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Regione Emilia Romagna
Legge Regionale n. 6 del 17-02-2005
Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali potette e dei siti della Rete Natura 2000.
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 31 del 18.2.2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in
attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo
sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse
naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità
biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de
Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n.
124, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive
comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), detta principi
e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree
protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:
a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli
ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela
della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in
considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali,
ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali,
ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e
culturale della collettività;
c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle
popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la
partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla
programmazione ed alla gestione del loro territorio;
d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale,
territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile
dell'Emilia-Romagna;
e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale
delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella
nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala
regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai
sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000", di seguito denominato "sistema regionale", i territori che
richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e
coordinata con il restante territorio per potere garantire il mantenimento in
buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi
presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
b) per "Aree naturali protette", di seguito denominate "Aree protette", i
territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del
1991 e dalla presente legge;
c) per "siti della Rete natura 2000", i territori sottoposti alla disciplina
dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n. 79/409/CEE e dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e
dal titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia
ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
d) per "biodiversità", la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e
combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la
variabilità genetica;
e) per “Aree di collegamento ecologico”, le zone e gli elementi fisico-naturali,
esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro
struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento
ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio
genetico di specie vegetali ed animali;
f) per "Rete ecologica regionale", l’insieme delle unità ecosistemiche di alto
valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse
tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del
mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della
vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.
ARTICOLO 3
Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura
2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto
il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a
promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione
sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree
protette ed i siti della Rete natura 2000 affinché perseguano le rispettive
finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento territoriale per:
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di livello
regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla gestione delle Aree
protette e dei siti della Rete natura 2000;
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale riguardante le
Aree protette regionali ed i siti della Rete natura 2000, garantendo nel
contempo il raccordo con le Aree protette interregionali e nazionali
localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie funzioni di
salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale regionale anche ai fini
della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle
reti ecologiche nazionale ed europea.
4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali provinciali alla cui
organizzazione e coordinamento provvedono le Province, nel quadro degli
indirizzi e dei contenuti del Programma regionale di cui all'articolo 12.
ARTICOLO 4
Classificazione delle Aree protette
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle
seguenti tipologie:
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori
naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare
interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo
unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e
valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse,
nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;
b) Parchi interregionali, costituti da insiemi territoriali caratterizzati da
valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare
interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono
svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni
contermini;
c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione, istituite
per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro
caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e
culturali;
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con presenza di
valori paesaggistici diffusi, d’estensione anche rilevante e caratterizzate
dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali
in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie
risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela
della natura e della biodiversità;
e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in corso di
rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali
caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti
di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da
garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
2. Ogni Area protetta è riconosciuta attraverso una specifica denominazione
attribuitale all'atto della sua istituzione.
3. Le Aree protette istituite precedentemente all’approvazione della presente
legge conservano la classificazione tipologica definita attraverso il relativo
atto istitutivo.
ARTICOLO 5
Finalità istitutive e obiettivi gestionali delle Aree protette
1. Le Aree protette concorrono al perseguimento delle finalità generali
della presente legge assumendo, insieme alla particolare classificazione
tipologica, anche specifiche e distinte finalità istitutive in relazione ai
caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con
particolare riferimento alle seguenti:
a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat
naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati,
mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche
paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed
antropologiche tradizionali;
b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare,
sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli
assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il
mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e
di qualità;
f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.
2. L’atto istitutivo delle Aree protette definisce anche gli obiettivi
gestionali, tenendo conto delle finalità istitutive dell’area.
ARTICOLO 6
Classificazione dei siti della Rete natura 2000
1. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS)
individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza
comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
2. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete
natura 2000 sono quelli previsti dal titolo I della legge regionale n. 7 del
2004.
ARTICOLO 7
Aree di collegamento ecologico
1. La Regione riconosce l’importanza delle Aree di collegamento ecologico
per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a
questo scopo apposite direttive per l’individuazione, la salvaguardia e la
ricostituzione di tali aree.
2. Le Province provvedono all’individuazione delle Aree di collegamento
ecologico nell’ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo
gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di
collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini
sono individuate d’intesa tra le Province territorialmente interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono
disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed
urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici
provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di
più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.
ARTICOLO 8
Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, di quelle
previste al titolo I della legge regionale n. 7 del 2004, nonché della legge
regionale 24 gennaio 1977 n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura
– Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è istituito il
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui è demandato il
rilascio del parere previsto dall’articolo 13, comma 2, e la formulazione di
proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti il monitoraggio, la
promozione ed il coordinamento del quadro conoscitivo, della ricerca e
sperimentazione sul patrimonio ambiente naturale regionale.
2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla
Giunta regionale ed è così composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni
di presidente;
b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie,
forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in
pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle Istituzioni
culturali,
scientifiche ed universitarie, delle associazioni ambientaliste aventi una
rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale,
delle organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;
c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici regionali o di
Istituti ed Aziende dipendenti.
3. Il funzionamento del Comitato è assicurato da apposito regolamento interno.
4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge relativo
all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare di analoghi
organismi consultivi per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico
alla formazione delle scelte nell'ambito territoriale di competenza del sistema
provinciale.
5. L’Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra l'attività del
Comitato consultivo regionale di cui al presente articolo, quella dei Comitati
tecnico-scientifici dei Parchi di cui all'articolo 21 e delle altre Aree
protette.
ARTICOLO 9
Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede
tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati dalla Regione
attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed
alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle
attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema regionale
attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti nel Programma
regionale di cui all’articolo 12.
ARTICOLO 10
Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti
della Rete natura 2000
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di
gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive
riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di
strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la Regione
individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste priorità nel
riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e
dei siti della Rete natura 2000, nonché i relativi soggetti beneficiari sia
pubblici che privati. In particolare, il Programma regionale tiene altresì conto
delle priorità previste dall’articolo 33, comma 4.
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli articoli 34,
47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale
di cui all’articolo 12, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di
promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore
dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette
resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle
degli Enti gestori.
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di
specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo
a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che
soddisfino le finalità dell’area protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla conoscenza
del patrimonio naturale regionale, con particolare riferimento a quello compreso
all'interno del sistema regionale, ai fini dell'accrescimento
dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca
scientifica per favorire il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.
ARTICOLO 11
Tutela della biodiversità
1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle
politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e
azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare
riguardo alle entità rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca scientifica, di
studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli
ecosistemi locali.
4. Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 deve essere favorita
l’introduzione di specie autoctone.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE
NATURA 2000
ARTICOLO 12
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli
indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente
di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale), all’approvazione del Programma per il sistema
regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito
denominato "Programma regionale".
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema
regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri
di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di
gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale
ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000;
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da
designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione
dei siti esistenti;
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed
a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione
delle Riserve naturali regionali;
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale
e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle
Province per la loro successiva istituzione;
g) l’individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di
collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la
loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare
secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e
designazione.
3. Al Programma regionale è allegato l’elenco delle Aree protette regionali con
le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale,
approvato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c),
della legge n. 394 del 1991 e dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente
di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la
valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione
dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite
relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000,
nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di
gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettive competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette
regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette
statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla
programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli
12 e 14 della legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche
di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.
ARTICOLO 13
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la
predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e
delle riserve, di proposte finalizzate alla formazione del Programma
regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì
concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni
ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le
Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del
turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal
Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui alla legge
regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del
Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il
parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale di cui
all’articolo 8, viene trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra
contributi per la gestione e per gli investimenti;
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione ed alla
promozione del sistema regionale e delle sue componenti.
4. Attraverso il riparto di cui al comma 3, lettera a), sono favorite le
iniziative volte all’integrazione organizzativa e funzionale delle Aree protette
con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale e migliorare l'efficacia
delle loro azioni di conservazione e valorizzazione ambientale.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per le spese di
investimento può prevedere anche l'utilizzo, in cofinanziamento, a favore
prioritariamente delle Aree protette regionali e dei siti della Rete natura
2000, di risorse comunitarie, statali e regionali di settore. All'utilizzo di
tali risorse possono partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di
specifici progetti di interesse regionale.
ARTICOLO 14
Funzioni delle Province
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale
attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle
linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque
almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma
regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso
nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti
dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del
Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti
o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della
superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per
l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di
massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e
spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio
ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete
natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di
validità del Programma regionale.
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre
che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del
2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del
Programma regionale attraverso:
a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di
riequilibrio ecologico;
c) l’individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative
modalità di salvaguardia;
d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province
confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della
Rete natura 2000, nonché per l’individuazione delle Aree di collegamento
ecologico;
e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di
forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e
servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie
finalità istitutive;
f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella
pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di
propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione
esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie
di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la
sostenibilità ambientale del territorio provinciale;
g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di
riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei
finanziamenti assegnati dalla Regione;
h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali
interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli
investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le
Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi
nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni
previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia
che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito
della Rete natura 2000.
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando
la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle
Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello
regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in
ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e
dell'artigianato.
ARTICOLO 15
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi interregionali
partecipano alla predisposizione del Programma regionale di cui all’articolo 12
secondo le forme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione nelle linee
guida metodologiche, di cui all’articolo 13, comma 1, attraverso la
presentazione di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale relativo al
territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione dell’area protetta;
c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell’area protetta;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e
spese di investimento.
2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del Programma regionale
sulla base delle competenze gestionali, pianificatorie e programmatorie previste
dalla presente legge.
ARTICOLO 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla
legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree
protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento
ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le
forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle
linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle
competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste dalla
presente legge; essi favoriscono l’integrazione delle Aree protette, dei siti
della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria
pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con
l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del
territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di
gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti
delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio
territorio.
3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente
legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello
regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito
regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e
dell’artigianato.
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE
NATURA 2000
Capo I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
ARTICOLO 17
Istituzione
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita legge
regionale.
2. É demandata alla legge regionale la definizione:
a) delle finalità istitutive;
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore, dei confini
esterni e della zonazione interna valida fino all’approvazione del Piano
territoriale del Parco;
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino all’approvazione del
Piano territoriale del Parco;
d) degli obiettivi gestionali di cui all’articolo 5;
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e
paesaggistiche del territorio.
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di legge di
istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel
Programma regionale di cui all’articolo 12, sentiti i portatori d’interesse
qualificato, convoca un’apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le
Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla
legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. Per l’istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato
dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da
attività agricole, la Giunta regionale convoca altresì una conferenza con le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito
regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo
agro-ambientale di cui all'articolo 33.
ARTICOLO 18
Ente di gestione
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione
del Parco sulla base di una proposta formulata dalla Provincia territorialmente
interessata in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge. Qualora
più Province siano interessate, la proposta è formulata d'intesa fra le stesse.
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi obbligatori
costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme
associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente
interessate; possono fare parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e
Comuni che abbiamo interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza
conferire allo stesso parti del proprio territorio.
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo Statuto del Parco entro tre
mesi dalla sua costituzione sulla base di una proposta predisposta dalla
Provincia territorialmente interessata in conformità allo schema tipo approvato
dalla Giunta regionale. Qualora più Province siano interessate la proposta di
Statuto è formulata d'intesa tra le stesse.
4. Lo Statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la sua
composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di revisione.
5. L'Ente di gestione provvede all’attuazione delle finalità contenute nella
legge istitutiva del Parco regionale ed all’applicazione dei criteri e degli
indirizzi dettati dal Programma regionale.
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi territori
limitrofi o appartenenti ad un’area ambientalmente omogenea, su proposta
adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di gestione e delle Province
territorialmente interessate, sentito il parere degli enti locali coinvolti
nella loro gestione, può essere affidata ad un unico Ente Parco all'uopo
costituito.
Sezione II
Consorzio di gestione
ARTICOLO 19
Organi del Consorzio
1. Costituiscono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di revisione.
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le procedure
previste dallo Statuto del Consorzio medesimo.
ARTICOLO 20
Attività consultiva
1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia
informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del
Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta, composta secondo le
modalità stabilite dallo Statuto del Consorzio e rappresentativa delle categorie
economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste aventi una
rilevante rappresentatività a livello regionale e degli enti
maggiormente rappresentativi e interessati all’attività del Parco.
2. La Consulta è chiamata altresì ad esprimere un parere obbligatorio non
vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
a) la proposta di revisione dello Statuto del Consorzio;
b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
c) la proposta di Regolamento del Parco;
d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
e) la proposta di accordo agro-ambientale;
f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all’articolo 27.
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2 , il
parere si intende rilasciato.
4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo agro-ambientale di cui
all'articolo 33 si avvale per la sua attuazione di un organo consultivo,
costituito da una rappresentanza degli agricoltori operanti nel Parco con le
modalità previste dallo Statuto del Consorzio.
ARTICOLO 21
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo consultivo con funzioni
propositive ed è formato da esperti nelle materie e nelle discipline attinenti
alle specifiche caratteristiche dei singoli Parchi; la sua composizione è
stabilita dallo Statuto del Consorzio; i componenti il Comitato
tecnico-scientifico non possono far parte degli organi del Consorzio né di altri
organi di sua emanazione.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è chiamato ad esprimere un parere
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti
atti:
a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
b) il Regolamento del Parco e le sue modifiche;
c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all’articolo 27;
e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.
3. Lo Statuto del Consorzio può individuare ulteriori atti da sottoporre al
parere del Comitato.
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le modalità previste
dallo Statuto del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza
diritto di voto.
5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano caratteri
naturali simili o che appartengono al territorio di una medesima Provincia
possono, previa intesa, costituire un unico Comitato tecnico-scientifico.
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il termine di
cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.
ARTICOLO 22
Personale del Consorzio
1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto con le
modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato
giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.
2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti anche da
personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e
dalla Regione.
ARTICOLO 23
Direttore
1. Il Direttore è nominato previa procedura selettiva rivolta a figure di
comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali con le modalità previste
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), per il personale degli Enti locali ed è
responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del
Consorzio e del personale dipendente; lo Statuto del Consorzio
definisce i compiti specifici del Direttore.
Sezione III
Pianificazione e strumenti di gestione
ARTICOLO 24
Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che
regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo
perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge
istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative
priorità, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da
osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico
regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e
costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) di cui all’articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
ARTICOLO 25
Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere
generale
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone
territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base
della seguente classificazione:
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto
nella sua integrità. E' consentito l’accesso per scopi scientifici e didattici
previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque,
vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove
opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di
trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela
dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze
di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività
agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le
infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona “C”: di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività
agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto
delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma
restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio
esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle
attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei
fini istitutivi del Parco;
d) zona “D”: corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del
territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell’allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le
condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e
particolari del Parco. Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di
pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano
armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate;
e) “area contigua”: l’area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione
e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano
territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità
ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte
insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive
del Parco.
2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell’area
contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da
operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei
beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le
nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere
l’elaborazione di un progetto particolareggiato d’intervento ai sensi
dell’articolo 27 da attuarsi da parte dell’Ente di gestione del Parco,
specificandone gli obiettivi;
e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici,
culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di
tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
f) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia
con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico
del territorio interessato, in particolare per quanto attiene
le attività agricole;
g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per
le aree contigue;
h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da
acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.
3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari utilizzazioni e
destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla
legislazione vigente in materia , nel rispetto dei fini fondamentali del Parco.
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di
qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.
5. Nelle zone A, B, C e D è vietata l’apertura di miniere e l’esercizio di
attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle
aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto fatta salva la
possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive,
da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se
la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le
finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle
aree degradate. La destinazione finale delle aree estrattive persegue le
finalità dell’uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle
stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore
vigente.
ARTICOLO 26
Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco è costituito da:
a) un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a individuare
e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e
prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque,
alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e di quant'altro
ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle
caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto
delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte
di cui all'articolo 25;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni, nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle
incompatibili di cui all'articolo 25;
e) una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti
derivanti dall'attuazione delle scelte e delle attività del Piano i cui esiti
sono illustrati in un apposito documento denominato VALSAT comprensivo, in
presenza di siti della Rete natura 2000, della prevista relazione d’incidenza.
ARTICOLO 27
Progetto di intervento particolareggiato
1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all’articolo
25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l’Ente di gestione del
Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al
fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato
adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell’Ente stesso e
presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito
viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e
nell’Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme
di pubblicità.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del
progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni,
proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di
intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente
unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento
particolareggiato, anche apportando d’ufficio le modifiche necessarie a renderlo
coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d’intesa tra
diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento
particolareggiato sono approvati d’intesa tra le stesse Province interessate.
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la
sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di avvenuta
approvazione.
8. L’approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli
interventi ivi previsti.
ARTICOLO 28
Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di
approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 20 del
2000, per quanto non previsto dal presente articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano
territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva
di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla
legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell’articolo 33, sia stato
stipulato l’accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al
documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della Provincia,
accertata la conformità degli elaborati predisposti dall’Ente di gestione agli
strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale,
convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge
regionale n. 20 del 2000.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la Regione, i
Comuni e le Comunità montane facenti parte dell'Ente di gestione, i Comuni e le
Province contermini l'Ente di gestione del Parco. La Conferenza realizza altresì
la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle
ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono stipulare un
accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo comporta la riduzione della
metà dei termini di cui ai commi 10 e 12 e la semplificazione procedurale di cui
al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione tiene conto
dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse nella Conferenza di
pianificazione e si conforma alle determinazioni eventuali dell'accordo di
pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le eventuali modifiche
apportate.
8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli enti facenti parte
dell'Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province contermini; il Piano
adottato è depositato presso le sedi della Provincia del Parco e dei Comuni
interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul
Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni i seguenti
soggetti:
a) gli Enti ed Organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli
interessi diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre
effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con le medesime
modalità anche all’Ente di gestione del Parco che è chiamato ad esprimere il
proprio parere in merito entro trenta giorni dal termine del deposito ed a
trasmetterlo alla Provincia ed alla Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano può
sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge istitutiva ed al
Programma regionale, nonché alla pianificazione regionale ed all’accordo di
pianificazione ove stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare, decidendo
sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso dall’Ente di gestione
del Parco, ed adeguandosi alle riserve regionali o, se
non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle stesse.
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro novanta
giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la Giunta regionale
verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state
recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma
regionale, con l’accordo di pianificazione ove stipulato, e che siano stati
adeguatamente valutati i pareri espressi dall’Ente di gestione. L'intesa può
essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali modifiche.
Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'intesa si intende
espressa.
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte
integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte
modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni
presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della
pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo
dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del
Parco agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità
all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la
consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai Comuni,
alle Comunità montane ed agli altri enti locali facenti parte del Consorzio di
gestione del Parco, ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso
dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione a cura della Regione; dell'approvazione è data notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo
Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è
promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del
Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso
dell'approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 29
Norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po
1. Per il Parco del Delta del Po il Piano territoriale del Parco è
sostituito dai Piani di stazione che, allo scopo di garantire l'unitarietà della
pianificazione del Parco stesso, sono adottati ed approvati secondo le procedure
di cui all'articolo 28 previa acquisizione dell'intesa dell'Ente di gestione del
Parco.
2. Le prescrizioni ed i vincoli del Piano della stazione "Centro storico di
Comacchio" trovano applicazione anche per le aree urbanizzate.
ARTICOLO 30
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino alla sua
approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di tutela ed uso del
territorio, le misure di salvaguardia previste dell'articolo 12 della legge
regionale n. 20 del 2000.
ARTICOLO 31
Efficacia del Piano territoriale del Parco
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a carattere
generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone, individuate
anche con adeguata rappresentazione cartografica, si distinguono in
indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell’articolo 11 della legge
regionale n. 20 del 2000. Il Piano può contenere direttive per l'adeguamento
obbligatorio dei Piani comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo
per questi ultimi termini per l’adeguamento, nonché le eventuali norme di
salvaguardia.
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti
pianificatori, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del
Piano del Parco e attraverso i medesimi danno attuazione agli
indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
Piano.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli indirizzi, delle
direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri di conformità ed i
nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e 40.
4. Il Piano del Parco è modificato ed aggiornato con la stessa procedura
prevista per la sua approvazione.
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di pubblica utilità.
Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di interventi pubblici o di
interesse pubblico comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio.
ARTICOLO 32
Regolamento
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel
Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle
previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco. Si possono
prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari
ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità
previste per il Regolamento generale.
2. L’Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i portatori
d’interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia ed
alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni formulando
apposite osservazioni in ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma
regionale e con la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla
trasmissione, e tenuto conto delle eventuali
osservazioni regionali, procede all’approvazione del Regolamento, motivando le
eventuali modifiche.
3. Il Regolamento generale è elaborato contestualmente al Piano e approvato, di
norma, successivamente all'approvazione del medesimo e comunque entro e non
oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
5. Quando il Parco interessa il territorio di più Province il Regolamento è
approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita
l'intesa con le altre Province.
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari
forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli
interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei
terreni
compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua.
ARTICOLO 33
Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili
1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i
principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche
locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali
agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di
governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno
dell’area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.
3. L’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le
associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano,
tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono
gli elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di
nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e
paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua
beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e
gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai
piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che
siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale
e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e
programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e
valorizzazione di cui all’articolo 34, allo scopo di consentire il
proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole
condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all’allegato
della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale
dell’edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle
specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione
territoriale di scala regionale e provinciale;
b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi
di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di
politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di
aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei
casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree
agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in
ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della
Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee guida di cui al
comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le
seguenti finalità:
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione
attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della
pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della
legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative
caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali
dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione;
il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di
tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla
realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente
nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e
servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della
sostenibilità ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che
favoriscono la tutela della biodiversità;
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che
costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio
rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e
le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le
produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli
habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L’accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui
al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di
sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l’atto
istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.
8. L’accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento
preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste
riguardino territori in prevalenza interessati da attività
agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante
le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all'articolo 28 non si
evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In
tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua
modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente
articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo
ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee guida per la loro
predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali
agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello
regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla
presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero
superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del
1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate
all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che
vendano esclusivamente i propri prodotti.
ARTICOLO 34
Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco
1. Nell'ambito delle finalità istitutive del Parco e delle previsioni del
Piano, nonché delle modalità attuative individuate dal Regolamento ed in
raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12,
l'Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli
enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità
residenti. A tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori
d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di valorizzazione
del Parco, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e
le risorse necessarie per la sua attuazione. Il Programma triennale si articola
in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di
previsione dell'Ente.
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce tra l'altro:
a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la
valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;
b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico,
turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la
valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle
popolazioni residenti;
c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli
interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;
d) i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei
soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed incentivazioni,
contributi e vantaggi economici previsti nel Regolamento;
e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio
naturale del Parco stesso.
3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente di gestione
può prevedere la stipula di intese e convenzioni con soggetti terzi
particolarmente qualificati nella realizzazione e gestione degli interventi di
tutela e valorizzazione previsti, ivi comprese le associazioni ambientaliste
aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
4. Il Programma triennale è adottato dall’Ente di gestione ed è approvato dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 35
Tutela della fauna selvatica
1. La gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della
diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla
tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. A
questo fine i Parchi promuovono ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e
piani di tutela.
2. Nel territorio dei Parchi è vietata la cattura, l’uccisione, il
danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli
interventi di cui all’articolo 37.
3. Nel Parco è vietata l’attività venatoria. L’attività ittica è consentita
secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento del Parco.
ARTICOLO 36
Gestione della fauna selvatica
1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica
faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica
dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti
della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la
pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve
promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le
attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell’accordo
agro-ambientale qualora stipulato.
2. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Provincia
acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o
parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto
di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.
3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla
conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle
popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare
attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite
direttive regionali, sentito il parere preventivo dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) per quel che riguarda la fauna omeoterma e
utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del
settore.
4. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l’Ente di
gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale
in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso
Ente.
ARTICOLO 37
Controllo della fauna selvatica
1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili
interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi
necessari per assicurarne la funzionalità ecologica.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente
attraverso l’utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi
piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione
avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea
abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è
necessario acquisire il parere favorevole dell'INFS.
3. Allo scopo di preservare l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi,
l’Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove opportuno, al controllo od
all’eradicazione delle specie alloctone.
ARTICOLO 38
Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l’esercizio venatorio è ammesso
nella forma della caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è consentito in
base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo
prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e
dell’area contigua.
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le
procedure dell’articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di
disciplina dell’attività faunistico-venatoria nell’area contigua.
3. Le misure di disciplina dell’attività venatoria di cui al comma 2 e la
densità venatoria ammissibile nell’area contigua devono garantire una pressione
venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di
gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto
a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione
l'esercizio di detta gestione.
5. L’Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi
per consentire lo svolgimento dell’attività venatoria.
Sezione IV
Strumenti di controllo
ARTICOLO 39
Parere di conformità
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati
dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad
interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco
e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti,
previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di
conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge
istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo
Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si
intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli
interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo
40.
2. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione
del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.
ARTICOLO 40
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver
verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in
quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per
interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili
all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell’area
contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende
rilasciato. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di
espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica
qualora sia intervenuta un’intesa con il Comune interessato per l’esercizio
delle funzioni dall’Ente di gestione del Parco.
4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.
Capo II
Parchi naturali interregionali
ARTICOLO 41
Istituzione e gestione
1. All'istituzione dei Parchi interregionali si provvede con legge regionale
che ratifica le intese con le Regioni interessate.
2. Se la proposta istitutiva è di iniziativa della Giunta regionale, per la sua
definizione si applicano le procedure definite dall’articolo 17, comma 3.
3. La legge regionale di cui al comma 1, al fine di garantire il coordinamento e
la gestione unitaria del Parco interregionale, può prevedere appositi Enti di
diritto pubblico e ne disciplina le funzioni, gli organi, gli aspetti
patrimoniali e contabili e l’organizzazione del personale.
Capo III
Riserve naturali regionali
ARTICOLO 42
Istituzione
1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con
deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli specifici
obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale indicati dal Programma
regionale di cui all'articolo 12.
2. La delibera del Consiglio regionale definisce:
a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini esterni e della
zonazione interna;
b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;
c) gli obiettivi gestionali specifici di cui all’articolo 5;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione
e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche
del territorio.
3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale, tenendo
anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui
all’articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché
le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello
regionale, convoca un' apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le
Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla
legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva è pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni
consecutivi presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5, approva la
delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi sulle osservazioni
pervenute.
7. La delibera del Consiglio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere valore di
prescrizione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del
2000.
ARTICOLO 43
Misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva della
Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge
regionale n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della proposta istitutiva della Riserva naturale e fino alla pubblicazione della
delibera consigliare di istituzione.
2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al comma 1 è
vietata altresì l’attività venatoria nel territorio compreso nei confini della
Riserva naturale.
ARTICOLO 44
Gestione
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della
stessa alla Provincia territorialmente interessata; nel caso in cui la Riserva
sia compresa nel territorio di più Province la gestione è affidata ad un
Consorzio costituito tra le Province, i Comuni e le Comunità montane
territorialmente interessate il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli
18, 19, 20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell'articolo 17 della presente legge.
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità
contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in
esso previsti, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
d) provvede alla vigilanza amministrativa;
e) provvede alla sorveglianza del territorio;
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell’articolo 49;
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma
2, la Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle atre
forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, la
Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni
scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante
rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti
giuridicamente riconosciuti.
ARTICOLO 45
Classificazione tipologica e norme di carattere generale
1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale secondo
una delle seguenti tipologie:
a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di valori
naturali e storico-culturali che richiedono di essere regolamentati e promossi
nella loro complessità e nelle loro interrelazioni funzionali;
b) Riserve naturali speciali, per la conservazione di ambienti e specie di
interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e morfologico che richiedono
di essere regolamentati e promossi secondo i loro elementi più caratteristici e
particolari.
2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste,
attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di
conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico.
3. Nelle Riserve naturali regionali è vietata l’apertura e l'esercizio delle
miniere e delle attività estrattive, nonché l'insediamento di qualsiasi attività
di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio
venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell’INFS, interventi di
controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per
ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di
controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati
dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in
possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.
5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione delle aree di
conservazione integrale, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il
recupero, la ristrutturazione, l'ampliamento di costruzioni esistenti e
l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio, previo
nulla-osta rilasciato ai sensi dell'articolo 49, solo se strettamente funzionali
all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole
esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
ARTICOLO 46
Regolamento della Riserva
1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e
regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti
nell'atto di istituzione della Riserva.
2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e ambientale,
disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché
l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica
le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi
necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla
gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una
rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle
organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell’artigianato.
4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari
forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi
riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione
dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori
compresi all'interno del perimetro della Riserva.
5. L’Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto, sentiti gli Enti
locali e i portatori d’interessi qualificati elabora il Regolamento e lo
trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro
sessanta giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con il
provvedimento istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può
procedere all’approvazione.
6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più Province il
Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio,
acquisita l'intesa con le altre Province.
7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 47
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva
1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in
raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12,
l'Ente di gestione predispone il Programma triennale di tutela e di
valorizzazione, che può essere articolato in programmi attuativi annuali.
2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede:
a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per
la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità
temporale del programma stesso;
c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del
programma;
d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione
delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.
3. Il programma triennale è adottato dall’Ente di gestione della riserva e
approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.
ARTICOLO 48
Parere di conformità
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati
dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad
interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della
Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di
conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento
istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e
valorizzazione. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si
intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli
interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo
49.
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell’Ente di gestione
della riserva alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale
sede.
ARTICOLO 49
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione della riserva, secondo quanto previsto dall'articolo
13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver
verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del
Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti
per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni
ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della
Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende
rilasciato. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di
espressione del nulla-osta.
2. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume anche valore di
rilascio di autorizzazione paesaggistica.
3. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.
Capo IV
Paesaggi naturali e seminaturali protetti
ARTICOLO 50
Istituzione
1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono
le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei
criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il
Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e
degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il
territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra loro alla sua
istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata
territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d’istituzione dei Paesaggi naturali e
seminaturali protetti sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione
e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche
del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d’istituzione di
cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma
regionale di cui all’articolo 12 e sentite la Commissione
consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 15
febbraio 1984, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria) e le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché
le associazione ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello
regionale, convoca un’apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i
Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge
regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
ARTICOLO 51
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione dei
Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre forme associative
ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e
seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione
territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale
n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi
fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla
Provincia attraverso la delibera istitutiva.
3. L'adeguamento della pianificazione comunale è effettuato entro un anno
dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, utilizzando in
particolare i metodi e gli strumenti per la concertazione istituzionale di cui
al titolo I, capo III, della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare
riferimento a quelli previsti dall'articolo 15 della stessa legge.
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi
territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei
vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti
territorialmente interessati.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, nell'ambito
degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di cui al comma 2,
assicurano in particolare:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali
ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici, archeologici e
architettonici presenti;
b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale
tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o
vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle
specie animali e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di
conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
d) l’organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile,
ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello
sviluppo delle comunità locali.
6. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti possono
avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato
tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al
territorio
della medesima Provincia.
7. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano
alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti,
sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e
monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.
ARTICOLO 52
Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e
seminaturale protetto
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio
naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della Provincia un
Programma triennale di tutela e valorizzazione finalizzato a definire gli
interventi e le azioni da attuare per perseguire le proprie finalità istitutive,
in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12,
validi nello stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio
protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla
proposta del Programma triennale di tutela e di valorizzazione.
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di dettaglio sullo
stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali; fanno parte
del Programma il preventivo della spesa per la sua attuazione e
l'individuazione delle priorità degli interventi previsti, nonché la previsione
delle relative risorse finanziarie.
3. Qualora più Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano ricompresi
nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite specifici accordi di
programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico
Programma triennale di tutela e di valorizzazione.
Capo V
Aree di riequilibrio ecologico
ARTICOLO 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le
Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri, degli
indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il
Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e
degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il territorio di
più Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro alla sua istituzione;
l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d’istituzione delle Aree di riequilibrio
ecologico sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione
e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche
del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d’istituzione di
cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma
regionale di cui all’articolo 12 e sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e la
Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 8 del 1984, nonché le associazioni ambientaliste aventi una
rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un’apposita conferenza
a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme
associative di cui alla legge regionale n. 11 del
2001 territorialmente interessate.
5. Le Province provvedono all’istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico
già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni e in
conformità al Programma regionale di cui all’articolo 12.
ARTICOLO 54
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle
Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative ai sensi
della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio
ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del
2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal
Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia
attraverso l’atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi
territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei
vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti
territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli
strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in
particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli
assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle
associazioni vegetali e forestali presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di
quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone,
la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ
delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività
agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e
rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche
ed ambientali presenti.
5. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono avvalersi,
previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di
altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima
Provincia.
6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano
alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio,
sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e
monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
ARTICOLO 55
Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le
funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente
mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia
amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c),
della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del
territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie
competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la
contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante
apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti
provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di
volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle
strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla
legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei
Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla
legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere
inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato,
ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre
associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di
sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al
Corpo forestale dello Stato dall’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di
polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della
legislazione statale vigente.
ARTICOLO 56
Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati
1. Nelle Aree protette di cui alla presente legge sono vietati la
sperimentazione, la coltivazione e l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM).
ARTICOLO 57
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle
funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di gestione delle
Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali, la Regione esercita i
poteri sostitutivi di cui all’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004,
n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Università).
ARTICOLO 58
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
1. La Regione in applicazione dell’articolo 37, comma 2, della legge
regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazione
delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per
la
formulazione delle valutazioni d’incidenza ad opera dei soggetti gestori delle
Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti,
alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità ai sensi degli
articoli 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano
soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18
maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto
ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 7 del 2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono
acquisiti nell’ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle
modalità e dei principi di cui al comma 1.
ARTICOLO 59
Indennizzi e contributi
1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali
in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall’atto istitutivo o dal
Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto
gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al
conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai
Regolamenti del Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere
documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto
precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e Regolamenti, attraverso
effettivi e quantificabili riscontri.
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o
collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i
vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque
preesistenti al regime speciale di area protetta.
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi,
delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per fare fronte ai
danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed
agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno dell'area
contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è
consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico
del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.
ARTICOLO 60
Sanzioni in materia di Aree protette
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui
all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero
dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali
di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi
le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di
riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una
sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare
tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l’abbattimento di ogni
specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o
regionale o alla normativa dell’area protetta;
b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di
fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o
regionale o alla normativa dell’area protetta;
c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o
interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o
interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la
realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di
nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli
strumenti di cui al comma 1;
e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o
l’alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali
e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la
riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di
inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine
l’Ente di gestione procede all’esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente
asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore
dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità
dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità
dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente
conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del
danno.
6. All’Ente di gestione dell’area protetta compete l’irrogazione della sanzione
e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all’Ente di gestione dell’area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale).
ARTICOLO 61
Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema
regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000,
ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui
all’articolo 12, riguardano:
a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue parti o
componenti, di diretta gestione da parte della Giunta regionale;
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei
Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo principi di adeguatezza;
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la
valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da
assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi
regionali e dei Parchi interregionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore degli Enti
di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, privilegia le
iniziative, i progetti ed i programmi promossi e realizzati congiuntamente da
più Aree protette appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o
agli stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 18
trovano applicazione previa deliberazione del Consiglio regionale che a tal fine
ridetermina il quadro finanziario generale e i criteri di riparto delle
disponibilità finanziarie per la gestione e gli investimenti previsti dalla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.
TITOLO V
SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE
ARTICOLO 62
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 è
sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si
applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo
riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del
comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa
delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto
della violazione.".
ARTICOLO 63
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui
all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le violazioni in materia di
polizia forestale compiute sull’intero territorio regionale si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950
(Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione
amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967, la
sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
c) per le violazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 950 del 1967, la
sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 64
Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale elabora le linee guida per la formazione del Programma regionale di
cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di gestione dei Parchi regionali e
dei Parchi interregionali provvedono alla stesura dei rapporti di loro
competenza, di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi
sei mesi; il primo Programma regionale per le Aree protette e i siti
della Rete natura 2000 è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del
Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.
ARTICOLO 65
Disposizioni transitorie
1. Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della
presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto
istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso
il primo
Programma regionale. Entro sei mesi dall’emanazione delle direttive regionali di
cui all’articolo 10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all’aggiornamento
dello Statuto.
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente vigenti
conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali varianti sono
approvate con le procedure e le modalità definite dalla presente legge.
3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi già approvati
si applicano le disposizioni previgenti.
4. I Piani territoriali adottati prima dell’entrata in vigore della legge
regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in
vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le
disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5. Il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale costituito in base
alla normativa previgente rimane in carica fino alla istituzione dello stesso ai
sensi dell’articolo 8 della presente legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette, la
competenza di cui all’articolo 60, comma 6, spetta al Presidente della Provincia
territorialmente interessata.
ARTICOLO 66
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai
principi ed ai contenuti della presente legge, si provvede attraverso il primo
Programma e comunque entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente
legge, attraverso intese tra la Regione, le Province ed i Comuni
territorialmente interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione
dell'esercizio delle funzioni gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve
naturali regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.
ARTICOLO 67
Riserve naturali dello Stato
1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve
naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese interistituzionali con
le competenti Autorità statali allo scopo di assicurare il raccordo gestionale
delle stesse con il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000. Il procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e
Regolamenti delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato
dovrà integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in quanto a
verifica dei confini, regime di conservazione e valorizzazione, strumenti e
procedure progettuali, di gestione e monitoraggio.
ARTICOLO 68
Modificazioni all’articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Il comma 7 dell'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è
sostituito dal seguente:
"7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la
tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed
educazione ambientale e alla difesa del suolo.".
ARTICOLO 69
Modificazioni all’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 28
giugno 1994 n. 26 (Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale
ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n.
8) è sostituita come segue:
"c) l’indicazione delle capacità ricettive;".
ARTICOLO 70
Soppressione del Parco regionale dell’Alto Appennino Reggiano "Parco del
Gigante"
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del
Gigante", istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile
1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è
soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è
sciolto e posto in liquidazione.
2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le
modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del
Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta
liquidazione e in particolare quelli per:
a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle
modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti
giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;
b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di
competenza del Consorzio;
c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di
ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la
sua liquidazione.
3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano
territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel
perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino
all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente
interessati di nuovi strumenti urbanistici.
4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi
dodici mesi. L’eventuale proroga di detto termine è disposta con
deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale
dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 maggio 2001.
5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può
essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del
Consorzio.
ARTICOLO 71
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del 1994.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale n. 11 del 1988 ad eccezione degli articoli 3 e 5;
b) gli articoli da 1 a 28 e l'articolo 31 della legge regionale 12 novembre
1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11
“Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali”, alla L.R. 27 maggio
1989, n. 19, "Istituzione del Parco Storico di Monte Sole", nonché alla L.R. 2
luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po").
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 4 della legge regionale 2 luglio
1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po).
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1994,
sono abrogati.
5. Per le amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti nella
lettera g) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione è disapplicato
l’articolo 24 della legge n. 394 del 1991.
ARTICOLO 72
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa
fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel
bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 febbraio 2005 VASCO ERRANI