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BREVI NOTE IN TEMA DI TRADING ON LINE

 

RICCARDO IONTA

 

 

SOMMARIO: 1. Comunicazione a distanza e mercati finanziari. - 2. I soggetti abilitati alle iniziative dell'offerta a distanza. Le regole di comportamento dettate dalla Consob. - 3. La direttiva 2002/65/CE e la commercializzazione a distanza  di servizi finanziari ai consumatori.

 

1. Comunicazione a distanza e mercati finanziari.

I mercati finanziari da sempre contrassegnati dalla velocità nello svolgimento delle transazioni hanno trovato in Internet un potente mezzo per la promozione e la collocazione a distanza degli strumenti finanziari: strumenti la cui disciplina si ricava comunque dalle norme contenute nel Testo
unico 58/98 di Intermediazione in materia bancaria e finanziaria (il Tuf).


Le diverse modalità della comunicazione a distanza in dottrina sono già state analizzate in particolare per quanto concerne i caratteri e il regime delle fattispecie c.d. "a interazione rapida".


In particolare,si è scritto che < in tema di speciale tecnica operativa e di modalità delle sollecitazioni all'investimento che appartengono al contesto delle offerte 'fuori sede sempre maggior attenzione si deve alle iniziative di offerta "a distanza". Per esse>avverte ancora Bessone < come si sa in linea generale vale la disciplina stabilita dalla direttiva comunitaria 7 del 1997 poi recepita con il decreto legislativo 185 del maggio 1999. Ma altro è il discorso da fare per le iniziative di 'promozione' e collocamento 'a distanza' di 'servizi di investimento', 'prodotti' e 'strumenti' finanziari.

 

L'offerta a distanza dei valori di questo genere è fattispecie così denominata, descritta e disciplinata dall'art. 32 del Tuf dove si precisa che 'tecniche di comunicazione a distanza' sono tutte le 'tecniche di contatto con la clientela' rese operati senza che occorra 'la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente' (o di 'un suo incaricato'). Regolando con disposizioni di particolare regime le fattispecie di tal genere, la norma dell'art. 32 tuttavia esclude dal suo ambito di operatività l'offerta dei "prodotti" emessi da banche o da imprese assicurative, operando ancora una volta la ratio legis della lettera f) del primo comma dell'art. 100. E al tempo stesso dal suo ambito di operatività si sono escluse le iniziative di pubblicità commerciale, cosa che già (circoscrive e) indica con chiarezza il particolare oggetto e le policies della speciale disciplina di materia.


Una cosa è infatti il sistema della comunicazione pubblicitaria che si attiva semplicemente per far conoscere opportunità di investimento o per propagandare i possibili benefici di servizi di intermediazione finanziaria.

 

Diversa cosa è una attività di promozione di collocamento invece già di per sé espressamente intesa a concretare la conclusione  contratti.

 

E una volta di più la distinzione tra comunicazione pubblicitaria e attività negoziali in senso proprio è distinzione tra normative applicabili. Da più parti si è avvertito che spesso è difficile tracciare una netta linea di confine tra pura e semplice 'pubblicità' e 'promozione' di affari. Ma in presenza delle particolari circostanze del caso singolo veder bene è pur sempre possibile distinguere.

 

Le indicazioni normative sono comunque di segno assolutamente univoco. Quando si tratti di un messaggio pubblicitario che altro non fa se non incrementare e orientare possibili propensioni all'investimento (o alla acquisizione di 'servizi') vale il regime dì garanzia stabilito dalle disposizioni che anche in materia di pubblicità prescrivono la predisposizione di un prospetto informativo. Altro invece il regime prefigurato dall'art. 32 del Tuf.

 

Ne risulta stabilito che la speciale disciplina dell'offerta a distanza si applica soltanto quando la iniziativa assunta dall'operatore professionali ha un oggetto, contenuti e caratteri di proposta già precisati nel modo ne cessano per ricevere accettazioni che perfezionano la conclusione di un contratto di investimento (o di prestazione di servizi di intermediazione finanziaria). Alla predisposizione di questa disciplina l'art. 32 del Tuf ha provveduto secondo la così frequente regola di rinvio ad altra fonte normativa.

 

Il suo secondo comma avverte infatti che 'sentita la Banca d'Italia' regolare il comparto delle offerte ' a distanza è competenza della Consob, che 'in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30' del Tuf anche in questa materia 'può' deliberare sue disposizioni regolamentari di puntuale regime della fattispecie. Da ciò una legittimazione della Consob ad essere law maker del compatto delle offerte a distanza che è diventata operativa disciplina di settore con le disposizioni degli artt. 71 a 77 del regolamento 11522 del luglio 1998, dovendosi tuttavia considerare anche le sue successive 'comunicazioni' che in questa materia sono state numerose.

