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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3774).
(GU n. 133 del 11-6-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici
verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante:
«Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave
situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e
provincia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18
dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici
verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009,
n. 3734, e le note del presidente della regione Basilicata del 16 aprile
2009 e del presidente della regione Lazio del 14 maggio 2009;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3690 del 4 luglio 2008, e la nota del 13 maggio 2008, del presidente
della regione Marche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre
2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla situazione di grave criticita' causata dalle condizioni meteo
avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i
giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008;
Vista la nota del 26 marzo 2009 del presidente della regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19
marzo 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione
al Congresso eucaristico nazionale che si terra' ad Ancona-Osimo nel
mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3673, del 30 aprile 2008, e la nota del
presidente della regione Marche;
Visto l'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3661 del 19 marzo 2008, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile»;
Vista la nota del 13 maggio 2009 del Commissario delegato per
l'emergenza di Marinasco-Stra', nel comune di La Spezia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio
del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, la conseguente
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009,
n. 3750, la nota della prefettura di Foggia - Ufficio territoriale del
Governo del 16 marzo 2009, nonche' la nota del presidente della regione
Puglia del 5 maggio 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa
alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19
marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale
si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla
dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e
degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario
dell'Unita' d'Italia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24
aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il
Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento
denominato «150 Anni dell'Unita' d'Italia», con il compito di
pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti
territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative
finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita'
d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo
2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19, del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n.
3756 del 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712 del
31 ottobre 2008, recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare
la situazione di criticita' socio-ambientale determinatasi nel settore
della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in
provincia di Udine» e la richiesta del Commissario delegato, presidente
della regione autonoma Friuli;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 e' cosi' sostituito:
«1. L'architetto Roberto Cecchi e' nominato Commissario delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento
della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di
Roma e di Ostia antica».
Art. 2.
1. Il presidente della regione Basilicata, Commissario delegato ai
sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e' autorizzato, per il
superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito degli
eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad utilizzare
le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione
civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in deroga a quanto in esso stabilito.
Art. 3.
1. Al fine di superare il contesto emergenziale di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734,
il presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi
dell'art. 1, della predetta ordinanza n. 3734/2009, e' autorizzato ad
emanare, d'intesa con i sindaci di Ponza e di Ventotene, apposita
ordinanza, avente efficacia limitata alla durata dello stato di
emergenza di cui al decreto del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre
2008, per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del
biglietto di trasporto persone, veicoli e merci, per le tratte
riguardanti i comuni di Ponza e di Ventotene, nonche' ai passeggeri di
natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti dei
predetti comuni. L'ordinanza determinera' l'importo del contributo - che
non potra' comunque essere superiore a un euro per singolo biglietto - e
le modalita' attuative in base alle quali le somme derivanti dallo
stesso dovranno essere riscosse dalle compagnie di navigazione. Il
predetto contributo non potra' essere applicato ai passeggeri che
dichiarano di essere residenti nei comuni di Ponza e di Ventotene in
osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le somme percepite in attuazione del comma 1, sono versate, a cura
dei soggetti abilitati alla riscossione, nell'apposita contabilita'
speciale intestata al medesimo Commissario delegato e dallo stesso
trasferite, previa accurata verifica delle somme riscosse, nei bilanci
dei comuni di Ponza e di Ventotene, sulla base di un apposito piano
degli interventi, redatto dai predetti comuni e trasmesso per
l'approvazione al Dipartimento della protezione civile.
Art. 4.
1. Per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate al
superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, il
Commissario delegato, presidente della regione Marche, di cui alla
medesima ordinanza, e' autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite
sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690, del
4 luglio 2008, per le finalita' di cui all'art. 8, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16
gennaio 2009.
Art. 5.
1. Il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734,
del 16 gennaio 2009, e' autorizzato ad utilizzare le seguenti risorse
finanziarie:
- quanto a euro 6.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza di protezione
civile n. 3110 del 2001;
- quanto a euro 5.000.000,00 a valere sui residui del Fondo regionale di
protezione civile, di cui euro 2.500.000,00 a valere sull'annualita'
2002, euro 1.500.000,00 a valere sull'annualita' 2004, ed euro
1.000.000,00 a valere sull'annualita 2005;
- quanto a euro 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004;
- quanto a euro 250.000,00 derivanti da economie rivenienti ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25.
2. Le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate per
l'espletamento delle attivita' dirette a fronteggiare gli eventi
calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 novembre 2008, anche ai sensi dell'art. 13, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 2009 e dell'art. 9,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del
2009.
3. Tenuto conto della specificita' della situazione determinatasi nella
regione Liguria in ordine alla natura ed agli effetti degli eventi
calamitosi occorsi nei mesi di febbraio e aprile 2009 al territorio
regionale, il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734
del 2009, e' autorizzato, ove venga ravvisato un nesso di causalita' tra
detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008,
a provvedere con i poteri conferiti ai sensi della predetta ordinanza,
anche con le risorse di cui al comma 1.
Art. 6.
1. In relazione alla dichiarazione del grande evento per il
Congresso eucaristico nazionale che si terra' ad Ancona nel mese di
settembre 2011 ed alle diverse situazioni emergenziali in atto nel
territorio regionale, la regione Marche e' autorizzata:
a) ad utilizzare la propria rete digitale a larga banda sulla frequenza
6,4 Ghz per la trasmissione in fonia e per il transito dei dati in
deroga al decreto del Ministro delle comunicazioni n. 349 del 12 giugno
1998, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto
legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;
b) a realizzare la Sala operativa unificata permanente presso il Centro
polifunzionale ubicato in localita' Passo Varano del comune di Ancona,
attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento,
ristrutturazione e ampliamento dell'edificato esistente.
2. L'approvazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui
al comma 1, lettera b), che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita', costituisce variante ai piani urbanistici.
3. La regione Marche, provvede all'approvazione dei progetti,
ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro
sette giorni dalla disponibilita' dei progetti stessi. Qualora alla
Conferenza di servizi un rappresentante di un'amministrazione invitata
sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e
dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in
deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro
competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono
essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con
esito positivo.
5. Al comma 1, dell'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;» sono aggiunte le
seguenti: «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4;».
Art. 7.
1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle iniziative
previste per il definitivo superamento del contesto di criticita' di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 del
2005, il termine stabilito ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661, del 19 marzo 2008, e'
differito al 30 giugno 2009.
Art. 8.
1. All'art. 2, comma 1, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la parola: «tre» e' sostituita
dalla parola: «cinque».
2. All'art. 2, comma 2, dopo le parole: «enti locali e territoriali»
sono aggiunte le seguenti: «e della prefettura-ufficio territoriale del
Governo di Foggia» e dopo le parole: «vigente legislazione» e' aggiunto
il seguente periodo: «qualora si tratti di personale appartenente alla
carriera prefettizia allo stesso e' riconosciuta un'indennita' mensile
pari al 50% dell'indennita' mensile di posizione in godimento».
3. All'art. 2, comma 3, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, le parole: «un'unita'» sono
sostituite dalle parole: «due unita'».
4. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo
2009, n. 3750, dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 8.
- 1. Al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750/2009,
ed ai soggetti attuatori, dallo stesso nominati, e' riconosciuto un
compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.
2. Nei confronti dei soggetti attuatori, il trattamento economico di cui
al precedente comma e' cumulabile con il trattamento economico di
missione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'
art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3750/2009.».
Art. 9.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3629, del 20 novembre 2007, le parole: «della regione
autonoma della Sardegna,» sono sostituite dalle parole: «della regione
Abruzzo,».
Art. 10.
1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per la
celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno
luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare,
nell'anno 2011, ed al fine di consentire un continuo monitoraggio, anche
procedimentale, ed un impulso al programma delle predette celebrazioni,
sotto i diversi profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita una
Commissione di garanzia composta da tre componenti scelti tra persone di
riconosciuta competenza e professionalita', a cui potra' essere
riconosciuto un compenso.
2. Agli oneri relativi ai compensi ed al funzionamento della
Commissione, si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella
disponibilita' della Struttura di missione.
Art. 11.
1. All'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: «Il Sottosegretario di Stato» sono sostituite
dalle parole: «Il capo della Missione amministrativo-finanziaria».
2. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato
per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei
costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di
emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del
sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente
competenti, all'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, dopo il comma 16, e'
aggiunto il seguente comma: «16-bis. Gli incarichi di consulenza e di
collaborazione coordinata e continuativa gia' conferiti per le esigenze
delle soppresse Missioni "Finanziaria", "Coordinamento consorzi di
bacino e istituzioni territoriali", "Liquidazione economico-finanziaria
dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta", "Gestione
contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa",
"Coordinamento attivita' Dipartimento protezione civile e rapporti enti
territoriali", e "Comunicazione" cessano, ove non confermati con
provvedimento motivato del capo della Missione
amministrativo-finanziaria, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.».
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Missione
amministrativo-finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756,
il capo Missione e' autorizzato ad avvalersi, per prestazioni di lavoro
straordinario, di personale militare e civile appartenente a pubbliche
amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene
temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di
appartenenza. Al personale di cui al presente comma potranno essere
corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso
oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica
autorizzazione del capo della Missione amministrativo-finanziaria.
Art. 12.
1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3772, del 19 maggio 2009, e' aggiunto il seguente comma:
«3. Al Soggetto attuatore di cui al comma 1 e' corrisposto un compenso
pari al 40% del trattamento economico in godimento».
Art. 13.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal
trasferimento a L'Aquila della sede del Vertice G8 in termini di mancata
promozione del sito e delle strutture ricettive realizzate nell'isola di
La Maddalena, e dell'esigenza di mantenere la necessaria redditivita'
degli investimenti effettuati nonche' il loro positivo impatto sullo
sviluppo socio-economico dell'isola, nonche' in considerazione dei
maggiori oneri derivanti al concessionario dalle prescrizioni alle
proposte progettuali esaminate in sede di Conferenza di servizi,
finalizzate a garantire la migliore sostenibilita' ambientale degli
interventi, all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la parola:
«trentennale» e' sostituita dalla seguente: «quarantennale».
Art. 14.
1. Il termine stabilito dall'art. 1, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3172, del 31 ottobre 2008, per la
conclusione delle attivita' nel settore della depurazione delle acque
reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine, e' prorogato di
sessanta giorni.
2. Le rate del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti a favore
del Commissario delegato, ancora in essere alla data di cessazione delle
attivita' del medesimo, saranno liquidate direttamente a favore della
predetta Cassa dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia a carico del
finanziamento gia' previsto da apposita legge regionale.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi