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Regione Valle D'Aosta
Legge Regionale N. 20 del 17-08-2004
Modificazioni alla legge regionale
24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31
maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13
dicembre 1989, n. 1).
(B.U.R. Valle D'Aosta n. 31 del
3 agosto 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 2002,
n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31
maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13
dicembre 1989, n. 1), è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i
mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede al Presidente della
Regione l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale
volontario svolge l'attività di protezione civile sotto il coordinamento
dell'organo di protezione civile competente e la direzione del comandante
delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del
fuoco.".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2002, le parole: "del
comandante del personale professionista dei vigili del fuoco" sono
sostituite dalle seguenti: "del comandante delle squadre di soccorso del
personale professionista dei vigili del fuoco".
ARTICOLO 2
(Modificazioni all'articolo 6)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2002, le parole: "del
comandante del personale professionista dei vigili del fuoco" sono
sostituite dalle seguenti: "del comandante delle squadre di soccorso del
personale professionista dei vigili del fuoco".
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal
seguente:
"4. L'attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi
boschivi, è esercitata in ausilio al Corpo forestale della Valle d’Aosta,
sotto la diretta responsabilità del proprio caposquadra e in base alle direttive
generali degli organi forestali regionali competenti.".
ARTICOLO 3
(Modificazioni all'articolo 13)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2002 è
sostituita dalla seguente:
"a) abbiano raggiunto i 18 anni e non abbiano superato i 65 anni di età;".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:
"1bis. Gli aspiranti, al termine del periodo di formazione, assumono:
a) se di età inferiore ai 45 anni, la qualifica di volontario operativo di
cui all'articolo 14;
b) se di età superiore ai 45 anni, la qualifica di volontario di supporto di cui
all'articolo 15.".
3. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto al comma 1 bis, lettera b), gli aspiranti
di età superiore ai 45 anni possono chiedere di far parte del personale
volontario operativo di cui all'articolo 14. La richiesta può essere
accolta, in relazione a particolari necessità del Corpo, con provvedimento
del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi
antincendio e di soccorso, sentito il capodistaccamento di appartenenza.".
ARTICOLO 4
(Modificazione all'articolo 15)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 20/2002, dopo
le parole "di cui all'articolo 33, comma 1" sono aggiunte le seguenti: ",
salvo il caso previsto all'articolo 13, comma 2".
ARTICOLO 5
(Sostituzione dell'articolo 28)
1. L'articolo 28 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Collocazione del personale già in servizio)
1. Il personale volontario che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è iscritto nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco
volontari ai sensi della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per
il volontariato dei Servizi antincendio - Protezione civile - Corpo
valdostano dei vigili del fuoco volontari), è inserito nei ruoli dei
distaccamenti comunali, con le seguenti corrispondenti qualifiche:
a) vigili volontari operativi per i vigili volontari ed i vigili volontari
scelti;
b) vigili volontari idonei all'incarico di caposquadra per i capisquadra
volontari.
2. Il personale volontario di cui al comma 1 deve:
a) essere sottoposto, entro il 31 dicembre 2005, agli accertamenti dell'idoneità
psicofisica di cui all'articolo 32;
b) aver frequentato o frequentare, entro il 31 dicembre 2004, con esito
positivo, appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione.
3. E' collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso
dell'idoneità psicofisica richiesta per tale qualifica, il personale che non
risulti in possesso del requisito dell'idoneità psicofisica richiesta per il
personale volontario operativo.
4. E' cancellato dai ruoli del personale volontario il personale, iscritto ai
sensi della l.r. 37/1988, che:
a) non risulti in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il personale
volontario di supporto o che non si sottoponga all'accertamento dell'idoneità
psicofisica;
b) non abbia frequentato o non frequenti, entro il 31 dicembre 2004, con esito
positivo, alcun corso di formazione organizzato dalla Regione;
c) non accetti l'inserimento nei ruoli di cui al comma 1.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, lettera b), è collocato nel personale
volontario di supporto, se in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per
tale qualifica, il personale che, pur non avendo frequentato con esito positivo
alcun corso di formazione organizzato dalla Regione, abbia raggiunto i 57 anni
di età.".
ARTICOLO 6
(Modificazioni all'articolo 29)
1. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:
a) per il passaggio nel personale operativo, agli accertamenti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera a);
b) per il passaggio nel personale di supporto, limitatamente a quello di età
superiore ai 45 anni, agli accertamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera
b).".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 20/2002, come sostituito dal
comma 1, è inserito il seguente:
"3bis. Il personale risultato idoneo è ammesso a frequentare il corso di cui
all'articolo 33, comma 1.".
ARTICOLO 7
(Modificazioni all'articolo 32)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 20/2002 è
sostituita dalla seguente:
"a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale operativo;".
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla struttura
competente dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta.".
3. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 20/2002 è abrogato.
ARTICOLO 8
(Modificazione all'articolo 38)
1. Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione provvede, mediante apposita assicurazione, alla copertura dei
rischi relativi al personale volontario per gli infortuni accaduti e le
infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e
7, da accertarsi a norma di legge.".
ARTICOLO 9
(Modificazioni all'articolo 45)
1. Il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:
a) al raggiungimento dei 65 anni di età;
b) per perdita dell'idoneità al servizio;
c) per dimissioni.".
2. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 20/2002 è abrogato.
ARTICOLO 10
(Disposizione finanziaria)
1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 8 è determinato in euro
4.000 per l’anno 2004 ed in euro 10.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione per l’anno 2004 e per il triennio 2004/2006
nell’obiettivo programmatico 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e
contrattuali) al capitolo 33090 (Premi ed oneri assicurativi) ed al relativo
finanziamento si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento
iscritto al capitolo 40843 (Trasferimenti finanziari ai Comuni relativi ai
contributi regionali per la gestione ed il funzionamento dei distaccamenti
volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) dell’obiettivo
programmatico 2.2.1.11 (Protezione civile).
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale
competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 11
(Disposizione transitoria)
1. Il limite massimo di centosessanta giorni, previsto dall'articolo 37,
comma 1, della l.r. 20/2002, per la chiamata in servizio temporaneo del
personale volontario, può, per l'anno 2004, essere superato.
ARTICOLO 12
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma
terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 17 agosto 2004.
Il Presidente
PERRIN