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Internet e la pubblica amministrazione: le infrastrutture ed i processi


Iacopo Pietro Cimino



1. Cenni generali sull’e-government.


Negli ultimi anni dello scorso secolo un radicale processo di riforma ha profondamente pervaso il quadro di riferimento generale dell’attività delle amministrazioni pubbliche, innescando rilevanti processi di trasformazione. Le riforme amministrative (ormai avviate sempre più verso il decentramento), la semplificazione e l’informatizzazione dei processi decisionali, hanno lasciato chiaramente intravedere una drastica rivoluzione nella stessa cultura organizzativa della PA.


Da una amministrazione verticale e segmentata, si mira a transitare verso una amministrazione orizzontale, orientata al servizio e caratterizzata da fitti scambi informativi tra i vari apparati delle Istituzioni, nonché verso la «società civile».


In questo dinamico contesto, il ricorso all'informatica ed alla telematica o, se si preferisce la locuzione inglese ormai entrata nell'uso comune, all’Information & Communication Technology (ICT) è centrale per l’attuazione della riforma pubblica e coinvolge tutte le amministrazioni, in un sistema sempre più integrato di processi gestionali.


Con il termine e-government ci si riferisce proprio al quadro quanto mai ampio e diversificato delle innovazioni di servizio e di processo realizzate dalle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, mediante l’utilizzo delle tecnologie ICT.


Le possibilità offerte dalle tecnologie ICT si votano così a divenire uno straordinario volano per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Lo scenario che s’intravede, infatti, è quello di una PA in «movimento», in cui la diffusione dell’ICT «contamina» i singoli apparati burocratici, rafforzando l’idea che il trasferimento delle esperienze e la condivisione delle soluzioni adottate rappresentino due elementi chiave per una corretta ed efficiente gestione amministrativa.


L’utilizzo delle tecnologie ICT appare, quindi, come un’occasione straordinaria per riformulare l'organizzazione stessa ed il modus operandi della Pubblica Amministrazione, a partire, come ovvio, dall’applicazione di nuove leggi e provvedimenti attuativi.


In questo contesto si inserisce la strategia del «Piano di Azione di E–government», approvato per la prima volta nella storia della Repubblica, il 16 giugno 2000, dal Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione.


Tale documento politico-programmatico definisce un insieme coerente ed organico di iniziative che riguardano le infrastrutture, gli strumenti di servizio, i sistemi di erogazione, i contenuti, la gestione del cambiamento e l’adeguamento del quadro normativo. Il «Piano di Azione» si propone, dunque, come linea guida delle strategie ideate per coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche in un sistema integrato di processi amministrativi informatizzati.


Le linee direttrici del «Piano di Azione» costituiscono, altresì, parte integrante delle politiche di sviluppo della Società dell’Informazione, promosse dall’Unione Europea, nel quadro del vasto programma comunitario «E–Europe».


Per la attuale Legislatura le indicazioni programmatiche di questa azione riformistica sono sintetizzate, con sufficiente chiarezza, in un documento titolato «Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione». 


«Il Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica ha sviluppato un modello di riferimento di eGovernment per l’erogazione dei servizi che saranno resi disponibili attraverso modalità innovative on-line e ad un livello di qualità elevato a utenti-clienti (cittadini ed imprese). Per focalizzare gli sforzi di sviluppo, il Dipartimento ha individuato 80 servizi prioritari dal punto di vista degli utenti-clienti, che saranno privilegiati nelle iniziative realizzative. Il modello prevede modalità di riconoscimento dell’utente e di firma sicura attraverso la Carta di Identità Elettronica, la Carta Nazionale dei Servizi e la firma digitale e una pluralità di canali innovativi, principalmente on-line, attraverso cui l’utente accede ai servizi offerti: Internet, call centre, telefoni mobili, reti di operatori terzi. I back office, efficienti ed ottimizzati dei diversi Enti eroganti, saranno pienamente interoperabili, semplificando in modo significativo il rapporto all’utente e consentendo la “trasparenza” verso l’esterno. Il tutto poggerà su una infrastruttura di comunicazione, il “sistema nazionale di connettività”, che collegherà tutte le Amministrazioni centrali e periferiche. Tale modello viene già oggi utilizzato come punto di riferimento delle varie iniziative e progetti di investimento al fine di favorire l’interoperabilità delle diverse soluzioni sviluppate, lo sviluppo di standard comuni e la razionalizzazione degli investimenti (omissis).


Al fine di poter realizzare nelle Amministrazioni Centrali e Locali le iniziative elencate, riveste importanza fondamentale la predisposizione dell’infrastruttura di base. Il Dipartimento, in qualità di promotore ed “architetto” delle infrastrutture comuni, ha in programma le seguenti principali iniziative: a) lancio del portale nazionale Italia.gov.it, con la creazione di un punto di accesso unico ai servizi della Pubblica Amministrazione, in cui l’offerta sia organizzata in maniera comprensibile e di facile navigazione per l’utente; b) diffusione della CIE/CNS (carta di identità elettronica/carta nazionale dei servizi), con la creazione di uno standard sicuro e diffuso di identificazione ed accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, che funga da volano per l’utilizzo dei canali remoti da parte di cittadini ed imprese; c) utilizzo di un’infrastruttura integrata di pagamento elettronico, che permetta di effettuare transazioni con la Pubblica Amministrazione secondo modalità tecniche (carte di debito/credito, addebiti su conti correnti o postali...) sicure e certificate; d) evoluzione del sistema pubblico di connettività, con iniziative di miglioramento della Rete esistente sia in termini di amministrazioni coinvolte sia di qualità, sicurezza ed ampiezza dei servizi offerti (non solo trasporto dati, ma anche posta elettronica sicura, disponibilità banche dati…); e) valorizzazione del patrimonio informativo, con iniziative di bonifica dei dati presenti, spesso imprecisi o ridondanti, e di definizione delle modalità ottimali di fornitura del dato (segmentazione delle informazioni in base al profilo dell’utente); f) definizione piano di sicurezza ICT, con iniziative di individuazione standard di sicurezza, modalità di certificazione e responsabilità». (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione nella legislatura, 2002, 5 ss). 


Alla luce di quanto sopra, si deve allora comprendere, fin da subito, che la nozione di e-government, non è riducibile al solo aspetto della mera digitalizzazione della PA: magari esemplificata da qualche best practice nell’amministrazione fiscale e/o nella politica degli acquisti pubblici (c.d e-procurement sul quale si fa rinvio ad un’altro Capitolo del presente libro).


La politica per l’e-government pare, piuttosto, incentrarsi sulle più ampie dimensioni di una trasformazione che investe il «funzionamento» stesso della società democratica e la governance pubblica nel suo complesso. 


«Non c’ è dubbio, infatti, che lo sviluppo dell’e-government rappresenti una straordinaria opportunità per raggiungere nuovi traguardi nel rapporto tra amministrazione e cittadini e per rispondere alla domanda crescente di un’amministrazione semplice, moderna e al servizio dell’utenza, avanzata da cittadini ed imprese sempre più insofferenti nei confronti degli oneri burocratici. Tale trasformazione del rapporto tra amministrazione e cittadini richiede tuttavia un completo ridisegno sia del front-office, che del back-office nel quadro di una generale reingegnerizzazione dei processi di servizio. In altre parole il problema principale è quello di dare effettività a un modello di integrazione dei servizi, alla base del quale stia un’attenta lettura dei bisogni dell’utente e non di quelli della o delle amministrazioni che ne sono responsabili. Lo standard internazionale su questi temi è quello dell’approccio attraverso i cosiddetti “eventi della vita”, ed esso deve servire a superare il tradizionale modello nel quale è l’utilizzatore che deve previamente conoscere quale amministrazione fornisce quale servizio. Fino ad oggi, però, l’enfasi è stata più dedicata agli aspetti tecnologici che a quelli del servizio al cittadino e della radicale riorganizzazione delle attività amministrative, senza la quale lo sviluppo delle reti e dell’interconnessione delle banche dati rischiano di avere scarsa efficacia». (AA. VV., Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, Federalismo informatico e rinnovamento delle Istituzioni: dieci tesi sull’e-government, Astrid, 2002, 6 ss.). 


Anche in funzione di queste innovazioni tecnologiche il vecchio modello di organizzazione burocratica, dirigistica e verticale della PA viene progressivamente sostituito da un modello amministrativo complessivamente più partecipativo.


Grazie ai siti web della PA ed attraverso l’uso di strumenti quali smart cards e firma digitale, ogni momento della vita politica, istituzionale, amministrativa ed economica del Paese, tende (o tenderà) a divenire effettivamente trasparente; permettendo al cittadino di esercitare in maniera penetrante il sindacato ispettivo sui processi decisionali e sulle procedure amministrative adottate nei suoi confronti. 


Direttiva, 9 dicembre 2002, Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali.(omissis).


La trasparenza amministrativa.


Per l'attuazione della trasparenza dell'attivita' amministrativa, cosi' come intesa da questa normativa, le amministrazioni svolgono, entro il 28 febbraio 2003, le seguenti azioni: comunicare al Centro tecnico il nome di in referente, al fine di definire le attivita' di interesse comune e concordare i relativi tempi di realizzazione; individuare i servizi di propria competenza erogati ai cittadini e alle imprese sia con modalita' tradizionali che in rete; pianificare, secondo criteri di priorita', l'attuazione della trasparenza dell'azione amministrativa come definita in precedenza, tramite la predisposizione di progetti orientati a fornire ai cittadini e alle imprese servizi informativi attraverso canali telematici diretti o tramite intermediazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico; migliorare la comunicazione tra gli uffici e gli URP al fine di migliorare la comunicazione esterna e l'esercizio del diritto di accesso; compilare, per ogni progetto una scheda informativa, secondo lo schema riportato in allegato 1, da inviare al Centro tecnico. La scheda contiene gli elementi informativi essenziali per pianificare l'attuazione del progetto di trasparenza.


Roma, 9 dicembre 2002 Il Ministro. 
Ci troviamo, dunque, di fronte a quello che comincia a delinearsi (anche alla luce della Legge n. 241/1990, sulla libertà di accesso alla documentazione amministrativa) come un vero e proprio interesse legittimo all’accesso informatico al procedimento amministrativo. A tale interesse occorre, pertanto, dare effettività: in primo luogo, individuando gli strumenti più adatti per avvicinare la cittadinanza all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.


Si muove in questo senso il recentissimo DPR, del 24 gennaio 2003, recante disposizioni per l’informatizzazione della normativa vigente (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2003), ove si prevede, all’art. 3, la realizzazione di appositi portali e siti Internet, corredati da idonei motori di ricerca, al fine di mettere a disposizione gratuitamente alla cittadinanza, con strumenti informatici e telematici, il testo delle leggi statali e degli altri atti normativi emanati nello Stato.


E’ evidente, tuttavia, che ciò rappresenta solo un primo (significativo) passo verso un traguardo che appare ancora lungi dall’essere raggiunto. 


«Dal punto di vista dei cittadini l’uso delle ICT incontra talvolta, soprattutto per le generazioni più anziane, ostacoli di tipo culturale. E’ compito delle amministrazioni pubbliche mettere in opera adeguati programmi educativi e formativi che rimuovano tale vincolo, e progettare un’architettura organizzativa ed istituzionale che permetta a coloro che non sono in grado di accedere direttamente ai servizi on-line di usufruire ugualmente dell’integrazione tra differenti amministrazioni che le nuove tecnologie consentono. Dal punto di vista del processo di riforma dell'amministrazione pubblica, le pratiche di e-government costituiscono il risultato tangibile dell'utilizzo delle tecnologie che abilitano il cambiamento. Sostenere che vi sono dei diritti personali relativi all'e-government, in buona misura equivale ad affermare che il processo di trasformazione dell'amministrazione pubblica per mezzo delle nuove tecnologie, deve essere pervasivo, e in particolare non deve trascurare delle porzioni del territorio nazionale (il Mezzogiorno, le aree montane, i «comuni polvere », eccetera). (omissis). Precondizione irrinunciabile è ovviamente assicurare a tutti i cittadini e a tutte le amministrazioni l’accesso alle reti». (AA. VV., Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, Federalismo informatico e rinnovamento delle Istituzioni: dieci tesi sull’e-government, Astrid, 2002, 8 ss.).


2. La R.U.P.A., la Rete Nazionale e l’interscambio informatico dei dati nei procedimenti amministrativi.


Un momento essenziale del processo di ammodernamento della PA è costituito dalla realizzazione delle necessarie infrastrutture tecniche: cioè, in primo luogo, le reti di comunicazione.


L’adozione di sistemi informatici interoperativi (cioè, in grado di dialogare reciprocamente tra loro) consente, infatti, nell’ambito dell'autonomo processo decisionale di ciascuna amministrazione, di poter accedere ai dati ed alle procedure residenti nei sistemi informativi delle altre amministrazioni interessate.


Sulla base di tale assunto, con Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5 settembre 1995 (pubblicata in G.U. 21 novembre 1995 n. 272), è stata, pertanto, prevista dal Legislatore la realizzazione di una Rete Unitaria informativa, la c.d. R.U.P.A. (rete unitaria della pubblica amministrazione).


La Legge n. 127/1997 ha realizzato, quindi, un’ulteriore momento del processo di informatizzazione della PA: la fase attuativa, prevedendo, all’art. 17, comma 19, l’istituzione presso l’AIPA (Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione) di un Centro Tecnico per la R.U.P.A., operante per l’assistenza alle amministrazioni che utilizzano la rete stessa.


Il predetto Centro Tecnico, ai sensi dell’art. 27 della recente Legge n. 3, del 16 gennaio 2003, è divenuto, alla pari dell’AIPA, un’unità organizzativa priva di autonomia funzionale e collocata all’interno della nuova Agenzia Nazionale per l’Innovazione Tecnologica (ANIT).


Dispone, infatti, il predetto art. 27 che: «All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni. a) il comma 6 è sostituito dal seguente:…(omissis). L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l´innovazione e le tecnologie».


Ad ogni modo per ciò che in questa sede preme rilevare, al Centro Tecnico della R.U.P.A era (è), comunque, affidata la supervisione ed il controllo di tutti i contratti stipulati dalle PA con le società fornitrici dei servizi di trasporto unificato dati, ai fini dell’interoperabilità tra i vari sistemi informatici delle amministrazioni.


Ai sensi della Legge n. 340 del 24.11.2000, al Centro Tecnico (oggi sotto il controllo dell’ANIT) è, altresì, demandata: la definizione e l’attuazione dei programmi di informatizzazione integrata delle Pubbliche Amministrazioni ed il coordinamento, (nonché la gestione) dei progetti definiti nel «Piano di Azione dell’E-government».


