Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 3 luglio 2008
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(GU n. 184 del 7-8-2008)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo
comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 7 luglio 2007, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 170 del 24 luglio
2007, recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la
regione biogeografia mediterranea in Italia stabilito, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE, dalla decisione della Commissione 2006/613/CE del
14 luglio 2006;
Considerato che la Commissione ha ritenuto necessario l'aggiornamento
dell'elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea sia per includervi i siti proposti dagli
Stati membri a partire dal marzo 2006 come siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell'art.
1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener conto di eventuali modifiche
nelle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a
seguito dell'adozione dell'elenco comunitario; in tal senso il primo
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea costituisce una versione consolidata
dell'elenco iniziale dei siti per la regione biogeografica mediterranea;
Considerato infatti che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della
direttiva 92/43/CEE, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo,
Spagna e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi di
siti proposti quali siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea tra gennaio 2003 e settembre 2006,
Considerato che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di
informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla
decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente
un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete
Natura 2000;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla
Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati,
che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale
prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco
aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografica mediterranea;
Considerato pero' che alcuni Stati membri non hanno proposto siti
sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE
relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie per cui non
si puo' considerare la rete completa riguardo a tali specie e tipi di
habitat;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del
periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per
raggiungere un accordo con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno
adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovra' essere riveduto
conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del fatto che le
conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II
della direttiva 92/43/CEE che si trovano nelle acque marine territoriali
e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di la' delle
acque territoriali continuano a essere incomplete cosicche' non si puo'
stabilire se la rete sia completa o incompleta, ritiene che l'elenco di
cui al precedente capoverso dovra' essere riveduto, se necessario, in
conformita' delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la decisione della Commissione europea n C(2008) 1148 def. del 28
marzo 2008 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica mediterranea e abroga la decisione
2006/613/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2,
della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto 5 luglio 2007 citato nelle premesse e' abrogato.
Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di
importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la
protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le regioni.
Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato
nell'allegato A al presente decreto, verranno pubblicate con successivi
decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2008
Il Ministro: Prestigiacomo
Allegato omesso