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Regione Piemonte
Legge regionale n. 33 del 23-10-2006
Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
(B.U.R. Piemonte n. 43 del
26.10.2006)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo dell’attività e del
movimento turistico nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000,
conformemente alle finalità ed ai vincoli stabiliti per i medesimi, finanzia
iniziative, comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli
antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche.
2. La Regione, ai fini del comma 1, si conforma ed aderisce ai principi ed agli
obiettivi della Carta per un turismo sostenibile, adottata a Lanzarote il 28
aprile 1995, e della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. I contributi sono concessi per le iniziative effettuate nei comuni
inclusi nel territorio delle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
ARTICOLO 3
(Iniziative ammesse a contributo)
1. Sono ammessi a contributo:
a) gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, di
abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli impianti e le
attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di
locande, alberghi, aziende agrituristiche, rifugi escursionistici e campeggi
situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla
realizzazione di nuove costruzioni;
b) gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di
percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonché
l’allestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa, entrambi
fruibili, almeno in parte, da persone diversamente abili;
c) gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle attività
di antica tradizione caratteristiche della cultura locale e che utilizzano
materiali naturali;
d) i viaggi di istruzione nelle aree e nei siti di cui all’articolo 2 e che
prevedano il pernottamento in strutture ricettive.
2. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di terreni e fabbricati.
ARTICOLO 4
(Soggetti destinatari e misura dei contributi)
1. Gli incentivi sono concessi a:
a) imprenditori titolari delle attività previste dall’articolo 3, comma 1,
lettere a) e c);
b) enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi
escursionistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
c) il legale rappresentante dei soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 30 per cento della spesa
ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 30.000,00 euro, nel rispetto
della regola “de minimis” prevista dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Agli imprenditori che
svolgono lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è concesso un
contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 40.000.00
euro.
3. Agli enti e alle associazioni è concesso un contributo pari all’80 per cento
della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 50.000,00 euro.
Agli enti e alle associazioni che realizzano percorsi escursionistici e il
miglioramento dei posti tappa fruibili da persone diversamente abili è
riconosciuto un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa
di 15.000,00 euro.
4. Ai partecipanti ai viaggi d’istruzione ammessi al contributo pubblico è
concesso un contributo forfettario di 30,00 euro.
5. La Giunta regionale aggiorna annualmente, sulla base della variazione
dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e
impiegati, il valore della spesa massima ammissibile a contributo e l’ammontare
del contributo forfettario di cui al comma 4.
ARTICOLO 5
(Modalità di concessione dei contributi)
1. Le domande per richiedere i contributi sono presentate alla Regione,
prima dell’inizio dei lavori o delle altre attività finanziabili, entro il 31
ottobre di ogni anno e sono corredate, a pena di decadenza, da:
a) per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c):
relazione illustrativa dei lavori e delle attività in progetto, computo
metrico-estimativo, concessione edilizia o titolo equipollente e relativi
disegni in originale o copia conforme all’originale, preventivi di spesa
riferiti agli arredi, alle attrezzature e agli impianti;
b) per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d): programma del
viaggio di istruzione con l’indicazione delle località visitate e della
struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nonché elenco nominativo dei
partecipanti e dichiarazione del gestore della struttura ricettiva relativa al
prezzo concordato per il soggiorno.
2. Le graduatorie, distinte per azione e con contestuale concessione del
contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell’iniziativa,
sono approvate dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva i
criteri con i quali individuare le priorità per la concessione dei contributi;
la Giunta regionale ripartisce annualmente tra le varie azioni lo stanziamento
di bilancio.
4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime
opere o iniziative, con analoghe provvidenze statali, regionali o comunitarie.
5. La liquidazione dei contributi avviene entro quarantacinque giorni dalla
richiesta ed è effettuata dopo l’esecuzione delle opere o la realizzazione delle
iniziative e dietro presentazione di apposita documentazione finale; è
consentita la liquidazione anticipata di non più del 40 per cento del
contributo, a fronte della presentazione di garanzie fidejussorie bancarie o
assicurative.
ARTICOLO 6
(Revoca del contributo)
1. La Regione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme
eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:
a) quando l’iniziativa non venga completata o effettuata entro il termine
indicato nell’atto di concessione, salvo proroghe da richiedere prima della
scadenza del termine;
b) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall’articolo 7, comma
1, cessi l’attività ricettiva o quella oggetto di incentivo o venga mutata,
senza la preventiva autorizzazione, la destinazione d’uso degli immobili
vincolati.
2. Le somme recuperate sono utilizzate per gli scopi indicati dalla presente
legge.
ARTICOLO 7
(Vincolo di destinazione)
1. Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono
vincolati alla loro specifica destinazione d’uso per la durata di dieci anni
decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente
Conservatoria dei registri immobiliari.
2. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei proprietari degli immobili.
3. La Regione può autorizzare la rimozione del vincolo alla specifica
destinazione d’uso dell’immobile quando sia dimostrata la non convenienza
economico-produttiva della gestione della struttura ricettiva.
4. La rimozione del vincolo è subordinata alla restituzione del contributo
erogato maggiorato degli interessi legali.
ARTICOLO 8
(Relazione al Consiglio)
1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari
competenti una relazione che illustri:
a) le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
b) le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di
promozione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000;
c) la misura in cui le iniziative promosse hanno determinato un aumento del
turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra gli interventi finanziati dalla
Regione nel periodo preso in esame.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2007-2008, è
autorizzata la spesa pari a 2.000.000,00 di euro annui, in termini di
competenza, così ripartita su ciascun anno:
a) contributi in conto capitale agli imprenditori per interventi di sviluppo e
di riqualificazione del turismo rurale nelle aree protette e nei siti della rete
Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro;
b) contributi in conto capitale agli enti e associazioni per gli interventi
relativi ai percorsi escursionistici nelle aree protette e nei siti della rete
Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro;
c) contributi di parte corrente ai soggetti organizzatori dei viaggi di
istruzione nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione
finanziaria pari a 500.000,00 euro.
2. Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità
previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi - Pianificazione aree
protette - Titolo I spese correnti) e 21052 (Turismo sport parchi -
Pianificazione aree protette - Titolo. II spese di investimento) del bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse
finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per
l’anno 2003).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 ottobre 2006
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