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Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n.34
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.
(GU n. 74 del 29-3-2007)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto
speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e
le attivita' culturali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali
1. La regione, nell'ambito della potesta' legislativa ad essa attribuita
dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facolta' di adottare, nel
rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed
attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e
paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa
statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
2. In conformita' alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione
esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni
culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative
di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di
pertinenza statale presenti nel territorio regionale.
3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa gia' spettanti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed
integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente
decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le
facolta' attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29
del 1° febbraio 1963, e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei
membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative
al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1987.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio
2004).
Art. 2.
Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale
del Friuli-Venezia Giulia
1. E' istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del
patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente in rappresentanza
della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre
dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture
competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse
economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni
culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le
attivita' culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al
comma 3, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio,
nonche' da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza
del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione
regionale.
2. Il Comitato e' sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine
alle attivita' di comune interesse in materia di promozione e sostegno della
catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore
utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi.
3. Al Comitato e' attribuita, altresi', la facolta' di stipulare accordi per
definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie
di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attivita' da realizzare
in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando
le opportune forme di gestione delle conseguenti attivita', ai sensi degli
articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi
medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di
appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di
fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.
4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli
strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalita' per l'attuazione degli
interventi.
5. Il Comitato e' dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari
appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella
regionale. Le attivita' di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 102, 112 e 115 del citato decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio 2004), e' il seguente:
«Art. 102. (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed
ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della
cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei
luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti
beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente
agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e
per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di
accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni
di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo' altresi' trasferire
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e
luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
volorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art.
101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e
dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi
per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono
essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta'
privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il
tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali
eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti
giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e'
tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali
il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi
partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni
culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni
culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento
in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere
stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali
comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non
imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni
culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne
alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma
consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita'
di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle
amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del
comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione
comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai
soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati
quali concessionari delle attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla
gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione
dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e
3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita'
economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente
definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri
di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i
soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i
rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del
progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da
erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la
pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia
attuata dai soggetti giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto
concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il
grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla
concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze
convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni
cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione,
senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui
all'art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che
ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori
dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono,
senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti
di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del
loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la
concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde
efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione
delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente
articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
Art. 3.
Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia
1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento
delle attivita' di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte
nel Friuli-Venezia Giulia, puo' essere costituito con decreto del Presidente
della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale
per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.
2. L'Istituto di cui al comma 1 e' aperto anche alla partecipazione dello Stato
ed e' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e
finanziaria.
3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 e' istituita presso
l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata:
«Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da
realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali ed eventualmente delle Universita' degli studi della regione
e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di
competenza e i criteri e livelli di qualita' definiti ai sensi dei commi 7, 8 e
10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in
conformita' ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del
medesimo articolo.
4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola e'
sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo
29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
Nota all'art. 3:
- Il testo dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 29 del citato decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. e' il seguente:
«Art. 29 (Conservazione). - (Omissis).
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono
attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti
con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di
studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e
privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati le modalita'
di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei
soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle
attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa
almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea
specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente.
Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredato dalla prescritta
documentazione.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da
soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi
si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di
Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.».
Art. 4.
Accordi
1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il
patrimonio culturale, lo Stato e la regione stabiliscono accordi in sede
regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti
l'esercizio delle funzioni di tutela.
Art. 5.
Norma finanziaria
1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai
sensi del presente decreto si provvedera' con legge statale di modifica del
Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma
dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di
cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi messi a disposizione dallo
Stato e dalla regione.
Nota all'art. 5:
- Il quinto comma dell'art. 63 della citata legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, recita; «Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del
Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione».
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all'articolo 3, comma
3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia
di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' titolo per il
conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo
superamento della prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante
prevista dal comma 1-bis dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004.
2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative
all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 182 del citato decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' il seguente:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis). 1-bis. Puo' altresi'
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita'
con valore di esame di Stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita'
di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e
in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004.».