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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 13 del 12-07-2007
Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici.
(B.U.R. Lombardia n. 29 del 16.7.2007 - S.O. n. 1 del 17.7.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Definizione e finalità)
1. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende
un’istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la
partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione,
valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un
ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano
lo sviluppo.
2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo
degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire,
testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria
storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del
paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato,
le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di
vita e di lavoro delle comunità locali.
3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce
l’organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed
omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la
documentazione idonea alle finalità di cui al comma 4.
4. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:
a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in
quanto l’ecomuseo rappresenta l’espressione della cultura di un
territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;
b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali
e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori,
al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle
comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali,
scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed
associazioni locali;
d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per
tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale
e immateriale e ricostruire l’evoluzione delle abitudini di vita e di
lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali,
ricreative e agricole, dell’utilizzo delle risorse naturali, delle
tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle
attività produttive;
e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili
caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni
altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita
tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e
la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni
locali;
f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti
alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando
occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di
didattica, sport e svago in genere;
g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a
ricostituire gli ambienti tradizionali;
h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e
didattico-educative riferite alla storia, all’arte, alle tradizioni
locali ed all’ambiente;
i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici
lombardi.
ARTICOLO 2
(Riconoscimento e gestione degli ecomusei)
1. Gli ecomusei sono costituiti da enti locali, in forma singola o
associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di
carattere privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto
statutario le finalità di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare
competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei.
3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta
regionale.
4. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed
originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.
5. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli
ecomusei a livello nazionale e internazionale e la formazione del
personale addetto alla gestione degli ecomusei.
6. Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale
da parte della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare
una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.
8. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1
nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.
ARTICOLO 3
(Consulta regionale degli ecomusei)
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale
degli ecomusei, di seguito denominata Consulta, quale organismo che
esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di
favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli
ecomusei.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale all’inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la
legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua
ricostituzione.
3. In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La Consulta è composta:
a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro
delegati;
b) dal direttore della direzione generale regionale competente in
materia di cultura.
5. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente
scegliendoli tra i membri di cui al comma 4, lettera a).
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato
dalla direzione regionale competente in materia di cultura.
7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.
8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio
funzionamento.
ARTICOLO 4
(Contributi regionali)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo,
compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed
attrezzature, degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge
fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall’ente
proprietario o gestore.
2. I criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale e i contributi sono
erogati con atto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da
quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità
di verifica sull’impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo
dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al
contributo.
ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)
1. All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si
provvederà con successiva legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Milano, 12 luglio 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/395 del 3
luglio 2007)