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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008
Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala
Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile.
(GU n. 41 del 19-2-2009 )
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile»;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle
popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia,
nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», e in
particolare l'art. 3 ai sensi del quale nel caso di eccezionalita' della
situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio
decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il
Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello
stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, puo' disporre il
coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile, affidando al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il
coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare
l'evento in corso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio
2008, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione
civile», con il quale sono state apportate modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2006;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio
2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema
di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico
ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006
recante «Direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure
finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla
popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di
esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze
pericolose»;
Vista la decisione del Consiglio europeo 2001/792/EC del 23 ottobre 2001 che
istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione
rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai fini dell'applicazione della sopraccitata Decisione il
Dipartimento della protezione civile e' stato nominato autorita' competente ed
ha individuato al proprio interno la struttura che funge da punto di contatto;
Tenuto conto che di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al
manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di
pericolosita' per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al
minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per
l'intervento, e' necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni
relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacita' del sistema locale
di fronteggiare l'emergenza;
Considerato che per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse,
e' indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione
civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni,
sia a livello territoriale che centrale, avviando, in particolare, un rapido
flusso di comunicazione con il Dipartimento della protezione civile non
limitando, quindi, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di
riferimento a livello nazionale, fermo restando il sistema di comando e
controllo interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate;
Ravvisata la necessita' che il Dipartimento della protezione civile, al
verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, disponga degli elementi
necessari a valutare l'eventuale grave rischio di compromissione dell'integrita'
della vita, cosicche' il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della
regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza,
possa disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile, affidandone il coordinamento al Capo
del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1.
Compiti di Sistema
Presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile e'
attivo un centro di coordinamento nazionale denominato Sistema che ha il compito
di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le
situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonche' di
allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.
Art. 2.
Struttura di Sistema
1. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di
personale del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile di seguito elencate, ciascuna
dotata di una propria postazione:
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Forze Armate (attraverso il Comando Operativo di vertice Interforze);
Polizia di Stato;
Arma dei Carabinieri;
Guardia di Finanza;
Corpo Forestale dello Stato;
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
2. La Sala Situazione Italia che ospita Sistema e' configurata secondo una
struttura modulare; sulla base di opportuni protocolli operativi l'attuale
configurazione permanente della Sala di Sistema sara' integrata dalla postazione
dedicata alla rappresentanza delle Regioni e Province Autonome e, previo
accordo, da ulteriori postazioni per le altre componenti e strutture operative.
3. Qualora in emergenza la situazione fosse tale da richiedere la partecipazione
all'attivita' operativa di altre componenti e strutture del Servizio nazionale
della protezione civile non presenti presso la Sala in configurazione
permanente, verranno attivate le ulteriori postazioni necessarie.
4. Ciascuna postazione della Sala e' attrezzata, oltre che con le normali
dotazioni informatiche e di telecomunicazione, con: un terminale che costituisce
l'interfaccia con la propria struttura nazionale di coordinamento operativo;
un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle comunicazioni
radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e sistemi eterogenei.
5. La Sala di Sistema e' provvista di collegamenti telefonici punto-punto con le
sale operative delle principali componenti e strutture del Servizio nazionale
della protezione civile e di tecnologie di ultima generazione per la
videoconferenza, inclusa quella di tipo satellitare.
6. L'attivita' di gestione e coordinamento di Sistema e' affidata alla
responsabilita' del Direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze del
Dipartimento della protezione civile, attraverso il Servizio coordinamento della
Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema) ed emergenze
marittime (COEMM).
Art. 3.
Organizzazione funzionale e attivita' di Sistema in situazione ordinaria
1. In ordinario la Sala Situazione Italia che ospita Sistema e' organizzata
nella sua configurazione di base, con otto postazioni operative, di cui una
dedicata al personale del Dipartimento della protezione civile, con funzione di
coordinamento operativo generale, e le altre sette destinate al personale delle
strutture di cui al comma 1 dell'art. 2, distaccato in servizio presso lo stesso
Dipartimento.
2. L'attivita' ordinaria di monitoraggio e sorveglianza di Sistema consiste nel
ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti
situazioni emergenziali, previste o in atto, sul territorio nazionale ed estero,
nonche' di assumere ogni informazione utile sugli interventi posti in essere e
sulle misure adottate a livello locale e regionale, mantenendo il necessario
raccordo informativo con le sale operative nazionali delle forze istituzionali
preposte al soccorso e/o di pubblica utilita', le sale operative di protezione
civile delle regioni e delle province autonome, quelle delle amministrazioni
provinciali, laddove attivate, gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture,
le sale operative nazionali o le strutture di controllo centrale degli enti ed
amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi.
3. All'interno del Dipartimento della protezione civile Sistema opera in stretto
raccordo con i diversi Uffici e Servizi competenti per tipologia di evento e
mantiene un collegamento informativo ed operativo costante con il Centro
Funzionale Centrale, il Centro Operativo per le Emergenze Marittime e il Centro
Operativo Aereo Unificato.
4. In caso di necessita', per raccogliere ulteriori informazioni e/o per
verificare la veridicita' di una notizia, Sistema puo' contattare ogni altro
ente o struttura pubblica o privata.
5. Quotidianamente Sistema produce un Notiziario pubblicato su internet con
accesso riservato, nel quale vengono riportate le principali notizie d'interesse
del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 4.
Organizzazione funzionale e attivita' di Sistema in emergenza
1. In caso di emergenza prevista o in atto, Sistema, oltre a svolgere la propria
attivita' di monitoraggio e sorveglianza del territorio, ha il compito di
allertare e, se necessario, attivare le diverse componenti e strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione
dell'evento. A tal fine Sistema mantiene la propria configurazione di base,
assicurando l'attivita' di raccordo informativo ed operativo di cui al comma 2
dell'art. 2.
2. Nel caso in cui si prevede che la situazione di emergenza possa assumere
carattere eccezionale, tale da richiedere l'impiego di mezzi e poteri
straordinari, Sistema, nell'ambito della risposta operativa del Dipartimento
della protezione civile, si configura come struttura di ausilio all'Unita' di
crisi, la cui attivita' e' organizzata per settori di intervento denominati
«Funzioni di supporto». Alle attivita' delle «Funzioni di supporto» - ciascuna
con una propria specifica postazione operativa attivata presso la Sala
Situazione Italia - partecipano i diversi Uffici/Servizi competenti del
Dipartimento ma anche, qualora se ne rilevasse l'esigenza, le diverse componenti
e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
3. Per garantire le attivita' di cui al comma precedente, le componenti e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che sono
convocate dal Capo del Dipartimento per fronteggiare l'emergenza assicurano la
partecipazione all'Unita' di crisi di propri qualificati rappresentanti, con
delega di potere decisionale, che si possono avvalere delle proprie postazioni
operative presso la Sala Situazione Italia - all'occorrenza implementate da
personale dedicato - per dare attuazione alle strategie operative adottate.
4. A fronte di un'emergenza a carattere nazionale, che prevede la convocazione
del Comitato operativo di protezione civile volto ad assicurare la direzione
unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza, Sistema garantisce la
propria attivita' di supporto al suddetto Comitato nelle prime ore dell'evento,
per poi riprendere il ruolo ordinario di struttura di monitoraggio e
sorveglianza delle possibili criticita' presenti o previste sulla restante parte
del territorio nazionale. A tal fine i soggetti che costituiscono il Comitato
operativo di protezione civile - nella sua configurazione istituzionale ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 e nella
sua configurazione allargata che comprende le ulteriori Amministrazioni,
autorita' nazionali o locali, aziende ed enti la cui partecipazione risulta
utile ai fini della gestione della specifica emergenza - garantiranno, oltre
alla propria presenza, la partecipazione di personale dedicato ad operare
nell'ambito delle Funzioni di supporto attivate, con il compito di dare
attuazione alle strategie operative adottate.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 57