Dal punto di vista ingegneristico la infrastruttura tecnologica funzionale a realizzare il detto piano di riforma verso il modello dell’e-government, è rappresentata dalla adozione di una rete telematica unitaria a copertura nazionale, una extranet della amministrazione: cioè, una rete accessibile solo da soggetti autorizzati.


Si può pensare, infatti, ad una extranet come ad una rete Internet con accessi controllati: in sostanza e per esemplificare, se Internet è paragonabile ad una biblioteca pubblica, dove chiunque può accedere e consultare i libri ivi contenuti, una extranet è paragonabile ad una biblioteca privata, allargata a determinati «utenti esterni».


Tale extranet della PA è grado di interconnettere tutti i sistemi informatici delle Amministrazioni Centrali, ispirandosi al modello Internet e offrendo servizi basati sui protocolli IP (Internet Protocoll).


La Rete Unitaria offre attualmente servizi di trasporto e di interoperabilità dei dati per supportare l’adozione di standard informatici tra le amministrazioni. Giova comunque precisare che la interconnessione alla R.U.P.A. è, all’oggi, esclusivamente obbligatoria per le sole Amministrazioni Centrali.


Non si può inoltre mancare di rilevare che la costruzione di infrastrutture pubbliche di telecomunicazione, atte a consentire la circolazione dei dati tra gli apparati amministrativi, implica necessariamente il dovere di garantire la sicurezza del sistema utilizzato.


Decreto Interministeriale, 24 luglio 2002, Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni.


ART. 1 Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni 1. E’ istituito il Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni (di seguito denominato Comitato) con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, di cui alla direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002. 2. Il Comitato è composto da cinque esperti, dotati di comprovata e qualificata competenza professionale in materia, di cui uno con funzioni di Presidente. 3. Il Presidente e uno dei membri del Comitato sono nominati dal Ministro delle comunicazioni. I restanti tre membri sono nominati dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie. (omissis).


ART. 3 Poteri del Comitato 1. Il Comitato può, per le finalità di cui all’articolo 1: a) convocare e procedere ad audizioni di rappresentanti dei produttori di apparecchiature e di sistemi informatici e telematici, degli organismi di telecomunicazioni e di qualsiasi altro soggetto dotato di specifiche competenze nelle materie di interesse del Comitato; b) richiedere documentazione tecnica ed amministrativa presso i costruttori di apparecchiature e di sistemi informatici e telematici, nonché presso gli organismi di telecomunicazioni; c) richiedere l’accesso, anche per mezzo di organi tecnici delle amministrazioni interessate o ad esse collegati, agli impianti, ai locali ed ai centri elaborazione dati degli organismi di telecomunicazioni e dei produttori di sistemi informatici telematici. 2. Ogni quattro mesi il Comitato, tramite il suo Presidente, riferisce sulle iniziative adottate e sul relativo stato di avanzamento al Ministro delle comunicazioni e al Ministro per l’innovazione e le tecnologie, i quali possono chiedere in ogni momento informazioni sull’andamento dei lavori del Comitato.


ART. 4 Organizzazione del Comitato 1. Il Comitato ha sede presso il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio e si avvale di una segreteria tecnica, con compiti di supporto tecnico e per la raccolta, la selezione e l’elaborazione del materiale rilevante ai fini dell’attività del Comitato stesso. 2. Il Ministero delle comunicazioni e il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio pongono a disposizione del Comitato il personale occorrente per lo svolgimento dei compiti di segreteria tecnica. (omissis).


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.


Roma, 24 luglio 2002. Il Ministro delle comunicazioni. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie.


Le profonde modifiche, che la cultura dei servizi, le pressioni federaliste ed il mercato stesso, stanno imponendo alla Pubblica Amministrazione italiana, richiedono, altresì, l’individuazione di ulteriori strumenti innovativi funzionali a soddisfare questi nuovi bisogni che si affacciano nel Paese.
La Rete Nazionale costituisce, dunque, il mezzo - che sarà presto messo a disposizione di tutte le amministrazioni Italiane, con particolare attenzione agli enti locali - per permettere l’erogazione di nuovi servizi, in forma telematica, diretti ai cittadini, ed alle imprese (sui quali si fa rinvio al Capitolo seguente).


Prevista sotto l’impulso fornito dal «Piano di Azione per l’E-government», nonché nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000) ed infine, nella «direttiva Bassanini», del 21 maggio 2001, la Rete Nazionale nasce, infatti, come naturale evoluzione della R.U.P.A., della quale amplia i confini, estendendoli a tutti i livelli della amministrazione locale (Regione, Provincia, Comune, ecc.).


Visto dagli occhi del cittadino il locus pubblico tende, pertanto, ad allontanarsi sempre più dal modello tradizionale di servizio identificato nello sportello. Sta, infatti, prendendo piede nella Pubblica Amministrazione una concezione di servizio pubblico quale attività da prestarsi mediante web: cioè, direttamente nel personal computer del destinatario, o magari, attraverso un apparecchio di Tv digitale interattiva, di nuova generazione.


Ben presto, non si renderà più necessario per il cittadino sapere che esistono «molte» Pubbliche Amministrazioni e neppure conoscerne le attribuzioni: ci sarà, nell’ «immaginario collettivo», una «sola» P.A. Si passerà da una visione spaziale della P.A. (nel distinguere tra Istituzioni centrali e locali) ad una concezione digitale di Pubblica Amministrazione; dove la digitalità è insita nel processo stesso di erogazione di servizi pubblici via web.


Le direttrici di questa nuova visione condivisa per le future collaborazioni tra Governo, Regioni, Enti locali, nello sviluppo delle politiche per l'e-government sono state, di recente, rafforzate con la firma di un «Protocollo d’intesa» per l’attuazione di strategie comuni nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, siglato tra il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ed il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).


Protocollo di Intesa tra il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.


Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, e il Presidente dell’ANCI


Visto… (omissis).


convengono quanto segue:
Art. 1 Obiettivi. Gli obiettivi del presente protocollo d’intesa sono: a) la partecipazione dei Comuni all’attuazione delle Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione; b) l’individuazione e la promozione di iniziative, modalità e regole tecnico-organizzative nell’offerta di nuovi servizi pubblici, che rispondano alle esigenze dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di efficienza, di sicurezza e riservatezza; c) la promozione di forme e modalità organizzative nell’offerta di servizi pubblici on line il più possibile standardizzati e tra loro interoperabili; d) la definizione di strategie per l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di promozione e sviluppo del territorio e per i servizi alle piccole e medie imprese; e) la promozione e sviluppo dello Sportello Unico per le Attività Produttive; f) la promozione e lo sviluppo degli strumenti per l’accesso alla rete degli utilizzatori dei servizi on-line, con particolare riguardo alla diffusione della Carta Nazionale dei Servizi ed alla definizione delle sue specifiche tecniche d’intesa con il Ministro dell’interno; g) la promozione di politiche di gestione del territorio volte a consentire la diffusione ottimizzata di infrastrutture a larga banda nei Comuni italiani; h) la promozione della partecipazione dei Comuni alle iniziative europee del VI Programma quadro e agli altri programmi di finanziamento europeo; i) la promozione e lo sviluppo del telelavoro sia nelle pubbliche amministrazioni sia come infrastruttura al servizio di cittadini e imprese; j) la promozione della partecipazione delle strutture regionali dell’ANCI alla costituzione dei Centri di competenza regionali sull’e-Government; k) la promozione di forme di cooperazione tra i Comuni italiani ed i Paesi in via di sviluppo nel campo dell’e-Government; l) il sostegno alla nascita di iniziative locali volte a realizzare centri di servizio in collaborazione tra più Comuni, con particolare riguardo alla promozione delle aggregazioni tra i piccoli Comuni; m) la definizione delle caratteristiche del portale nazionale Italia.gov.it per la parte relativa ai servizi dei Comuni; n) il sostegno ad iniziative volte alla formazione dei dipendenti comunali attraverso le nuove tecnologie (e-Learning); o) la promozione di metodologie e linee guida organizzative per la rilevazione della customer satisfaction nei Comuni. (omissis).


3. Il protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e la posta elettronica certificata.


La validità giuridica attribuita nella PA al documento informatico, sancita già dall’art. 15 della Legge n. 59/1997 (la c.d. «Bassanini uno») e ribadita poi mediante l'adozione della firma digitale (DPR n. 513/1997 e successive modifiche), ha consentito il conseguente sviluppo di uno strumento complementare: il protocollo informatico (DPR n. 428/1998).


Grazie all’utilizzo delle reti di comunicazione telematica, si è, infatti, resa possibile la realizzazione effettiva di una gestione completamente automatizzata dei flussi documentali e la conseguente attuazione di profonde innovazioni nelle modalità di istruzione degli atti amministrativi.


Scopo della registrazione di protocollo, per come si è definita nel corso del tempo ed in particolare, a partire dagli inizi del Secolo XX, è quello di: a) identificare i documenti in entrata ed in uscita dalla amministrazione, attribuendo ad essi un numero univoco di identificazione, nonché determinando la data certa di inserimento nell’archivio: una volta registrati a protocollo, infatti, i documenti non possono essere più modificati e le stesse operazioni di registrazione sono soggette ad una complessa procedura di annullamento in caso di errore; b) garantire il cittadino dal punto di vista della certezza del diritto e della trasparenza dell’azione amministrativa: la registrazione di protocollo svolge, infatti, una funzione rilevante nel settore pubblico ed ha accresciuto il suo peso tra gli strumenti di gestione dei flussi documentali, già a partire dalla Legge n. 241/1990 sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi; c) definire la sequenza cronologica dei documenti ricevuti nell’archivio dell’amministrazione e di conseguenza, stabilire l’ordine cronologico all’interno delle unità archivistiche di riferimento.


Per ciò che qui ci occupa, giova precisare altresì che la registrazione di protocollo in ambiente digitale, tende oggi ad assumere anche la ulteriore funzione di certificazione dei documenti informatici inviati alle amministrazioni, che in tal modo vengono univocamente associati all’archivio elettronico del ricevente.


Nel caso dei sistemi telematici, infatti, la necessità di tenere una traccia informatica di tutti i documenti che costituiscono parte dell'archivio, rende indispensabile una forma di registrazione ed identificazione sintetica di tutte le comunicazioni inviate.


Le scelte tecniche fondamentali poste a base del protocollo informatico, come, ad esempio, il tipo di linguaggio informatico da utilizzare per l'interscambio di dati tra le varie amministrazioni e le modalità tecniche di comunicazione da adoperare, sono espresse nel DPCM 31.10.2000 recante le regole tecniche.


Ulteriori aspetti tecnici per rendere effettivamente interoperanti i sistemi di protocollo informatico adottati dalle pubbliche amministrazioni, sono inoltre contenuti nella circolare AIPA n. 28, emanata il 7 maggio 2001.


Ma per ciò che in questa sede preme evidenziare le regole giuridiche basilari per l’attuazione del protocollo informatico, di cui al citato DPR n. 428/1998, sono oggi confluite nel testo unico sulla documentazione amministrativa, il DPR n. 445/2000.


Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 fissa al primo gennaio 2004 il termine ultimo per la realizzazione dei sistemi finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi, lasciando a ciascuna amministrazione la scelta delle modalità organizzative e delle soluzioni tecnologiche da adottare al riguardo.


Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno, dunque, la finalità di migliorare l'efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei predetti flussi documentali.
Inoltre con tale sistema di protocollazione ci si prefigge, come in precedenza anticipato, di migliorare la stessa trasparenza dell’azione amministrativa, attraverso strumenti che consentano un agevole accesso (anche telematico) allo stato dei procedimenti ed alla relativa documentazione, da parte di cittadini, delle imprese e delle altre amministrazioni interessate.


Per conseguire tali obiettivi si è reso, pertanto, necessario che le amministrazioni, oltre ad ottemperare (in tempi brevi) a quanto stabilito nella normativa vigente in materia di protocollo informatico (nel c.d. «nucleo minimo», costituito dagli artt. 55 e 56 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), provvedano altresì ad avviare i progetti destinati a diffondere l’utilizzo di documenti informatici, sia nelle procedure interne, che negli scambi con i soggetti «esterni» (cittadini, imprese, ecc. ecc.), proprio allo scopo di facilitare e favorire l’accesso alle informazioni amministrative disponibili sui documenti «informaticamente protocollati».


Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, (omissis).


Articolo 50. Attuazione dei sistemi


1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico. 


2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.


3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.


4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.


5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.


Articolo 51. Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni


1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione. 


2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 


3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.


Articolo 52. Il sistema di gestione informatica dei documenti.


1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.


Articolo 53. Registrazione di protocollo.


1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.


2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.


3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 


4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.


5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.


Articolo 54. Informazioni annullate o modificate.


1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.


2. La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.


Articolo 55. Segnatura di protocollo.


1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo 57; b) la data di protocollo; c) l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.


2. L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.


3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell’ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il documento, l’indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.


4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.


5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.


Articolo 56. Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti.


1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.


Articolo 57. Numero di protocollo


1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 


In altri termini, ciò che si va affermando nel settore pubblico è la necessità di realizzare un ambiente telematico unico, che promuova e favorisca la comunicazione e l’interazione tra le amministrazioni ed i diversi altri soggetti che operano a vario titolo sul territorio, integrando ai servizi generali ISP (Internet service provider), la extranet della PA.


Proprio al fine di sostenere le amministrazioni nell’attuazione delle suddette norme emanate in materia di protocollo informatico, l’AIPA ha redatto nell’ottobre 2000 il documento esplicativo denominato: «L’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito».


Brevissimamente, giova peraltro chiarire che nell’ambito di una comunicazione tra i sistemi di protocollo di differenti amministrazioni, o tra differenti sistemi di protocollo della stessa amministrazione, si ritiene giuridicamente garantita una tale interoperabilità, allorquando è consentito al «sistema ricevente» di trattare automaticamente (cioè senza l'intervento umano) le informazioni trasmesse dal «sistema mittente». 


L'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito, 18 ottobre 2000 (omissis).


Autenticazione di Documenti Informatici Firmati.


Motivazione.

 

In base al d.P.R. 513/97 ed alle relative regole tecniche, non è obbligatorio che i Documenti Informatici Firmati scambiati dalle amministrazioni contengano anche una marcatura temporale garantita da un’autorità di certificazione. La marcatura temporale esprime la garanzia da parte di un’autorità di certificazione dell’effettiva esistenza del Documento Informatico Firmato ad una data specifica. Nel caso in cui la chiave privata del firmatario venga compromessa (e.g. per smarrimento o furto della Carta Elettronica), con successiva revoca del corrispondente Certificato, la marcatura temporale permette di stabilire se il Documento Informatico Firmato a cui essa si riferisce era già stato formato al momento della revoca ed è quindi impegnativo per il firmatario. Ai sensi del d.P.R. 428/98 (Art. 4 comma 1), ogni Registrazione di Protocollo – memorizzata in modo permanente e non modificabile – contiene l’impronta dei Documenti Informatici inclusi in un Messaggio. Pertanto, la Registrazione di Protocollo in ingresso può costituire una garanzia sostitutiva alla marcatura temporale per i Documenti Informatici Firmati che ne fossero sprovvisti. In quest’ottica, una AOO (area organizzativa omogenea) ha sempre la possibilità di effettuare l’autenticazione dei Documenti Informatici Firmati ricevuti, al fine di accertarne la validità dal punto di vista giuridico.


Requisito.


L’operazione di Registrazione di Protocollo di Documenti Informatici Firmati deve includere l’autenticazione delle Firme Digitali apposte. Il fallimento della autenticazione della Firma Digitale apposta su uno o più Documenti Informatici Firmati inclusi in un Messaggio preclude la possibilità di creare una Registrazione di Protocollo e comporta quindi il ripudio del Messaggio nel suo complesso. In ogni caso, un Documento Informatico Firmato la cui Firma Digitale sia legata ad un Certificato revocato o scaduto non è più trasmissibile, anche se garantito da una precedente Registrazione di Protocollo, e deve essere rinnovato. (omissis).


Completezza della Segnatura Informatica.


Motivazione.


Il trattamento dei Messaggi Protocollati deve essere indipendente dalla scelta della posta elettronica come sistema di trasmissione. Più precisamente, le operazioni di autenticazione e smistamento di un Messaggio Protocollato ricevuto da parte un Sistema Informatico Ricevente devono essere basate sul solo contenuto del Messaggio Protocollato e non devono dipendere dai dati riportati sulla ‘busta’ SMTP o nella struttura MIME del messaggio di posta elettronica. Per ‘busta’ di un messaggio SMTP si intende qui e più avanti l’insieme degli header fields che riportano i dati di trasmissione. Il fine di mantenere la compatibilità con altri sistemi di trasmissione è in questo caso intenzionale.


Requisito.


La Segnatura Informatica deve contenere, oltre alle informazioni obbligatorie previste dal d.P.R. 428/98 e dalle relative regole tecniche, anche tutte le informazioni necessarie alla corretta interpretazione e trattamento del Messaggio Protocollato. In particolare, la Segnatura Informatica deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione del mittente; b) indicazione dei destinatari, con la distinzione dei destinatari per conoscenza; c) indicazione dell’indirizzo a cui inviare eventualmente le Conferme di Ricezione e/o Messaggi di Ripudio (se diverso dall’indirizzo del mittente); d) specificazione dell’oggetto del Messaggio Protocollato; e) la descrizione dal punto di vista amministrativo dei Documenti Informatici inclusi nel messaggio o a cui viene comunque fatto riferimento.


Alla luce di quanto sinora illustrato è, quindi, chiaramente emersa la necessità di dotare la PA di un’architettura tecnologica capace di supportare in «tempo reale» le richieste dei cittadini, e pertanto, in grado di operare all’interno di un circuito nel quale siano «telematicamente disponibili» tutte le informazioni, gli atti ed i documenti che pervengono nell’amministrazione: così da dare effettività a quella facoltà di accesso alla documentazione amministrativa, che - introdotta dalla citata Legge n. 241/1990 – è restata sinora scarsamente utilizzata, per ragioni eminentemente pratiche.


L’obbiettivo complessivamente perseguito dalla anzidetta riforma dei flussi documentali della PA appare essere, dunque, quello di dotare tutte le Amministrazioni Pubbliche di un sistema di protocollazione informatica realmente interoperante ed unitario, che consenta cioè, ai cittadini ed alle imprese, di poter operare mediante l’invio di documenti, sia (e preferibilmente) in formato elettronico, sia in forma cartacea: da smaterializzare poi, in quest’ultima ipotesi, per opera dell’amministrazione interessata, tramite digitalizzazione.


Direttiva “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione”, 16 Dicembre 2001, Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.


Gli interventi citati si inseriscono in un complessivo processo di rinnovamento delle modalità e degli strumenti per la gestione dei flussi documentali. In particolare, alla luce degli obiettivi di efficienza e trasparenza dei processi amministrativi, la digitalizzazione dei flussi di documentazione interna strutturata e l’introduzione del protocollo informatico risultano cruciali, in quanto consentono lo snellimento, la tracciabilità ed il monitoraggio continuo dei documenti da parte degli utenti. La previsione di cui al testo unico n. 445/2000 obbliga le Amministrazioni a realizzare entro il 1 gennaio 2004 il solo "Nucleo Minimo", definendo in tal modo tempi lunghi per obiettivi limitati, rispetto al livello di innovazione raggiungibile con una completa attuazione di tutte le componenti, in particolare quella relativa alla trasparenza, l’unica concretamente visibile al cittadino e all'impresa.


E' quindi necessario che, nella pianificazione della attività per l'anno 2002, si seguano precise guide di ordine tecnico ed organizzativo per accelerare ed ampliare gli obiettivi realizzativi. E' perciò necessario che ciascuna Amministrazione individui strutture o gruppi di lavoro cui affidare la responsabilità della attuazione di questo progetto.


Si ritiene, infine, che particolare attenzione possa essere rivolta dalle Amministrazioni nel tener conto di questo progetto per operare una riqualificazione del personale disabile mediante l’uso di opportune tecnologie assistive.


Una particolare rilevanza, nell’ambito del delineato sistema di protocollo informatico, assume, dunque, il mezzo della posta elettronica certificata, recentemente regolamentata (nel febbraio 2003) da una fonte secondaria.


Per posta elettronica certificata si intende, dunque, quel servizio basato sulla e-mail, come definito dallo standard Internet SMTP (simple mail transfer protocoll) e sue estensioni, che consenta la trasmissione telematica di documenti prodotti mediante strumenti informatici, nel rispetto delle previsioni di cui al sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).


Funzione della posta elettronica certificata è pertanto quella di fornire, nell’immediato, alle amministrazioni uno strumento «sicuro» per lo scambio di messaggi ufficiali e, in prospettiva, al cittadino ed alle imprese, un canale aggiuntivo di comunicazione con la pubblica amministrazione, caratterizzato da spiccate doti di rapidità, efficienza ed economicità.


La realizzazione di un tale sistema di posta elettronica certificata, cioè un sistema che consenta di assicurare (rectius, certificare) l’identificazione univoca del mittente e del destinatario della e-mail, nonché la ricezione del messaggio stesso da parte di quest’ultimo, agli effetti di cui al precitato DPR n. 445/2000, si pone quindi come obbiettivo primario delle politiche volte a creare una autentica gestione elettronica dei flussi documentali.  


Centro Tecnico per la Rete Unitaria della P.A. Area Rete Unitaria “Linee Guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata”, febbraio 2003.


(omissis).


8. IL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E LA SUA TRASMISSIONE.


L’oggetto dell’invio fra mittente e destinatario è un messaggio di posta certificata composto dal messaggio originale, che coincide con quanto predisposto dal mittente, da una parte di testo descrittivo e dai dati di certificazione.


La trasmissione, tra mittente e destinatario, avviene mediante l’invio del messaggio di posta certificata sottoscritto dal gestore di riferimento del mittente con firma elettronica.


Durante le fasi di trattamento del messaggio presso i punti di accesso, ricezione e consegna, i gestori devono mantenere traccia delle operazioni svolte su un apposito registro. I dati contenuti nel suddetto registro devono essere conservati per un periodo di almeno due anni e devono essere disponibili ed accessibili per la consultazione a fini ispettivi, da parte del Centro Tecnico, o in caso di contenzioso dai soggetti individuati per tale compito. Per la gestione del registro i gestori devono adottare le soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza e la sicurezza (autenticità ed inalterabilità nel tempo) delle informazioni in esso contenute.


Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi inviati, le informazioni presenti nei registri degli operatori coinvolti nell’invio sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


9. RICEVUTE.


Nel seguito sono presentate le varie tipologie di ricevute previste dal sistema di posta elettronica certificata; tutte le ricevute rilasciate dai gestori di posta certificata sono sottoscritte dai medesimi con firma elettronica.


9.1. Ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna


La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla disponibilità del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La ricevuta di avvenuta consegna indica al mittente che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica la data e l’ora dell’evento tramite un testo leggibile dall’utente contenente i dati di certificazione.


La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di un messaggio di trasporto valido secondo le modalità di cui all’allegato tecnico.


9.2. Ricevuta di presa in carico


Quando la trasmissione del documento avviene tra due diversi gestori, il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio. Nel caso in cui il colloquio fra il gestore del mittente ed il gestore del destinatario non si possa realizzare, il mittente riceverà notifica dell’evento.


9.3. Ricevuta di errore di consegna


Quando il messaggio non risulta consegnabile il gestore del ricevente fornisce ricevuta di errore di consegna al mittente. 


In conclusione può, dunque, affermarsi che le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), contribuiscono in maniera rilevante al cambiamento delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, favorendo la sperimentazione di nuove modalità organizzative, oltreché l’erogazione di servizi on line sempre più rapidi ed efficienti.


Questo insieme di fattori consente, pertanto, oggi alle pubbliche amministrazioni di riorganizzare i processi, tagliando i costi, ma permette, d’altro canto, ai cittadini – come vedremo nel seguente Capitolo - di risparmiare tempo e denaro nella gestione dei rapporti con la PA.