Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3792).
(GU n. 179 del 4-8-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa
alla presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19
marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' l'art. 17
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno
2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito
in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonche' il successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009, con il quale
il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 gennaio 2010
e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30
luglio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 27 giugno 2009 prefetto di Alessandria - commissario
delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
maggio 2008, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo
stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi
nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30
maggio 2009, nn. 3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio
delle regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari
delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
maggio 2009, con cui e' stato ulteriormente prorogato, fino al 31
dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni
Campania, Lazio e Lombardia, ed estesa anche al territorio della regione
Veneto e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3776
e n. 3777 del 1° giugno 2009 con cui sono stati nominati commissari
delegati i prefetti di Torino e Venezia;
Viste le note del 23 luglio 2009 del commissario delegato - prefetto di
Roma e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e'
stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel
territorio delle isole Eolie e l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri, n. 3646 del 23 gennaio 2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la nota del 21 luglio 2009 del sindaco di Lipari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31
dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del
12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003,
n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8
ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre
2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452
del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo
2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564
del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo
2009 e n. 3783 del 17 giugno 2009;
Viste le note del 15 giugno e del 17 luglio 2009 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione
Campania;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui e' stato nominato commissario delegato
per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di
Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare la produzione di rifiuti adeguatamente
selezionati in relazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata
ambientale del 26 febbraio 2009 del termovalorizzatore di Acerra,
mediante l'implementazione delle attivita' di cernita manuale negli
impianti STIR della regione Campania, fino al termine dello stato di
emergenza dichiarato nella regione Campania di cui all'art. 19 del
decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con modificazioni, con la legge
n. 123/2008, ai lavoratori impiegati in tale incombenza, previa
attestazione da parte dei commissari ad acta delle ore effettivamente
compiute dagli stessi sulla base di turnazioni su base volontaria,
appositamente organizzate dai medesimi commissari, sentite le
organizzazioni sindacali, puo' essere corrisposta una indennita' di
carattere eccezionale pari ad euro 5,00 per ogni ora di effettivo
impiego nelle attivita' di cernita manuale, cumulabile con gli altri
emolumenti in godimento.
2. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il capo della
missione tecnico-operativa di cui all'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008 e' autorizzato al
pagamento del premio di produzione dovuto per il periodo gennaio-agosto
2008 nei confronti dei lavoratori aventi diritto, impiegati negli STIR,
a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle societa'
affidatarie medesime verso la gestione commissariale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a
carico della contabilita' speciale intestata alla missione
tecnico-operativa di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3682/2008.
4. Il comma 3 dell'art. 2 della ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009 e' soppresso. Il potere di
nomina di commissari ad acta, gia' attribuito dai commi 1 e 2 dell'art.
3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del
5 febbraio 2009 ai soggetti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19
dicembre 2008, e' trasferito in capo al responsabile della struttura di
missione «amministrativo-finanziaria» istituita dall'art. 3, comma 2,
della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15
aprile 2009.
5. Al fine di consentire le necessarie attivita' solutorie connesse alla
gestione dei rifiuti nella regione Campania ed all'organizzazione del
Grande evento G8 e' autorizzato un primo trasferimento di risorse al
Fondo per la protezione civile del complessivo importo di euro 300
milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 2 della delibera CIPE 6
marzo 2009, n. 4.
6. L'importo di cui al comma 5 e' destinato:
quanto a euro 162 milioni al soddisfacimento delle esigenze della
gestione dei rifiuti nella regione Campania;
quanto a euro 73,468 milioni per l'organizzazione del Grande evento G8;
quanto a euro 64,532 milioni per il completamento delle iniziative
nell'isola La Maddalena.
7. Con successiva ordinanza si provvedera' ad autorizzare ulteriori
trasferimenti in relazione alle definitive esigenze accertate.
Art. 2.
1. Al fine di garantire il necessario supporto
giuridico-amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per
il superamento dell'emergenza, il commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24
maggio 2007, e' autorizzato ad avvalersi di un consulente, anche non
dipendente pubblico, avente specifiche professionalita' nelle materie
oggetto intervento, a cui e' corrisposto un compenso mensile
omnicomprensivo, ad eccezione del solo rimborso delle eventuali spese di
viaggio effettivamente sostenute, commisurato al 30% del trattamento
economico riconosciuto al personale equiparato alla 1ª fascia della
dirigenza statale, da rapportare al periodo di impiego conseguente
all'esigenza di assegnazione di ciascun incarico, con oneri a carico
delle risorse finanziarie assegnate.
2. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004 e l'ultimo capoverso dell'art. 7,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3333 del 23 gennaio 2004 sono abrogati.
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze del
Presidente del Consiglio nn. 3676, 3677, 3678 del 30 maggio 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni e nn. 3776 e 3777 del 1 giugno
2009 i commissari delegati, ove ritenuto indispensabile, sono
autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004,
agli articoli 53 e 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
1. Il sindaco del comune di Lipari in ragione dell'aggravio
lavorativo del personale appartenente al Corpo della polizia municipale
del predetto comune derivante dall'incremento dell'afflusso turistico
durante i mesi estivi sul territorio delle isole Eolie, nonche' allo
scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico
veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione,
e' autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di
70 ore di lavoro straordinario mensile, effettivamente reso, in
eccedenza alle ordinarie autorizzazioni, limitatamente al periodo estivo
e comunque non oltre il 30 settembre 2009. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse esistenti sulla contabilita' speciale intestata al funzionario
delegato di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, e derivanti dall'attuazione
dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.
2. Il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, puo'
derogare, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli
interventi di propria competenza e, comunque, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004,
alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 37, comma 11, 84,
90, 91, 118, 127, comma 3, 128, 132;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
articoli 72, 92, 134;
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, articoli 10, 11, 12;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e tutte le
disposizioni strettamente collegate all'applicazione della suindicata
norma;
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 16;
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli
6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22-bis, 23, 49;
decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
Art. 5.
1. All'art. 1, comma 1, delle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3405 del 24 febbraio 2005, n. 3495 in data 11 febbraio
2006 e n. 3610 del 30 agosto 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: «Gianfranco Moretton» sono soppresse.
2. Il comma 1 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2009, e' soppresso.
Art. 6.
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di
carattere straordinario ed urgente per il definitivo superamento
dell'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico
del fiume Sarno sono trasferite, in deroga alle procedure previste dalla
normativa vigente, direttamente sulla contabilita' speciale intestata al
generale Roberto Jucci - commissario delegato le seguenti risorse:
euro 4.114.500,00 a valere sulle somme di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006,
n. 308, destinati al sito di bonifica di interesse nazionale «Bacino
idrografico del fiume Sarno»;
euro 4.000.000,00 a carico della regione Campania a valere sulle risorse
FAS 2007-2013.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' autorizzato a destinare la somma di euro 385.000,00 di cui al citato
decreto ministeriale n. 308/2006 per le attivita' di sub-perimetrazione
del sito di bonifica di interesse nazionale «Bacino idrografico del
fiume Sarno», da realizzarsi in deroga alle procedure e modalita'
previste dallo stesso decreto ministeriale attraverso la stipula di
un'apposita convenzione tra il medesimo Dicastero e l'ARPA Campania.
Art. 7.
1. Per accelerare le iniziative da porre in essere ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 30
aprile 2009, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 13
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12
marzo 2009, provvede in deroga all'art. 21 dello Statuto del comune di
Venezia, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 235 del 7
giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi