Copyright © AmbienteDiritto
Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 45 del 13 dicembre 2004
Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
(B.U.R. Abruzzo n. 39 del 17 dicembre 2004)
(Il numero del bollettino ufficiale é: 39 BIS)
(Testo coordinato alla L. 11/2005
e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 103/2006 - Le modifiche sono
riportate in corsivo)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I
Finalità
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo detta norme a tutela della salute della popolazione dagli
effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, coordinandole con
le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto del
principio di precauzione sancito dall’art. 174, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo dell'Unione Europea, dei principi dettati dall’articolo 8 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici -, della legge 6 agosto 1990,
n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato -, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti, che fissa i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
ARTICOLO 2
Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni
1. La presente legge disciplina:
a) l’esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di
trasmissione e degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la
telefonia mobile la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al
suolo, i radar e gli impianti per la radiodiffusione;
b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli
impianti che possono comportare l’esposizione della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e
300 GHz; tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio
preesistenti;
c) la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica con tensione non
superiore a 150 KV.
1bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili sul mercato.(*)
2. Per garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato
sviluppo degli stessi gli impianti di emissione devono essere accorpati su un
unico traliccio.
3. La Regione stabilisce le modalità per il risanamento degli impianti già
esistenti al fine del graduale raggiungimento dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali
vigenti. Il risarcimento viene effettuato con onere a carico dei titolari
degli impianti.
4. Gli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n. 1214 sono
disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi
magnetici ad alta frequenza, entro centoventi giorni dall'approvazione della
presente legge.
5. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della
pianificazione territoriale ed urbanistica e nel rispetto dei principi
relativi alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio, perseguono obiettivi di qualità al
fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.
6. Agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia
di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della
Protezione civile e dei Servizi di emergenza sanitaria si applicano le norme del
decreto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a) della legge n. 36/2001.
6bis. La Regione ed il
Comune realizzano e gestiscono rispettivamente un Catasto regionale ed un
Catasto comunale, non solo di tutti gli impianti-sorgente ma anche delle zone
interessate dalla presenza di detti impianti, assicurando così un controllo
effettivo sull'intero territorio rilevando anche i livelli di campo.
6ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le
conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
(*) N.d.R.: Con sentenza della
Corte Costituzionale n.
103/2006, il comma 5 della Legge
Regionale n. 11/2005, che ha modificato l'art. 2 sopra riportato, è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la
Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv
ARTICOLO 3
Definizioni
1. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni
a) impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un
insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di
radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
b) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di
radiodiffusione televisiva o radiofonica;
c) impianto per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di
telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile;
d) impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica:
l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di
trasformazione.
e) fascia di rispetto: la fascia di territorio a sinistra e a destra della
proiezione dell'asse centrale dell'impianto per la trasmissione e la
distribuzione di energia elettrica su di un piano orizzontale di riferimento, in
cui i campi elettrici e magnetici, superano il valore limite fissato.
ARTICOLO 4
Competenze della Regione
1. La Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità
indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute
pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed
ambientale, stabilisce:
a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di
trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione nel rispetto del D.M. n.
381/1998 e del DPCM dell’8/07/2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza;
b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli
impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
c) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di cui all'articolo 1;
d) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a
150 KV con la previsione di fasce di rispetto attuate secondo i parametri
fissati dallo Stato e dell'obbligo di segnalarle;
e) la definizione delle competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli
effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di
cui all'articolo 4, comma l, lettera c), della legge n. 36/2001, di un catasto
regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
Capo II
Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
ARTICOLO 5
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza
radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M.
n. 381/1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta
frequenza.
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge e approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto
Piano può essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire
la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto
dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e
temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui
al comma 1 dell'art. 3.
ARTICOLO 6
Catasto regionale degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. E' istituito, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c) della legge n. 36/2001, il catasto regionale degli
impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione presso l'Agenzia regionale
per l'ambiente (ARTA), al fine di rilevare i livelli dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di
esposizione della popolazione.
2. Il catasto é gestito dall' ARTA che, sulla base dei dati raccolti, provvede
alla sua tenuta ed aggiornamento.
3. L' ARTA impiega le informazioni, acquisite nell'ambito dell'attività
istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la
compilazione del catasto.
4. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio
regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici
degli impianti nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il
regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalità per la gestione del
catasto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli
impianti forniscono all' ARTA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche
tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti ai gestori che non abbiano
provveduto agli adempimenti di cui al comma 6.
ARTICOLO 7
Impianti per l'emittenza radio e televisiva e divieto di localizzazione
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la
individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli
impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione nonché i criteri per la
costruzione dei medesimi, nel rispetto della normativa statale vigente
2. La Giunta nella definizione dei criteri di cui al comma l tiene conto delle
tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di
irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di
esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su. aree di particolare
intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per
anziani;
3. La Giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in
materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce
che:
a) è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva in
ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a
prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o
turistico ricettive;
b) è vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di
insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in
una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla
perimetrazione dell’area individuata per la collocazione di impianti e reti di
comunicazione e telecomunicazione;
c) è vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive
nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali.
ARTICOLO 8
Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere
pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali
di cui all'art. 4, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a
tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di
superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223
del 1990.
3. I Comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3bis. In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i
Comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai
sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l'istallazione degli
impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.
4. I Comuni provvedono a realizzare un catasto degli impianti installati i cui
dati devono essere immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati
alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla
modifica degli stessi ed a coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e
controllo.
ARTICOLO 9
Funzione dei Comuni
1. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la tutela
ambientale (ARTA) e dell'Azienda sanitaria locale (ASL) con le modalità previste
dagli artt. 7 e 20 della LR 64/98, autorizza l'installazione degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici individuati dal D.M. n. 381/1998 e dal DPCM 8 luglio 2003
relativo a campi magnetici ad alta frequenza tenuto conto delle esigenze di
copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione
urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in
conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.
3. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza
radio e televisiva comunale e del conseguente recepimento dello stesso nella
pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere
favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva
di cui all'art. 24.
4. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati
tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio
dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima
fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione
delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
ARTICOLO 10
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni
interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti esistenti
per l'emittenza radio e televisiva alle norme della presente legge.
L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la
riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli
artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi
magnetici ad alta frequenza. I Piani possono prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 9
della Legge n. 36/2001.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 9 ovvero
presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a
conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro
sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 5, specifici Piani di
risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune
sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con
le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della LR 64/98. Gli interventi contenuti
in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e
indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende
l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 9.
5. La delocalizzazione è effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di
localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione è
completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Il gestore dà comunicazione al Comune, entro trenta giorni dalla loro
realizzazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai
limiti di esposizione fissati dalla presente legge. L'adeguamento ai limiti è
effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge.
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
ARTICOLO 11
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce
i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la
telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi.
Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in
materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la
localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta
applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in
particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel
P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute
nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l'individuazione di
soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.
Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei
gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni
fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato dalla
localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione
dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8.
2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma
1, dà notizia alla cittadinanza dell' avvenuta presentazione del programma
fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei
titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall' installazione dell'impianto.
3. Il Comune, acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste
dalla LR 64/98, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma
o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998, del DPCM 8 luglio 2003
relativo a campi magnetici ad alta frequenza e delle disposizioni di cui
all'art. 11 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul
territorio.
4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del
Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai
soggetti di cui al comma 3.
5. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia
mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione
di cui al comma 2 e con le modalità di cui al comma 3. Il Comune entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in
conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.
6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale
distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle
installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche
esistenti nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee
iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi
gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano
provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 13 nel termine ivi
previsto.
8. La Giunta regionale con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, individua gli elaborati tecnici che
i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio
dell'autorizzazione tra i quali rientra la dichiarazione della potenza massima
fornita al sistema irradiante e definisce i criteri per la determinazione delle
spese di istruttoria a carico degli stessi.
8bis. Il rilascio delle
autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso
parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora
iniziati i lavori.
ARTICOLO 12
Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile
1. La Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione consiliare
competente, stabilisce che le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia
mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali,
scolastiche, nelle zone parco e nelle riserve naturali.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma
1 avviene perseguendo obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali
vigenti, che minimizzano l'esposizione ai
campi elettromagnetici in tali aree.
3. Anche per gli impianti fissi di telefonia mobile vigono le condizioni
generali previste all’art. 7.
ARTICOLO 13
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni
di cui agli articoli 10 e 11 sono ricondotti a conformità ovvero sono
delocalizzati. Tale adeguamento è effettuato entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune
il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi
di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere
dell'ARTA e dell'ASL con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 10.
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di
esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune
entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
5. I titolari di rete di telefonia mobile forniscono al Comune ed all'ARTA,
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa
dei siti e degli impianti esistenti con la documentazione tecnica necessaria per
la valutazione dei campi elettromagnetici anche per la realizzazione del catasto
comunale di cui all'articolo 8 della presente legge.
ARTICOLO 14
Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile
1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa
degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la
valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARTA valuta il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia
mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di
autorizzazione.
ARTICOLO 15
Impianti mobili di telefonia mobile
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune
quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione è
corredata del parere favorevole dell’ARTA e dell'ASL. Il Comune nei successivi
trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa
localizzazione.
2. L’atto della Giunta di cui al comma 8 dell'art. 10 individua i contenuti
della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria
a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli articoli 3 e 4 del DM n.
381 del 1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta
frequenza e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 12.
CAPO IV
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
ARTICOLO 16
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto
previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed
impianti elettrici con tensione non superiore a 150 KV anche con riferimento ai
programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle province e ai Comuni
territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli
aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni
anno.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e nel
rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M.
8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti, con
proprio atto definisce:
a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi
tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla
tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto
dagli artt. 42 e 46 della LR 11/99 e dalla LR 66/90 e successive modificazioni e
integrazioni;
b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici assicurano con riferimento agli impianti di cui al
comma 1 che si realizzi il perseguimento di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Il perseguimento
del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti
urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli
impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni
esistenti.
5. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché
dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere
favorevole della Regione può essere rilasciato anche a condizione che nel territorio vincolato
l'elettrodotto o porzione di esso, corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di
progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori
paesaggistici ed ambientali.
6. La Giunta regionale definisce i casi di sottoposizione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale degli impianti di elettrodotti aerei esterni
per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV.
ARTICOLO 17
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori
delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed
impianti elettrici di tensione sino a 150 KV presentano alla Provincia, per gli
impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale
vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed
entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le
priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune
interessato nonché dell'ARTA e dell'ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono
dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o
più province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui
territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato
acquisita l'intesa delle province interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista per
l’installazione di nuovi impianti.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti
con tensione superiore a 150 KV attiva la procedura di risanamento con le
modalità previste dall'art. 9 della Legge 36/2001.
6. In attuazione delle finalità della presente legge possono presentare le
proposte di risanamento e le relative richieste di finanziamento alla Regione
gli esercenti degli elettrodotti e, anche in alternativa agli stessi, le
Amministrazioni comunali interessate, ogni cittadino singolo o associato, le
associazioni dei consumatori, le associazioni per la ricerca contro i tumori e
le neoplasie di ogni genere, i comitati per la tutela dai campi
elettromagnetici, le associazioni ambientaliste.
[7. In caso di delocalizzazione, l’autorizzazione per gli impianti è concessa ad
almeno 500 mt dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della
strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali,
dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi,
turistico-ricettivi, scolastici e sanitari.]
8. Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili comparabili ad interventi di riqualificazione urbana.
ARTICOLO 18
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere
pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente
le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 16. Con tale adeguamento
individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che rispettano gli
obiettivi di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, recante la
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed
impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.
2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti
elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono
alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di
distribuzione di cui al comma 2.
4. L'ARTA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione,
valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati
all'infanzia.
CAPO V
Vigilanza e sanzioni
ARTICOLO 19
Vigilanza
1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste
dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione
amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARTA e dell'ASL.
2. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle
sanzioni di cui all'art. 20.
3.I controlli hanno cadenza annuale e sono finalizzati a garantire:
a. il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
b. l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, dei piani di risanamento
previsti dall'articolo 13;
c. il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore.
4. Il personale incaricato dei controlli previsti dal presente articolo, può
accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e
richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento
delle proprie funzioni.
ARTICOLO 20
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni di competenza dello Stato, disciplinate dall’art. 15
della legge quadro n. 36/2002, l’esercizio di impianti di telecomunicazione e di
radiotelevisione in mancanza delle autorizzazioni di cui agli artt 10 e 11
comporta la disattivazione degli impianti, oltre all’applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da euro 4.200,00 a euro 10.300,00.
Capo VI
Norme transitorie
ARTICOLO 21
Norma transitoria
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4
dell'art. 16, già autorizzati, per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono
soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i
soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata
documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle
autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui
all'art. 16 e comunque entro e non oltre tre anni dell'entrata in vigore della
presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei
criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi
contenuti nella direttiva di cui all'art. 16 della presente legge, previo parere
dell'ARTA e della ASL.
Capo VII
Norme finali e finanziarie
ARTICOLO 22
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli impianti di trasmissione e
di distribuzione di energia elettrica, nonché ai procedimenti ed approvazione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 17, si applicano le disposizioni di
cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
ARTICOLO 23
Intese e accordi
1. La Regione favorisce, tramite accordi volontari, la realizzazione degli
obiettivi di qualità, prevedendo per gli stessi, nel rispetto della normativa
vigente, procedure amministrative semplificate e risorse finanziarie per
cofinanziare interventi la cui soluzione è ritenuta urgente ed abbia una
particolare rilevanza pubblica.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e
l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli
impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio continuo sulle sorgenti. A
tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed
accordi di programma.
ARTICOLO 24
Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva
1. E' istituito presso le Province un Comitato tecnico per l'emittenza radio e
televisiva composto dal Presidente della provincia o un suo delegato, da quattro
esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARTA e da un
rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per le Comunicazioni
(CORECOM). Il comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle
associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a
tutela dei consumatori.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 4, e
collabora con la provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 5.
ARTICOLO 25
Autorizzazioni
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 9 e 11 della
presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive
di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 11 della presente legge sono
contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
ARTICOLO 26
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l’attuazione dei Piani di risanamento di cui
all’art. 10, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura
massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell’ambiente o
occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali.
2. L’approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto
necessario per l’ammissione al contributo.
3. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la
definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei
contributi, nonché le modalità di revoca.
4. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di
aiuti di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria
vigente.
ARTICOLO 27
Abrogazione
1. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare la
LR 20/1991 così come modificata dalla LR 3/2000, sono abrogate.
ARTICOLO 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 26 si fa fronte mediante
l’istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che
viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge
di bilancio, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 – Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 13 Dicembre 2004