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Decreto 20 aprile 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche.
(GU n. 156 del 7-7-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
LA REGIONE MARCHE
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che,
nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalita'
sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante
valore storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la
gestione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»; come modificato dal decreto legislativo del 6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137»;
Vista la nota prot. n. SCN/4D/2001/11559 del 18 giugno 2001, con la quale il
Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e la regione Marche al fine di procedere alla definizione dell'intesa
diretta all'istituzione del Parco;
Vista la documentazione trasmessa dalla regione Marche con nota prot. n. 3831
dell'11 ottobre 2001, concernente le relazioni istruttorie, i criteri di
individuazione dei siti e dei beni minerari, le schede descrittive e le relative
cartografie;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla regione Marche con nota prot.
n. 1 del 2 gennaio 2002;
Vista la propria nota prot. GAB/2002/3137, B07 del 19 marzo 2002 con la quale si
richiede alla regione Marche l'espressione della prescritta intesa, previa
acquisizione dell'intesa degli enti locali interessati, ai sensi del citato art.
15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Vista la nota del Presidente della giunta regionale delle Marche, prot. n. 628/BAC
del 18 marzo 2003, con la quale vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio la deliberazione d'intesa espressa dalla regione
Marche insieme agli atti deliberativi degli altri enti locali interessati;
Vista l'intesa espressa dalla provincia di Ancona con deliberazione del
consiglio provinciale n. 126 del 26 settembre 2002;
Vista l'intesa espressa dalla provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione
della giunta provinciale n. 179 del 14 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana dell'Alta Valmarecchia con
deliberazione della giunta esecutiva n. 44 del 23 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana del Catria e Cesano con
deliberazione del consiglio comunitario n. 27 del 20 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana dell'Esino-Frasassi con
deliberazione della giunta esecutiva n. 57/NG del 21 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Arcevia (AN) con deliberazione del
consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 2002;
Viste le deliberazioni di giunta comunale del comune di Novafeltria (PU) n. 211
del 22 luglio 2002, n. 257 del 9 settembre 2002 e n. 341 del 18 novembre 2002
con le quali si esprime la prescritta intesa;
Vista l'intesa espressa dal comune di Pergola (PU) con deliberazione del
consiglio comunale n. 55 del 6 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Sant'Agata Feltria (PU) con deliberazione
della giunta comunale n. 84 del 27 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Sassoferrato (AN) con deliberazione del
consiglio comunale n. 30 dell'8 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Talamello (PU) espressa con deliberazione
della giunta comunale n. 32 dell'11 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla regione Marche con deliberazione della giunta
regionale n. 290 del 4 marzo 2003;
Visto in particolare l'allegato 2 alla deliberazione della giunta regionale
delle Marche n. 290 del 4 marzo 2003 nella parte in cui, relativamente alla
miniera di zolfo di Cabernardi, si chiede di stralciare le strutture e le aree
che si ritengono meno significative, avendo mutato nel tempo i caratteri
originari. denominate mensa degli impiegati, case degli impiegati, case degli
operai, cooperativa dei minatori, osteria, mattatoio, piccola Betlemme;
Vista la nota del Dipartimento sviluppo economico - Servizio beni ed attivita'
culturali della regione Marche prot. n. 1619 del 22 luglio 2003 con la quale si
trasmette su supporto informatico la cartografia delle aree costituenti il
Parco, elaborata dai comuni capofila Sassoferrato (AN) e Novafeltria (PU);
Vista la nota del capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio del 30 ottobre 2003, prot. GAB/2003/10995/B07, con la quale si
trasmette il decreto di istituzione del Parco museo delle miniere di zolfo delle
Marche, modificato secondo quanto richiesto dalla regione Marche e firmato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per la controfirma del
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Vista la nota del 9 dicembre 2003, prot. n. 10430, del capo di gabinetto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali con la quale, acquisite le
valutazioni delle competenti direzioni generali per i beni archeologici e per i
beni architettonici e il paesaggio, si propone l'inclusione nell'Allegato A allo
schema di decreto in questione, relativamente al sito di Cabernardi, degli
edifici denominati case degli impiegati, case degli operai, mensa degli
impiegati, cooperativa dei minatori e si restituisce lo schema di decreto non
firmato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, chiedendo di apportare
le modifiche segnalate;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Direzione per la protezione della natura prot. DPN/4D/2004/6043 del 9 marzo 2004
con la quale si chiede alla regione Marche di valutare con gli enti locali
interessati l'opportunita' di inserire nell'Allegato A i siti di cui al
precedente capoverso, secondo quanto richiesto dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e di comunicare gli esiti di tale valutazione;
Vista la nota del servizio beni e attivita' culturali della regione Marche del 3
maggio 2004, prot. n. 14641/29/04/04/DIP3/RM/BCA/P, con la quale si trasmette
copia del verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 7 aprile 2004;
Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 611 dell'8 giugno
2004 con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 290 del 4 marzo
2003, si esprime assenso al reinserimento nell'Allegato A dello schema di
decreto istitutivo, relativamente al sito di Cabernardi, degli edifici
denominati case degli impiegati, case degli operai, mensa degli impiegati e
cooperativa dei minatori;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata nella seduta
dell'11 novembre 2004, atto rep. n. 797, trasmesso con nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri prot. n. 6197 del 17 novembre 2004;
Ritenuto di procedere all'istituzione del Parco museo minerario delle miniere di
zolfo delle Marche in applicazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 2,
della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione del Parco
1. E' istituito il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle
Marche, di seguito denominato Parco dello zolfo delle Marche, in attuazione del
disposto dell'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. I siti e i beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche sono
individuati nell'Allegato A al presente decreto del quale costituisce parte
integrante.
3. L'ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i
beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche e' riportata nella
cartografia ufficiale in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali ed in copia conforme presso la regione Marche e il soggetto
gestore del Parco.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, la regione Marche e gli
enti locali interessati, potranno essere ricompresi all'interno del Parco dello
zolfo delle Marche ulteriori siti e beni dell'attivita' mineraria con rilevante
valore storico, culturale ed ambientale.
Art. 2.
Finalita' ed attivita' del Parco
1. Le finalita' che con l'istituzione del Parco dello zolfo delle Marche si
intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e
tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'Allegato A al presente
decreto nonche' delle attivita' ad essi connesse.
2. A tal fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curera' e coordinera',
d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e per territorio le
seguenti attivita':
a) tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali,
scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attivita'
mineraria;
b) recuperare e conservare in strutture museali ed archivistiche il patrimonio
di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di
interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori
etnoantropologici connessi con l'attivita' estrattiva;
d) promuovere, sostenere e sviluppare attivita' di formazione e di ricerca nei
settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;
e) promuovere e sostenere attivita' educative, didattico-divulgative ed
artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
f) promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, anche con
riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di utilizzazione del
materiale estratto.
Art. 3.
Consorzio del Parco
1. La gestione del Parco dello zolfo delle Marche, inteso come ecomuseo, ai
fini della realizzazione delle attivita' di cui al precedente articolo, e'
affidata al Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, dalla regione Marche, dalla provincia di Ancona, dalla provincia di
Pesaro ed Urbino, dalle Comunita' montane dell'Alta Valmarecchia, del Catria e
Cesano, dell'Esino-Frasassi e dai comuni di Arcevia (AN), Novafeltria (PU),
Pergola (PU), Sant'Agata Feltria (PU), Sassoferrato (AN) e Talamello (PU).
2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico. La denominazione
ufficiale del consorzio e' «Consorzio del Parco museo minerario delle miniere di
zolfo delle Marche». Il consorzio ha sede presso uno degli enti locali
interessati del quale si avvarra' di strutture e mezzi.
3. Il consorzio provvede allo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2
del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 1 del medesimo art. 2.
4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze
del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette
finalita' ed attivita' e, in ogni caso, quelle relative agli usi civici, ai
diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali, agli interventi di
difesa del suolo, nonche' ad ogni altra attivita' la cui disciplina e
regolamentazione sia gia' attribuita da norme statali o regionali anche
regolamentari, alla
competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.
Art. 4.
Organi del Consorzio
Gli organi del Consorzio del Parco dello zolfo delle Marche sono individuati
nello statuto del Consorzio.
Art. 5.
Regolamento del Parco
1. Il regolamento disciplina l'esercizio della attivita' consentite nei siti
e nei beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche, anche tenuto conto
degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni.
2. Il regolamento e' deliberato dall'organo di amministrazione del Consorzio a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento e' approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio previo parere del Ministro per i beni e le attivita' culturali e la
regione Marche.
Art. 6.
Statuto e regolamento del Consorzio
1. Lo statuto del Consorzio definisce l'organizzazione interna, le modalita'
di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti.
2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilita' del Consorzio
sono predisposti da una commissione composta da quindici componenti qui di
seguito specificati:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che la
presiede;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali su
designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) un rappresentante della regione Marche su designazione del Presidente della
regione medesima;
d) un rappresentante delle Universita' marchigiane su designazione dei rettori
delle Universita' medesime;
e) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente
della provincia medesima;
f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del
presidente della provincia medesima;
g) un rappresentante per ognuna delle Comunita' montane interessate su
designazione delle Comunita' montane medesime;
h) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati su designazione dei
medesimi.
3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio previo parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali e
della regione Marche.
4. La commissione di cui al precedente comma 2, che dura in carica per un
periodo non superiore a 180 giorni, e' legittimamente insediata allorche' sia
stata designata la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 7.
Entrate del Consorzio
Costituiscono entrate del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle
Marche, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo
2001, n. 93:
a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonche' di enti ed
organismi internazionali, dello Stato, della regione Marche, della provincia di
Ancona, della provincia di Pesaro e Urbino, delle Comunita' montane e dei comuni
interessati e di altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge
22 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del soggetto gestore
del Parco dello zolfo delle Marche.
Art. 8.
Comitato di gestione provvisoria del Parco
1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della
personalita' giuridica di diritto pubblico del Consorzio, e' costituito il
comitato di gestione provvisoria del Parco dello zolfo delle Marche. Il comitato
e' composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio previo parere della regione Marche, e da otto componenti nominati
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti
modalita':
a) un esperto in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) un esperto in rappresentanza della regione Marche su designazione del
presidente della regione medesima;
c) un esperto in rappresentanza delle Universita' marchigiane su designazione
dei rettori delle Universita' medesime;
d) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente
della provincia medesima;
e) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del
presidente della provincia medesima;
f) un rappresentante delle comunita' montane interessate su designazione dei
presidenti delle Comunita' montane medesime;
g) due rappresentanti dei comuni interessati su designazione dei comuni di
Novafeltria e di Sassoferrato.
2. Fino all'insediamento degli organi del Consorzio, il comitato esercita tutti
i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del
Parco dello zolfo delle Marche.
3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la regione Marche.
Art. 9.
Regime autorizzativo
1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attivita'
previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del
presente decreto e' sottoposto al preventivo parere dell'organo di
amministrazione del Consorzio. Nelle more della sua costituzione valgono le
norme degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione dei singoli
comuni.
Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali in
materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il regime autorizzativo di cui al precedente comma 1 si applica a tutti gli
immobili (edifici e terreni) compresi nel Parco con esclusione delle zone
individuate quali zone omogenee B di completamento dei piani regolatori generali
in vigore o adottati, per le quali restano validi i percorsi autorizzativi
vigenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara'
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 6, foglio n. 213
Allegato A
ELENCO DEI SITI E DEI BENI COSTITUENTI IL PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
A) Miniera di zolfo di Cabernardi
1. Sito della miniera di zolfo di Cabernardi (Comune di Sassoferrato (AN)):
portineria, fienile, lampisteria, attrezzeria, tettoia dell'attrezzeria, sala
compressori, depositi della miniera, spogliatoi dei minatori, vecchio serbatoio
della nafta, resti di edificio di servizio, pozzo «Donegani», deposito per la
teleferica, calcheroni, parte terminale dei calcheroni, base della teleferica,
forni Gili, piano inclinato, camino per i gas, «ginesario», edificio di servizio
del ginesario, muro di recinzione, resti della galleria, edificio di servizio,
stalla, casa del guardiano della polveriera, infermeria, sito dedicato a S.
Barbara, mensa degli impiegati, case degli impiegati, pista di pattinaggio,
campo da tennis, case degli operai, serbatoi per l'acqua, attrezzeria,
polveriera, cooperativa dei minatori, discenderia (sniz).
2. Sito della miniera di zolfo di Vallotica (Comune di Sassoferrato (AN)):
viabilita' tra la miniera di Cabernardi e la miniera di Vallotica, ciminiera,
serbatoio, edifici di servizio, sala macchine, uffici, pozzo, sistemi di
manovra, forni Gill.
3. Sito del villaggio di minatori di Cantarino (Comune di Sassoferrato (AN)):
edifici per alloggi, via Rostan, Corso Tomatis, via Boschetti, «Cattedra»,
chiesa, ventoloni.
4. Sito di Felcine (Comune di Sassoferrato (AN)): ventolone. 5. Sito della
raffineria di zolfo di Bellisio Solfare (Comune di Pergola (PU)):
edifici della raffineria, falegnameria, ex-abitazioni per impiegati,
ex-palazzina degli uffici, ex-magazzini presso la stazione ferroviaria, prima
diga per la produzione di energia elettrica.
6. Sentieri di accesso dal Comune di Arcevia alla miniera di Cabernardi (Comune
di Arcevia (AN)):
A: da Palazzo; B: da Caudino; C: da Costa; D: da S. Stefano; E: da Civitalba.
B) Miniera di zolfo di Perticara (Comuni di Novafeltria (PU), Sant'Agata Feltria
(PU) e Talamello (PU)): area interna alla perimetrazione riportata nella
cartografia allegata al presente decreto ed in particolare:
1. Sito della miniera di zolfo di Perticara:
Pozzi e discenderie: Pozzo Perticara, Pozzo Mezzena, Pozzo Vittoria, Pozzo
Parisio, Pozzo Montecchio, Pozzo Alessandro, Pozzo Paolo, Discenderia Fanante,
antico ingresso delle miniere Perticara - Marazzana («le scale»), discenderia
Monte Pincio; calcaroni, forni Gill;
2. Cantiere Certino:
sala argano, castello del Pozzo Vittoria, sala compressori, lampisteria,
officina meccanica, centrale elettrica, magazzino, uffici, bagni-docce, sala
musica (gia' deposito carburo), dopolavoro
aziendale;
3. Cantiere Pozzo Alessandro - Villaggio minerario:
alloggi impiegati, sede cooperativa di consumo, cabina elettrica, rimessa
autoveicoli, stalle-scuderie, sala argano-officine, alloggi impiegati,
magazzino, villino
amministratore, mense impiegati, scuola-palestra, campo sportivo, magazzino
agrario (Ca' Piermanzo), abitazione (Ca' Piermanzo), spacciobotteghino (Ca'
Piermanzo), Ca' de Masi;
4. Edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera:
alloggi, palazzo del direttore, abitazione vice-direttore, abitazione impiegati,
ospedale vecchio, ospedale nuovo, abitazione dottore (gia' mensa), abitazione
infermiere (gia' mensa), alloggi operai (Palazzone), centrale elettrica;
5. Edifici ubicati nell'abitato di Perticara:
scuola media, sede cooperativa di consumo, vecchia sede Museo Minerario (gia'
macello comunale), edificio con cabina elettrica, sala macchine, lavatoio di
Casalecchio;
6. Edifici ubicati a Novafeltria:
mulino delle polveri, stazione ferroviaria, stazione della teleferica;
7. Edifici ubicati nella localita' Campiano di Talamello:
mulini delle polveri.
Planimetrie omesse