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Legge 17 agosto 2005, n.173
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
(GU n. 204 del 2-9-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio
e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore
si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza
vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta
di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita
diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli
articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla
propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente: «Art. 19 (Vendite effettuate presso
il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita'
di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita'
dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma
di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche
per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la disposizione
dell'art. 18, comma 7».
ART. 2.
(Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e
22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le
disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi
offerti.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
veda la nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
«Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1. L'esibizione o illustrazione di
cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale
presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono
sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento
di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8».
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre
disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore
a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.».
ART. 3.
(Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza
vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta
con contratto di agenzia.
3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un
contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale,
ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o
piu' imprese.
4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere occasionale sino
al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non superiore
a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2,
ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 19, commi 5 e 6 del gia' citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, si veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5, comma 2 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e' il seguente:
«Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita). - 1. Ai sensi del presente decreto
l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti
settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita',
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».
- Il testo dell'art. 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, S.O.),
e' il seguente:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- 1. (Omissis).
2. (Omissis).
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di
lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per
i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione
separata».
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta
a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di
subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si
applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato
per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti
con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo.
L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e
degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione
di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza
obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni
lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso,
l'incaricato e' tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da
dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla
restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da
questi eventualmente pagate. Il rimborso e' subordinato all'integrita' dei beni
e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo'
essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o
distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da
dimostrazione strumentali alla sua attivita' che per tipologia e quantita' sono
assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante,
non strettamente inerenti e necessari all'attivita' commerciale in questione, e
comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, e' ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla
vendita diretta a domicilio e' in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre
ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante,
il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo
relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura
non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita' e
alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso
contrario, egli e' responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da
lui adottate rispetto alle modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa
autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere il corrispettivo degli
ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati
consumatori ne' di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione e' costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati,
hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita' di
corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' e di strutture
di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la
struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla
loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati
direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte quelle
operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che
configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di
una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una
delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa
organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita'
di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente
ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo
originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del
reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione,
all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di
denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in
genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa
organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi,
ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente
inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non
proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove o
realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di cui
all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo
uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od
operazioni di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'articolo 36 del
codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
5.000 euro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli