Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3721).
(GU n. 301 del 27-12-2008)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre
2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di
Messina;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
dicembre 2007, n. 3633, recante «interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore
del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina», cosi' come
modificata dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 aprile 2008, n. 3669;
Ravvisata l'opportunita' di provvedere alla nomina del sindaco del
comune di Messina quale Commissario delegato per la prosecuzione degli
interventi previsti dalle citate ordinanze, finalizzate al superamento
della situazione emergenziale ed al definitivo rientro nell'ordinario;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3662 del
19 marzo 2008, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria e l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre 2008,
recante ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento del grande
evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia con
riferimento al Teatro S. Carlo di Napoli, nonche' la nota in data 11
novembre 2008 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche,
Liguria e Veneto, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la nota del Presidente della regione Marche del 25 settembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio
2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione
Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008,
nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683
del 13 giugno 2008;
Vista la nota della regione Piemonte del 4 dicembre 2008;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3452 del 2005 e la nota del 10 dicembre 2008 del Commissario delegato
presidente della provincia di Rieti, nonche' la nota del 16 dicembre
2008 del presidente della regione Lazio;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002,
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore
dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione
delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata, nonche' la nota
del 18 novembre 2008 del Presidente della regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del
5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello
stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di
Genova», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del
10 giugno 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela
ambientale;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, che prevede, per tutta la durata dello stato di emergenza
rifiuti nella regione Campania ed in via sperimentale che, chi provvede
al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati
autorizzati al servizio di raccolta a domicilio, e' esonerato dal
pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento;
Ravvisata la necessita' di definire specificamente le modalita'
attuative del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il
domicilio degli utenti ed i relativi oneri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2008, recante la proroga, fino al 30 marzo 2009, dello stato di
emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella
regione Siciliana;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 31
luglio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con cui i Prefetti
delle province di Caltanissetta e Siracusa sono stati nominati
Commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano
di disinquinamento per il risanamento dei territori delle medesime
province di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1995;
Vista la nota del 10 dicembre 2008 del Presidente della regione
Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
dicembre 2007, recante la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2009, dello
stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della
regione Calabria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre
2008, con il quale e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2509 del 22 febbraio 2007, e
successive modifiche ed integrazioni e n. 3566 del 5 marzo 2007, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Commissario delegato per le bonifiche e la tutela
delle acque nella regione Campania del 9 dicembre 2008;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n.
2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20
novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999,
n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del
21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre
2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n.
3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22
dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007,
n. 3638 del 31 dicembre 2007 e n. 3654 del 2 febbraio 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del
28 agosto 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, recante:
«Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati
a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi
nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina, il
sindaco di Messina e' nominato Commissario delegato in sostituzione del
Prefetto di Messina, gia' nominato Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza di protezione civile n. 3633 del 5 dicembre 2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, e si avvale della struttura e
dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il
Prefetto di Messina provvede al passaggio delle consegne trasmettendo
tutta la pertinente documentazione al sindaco di Messina.
Art. 2.
1. Al fine di garantire una migliore gestione delle risorse del
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 attribuite alla regione Campania e
destinate alla realizzazione delle iniziative previste dalle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3662 del 19
marzo 2008 e n. 3700 del 5 settembre 2008, l'imputazione della copertura
finanziaria delle sopra citate ordinanze e' posta a carico della
delibera CIPE n. 35 del 2005.
Art. 3.
1. All'art. 4, comma 6-bis dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 le parole: «di euro
6.000,00» sono sostituite dalle parole: «di euro 15.000,00».
2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3660 del 5 marzo 2008, le parole: «e la tinteggiatura delle pareti
interne.» sono sostituite dalle parole: «, per la tinteggiatura delle
pareti interne, per la riparazione o la sostituzione delle
pavimentazioni, dei cancelli, delle serrande e degli impianti elettrici,
telefonici e termo-idraulici».
Art. 4.
1. Al fine di consentire la piu' sollecita adozione delle misure
necessarie al definitivo superamento del contesto di criticita' di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13
giugno 2008, la regione Piemonte e' autorizzata, in deroga alle
disposizioni relative alla contrattazione e agli accordi regionali, ad
avvalersi, di una unita' di personale da individuarsi tra soggetti con
qualifica dirigenziale che, ai sensi dell'art. 17 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e successive
modifiche ed integrazioni, abbiano risolto consensualmente il proprio
rapporto di lavoro con la medesima Amministrazione regionale.
Art. 5.
1. Per il proseguimento delle iniziative previste dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, emanata per fronteggiare i
danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito parte del territorio della regione Veneto nel giorno 26
settembre 2007, e' assegnata al Commissario delegato la somma di euro
1.250.000,00 a valere sul finanziamento concesso con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2007, n. 154505
in deroga a quanto ivi previsto.
Art. 6.
1. Al fine di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere
per fronteggiare la situazione di criticita' inerente agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Rieti nel
mese di settembre 1997, il dott. Fabio Melilli prosegue, fino al 31
dicembre 2009, nelle iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinarieta'
ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1°
agosto 2005.
Art. 7.
1. Al fine di completare le attivita' inerenti alla gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile e di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in attuazione di quanto stabilito dal tavolo tecnico di
cui all'art. 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27
dicembre 2002 nella seduta del 27 ottobre 2008, la regione Basilicata in
qualita' di soggetto attuatore dell'intervento ai sensi dell'ordinanza
di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' incaricata di provvedere a garantire
la prosecuzione della gestione unitaria del sistema nazionale dei centri
funzionali, nonche' ad acquisire la piena disponibilita' dei codici
sorgente del sistema di gestione dell'interscambio informativo dei dati.
2. La regione Basilicata espleta le attivita' di cui al comma 1 d'intesa
con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 la regione Basilicata e'
autorizzata a prorogare fino ad un massimo di ventiquattro mesi il
contratto relativo ai servizi di manutenzione e gestione delle dotazioni
hardware e software dei Centri funzionali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle
residue risorse finanziarie poste nella disponibilita' della regione
Basilicata per la realizzazione del progetto del sistema dei Centri
funzionali.
Art. 8.
1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle
iniziative poste in essere nel settore dell'approvvigionamento idrico,
del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella
regione Basilicata, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3187
del 22 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente
della regione Basilicata - Commissario delegato e' autorizzato a
trasferire le disponibilita' finanziarie residue presenti sulla
contabilita' speciale n. 3028 su appositi capitoli di bilancio della
regione Basilicata.
Art. 9.
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma
urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza
determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in
provincia di Genova, e, considerata la necessita' di attribuire il
coordinamento delle iniziative ad una figura istituzionale in grado di
assicurare il piu' proficuo raccordo tra le Amministrazioni territoriali
competenti, il Prefetto di Genova e' nominato Commissario delegato in
sostituzione dell'avvocato Giancarlo Viglione, nominato Commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3554 del 5
dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e si avvale
della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale
in rassegna.
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,
l'avvocato Giancarlo Viglione provvede al passaggio delle consegne
trasmettendo tutta la pertinente documentazione al Prefetto di Genova.
Art. 10.
1. Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'art.
1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i Comuni della
regione Campania possono provvedere, con le procedure di somma urgenza
previste dalla legislazione vigente, alla stipulazione di apposite
convenzioni, anche in termini integrativi di quelle eventualmente gia'
esistenti, per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti
ingombranti presso il domicilio degli utenti, anche con l'avvalimento di
soggetti dotati di specifiche autorizzazioni per l'attivita' di
facchinaggio.
2. I maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del predetto servizio
devono essere documentati e certificati dai comuni che provvedono a
liquidare le relative spese, ai fini del rimborso a cura della Missione
Finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, nel
limite massimo previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172.
3. Esaurita la disponibilita' delle risorse indicate nel decreto-legge
citato, i comuni assumono a carico del proprio bilancio gli oneri
derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di raccolta dei rifiuti
ingombranti.
Art. 11.
1. In ragione dell'imminenza della chiusura della situazione di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2008 citato in premessa, con conseguente necessita' di
accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie al ritorno alle
ordinarie competenze in materia ambientale, i poteri straordinari
conferiti ai Prefetti di Caltanissetta e Siracusa ai sensi dell'art. 12
dell'ordinanza di protezione civile n. 3072/2000, e successive modifiche
ed integrazioni, cessano dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza.
2. Per il definitivo completamento, da parte della regione Siciliana,
delle iniziative da porre in essere ai sensi dei decreti del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1995 citati in premessa, entro trenta giorni
dal termine di cui al comma 1, i Prefetti di Caltanissetta e Siracusa
provvedono al trasferimento alla regione Siciliana delle progettazioni,
delle opere e degli interventi unitamente alla pertinente documentazione
amministrativa e contabile, nonche' al versamento, in un apposito
capitolo di spesa del bilancio della medesima regione, delle somme
residue ancora disponibili sulle contabilita' speciali istituite ai
sensi dell'art. 12, comma 5, della citata ordinanza n. 3072/2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12.
1. Al fine di contenere le spese relative all'organizzazione delle
attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza
socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2007, il Comitato
tecnico-amministrativo di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, introdotto dall'art.
7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3661/2008, e' soppresso. Il supporto tecnico-amministrativo necessario
al Commissario delegato e' assicurato da due consulenti individuati dal
Commissario stesso, acquisito il parere del Capo del Dipartimento della
protezione civile, tra gli esperti gia' facenti parte del predetto
Comitato, ai quali si applicano i medesimi trattamenti originariamente
riconosciuti.
Art. 13.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008,
sono aggiunte le seguenti lettere:
«g) coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali;
h) liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle
province di Napoli e Caserta».
2. Dopo l'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'art. 6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18
settembre 2008, e' aggiunto il seguente articolo «7-ter (Missione
coordinamento Consorzi di Bacino ed istituzioni territoriali) - 1. La
Missione e' preposta ai rapporti tra il Sottosegretario di Stato
all'emergenza rifiuti in Campania e le istituzioni territoriali
relativamente alle attivita' dei Consorzi di Bacino della regione
Campania di cui alla legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
al monitoraggio delle iniziative finalizzate alla costituzione delle
societa' provinciali di cui all'art. 20 della legge della regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della
regione Campania 14 aprile 2008, n. 4; agli eventuali processi di
mobilita' ed agli specifici interventi relativi al personale in esubero
del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta e per
l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4 del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172.
2. Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono
individuate le risorse umane, in numero non superiore a dieci di cui tre
unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' quelle strumentali e finanziarie, necessarie al
funzionamento della Missione di cui al presente articolo.
3. Dopo l'art. 7-ter dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 e' aggiunto il seguente art.
«7-quater (Missione liquidazione economico finanziaria dei soppressi
consorzi delle province di Napoli e Caserta):
1) La Missione e' preposta alla liquidazione economica finanziaria di
tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24
luglio 2008, riconducibili ai disciolti consorzi delle province di
Napoli e Caserta e si articola nei seguenti settori di attivita' che
possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
a) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti
per l'attivita' gestionale propria dei disciolti consorzi;
b) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti
per l'attivita' gestionale dei siti di stoccaggio, provvisori e
definitivi, dei rifiuti;
c) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito
relativi a societa' partecipate a qualsiasi titolo dai disciolti
consorzi.
2) Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono
individuate le risorse umane in numero non superiore a dieci,
strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento della Missione di
cui al presente articolo.
3) La struttura di missione si avvale inoltre per le attivita' di
propria competenza del supporto dei responsabili delle articolazioni
territoriali del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta,
nonche' del personale comunque in servizio presso detto Consorzio, al
fine di acquisire i necessari atti e documenti per analizzare e definire
la situazione economico finanziaria. La Missione puo', inoltre,
avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori del Consorzio
unico».
Art. 14.
1. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, le parole «entro e non oltre il
31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il
31 dicembre 2009».
Art. 15.
1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3654/2008 e' confermato nel proprio incarico per la
prosecuzione, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di tutte le
iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al
contesto di criticita' in atto nel territorio della regione Campania in
materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e
di tutela delle acque superficiali.
2. Nelle more della nomina di un Commissario liquidatore per la chiusura
della gestione contabile, il Commissario delegato provvede altresi' alla
ricognizione ed all'accertamento di tutte le posizioni debitorie e
creditorie maturate dalla gestione commissariale in materia di bonifiche
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali dal 18 marzo 1996 alla data di pubblicazione della presente
ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, ed al fine di favorire il
definitivo trasferimento delle iniziative commissariali agli enti
ordinariamente competenti senza soluzione di continuita', il Commissario
delegato si avvale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del
suolo. Il medesimo Commissario delegato provvede a trasferire il
personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla
predetta Agenzia nelle more dell'espletamento delle procedure
concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso
l'Agenzia stessa.
Art. 16.
1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28
agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti
attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 luglio 2009, le
contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 8, comma 5,
dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.
Art. 17.
1. Allo scopo di garantire un migliore assetto organizzativo,
nell'ambito delle attivita' del Dipartimento della protezione civile,
nonche' la piena funzionalita' ed operativita' del Sistema di
Allertamento Nazionale e del Centro di Coordinamento Nazionale
denominato «SISTEMA», previsti dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive indicazioni
operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20
settembre 2005, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 dicembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2008, al personale degli Uffici del
Dipartimento della protezione civile che opera, in fase di vigilanza e
di emergenza, presso il Centro Funzionale Centrale e la Sala Situazione
Italia, ove lo stesso non sia destinatario del compenso di cui all'art.
9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3580 del 3 aprile 2007, e' attribuita, previa autorizzazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile, una speciale indennita'
operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 100 ore di
straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo
impiego.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato nei
territori interessati da una situazione di allertamento per una
situazione d'emergenza attesa o in atto, e' attribuito il compenso di
cui all'art. 22, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi