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Regione Veneto
Legge Regionale n.16 del 13-08-2004
Contributo straordinario per l'interramento di linee elettriche aeree nel Parco Regionale dei Colli Euganei
(B.U.R. Veneto n. 81 del 17.8.2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la tutela dell'ambiente naturale e
paesaggistico e la salvaguardia di specifiche particolarità geomorfologiche,
vegetazionali e faunistiche.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 ed al fine di valorizzare e
salvaguardare particolari zone di riconosciuto pregio ambientale che ricadono
negli enti parco regionali la Regione promuove interventi finalizzati ad
integrare la rete elettrica nel contesto naturale ed ambientale attraverso
l'interramento delle linee elettriche aeree con la cooperazione di tutti i
soggetti interessati.
ARTICOLO 2
Interramento di linee elettriche aeree e protocollo d'intesa.
1. In attuazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 la Regione avvia
una fase di sperimentazione finanziando in parte i lavori per l'interramento
della tratta definitiva dell'elettrodotto 132 KV "C.P. Monselice - Baone - Este
con allacciamenti Italcementi in Monselice e Cementizillo in Este".
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
un protocollo d'intesa con i Comuni di Monselice, Este e Baone, con la Provincia
di Padova, con l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con la società ENEL
distribuzione S.p.A. che preveda modalità, partecipazioni, costi e tempi per
l'esecuzione dei lavori, nonché la ricerca e l'utilizzazione delle migliori
tecnologie.
ARTICOLO 3
Valutazione della sperimentazione.
1. Nel Protocollo d'intesa previsto al comma 2 dell’articolo 2 devono essere
previste le modalità con le quali valutare in modo analitico l'efficienza e
l'efficacia dell'intervento in relazione alla semplicità e rapidità e sicurezza
alla affidabilità e sicurezza della rete alla semplicità e rapidità nella
manutenzione, alla valorizzazione e miglioramento dei valori
paesistico-ambientali.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in
2.000.000 di euro per l'esercizio 2004, si fa fronte utilizzando le risorse
allocate nell'u.p.b. UO111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di
previsione 2004.
ARTICOLO 5
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione veneta.
Venezia, 13 agosto 2004