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Regione Marche
Legge Regionale n. 6 del 12-06-2007
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000.
(B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007)
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge
regionale :
CAPO I
Modificazioni di leggi regionali
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 7/2004)
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 14
aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto
ambientale), è inserita la seguente:
“c bis) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle
procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie
previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;”.
ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 7/2004)
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente:“4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui
agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti
casi:
a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate
individuate ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina
degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree
produttive ecologicamente attrezzate);
b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano
ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo
2001, n. 761 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema
comunitario di ecogestione ed audit;
c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.”.
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 7/2004)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 7/2004 è aggiunto il
seguente:“2 bis. L’autorità competente svolge le procedure di cui alla
presente legge relative agli interventi compositi con un unico
procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito
rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di
competenza regionale, le procedure di cui alla presente legge sono
svolte dalla Regione.”.
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 7/2004)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente: “3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti
disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate
forfettariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore
dell’opera o dell’intervento, determinato secondo le modalità indicate
nelle linee guida di cui all’articolo 19 e sono destinate nel seguente
modo:
a) lo 0,5 per mille all’autorità competente, per la dotazione di risorse
umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni
disciplinate dalla presente legge;
b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate nelle
linee guida di cui all’articolo 19, tra l’ARPAM ed il Corpo forestale
dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche a
supporto dell’autorità competente.”.
ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2004)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 7/2004
è aggiunta la seguente:
“e bis) autocertificazione nella quale il proponente attesta che la
suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del
comma 2.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 7/2004 è inserito il
seguente:
“1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente:
“2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso
l’autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all’ARPAM e al
Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.”.
4. Il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 7/2004 è abrogato.
ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 7/2004)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 7/2004
è aggiunta la seguente:
“d bis) l’autocertificazione nella quale il proponente attesta che la
suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del
comma 2.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 7/2004 è inserito il
seguente:
“1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
è resa dal proponente su supporto informatico.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente:
“2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso
l’autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all’ARPAM e al
Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.”.
ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 7/2004)
1. La rubrica dell’articolo 19 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente: “(Linee guida)”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 7/2004 le parole:
“regolamento di attuazione” sono sostituite dalle parole: “linee guida
approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare,” e la parola: “prioritariamente” è sostituita dalle parole:
“in particolare”.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 7/2004 è
aggiunta la seguente:
“d bis) gli aspetti tecnici relativi agli impianti di tipo solare
fotovoltaico e solare termico nonché gli impianti per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento individuati negli allegati
alla presente legge.”.
ARTICOLO 8
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 7/2004)
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente:
“2. Per gli anni successivi l’entità della spesa per le attività
istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative
leggi finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB
4.22.01, per ciascuna fonte di finanziamento.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 7/2004 dopo la parola:
“Regione” sono aggiunte le parole: “nel rispetto degli equilibri di
bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3
dell’articolo 5”.
ARTICOLO 9
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 7/2004)
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 7/2004 dopo la parola:
“medesimo” sono aggiunte le parole: “esclusi quelli di competenza della
Provincia ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina
regionale in materia di rifiuti in attuazione del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22).”.
3. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.
4. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 7/2004 dopo la parola
“statali” sono aggiunte le parole: “nonché per sopraggiunte innovazioni
tecnologiche”.
5. Dopo il comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 7/2004 è inserito il
seguente:“6 bis. Le tipologie di cui alla lettera r) del punto 5
dell’allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui alla presente
legge sino all’approvazione dei piani di localizzazione di cui alla l.r.
13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti
fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria
della popolazione).”.
ARTICOLO 10
(Modifiche all’allegato A1 della l.r. 7/2004)
1. La lettera c) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita
dalla seguente:
“c) Impianti industriali destinati:
1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione
superiore a 200 t/die.”.
2. La lettera m) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente:
“m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n.
1443.”.
3. La lettera n) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente:
“n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi
e gassosi e delle risorse geotermiche.”.
4. Dopo la lettera o) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le
seguenti:
“o bis) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini,
oltre le seguenti soglie minime:
1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
2) 60.000 posti per galline;
3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
4) 900 posti per scrofe.
o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
o quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui
il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di
mq.
o quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi volte a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume
di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In
tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra
bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in
questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un
volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni.
o sexies) Impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento
del vento con potenza superiore a 1.000 kW o composti da più
aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri.”.
ARTICOLO 11
(Modifiche all’allegato B1 della l.r. 7/2004)
1. Le lettere a) e b) del punto 1) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004
sono abrogate.
2. La lettera c) del punto 1) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“c) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno
funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi
indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicaprini, 50 bovini.”.
3. La lettera a) del punto 2) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita
dalla seguente:
“a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di
energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.”.
4. La lettera b) del punto 2) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“ b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n.
1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività
minerarie.”.
5. La lettera c) del punto 2) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“c) impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la
produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari
termici.”.
6. La lettera e) del punto 2) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza
fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da
più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40
metri.”.
7. La lettera g) del punto 2) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma
ad esclusione dei rilievi geo-fisici.”.
8. Dopo la lettera g) del punto 2) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004
sono aggiunte le seguenti:
“g bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo
2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
g ter) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
g quater) Impianti di superficie delle industrie d’estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di
scisti bituminose.
g quinquies) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con
potenza installata superiore a 100 kW.”.
9. La lettera a) del punto 3) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.”.
10. La lettera b) del punto 3) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i
porti di pesca e le vie navigabili.”.
11. La lettera g) del punto 3) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“g) Aeroporti e aviosuperfici.”.
12. Le lettere e) ed f) del punto 4) dell’allegato B1 alla l.r. 7/2004
sono abrogate.
ARTICOLO 12
(Modifiche all’allegato B2 della l.r. 7/2004)
1. La lettera e) del punto 1) dell’allegato B2 alla l.r. 7/2004 è
abrogata.
2. Dopo la lettera l) del punto 1) dell’allegato B2 alla l.r. 7/2004
sono aggiunte le seguenti:
“l bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o
porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno
e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di
colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
l ter) Cokerie.
l quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di
oltre 20 tonnellate al giorno.”.
3. Le lettere b) e c) del punto 5) dell’allegato B2 alla l.r. 7/2004
sono sostituite dalle seguenti:
“b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di
riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti
che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi
strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi
di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una
superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita,
escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi
lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1.800 persone.”.
4. La lettera q) del punto 5) dell’allegato B2 alla l.r. 7/2004 è
abrogata.
5. La lettera r) del punto 5) dell’allegato B2 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
“r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a
12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione,
televisivo, telefonico e di telefonia mobile.”.
6. Dopo la lettera n) del punto 6) dell’allegato B2 alla l.r. 7/2004
sono aggiunte le seguenti:
“n bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie
superiore a 10 ha.
n ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha,
deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una
superficie superiore a 5 ha.
n quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, con capacità superiore a 10.000 mc.
n quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze
esplosive.
n sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50
tonnellate al giorno.
n septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con
capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie
superiore a 5 ettari.
n octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
n novies) Recupero di cave dismesse.
n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia
elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad
esclusione di quelli:
a) la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri
quadrati, a condizione che non si determinino impatti cumulativi
derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il
superamento di detta superficie;
b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di
arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
n undecies) Impianti industriali per la produzione di energia mediante
lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con
altezza fuori tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40
metri ovvero impianti composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori
tutto inferiore o uguale a 20 metri, a condizione che non si determinino
impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro
complesso, il superamento di dette dimensioni.”.
ARTICOLO 13
(Modifica alla l.r. 34/1992)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34
(Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio) è inserito il seguente:
“3 bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione
qualora l’intervento interessi il territorio di più Province e della
Provincia qualora l’intervento interessi il territorio di due o più
Comuni della stessa.”.
ARTICOLO 14
(Modifica alla l.r. 28/1999)
1. L’articolo 25 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina
regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Procedure in materia ambientale)
1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la
cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione
di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7,
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005,
n. 59 e l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387. Resta di competenza della Regione l’obbligo di
comunicazione previsto dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 59/2005. A tal
fine le Province trasmettono alla Regione i dati relativi agli impianti
di propria competenza.
2. La Regione partecipa alle conferenze dei servizi relative ai
procedimenti di cui al comma 1.”.
ARTICOLO 15
(Modifica alla l.r. 16/2005)
1. All’articolo 14 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina
degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree
produttive ecologicamente attrezzate), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:“2 bis. L’individuazione e l’attestazione delle aree produttive
ecologicamente attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente
competente, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al
comma 2, anche avvalendosi del supporto tecnico degli uffici competenti
della Regione o della Provincia.”.
ARTICOLO 16
(Modifica alla l.r. 10/1999)
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei
settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio,
ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità,
nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) è inserito il
seguente:
“Art. 23 bis - (Funzioni delle Province). 1. Sono delegate alle Province
le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui
all’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità) per la costruzione e l’esercizio di impianti solari,
sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia
derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per
quest’ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è
riservata alla competenza regionale.”.
CAPO II
Valutazione ambientale strategica
ARTICOLO 17
(Contenuti e obiettivi)
1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica
(VAS) dei piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente e garantire l’integrazione di un elevato livello di
protezione.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva
2001/42/CE, per VAS si intende l’elaborazione di un rapporto d’impatto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nella procedura di
decisione del piano o programma e la messa a disposizione delle
informazioni sulla decisione.
ARTICOLO 18
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:
a) presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli;
2) contengano la definizione del quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a
valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del
d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o
definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi
tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti
significativi sull’ambiente, a giudizio dell’autorità competente secondo
i criteri indicati nell’allegato II della direttiva 2001/42/CE.
ARTICOLO 19
(Autorità competenti)
1. Sono autorità competenti all’effettuazione della VAS:
a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa
dipendenti o a rilevanza regionale;
b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali e
degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per
gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.
2. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità
competenti all’approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto,
al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già
effettuate ai fini dell’approvazione del piano sovraordinato e di quelle
da effettuarsi per l’approvazione dei piani sottordinati.
ARTICOLO 20
(Linee guida)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, emana apposite linee guida per la definizione delle modalità
di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative
alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico, in conformità
a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE.
2. Fino all’approvazione delle linee guida di cui al comma 1,
l’adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste
dalla l.r. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti, anche
le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa
in ordine alle procedure di VAS.
ARTICOLO 21
(Monitoraggio)
1. La Regione, la Provincia ed il Comune, ciascuno per i propri piani o
programmi devono monitorare, utilizzando meccanismi eventualmente già
esistenti, gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei
piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare
tempestivamente gli effetti negativi e di apportare opportune misure
correttive.
CAPO III
Rete Natura 2000
ARTICOLO 22
(Siti della Rete Natura 2000)
1. Il presente capo disciplina le procedure per l’individuazione e la
gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui al
d.p.r. 357/1997.
2. Per quanto non previsto dal presente capo si applica la normativa
statale vigente in materia.
ARTICOLO 23
(Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale:
a) individua i siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del d.p.r. 357/1997, sulla base di specifiche e documentate
indicazioni scientifiche, d’intesa con le Province, sentiti gli altri
enti locali interessati e gli enti gestori di cui all’articolo 24, comma
1;
b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati
relativi ai siti, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 bis,
del d.p.r. 357/1997, sentiti gli enti gestori di cui all’articolo 24,
comma 1;
c) adotta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli enti locali interessati e previo parere
della commissione consiliare competente, le linee guida per l’esercizio
coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, nonché per l’individuazione degli
interventi esclusi dalla valutazione di incidenza di cui all’articolo
24, comma 8.
ARTICOLO 24
(Gestione dei siti)
1. La gestione dei siti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), è
di competenza:
a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i siti
o per le porzioni dei medesimi ricadenti all’interno del perimetro delle
aree naturali medesime;
b) delle Comunità montane per i siti ricadenti interamente nel loro
territorio;
c) delle Province, per i siti diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b).
2. Per le porzioni dei siti ricadenti all’esterno del perimetro delle
aree naturali protette, la gestione è di competenza della Provincia,
d’intesa con l’ente gestore dell’area naturale protetta. L’intesa è
limitata alle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3.
3. La gestione di cui al comma 1 consiste in particolare:
a) nell’adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione
di cui al d.p.r. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di
conservazione delle risorse naturali per le quali i siti sono stati
individuati;
b) nell’effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed
interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di
valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 7/2004 o di
valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente
legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di
incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle
suddette procedure;
c) nell’esecuzione dei monitoraggi periodici;
d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai
monitoraggi e alla valutazione di incidenza.
4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani
di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall’ente
gestore, di concerto con gli enti locali interessati, e depositati per
trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali
interessati, nonché affissi all’albo dei medesimi. Dell’avvenuto
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione e nelle pagine di almeno due quotidiani a
diffusione regionale. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione
e presentare all’ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di deposito.
5. Nei successivi sessanta giorni, l’ente gestore adotta in via
definitiva gli atti, di concerto con gli enti locali interessati,
motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li
trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di
conservazione ed i piani di gestione nei trenta giorni successivi
decorrenti dalla data del loro ricevimento.
6. Gli atti di cui al comma 5 entrano in vigore il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le misure di conservazione ed i piani di gestione prevalgono, per i
territori non compresi nelle aree protette, sulle diverse disposizioni
dei piani territoriali urbanistici vigenti.
8. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi nei siti
che non alterano la conservazione delle risorse naturali del sito
stesso, riconducibili alle tipologie individuate dalla Giunta regionale
con le linee guida di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c).
9. In caso di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle
funzioni di cui al comma 3, la Regione, previa diffida ad adempiere
entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario ad
acta con oneri a carico dell’ente inadempiente.
ARTICOLO 25
(Monitoraggio ed informazione)
1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio di cui all’articolo
7 del d.p.r. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, previa
acquisizione dei dati raccolti dagli enti gestori ai sensi del comma 2 o
direttamente mediante proprie indagini effettuate sul territorio. A tal
fine la Giunta regionale può avvalersi del Corpo forestale dello Stato,
qualora convenzionato con la Regione.
2. Gli enti gestori eseguono controlli periodici sui siti di propria
competenza per il mantenimento o il ripristino di uno stato di
conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat
delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.
3. Gli enti gestori garantiscono, altresì, una adeguata divulgazione
delle informazioni relative alla delimitazione dei siti della Rete
Natura 2000 ed agli obblighi ivi vigenti.
4. Per la verifica e l’elaborazione dei dati di cui al comma 1, è
istituito presso la struttura regionale competente l’Osservatorio
regionale per la biodiversità, che ha altresì compiti consultivi e
propositivi per la definizione degli aspetti tecnico scientifici
relativi ai siti e alle aree funzionalmente connesse.
5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento
dell’Osservatorio di cui al comma 4.
ARTICOLO 26
(Sanzioni)
1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto
dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui
all’articolo 24 o in assenza o in difformità dalla valutazione di
incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di
conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC,
delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino un’alterazione dell’ambiente
determinano l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile,
della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni
formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui
all’articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o
gli enti gestori non lo ritengano opportuno nell’interesse della
salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una
indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il
profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è
determinata previa perizia di stima. Fino all’adozione del provvedimento
medesimo l’ente gestore può ordinare l’immediata sospensione dei lavori.
2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e
con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l’ente gestore provvede
direttamente con spese a carico del responsabile.
3. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione di
interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di
incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.
4. La violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o
nei piani di gestione è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.
5. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge. I proventi
derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati dai medesimi
al miglioramento ambientale, alla salvaguardia ed alla conservazione dei
siti.
6. Per quanto non previsto si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33
(Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale).
CAPO IV
Norme finali
ARTICOLO 27
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione delle attività e delle funzioni previste dal capo
III sono autorizzate, per l’anno 2007, le seguenti spese:
a) 70.000 euro per le attività e le funzioni previste all’articolo 24 da
iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007;
b) 30.000 euro per le attività e le funzioni previste dall’articolo 25
da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
l’impiego di quota parte delle somme iscritte a carico della UPB 4.22.01
del bilancio di previsione per l’anno 2007.
3. Per gli anni successivi, l’entità della spesa di cui al comma 1 sarà
stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
ARTICOLO 28
(Norme transitorie)
1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data
della sua entrata in vigore sono conclusi dall’autorità procedente.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 16 non si applicano ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Regione, d’intesa con le Province, procede alla revisione dei siti
anche ai fini di un aggiornamento della loro delimitazione ai sensi del
comma 4 bis dell’articolo 3 del d.p.r. 357/1997.
4. Fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 23, comma 1,
lettera c), sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi:
a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché quelli di ampliamento
volumetrico fino al 30 per cento di opere e manufatti esistenti;
b) di nuova edificazione residenziale in esecuzione di strumenti
urbanistici attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle
procedure di valutazione di incidenza;
c) manutentivi del verde pubblico e privato, nonché delle alberature
stradali;
d) di manutenzione ordinaria, non comportanti l’esecuzione di opere
idonee ad alterare permanentemente l’assetto ambientale dei luoghi,
finalizzati al mantenimento e al ripristino del buon regime delle acque,
al recupero funzionale delle opere idrauliche ed alla conservazione
dell’alveo del corso d’acque;
e) eseguiti dall’autorità idraulica per garantire la corretta
applicazione delle leggi in materia, disposti in via d’urgenza al fine
di salvaguardare l’incolumità delle persone o la preservazione di un
bene di pubblica utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo
stato di emergenza o nelle aree a rischio individuate nel piano di
assetto idrogeologico (PAI);
f) selvicolturali i cui piani di assestamento forestale sono stati
sottoposti alla valutazione di incidenza ed approvati dalla Regione ai
sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
g) di edilizia rurale disciplinata dalla l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme
edilizie per il territorio agricolo).
5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, redatti e
finanziati con le risorse di cui al Documento unico di programmazione
comunitaria 2000/2006, sono approvati secondo le modalità di cui
all’articolo 24 della presente legge.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le disposizioni di cui
agli articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all’articolo
23.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di
conservazione e salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera
a), sono approvate, in deroga al procedimento contenuto nell’articolo
24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la Commissione consi-liare
competente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, cessa di avere efficacia la
deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2007, n. 60.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della regione MARCHE.
DATA AD ANCONA, ADDÌ 12 GIUGNO 2007.