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Decreto 25 marzo 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(GU n. 156 del 7-7-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120;
Vista la decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2004 che stabilisce
ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;
Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente all'art. 4,
paragrafo 2, della stessa direttiva, e' stato preso in esame l'ultimo
aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza
comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE trasmesso alla
Commissione europea dall'Italia il 30 giugno 2004;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla Commissione
europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica
anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o di specie
prioritarie, e' stato adottato un elenco di siti selezionati quali siti di
importanza comunitaria (SIC);
Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione di una rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e in base alle
informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nel quadro dei
seminari biogeografici, ha ritenuto non sufficienti i siti proposti da alcuni
Stati membri, fra i quali l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di
conseguenza, per le specie e gli habitat elencati nell'allegato 2 della
decisione della Commissione del 7 dicembre 2004, non si puo' concludere che la
rete sia completa;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo con
cui sono pervenute le informazioni e con cui si e' giunti ad un accordo tra gli
Stati membri, ha ritenuto di dover adottare un elenco di siti, da considerarsi
provvisorio, che dovra' essere rivisto a norma dell'art. 4 della direttiva
92/43/CEE per i tipi di habitat e le specie di cui all'allegato 2 della
decisione della Commissione del 7 dicembre 2004;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto che le conoscenze sulla
presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato
I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva nelle acque marine
territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di la'
delle acque territoriali continuano ad essere incomplete cosicche' non si puo'
stabilire se la rete sia completa o incompleta relativamente agli habitat e alle
specie elencati nell'allegato 3 della citata decisione della Commissione del 7
dicembre 2004, ha ritenuto che relativamente a detti tipi di habitat e di specie
l'elenco provvisorio sara' rivisto, ove necessario, conformemente al disposto
dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo
2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere completato sulla
base di ulteriori proposte da parte dell'Italia per gli habitat e le specie
indicati negli allegati II e III che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di
importanza comunitaria sono depositati e disponibili presso la Direzione per la
protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni.
Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato in allegato I
al presente decreto, verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 marzo 2005
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio
n. 92
Allegati omessi