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Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 2
Presidente della Repubblica. Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
(G.U. n. 23 del 29-1-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione
del 23 agosto 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 9 ottobre 2006;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici). -
1. Il Consiglio superiore
per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio
superiore", e' organo consultivo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e
paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti
dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni
culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione
dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia
dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo
concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di
altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al
Consiglio superiore da leggi e regolamenti.
3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni
questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia
dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attivita' di
indirizzo.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre
delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita'
di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i
propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri
sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di
voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del
Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al
comma 2, lettera a).
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Prima
della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una
relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali,
che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della
conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni,
da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi
decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio
superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo
e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del
Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa
previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di
competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che
svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di
collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o
membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di
contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero ne' assumere
incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche
parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da
personale gia' in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e
strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono
assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le
risorse umane e la formazione.
9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si
riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di
provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue
gli organi consultivi.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della
Repubblica il potere dio promulgare le leggi e di amanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
-Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante:
"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 2004, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
2006, n. 114. La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1.
Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai
suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1,
per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli
organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I
provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la
previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente
soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati
dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del
termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per
l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso
termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica
degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le
stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere
compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di
direzione, amministrazione e controllo.".
- Il testo dell'art. 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario e' il
seguente:
"94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza
generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'art. 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Ordinamento).
- 1. Il Ministero si
articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in
diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario
generale, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro.
Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni
dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di
controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai
sensi dell'art. 4".
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficciale 17
luglio 2004, n. 166.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Comitati tecnico-scientifici).
- 1. Sono organi
consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico;
d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
f) Comitato tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e urbana e per
l'arte contemporanea;
g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione
dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi
piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori
generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di
intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le
acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del
segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli
articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad
essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.
3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni
culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprime pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali,
ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli
interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla
sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato
tecnico-scientifico per l'economia della cultura e' eletto, al proprio interno,
da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero,
appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza
del singolo Comitato, designati dal Ministro;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente
attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio
universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito
delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto
nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati
possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale o i direttori
generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente.
6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il
vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria
tra quelle indicate al comma 4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello
scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato
prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto
previsto dall'articolo 17, comma 7.
7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta
del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere
intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli
Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.".
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si veda
la nota all'art. 1.
Art. 3.
Norme transitorie, finali e finanziarie
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici.
2. In via transitoria, e fino al completamento delle operazioni di cui al comma
1, sono prorogati nelle attuali cariche i componenti elettivi del Consiglio
superiore che ne integrano la composizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, come
modificato dal presente decreto, nonche' il componente elettivo di ciascun
Comitato tecnico-scientifico che nella precedente tornata elettorale abbia
conseguito il maggior numero di voti ed il componente di ciascun Comitato
tecnico-scientifico designato dal Consiglio universitario nazionale piu' anziano
nel ruolo di appartenenza.
3. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004 si veda la nota
all'art. 1.
Dato a Roma, addi' 12
gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Rutelli, Ministro dei beni e delle attivita' culturali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, Il Guardasigilli:
Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24