AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Ordinanza 19 novembre 2008

Presidente del Consiglio dei Ministri Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3716).

 

(GU n. 284 del 4-12-2008 )

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 30 ottobre 2008 del Commissario delegato per tale emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise e Campania.»;
Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1029 del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC del 1° giugno 1990, n. 2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del 13 ottobre 1997, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3194 del 12 aprile 2002, pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161 dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, n. 92 del 19 aprile 2002, con le quali sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 e n. 3444 del 27 giugno 2005;
Viste le note del 3 ottobre 2007 e del 23 giugno 2008 della regione Molise del 28 luglio 2008 della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3592 del 29 maggio 2007 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3610 in data 30 agosto 2007 nonche' la richiesta del 24 ottobre 2008 formulata dall'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato e dall'Assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2009, dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale»,
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliata Monte (Calabria), nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 di proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliata Monte (Calabria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2008, dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana);
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005, n. 3485/2005, n. 3707/2008 e n. 3675/2008 per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
Vista la nota del Registro italiano dighe – Commissario straordinario del 17 ottobre 2007 e la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 ottobre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008 recante la proroga, fino al 28 febbraio 2009, degli stati d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del 30 marzo 2007, n. 3704 del 17 settembre 2008, nonche' la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 23 ottobre 2008;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 articolo 15, n. 3652 del 2008 articolo 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile articolo 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707 e 3710 del 2008;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ordine alla possibilita' di individuare l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, come sito di interesse nazionale in deroga all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004, n. 3382/2004, n. 3410/2005, n. 3485/2005, n. 3516/2006, n. 3536/2006, n. 3545/2006, n. 3552/2006, n. 3652/2008, n. 3661/2008, emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territori dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Considerato che nel territorio dell'isola di Lampedusa le aree per la raccolta delle imbarcazioni e degli altri materiali utilizzati per l'ingresso illegale di stranieri nel territorio della Repubblica italiana risultano totalmente occupate e che, pertanto, si rende necessario provvedere con immediatezza ad ogni attivita' necessaria allo svuotamento delle predette aree;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, ai fini dell'approvazione dei progetti e degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche pericolosi, derivanti da interventi di scavo compresi nell'ambito del Sito di interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 3 dicembre 2004, e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni:
articoli 5, 7, 9, 10, 13, 14 e 18 del decreto legislativo n. 59 del 2005, e successive modificazioni;
articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2007;
articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2.
1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 luglio 2009.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Presidente della provincia di Varese e autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3565 del 16 febbraio 2007, fino al 30 settembre 2009.
3. Ove si renda necessario proseguire alla liquidazione dei pagamenti all'affidataria dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 oltre il termine di cui al comma 2, il Presidente della provincia di Varese e' autorizzato a trasferire le risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale, al bilancio della provincia in apposito capitolo di spesa.


Art. 3.
1. In ragione del subentro, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, delle regioni colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 nelle attivita' svolte dal Dipartimento della protezione civile in applicazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, le medesime regioni sono autorizzate a revocare le somme assegnate per interventi di riattazione ai comuni interessati e non utilizzate da destinare alla prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi calamitosi in questione.
2. Le regioni interessate trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione annuale concernente le somme introitate ai sensi del comma 1 nonche' il piano di riparto delle medesime risorse finanziarie.


Art. 4.
1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 5 giugno 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 26 e 27 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in data 22 settembre 2006, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regione Veneto, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007, e' autorizzato a realizzare i necessari ed urgenti interventi sul tratto di argine del fiume Tagliamento tra i comuni di Latisana e San Michele al Tagliamento a salvaguardia dei centri abitati.
2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato in aggiunta alle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
articolo 182 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
decreto ministeriale 17 aprile 1998;
articoli 10, 11, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni;
articolo 2 della legge regionale del Veneto n. 63 del 1994;
articoli 10 e 11 della legge regionale del Veneto n. 10 del 26 marzo 1999;
articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies della legge regionale del Veneto n. 109 del 2005;
articolo 25 della legge regionale del Veneto n. 27 del 2003.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 si provvede a carico dei fondi posti nella disponibilita' del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007.


Art. 5.
1. Il comma 3 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e' sostituito dai seguenti commi:
«3. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce Struttura di missione temporanea.
4. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, anche in deroga all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilita', mentre i restanti oneri sono coperti con le risorse di cui all'articolo 6.».


Art. 6.
1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, competono unicamente le indennita' accessorie riconosciute ai consiglieri regionali sulla base della vigente normativa della regione Calabria, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 della medesima ordinanza.
2. Il numero delle unita' di personale di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotto a nove, di cui non piu' di quattro possono essere individuate anche tra estranei alle amministrazioni ivi indicate. I compensi da attribuire al predetto personale sono determinati dal Commissario delegato entro i limiti d'importo stabiliti per il personale operante presso le strutture speciali assessorili della regione Calabria.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3704/2008 si applicano esclusivamente al personale di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di criteri stabiliti dal Commissario delegato.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai soggetti di cui ai commi 1 e 10 del medesimo articolo 3.


Art. 7.
1. Allo scopo di provvedere con ogni urgenza alla indispensabile azione gestoria sui rifiuti presenti presso gli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonche' ubicati presso altre aree, ivi comprese quelle di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, del predetto decreto-legge, e' autorizzata, per la successiva fase di gestione, la disciplina prevista dall'articolo 6-ter del richiamato decreto legge, anche in deroga alle classificazioni, ai criteri ed ai limiti di ammissibilita' per il conferimento finale in discarica, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni ai cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, relativamente alle attivita' di trasporto di cumuli di rifiuti indifferenziati, le Amministrazioni territoriali competenti provvedono, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Missione tecnico-operativa di cui all'art 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, come sostituito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2008, n. 3705, alla predisposizione di un apposito documento attestante l'atto dispositivo dell'Autorita' competente, l'ubicazione dei rifiuti da rimuovere ai fini del compimento delle successive fasi gestorie, il peso presunto dei rifiuti trasportati e l'idoneo sito di destinazione dei rifiuti stessi. Detto documento, che dovra' essere sempre custodito dal vettore nel corso del trasporto, e' predisposto sulla base di apposito modulo definito dalla predetta Missione tecnico-operativa. I rifiuti di cui al presente articolo sono pesati e stoccati su aree idonee gia' allestite o da allestire allo scopo.
3. Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i siti e le aree comunque nella disponibilita' delle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania, sono utilizzati ai fini dello stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei cumuli dei rifiuti con riferimento specifico alle attivita' conseguenti, previa verifica della relativa idoneita' tecnica da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.
4. In relazione allo svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio, anche in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, nonche', sulla base di specifica motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga agli articoli 13, 17, 28, 35, 37, 90, 92 e 99 del medesimo decreto legislativo, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connesse alle attivita' espletate ed alle peculiarita' organizzative.
5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita Struttura per le attivita' di informazione e di carattere divulgativo di supporto al Sottosegretario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 per il coordinamento e la cura dei rapporti con gli organi di informazione nonche' la comunicazione rivolta ai cittadini, alla collettivita' e ad altri enti.
6. La struttura di cui al comma 5 e' coordinata da una unita' individuata nell'ambito degli iscritti all'Albo nazionale dei giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione ed e' composta da due unita' di personale appartenente alla pubblica amministrazione, anche in posizione di comando.
7. Per il personale di cui al comma 6 resta fermo il trattamento economico in godimento. Al coordinatore della struttura e' riconosciuta un'indennita' mensile forfettaria pari al 80% del trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita' finanziarie.
8. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuati i componenti della Struttura per le attivita' di informazione e di carattere divulgativo ed e' determinato il trattamento economico del coordinatore della medesima Struttura.


Art. 8.
1. Allo scopo di perequare le indennita' percepite dai Commissari delegati incaricati di effettuare la messa in sicurezza delle grandi dighe in relazione alle funzioni effettivamente svolte, al Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile 16 giugno 2006, n. 3527, ed al Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 6, dell'ordinanza di protezione civile 30 marzo 2007, n. 3578 e' corrisposta una indennita' mensile, ad eccezione del solo trattamento economico di missione, parametrata al 20% del trattamento economico percepito dai Commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3461/2005, n. 3437/2005 e n. 3438/2005.


Art. 9.
1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna – Commissario delegato provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, al completamento degli interventi di messa in sicurezza da eseguirsi nei comuni di Monterenzio (Bologna) e Santa Sofia (Forli') di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3579/2007 e n. 3292/2003.
2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 il Commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile nonche' dei Sindaci di Monterenzio e Santa Sofia in qualita' di soggetti attuatori.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a riassegnare al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato la somma complessiva di euro 650.000,00, gia' versata dal medesimo Presidente in conto entrate del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3704/2008.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato, al termine delle iniziative poste in essere ai sensi del presente articolo, provvede alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una relazione conclusiva.


Art. 10.
1. L'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e' abrogato.
2. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710, in ragione della complessita' dei compiti affidatigli, e' autorizzato a conferire incarichi su base fiduciaria di coordinatore degli aspetti amministrativi, tecnici e impiantistici a personale dotato di specifica professionalita' determinandone i relativi compensi.
3. Per le attivita' affidategli il soggetto attuatore e' altresi' autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con personale in possesso di professionalita' nelle materie di interesse determinandone i relativi compensi.
4. Con successivo provvedimento il Commissario delegato determina il compenso da corrispondere al soggetto attuatore di cui al comma 2.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulla contabilita' speciale intestata al medesimo soggetto attuatore.
6. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nell'avanzamento degli interventi infrastrutturali necessari alla realizzazione del grande evento G8, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad effettuare anticipazioni al soggetto attuatore di cui all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
7. Le eventuali anticipazioni di cui al comma 6 saranno restituite al Dipartimento della protezione civile dal soggetto attuatore non appena saranno introitate le somme di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008.


Art. 11.
1. In relazione alla grave situazione di emergenza in atto nell'isola di Lampedusa, alle connesse alle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei materiali giacenti nei siti di cui all'articolo 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3410, il Commissario delegato e' autorizzato, in deroga alle procedure di cui all'articolo 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, a consegnare al migliore offerente il materiale depositato presso i predetti centri di stoccaggio, per il recupero, riciclaggio o lo smaltimento in discarica.
2. In relazione alla grave situazione di emergenza nell'isola di Lampedusa, stante l'impossibilita' di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni stoccate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3410/2005 a causa della congestione dei depositi temporanei sull'isola, il Commissario delegato di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382/2004, e' autorizzato a procedere all'affidamento, con le procedure di somma urgenza connesse con la situazione in atto, degli interventi di gestione dei relitti e delle imbarcazioni stoccati nelle aree all'uopo dedicate presso i suddetti depositi temporanei, nonche' delle operazioni di gestione degli ulteriori materiali presenti nelle citate aree e, ove del caso, di bonifica, al fine delle attivita' di recupero o smaltimento.
3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3516/2006.