 

Guardando all'insieme delle possibili ipotesi di offerta 'a distanza' da regolare (e perciò preso atto della posizione di  privilegio riservata a imprese bancarie e imprese assicurative), con le disposizioni del regolamento del 1998 la Consob ha in primo luogo provveduto ad una definizione di massima, precisando che loro carattere distintivo è la attitudine a stabilire un 'contatto' con 'i singoli investitori' caratterizzato da possibilità di 'dialogo' o da altre forme di 'interazione rapida'. E per fare soltanto un esempio si pensi alla e.mail e al sistema di posta elettronica (o all' "interazione rapida" consentita dall'impiego del telefono o del telefax). Ma anche altro genere di tecnologie occorreva considerare e comunque la normativa regolamentare della Consob immediatamente avverte che la fattispecie della offerta a distanza può configurarsi anche in assenza di queste particolari modalità di rapporto.


Pur in assenza di possibilità di 'dialogo' e di 'interazione rapida' allo stesso modo occorreva infatti considerare anche l'intera serie dei casi dell'operare 'a distanza' mediante 'documenti' e 'messaggi' che se non consentono quelle modalità dell'interagire presentano pur sempre 'contenuto negoziale'.

 
Perché si configuri offerta in senso proprio dovrà tuttavia trattarsi di documenti che comunque non si limitano a 'enunciare le qualità o le caratteristiche del soggetto offerente' e dei servizi e degli strumenti finanziari offerti.

 

Dovrà perciò trattarsi di documenti che già di per sé valgono da proposta contrattuale, perché soltanto in tal caso il 'contatto' con l'investitore è indiscutibilmente cosa diversa da una pura e semplice comunicazione pubblicitaria. E si pensi a quanto in tal senso rilevano le questioni di forma del contratto ogni volta che la sua conclusione esiga forma scritta.


Per l'intera serie delle fattispecie in linea generale così identificate dalle disposizioni regolamentari della Consob, si rendeva in ogni caso indispensabile una speciale disciplina di settore a misura delle particolari necessità di tutela degli investitori, che dal crescente numero delle offerte a distanza derivano grandi incrementi delle opzioni possibili quanto alla organizzazione del loro portafoglio finanziario ma anche una forte esposizione al rischio di decisioni per così dire "forzate" dall'impiego imprenditoriale di tecnologie aggressive. Rischio grave per il gran numero degli investitori "risparmiatore" sprovvisti del sapere e delle cautele che caratterizzano invece gli investitori professionalmente qualificati. E questo spiega la policy e i precisi contenuti della disciplina regolamentare a suo tempo deliberata dalla Consob. Le sue normative comunque avvertono che le disposizioni di speciale disciplina delle offerte 'a distanza' non si applicano alle offerte indirizzate ad investitori professionali > (Bessone, Mercati mobiliari, Milano 2002, 83 ss).


Particolare attenzione merita dunque il ruolo regolamentare  svolto dalla Consob in detta materia visto che <in ogni altro caso valgono le particolari prescrizioni che con il regolamento del luglio 1998 la Consob ha stabilito per precisare il regime delle operazioni di offerta a distanza, e
al tempo stesso per vincolare iniziative di volta in volta avviate all'osservanza di doverose regole dell'agire di mercato (già efficacemente esemplificate dalle 'comunicazione' 99051449 del luglio 1999 e 99027795 del medesimo anno).

 

A veder bene bene spesso si tratta soltanto di una prima approssimazione al sistema delle disposizioni di tutela degli investitori 'risparmiatore' che in questa materia diventano davvero sempre più necessarie. E tuttavia già ne risulta una importante attivazione delle dovute regole di adeguata e corretta i formazione degli investitori che non sono investitori professionali (quanto alle 'comunicazioni' della Consob segnalandosi ancora i provvedimenti assunti con le deliberazioni sul trading on line dell'aprile e giugno 2000 ma anche i provvedimenti di giugno e ottobre 2001)> (Bessone, Mercati mobiliari cit., 86)

 

Trading on line è infatti l'utilizzo dell'Internet quale canale di contatto con la clientela per l'esecuzione di servizi di negoziazione per contro terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.


Tali attività sono disciplinate dal Tuf che detta le modalità relative alla promozione ed al collocamento di servizi e strumenti finanziari mediante 'tecniche di comunicazione a distanza.


L'applicazione di tale disciplina scaturisce dall'equiparazione di Internet agli altri strumenti di comunicazione a distanza.


Considerata la particolare natura del mezzo, l'intermediario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti dal punto di vista procedurale ed organizzativo al fine tutelare l'investitore.


In materia di intermediazione finanziaria infatti, il fondamentale principio della tutela del consumatore -investitore, trova massima applicazione in Internet, dove l'offerta oltre che ad essere fuori sede, è effettuata in modo "virtuale" tra l'intermediario e l'investitore.


E partendo dal dato normativo si possono senz’altro indicare le peculiarità e la ratio ad esso sotteso,considerato che <L'art. 72 del regolamento considera poi distintamente le diverse tipologie e modalità di offerta a distanza, appunto a seconda che con essa stabiliscano oppur no forme di 'dialogo' o comunque di 'interazione rapida' con l'investitore.

 

Dalla indicata distinzione a tutt'oggi la Consob non ha tuttavia derivato (come sarebbe invece davvero opportuno) discipline sufficientemente diversificate, anche se va considerato quanto l'art 76 del regolamento stabilisce con riguardo all'obbligo di intervento del promotore finanziario in caso di interazione immediata. Ma si è comunque stabilito che per tutte le ipotesi di offerta " a distanza " è dovuta la osservanza di particolari e precise regole di regime dell'informazione.

 
Ancore una volta motivano una speciale disciplina ulteriori finalità di tutela dell'investitore escluso dall'accesso agli strumenti di conoscenza e di analisi comunemente a disposizione soltanto di quanti professionalmente operano su mercati finanziari.


All'obbligo di informazione che caratterizza la generalità delle fattispecie di offerta 'fuori sede' per il caso delle offerte 'a distanza' si aggiunge infatti la disposizione che le informazioni trasmesse all'investitore non professionale devono essere offerte con " modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione' di volta in volta impiegata. Modalità che non lo fossero di per sé infatti incorporano un grave rischio di opacità (e di conseguente equivocità) delle informazioni attese dà mercato.

 

Deve comunque trattarsi di informazioni espresse 'in modo chiaro e comprensibile'. Quando tali regole sono osservate le   informazioni diffuse dall'operatore finanziario possono essere trasmesse appunto anche 'mediante tecniche di comunicazione a distanza' Ma dovranno pur sempre essere tecniche di comunicazione tali da consentire " al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. E in ogni caso la norma regolamentare dell'art. 74 avverte che iniziative di offerta a distanza non sono consentite (e devono comunque cessare) se l'investitore si dichiara contrario all'avvio o alla prosecuzione di offerte che non ha richiesto e non desidera ricevere." ( Bessone, Mercati .cit. 86 ss).


Considerando la disciplina, l'art. 23 del TUF dispone che i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori devono essere redatti per iscritto ed un esemplare di esso deve essere consegnato al cliente.


Sostanzialmente è possibile concludere via Internet contratti relativi a servizi di investimento mediante supporto cartaceo, ovvero scaricando da Internet tutta la documentazione informativa e contrattuale, e consegnando una copia del contratto sottoscritto dal contraente all'intermediario.


E' necessario comunque procedere sempre alla corretta identificazione del soggetto investitore, in osservanza della normativa antiriciclaggio di cui all'art.2 l. 197/91.


Il TUF trova applicazione anche successivamente alla conclusione del contratto, infatti l'art. 30 prevede che l'efficacia del contratto stesso resti sospesa per un termine di sette giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.


Tale termine deve essere indicato a pena di nullità nella proposta contrattuale, ed è posto ancora una volta a tutela dell'investitore, che può recedere senza obbligo di corrispondere spese ne corrispettivi.


Mentre, ai sensi dell'art. 31 del TUF i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari nella promozione e collocamento fuori sede, l'art. 76 del Reg. Consob 11522 dispone che, mentre nel caso di comunicazione individualizzata ed interazione immediata con l'investitore occorre l'intervento di un promotore, non sussiste taleobbligo nel caso in cui l'attività sia effettuata su iniziativa dell'investitore, a condizione che tale iniziativa non sia scaturita da sollecitazione mediante messaggi personalmente indirizzati all'investitore stesso.
 


2. I soggetti abilitati alle iniziative dell'offerta a distanza. Le regole di comportamento dettate dalla Consob.

Occorre analizzare anche il problema dei soggetti abilitati alle iniziative di offerta a distanza e quello dell'organizzazione delle attività di mercato, che particolarmente interessa la materia de quo agitur.


<Alle disposizioni regolatrici dell'iniziativa e delle modalità dell'offerta si aggiungono le disposizioni che il regolamento della Consob stabilisce come regime dei soggetti 'impresa di intermediazione' abilitati ad operare mediante offerte a distanza. E al tempo stesso la normativa regolamentare ha provveduto ad indicarne il possibile oggetto (in caso di un operare di soggetti non abilitati valendo il regime sanzionatorio della lettera c) del primo comma dell'ari. 166). La speciale disciplina delle offerte 'a distanza' si applica sia alla proposta di servizi di investimento che all'offerta di strumenti finanziari e altri prodotti finanziari (ma non si applica ai 'prodotti indicati' dalla lettera f) del primo comma dell'art. 100 del Tuf).

 

Per ciò che interessa l'operare delle imprese di investimento va precisato che le disposizioni in esame valgono anche per le attività di prestazione di 'servizi accessori' e per l'offerta di 'prodotti' e servizi 'bancari, assicurativi e finanziari'.

 

E sarà bene ripetere che in ogni caso la speciale disciplina non riguarda le offerte a distanza che fossero rivolte ad investitori professionali.


Soggetti abilitati ad operare sono le imprese di intermediazione che in linea con la disposizione generale dell'ari. 30 del Tuf la disciplina regolamentare della Consob enumera (all'ari. 72) avvertendo che l'offerta 'a distanza' di strumenti e prodotti finanziari è attività consentita agli 'intermediari autorizzati' al loro collocamento. Perciò a banche, imprese di investimento, imprese dell'elenco speciale dell'art. 107 del Tub ma anche alle società di gestione del risparmio (quanto alle quote dei fondi comuni di investimento da esse istituiti o gestiti) e alle Sicav quanto alle azioni di propria emissione.

 

Con riguardo invece all'offerta a distanza di servizi di investimento si deve distinguere tra fattispecie diversamente disciplinate. Se sono soggetti autorizzati a svolgere le relative attività di collocamento, le banche così come le Sim e altre imprese finanziarie possono operare 'a distanza' anche con riguardo a servizi di investimento offerti da altri intermediari. In caso contrario sarà invece permesso attivare soltanto iniziative di promozione e di collocamento a distanza dei loro servizi di investimento.


Disponendo che la Consob "può disciplinare con sue norme regolamentari le attività di 'promozione' e di 'collocamento' mediante 'tecniche di comunicazione a distanza", il secondo comma dell'art. 32 del legittimava poi l'autorità di vigilanza a provvedere "individuando anche casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari"

 

E in questo senso già la norma del Tuf prefigurava una significativa variante regime nel più generale contesto di disciplina delle attività di offerta 'fuori sede'. Essendo stabilito che per questa materia compete alla Consob precisare quando occorra avvalersi di promotori finanziari, ne risultava infatti ammessa una speciale regolamentazione di deroga alle regole che quanto alle attività del 'fuori sede' in linea di principio prescrivono (e inderogabilmente) obbligo di avvalersi di promotori finanziari. Impiegando i poteri normativi così conferiti l'autorità di vigilanza ha ordinato la materia con disposizioni molto circostanziate ed espressive di una precisa policy.


E sarà bene fare chiarezza sul loro contenuto. In via breve la normativa di deroga l'obbligo che in linea di principio esiste per la generalità delle fattispecie di offerta fu sede può essere così rappresentata. Esiste obbligo di avvalersi di promotori finanziari l'offerta fuori sede e 'a distanza' è congegnata in modo tale da attivare forme di 'comunicazione individualizzata'con l'investitore e di 'interazione immediata' con il destinatario della proposta contrattuale.

 

Ma occorre una precisazione. Anche in tali ipotesi un obbligo di operare per il tramite di promotori finanziari infatti si configura soltanto se la iniziativa sia assunta dall'operatore professionale. Avvalersi del promotore finanziario non invece un obbligo imprenditoriale quando la iniziativa è stata assunta dall'investitore, sempre che la sua iniziativa " non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati ". Ne emerge con ogni evidenza la ragion d'essere delle disposizioni regolamentari della Consob che ancora una volta alla presenza del promotore finanziario assegnano una precisa funzione di garanzia in situazioni dove sono maggiori la esposizione a rischio e le esigenze di tutela degli investitori > (Bessone,Mercati mobiliari cit op. cit. 87 ss).


In tema di offerta a distanza appaiono poi necessarie riflessioni molto approfondite,e<per fare soltanto un esempio, si pensi in che misura alcune modalità di offerta portano con sé numerose e rilevanti questioni di tutela della privacy di quanti ne sono i possibili destinatari. O si pensi alle complesse questioni di regime delle offerte " a distanza " attivate da soggetti che se non hanno 'sede in Italia' tuttavia rivolgono pur sempre la loro offerta di mercato anche ad investitori residenti nel nostro paese. Ma s tutto questo (e molto altro) merita particolare attenzione più ancora interessa segnalare tutto il dirompente rilievo dell'impiego delle tecnologie dell'Internet che una volta di più costituisce con ogni evidenza il fattor dominante sulla scena dell'economia finanziaria di inizio secolo.

 

E non sarà necessario un lungo discorso per segnalare in che misura l'incessante incremento delle tecnologie della comunicazione rende (renderà sempre più) rilevante il fenomeno della promozione e del collocamento a distanza di strumenti, 'prodotti' e servizi finanziari.


Si impiegano con crescente intensità, e sono parte importante della new economy originata dalla rivoluzione digitale ormai numerose e sempre più pervasive 'tecniche di contatto che non comportano la presenza fisica e simultanea' dell'impresa offerente e dell'investitore. Ne conseguono strategie di mercato, forme di interazione tra intermediario e investitori, nuovi assetti dell'economia finanziaria che sono in ogni senso molto più di una variante delle tradizionali modalità dell'offerta 'fuori sede'.

 

Per loro natura molte tra le nuove tecnologie della comunicazione sono poi fenomeno transnazionale che non conosce confini di territorio. E appunto il carattere transnazionale della rete informatica che si movimenta via Internet doveva originare i numerosi progetti di intervento normativo oggi al centro della preoccupata attenzione delle organizzazioni internazionali che hanno competenze e responsabilità istituzionali in materia finanziaria (e segnatamente in materia di mercati mobiliari).


Se la prima iniziativa di collocamento di prodotti finanziari con le modalità dell'Internet si è avviata nel 1996 (nell'esperienza statunitense e poi dovunque) il ricorso alle tecnologie dell'informatica ha progressivamente conquistato ambiti di operatività, con una estensione di campo che variamente interessa le strategie commerciali di promozione pubblicitaria di 'prodotti' e 'servizi'e la consulenza professionale on line, la conclusione di contratti di investimento e di gestione di portafoglio così come l'intera dinamica dei mercati mobiliari, dovendosi poi considerare (e si preciserà più avanti) tutto il rilievo delle prassi di trading on line e dei sistemi di transazione che talvolta altro non sono se non rete di connessione tra computers operante in assenza delle necessarie garanzie di vigilanza.

 

Da tutto questo l'intera serie dei problemi di ordine giuridico che sono con ogni evidenza problemi di conflitto dileggi e di giurisdizione, problemi di disciplina del contratto quanto alla determinazione del momento della sua conclusione e dei requisiti di forma e altri ancora, non esclusi i già segnalati (e davvero gravi) problemi di pubblica vigilanza.

 

Già nel corso degli ultimi anni Novanta, mediante la approvazione di un suo importante documento appunto riferito a quanto è Securities activity in the internet, con tutta la sua autorevolezza l'International Organization of Securities Commissions (in via breve la Iosco) aveva segnalato l'urgente necessità di elaborare criteri generali e generalmente condivisi di analisi del fenomeno Internet quale si presenta nei principali contesti dell'economia finanziaria.

 

E in questa prospettiva di analisi merita grande attenzione anche l'ulteriore report 2001 deliberato dalla Iosco. Nella medesima direzione si sono orientate le progettazioni istituzionali variamente discusse al Comitato di Basilea, all'Ocse e in altre importanti sedi di confronto internazionale. Sono poi di evidente rilievo le numerose iniziative di volta in volta assunte dall'Unione Europea, dovendosi ricordare l'impegno assunto dalla Commissione già con il suo documento di programma del giugno 1997. Particolarmente rileva il progetto Fin-net inteso a promuovere la attivazione di organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie relative alla prestazione di servizi finanziari vi Internet. Ma una cosa è la progettazione di policies a misura dei fattori di innovazione telematica, altra cosa la codificazione di regole con carattere di efficiente operatività che a tutt'oggi mancano (anche se si devono segnalare, e segnalare in positivo gli orientamenti nel caso italiano espressi dalla Consob, con le sue già ricordate 'comunicazioni' (e con altre deliberate nel corso del 2001).


Comunque esiste ormai ampio consenso sul genere di politica del diritto che occorre attivare per una sufficiente disciplina delle iniziative di offerta di 'prodotti'o di 'servizi' finanziari praticate con i mezzi della telematica.

 

Si ritiene infatti che non sia necessario congegnare nuovi modelli di regolamentazione della financial industry, trattandosi più semplicemente di valutare che cosa è carattere distintivo della 'tecnica comunicativa telematica', per adeguare ad essa le normative già consolidate 'a tutela dell'integrità e stabilità dei mercati' così come 'a protezione degli investitori'. E certamente è così ma all'atto pratico la materia finanziaria continua ad essere grave punto di caduta dell'ordinamento comunitario dell'e.commerce.

 

Se è vero che con la direttiva 30 del giugno 2000 in linea generale il legislatore comunitario ha finalmente regolato il mondo del commercio elettronico, si deve infatti constatare che a veder bene il commercio di financial products non trova davvero sufficiente regime nell'ambito di applicazione delle sue norme > (0p. cit., 87 ss).


Per quanto concerne poi le regole di comportamento la Consob nella comunicazione 21 aprile 2000 con riferimento alla prestazione di servizi di investimento on line, pur riconoscendo agli intermediari la piena libertà di utilizzazione di Internet per i propri servizi, ha chiarito che le regole di comportamento dettate per la prestazione di servizi di investimento non debbano venir meno, ma anzi richiedano modalità di adempimento specifiche, in relazione alla particolare natura tecnica del mezzo utilizzato per entrare in contatto con il potenziale investitore.


Conclusione del contratto: La conclusione del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve avvenire, di regola, per iscritto. Pertanto, la conclusione  del contratto potrà avvenire via Internet solo ove sia effettivamente realizzabile la cd. firma digitale secondo quanto disposto dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, in attuazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59.

 

Lo stesso è a dirsi per ogni altra dichiarazione negoziale in ordine alla quale sia richiesta dall'ordinamento, senza alternative, la forma scritta. Identificazione della clientela ai fini della disciplina antiriciclaggio: All'apertura del rapporto l'intermediario deve identificare il cliente secondo quanto previsto dalla legge n. 197/1991 e dalla relativa disciplina di attuazione ed anche in ottemperanza alla circolare dell'UIC del gennaio 2000.


Informativa da rendere ai clienti: La modalità di prestazione on line del servizio non esonera gli intermediari dal rispetto delle regole vigenti in tema di informativa preventiva da rendere all'investitore. E stato ritenuto compatibile con la disciplina in essere l'opzione operativa di rendere disponibile tramite il sito Internet il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziati, che deve essere consegnato all'investitore prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento ed accessori a questi collegati.

 

L'intermediario deve comunque dotarsi di procedure tecniche ed operative che gli permettano di acquisire e conservare idonea attestazione di avvenuta "consegna" del documento. Inoltre, in un contesto che richiede agli intermediari di operare in modo che i clienti "siano sempre adeguatamente informati" (art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998), e considerato il dovere generale di comportarsi con 'correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti' (art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998), la Consob raccomanda di far presente agli investitori, prima dell'avvio della prestazione del servizio, che la modalità di esecuzione on line (significativamente denominata trading) può indurre il risparmiatore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday; di tale strategia vanno segnalati ed illustrati compiutamente i rischi, anche in considerazione del costo complessivo in termini di commissioni (pur eventualmente di ammontare unitariamente minore).

 

Nella fase di esecuzione on line la Consob ha sottolineato l'importanza della affidabilità delle strutture informatiche in termini di funzionalità e sicurezza "Efficienza del sistema: gli intermediari che prestano servizi di trading on line devono dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell'obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori (art. 26, comma 1, lett. d), del regolamento o. 11322/1998).

 

Considerata la necessità di "disporre di risorse e procedure ... idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" (art. 21, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998), può risultare opportuno concludere accordi con Internet provider e con altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire la funzionalità efficiente del servizio prestato".


Massima riservatezza poi deve essere assicurata per le informazioni in transito sulla 'rete'. "Informazioni sulla natura e rischi delle operazioni, e sulle perdite rilevanti. Gli intermediari sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del regolamento o. 11522/1998, ai sensi del quale è necessario fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.


Tale obbligo è di carattere continuativo e non si esaurisce in  occasione della prima operazione. Le informazioni da fornire al cliente possono essere rese secondo modalità standardizzate mediante un sito Internet.


L'intermediario è altresì tenuto al rispetto di quanto previsto dallart. 28, comma 3, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale "gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant disposte per finalità
diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni".

 

Ferma restando la necessità di adempiere al citato obbligo in forma scritta, si segnala l'opportunità che la comunicazione sia anticipata via Internet.


"Attestazione degli ordini, e rendicontazione dell'eseguito Nel caso di ricezione di ordini via Internet, l'obbligo del rilascio al cliente di un'attestazione cartacea (art. 60 del regolamento n. 11522/1998) e di invio della nota informativa di eseguito o della rendicontazione periodica (art. 61 e art.62 del regolamento n. 11522/1998) possono realizzarsi anche tramite l'utilizzo della stessa rete Internet, purché le modalità tecniche utilizzate consentano al cliente di acquisire disponibilità della documentazione su supporto duraturo (art. 75, comma 3, del regolamento n. 11522/1998) e fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla disciplina per ciascuno dei documenti richiamati.

 

Procedure: la modalità di esecuzione del servizio, ed il fatto che molte delle interazioni con il cliente avvengano on line rendono particolarmente importante garantire comunque l'osservanza della disposizione secondo cui gli intermediari "si dotano di procedure idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi" (art. 56, comma 2, lett. a), del regolamento n. 11522/1998).


Rapporti con le Autorità di Vigilanza L'intermediario deve essere in condizione di estrarre prontamente dai propri archivi e di esibire alle Autorità di Vigilanza, la documentazione, di cui si cura di garantire l'immodificabiità, che avesse consegnato o ricevuto via Internet".

 

Infine da ricordare che la promozione e collocamento di strumenti finanziari on line comportano come detto l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 197/91 cosiddetta 'antiriciclaggio' per ciò che concerne l'identificazione dell'investitore, tra cui l'obbligo per l'intermediario, di identificare soggetti che eseguono operazioni di importo superiore a 20.000.000 delle vecchie lire.


Per quanto concerne ancora l'informativa dell'investitore vi è chi ha dato particolare importanza alla educazione all'investimento "I servizi aggiuntivi offerti tramite il Web rappresentano un fattore critico di successo. I prodotti di gestione, infatti, analogamente a quelli bancari e assicurativi, presentano un elevato tasso di standardizzazione: il cliente viene quindi acquisito anche attraverso servizi aggiuntivi come la consulenza finanziaria e fiscale e la disponibilità di report costanti sull'andamento dei mercati.


Molto spesso si parla del prodotto "informazione" in modo superficiale; si discute dei "contenuti" del Web senza riflettere sul loro costo o sulla loro qualità.

 
L'informazione, nelle sue diverse accezioni, in realtà è un servizio e un prodotto che nell'era digitale e nella net economy può decretare il successo o il fallimento di un'iniziativa. In questa analisi sono state considerate due classi di informazioni: informazioni finanziarie (generali e
specifiche) e informazioni di supporto all'attività di consulenza e formazione.


L'offerta on line delle informazioni finanziarie avviene attraverso modalità differenti: in alcuni casi, per esempio, è disponibile e classificata sul Web e il cliente vi accede durante la sua navigazione, visitando ciò che è più utile alla sua attività d'investimento.


Una seconda modalità, molto apprezzata, è quella delle newsletter: i clienti ricevono un report presso la loro e-mail con cadenza prestabilita. Ad ogni modo, per ciò che concerne l'informativa finanziaria generale disponibile sul sito, è necessario sottolineare che la totalità degli operatori offre informazioni più o meno dettagliate sui propri prodotti con una finalità puramente descrittiva e di marketing." (ANDERSEN - LUISS CERADI, Rapporto sull e-finance, dall'ampiezza dei servizi alla qualità dell'offerta 2001, Roma, 69 ss, www.archivioceradi.luiss.it).


Questo livello d'informazione viene considerato come il primo approccio alla Rete, a scopo di presentazione e conoscenza della propria offerta. ma possono esservi livelli ulteriori "Il secondo livello dell'informativa generale è rappresentato da analisi sull'andamento dei mercati nei diversi comparti di investimento nella forma di report e commenti, ossia documenti di analisi degli strumenti del risparmio gestito e commento degli andamenti dei mercati finanziari, oppure di news economiche in tempo reale.

 

Certamente una delle più importanti conseguenze derivanti dallo sviluppo di Internet è la crescente diffusione delle informazioni, economiche, finanziarie e di attualità: se è evidente quale siano le prerogative della comunicazione, risulta altresì chiaro quale siano le potenzialità del binomio
comunicazione-tecnologia e quale forza esso racchiuda.

 

Il valore dell'informazione nell'era di Internet deve essere quindi analizzato attentamente: in un momento in cui il progresso tecnologico rende sempre più fruibili i servizi finanziari e determina una graduale riduzione dei costi loro connessi, l'informazione rappresenta un fattore di differenziazione.


Si assiste, infatti, ad un processo di "commodization" dei prodotti finanziari: in un mercato caratterizzato da una sostanziale "standardizzazione" dell'offerta, la differenziazione dei servizi complementari rappresenta un efficace strumento di marketing, in grado di attrarre nuovi clienti o di mantenere quelli già esistenti... .


In conclusione, una corretta gestione ed erogazione dell'informazione rappresenta oggi un elemento fondamentale dell'offerta on line, e può configurarsi, pertanto, sia come fonte informativa per i prodotti, che come supporto per la vendita di altri. Nel primo caso esse hanno il compito di
aprire le "porte" del Web e di indirizzare il cliente che spesso è già consapevole delle proprie decisioni di investimento; altre volte, invece, l'utente è solo incuriosito e la "navigazione" consente semplicemente di effettuare un'analisi comparativa. Il canale virtuale deve quindi trasferire al cliente quel set informativo necessario per fornire una risposta alle sue domande, alla curiosità, ai suoi bisogni, eventualmente integrabile attraverso canali fisici complementari.


Ad ogni modo, analogamente all'offerta delle polizze assicurative, anche quella dei prodotti di risparmio determina un conflitto di interesse tra la Rete virtuale e quella fisica, ed in particolare con quella dei promotori che sono tra i protagonisti del settore dell'e-Asset Management. Per il tramite dell'attività di aggiornamento, formazione, e selezione, i promotori svolgono funzioni proprie dei consulenti finanziari, rappresentano i "fiduciari" delle famiglie e dei piccoli risparmiatori e tentano, pertanto, di preservare il loro rapporto con la clientela.

 

La diffusione di Internet mette quindi in pericolo la loro relazione con il cliente che cerca sempre più spazio e autonomia nella gestione del proprio risparmio: Internet ha sicuramente facilitato e agevolato questa autonomia.


Tuttavia quando il settore dell'e-Asset Management inizierà ad operare in modo stabile dovrà necessariamente integrare la propria struttura telematica con i canali fisici, che diverranno sempre più canali di supporto e assistenza alla clientela, anziché luoghi di esecuzione e operatività.

 

E' realistico prevedere che, ancora per lungo tempo, la maggior parte dei risparmiatori preferirà gestire le proprie finanze personali rivolgendosi in tutto o in parte a intermediari fisici (sportelli bancari e promotori finanziari). Il presente e il futuro sono proiettati nella multicanalità, cioè nell'integrazione dell'offerta sui diversi veicoli, in modo da raggiungere e soddisfare i risparmiatori, i quali, se vorranno gestire le loro finanze in modo ottimale, dovranno comunque acquisire un minimo di dimestichezza con l'operatività e la possibilità di informarsi a distanza". (ANDERSEN - LUISS CERADI, op. cit. 69 ss).
 


3 La direttiva 2002/65/ CE e la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Particolare importanza riveste la recente direttiva 2002/65/CE ha tra i suoi meriti innanzitutto quello di aver dato una definizione di servizio finanziario che, ai sensi dell'art. 2, lett. b) include "'qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento e di pagamento"'.


Obiettivo fondamentale è quello di potenziare la tutela del consumatore, in ragione del rischio maggiore cui è esposto nella negoziazione a distanza di servizi finanziari.


Tale obiettivo viene realizzato mediante un incremento della informativa fornita all'investitore on -line, che , ai sensi dell'art. 3 deve essere fornita in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, informativa che deve riguardare:
1) il fornitore 2) il servizio finanziario 3) il contratto a distanza 4) il ricorso Le informazioni di cui sopra, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivoca, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei principi di buona fede nelle transazioni commerciali e dei principi che disciplinano la protezione delle persone che, secondo la legislazione degli Stati membri, sono ritenute incapaci, quali i minori.


Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge che si presume applicabile al contratto a distanza qualora questo sia concluso.


Per quanto la comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari l'art. 5 della direttiva dispone che "1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile ed accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.


2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al paragrafo 1  subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del paragrafo 1.


3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre il consumatore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato" (Dir. 2002/65/CE, art. 5).


Nella direttiva 97/7, invece la conferma scritta delle informazioni preliminari deve esser fornita "all'atto della esecuzione del contratto ed al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni". Vi è quindi una informazione successiva nel caso in cui il consumatore acquisti un bene, vi è una informazione preventiva, nel caso in cui si acquisti un servizio finanziario.


Per quanto concerne il diritto di recesso l'art. 6 dispone che "1. Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.


Tuttavia, tale termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui alla direttiva 90/619/CEE e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

 

Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre:
- dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso di tali assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore viene comunicato che il contratto è stato concluso, oppure- dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 o 2, se tale data è successiva a quella di cui al primo trattino.


Oltre al diritto di recesso, gli Stati membri possono prevedere che l'applicabilità dei contratti relativi ai servizi di investimento sia sospesa durante la decorrenza del termine previsto nel presente paragrafo."(art. 6). Peraltro l'art. 6, co.2 in una serie di ipotesi previste dall'art. 6, co. 2 della direttiva prevede una serie di ipotesi in cui il diritto di recesso non si applica a) ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
- operazioni di cambio,
- strumenti del mercato monetario,
- valori mobiliari,
- quote di un organismo di investimento collettivo,
- contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti,
- contratti a termine su tassi di interesse
- contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps),
- opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso."(art. 6, co. 2)


La direttiva inoltre dispone che gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi ai crediti diretti a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici; ai crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da diritti su beni immobili; alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.


Se esercita il suo diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine, una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alla legislazione nazionale.


Il termine si considera rispettato se la comunicazione, sempreché effettuata per iscritto o mediante altro supporto durevole disponibile e accessibile al destinatario, sia inviata anteriormente alla scadenza del termine.


La direttiva lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di scioglimento, estinzione o non applicabilità del contratto a distanza o il diritto del consumatore di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali prima del termine fissato dal contratto a distanza. Questo vale a prescindere dalle condizioni e dagli effetti giuridici della risoluzione del contratto a distanza.

 

La direttiva 2002/65, è applicabile dunque a tutte le operazioni di trading on line, durante la quale il contratto giunge a conclusione on line, mentre secondo la disciplina nazionale vigente in materia finanziaria, è richiesta la forma scritta come requisito di validità del contratto nella maggior parte dei casi.

 
Peraltro per l'espresso rinvio nel considerando n. 6, trovano applicazione tutte le norme contenute nella direttiva 2000/31 sul commercio elettronico tra cui l'art. 11 che prevede come il prestatore debba accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica.


Fino al recepimento di tale direttiva, in materia di servizi finanziari la normativa applicabile, seppur parzialmente, resta il d.lgs. 50/92, relativo ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, mentre non trova applicazione il d. lgs. 185/99 relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, stante la esclusione prevista dall'art. 3 proprio relativamente ai servizi finanziari. Altro poi occorre adesso precisare (segue.).