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Direttiva 30 ottobre
Ministero per i beni e le attivitą culturali 2008 Interventi
in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale.
(GU n. 286 del 6-12-2008 )
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea
La presente direttiva e' emanata ai sensi del combinato disposto dell'art. 4,
comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art. 2, comma 1, della legge
24 dicembre 2003, n. 378.
1. Finalita' e obiettivi di intervento.
Salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, garantendo la
conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche,
architettoniche e ambientali degli insediamenti di cui al successivo punto 2;
cio' attraverso l'attuazione di programmi di intervento volti al risanamento
conservativo e recupero funzionale degli insediamenti stessi, alla tutela delle
aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi di coltivazione
tradizionali, all'avvio e al recupero di attivita' compatibili con le tradizioni
culturali tipiche.
2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale.
Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli,
edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra
il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa,
nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed
urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita'
rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del
paesaggio. In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone
parte integrante, gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati
all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire: gli spazi
e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita' agricole, nonche' le
testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita'
storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra
insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni
agrari;
le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le
pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita'
rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento
idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche
in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e
3. Programmazione degli interventi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, individuano
nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti
di architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle tipologie di
cui al punto 2, e provvedono alla predisposizione di appositi programmi
triennali, con la definizione delle forme di intervento e delle modalita' di
incentivazione atte a consentire la realizzazione delle finalita' e degli
obiettivi di cui al punto 1. Ai fini dell'acquisizione in via preventiva dei
pareri e delle valutazioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 della legge n.
378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
stipulare appositi accordi con gli uffici ministeriali competenti, cosi' come
previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto MIBAC 6 ottobre 2005.
4. Programma finanziario regionale.
Nell'ambito dell'attivita' di programmazione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e anche in coerenza dei propri programmi di
sviluppo rurale 2007-2013, i programmi regionali recepiscono e specificano
ulteriormente le finalita' e gli obiettivi di cui al punto 1, definendo le
politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di
architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Nei
programmi regionali si provvede, in particolare a:
a) stabilire le linee di azione, le procedure e le modalita' di approvazione
degli interventi da promuovere per il conseguimento delle finalita' di cui al
punto 1, attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici
finanziari previsti dalla legge; ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17, 18 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), per l'assegnabilita' dei
contributi a soggetti privati, e' necessario che la quota di risorse messe a
disposizione dalle singole regioni, non derivi da forme di indebitamento;
b) definire i requisiti di ammissibilita' delle richieste di contributo e i
criteri generali per la valutazione delle stesse, in ottemperanza a quanto
previsto, tra l'altro, agli artt. 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005;
c) stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime
di finanziamento ammissibili, tenendo conto che, a norma dell'art. 4, comma 1
della legge n. 378/2003, i contributi concessi:
non potranno superare
l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano
finanziario di cui al successivo punto 6.b;
saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa
verifica, a saldo finale;
non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del
manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo
e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35, 36, 37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e
integrazioni.
A norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 378/2003 il programma regionale,
necessario per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 3
della legge, e' predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano che stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali
interessati e tenendo conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le
attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, da acquisire anche attraverso gli accordi
indicati al precedente paragrafo 3. Ai sensi dell'art. 5 della legge n.
378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso
dell'elaborazione della proposta del programma regionale, possono concludere
intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri
soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con
le iniziative dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalita' di
cui al punto 1. Gli accordi di cui al precedente punto, possono stabilire il
co-finanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti pubblici o
privati, nel rispetto degli strumenti normativi di pianificazione territoriale e
urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Tali accordi sono
recepiti nella proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome e la
loro conferma e' condizionata alla delibera di approvazione del programma.
A norma dell'art. 3 della legge n. 378/2003, le risorse assegnate al Fondo
nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale sono
ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base dei programmi
regionali, secondo i seguenti criteri:
a) proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi
effettivamente approvati;
b) in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni
e province autonome.
Le concrete modalita' di ripartizione annuale delle risorse sono specificate, in
attuazione di tali criteri generali, con apposito decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. In fase di prima applicazione della legge, con lo
stesso decreto si determina altresi' la ripartizione effettiva, tra le regioni e
le province autonome, delle risorse del Fondo, procedendo, in caso di non
avvenuta assegnazione di risorse relative ad annualita' passate, alla
aggregazione delle stesse e alla loro ripartizione complessiva in un'unica
soluzione.
Le regioni e le province autonome possono, nel corso del triennio, procedere a
rimodulazioni finanziarie dei programmi approvati, disponendo, ad esempio:
a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive
attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o
revoca;
b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del
livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di
attuabilita' degli stessi;
c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per
comprovate ragioni sopravvenute. I programmi disciplinano le modalita' di
erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonche' i casi e le
modalita' di revoca degli stessi.
Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi,
le regioni e le province autonome, a norma dell'art. 2, comma 2 della legge n.
378/2003, esercitano il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi, sulla base
della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere
realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalita'
definite dagli stessi programmi. Le regioni e le province autonome possono
richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del
regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a
campione.
5. Attuazione del programma e bando di selezione.
Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di dare attuazione alle previsioni
del programma regionale, predispongono, nel corso dl triennio, i bandi secondo
il modello allegato alla presente circolare (allegato A), per la selezione degli
interventi da ammettere a finanziamento. I bandi specificano, in particolare:
a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari
individuati dal programma regionale;
b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
c) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande;
d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
e) le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi selezionati.
Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo le
regioni e le province autonome si avvalgono di apposite commissioni di
valutazione, composte e nominate secondo i criteri definiti nel programma
regionale.
6. Studio di fattibilita'.
Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilita'
diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i
seguenti elementi:
a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici
seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi
e delle fasi attuative previste;
b) il piano finanziario, articolato in relazione ad una congrua analisi dei
costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con
l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione
dell'intervento;
c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili
e del territorio rurale interessati dall'intervento;
d) la valutazione dei piu' significativi effetti paesaggistico-ambientali ed
economici sul relativo contesto rurale a seguito dell'intervento realizzato e la
loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;
e) le forme di gestione delle opere realizzate;
f) la certificazione del Comune che attesti la conformita' dell'intervento alla
normativa urbanistico-edilizia comunale.
7. Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi.
La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi e'
subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula
di una convenzione che prevede, tra l'altro:
la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio;
l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e
sottoscritto dal proprietario;
la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro
sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di
lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati.
La convenzione puo' stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate
forme di pubblicita' dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entita' del
contributo e della tipologia dell'intervento.
Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a
cura e spese del proprietario.
Roma, 30 ottobre 2008
Il direttore generale: Prosperetti
Allegato A
SCHEMA DI BANDO
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 378 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell'architettura rurale»
Contributi per l'attuazione di programmi finanziari regionali di cui all'art. 2
della legge n. 378/2003, relativi ad interventi di recupero, riqualificazione e
valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie
definite ai sensi dell'art. 9 del decreto 6 ottobre 2005.
In attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto MiBAC 6 ottobre
2005 e del programma regionale ..............., approvato in data
..............., e' emanato il seguente bando.
Per quanto non espressamente previsto dal bando si fa riferimento alla legge, al
decreto e al programma suddetto, che ne integrano le disposizioni.
Finalita' generali.
La Regione ........................, per migliorare la qualita' dell'ambiente e
del paesaggio, interviene per la salvaguardia e per la valorizzazione degli
insediamenti di architettura rurale, promuove la conservazione degli elementi
tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche,
ambientali e demoantropologiche degli insediamenti, destinando contributi per
l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, con le finalita' di:
1) contribuire allo sviluppo regionale con azioni rivolte alla qualita'
architettonica e paesaggistica del territorio rurale;
2) inquadrare le azioni di sviluppo in un programma di valorizzazione del
paesaggio e di promozione del turismo culturale;
3) individuare, salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identita' dei luoghi,
anche attraverso la ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e
spazio produttivo e la tutela delle aree circostanti degli edifici rurali;
4) tutelare gli aspetti culturali, antropologici, storico-artistici, e
infrastrutturali del territorio rurale e incentivare le economie agricole
tradizionali. Requisiti fondamentali degli interventi ammissibili al contributo.
Nell'ambito delle tipologie di architettura rurale e degli interventi
ammissibili come definiti nel decreto MiBAC 6 ottobre 2005:
1) sono ammissibili al contributo unita' minime di intervento, come ad esempio
parti di borgo rurale o altre unita' tipologiche rappresentative, di ampiezza
tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e
spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie;
2) sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione
del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare,
tra immobili e terreni agrari, da intendersi anche in termini di
multifunzionalita' produttiva, (come ad esempio attivita' connesse con la
vendita diretta del prodotto agricolo, le fattorie didattiche, il turismo rurale
etc.);
3) per quanto concerne gli interventi su edifici rurali e sulle loro aree di
pertinenza:
a) le richieste di contributo, per gli interventi di spostamenti dei solai,
ricomposizione e riorganizzazione degli spazi interni, modifiche delle
destinazioni d'uso, ricostituzione di edifici non piu' abitati dell'art. 2,
comma 3, dovranno essere corredate da adeguati studi e rilievi, costituenti
parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri
storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di architettura rurale;
b) gli interventi dovranno essere coerenti con il mantenimento della struttura
architettonica e del tessuto insediativo e tali da non modificare i volumi degli
edifici e l'ampiezza e la forma degli elementi costitutivi ed accessori (es.
scale esterne, logge, porticati, porte e finestre);
c) sono ammissibili gli interventi di ampliamento di superficie e di volumetria,
compatibili con le parti preesistenti e nel rispetto delle tecniche costruttive
tradizionali locali, a condizione che ne sia dimostrata l'opportunita' di una
reintegrazione su solide basi documentarie o la necessita' funzionale per
l'esercizio delle attivita' agricole;
d) le tecniche di costruzione utilizzate per gli interventi ammessi a contributo
dovranno essere individuati in continuita' con le caratteristiche costruttive ed
estetiche tradizionali e realizzate con materiali appartenenti alla tradizione
locale.
Le richieste di contributo per gli interventi su insediamenti rurali in zone
sismiche devono prevedere interventi di miglioramento sismico ai sensi della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni integrazioni ed, in
particolare, delle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni redatte in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2005, n. 3431 ed in
applicazione al patrimonio culturale della normativa tecnica di cui
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n.
3274. Soggetti ammessi a presentare la domanda di contributi.
I soggetti ammessi a presentare richiesta di contributo sono i proprietari o
titolari, singoli o associati, degli insediamenti, degli edifici o dei
fabbricati rurali, presenti sul territorio regionale, realizzati tra il XIII ed
il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale
tradizionale.
Presentazione della
domanda.
1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di
fattibilita' diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando
regionale, i seguenti elementi:
a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici
seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi
e delle fasi attuative previste;
b) il quadro economico, articolato in relazione ad una congrua analisi dei
costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con
l'indicazione delle risorse pubbliche, comprensive di quelle comunitarie, e
private attivabili per la realizzazione dell'intervento;
c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili
e del territorio rurale interessati dall'intervento;
d) la valutazione dei piu' significativi effetti paesaggistico-ambientali ed
economici che potranno derivare per il relativo contesto rurale dalla
realizzazione dell'intervento nel quadro dei principi dello sviluppo integrato e
sostenibile del territorio, e la loro corrispondenza agli obiettivi generali
fissati dal programma regionale;
e) le forme di gestione delle opere realizzate.
2. La domanda e l'allegato studio di fattibilita' devono pervenire
............... entro ...............
3. Il termine per la presentazione delle domande e degli allegati studi di
fattibilita' e' fissato al ..... giorno calcolato a cominciare dal giorno
successivo a quello di pubblicazione sul BUR del presente bando. Se il termine
cade in un giorno festivo o di sabato si considera il giorno lavorativo
immediatamente successivo. Requisiti di ammissibilita' della domanda.
Intervento non iniziato alla data di pubblicazione del presente bando. Risorse.
Le risorse disponibili ammontano a .......... Disposizioni particolari in merito
all'assegnazione dei contributi. A norma dell'art. 4, comma 1 della legge n.
378/2003, i contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50
per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario;
saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa
verifica, a saldo finale;
non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del
manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo
e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e
integrazioni.
La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi e'
subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula
di una convenzione che prevede, tra l'altro:
la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio;
l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e
sottoscritto dal proprietario;
la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro
sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di
lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati.
La convenzione puo' stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate
forme di pubblicita' dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entita' del
contributo e della tipologia dell'intervento. Le previsioni della convenzione
sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.
Istruttoria, valutazione e punteggi. Saranno considerati criteri di valutazione
e di priorita': forme di restauro innovative, tra cui l'utilizzo di tecniche di
architettura ecosostenibile (uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali
naturali, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo ecc.); il ricorso a
forme di gestione mista pubblica-privata o anche totalmente privata;
interventi pilota di recupero di ambiti edilizi e/o architettonici unitari dal
punto di vista della qualita' progettuale e di esemplarita' tipologica delle
preesistenze e delle nuove opere previste; casi esemplari di recupero di
architettura di qualita';
progetti e realizzazioni in forma associata da piu' proprietari o titolari;
nel quadro delle politiche di governo del territorio, interventi compresi in
ambiti rurali di riqualificazione complessiva.
Finanziamento.
Procedure e modalita' di erogazione di finanziamenti da stabilire a cura della
regione nel rispetto delle previsioni della legge n. 378/2003. In particolare, i
contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento
della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo
punto 6.b;
saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa
verifica, a saldo finale;
non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del
manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo
e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e
integrazioni.