Art. 12.
1. Allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del Grande Evento «Presidenza Italiana del Vertice G8» le finalita' di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, e' individuata come sito di interesse nazionale in deroga all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, il soggetto attuatore di cui all'articolo 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'espletamento delle procedure di bonifica connesse agli interventi della portualita' con modalita' coerenti con la somma urgenza, in deroga all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Ai fini della classificazione dei sedimenti e della conterminazione delle casse di colmata si applica il valore limite per la classificazione delle sostanze pericolose, in linea con l'Allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Parte IV, come indicato dall'articolo 1, comma 996, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai fini della gestione dei sedimenti contaminati. Per la classificazione del materiale di dragaggio come pericoloso, relativamente al parametro «idrocarburi», si applicano i criteri di cui alla nota del 5 luglio 2006, n. 0036565 dell'Istituto superiore di sanita'.
4. Per l'utilizzo dei materiali non pericolosi provenienti dal dragaggio e dall'escavo dei fondali dell'area individuata come sito di interesse nazionale, se non pericolosi all'origine ovvero a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, e' autorizzato il refluimento nei cassoni in cemento armato costituenti le strutture di contenimento e riprofilatura della linea di costa nonche' per la realizzazione del nuovo molo/struttura di colmata nell'area compresa tra punta moneta e cala camicia.
5. In attesa dell'impiego previsto al comma 4, i materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio possono essere depositati all'interno di strutture adibite ai sensi dell'articolo 5, comma 11-quinquies della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai fini della classificazione del materiale di dragaggio di cui al comma 3, si utilizzano i risultati ottenuti a seguito della realizzazione del «Piano di caratterizzazione ambientale dei fondali dell'area marina antistante l'ex - arsenale nel comune di la Maddalena (Olbia-Tempio)» del settembre 2008, nell'ambito della «Attivita' di bonifica preliminare agli interventi strutturali per la Presidenza Italiana del G8» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile e della Struttura di Missione «G8».
7. Per l'utilizzo in cassa di colmata dei materiali non pericolosi aventi valori di concentrazione superiori a quelli di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono adottate misure atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente, con criteri di accettabilita' basati su metodologie di analisi diretta del rischio, secondo procedure riconosciute a livello nazionale, tali da assicurare, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati elaborati dall'ISPRA, dall'ISS e dalle ARPA. Nello specifico, il materiale verra' opportunamente stabilizzato in situ per ottenere le idonee caratteristiche ambientali, in conformita' alla citata procedura di analisi di rischio. Nell'ambito degli interventi di stabilizzazione, i materiali raggiungeranno idonee caratteristiche meccaniche, al fine di consentire il futuro banchinamento delle aree oggetto degli interventi.
8. Relativamente ai requisiti di impermeabilizzazione richiesti dal comma 996 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le modalita' operative degli interventi garantiranno, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie, il raggiungimento dei citati requisiti, contestualmente alle operazioni di realizzazione delle strutture di contenimento e refluimento dei sedimenti dragati.
9. In riferimento alle citate strutture di colmata, sara' possibile refluire all'interno delle stesse oltre al materiale proveniente dalle attivita' di dragaggio dell'area marina il materiale proveniente da attivita' estrattiva da cava e/o classificato come «terre e rocce da scavo» proveniente da sub aree del sito stesso in cui i suoli siano risultati conformi ai limiti della tabella 1, allegato 5, parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006. In tali casi dette terre e rocce da scavo, ove ricorrano tutte le altre condizioni previste nell'articolo 186, comma 1, parte IV, titolo I del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere considerate sottoprodotti.
10. Nell'ambito degli interventi di bonifica dell'area di cui al comma 1, e' autorizzata la realizzazione e l'esercizio di impianti, di titolarita' pubblica o privata, per il trattamento dei sedimenti e dei materiali di dragaggio, di cui uno ubicato presso l'area di cantiere - ex arsenale Marina militare - ed uno ubicato nell'area portuale di Porto Torres, funzionali al razionale recupero e riutilizzo dei sedimenti, ovvero di quelli derivanti da attivita' di competenza della regione Sardegna.
11. In caso di ritrovamento di residuati bellici nel corso delle attivita' di gestione a terra dei sedimenti dragati, il Servizio SDAI della Marina militare provvede all'adozione delle misure necessarie al corretto trattamento dei materiali rinvenuti.
12. Per i rifiuti non pericolosi provenienti dalle attivita' di cui al comma 4 e' autorizzato altresi' il trasferimento transfrontaliero con procedure in deroga all'articolo 194 del decreto legislativo n. 152/2006.
13. Il Commissario delegato coordina le attivita' previste dal presente articolo.
14. Per la realizzazione degli interventi di bonifica dei sedimi militari dismessi nell'isola La Maddalena, finalizzati al recupero economico-produttivo delle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8, e delle aree adiacenti, all'interno del Sito di Interesse Nazionale di cui al comma 1, in aggiunta alla risorse finanziarie previste dalle precedenti ordinanze in materia, sono attribuiti al Commissario delegato ulteriori 30 milioni di euro a valere sui fondi FAS assegnati al Progetto Strategico Speciale «Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati» di cui alla delibera CIPE 2 aprile 2008, n. 61. Tali risorse sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'articolo 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008
Il Presidente: Berlusconi