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Decreto 28 marzo 2008
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.
(GU n. 114 del 16-5-2008 - Suppl. Ordinario n.127)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visti gli articoli 3, comma 2 e 9 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.
233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice
dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137», e successive modifiche ed integrazioni, di seguito
denominato «Codice»; ed in particolare gli articoli 3 e 6 che
individuano nella fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano
il fine istituzionale delle attivita' di tutela e valorizzazione dello
stesso, nonche' l'art. 4 che stabilisce che le funzioni di tutela del
patrimonio culturale sono attribuite allo Stato ed esercitate dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto altresi' l'art. 29, comma 5 del predetto Codice, il quale dispone
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali definisce, anche
con il concorso con le regioni e con la collaborazione delle universita'
e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione
dei beni culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 26
febbraio 2007 istitutivo della «Commissione per l'analisi delle
problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni
e delle attivita' culturali», nonche' i successivi decreti integrativi
del 29 novembre 2007 e del 30 gennaio 2008;
Premesso che e' necessario garantire ad ogni cittadino la possibilita'
di accesso e fruizione del patrimonio culturale italiano, nonche'
favorirne la conoscenza, anche per finalita' di sviluppo della cultura,
ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;
Premesso che l'integrazione delle persone con disabilita' nella vita
quotidiana rientra nel piu' ampio principio di uguaglianza garantito
dall'art. 3 della Costituzione e che le problematiche relative
all'integrazione e all'individuazione di percorsi di progettazione utili
ad abbattere le barriere materiali e culturali sono state oggetto di
attenzione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sin dal
1992, del Parlamento europeo e della Commissione nonche' del Consiglio
d'Europa;
Premesso che la Convenzione dei diritti delle persone con disabilita',
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre
2006, prevede all'art. 30 una specifica attenzione per il settore della
vita culturale e per l'accesso delle persone con disabilita' al
patrimonio culturale;
Premesso che l'Istituto per la classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) ha favorito
l'evolversi del concetto di disabilita', dal modello medico a quello
bio-psico-sociale, richiamando l'attenzione sulle possibilita' di
partecipazione, negate o favorite dalle condizioni ambientali e
inducendo pertanto gli operatori pubblici e privati alla individuazione
ed alla conduzione di azioni positive per assicurare la efficace e piena
integrazione di tutti i cittadini e la loro partecipazione alla vita
sociale in ogni suo aspetto, ivi compreso quello culturale;
Premesso che le azioni positive svolte per garantire l'accessibilita' al
patrimonio culturale italiano possono costituire anche un mezzo per
favorire lo sviluppo civile ed economico del Paese;
Considerato che la fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano,
ai sensi dell'art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e'
il fine istituzionale delle attivita' di tutela e valorizzazione
esplicate con riguardo a detto patrimonio;
Considerato altresi' che l'applicazione delle normative vigenti in
materia di superamento delle barriere architettoniche e' elemento
costitutivo di qualunque tipo di intervento di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale italiano;
Rilevato che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali del 26 febbraio 2007 tra i compiti
della «Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla
disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita'
culturali» rientra la predisposizione di linee guida di intervento da
tradurre in strumenti operativi volti a favorire l'accessibilita' ai
beni e alle attivita' culturali alle persone con disabilita';
Rilevato altresi' che ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto e delle
successive integrazioni la «Commissione per l'analisi delle
problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni
e delle attivita' culturali» risulta costituita da dirigenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, rappresentanti delle
universita', esperti della materia, rappresentanti delle associazioni
del settore;
Rilevato che la suddetta Commissione ha evidenziato quale obiettivo
prioritario da perseguire la definizione di indirizzi operativi per
garantire l'accessibilita' e fruibilita' agli istituti e luoghi della
cultura nel rispetto delle istanze della tutela e valorizzazione degli
stessi;
Valutato il documento predisposto in tal senso nell'ambito dalla
suddetta Commissione dal titolo «Linee guida per il superamento delle
barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale»;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni in data 26 marzo
2008;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, come definite
nell'allegato A del presente decreto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
Roma, 28 marzo 2008
Il Ministro: Rutelli
Allegato A
omesso