist, 2004. P. M. MOORE, The decisions bridging the GATT 1947 and the WTO agreement, in American Journal of International Law, 1996, pp. 320 ss. C. C. PARLIN, World Trade Organization, in Proceedings of the annual meeting of the ASIL, 1995, pp. 318 ss.

17. Il regolamento europeo con n. 178/2002 definisce l'alimento: "(…) come qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento".

18. T. FAELLI, La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa, in Rivista di diritto industriale, 2001, pp. 130 ss.

19. F. COCOZZA, Organismi geneticamente modificati e diritti di cittadinanza transnazionali, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2000. 

20. N. DE SADELEER, Gli effetti del tempo, la posta in gioco e il diritto ambientale, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2001, pp. 590 ss. F. ACERBONI, Contributo allo studio del principio di precauzione. Dall'origine nel diritto internazionale a principio generale dell'ordinamneto, in Il Diritto della Regione, 2000, pp. 245 ss. P. M. BIDOU, Le principle de prècaution en droit international de l'environnement, in Revue gènèral de droit international public, 1999, pp. 635 ss. C. RAFFENSPERGEN, J. TICKNER, Protecting public health and the environment. Implementing the precautionary principle, Washington, 1999. D. FREESTONE, E. HEY, The precautionary principle and international law, The Hague, 1996. P. SANDS, Principles of international environmental law, Manchester, London, 1994. H. HOHMANN, Precuationary legal duties and principles of modern international environmental law. The precautionary principle. International environmental law between exploitation and protection, London, Dordrecht, Boston, 1994. T. SCOVAZZI, Sul principio di precauzione nel diritto internazionale dell'ambiente, in Rivista di diritto internazionale, 1992, pp. 700 ss. P. BIRNIER, A. BOYLE, International law and environment, Oxford, 1992, pp. 95 ss. L. GUNDLIN, The status in international law of the principle of precautionary action, in International Journal of Estuarine and Coast law, 1990, pp. 24 ss.

21. M. VALLETTA, Biotecnologia, agricoltura e sicurezza alimentare. Il nuovo regolamento su cibi e mangimi geneticamente modificati ed il processo di sistematizzazione del quadro giuridico comunitario, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, pp. 1471 ss.

22. Leggine la sentenza Pfizer del 11 settembre 2002, causa T-13/99 e la sentenza al caso Alpharma del 11 settembre 2002, causa T-70/99 relativamente al principio di precauzione e come viene affrontata dal Tribunale di primo grado della Comunità europea. Cfr. F. BRUNO, Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione europea e WTO, in Diritto giurisprudenziale agricola e ambiente, 2000, pp. 570 ss. N. SALOMON, A european perspective on the precautionary principle. Food security and the free trade imperative of the WTO, in European Law Review, 2002, pp. 140 ss.

23. Secondo il Regolamento europeo n. 178/2002 viene definito come rischio: "(…) una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (…) un processo su base scientifica costituito da quattro fasi. Individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio (…) processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo (…) scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione dei rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio".

24. Cfr. La nota sentenza dalla Corte di giustizia relativamente all'affaire Monsanto, che dopo la sentenza della Corte è tornato nelle mani del giudice italiano. I giudici comunitari da una parte hanno sancito la legittimità dell'intervento precauzionale a tutela dei consumatori, dall'altra parte hanno circoscritto l'applicazione del principio di precauzione a situazioni in cui vi siano fondati sospetti di rischio per la salute umana, permettendo ai detrattori degli OGM ed ai sostenitori dei prodotti transgenici di invocare a fondamento di siffate misure elementari concreti indicanti rischi specifici per la salute.

25. Cfr. Documenti da Stati stranieri relativamente agli OGM e sulla biodiversità: 1. Benin, Bhutan, Costa Rica and the Netherlands joint report on biological diversity. Report presented to the Conference of the parties to the Convention on biological diversity in Bratislava, Slowakia, 1998. 2. Brazil, regulates the CTNBio. Decree n. 1. 752 of 20 December 1995. 3. Brazil. Final reports of the Commission on biopiracy in the Amazon. Deputy chamber of the Brazialian congress, 18 November 1997. 4. Brazil. Biosafety law n. 8.974/95. numbered as bill of law n. 4. 842/98 when sent to the Chamber of the Brazilian Congress, 18 November 1997. 5. Brazil. Constitution of the Federal Republic of Brazil, 1988. 6. Brazil. Industrial property law. Law n. 9.279/96, enacted on 14 May 1996. 7. Brazil. Technical ruling on labelling of genetically modified foods and ingredients prepared by the consumer defence and protection Department of the economic law Secretary of the justice Ministry in Brazil, 1999. 8. Costa Rica biodiversity law. Ley de Biodiversidad, n. 7788, April 1998. 9. England. Treasure act 1996, Halbury's statute (4th ed.), Open spaces. 10. Spanish civil code. Editorial tecnos. S. A. seventh edition, Madrid, 1988. 11. Sustainable development treaties between the Netherlands, Costa Rica, Bhutan and Benin. 12. The Thammasat resolution. Building and strengthening our sui generis rights. Final Declaration of the meting held by the Thai network on community rights and biodiversity (BIOTHA)I and genetic resource action international (GRAIN), in Bangkok, Thailand from 1 to 6 December 1997. 12. US Plant patent act, 35 USC, paragraphs 161-164. 13. US Plant variety protection act, 84 Statute 1542, 7 USC. Paragraph 2321 et seq.

26. Cfr. 1. Action brought in October 1998 by Kingdom of the Netherlands against the European Parliament and Council of the European union, case C-377/98, O. J. C378, Dec. 5, 1998. 2. Brazil. Interlocutory injunction n. 98.34.00027681-8, IDEC v. Federal union. 3. Brazil. Public civil action n. 97.00036170-4. Greenpeace v. president of CTNBio. Public civil action n. 90.00.027682-0. IDEC v. Federal union. 4. Ciba-Geigy case (1979-85) EPOR volume 758. Board of appeal decision T49/83, Ciba-Geigy. Official journal EPO 1984, pp. 112 ss. 5. Dennis v. Pinter, 106F 2d 142, (Sparks, J. Concurring), cert. Denied, 308 US 606/1939. 6. Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303, at. 309, 100 S.Ct. 206, USPQ 193, 1980. 7. EPO Decision T 356/93-Plant genetics systems, Official journal EPO, 1995, at. 545. 8. Ex parte Allen, 2 USPQ 2d 1425, Bd.pat. App. 1987, aff. D, 846 F. 2d 77 (Fed. Circuit, 1988). 9. Ex parte Hibberd 227 USPQ 443 Bd. Pat. App. 1985. 10. Funk Bros Seed Co. v. Kalo Inoculant Co, 333 US, 127, 1948. 11. Le Roy v. Tatham, 55 US, 156, 1852. 12. Lubrizol case, T320/87 Lubrizol/Hydrid plants, 1990, EPOR, 173.

27. F. MASSIMINO, Organismi geneticamente modificati, la decisione passa alla Corte di giustizia, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, pp. 846 ss.

28. L'art. 95, par. 5 del Trattato CE dispone che: "allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre delle disposizioni nazionali fondate si nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente (…) giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse".

29. J. A. DA SILVA, Direito ambiental constitucional. Malheiros editores Ltda. Sao Paulo, 1994. P. A. L. MACHADO, Direito ambiental Brasileiro. Malheiros editores ltda. Sao Paulo, Brazil, 1992.

30. CHARNOVITZ, Exploring the environmental exceptions in GATT article XX, in Journal of World Trade, 1991, pp. 40 ss. CASTILLO DE LA TORRE, The status of GATT in ECC law. Some new developments, in Journal of World Trade, 1992, pp. 40 ss. COMBA, Il neo liberismo internazionale. Strutture giuridiche a dimensione mondiale dagli accordi di Bretton Woods all'Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, 1995. MARCEAU, Transition from GATT to WTO. A most pragmatic operation, in Journal of World Trade, 1995, pp. 150 ss. McGOVERN, International trade regulation, GATT, the United States and the European Community, second edition, Exeter, 1986. MERRILS, International dispute settlement, second edition, Cambridge, 1991. MILLER, WASSERMAN, Trade relations between the European community and the United States. An overview of current issues and trade policy institutions, in Boston College International and Comparative Law Review, 1992, pp. 395 ss.

31. B. SHERIDAN, EU biotecnology law and practice, London, Palladian Law Publications, 2002.

32. La legge citata è stata basata sulle direttive specifiche dell'UE n. (90/219/CEE e 90/220/CEE).

33. J. O. BERKEY, Implications of codex standards for the regulation of genetically modified food, in American Society of International Law Insights, September 2000.

34. V. HAKURA, The extension of EC competition law to the Mediterranean region, in European Competition Law Review, 1998, pp. 205 ss.

35. BRESKOVSKI, Bulgaria and GATT. A case study for accession, in World Competition Law and Economic Review, 1993, pp. 48 ss.

36. A. MELDOLESI, Organismi geneticamente modificati. Storia di un dibattito truccato. Torino, Einaudi, 2001.

37. HAUS, Globalizing the GATT. The Soviet Union's successor States, Eastern Europe and the international trading system, Washington, 1992.

38. LIAKOPOULOS, La costituzione europea. Il percorso della politica di difesa e di sicurezza europea, in Rivista Il Diritto e diritti, 2004.

39. G. P. SAMPSON (a cura di), The role of the World Trade Organization in global governance, New York, United Nations University Press, 2000.

40. Secondo l'accordi TBT, è: "diritto del consumatore di essere pienamente e accuratamente informato (…) è diritto dei membri OMC di scegliere il livello di protezione e informazione del consumatore per quanto riguarda le caratteristiche e i metodi di produzione e trasformazione del cibo e dei prodotti agricoli (…)".

41. WATERS, Trade, intellectual property and the development of Central and Eastern Europe. Filling the GATT Gap, in Vanderbilt Journal of Trade Law, 1993. BELLO, Some practical observations about WTO settlement of intellectual property disputes, in Virginia Journal of International Law, 1997. AUGENBLICK, RIDGWAY, Dispute resolution in world financial institutions, in Journal of International Arbitration, 1993, pp. 75 ss. BALDWIN, HAMILTON, SAPIR, issues in US-EC trade relations, Chicago, 1988. BRONZ, The international trade organization, in Harvard Law Review, 1949, pp. 1090 ss. BROWN, The United States and the restoration of world trade, Washington, 1950.

42. K. EASTHAM, J. SWEET, Genetically modified organisms (OGMs): The significance of Gene flow through pollen transfer, Copenhagen, European Environment Agency, Environmental Issue Report, n. 28, 2002.

43. Animal welfare and trade in agricolture. European communities proposal, World Trade Organization, Committee on agriculture special session, 28 June, 2000. In particolare l'Unione ha indicato tre strumenti che permetterebbero di trattare il non-trade concern in armonia con il sistema OMC, cioè: a) la definizione di accordi multilaterali sul benessere degli animali, b) l'etichettatura, c) la predisposizione di un meccanismo finanziario compensativo a favore dei produttori che si attengono nella loro attività, a standard di benessere per gli animali.

44. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000 con legge 15 gennaio 2004, nr. 27, (GU n. 28 del 04. 02. 2004-Suppl. ordinario, n. 20).

45. MAGLIA, M. MEDUGNO, M. DALLAVALLE, Il nuovo codice degli alimenti. Commentato con la giurisprudenza, La Tribuna, 2003. R. PAVONI, Brevettabilità genetica e protezione della biodiversità, in Rivista di diritto internazionale, 2000, pp. 430 ss.

46. Rintracciabilità significa: "Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a fare parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione". Cfr. Art. 3 del Regolamento CE 178/2002.

47. Le direttive europee hanno preso in atto che per molti alimenti la presenza di OGM è tecnicamente inevitabile, perciò che rimette la Commissione ad operare la fissazione di una soglia al di sotto della quale gli obblighi di etichettatura specifica vengono meno. La Commissione sarà chiamata a stabilire i criteri per determinare l'intenzionalità o meno delle tracce, costituendo un compromesso fra esigenze del commercio del consumatore. Il dibattito sulla materia di etichettatura rappresenta novità al riguardo le prime direttive del 1990 e quelle del 2004. Nessuna previsione era data per i casi di prodotti non geneticamente modificati contenenti tracce di materiale genetico modificato. Un fenomeno che presenta massiccia rappresentazione all'apertura dei mercati, all'importazione di prodotti modificati. Il Regolamento n. 1139/98 del Consiglio aveva previsto l'etichettatura obbligata, riconoscendo l'impossibilità di escludere una contaminazione accidentale di prodotti alimentari. Si presentava ineludibile la necessità di stabilizzazione dei criteri di determinazione dei residui, cioè le misure adottate per evitare di partenza la produzione degli organismi geneticamente modificati.

48. V. MAGLIO, La "trasparenza" dei prodotti alimentari. La funzione dell'etichettatura nella tutela del consumatore, in Contratto e impresa/Europa, 2001.

49. Il Parlamento Italiano aveva espresso parecchie volte pareri contrari a varie direttive ed iniziative europee relativamente agli organismi geneticamente modificati. La prima volta il 28 gennaio del 1998, una seconda volta in un ordine del giorno elaborato dal Senato e approvato a vasta maggioranza il 10 marzo 1998, in cui il Senato sosteneva: "impegno del Governo ad attivarsi perché sia sospesa l'emissione della direttiva fino alla sua radicale rielaborazione", ed una terza volta un dibattito provocato dalla Commissione Affari Sociali della Camera il 10 marzo del 1998.

50. M. R. CROSSMAN, Biotecnology property rights and the environment, in American Journal of Comparative Law, 2002, pp. 220 ss.

51. L'ultima frontiera della chirurgia sperimentale è stata presentata ai trapianti di organi animali all'uomo. Dal virus Ebola che sconvolse lo Zaire nel 1995 al sindrome di mucca pazza, al virus dell'AIDS e ai difficili casi di cancro, la pratica chirurgica dello xenotrapianto ha aperto la strada offrendo ai nuovi virus un campo libero in cui espandersi a volontà, aiutando parallelamente l'industria degli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio di organi rendendo debole le legislazioni di tutti i paesi civili che non si astengono al perseguimento. Cfr. LORETI BEGHE, MARINI, Profili giuridici degli xenotrapianti, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 2000. LORETI BEGHE, MARINI, La tutela della persona umana nella sperimentazione, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1999.

52. L. WALLACH, N. SFORZA, WTO. Tutto quello che non gli hanno mai detto sul commercio globale, Feltrinelli, 2002.

53. ANDERSON, BLACKHURST, Regional integration and global trading system, Harvester, 1995. COTTIER, The challenge of regionalization and preferential relations in World Trade law and policy, in European Foreign Affairs Review, 1996, pp. 150 ss.

54. Dobbiamo riferire il rete di informazione sulla Biosicurezza dell'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite (BINAS), che sorveglia a livello globale gli sviluppi riguardanti la regolamentazione delle biotecnologie ed il Centro Internazionale di Biotecnologia e Ingegneria Genetica delle Nazioni Unite (ICGEB) di Trieste, che ha istituito un gruppo di lavoro di sorveglianza regolamentare per i Paesi dell'Est europeo.

55. S. STRANGE, Chi governa l'economia mondiale?, Il Mulino, 1998.

56. L. CASANOVA, East Asian, European and North American multinational form strategies in America, in Global jurist, 2004.

57. Cfr. L. COPPOLARO, Trade relations between the United States and European Economic Community in the Kennedy Round of GATT negotiations, in HEC Colloquium, 7-8 October 2004.

58. D. HARRIS, TRIPs rebound: How the agreement on trade related aspects of intellectual rights (TRIPS) can ricochet back against the United States. An historical perspective, in Global jurist, 2004. BRONCKERS, The impact of TRIPS. Intellectual property protection in developing countries, in Common Market Law Review, 1994. HAMILTON, The TRIPS agreement. Imperialistic, outdated and over protective, in Vanderbilt Journal of Trade Law, 1996, KUR, TRIPS und das Markenrecht, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil, 1994. REICHMAN, Universal minimum standards of intellectual property protection under the TRIPS component of the WTO agreement, in The International Lawyer, 1995. REICHAMN, Enforcing the enforcement procedures of the TRIPs agreement, in Virginia Journal of International Law, 1997. GANA, Prospects for developing countries under the TRIPS agreement, in Vanderbilt Journal of Trade Law, 1996. KUFUOR, From GATT to the WTO. The developing countries and the reform of the procedures for the settlement of international trade disputes, in Journal of World Trade, 1997. PRIMO BRAGA, The economics of intellectual property rights and the GATT. A view from the South, in Vanderbilt Journal of Trade Law, 1989. R. GANA, Prospects for developing countries under the TRIPS agreement, in Vanderbilt journal of transnational law, 1996. S. SANDRI, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, CEDAM, 1999.

59. La Convenzione sulle diversità biologiche, firmata nel 1992 prevede all'art. 19: "Pe parti considereranno il bisogno e le modalità di un Protocollo che stabilisca procedure appropriate, incluso in particolare l'accordo preventivo nel campo del trasferimento sicuro e nella gestione di organismi viventi modificati, risultanti da biotecnologie che potrebbero avere un effetto negativo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica".

60. L'assicurazione finanziaria e la responsabilità in materia ambientale è positiva per tutti i soggetti interessati, per le autorità pubbliche e per il pubblico in generale. Essa rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire una effettiva riparazione dei danni ed al contempo permette agli operatori industriali di ripartire i rischi e di gestire le incertezze operative. Il regime attuale e specialmente quello europeo non introduce una tale garanzia in forma obbligatoria ma suggerisce un regime flessibile necessario per i primi anni di attuazione. Così si limita a prevedere se la lotta per gli organismi geneticamente modificati è tenuta ad incoraggiare il ricorso ad apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia che sono semplici sistemi assicurativi per un danno ambientale.

61. CERVAIS, The TRIPs agreement, in EIPR, 1999, pp. 156 ss. GUGLIELMETTI, Nota di presentazione ai TRIPs, in Rivista di diritto industriale, 1994, pp. 693 ss.

62. A. DI LAURO, Identificazione ed etichettatura dei prodotti alimentari tra gli obiettivi della politica agricola comune, la tutela della salute e la protezione del consumatore,in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000.

63. È particolarmente rilevante il fatto che la Convenzione di Rio abbia affermato un diritto di accesso dei singoli alle informazioni dei consumatori. In particolare l'articolo 10 che riferisce: "each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available".

64. EHRENHAFT, The UE view of the GATT, in International Business Law, 1986, pp. 150 ss. GARClA LOPEZ, Derecho economico internacional y relaciones privadas. La interdependencia functional del regimen GATT y el ordenamiento juridico comunitario en la application de normas de intervencion commercial, con particular referencia al derecho anti-dumping, in Revista Espanola de Derecho Internacional, 1992.

65. F. SNYDER, Globalization and europeanisation as friends and rivals: European Union law in global economic networks, in European Law Journal, 1999.

66. RUNGE, JACKSON, Labelling trade and genetically modified organism. A proposed solution, in Journal of World Trade, 2000.

67. L'art. 2 della Convenzione definisce la diversità biologica come: "la variabilità di organismi viventi di ogni origine, e compresi, fra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte". Per quanto riguarda il termine biotecnologia la Convenzione riferisce relativamente che: "si intende ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivanti per la creazione o la modifica di prodotti o procedimenti per usi specifici". Cfr. BURHENNE, Biodiversity. The legal aspects, in Environmental Policy and Law, 1992.

68. A. PICCININI, F. PERONACCI, La lobby agricola. Tra concertazione neocorporativismo, globalizzazione dei mercati, vacche pazze ed organizzazione, Franco Angeli, 2003.

69. OECD, Modern biotechnology and agricultural markets. A discussion of selected issues, AGR/CA/APM (2000)7/final, Paris, 2000. H. GUYOMARD, K. LE BRIS, Multifunctionality, agricultural trade and WTO negotiations. A review of interactions and issues, working paper, n. 4, December 2003, European Network of Agricultural and Rural Policy Research Institutes.

70. MAGGIORE, La proprietà industriale nel mercato globale. L'approccio dei TRIPs, in Rivista di diritto industriale, 1998, pp. 170 ss.

71. PHILLIPS, KERR, The WTO versus the biosafety Protocol for trade on genetically modified organism, in Journal of World Trade, 2000.

72. A. ALEMANNO, Private parties and WTO dispute settlement system, in Global jurist, 2004.

73. G. HANDL, Environmental security and global change., the challenge to international law, in Yearbook of International environmental law, 1990.

74. Una ricerca nelle legislazioni ambientali degli Stati ci lascia sorpresi e colpisce il fatto della mancanza di una non armonizzazione del sistema di etichettatura. Un primo gruppo maggiormente presente alla linea di etichettatura è l'Unione europea ed alcuni Stati membri, gli Stati Uniti, Giappone, Canada, un secondo gruppo che cerca di seguire l'acquis comunitario, come i neo allargati paesi dell'Est europeo. Un terzo gruppo con economie meno emergenti come Brasile, Cina, India e meno numeroso è contrario al sistema di etichettatura è il gruppo dei Paesi in via di sviluppo come Zimbabwe, Tailandia, Congo, ecc. Il problema di scelta del gruppo dipende: a) dalla volontà di osservazione e di standardizzazione dei programmi di etichettatura, b) il rispetto all'ambiente, c) gli schemi di etichettatura ecologica) d) la valutazione di certificazione, e) la metodologia adottata per la definizione dei criteri ecologici di ogni gruppo di prodotti, f) il diffondersi degli schemi di etichettatura, g) la lotta contro la discriminazione mondiale nel settore.

75. M. TOTHOVA, J. F. OEHMKE, Genetically modified food standards as trade barriers. Harmonization and sub-global agreements, in Global jurist, 2004.

76. SANDRI, I trasferimenti e le licenze di tecnologia nei GATT-TRIPs, in Il diritto industriale, 1995, pp. 20 ss.

77. La procedura di Comitato è stata istituita dalla decisione del Consiglio n. 87/373 del 13 luglio 1987, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUCE L 197 del 18 luglio 1987, pp. 33), abrogata e sostituita dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE del 28 giugno 1999 (GUCE L 184 del 17 luglio 1999, pp. 23), modificata con regolamento del Consiglio n. 807/2003 del 14 aprile 2003 (GUCE L 122 del 16 maggio 2003, pp. 36). Con specifico riferimento alla direttiva n. 90/219, occorre precisare che la procedura di Comitato è prevista dall'art. 20, allo scopo di adottare le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnologico la disciplina introdotta dall'atto.

78. R. L. SKEEN, Will the WTO turn green? The implications of extending observer status to environmental agreements, in Global jurist, 2004.

79. C. S. MAGEE, Endogenous preferential trade agreements. An empirical analysis, in Global jurist, 2003.

80. Secondo l'art. 2 della Convenzione sulla biodiversità: "the variability among living organisms form all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem, and the ecological complexes of which they are part. This included diversity within species, between species and of ecosystems".

81. K. BAGWELL, MAVROIDIS, STAIGER, It's a question of market access, in American Journal of International Law, 2002. J. HIPPLER BELLO, WTO succeeds GATT as primary trade forum. International judicial observer. News and commentary of interest to judges around the world, 1996.

82. D. K. TARULLO, Norms and institutions in global competition, in American Journal of International Law, 2000, pp. 480 ss.

83. N. SALOMON, A european perspective on the precautionary principle. Food security and the free trade imperative of the WTO, in European Law Review, 2002.

84. A. MEDICI, M. GRILLO CARLO, G. BERNACHIA, Organismi geneticamente modificati. Etica, tecnica, norme, ed. La Tribuna, 2003.

85. A. LATINO, Importazione di vegetali da paesi terzi e necessità di certificati fitosanitari, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2000.

86. R. C. HANSEN, Developing internationally uniform liability principles for harms from genetically modified organisms, in Global jurist, 2003.

87. Cfr. Piano d'azione a favore della biodiversità COM (2001), in Rivista dell'Agricoltura, 2001. BURHENNE-GUILMIN, CASEY-LEFKOWITZ, The Convention on biological diversity. A hard won global achievement, in Yearbook of international environmental law, 1992, pp. 45 ss. SANDS, principles of international environmental law, Manchester, New York, 1995. WERKSMAN, The conferences of parties to environmental treaties, in Greening international institutions, a cura di Werksman, London, 1996.McCONNEL, The biodiversity Convention. A negotiation history, a personal account of negotiation of the United Nations Convention on biological diversity and after, London, 1996. FURZE, DE LACY, BIRCKHEAD, Culture, conservation and biodiversity. The social dimension of linking local level development and conservation through protected areas, Wiley Chichester, 1996.

88. J. DIAMOND, Guns, germs and steel, W. W. Norton & Company, New York, 1997.

89. N. EMILIOU, The allocation of competences between the EC and its member States in the sphere of external relations, in N. Emiliou, D. O'Keefee (eds.), The EU and world trade law after the GATT Uruguay round, Chichester J. Wiley & Sons, 1996, pp. 32 ss.

90. M. A. POLLACK, G. C. SHAFFER, Biotecnology: The next transatlantic war?, in Washington quarterly, 2000, pp. 42 ss.

91. Il sistema di controllo è difficile, perchè parecchie volte questo lavoro è affidato ad organismi privati, un autorità garante presso lo Stato membro, come in Italia esiste il Mipaf che verifica il loro corretto operare mediante propri ispettori. Per essere riconosciuto un organismo deve disporre di un piano di controllo basato al Regolamento europeo 2092/91 che dovrebbe contenere le indicazioni citate, cioè: le misure di controllo e precauzionali che l'organismo intende proporre ai suoi controllati, le sanzioni previste in caso di infrazioni, le risorse di personale proporre ai suoi controllori, le sanzioni previste, ecc. Gli organismi di controllo si estendono dal settore alimentare a quello non alimentare, sviluppando sistemi di certificazione in settori diversi dall'agro-alimentare ed a tutti quei prodotti e servizi legati allo sviluppo etico e sostenibile.

92. PERDIKIS, A conflict of legitimate concerns or pandering to vested interests? Conflicting attitudes towards the regulation of trade in genetically modified goods. The EU and the US, in Journal of International Law and Trade Policy, 2000.

93. Nell'ambito dell'OMC citiamo il nuovo ciclo ministeriale in Doha (Doha Development Agenda). L'oggetto dei negoziati era: a) le relazioni tra WTO e gli specifici obblighi commerciali, b) le procedure di regolamento del scambio di informazioni tra i Segretariati e degli accordi ambientali, c) la riduzione o eliminazione delle tariffe e della barriere non tariffarie ai servizi e beni ambientali, d) una riedizione del fast track che ora si è richiamato come Trade Promotion Authority (TPA), cioè il sistema di autorizzazione parlamentare che gli consentirebbe di sottoporre al Congresso americano i risultati dei futuri negoziati per una semplice approvazione o rigetto. Cfr. A. PARENTI, La conferenza ministeriale di Doha e il dopo Doha, in Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea, a cura di L. S. Rossi, op. cit., pp. 323 ss. 

94. La direttiva n. 90/219 recepita in Italia dal D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 91, abrogato e sostituito dal D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 206, è stata modificata ed integrata più volte per consentirne l'adeguamento al progresso tecnologico.

95. M. MARIANI, Alimenti geneticamente modificati, Torino, 2001. G. E. SERALINI, OGM. Le vrai dèbat, Paris, 2000. L. CARRA, T. TERRAGNI, Il cibo del futuro. Gli alimenti transgenici, Milano, 1999. P. SHENKELEARS, Immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in Rivista giuridica dell'ambiente, 1990, pp. 48 ss. S. NESPOR, Biotecnologie e agricoltura. L'immissione di organismi geneticamente ricombinati nell'ambiente, in Rivista trimestrale di diritto pubblico comunitario, 1988, pp. 105 ss.

96. Cfr. Dalla Corte di giustizia della Comunità europea: 1. Causa C-6/99, in Racolta, p. I. 1651. 2. Corte di giustizia 29 giugno 1995, causa C-170/94, Commissione c. Repubblica ellenica, in Raccolta, p. I-1819. 3. 9 luglio 1998, causa C-343/97, Commissione c. Regno del Belgio, in Raccolta, p. I-4291. 4. 16 luglio 1998, causa C-339/97, Commissione c. Granducato di Lussemburgo, in Raccolta, p. I-4903.

97. La direttiva n. 90/220 si differenziava dalla direttiva 90/219 perché era più favorevole alla Commissione, nel senso di attribuirne il potere di adottare le misure da essa proposte in mancanza di una pronuncia del Consiglio.

98. I. CANFORA, La procedura per l'immisione in commercio di OGM e il principio di precauzione, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2001, pp. 375 ss. R. GIUFFRIDA, Sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, in Giustizia civile, 2001, pp. 885 ss. A. MASTROMATTEO, A lost opportunity for european regulation of genetically modified organisms, in European Law Review, 2000, pp. 425 ss. F. COCOZZA, Organismi geneticamente modificati e diritti di cittadinanza transnazionali, in Diritto pubblico e comparato europeo, 2000. R. CARANTA, Coordinamento e divisione dei compiti tra Corte di giustizia delle Comunità europee e giudici nazionali nelle ipotesi di coamministrazione. Il caso dei prodotti modificati geneticamente, in Rivista di diritto pubblico comunitario, 2000, pp. 1133 ss. A. GRATANI, La tutela della salute e il rispetto del principio precauzionale a livello comunitario. Quando le autorità nazionali possono impedire la circolazione di OGM all'interno del proprio territorio, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2000, pp. 72 ss.

99. R. VON SCHOMBERG, An appraisal of the working in practice of directive 90/220 on the deliberate release of genetically modified organisms, Luxembourg, 1998. In particolare la direttiva citata, definiva l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM come: "qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM, senza provvedimenti per il loro contenimento, come barriere fisiche o una combinazione di barriere fisiche con barriere chimiche e/o biologiche utilizzate per limitarne il contatto con la popolazione e l'ambiente".

100. E. ROOK BASILE, Prodotti agricoli, mercato di massa e comunicazione simbolica, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1995, pp. 140 ss.

101. A. GERMANÓ, "Volgarizzazione" delle denominazioni merceologiche e ruolo della Corte di Giustizia della CEE, in Atti delle II giornate camerti di diritto agrario comunitario, Università di Camerino, 1989. 

102. L. PRATI, F. MASSIMINO, Organismi geneticamente modificati, danno alla salute e danno ambientale, in Danno e responsabilità, 2001, pp. 340 ss.

103. Anche la Commissione europea ha adottato una decisione in senso favorevole alla commercializzazione, in base alla procedura di comitato prevista dalla direttiva 90/220. Se uno Stato aveva validi motivi per ritenere che il prodotto autorizzato presentasse dei rischi per la salute umana o per l'ambiente, aveva la facoltà di vietarne o limitarne temporaneamente la vendita e l'utilizzo, dando tempestivo avviso delle misure adottate alla Commissione ed agli Stati membri (clausola di salvaguardia). M. MONTINI, R. SEERDEN, Verso uno ius comune ambientale? Note a margine della Conferenza dell'Università di Maastricht sul diritto ambientale comparato nell'Unione europea, in Rivista giuridica dell'ambiente, 1998, M. MONTINI, La sentenza "PCP". Il primo caso di applicazione dell'art. 100A n. 4, in Diritto comunitario e scambi internazionali, 1995, pp. 125 ss. A. GRATANI, Misure restrittive nazionali e misure di armonizzazione adottate a livello comunitario in campo ambientale, in Rivista giuridica dell'ambiente, 1995, pp. 50 ss.

104. Per la relativa legislazione nell'ambito interno vedi: 1. Decreto legislativo del 8 luglio 2003 n. 224. Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, GURI n. 194 del 22. 08. 2003. 2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000. Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale, a norma dell'art. 12 del Regolamento CE, n. 258/97, GURI n. 184 del 08. 08. 2000. 3. Decreto del 31 maggio 2001 del Ministero della Sanità n. 371. Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, GURI n. 241 del 16. 10. 2001. 4. Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1999, n. 128. Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini, GURI n. 109 del 12. 05. 1999. 5. Decreto 27 novembre 2003. Campagna di semina. Modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati, GURI n. 281 del 27. 11. 2003. 6. Circolare MiPAF 2170 del 13 dicembre 2002. Campagna semina 2003. Modalità di controllo sementi mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati, Agrisole, 10-16. 01. 2003. 7. Decreto legislativo del 24 aprile 2001 n. 212. Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti cementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli, GURI n. 131 del 08. 06. 2001.

105. Cfr. Il regolamento CEE 259 del 27 gennaio 1997 che è stato approvato: "per ordinare i nuovi prodotti ed i nuovi ingredienti alimentari". Si dedica una quantità rilevante delle sue indicazioni proprio agli alimenti che contengono organismi geneticamente modificati o che sono prodotti a partire da questi. L'art. 1 definisce che: "quei prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità, rientranti in una serie di categorie". Il regolamento citato interviene provando innovazioni importanti all'iter europeo relativo alla materia esaminata. La prima novità riguarda la valutazione del rischio ed il sistema di etichettatura e la seconda di tipo procedurale specificando la decisione di autorizzazione da prendere in comitologia (art. 13) sotto due casi specifici, in quanto una autorità nazionale lo richiede o può funzionare come un supplemento di valutazione o in presenza di obiezioni.

106. DOUMA, MATTHEE, Towards new EC rules on the release of genetically modified organism, in Review of European Community and International Environmental Law, 1999.

107. S. PARDO QUINTILLAN, Free trade, public health protection and consumer information in the Europe and WTO context, in Journal of World Trade, 1999, pp. 150 ss.

108. MUNARI, La libertà degli scambi internazionali e la tutela dell'ambiente, in Rivista di diritto internazionale, 1994.

109. J. JOHNSON, WTO plus. Creating liberal investment through regulating tax incentives, in Global jurist, 2003. J. JACKSON, The World Trade Organisation, Royal Institute of International Affairs, London, 1998.

110. M. I. GOKLANY, Applying the precautionary principle to genetically modified crops, in Policy study, Center for the study of American business, St. Louis, Washington University, 2000.

111. P. BIRNIE, A. BOYLE, International law and environment, Oxford, 1992.

112. K. KRUTILA, Environmental regulation in an open economy?, in Journal of Environmental Economics, 1991, pp. 130 ss.

113. P. C. MAVROIDIS, Remedies in the WTO legal system. Between a rock and a hard place, in European Journal of International Law, 2002.

114. G. TESAURO, Rapporti tra la Comunità europea e l'OMC., in Rivista di diritto europeo, 1997, pp. 370 ss.

115. Cfr. F. HUBNER et al., Quantitative competitive PCE for the detection of genetically modified organism in food, in Food control, 1999. R. MEYER, Development and application of DNA analytical methods for the detection of GMOs in food, in Food control, 1999. G. A. SCHREIBER, Challenges for methods to detect genetically modified DNA in foods, in Food control, 1999.

116. E. WEISS, Environmental change and international law. United Nations University Press, Tokyo, Japan, 1992.

117. In particolare il Regolamento CE, n. 178 del 28 gennaio 2002, in cons. 14 sottolinea, che: "l'etichettatura conseguente la contaminazione accidentale di prodotti potrebbe essere evitata fissando una soglia per l'individuazione di DNA e proteine (…) occorre esaminare con urgenza, alla luce di ogni pertinente parere scientifico, se possa essere stabilita una soglia minima per la presenza di DNA o proteine derivanti da modificazioni genetiche e, in caso affermativo, a quale livello".

118. ROBERTS, ORDEN, JOSLING, WTO disciplines on sanitary and phytosanitary. Barriers to agricultural trade. Progress, prospects and implications for developing countries, relation in Conference on agriculture and the new trade Agenda in the WTO negotiations, Geneve, 1-2 October 1999

119. F. BERROD, E.GIPPINI FOURNIER, The common institutional framework of the new world trade system, in J. Bourgeois, F. Berrod, E. Gippini Fournier (a cura di), The Uruguay round results. A European lawyers perspective, Bruges, Collège d'Europe, 1999. C. U. SCHMID, A theoretical reconstruction of the WTO constitutionalism and its implications of the relationship with EU, Florence, University Institute of Florence, 2001.

120. V. L'articolo 15 del Protocolo di Cartagena che sostienne: "Risk assessments undertaken pursuant to this Protocol shall be carried out in a scientifically sound manner and taking into account recognized risk assessment techniques. Such risk assessment shall be based at a minimum on information provided in accordance with article 8 and other available scientific evidence in order to identify and evaluate the possible adverse effects of living modified organisms on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health".

121. P. BORGHI, Sicurezza alimentare e commercio internazionale, in E. Rook Basile, A. Massart, A. Germanò, Prodotti agricoli e sicurezza alimentare, Milano, 2003. F. DE FILIPPIS, Le vie della globalizzazione mondiale del commercio, Padova, 2002. G. MARCEAU, Le principle de prècaution et les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), in C. Leben, J. Verhoeven, Le principle de prècaution. Aspects de droit international et communautaire, London, pp. 132 ss. M. G. DESTA, Food security and international trade law. An appraisal of the World Trade Organisation approach, in Journal of World Trade, 2001, pp. 450 ss. 

122. Anche la Commissione del Codex alimentarius ha rilevato come sia opportuno mantenere una distinzione tra la fase del risk assessment e quella del risk management, aiutando ad espandersi del contenzioso molto vasto su un settore di rapida evoluzione ed espansione, ma soprattutto perché un tale conflitto non converebbe a nessuna delle parti in campo tanto negli Stati Uniti che alla Comunità europea.

123. Cfr. L'art. 53 del Regolamento 178/2002. In particolare l'articolo citato prevede: "1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'at. 58, c. 2, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure: a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria, i) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento in questione, ii) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione, iii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione, iv) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata, b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo: i) sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito, ii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio, iii) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata".

124. I. ZARAZAGA BURILLO, Genetic biotechnology in agriculture and livestock breeding (from customised production to new ethnical-juridical norms), in C. M. Romeo Casabona (a cura di), Biotecnology, law and bio-ethics: Comparative perspectives, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 334 ss.

125. MULONGOY, Different perception on the international biosafety Protocol, in Biotechnology and Development Monitor, 1997.

126. BENITAH, Fondements juridiques du traitement des subventions dans les systèmes GATT et OMC, Genève, 1998. BHAGWATI, HUDEC, Fair trade and harmonization. Prerequisities for free trade? Legal analysis, Cambridge Massachussets, 1996. SCHOENBAUM, International and European trade and protection of the environment. The continuing search for reconciliation, in American Journal of International Law, 1997, pp. 270 ss. CAMERON, DEMARET, GERADIN, Trade and the environment. The search for a balance, London, 1994. FRENCH, The changing structure of environmental protection. Recent developments regarding trade and the environment in the European Union and the World Trade Organization, in Netherlands Yearbook of International Law, 2000, pp. 1 ss.

127. COCCIA, voce: GATT, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1991, pp. 10 ss. CUTRERA, GATT, in Novissimo digesto, 1965, pp. 765. NAZILOTTI, GATT, in Enciclopedia del diritto, 1969, pp. 546 ss. GERBINO, Organizzazione Mondiale del Commercio, in Enciclopedia dei diritto, aggiornamenti II, 1998, pp. 650 ss. STOLL, World Trade Organization, in Enciclopaedia of public international law, 2000, pp. 1530 ss.

128. G. HOWELLS, T. WILHELSSON, EC and US approaches to consumer protection. Should the gap be bridged?, in Yearbook of European Law, 1997, pp. 210 ss.

129. Y. S. LEE, Test of multilateralism in international trade. US steel safeguards, in Global jurist, 2004.

130. Dalla Conferenza dell'Avana e nello Statuto dell'Organizzazione del commercio internazionale vennero indicate soluzioni innovative prima fra tutte una specifica disciplina delle pratiche restrittive della concorrenza, che per la prima volta compariva in un accordo internazionale. Si discuteva anche l'adozione di un potere di controllo sull'applicazione di deroghe ed eccezione elevate per impedire che questi tipi di politica fossero usate per difendere in futuro regimi monopolistici o apportare limitazioni della concorrenza agli Stati interessati che finissero per influire negativamente sul sistema di libero scambio che s'intendeva avviare. Cfr. COMBA, Il neo liberalismo internazionale, Milano, 1995.

131. M. TREBILCOCK, The national treatment principle in international trade law, in Global jurist, 2004.

132. VISSER, Effects of biotechnology on agrobiodiversity, in Biotechnology and Development Monitor, n. 32.

133. ZEDALIS, Labeling of genetically modified foods. The limits of GATT rules, in Journal of World Trade, 2001. A. COMBA, Il neo liberismo internazionale. Strutture giuridiche a dimensione mondiale dagli accordi di Bretton Woods all'Organizzazione mondiale del commercio, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 99 ss.

134. ADINOLFI, La soluzione delle controversie dell'OMC ed il contenzioso euro statunitense, in Venturini (a cura di), L'organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, 2000.

135. Il principio di precauzione trova una specifica applicazione anche all'art. 11. 8 del Protocollo di Cartagena, che riferisce: "Lack of scientific certainly due to insufficient relevant scientific information and knowledge regarding the extent of the potential adverse effects of a living modified organism on the conservation and sustainable use of biological diversity in the Party of import, taking also into account risks to human health, shall not prevent that Party from taking a decision, as appropriate, with regard to the import of that living modified organism intended for direct use as food or feed, or for processing in order to avoid or minimize such potential adverse effects".

136. CROMER, Sanitary and phytosanitary measures. What they could mean for health and safety regulations under GATT, in Harvard International Law Journal, 1995, pp. 560 ss. SWAAK, GOLDMAN, Who defines member's security interest in the WTO?, in Leiden Journal of International Law, 1996, pp. 370 ss.

137. GEBBERS, La posizione dell'Unione europea sul Millenium round del WTO, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2000.

138. Cfr. L. KRAMER, Environmental law in the European law, in International, regional and national environmental law, ed. By F. L. MORRISON, R. WOLFRUM, Kluwer Law International, 2000, pp. 455 ss.

139. SCHOENBAUM, International trade and protection of the environment, op.cit.,

140. GESTRI, La gestione delle risorse naturali d'interesse generale per la comunità internazionale, Torino, 1996.

141. G. VENTURINI, L'ordinamento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 3 ss.

142. D. A. FARBER, F. L. MORRISON, Access to environmental information, in International, regional and national environmental law, ed. By F. K. Morrison, R. Wolfrum, op. cit., pp. 845 ss.

143. PRATI, La disciplina delle subfornitura, la proprietà industriale ed il know-how del committente, in Il diritto industriale, 1999, pp. 20 ss.

144. Tale materia è stata trattata e negoziata per la conclusione dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi partendo dal 1988 ed è divenuta oggetto di trattative separate dando luogo al termine dell'Uruguay round. Le misure sanitarie e fitosanitarie sono provvedimenti che mirano a proteggere la vita e la salute degli animali, dell'uomo e dei vegetali dai rischi derivanti dalla diffusione di malattie e dall'utilizzo di alimenti, bevande e mangimi contenenti sostanze nocive. L'Allegato A dell'accordo al par. d) dell'art. 1, specifica inoltre che le misure SPS comprendono: "tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, criteri in materia di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione certificazione e autorizzazione, quarantena ed obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali o ai materiali necessari alla loro sopravivenza durante il trasporto, disposizioni relative ai metodi statistici, sistemi di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonché requisiti in materia di imballaggio ed etichettatura". L'accordo rappresenta un'estensione ed una dettagliata regolamentazione delle eccezioni disposte dall'art. XX par. b) del GATT 1994 e all'art. 2, par. 4 dell'accordo SPS, che contiene l'indicazione dei principi generali che debbono essere seguiti per l'adozione delle misure necessarie alla protezione della salute e della vita delle persone, degli animali o della preservazione delle piante. In realtà questo accordo sancisce che l'armonizzazione delle misure adottate deve avvenire in conformità a standards internazionali, il rispetto dei quali conferisce alle suddette misure una presunzione di conformità alle disposizioni dell'Accordo. L'accordo SPS specifica che gli Stati membri possono: "introdurre o mantenere delle misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione più elevato di quello che si otterrebbe con misure basate su pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali". L'accordo contiene principi che consentono di individuare il più appropriato livello di protezione, affermando che gli Stati debbono tenere conto di differenti elementi. La più importante differenza tra l'accordo SPS e quello TBT si riscontra rispetto alle norme contenute nell'art. 5 relative alla valutazione del rischio e alla determinazione del livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguata. La previsione del principio precauzionale rappresenta un'innovazione di fondamentale importanza nel processo di conciliazione tra gli interessi del libero commercio internazionale e di tutela ambientale. La Commissione europea ha aggiunto relativamente agli accordi citati che: "gli orientamenti relativi all'applicazione del principio precauzionale proposti nella comunicazione del 2 febbraio 2000 non solo sono conformi all'art. 5, par. 7 ma rappresentano inoltre uno strumento adeguato all'applicazione di tale principio". Sarà esaminata nell'ambito delle controversie in merito all'applicazione dell'accordo SPS, quella classica tra USA-UE relativamente per il volume degli interessi e per il ruolo nell'ambito del commercio internazionale che rivestono le parti coinvolte è la più importante disputa all'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. Cfr. G. ADINOLFI, La soluzione delle controversie nell'OMC ed il contenzioso europeo-statunitense, in G. VENTURINI, L'ordinamento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, op.cit., pp. 155 ss. D. W. LEEBRON, Uruguay round trade agreements rank in importance to GATT, EC. Dispute resolution reforms included in new multilateral trade regime, in International judicial observer. News and commentary of interest to judges around the world, 1995, pp. 5 ss. J. PAUWELYN, Enforcement and countermeasures in the WTO. Rules are rules. Toward a more collective approach, in American Journal of International Law, 2000, pp. 336 ss. A. PORGES, World Trade Organization, in Proceedings of annual meeting of ASIL, 1996, pp. 415 ss. R. H. STEINBERG, Judicial lawmaking at the WTO. Discursive, constitutional and political constraints, in American Journal of International Law, 2004, pp. 250 ss.

145. VENTURINI, La partecipazione dell'Italia e della CEE all'Accordo sulle tariffe doganali e il commercio, Milano, 1988.

146. DESTA, Food security and international trade law. An appraisal of the World Trade Organization approach, in Journal of World Trade, 2001.

147. WHA CHANG, GATTing a green trade barrier. Eco-labeling and WTO agreement on technical barriers to trade, in Journal of World Trade, 1997.

148. SACERDOTI, Liberalization of service ed intellectual property in Uruguay Round of GATT, Fribourg, 1990. NICHOLS, Realism, liberalism, values and the World Trade Organization, in University of Pennsylvania, Journal du droit international, 1996. A. COMBA, Il neo liberismo internazionale, op.cit, pp. 273 ss.

149. PIUMI, Le multinazionali verticalmente integrate ed il commercio internazionale, in Studi parmensi, 1990, pp. 495 ss.

150. Non dimentichiamo che l'accordo GATT-TRIPS, The European Patent Connection, gli accordi di NAFTA escludono esplicitamente il processo di brevettabilità delle scoperte scientifiche, alle tecniche terapeutiche e diagnostiche, agli animali e le piante, ai processi biologici, al monopolio evidentemente in contrasto con qualsiasi normativa anti-trust. Cfr. D. LIAKOPOULOS, Gli accordi di NAFTA e la tutela ambientale, in Rivista di Studi Politici Internazionali, 2004. D. LIAKOPOULOS, The politics of European Union in Asia Pacific region, ed. Aracne, 2004. A. LUPONE, Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale, in G. Venturini, L'ordinamento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, op. cit., pp. 113 ss. F. FLORIDA, Sull'attuazione dei TRIPs: i brevetti, in Diritto industriale, 1995.

151. Cfr. I brevetti presentati all'European Patent Office, come: 1. EP 301 749, il brevetto "che riguardava un seme di soia che coltivato darà origine ad una pianta di soia il cui genoma comprende un gene estraneo che ha la capacità di causare l'espressione di un prodotto genico estraneo nelle cellule della pianta di soia". 2. EP 546090, il brevetto concesso alla Monsanto che riguardava: "una pianta resistente al glifosato scelto nel gruppo composto da mais, grano, riso, soia, cotone, colza, canola, lino, girasole, pioppo, pino, melo e pompelmo". 3. EP 240, il brevetto concesso alla Calgene "che riguardava qualsiasi pianta contenente PG". 4. Richiesta del brevetto WO/9604928 presentato dalla HGS/Smith-Kline Becham. Un brevetto relativamente allo sviluppo dei prodotti curativi di cancro, malattie epidemiche, della crescita ossea, ecc.

152. C. ELIGIO MEZZETTI, Biotecnologie e diritti di proprietà intellettuale, in Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea a cura di L. S. Rossi, Il Mulino, 2003, pp. 213.

153. R. ACHARYA, Patenting of biotechnology-GATT and the erosion of the world's biodiversity, in Journal of world trade, 1991. M. J. ADELMAN, J. BALDI, Prospects and limits of the patent provision in the TRIPs agreement. The case of India, in Vanderbilt journal of transnational law, 1996. B. JANET, Genetic engineering and biotechnology in industry, in Baumann, Bell, Koechlin, Pimbert (eds.), The life industry. Biodiversity, people and profits, Inrtermediate technology publications, London, 1996. BURHENNE-GUILMIN, CASEY LEFKOWITZ, The Convention on biological diversity. A hard won global achievement, in Yearbook of International Environmental Law, 1992, pp. 45 ss. P. DRAHOS, Biotechnology patents, markets and morality, in European intellectual property review, 1999. G. DUTFIELD, Intellectual property rights. Trade and biodiversity: Seeds and plant varieties, Earthscan, London, 2000.

154. G. F. FERRARI, Biotecnologie e diritto costituzionale, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, pp. 1564 ss.

155. L'Agenda XXI della Conferenza di Rio ha dato corpo all'obbiettivo per promuovere uno sviluppo sostenibile basato su tre priorità che dopo sono seguiti anche alla Convenzione di Cartegena. I tre principi cardini erano: a) introduzione ed integrazione della questione ambientale ad ogni livello di governo, b) individuazione di un modello di pianificazione e gestione del territorio, c) informazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo i cittadini mediante accesso diretto esteso alle informazioni sull'ambiente.

156. Negli Stati Uniti il problema dei brevetti e il diritto all'innovazione si inquadrava nell'ambito di un sistema legislativo che è stabilito in un modo stabile, univoco e unitario, anche a causa delle linee della Corte suprema o del Congresso. In Europa al contrario l'argomento si inquadrava in un sistema giuridico fondato sull'armonizzazione di fatto, sulla promozione del progresso attraverso una procedura centralizzata che le multinazionali possano svolgere più efficacemente in un mercato continuatamene globalizzato e super produttivo.

157. Valga per tutti il caso onco-mouse brevettato nel 1988 negli Stati Uniti e poi ammesso alla brevettabilità anche in Europa nel 1993. Allo stato attuale è pertanto, brevettabile qualsiasi invenzione purchè nuova con evidenza e utile, nonché non contraria all'ordine pubblico ed al buon costume.

158. Cfr. The Report of WHO consultation on Xenotransplantation. World Health Organization, Geneva, October 1997. WHO/EMC/ZOO/98.2.

159. J. GETTY, The tragic hypocrisy of animal rights, in Wall Street Journal, June 1996.

160. G. SENA, L'importanza della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Rivista di diritto industriale, 2000.

161. Cfr. anche la Direttiva comunitaria 219 sui microrganismi e la Direttiva 220 sulla procedura comunitaria di autorizzazione, alla quale si aggiunge il regolamento di nuovi alimenti che sostituisce la parte relativa agli OGM. Sulla direttiva 220 si è pronunciata anche la Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 21 marzo 2000, nell'affare Association Greenpeace ed altri c. Ministère de l'Agriculture e de la Pêche. La sentenza afferma la procedura prevista dalla Direttiva accordando il consenso scritto che rappresenta un'obbligo e non una facoltà dello Stato.

162. L'art. 2 della Direttiva citata riferisce: "sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventive e siano suscettibili di applicazioni industriali". La direttiva fa riferimento parecchie volte ai trattati internazionali sui diritti umani e a quello che all'epoca era l'art. F, par. 2 del trattato sull'Unione europea relativo ai diritti fondamentali. È questa la vexata questio che solleva discussioni e dibattiti relativi alla accettabilità del principio enunciato dalla direttiva dal punto di vista etico-giuridico.

163. PHILLIPS, KERR, The WTO versus the biosafety Protocol for trade on genetically modified organism, in Journal of World Trade, 2000.

164. BIRNIE, BOYLE, International law and the environment, Clarendon press, Oxford, 1992.

165. J. BOVE. F. DUFOUR, Il mondo non è in vendita. Agricoltori contro la globalizzazione alimentare, Milano, 2001.

166. B. EGGERS, R. MACKENZIE, The Cartagena Protocol on biosafety, in Journal of International Economic Law, 2000, pp. 525 ss. P. PHILLIPS, W. KERR, Alternative paradigms. The WTO versus the biosafety Protocol for trade in genetically modified organisms, in Journal of World Trade, 2000, pp. 65 ss. A. QURESCHI, The Cartagena Protocol on biosafety and the WTO. Co-existence or incoherence, in International and comparative law quarterly, 2000, pp. 835 ss.

167. Sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado hanno avuto occasione di applicare il principio e così di iniziare a sviluppare una giurisprudenza in materia. Nonostante il fatto che forti orientamenti politici, in specie la Commissione europea sosteneva che: "il principio di precauzione sia un principio di applicazione generale che deve essere preso in considerazione particolarmente nei settori della protezione dell'ambiente e della salute umana, animale o vegetale".

168. L. COSTATO, Diritto nazionale, diritto comunitario e organismi geneticamente modificati, in Studium iuris, 1997, pp. 1270 ss. G. F. MANCINI, C. CURTI GIALDINO, Brevi note in tema di abuso del processo comunitario, in Rivista di diritto europeo, 1998, pp. 248 ss. A. SAGGIO, Le basi giuridiche della politica ambientale nell'ordinamento comunitario dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico, in Rivista di diritto europeo, 1990, pp. 40 ss. H. SEVENSTER, The environmental guarantee after Amsterdam. Does the emperor have new clothes, in Yearbook of European Environmental Law, 2000, pp. 292 ss.

169. B. SHERIDAN, EU Biotecnology. Law and practice, Cambridge, 2001, pp. 5 ss. In particolare, Sheridan distingue tre generazioni di OGM. Alla prima appartengono i vegetali resistenti agli erbicidi (soia, mais), ormai ampiamente diffusi. Alla seconda generazione appartengono gli OGM non ancora autorizzati all'immissione in commercio, ma già ampiamente sperimentati. Al terzo gruppo fanno parte quelli prodotti chiamati di terza generazione, cioè ancora oggetto di ricerca scientifica ma già destinati a rivoluzionare l'industria vaccini o essere in grado tramite l'evoluzione di ricerca scientifica ad essere destinati a rivoluzionare l'industria agro-alimentare nel prossimo avvenire.

170. GUILMIN, The biosafety Protocol is adopted in Montreal, in Environmental Policy and Law, 2000.

171. GRECO, La costituzione dell'ambiente, Bologna, 1996.

172. LING, US behind the collapse of Cartagena biosafety talks, in Third World Resurgence, 1999.

173. RUNGE, JACKSON, Labelling, trade and genetically modified organism. A proposed solution, in Journal of World Trade, 2000.

174. La formazione citata è stata elaborata e ripresa anche all'art. 22 par. 1 della Convenzione sulla diversità biologica.

175. COSTATO, OGM: Ora tocca alla Corte, in Rivista di diritto agricolo, 2000.

176. Gli accordi svolti e i round organizzati dal GATT hanno cercato almeno, ad imis, di garantire un contrasto con il processo di liberalizzazione, l'abolizione delle barriere tariffarie, il divieto generale di restrizioni quantitative, la proibizione dell'utilizzo di divieti o restrizioni diversi dai dazi doganali tasse o altre imposizioni, attuati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione, misure di altro tipo. Misure restrittive costituite da disposizioni normative emanate dagli Stati o da organismi privati che indicano la composizione, le caratteristiche dei prodotti, nonché le procedure di controllo alle quali i prodotti debbono essere assoggettati. Un altro aspetto importante è stato quello delle pratiche di commercio sleale, le cosiddette unfair trade practices, di cui si occupano rispettivamente gli articoli VI (dazi antidumping e dazi compensativi) e sovvenzioni. Nel caso di dumping che consiste nella vendita di un prodotto effettuato a pezzi più bassi sui mercati esteri rispetto a quello al quale il bene è venduto nel mercato interno si prevedeva l'imposizione dei cosiddetti dazi antidumping, cioè un tipo di tassa accessoria il cui valore è pari al ribasso effettuato dal paese esportatore. L'art. XVI prevede il ricorso a strumenti compensativi per colmare il valore delle sovvenzioni (countervailing duty), consentendo solo nel caso in cui le sovvenzioni causino o minacciano di causare un serio pregiudizio all'industria nazionale del Paese importatore. Del pari importante si presenta anche la fase relativa alla soluzione delle controversie che è stata significativamente innovata, cercando a ridurre mediante negoziati multilaterali sia i dazi doganali sia altre forme di ostacoli al libero commercio internazionale. Le novità sono relative anche per quanto riguarda il caso di nullification or impairment scaturito da un comportamento lecito dello Stato convenuto. In questo caso l'onere di una dettagliata motivazione del ricorso graverà sullo Stato ricorrente e le soluzioni proposte dal panel potranno includere forme di compensazione, escludendo in ogni caso l'obbligo di eliminare la misura contestata. Gli Stati membri debbono attenersi alla regola del substantially all trade, cioè alla prescrizione che i diritti di dogana e le altre regolamentazioni commerciali restrittive devono risultare eliminate per l'essenzialità degli scambi commerciali, proibendo quelle forme parziali o a particolari settori economici. In un'area di libero scambio come è USA o l'UE debbono avere effetto i trade-creating e non i trade-diverting, cioè l'effetto dell'integrazione regionale non deve essere quello di spostare i flussi commerciali al suo interno diminuendo quelli con le altri Parti del mondo ma aumentando gli scambi commerciali con i paesi terzi. Cfr. ADINOLFI, La soluzione delle controversie nell'OMC ed il contenzioso euro-statunitense, in Venturini (a cura di), L'organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, 2000. SACERDOTI, ALESSANRINI, Regionalismo economico e sistema globale degli scambi, Milano, 1994. DEMARET, BELLIS, JIMENEZ, Regionalism and multilateralism after the Uruguay round, Liège, 1997. AWUKU, How do the result of the Uruguay round affect the North South trade, in Journal of World Trade, 1994. TAXIL, L'OMC et les pays en dèveloppement, Paris, 1998. BEVIGLIA ZAMPETTI, Dall'accordo generale sulle tariffe ed il commercio all'Organizzazione Mondiale del Commercio, in Giardina, Tosato (a cura di), Diritto del commercio internazionale, Milano, 1996. VANDER SCHUEREN , New anti-dumping rules and practice. Wide discretion held on a tight leash?, in Common Market Law Review, 1996. VERMUSLT, DRIESSEN, New battle lines in the anti-dumping war. Recent movements on the European front, in Journal of World Trade, 1997. FEUER, L'Uruguay round, les pays en dèveloppement et le droit du dèveloppement, in Annuaire français de droit international, 1994, pp. 760 ss. VENTURA, L'esclusione dei dazi-dumping. Le norme della Comunità europea e degli Stati Uniti, in Diritto del Commercio Internazionale, 1993. WAER, VERMULST, EC anti-dumping law and practice after the Uruguay round, in Journal of World Trade, 1994, pp. 5 ss. YEBOAH, Regional economic integration and the GATT, in World Competition Law and Economic Review, 1993. C. COCUZZA, A. FORABOSCO, Il sistema di risoluzione delle controversie commerciali tra Stati dopo l'Uruguay round del GATT, in Diritto del commercio internazionale, 1996, pp. 140 ss. T. COTTIER, Dispute settlement in the World Trade Organization. Characteristics and structural implication for the EU, in Common Market Law Review, 1998, pp. 325 ss. J. KUIJOER, The conclusion and implementation of the Uruguay round results by the EC, in European Journal of International Law, 1995, pp. 224 ss. R. WUICK, I risultati dell'Uruguay round del GATT e l'istituzione dell'OMC, in La Comunità internazionale, 1994, pp. 675 ss. 

177. Nonostante gli episodi affrontati all'unione di Seattle dobbiamo ancora mettere in luce che nell'ambito dell'OMC è stata presa la decisione a Marakech per l'istituzione di un Comitato sul commercio e l'ambiente (CTE). Si tratta di un organo intergovernativo che è aperto alla partecipazione di tutti membri dell'organizzazione. Il CTE appare come un organo di discussione, un forum con poteri decisionali propri. I punti di discussioni si concentrano tra la liberalizzazione degli scambi e protezione dell'ambiente fino alla modificazione del multilateral trading system. Dallo sviluppo del livello tecnico e gli standard ambientali alla compatibilità degli eco-labelling schemes basati su un life cycle approach. Nella quarta Conferenza ministeriale tenutasi a Doha (Qatar) è stato proposto il compromesso per la protezione dell'ambiente e l'evoluzione delle previsioni commerciali contenute nei MEAs, la riduzione o eliminazione dei dazi doganali e la liberazione degli scambi contribuendo alla protezione ambientale un sistema assicurativo con molta prudenza e positività.

178. DOUMA, MATTHEE, Towards new EC. Rules on the release of genetically modified organism, in Review of European Community and International Environmental Law, 1999.

179. P. THIEFFRY, Le contentieux naissant des organismes gènètiquement modifiès. Prècaution et mesures de sauvegarde, in Revue trimestrelle de droit europeen, 1999, pp. 82 ss.

180. Cfr. C. NOIVILLE, Principle de prècaution et Organization Mondiale du Commerc. Le cas du commerce alimentaire, in Journal de droit international, 2000, pp. 265 ss.

181. GIUFFRIDA, Sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, in Giustizia civile, 2001.

182. Il principio precauzionale che si riflette nelle direttive comunitarie relative agli organismi geneticamente modificati è stato stabilito dalla Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo che riferisce all'articolo 15: "Per proteggere l'ambiente, l'approccio precauzionale, deve essere ampiamente applicato dagli Stati membri in funzione della loro capacità. Laddove vi siano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza della piena certezza scientifica non può essere ragione per ritardare misure economicamente efficaci per prevenire il degrado ambientale". 

183. G. COZIGOU, Un nouveau cadre juridique pour les applications biotechnologiques dans le secteur alimentaire. Le règlement "nouveaux aliments", in Revue marchè unique europèen, 1997, pp. 70 ss.

184. P. MANZINI, Environmnetal exceptions of art. XX GATT 1994 revisited in the light of the rules of interpretation of general international law, in P. Mengozzi (a cura di), International trade law on the 50th Anniversary of the multilateral trade system, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 812 ss.

185. A. BEVIGLIA ZAMPETTI, Dall'Accordo Generale sulle Tariffe ed il commercio all'Organizzazione Mondiale del Commercio, in Diritto del commercio internazionale. Testi di base e note introduttive a cura di A. Giardina e G. L. Tosato, Milano, 1996, pp. 3 ss. DILLON, The World Trade Organization. A new legal order for world trade?, in Michigan Journal of International Law, 1995, pp. 400 ss. JACKSON, Appraising the launch and functioning of the WTO, in German Yearbook of International Law, 1996, pp. 25 ss. JACKSON, The World trade Organization. Constitution and jurisprudence, London, 1998. KRUEGER, The WTO as an international organization, London, 1998. MOORE, The decisions bridging the GATT 1947 and the WTO agreement, in American Journal of International Law, 1996, pp. 320 ss. PETERSMANN, The transformation of the world trading system through the 1994 agreement establishing the World Trade Organization, in European Journal of International Law, 1995, pp. 160 ss. QURESHI, The World Trade Organization. Implementing international trade norms, Manchester, New York, 1996. RUTLEY, MacVAY, GEORGE, The WTO and international trade regulation, London, 1998. TREBILCOCK, HOWSE, The regulation of international trade, London, 1999. VAN DIJK, Challenges to the new World Trade Organization, The Hague, 1996.

186. Cfr. La vecchia controversia USA-EU in merito dell'applicazione dell'accordo SPS panels sulla carne degli ormoni che risale dal 1981. Nel 1996 relativa normativa ha esteso il divieto all'importazione e vendita di carni con tracce di sostanze ormonali, anche se somministrate per scopi terapeutici e tecnici. Gli Stati Uniti hanno chiesto la costituzione di un panel di discussione in modo esaustivo all'applicazione discriminatoria delle misure previste dalle direttive in questione. La CE obiettò perché non potevano essere sottoposte ad un giudizio di conformità in relazione all'accordo sugli ostacoli tecnici. La risposta americana fu l'imposizione di un panel di dazi doganali pari al 100% su alcuni prodotti di origine comunitaria, applicati al momento dell'entrata in vigore delle direttive. Nel 1989 l'UE decise di richiedere la costituzione di un panel per ottenere un giudizio sulle misure unilaterali adottate dagli Stati Uniti. Proposta ovviamente che è stata respinta dagli Stati Uniti decidendo di arrivare a nuove consultazioni in base all'art. 4 dell'Intesa sulla soluzione delle controversie l'aprile del 1996 richiedendo al DSB (Dispute settlement body) per la costituzione di un panel. Nella controversia nata gli standards in questione erano quelli elaborati dalla Commissione del Codex Alimentarius, organo costitutivo dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FASO) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo l'art. 3 dell'accordo SPS: "gli Stati debbono attenersi agli standards alimentari fissati dalla Commissione del codex alimentarius". In passato gli standards proposti dalla Commissione non avevano carattere vincolante ed erano soprattutto volti ad aiutare i paesi poveri a rendere più sicuri i loro alimenti anche al fine di facilitarne il commercio con l'estero. Il panel istituito ha affrontato le discussioni contrarie delle due parti e nel proprio rapporto finale è stata affermata la mancanza osservanza delle disposizioni dell'art. 5 in materia di valutazione e gestione del rischio. Gli Stati Uniti e la Comunità europea sono entrambe ricorsi all'organo d'appello rispettivamente appena dopo la sentenza del panel dell'agosto del 1997 per ottenere la modifica di alcune decisioni. L'organo d'appello ha affermato che l'obiettivo dell'armonizzazione delle misure SPS non costituisce un obbligo giuridico ma una disposizione di carattere programmatico ed una portata non così strettamente vincolante come quella che deriva dall'interpretazione del panel. L'organo d'appello ha affermato che la conformità delle misure SPS adottate dai membri con le normative internazionali non richiede un rapporto di identicità ma solo che le misure messe in atto siano ispirate alle regolamentazioni internazionali in materia. I giudici hanno rigettato la netta distinzione attuata dal panel tale valutazione e gestione del rischio che aveva definito la prima come una procedura di carattere esclusivamente scientifico e la seconda di carattere unicamente politico. L'organo d'appello ha affermato nel suo rapporto di risultati ottenuti del rischio non può essere intesa solo come valutazione di risultati ottenuti ma deve prendere in considerazione i potenziali rischi che si presentano nel mondo reale, cioè secondo le politiche commerciali finalizzate alla tutela ambientale. Il giudizio finale del panel ha ammesso la validità di misure differenziate nelle diverse situazioni invocate dagli USA, concludendo che tali misure non risultano discriminatorie e di conseguenza non costituiscono una restrizione dissimulata al commercio internazionale. In prossimo futuro in merito all'applicazione dell'accordo SPS grazie al continuo espandersi della biotecnologia nella produzione del cibo potrebbe essere spesso invocato per giustificare l'adozione di misure commerciali restrittive. In conclusione dobbiamo affermare che il ricorso alle contromisure da parte degli Stati Uniti è avvenuta nel caso ormoni nel rispetto delle norme dell’Intesa, dalla decisa autorizzazione del DSB e nel limiti stabiliti. Gli USA hanno affermato il loro diritto al ricorso unilaterale a contromisure commerciali nella controversia sulle banane in occasione della quale si è assistito alla sospensione del sistema tariffario con la Comunità europea. La garanzia e la certezza del diritto nei rapporti bilaterali da un lato favorisce il sistema di soluzione delle controversie e dall’altra parte si giustifica la mancata tutela della certezza del diritto che nell’economia della disciplina delle Intese e la firma degli accordi assume un rilievo di prima linea.
Cfr. MENG, The hormone conflict between the EEC and the United States within the contest of GATT, in Michigan Journal of International Law, 1990. GOH, ZIEGLER, A real world where people live and work and die. Australian SPS measures after the WTO appellate body’s decision in the hormone case, in Journal of World Trade, 1998. A. LIGUSTRO, Le controversie tra Stati nel diritto del commercio internazionale: Dal GATT all’OMC, CEDAM, 1996.

187. WTO Secretariat, How to apply the transparency provisions of the SPS agreement, Geneve, 2000.

188. E. MASTROSIMONE, La disciplina dei prodotti derivati da organismi geneticamente modificati. Evoluzione del diritto comunitario e profili di diritto comparato, in Il diritto dell’economia, 2001, pp. 680 ss.

189. LORVELLEC, Back to the fields after the storm. Agriculture in the European Union after the Uruguay Round agreement, in Drake Journal of Agricultural Law, 1997.

190. SCHWARTZ, Trade measures pursuant to multilateral environmental agreements. Developments from Singapore to Seattle, in Review of European Community and International Environmental Law, 2000. C. RIGACCI, Prima e dopo Seattle. Il GATT, il WTO e i paesi in via di sviluppo, Franco Angeli, 2002.

191. P. J. KUYPER, The law of GATT as a special field of international law, in Netherlands Yearbook of International Law, 1994, pp. 230 ss.

192. ULONGOY, Different perception on the international biosafety Protocol, in Biotechnology and development Monitor, 1997.

193. MATTOO, SUBRAMANIAN, Multilateral rules on competition policy. A possible way forward, in Journal of Trade Law, 1997, pp. 100 ss.

194. T. J. SCHOENBAUM, The concept of market contestability and the new agenda of the multilateral trading system, in ASIL Newsletter, Mar.-May 1996. G. SHAFFER, The law and politics of the treatment of trade and environment measurs in the WTO, in Proceedings of the annual meeting of the ASIL, 1999, pp. 220 ss.

195. MAVROIDIS, SICHEN, The application of the GATT/WTO dispute resolution system to competition issues, in Journal of World Trade, 1997. A. LIGUSTRO, Le controversie tra Stati nel diritto del commercio internazionale: Dal GATT all'OMC, CEDAM, 1996.

196. RAGHAVAN, Reconciling biosafety Protocol and WTO by interpretation, in the South-North Development Monitor, 2000.

197. JAMES, An economic analysis of food safety. Issues following the SPS agreement. Lessons from the hormones dispute, CIES Policy discussion paper, Adelaide, 2000.

198. PAVONI, Misure unilaterali di precauzione, prove scientifiche e autorizzazioni comunitarie al commercio di organismi geneticamente modificati. Riflessioni in margine al caso Greenpeace, in Diritto commerciale e scambi internazionali, 2000.

199. LIAKOPOULOS, The politics of United Nations in Asia Pacific region, ed. Aracne, 2004.

200. M. HILF, Power, rules and principles. Which orientation for WTO/GATT law?, in Journal of International Economic Law, 2001, pp. 110 ss. J. H. H. WEILER (a cura di), The EU, the WTO and the NAFTA towards a common law of international law, Oxford, Oxford University press, 2000.

201. RAJAMANI, The Cartagena Protocol. A battle over trade or biosafety, in Third World Resurgence, 1999.

202. W. DAVEY, Legal developments in the WTO, in Proceedings of annual meeting of ASIL, 1996. J. H. JACKSON, The WTO dispute settlement understanding-misunderstanding on the nature of legal obligation, in American Journal of International Law, 1997. J. H. JACKSON, Process, compliance and implementation issues in WTO dispute settlement, in Proceedings of the annual meeting of the ASIL, 1997.

203. M. VELLANO, La Comunità europea e i suoi Stati membri dinanzi al sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC. Alcune questioni da risolvere, in La Comunità internazionale, 1996, pp. 500 ss. E. WEMULST, B. DRIESSEN, An overview of the WTO dispute settlement system and its relations-settlement system and its relationship with the Uruguay round agrements, in Journal of World Trade, 1995, pp. 132 ss.

204. WTO, Steel dispute. Appellate body report, in Bulletin of legal development, 2003, pp. 253 ss. D. A. WIRTH, European communities. Measures concerning meat and meat products, in American Journal of International Law, 1998, pp. 776 ss. N. PERKINS, Introductory note. WTO appellate body report. United States. Import prohibition of certain shrimp and shrimp products, in International Legal Materials, 1999, pp. 119 ss.

205. CROLEY, JACKSON, WTO dispute procedures. Standard of review and deference to national governments, in American Journal of International Law, 1996. JACKSON, The WTO dispute settlement understanding. Misunderstanding on the nature of legal obligations, in American Journal of International Law, 1997. JORGENS, True appellate procedure or only a two States process? A comparative view of the appellate body under the WTO dispute settlement understanding, in Law and Policy in International Business, 1999. LIGUSTRO, La soluzione delle controversie nel sistema dell’Organizzazione mondiale del commercio. Problemi interpretativi e prassi applicativa, in Rivista di diritto internazionale, 1997, pp. 1005 ss. PETERSMANN, International trade law and the GATT/WTO dispute settlement mechanism, London, 1997. VELLANO, La Comunità europea ed i suoi Stati membri dinanzi al sistema di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Alcune questioni da risolvere, in La Comunità internazionale, 1996. WOLFF, Reflections on WTO dispute settlement, in The International Lawyer, 1998, pp. 953 ss.

206. S. CHARNOVITZ, Triangulating the World Trade Organization, in American Journal of International Law, 2002, pp. 30 ss. J. W. DAVEY, Legal developments in the WTO, in Proceedings of annual meeting of ASIL, 1996, pp. 416 ss. D. PALMETER, P. MAVROIDIS, The WTO legal system. Sources of law, in American Journal of International Law, 1998, pp. 400 ss.

207. BESTAGNO, Le clausole di salvaguardia economica nel diritto internazionale, Milano, 1998. TEDESCHI, La riforma della clausola di salvaguardia del GATT, in La Comunità internazionale, 1994, pp. 60 ss.

208. LIAKOPOULOS, The politics of European Union in Asia pacific region, op. cit.,

209. R. VIRZO, Note sulle seccessione tra organizzazioni internazionali con particolare riferimento alla trasformazione del GATT nell'OMC, in La Comunità internazionale, 1999, pp. 300 ss. E. SASSOON, Il ruolo del GATT-WTO nel processo di globalizzazione, in Affari esteri, 1999. M. PALMIERI, L'Organizzazione mondiale del commercio e la diretta applicabilità delle norme GATT all'interno dell'Unione europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1996, pp. 650 ss. G. TESAURO, Rapporti fra la Comunità europea e l'OMC, in Rivista di diritto europeo, 1997, pp. 370 ss. N. EMILIOU, The allocation of competences between the EC and its member States in the sphere of external relations, in N. Emiliou, D. O'Keefee (eds.), The EU and world trade law after the GATT Uruguay round, Chichester J. Wiley & Sons, 1996, pp. 32 ss.

210. SCHOENBAUM, Free international trade and protection of the environment. Irreconcilable conflict?, in American Journal of International Law, 1992.

211. J. M. LANG, The WTO: Is it working?, in Proceedings of the American meeting of the ASIL, 1996, pp. 420 ss. W. LAVOREL, The World trade Organization. Looking ahead, in Proceedings of the annual meeting of the ASIL, 1997, pp. 20 ss.

212. Il concetto di sviluppo sostenibile venne definito nel 1987 dalla Commissione Brundtland come: "uno sviluppo che incontra i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di incontrare i loro stessi bisogni". Il discorso è che nessuno può conoscere i bisogni delle generazioni future, comunque, questo non significa che non dobbiamo o non esistono regole che possono prevenire la tutela dell'ambiente. L'articolo 15 della Dichiarazione di Rio recita: "ove si siano dubbi di rischio di danno grave e irreversibile di certezza scientifica non deve impedire che si adottino misure economicamente efficienti atti ad evitare il degrado ambientale". Il punctum dolens delle previsioni e dei limiti previsti dagli ambientalisti, dagli scienziati lasciano una gerarchia di strumenti atti a valutare le decisioni politiche sul piano dei costi benefici. I criteri che definiscono il decision making ed i sistemi lobbisti tanto nell'ambito comunitario che internazionale si incontrano tra: a) il criterio di immediatezza, cioè un costo futuro vale meno da un costo presente, b) il criterio dell'incertezza, cioè i rischi che sono più certi devono avere la precedenza su rischi meno certi, c) il criterio del valore steso, tra rischi ugualmente certi, quello che minaccia di più può avere gravi conseguenze o danni materiali, d) il criterio dell'adattabilità, cioè disponibili tecnologie sufficienti a ridurre o invertire le conseguenze negative, il rischio deve essere scontato tenendolo presente, e) il criterio dell'irreversibilità, le conseguenze irreversibili devono ricevere un peso maggiore. Cfr. J. H. ADLER, More sorry than safe. Assessing the precautionary principle and the proposed international biosafety Protocol, in Texas International Law Journal, 2000. F. BATTAGLIA, Sul principio di precauzione, in Le Scienze, 2001. G. FRANCESCATO, A. PECORARO SCANIO, Il principio di precauzione, Milano, Jaca book, 2002. I. M. GOKLANY, The precautionary principle, Washington, DC. Cato institute, 2001. J. MORRIS (a cura di), Sustainable development. Promoting progress or perpetuative poverty, London, profile books, 2002.

213. PALMENTER, Environment and trade. Much above about little?, in Journal of World Trade, 1993.

214. L. GRADONI, La protezione del consumatore nel diritto internazionale del commercio, in Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea, a cura di L. S. Rossi, op. cit., pp. 143 ss.