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Accordo 14 luglio 2005
Conferenza Unificata. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU).
(GU n. 174 del 28-7-2005)
LA CONFERENZA UNIFICATA
nell'odierna seduta del 14 luglio 2005:
Visto l'art. 117 della Costituzione, che:
al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva
in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
al comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le materie di
legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che:
all'art. 18, comma 2, dispone che il decreto istitutivo di un'area marina
protetta preveda, fra l'altro, la concessione d'uso dei beni del demanio
marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6, della stessa legge;
all'art. 19, comma 3, vieta nelle aree protette marine le attivita' che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della
protezione e delle finalita' istitutive dell'area;
all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della marina
mercantile, i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree
protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalita' della
gestione dell'area medesima, precisando che i beni del demanio marittimo
esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che:
all'art. 77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e alle funzioni
in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti
allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
all'art. 105, comma 2, lettera l), conferisce alle Regioni le funzioni relative
al rilascio delle concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le
zone del mare territoriale, con esclusione dei casi ivi espressamente previsti;
Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del 16 ottobre
2002, si e' espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del
demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette di cui all'art.
19, comma 6, della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, affermando in
particolare che, in vista della finalita' di tutela perseguita, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla
base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del 10 luglio 2002
e con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre 2002 e n. 307 del 1° ottobre
2003, ha proclamato il principio in base al quale la tutela dell'ambiente e' da
considerarsi un valore costituzionalmente protetto che non esclude la
titolarita' in capo alle Regioni di competenze legislative su materie - come il
governo del territorio - per le quali quel valore costituzionale assume rilievo;
Considerato che, a seguito della riunione tecnica tenutasi il 22 luglio 2003
presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, e' emersa l'esigenza di
assicurare il coordinamento ed il contemperamento delle competenze
rispettivamente attribuite allo Stato ed alle Regioni dalle sopraindicate
disposizioni di legge, al fine di garantire una omogenea e coerente attivita'
amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni
demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette;
Considerato che, in data 1° giugno 2004, il Coordinamento degli Assessori
regionali competenti in materia di demanio marittimo ha inviato un documento in
cui si propone, fra l'altro, il coinvolgimento dei soggetti gestori delle aree
marine protette nei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali
marittime da parte delle Regioni o degli enti cui e' attribuito, in base alla
legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative;
Vista la nota prot. n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, predisposta sulla base del
menzionato documento delle Regioni, con la quale si propone, tra l'altro, che,
ai fini del rilascio dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del
demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette,
rilevi la prevista suddivisione di queste ultime in zone sottoposte a regimi di
tutela ambientale differenziati in relazione alle diverse caratteristiche
ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti;
Considerati gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004, in cui sono
state esaminate le due menzionate proposte;
Visto lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del 10 dicembre 2004;
Considerate le risultanze della riunione tecnica del 20 gennaio 2005, in cui e'
stato esaminato lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, concordando che detto Ministero, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e le Regioni avrebbero congiuntamente apportato
al testo alcune modifiche di dettaglio;
Vista la nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio con nota prot. n. DPN/7D/2005/1035 del 27 aprile
2005, ulteriormente riformulata e diramata dalla Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni con nota prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005;
Considerati gli esiti dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno 2005, in cui e'
stata approvata la stesura definitiva dello schema d'intesa;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3» che, all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula
di' intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Ritenuto di dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni delle amministrazioni
interessate alla materia di cui trattasi;
Considerato che nella odierna seduta di questa Conferenza, il governo, le
regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, hanno approvato il
testo in esame;
STIPULA LA SEGUENTE INTESA
fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali, nei
termini sottoindicati
Art. 1.
Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette
1. Ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali cui
siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla
concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle
aree marine protette individuate dall'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n.
979 e dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e
integrazioni, rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle
aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela
tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica
ivi presenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4. In particolare:
a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati
provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare
ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere
e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della
stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore dell'area
marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di
ricerca scientifica;
b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio
marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta,
anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali
preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle
regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni,
d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita'
istitutive;
c) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio
marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta,
anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali
preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle
Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni,
previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita'
istitutive.
2. Sono fatte salve le competenze statali nelle aree del demanio marittimo e
delle zone di mare territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive modifiche e al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1989 e successive modifiche, nonche' le
competenze statali definite in base all'art. 32 dello Statuto della Regione
siciliana, approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n. 455.
Art. 2.
Concessioni preesistenti
1. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, le
regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, in
collaborazione con le competenti Capitanerie di Porto e con i Soggetti gestori
delle aree marine protette, provvedono, entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente intesa, alla ricognizione
delle autorizzazioni e concessioni demaniali in essere, con le rispettive date
di scadenza, relative al suddetto territorio.
2. Le regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni,
provvedono a revocare, non rinnovare o modificare le eventuali concessioni
esistenti nelle aree marine protette che confliggano con quanto disposto nei
rispettivi decreti istitutivi e nei regolamenti di esecuzione del decreto
istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta.
Art. 3.
Linee guida
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini del
rilascio del parere da parte del soggetto gestore dell'area marina protetta per
i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare
ricadenti all'interno della zona C di riserva parziale, di cui al precedente
art. 1, lettera c), puo' emanare apposite linee guida in materia.
Art. 4.
Applicazioni degli articoli 34 e 36 del codice della navigazione
1. Ferma restando la possibilita' di ricorrere, nei casi previsti dalla
legge, all'istituto della concessione di cui all'art. 36 del Codice della
Navigazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i
soggetti gestori delle aree marine protette possono, in presenza dei requisiti
di legge, ricorrere all'istituto della consegna di cui all'art. 34 del Codice
della Navigazione, per tutti i beni demaniali di specifico ed indispensabile
interesse per la tutela dell'area marina protetta e pertanto per quelli
ricadenti nelle zone A di riserva integrale, nonche', previo parere della
regione interessata o dell'Ente locale cui siano state da essa conferite le
funzioni, per quelli ricadenti nelle zone B di riserva generale e nelle zone C
di riserva parziale.
Art. 5.
Recepimento
1. Al fine di garantire l'applicazione della presente intesa: le regioni
provvedono a coordinare e recepire le previsioni contenute nella presente intesa
nelle rispettive normative regionali che disciplinano le concessioni demaniali e
le correlate competenze;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede affinche' il
contenuto della presente intesa venga recepito nel regolamento di esecuzione del
decreto istitutivo e di organizzazionedi ogni singola area marina protetta;
il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a mettere a disposizione
ogni utile informazione e documentazione per consentire l'accertamento delle
situazioni concessorie nelle aree marine protette.
La presente intesa e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 luglio 2005
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino