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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(GU n. 112 del 14-5-2004)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio della provincia di Napoli;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3330 del 19 dicembre 2003, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio della provincia di Napoli in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi";
Vista la nota del 24 marzo 2004 del prefetto di Napoli - commissario delegato;
Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 6 aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;
Viste le note del 19 marzo e 1° e 6 aprile 2004 del commissario delegato presidente della Regione siciliana;
Vista la nota GAB/2004/3154/B09 del 6 aprile 2004 dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e' stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3308 in data 8 settembre 2003 e n. 3315 del 2 ottobre 2003;
Vista la nota in data 9 aprile 2004, del Presidente della regione Puglia - commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate per fronteggiare la sopra citata situazione emergenziale;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";
Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Vista la nota in data 5 marzo 2004 del presidente della regione Molise - commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari;
Vista la nota in data 3 febbraio 2004 del presidente della Regione siciliana - commissario delegato inerente alla medesima richiesta di proroga dei termini;
Viste le note del 23 e 26 febbraio 2004 del sub-commissario per gli eventi sismici della provincia di Foggia;
Vista la nota del 1° marzo 2004 dell'ufficio territoriale del Governo di Catania;
Vista la nota del 14 aprile 2004 dell'ufficio legislativo - Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004, recanti "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con il quale, lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia, e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante "Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";
Vista la nota in data 26 aprile 2004 dell'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - commissario delegato;
Vista la nota in data 26 marzo 2003 del sindaco del comune di Antillo in provincia di Messina;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, recante:
"Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina";
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2609 del 23 giugno 1997 concernente la revoca della somma di L. 42.529.510 assegnate al sopra citato comune di Antillo;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3330 del 19 dicembre 2003, le parole: "nel limite di euro 620.000,00," sono sostituite con le parole: "nel limite di euro 740.800,00".
2. Il numero dei consulenti previsto all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, e' elevato di un'ulteriore unita' avente specifica competenza in materia geologica, nominata dal commissario delegato.
Art. 2.
1. Il termine del 31 marzo 2004 previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002, e' prorogato fino al 30 settembre 2004.
2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, le parole: "ordinanza n. 3198/2002" sono corrette con le parole: "ordinanza n. 3190/2002".
3. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 21 luglio 2000 le parole: "i sub commissari" sono sostituite con le parole: "soggetti attuatori".
4. All'art. 10, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, sono soppresse le parole "e per i sub commissari".
5. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, e' sostituito dal seguente: "2. Il commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive composta da cinque esperti, di cui il presidente e' designato dal commissario delegato, un componente dal Dipartimento della protezione civile, un componente dal prefetto di Roma, un componente dall'ARPA Lazio oltre al segretario capo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della commissione, che ha sede presso gli uffici del commissario delegato, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario".
Art. 3.
1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Foggia, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, anche in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari.
2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia.
Art. 4.
1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308.
2. Sono differiti al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315.
3. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati dal 1° gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei territori di
Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai rispettivi commissari delegati - presidenti delle regioni Molise, Puglia e siciliana che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 5.
1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, le parole: "a qualunque titolo previste" sono sostituite con le parole: "allo stesso titolo previste".
2. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto il seguente periodo: "I contributi possono essere erogati altresi' ai conduttori degli immobili danneggiati, previa autorizzazione da parte dei proprietari, nonche' ai titolari di diritti reali di godimento sui beni medesimi, nel caso in cui i titolari stessi siano tenuti al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei
proprietari".
3. All'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' ammissibili a contributo, fino ad un massimo del 90% della spesa documentata dal danneggiato, entro l'importo di euro 5.000,00, da computare nel limite massimo di euro 250.000,00 per ciascuna unita' immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, le spese per gli eventuali oneri di urbanizzazione, per il recupero edilizio e la messa a norma dell'immobile acquistato, le spese per il trasferimento e per il deposito temporaneo dei beni mobili dall'unita' immobiliare da delocalizzare".
4. All'art. 3, comma 1, lettera e) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: "di euro 15.000" sono aggiunte le parole: "per singolo bene danneggiato" e le parole: "non inferiore a euro 5.000,00" sono sostituite con le parole: "non superiore ad euro 1.000,00".
5. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: "8. Sono ammissibili a contributo, nel caso di beni danneggiati di cui al comma 1, lettera a), b) e c), e nelle medesime percentuali afferenti a ciascuna tipologia di danneggiamento, anche le spese tecniche, nonche' le spese relative all'onorario professionale del notaio, in caso di acquisto. Sono ammissibili a contributo, nella misura non superiore al 75%, le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque".
6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: "attinenti le imprese industriali" e' aggiunta la parola:
"commerciali".
7. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti ivi previsti, per lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attivita' produttiva ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate, gli impianti fissi in genere; il ripristino, mediante riparazione, delle attrezzature, macchinari o automezzi o il loro riacquisto; la ricostruzione delle scorte, delle materie prime, nonche' dei prodotti agricoli immagazzinati; le spese sostenute dalle imprese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque".
8. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "3. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino di beni immobili, nella misura non superiore al 70% delle spese sostenute, e nel limite massimo di euro 300.000,00, sulla base della stima dei costi effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3309 del 2003 secondo le modalita' che saranno fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti".
Art. 6.
1. Per le finalita' di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina, e' riaccreditata al medesimo comune la somma di euro 14.517,08. Il relativo onere e' posto a carico del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi