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Provvedimento 15 gennaio 2009
Autoritą per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Regolamento in materia di attivitą di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006
(GU n. 80 del 6-4-2009)
IL CONSIGLIO
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e
integrazioni (di seguito il codice) ed, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8,
comma 3, del medesimo decreto;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' approvato in data 20
dicembre 2007;
Ritenuto di dover disciplinare l'attivita' di indagine della Direzione generale
vigilanza lavori e della Direzione generale vigilanza servizi e forniture, in
relazione alle attivita' di cui all'art. 38, comma 1, lettera a) ed all'art. 39,
comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento di organizzazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attivita' di
indagine, di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice.
Art. 2.
Attivita' d'indagine
1. Le attivita' di indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali,
definiti dal Consiglio dell'Autorita', aventi ad oggetto
specifiche problematiche o criticita' del settore dei contratti pubblici.
2. Le attivita' di indagine possono altresi' essere svolte sia d'iniziativa
d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse. In
quest'ultimo caso la segnalazione deve essere presentata secondo l'apposito
modulo predisposto e disponibile sul sito Web dell'Autorita'.
3. Le segnalazioni presentate secondo quanto previsto dal precedente comma sono
catalogate dagli Uffici e costituiscono oggetto di apposita relazione
riepilogativa bimestrale anche al fine di concorrere ad individuare le tematiche
oggetto della direttiva annuale sull'azione amministrativa.
4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura del dirigente dell'ufficio,
mentre compete al Direttore generale l'apertura e la definizione del
procedimento, all'esito della relativa attivita' istruttoria, nei seguenti casi:
a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;
b) questioni alle quali puo' applicarsi, anche in via analogica, una precedente
pronuncia dell'Autorita'.
5. Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di
segnalazioni:
a) quando non e' stato utilizzato l'apposito modulo o la compilazione e'
incompleta, previa richiesta di compilazione o integrazione;
b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza dell'Autorita', ossia quando
la questione proposta esula dalle attribuzioni dell'Autorita' stessa sotto il
profilo oggettivo o soggettivo;
c) nei casi di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia quando vengono dedotti
fatti o circostante fondati su dati giuridici o di fatto palesemente inesatti;
d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo svolgimento
della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per ricorrere alla
procedura di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006;
e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalita' tale da
giustificare l'emanazione di un atto a portata generale.
6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare il cui
valore sia inferiore a 150 mila euro, nonche' quelle relative a procedure di
aggiudicazione concluse da piu' di sei mesi, ovvero a procedure di esecuzione
dei contratti pubblici per le quali e' stato emesso il certificato di collaudo
definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello svolgimento di eventuali
indagini di carattere generale.
7. L'apertura del procedimento per le seguenti segnalazioni, di particolare
rilevanza, e' altresi' di competenza del Direttore generale, salvo che non
ritenga di rimetterla all'esame del Consiglio:
a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;
b) interventi riportati dalla stampa nazionale;
c) interventi nei quali siano state commesse gravi violazioni delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori;
d) interventi nei quali si sia verificata la sospensione dell'attivita' per un
tempo superiore a un anno;
e) subappalti non autorizzati;
f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;
g) casi in cui sia necessario rivedere l'orientamento gia' espresso dal
Consiglio;
h) casi la cui definizione implichi segnalazione alla Procura della Repubblica o
della Corte dei conti.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
procedimenti gia' pendenti presso gli Uffici.
Art. 3.
Richieste di informazioni e di esibizione di documenti
1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui
all'art. 6, comma 9, lettera a) del codice, devono essere formulate per iscritto
e comunicate secondo le modalita' di cui all'art. 11.
2. Esse devono sinteticamente indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo;
c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il
documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed
alla quantita' e qualita' delle informazioni richieste, e comunque non inferiore
a quindici giorni e non superiore a trenta giorni;
d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la
persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le
informazioni richieste;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti
richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri.
3. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei
titolari o rappresentanti legali delle imprese.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere
formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note
all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.
Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti,
e' consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.
5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene
redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui all'art. 10.
Art. 4.
Avvio dell'istruttoria
1. L'atto di avvio dell'istruttoria indica gli elementi essenziali in merito
alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il
responsabile del procedimento, l'ufficio dove si puo' prendere visione degli
atti del procedimento, nonche' il termine entro il quale le imprese e gli enti
interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti ovvero di depositare
memorie e documenti.
2. L'atto di avvio dell'istruttoria e' comunicato, ai sensi dell'art. 11, alle
stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti interessati, nonche' ai soggetti
che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce
o istanze utili all'avvio dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione
personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la stessa e' effettuata
tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita'.
Art. 5.
Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali e' stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria, ai
sensi dell'art. 4, comma 2;
b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' le associazioni
rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto,
immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai
provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di
intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del
provvedimento di avvio dell'istruttoria.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
a) accedere ai documenti, secondo quando previsto dal regolamento sull'accesso
agli atti;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
3. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria,
possono essere sentiti in audizione dinanzi agli uffici.
4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in persona
del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi
possono altresi' farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza
tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione
dell'audizione.
Art. 6.
Ispezioni
1. L'Ufficio esegue le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di
documenti utili ai fini dell'istruttoria. I dirigenti formulano proposte
motivate al Direttore generale ai fini della autorizzazione all'ispezione. Il
Direttore generale procede a formalizzare l'incarico di ispezione con proprio
atto, anche ai fini dell'impegno delle relative risorse umane e finanziarie.
2. I funzionari dell'Autorita' incaricati di procedere alle ispezioni esercitano
i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto, lo
scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo,
senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti
richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite
informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione,
l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o
disposizioni di servizio interni della Stazione appaltante;
b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o
prescrizioni interne, anche orali;
c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in
cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' della stazione
appaltante o dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e
rappresentativita' dell'autore del documento, nonche' ogni documento prodotto o
contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 possono:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui
confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di' residenza o
domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da
consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta'
comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare
riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo
verbale secondo le modalita' di cui all'art. 10.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo' avvalersi della
collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che, ai sensi dell'art. 6,
comma 9, lettere b) e d) del codice, agiscono con i poteri e le facolta'
previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme
tributarie.
Art. 7.
Conclusione dell'istruttoria e relativa comunicazione
1. Completata l'istruttoria, viene adottato l'atto finale, che viene
comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata e' data notizia
mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorita'.
2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7, gli uffici trasmettono al Consiglio le
risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza
delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori
acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai
soggetti indicati dall'art. 4, comma 2.
3. Nei procedimenti di cui all'art. 4, comma 3, la comunicazione delle
risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante pubblicazione nel sito
web ovvero mediante altre forme di pubblicita' idonee, stabilite di volta in
volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione
personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella
pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse a che non vengano divulgati
segreti commerciali o industriali.
4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze
istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono
presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale di fronte
agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far
pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione delle risultanze istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta,
fissando la data della audizione, che e' comunicata agli interessati.
5. Il Consiglio puo' sentire i soggetti interessati separatamente o
congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse dei
presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria attivita'.
6. Dell'audizione e' redatto processo verbale, contenente le principali
dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita' di cui all'art. 10.
Art. 8.
Monitoraggio dei contratti pubblici
1. Il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti pubblici puo' essere
condotto dall'Ufficio, al fine di verificare le motivazioni del mancato
conformarsi alle decisioni dell'Autorita' ovvero a verificare fatti irregolari
ulteriori conseguenza di quelli rilevati.
2. Il monitoraggio e' attuato mediante una richiesta di informazioni e documenti
avente ad oggetto:
a) eventuali nuove irregolarita';
b) il persistere di irregolarita' o di situazioni di inefficienza senza
provvedimenti;
c) la necessita' di scelte della stazione appaltante per ovviare a situazioni
abnormi;
d) gli effetti di irregolarita' emerse e denunciate;
e) ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla questione oggetto di
segnalazione.
Art. 9.
Segreto di ufficio
1. Le informazioni raccolte in applicazione del codice e del presente
regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del codice sono tutelate, fino alla
conclusione dell'istruttoria, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art.
331 del codice di procedura penale.
Art. 10.
Verbalizzazioni
1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il
verbale, contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle
operazioni oggetto di verbalizzazione, e' sottoscritto, al termine
dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale
rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita
apposita procura.
2. Quando taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il
verbale, ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono
consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione
che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata
registrazione fonografica delle audizioni.
Art. 11.
Comunicazioni
1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari
devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:
a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) consegna a mano contro ricevuta;
c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;
d) telex o telegramma.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di
richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'.
In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si
considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati
inviati, salvo prova contraria.
Roma, 15 gennaio 2009
Il presidente: Giampaolino