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Determinazione 14 gennaio 2009
Autoritŕ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo». (Decreto legislativo 11 dicembre 2008, n. 152). (Determinazione n. 1).
(GU n. 22 del 28-1-2009)
Premesse.
Una delle piu' importanti innovazioni contenute nel decreto legislativo
n. 152/2008, correttivo al decreto legislativo n. 163/2006 (d'ora
innanzi «Codice»), riguarda l'introduzione di nuove procedure per
l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici con l'utilizzo,
totale o parziale, di risorse private.
Il decreto legislativo n. 152/2008 introduce all'art. 153 del Codice un
sistema innovativo, che comporta per l'amministrazione una scelta
preliminare tra la «classica» procedura di affidamento delle concessioni
di lavori pubblici prevista dall'art. 143 del Codice e due nuove
procedure; e' poi prevista una terza procedura, alla quale i soggetti
privati legittimati dalla norma possono ricorrere per superare
l'eventuale inattivita' della pubblica amministrazione stessa.
L'Autorita', tenuto conto del nuovo assetto della materia, ritiene
opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici ed alle imprese,
alcune prime indicazioni operative, sia in merito a talune problematiche
interpretative riguardanti le nuove procedure di gara delineate dal
legislatore, sia in merito ai contenuti dello studio di fattibilita'.
A tali indicazioni faranno seguito ulteriori approfondimenti in merito
ai criteri di redazione dei bandi di gara e all'applicazione del
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
L'Autorita', data la complessita' del tema ed il coinvolgimento di
numerosi interessi di settore, ha elaborato due documenti, che sono
stati sottoposti all'attenzione degli operatori pubblici e privati,
convocati in audizione, al fine di acquisire le relative valutazioni e
indicazioni.
Sulla base di quanto sopra considerato;
Il Consiglio
approva le seguenti linee guida:
1) «linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici
mediante le procedure previste dall'art. 153 del Codice»;
2) «linee guida per la redazione dello studio di fattibilita'».
Roma, 14 gennaio 2009
Il presidente relatore
Giampaolino
Il consigliere relatore
Moutier
Allegato
LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 153 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
163/2006.
1. Il regime transitorio
L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2008 prevede che
«la disciplina recata dall'art. 153 del codice, come sostituito dal
presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati
pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in
sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei
mesi di cui all'art. 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di
approvazione del programma triennale 2009-2011».
Da tale disposizione si evince che la disciplina prevista all'art. 153
del Codice, come modificato dal decreto legislativo n. 152/2008, si
applica alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo il 17 ottobre
2008, data di entrata in vigore dello stesso decreto, qualora ricorrano
i presupposti richiesti dalla norma per l'avvio delle medesime
procedure. Tali presupposti sono costituiti dall'inserimento dello
studio di fattibilita' dell'intervento nella programmazione triennale e
nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima,
dovra', quindi, attivarsi per porre in essere le condizioni necessarie
all'avvio delle nuove procedure prima della pubblicazione del bando di
gara.
Per gli avvisi gia' pubblicati secondo la previgente formulazione
dell'art. 153, ancorche' le proposte non siano ancora pervenute, o non
ancora prese in esame, si applica dunque la precedente disciplina.
Nel caso di mancanza di proposte alla scadenza del termine ultimo
previsto per la loro presentazione, le amministrazioni aggiudicatrici
potranno utilizzare la nuova procedura, mediante la pubblicazione di un
bando di gara, sempre nel rispetto dei presupposti attualmente previsti
(inserimento nell'elenco annuale e redazione di adeguato studio di
fattibilita').
Un aspetto che merita di essere precisato riguarda il dies a quo di
applicazione delle ulteriori modifiche apportate all'istituto della
concessione ed in particolare quelle introdotte all'art. 159 (subentro)
ed all'art. 160 (privilegio).
La norma transitoria contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 152/2008 dispone espressamente l'applicabilita', a
partire dal 17 ottobre 2008, soltanto delle nuove procedure di cui
all'art. 153. L'art. 2, lettera vv) del terzo correttivo introduce una
norma transitoria nell'ambito dell'art. 253 del Codice, prevedendo che,
nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che stabilira' le
modalita' di attuazione dell'istituto del subentro, tali criteri
potranno essere fissati dalle parti nel contratto.
La modifica piu' rilevante introdotta all'istituto del subentro riguarda
la fissazione del termine per la designazione del soggetto subentrante:
infatti, mentre nella previgente normativa tale termine era fissato
dalla legge in novanta giorni, la nuova disposizione stabilisce che il
termine sia previsto nel contratto o, in mancanza, sia assegnato
dall'amministrazione aggiudicatrice.
Tale innovazione introduce una normativa piu' flessibile, che rimette
all'autonomia negoziale la fissazione del termine suddetto;
pertanto, si puo' ritenere che la nuova disciplina del subentro si
applichi anche alle procedure in corso, ivi comprese quelle indette ai
sensi dell'art. 143; laddove il contratto sia gia' stato stipulato, le
parti potranno di comune accordo prevedere un termine diverso da quello
vigente al momento della conclusione del contratto.
Quanto all'art. 160 del Codice, in materia di privilegio sui crediti,
per i contratti di concessione di lavori pubblici, l'attuale
formulazione estende il privilegio generale dei crediti dei soggetti
finanziatori sui beni mobili del concessionario a quelli delle societa'
di progetto concessionarie. Tale privilegio era anche nella normativa
previgente logicamente esteso ai beni mobili della societa' di progetto,
nell'ipotesi in cui il concessionario si fosse avvalso della facolta' di
costituzione della stessa.
2. La fase della programmazione
Preliminarmente, e' opportuno svolgere alcune considerazioni sulla
fase della programmazione triennale, che si conferma anche nel nuovo
assetto normativo quale punto di partenza per la realizzazione di tutti
i lavori pubblici, compresi quelli che si possono realizzare con il
contributo dei privati.
Il terzo correttivo introduce al riguardo due novita': 1) la
possibilita' di inserire i lavori realizzabili con risorse private
nell'elenco annuale mediante la redazione dello studio di fattibilita'
(art. 128, comma 6); 2) alcune modifiche alla possibilita' per il
privato di presentare proposte per interventi da inserire nella
programmazione triennale art. 153, comma 19).
2.1. Lo studio di fattibilita'.
Si osserva che lo studio di fattibilita' assume ora una duplice
valenza: esso e' atto propedeutico all'inserimento delle iniziative
negli strumenti di programmazione, nonche' documento a base di gara
nelle nuove procedure ex art. 153 del Codice.
Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad assumere lo
studio di fattibilita' e la necessita' di individuarne chiaramente i
contenuti minimi indefettibili, in relazione alla duplice funzione ad
esso assegnata, come piu' dettagliatamente descritti nelle linee guida
per lo studio di fattibilita'. Lo studio di fattibilita', redatto ai
fini dell'inserimento dell'opera nella programmazione triennale e
nell'elenco annuale, deve essere integrato per consentire
l'individuazione degli elementi necessari ad indire la gara; quindi le
amministrazioni aggiudicatrici dovranno provvedere alla sua
implementazione prima di procedere all'indizione della stessa.
Sempre ai fini dell'inserimento nella programmazione, si suggerisce alle
amministrazioni aggiudicatrici di sottoporre gli studi di fattibilita',
relativi ad opere di particolare complessita' ed importanza, ad una
conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge
n. 241/1990, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di
progettazione.
Il Codice ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non
prevedono per lo studio di fattibilita' una disciplina adeguata, sia dal
punto di vista dei contenuti che del procedimento di elaborazione.
Si ritiene che la definizione in concreto dello studio di fattibilita'
debba bilanciare due esigenze: da una parte, deve consentire
l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni preliminari, in virtu'
della completezza ed affidabilita' dei suoi contenuti e, dall'altra,
deve mantenere uno spazio per la creativita' dei concorrenti nella
partecipazione alle successive gare.
Inoltre, tenuto conto che lo studio di fattibilita' viene posto a base
di gara e che l'art. 153, comma 8 - come di seguito meglio specificato -
ammette alla procedura solo i soggetti in possesso dei requisiti
previsti nel regolamento per i concessionari, esso deve contenere anche
tutte le informazioni essenziali per consentire l'individuazione dei
requisiti dei concorrenti, nonche' dei criteri di valutazione delle
proposte e della loro relativa ponderazione. In particolare lo studio di
fattibilita' deve consentire l'individuazione:
a) dell'importo presunto dell'intervento, ricavato o da un computo
metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle
quantita' di lavori i costi unitari o sulla base di parametri desumibili
da interventi similari;
b) del valore complessivo dell'investimento su cui calcolare la
percentuale del 2,5%, quale limite massimo del costo di predisposizione
delle offerte;
c) delle categorie generali e specializzate dei lavori e delle
classifiche delle opere da realizzare.
La corretta redazione degli studi di fattibilita' da porre a base di
gara, contenenti aspetti tecnico-progettuali, giuridico-amministrativi
(compresi quelli urbanistici) ed economico-finanziari, ha anche lo scopo
di consentire la redazione di progetti preliminari, minimizzando il
rischio di modifiche in fase di approvazione.
Lo studio di fattibilita', mediante l'adozione di uno scenario base di
riferimento, deve identificare le principali categorie di rischio
connesse alla realizzazione e gestione del progetto e dimostrare il
livello di fattibilita' amministrativa, tecnica, economica e finanziaria
del progetto.
Si segnala, inoltre, che le stazioni appaltanti, prima di decidere di
realizzare l'opera con una delle forme di Partenariato Pubblico Privato
e di definire le modalita' di coinvolgimento del privato nella gestione
dei servizi, devono analizzare l'opportunita' di tale scelta rispetto
alla procedura dell'appalto con risorse totalmente pubbliche. Nelle
linee guida relative allo studio di fattibilita' e' delineato il
processo decisionale che consente di operare tale valutazione.
2.2. Le proposte dei privati.
Quanto alla possibilita' di presentare proposte da parte dei
privati, la novita' del comma 19 dell'art. 153 risiede in tre profili:
a) la necessita' di corredare la proposta di uno studio di fattibilita';
b) la specificazione dei soggetti che possono presentare la proposta;
c) l'obbligo di valutazione delle proposte da parte della pubblica
amministrazione.
La norma precisa che le proposte riguardano interventi non presenti
nella programmazione triennale di cui all'art. 128, ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice.
Anche per i privati che presentano la proposta, quindi, lo studio di
fattibilita' diventa un documento necessario per l'eventuale inserimento
della stessa nella programmazione triennale dell'amministrazione.
E' per questo che, si ritiene, esso debba contenere gli stessi elementi
indicati come essenziali per gli studi redatti dall'amministrazione.
Quanto all'individuazione dei soggetti che possono presentare le
proposte, l'art. 153, comma 19, si riferisce a quelli individuati ai
commi 8 e 20 dello stesso articolo.
Ai sensi del comma 8, possono presentare le proposte di inserimento nel
programma triennale:
i soggetti in possesso dei requisiti di concessionario (cfr. art. 98 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e determinazione n.
20/2001).
Ai sensi del comma 20, possono presentare le proposte di inserimento nel
programma triennale:
a) i soggetti dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e
gestionali specificati dal regolamento;
b) gli imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali,
societa' cooperative;
c) i consorzi tra societa' cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
d) i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c);
e) i consorzi ordinari e raggruppamenti;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE);
g) le societa' di ingegneria;
h) le Camere di commercio;
i) le fondazioni.
Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a), in attesa del
nuovo regolamento, si puo' fare riferimento all'art. 99 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, che disciplina i requisiti del
promotore ed alla determinazione n. 20 del 2001. Tutti i soggetti
indicati possono associarsi, o consorziarsi con enti finanziatori o
gestori di servizi.
La nuova disciplina ha inoltre introdotto l'obbligo per
l'amministrazione aggiudicatrice di valutare le proposte entro sei mesi.
Si ritiene che tale termine, posto certamente a tutela dei privati che
investono nella redazione dello studio di fattibilita', debba essere
inteso come sollecitatorio.
Tuttavia, deve considerarsi che l'art. 2, comma 1, della legge n.
241/1990 prevede l'obbligo di conclusione del procedimento mediante un
provvedimento espresso, nel caso in cui il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, c.d. iniziativa privata tipizzata.
Dal combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e dell'art.
153, comma 19, che prevede un obbligo di valutazione della pubblica
amministrazione a seguito di presentazione di proposte da parte dei
privati, appare quindi sussistente un obbligo per l'amministrazione
aggiudicatrice di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso.
Si osserva che l'eventuale adozione della proposta non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute, o alla
realizzazione dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. In
tali casi, l'amministrazione potrebbe prevedere nei bandi, pubblicati a
seguito dell'inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione,
il ricorso della procedura di gara di cui al comma 15.
Infine, si ritiene opportuno precisare che, qualora siano presentati
piu' studi di fattibilita' riguardanti la stessa esigenza o bisogno,
l'amministrazione procede alla scelta dello studio di fattibilita' da
inserire nel programma triennale applicando le regole previste dall'art.
15, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
3. Le modalita' di svolgimento della procedura a gara unica (commi
1-14)
Nella procedura a gara unica, disciplinata dai commi 1-14 dell'art.
153, l'amministrazione aggiudicatrice:
1) pubblica un bando di gara, ponendo alla base dello stesso uno studio
di fattibilita';
2) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati
nel bando;
3) redige una graduatoria secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo
anche in presenza di una sola offerta;
4) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, sottoponendolo a conferenza di servizi, ex articoli 14-bis e
seguenti della legge n. 241/1990;
5) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula del contratto di concessione;
6) qualora il progetto debba essere modificato, richiede al promotore di
procedere, stabilendone anche i termini: a) alle modifiche progettuali
prescritte in conferenza di servizi, ai fini dell'approvazione del
progetto; b) ad adeguare il piano economico-finanziario; c) a svolgere
tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale. La predisposizione di tali modifiche e lo
svolgimento di tali adempimenti, in quanto onere del promotore, non
comporta alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute
e indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle
offerte;
7) qualora le modifiche proposte non siano accettate dal promotore,
l'amministrazione aggiudicatrice, fissando il termine per la risposta,
ha facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria la disponibilita' a stipulare il contratto di concessione,
previa modifica del progetto preliminare del promotore, eventuale
adeguamento del piano economico-finanziario nonche' svolgimento tutti
gli adempimenti di legge.
Quindi, se il progetto preliminare puo' essere approvato cosi' come
presentato in gara, l'amministrazione ha l'obbligo di stipulare il
contratto di concessione col promotore; in caso contrario, se il
progetto necessita di modifiche e' onere del promotore effettuare le
modifiche e, cosi' operando, egli mantiene il diritto di stipulare il
contratto.
3.1. La fase della gara
3.1.1. Procedure di affidamento, bandi e pubblicita'.
Con riferimento
alla procedura con gara unica, si deve, anzitutto, sottolineare che la
norma non prevede indicazioni sull'utilizzo della procedura, aperta o
ristretta.
Al riguardo, alcune indicazioni sono, comunque, rinvenibili all'art. 144
del Codice, che prevede l'esperibilita' di entrambe le procedure per
l'aggiudicazione della concessione di lavori pubblici ed all'art. 55,
comma 2, del Codice, alla stregua del quale le amministrazioni
aggiudicatrici devono utilizzare di preferenza la procedura ristretta
quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione, o quando il
criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
Si deve tuttavia rammentare che, in caso di procedura ristretta, e'
ammissibile, per i soli lavori di importo superiore a 40 milioni di
euro, l'utilizzo della cosiddetta «forcella» (art. 62 del Codice).
Pertanto, qualora si utilizzi la procedura ristretta e l'investimento
previsto nello studio di fattibilita' sia inferiore a 40 milioni di
euro, vanno obbligatoriamente invitati a presentare offerta tutti i
soggetti che abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti.
Si deve, inoltre, sottolineare che la nuova disciplina prescrive
espressamente (cfr. anche determinazione n. 8 del 2007) la pubblicazione
del bando di gara, oltre che sui siti informatici di cui all'art. 66 del
Codice, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, in relazione all'importo a
base di gara: la norma prevede, infatti, che il bando venga pubblicato
con le modalita' di cui all'art. 66, ovvero di cui all'art. 122 del
Codice.
L'amministrazione aggiudicatrice deve curare con particolare attenzione
i contenuti del bando di gara e del disciplinare, da richiamare
espressamente nel bando stesso (ai sensi dell'art. 153, commi 3 e 7).
Si rammenta che il bando, oppure il disciplinare di gara, devono
obbligatoriamente prevedere, oltre ai contenuti di cui all'art. 144 del
Codice:
a) la possibilita' per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere al
promotore di apportare le modifiche intervenute in fase di approvazione
del progetto e che la concessione sara' aggiudicata al promotore solo
subordinatamente all'accettazione, da parte di questo ultimo, delle
modifiche progettuali e dei conseguenti adeguamenti del piano
economico-finanziario;
b) la facolta' per l'amministrazione aggiudicatrice - in caso di mancata
accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al
progetto preliminare - di interpellare progressivamente i concorrenti
seguenti in graduatoria;
c) i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, nonche' la loro relativa ponderazione e, qualora cio' sia
impossibile, il loro ordine di importanza; tali criteri devono
includere, oltre a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, del Codice,
anche gli aspetti relativi a:
1) la qualita' del progetto preliminare;
2) il valore economico-finanziario del piano;
3) il contenuto della bozza di convenzione;
d) i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi per ogni
criterio di valutazione;
e) la metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, scelta fra quelle indicate negli allegati A e B del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
E' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice, considerato che il
concessionario dovra' sviluppare i successivi livelli di progettazione,
prevedere tra i criteri dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
quanto disposto dall'art. 64, comma 2, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Ai sensi dell'art. 153, comma 7, il disciplinare, al fine di consentire
che le proposte siano omogenee, deve obbligatoriamente indicare:
1) l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare;
2) la destinazione urbanistica;
3) la consistenza;
4) le tipologie dei servizi da gestire.
Allegato al disciplinare vi deve essere lo studio di fattibilita'
(redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, o adottato recependo una
proposta dei privati, ai sensi del comma 19 dell'art. 153).
L'Autorita' ritiene, inoltre, che, qualora non siano gia' parte dello
studio di fattibilita', ad esso vadano allegati, quanto meno:
a) per gli interventi puntuali:
1) gli stralci dello strumento di pianificazione
paesaggistico-territoriale e del piano urbanistico, generale o attuativo
delle aree interessate dall'intervento;
2) le planimetrie delle aree interessate dall'intervento, con le
indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore ad 1:2.000;
3) tutte le informazioni, in possesso dell'amministrazione concedente,
inerenti i vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche,
idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate
dall'intervento, integrative o aggiuntive di quelle gia' contenute nello
studio di fattibilita', o, comunque, indicazioni concernenti la loro
reperibilita';
b) per gli interventi a rete:
1) corografia generale, contenente l'andamento planimetrico delle aree
interessate dall'intervento, in scala non inferiore a 1:25.000;
2) gli stralci dello strumento di pianificazione
paesaggistico-territoriale e del piano urbanistico, generale o attuativo
delle aree interessate dall'intervento, contenente le curve di livelli,
in scala non inferiore a 1:5.000;
3) tutte le informazioni, in possesso dell'amministrazione concedente,
inerenti i vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate
dall'intervento, integrative o aggiuntive di quelle gia' contenute nello
studio di fattibilita' o, comunque, indicazioni concernenti la loro
reperibilita'.
Si suggerisce, inoltre, che il disciplinare di gara prescriva, altresi',
che:
a) il progetto preliminare, presentato dai concorrenti, dovra' essere
composto, in attesa di quanto stabilira' il regolamento di cui all'art.
5 del Codice, dagli elaborati indicati nella Sezione I dell'allegato
tecnico XXI al Codice, ovvero una diversa indicazione derivante dalla
decisione assunta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.
1, comma 2, dell'allegato medesimo;
b) il progetto preliminare dovra' essere corredato:
1) dal computo metrico estimativo dell'intervento, redatto applicando
alle quantita' delle diverse lavorazioni previste nel progetto i
relativi prezzi unitari;
2) dall'elenco dei prezzi unitari applicati, che possono essere sia
quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia
quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto
dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999;
3) da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto
dall'art. 7 dell'allegato XXI del Codice, tutto quanto non sia
pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
c) qualora in sede di approvazione del progetto dovessero essere
prescritte varianti, modifiche o integrazioni, i relativi costi saranno
determinati applicando i prezzi unitari previsti nel prezzario vigente a
disposizione dell'amministrazione concedente; quelli non previsti
saranno determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto
previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999;
d) l'adeguamento del piano economico-finanziario e dei connessi
elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della
concessione (durata della concessione, tariffe da applicare all'utenza,
oneri collegati alla disponibilita' dell'opera, ecc. ecc.), saranno
effettuati in base ai maggiori costi derivanti dalle eventuali
modifiche, o integrazioni progettuali. Quanto agli ulteriori contenuti
del bando, deve precisarsi quanto segue.
La disciplina non indica piu' il termine di presentazione delle offerte;
la fissazione dello stesso rientra, quindi, nella discrezionalita'
dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei limiti minimi
previsti dall'art. 70 e dall'art. 145 del Codice, fermo restando il
principio generale di cui al comma 1 del medesimo art. 70, che prescrive
alle amministrazioni di tenere conto della complessita' della
prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario
per preparare le offerte.
Al fine di garantire una durata certa della procedura, e' opportuno,
come gia' evidenziato, inserire nel bando che l'amministrazione
aggiudicatrice indichera' il termine entro il quale il promotore (o i
concorrenti seguenti in graduatoria, interpellati in caso di
scorrimento) dovra' comunicare alla stessa l'accettazione o meno delle
modifiche al progetto presentato, ai fini della stipula del contratto.
3.1.2. I requisiti di partecipazione.
Quanto ai requisiti di partecipazione, l'art. 153, comma 8 del
Codice richiede che i soggetti che intendano presentare offerta nella
procedura a gara unica (commi 1-14) siano in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento per il concessionario, anche associando o
consorziando altri soggetti, o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.
Al riguardo, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, occorre
fare riferimento ai requisiti previsti dall'art. 98 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, nonche' definire la misura dei
requisiti in caso di associazione o consorzio (cfr. art. 98, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
In ordine al possesso dei requisiti, il nuovo ordinamento introduce un
maggiore rigore rispetto alla previgente disciplina, giustificato, nel
caso di procedura a gara unica, dalla circostanza che, mediante tale
gara, si perviene all'aggiudicazione della concessione.
3.1.3. Le garanzie.
La nuova disciplina di cui all'art. 153, comma 13, prevede che il
concorrente debba prestare le seguenti garanzie: la cauzione provvisoria
(art. 75) ed una cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5% del
valore dell'investimento.
Com'e' noto, la cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma 6, del
Codice copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
imputabile all'aggiudicatario.
Tale cauzione e' volta, pertanto, a garantire l'ipotesi di mancata
sottoscrizione del contratto nel caso in cui la proposta non necessiti
di modifiche ed il promotore, che e' ad essa vincolato, rifiuti la
stipula.
Poiche' la procedura prevede espressamente la facolta', per il
promotore, di non accettare l'aggiudicazione del contratto in caso di
modifiche progettuali, qualora egli si avvalga di tale facolta', si
ritiene che l'amministrazione aggiudicatrice non sia legittimata ad
escutere la cauzione di cui sopra.
Inoltre, e' prevista una nuova forma di cauzione, connessa alla gestione
dell'opera, stabilita nella misura del 10% del costo annuo operativo di
esercizio, da indicarsi nel contratto, sulla base dei dati riportati nel
piano economico-finanziario.
La finalita' di tale cauzione e' quella di garantire l'adempimento
contrattuale della prestazione del servizio da fornire.
Pertanto, in base ad un'interpretazione logico sistematica, la stessa
cauzione dovrebbe prevedersi anche per le concessioni affidate ai sensi
dell'art. 143, poiche' l'istituto della concessione di lavori pubblici
e' unitario e presenta il medesimo regime giuridico, a prescindere dalla
procedura di affidamento. Tuttavia, poiche' la norma non lo specifica,
per l'affidamento della concessione indetta ai sensi dell'art. 143, e'
opportuno, a maggiore garanzia, precisarlo nel bando di gara.
3.1.4. I contenuti delle offerte.
Con riguardo ai contenuti delle offerte, il concorrente deve
presentare:
a) un progetto preliminare, redatto secondo quanto prescritto nel
disciplinare di gara;
b) una bozza di convenzione;
c) un piano economico-finanziario asseverato da una banca (che indichi,
tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui
all'art. 2578 del codice civile; tale importo non puo' superare il 2,5%
del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara);
d) la specificazione delle caratteristiche dei servizi e della loro
gestione.
Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 143, comma 7 del
Codice, deve prevedere la specificazione del valore residuo
dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della
concessione, qualora il piano non abbia previsto l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei
servizi.
Quest'ipotesi si verifica nel caso in cui il livello delle tariffe a
carico dell'utenza ed il livello presunto della domanda dei servizi non
siano sufficienti a coprire l'ammortamento dell'intero investimento, nel
periodo di concessione previsto.
In tal caso, alla fine di tale periodo, l'amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del menzionato art. 143, comma 7, dovra'
corrispondere al concessionario il valore residuo nell'entita' indicata
nel contratto di concessione.
Comunque, sia nel caso in cui si preveda un ammortamento totale, che
parziale dell'investimento, l'importo degli ammortamenti indicato nel
piano economico-finanziario deve essere determinato in base al livello
della tariffa da praticare all'utenza, o dei canoni da riscuotere
dall'amministrazione (art. 143, comma 9 del Codice), in base alla
presunta dimensione del bacino di utenza e della domanda del servizio. I
rischi relativi alla correttezza dell'ipotesi di andamento della domanda
ed alle dimensioni del bacino di utenza sono a carico del
concessionario.
Ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, qualora il tipo di concessione ed il bando lo richiedano,
l'offerta deve contenere anche:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente e' disposto a
corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il
livello delle qualita' di gestione del servizio e delle relative
modalita'.
Per quanto concerne i contenuti dell'asseverazione del piano
economico-finanziario, l'art. 153 fa rinvio al regolamento attuativo del
Codice. Nelle more dell'adozione del regolamento, si puo' fare
riferimento agli Atti di regolazione dell'Autorita' n. 34 del 18 luglio
2000 e n. 14 del 5 luglio 2001 nei quali e' affermato che:
a) l'amministrazione aggiudicatrice, pur nell'assoluta autonomia della
propria valutazione sulla proposta, assume le proprie determinazioni
senza rivalutare il contenuto dell'asseverazione, ma utilizzando la
stessa come uno degli elementi su cui basare le successive decisioni;
b) la verifica della congruita', che deve essere effettuata dalla banca,
riguarda la struttura finanziaria dell'opera, nonche' i costi ed i
ricavi da valutarsi con riferimento a quegli elementi che, per essere
relativi ad accertamenti di fatto posti in essere dall'impresa, debbono
darsi per veri e congrui, non oggetto di possibile riesame, costituendo
profili di scelta industriale propri dell'impresa stessa.
L'asseverazione e', quindi, il documento redatto da un istituto di
credito (ai sensi dell'art. 153 del Codice), allo scopo di attestare la
coerenza e l'equilibrio del piano economico-finanziario, la capacita'
del progetto di generare adeguati flussi di cassa, tali da garantire il
rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio e quindi
la possibilita' di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al
capitale privato.
L'attivita' di asseverazione rappresenta, pertanto, la verifica di
coerenza della struttura economico-finanziaria dell'intervento. Non
rientra tra le attivita' di asseverazione la valutazione della
correttezza dei dati utilizzati nel piano economico-finanziario quali,
ad esempio, l'entita' della domanda di servizio, la dimensione del
bacino di utenza ed il costo di realizzazione dell'opera. Inoltre, l'attivita'
di asseverazione non puo' essere considerata come impegno giuridico, da
parte dell'istituto di credito, al successivo finanziamento a favore del
promotore; si ritiene, infatti, che il legislatore abbia voluto
distinguere i due diversi momenti dell'asseverazione e del
finanziamento.
Nessuna rilevanza puo' assumere, ne' sotto il profilo formale, ne'
sostanziale, la circostanza per cui l'asseverazione sia contenuta in un
atto distinto dal piano economico-finanziario, perche' cio' che conta e'
soltanto l'univoca afferenza a questo (al riguardo, cfr. TAR Campania,
Napoli sez. I, 29 novembre 2007, n. 15613, e deliberazione dell'Autorita'
n. 110 del 17 aprile 2007).
3.1.5. Il criterio di aggiudicazione.
Il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, previsto dall'art. 83 del Codice. Al riguardo, si
sottolinea che il decreto legislativo n. 152/2008 ha soppresso l'ultimo
periodo del comma 4 dell'art. 83, relativo al potere della commissione
giudicatrice di fissare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei
punteggi; pertanto, viene implicitamente sancito che le modalita' di
ripartizione dei punteggi per ciascun criterio di valutazione siano
predeterminate a monte, in sede di stesura del bando di gara (cfr.
determinazione dell'Autorita' n. 5/2008).
Con riguardo ai parametri di valutazione, sono tre i principali profili
da valutare:
a) profilo tecnico (costruttivo-progettuale);
b) profilo economico (rendimento, costo di gestione e manutenzione,
durata, valore economico e finanziario del piano);
c) impatto sull'utenza (fruibilita' dell'opera, accessibilita' al
pubblico, tempi di ultimazione dei lavori, tariffe da applicare e
relative modalita' di aggiornamento, contenuto della bozza di
convenzione).
Il Codice (art. 83, comma 2). recependo una disposizione comunitaria,
consente di stabilire una soglia con riferimento alla ponderazione dei
criteri di valutazione Cio' significa che, nei documenti di gara, e'
possibile prevedere che i concorrenti debbano conseguire, per il peso o
il punteggio di un dato criterio di valutazione, un valore prestabilito
minimo; ad esempio, se il peso o il punteggio di un criterio, quale il
pregio tecnico, sia previsto pari a 30, si puo' stabilire che il
concorrente debba conseguire almeno il punteggio di 15; qualora il
concorrente non consegua tale punteggio e' escluso dalla gara.
Inoltre, si rammenta che il Codice prevede che il bando possa
suddividere, ove necessario, ciascun criterio di valutazione e relativo
peso in sub-criteri e sub-pesi. Per esempio, se uno dei criteri di
valutazione e' il pregio tecnico della proposta (Determinazione dell'Autorita'
n. 1/2003), i sub-criteri potrebbero essere: 1) soluzioni tecnologiche
innovative; 2) flessibilita' nell'utilizzazione; 3) contenimento dei
consumi energetici; 4) minore impatto ambientale; 5) particolari
tipologie di impianti; 6) qualita' dei materiali e delle finiture.
Poiche' ognuno di tali sub-criteri contribuisce, con il sub-peso ad esso
attribuito, alla valutazione complessiva del criterio di partenza,
occorre fare riferimento al principio contenuto nell'allegato E del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: la somma dei
punteggi assegnati ad ogni concorrente sulla base dei sub-criteri dovra'
essere riparametrata con riferimento al peso previsto per l'elemento di
partenza. E' opportuno che l'applicazione di tale principio sia prevista
nel disciplinare di gara, per evitare dubbi nella fase di valutazione
delle offerte.
3.2. L' approvazione del progetto e la stipula del contratto.
L'art. 153, comma 10, lettera c), fa riferimento a «modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto»; si
ritiene che la formulazione della norma non contempli la possibilita',
per l'amministrazione aggiudicatrice, di apportare, essa stessa,
ulteriori modifiche, oltre a quelle richieste in sede di approvazione
del progetto, nell'ambito della conferenza di servizi. In merito alla
facolta' dell'amministrazione di apportare modifiche al progetto
preliminare, la giurisprudenza (formatasi in base alla previgente
normativa), ha ritenuto che la stessa fosse legittimata ad apportare al
progetto preliminare prescelto, da porre a base di gara, unicamente
lievi correttivi, tali da non alterare il quadro finanziario proposto
dal promotore; si e' ritenuto pertanto, che il progetto non fosse
modificabile, nelle sue linee portanti, ma solo migliorabile in
relazione ad elementi quantitativi, in virtu' del principio di non
modificabilita' del progetto a base di gara. (Tar Calabria, sent.
449/2004, Tar Emilia Romagna, sent. 762/2004 Tar Campania, sent.
9571/2004).
Il citato orientamento e' riferibile, a fortiori, alla nuova disciplina,
in quanto le modifiche interverrebbero a valle della procedura di gara,
con il rischio, quindi, di alterare la par condicio tra i concorrenti.
In sostanza, l'amministrazione non puo' rimettere in discussione le
scelte fondamentali gia' effettuate con lo studio di fattibilita'.
Qualora, in sede di approvazione del progetto preliminare, siano
prescritte modifiche tali da comportare un aumento dei costi di
realizzazione dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice dovra'
verificare, prima della stipula del contratto di concessione, che
sussistano ancora i requisiti di qualificazione in capo al soggetto
aggiudicatario. Laddove il promotore necessiti di possedere requisiti in
misura maggiore a quelli inizialmente richiesti, si ritiene che egli
possa integrare la propria compagine con nuovi soggetti che apportino
ulteriori requisiti.
Come si e' prima precisato, la determinazione dei costi delle nuove
opere integrative o modificative del progetto iniziale va effettuata in
base ai parametri gia' definiti nell'originario piano
economico-finanziario, o comunque nel progetto preliminare (riferimento
ai prezzari dell'amministrazione aggiudicatrice o ai listini correnti
nell'area interessata, tariffe proposte ecc.). Si ritiene che l'inciso
del comma 10, lettera c), relativo «all'onere del promotore di apportare
le modifiche ai fini dell'approvazione del progetto», sia riferibile
all'ipotesi in cui il promotore sia interessato alla stipula del
contratto. In tale fase, pertanto, il promotore e' tenuto ad apportare
le modifiche progettuali richieste senza alcun compenso, ai fini
dell'approvazione del progetto stesso. L'unica voce, quindi, che, ai
sensi del comma 10, non comporta alcun compenso aggiuntivo, e' quella
delle spese di progettazione inerenti le modifiche richieste e delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Cio' significa,
naturalmente, che qualsiasi altro incremento dei costi inerenti, sia la
realizzazione delle opere, sia la gestione dei servizi, dovra'
costituire oggetto di adeguamento del piano economico-finanziario, cosi'
come previsto dal comma 3, lettera a) della disposizione in esame.
Se, invece, il promotore non e' piu' interessato alla stipula del
contratto, puo' rifiutare di apportare le modifiche richieste. Per
quanto riguarda l'eventuale scorrimento della graduatoria, si deve
tenere presente che esso non e' volto ad individuare una proposta
diversa, ma un altro concorrente disposto ad uniformare la propria
proposta a quella del promotore gia' selezionata, comprese le modifiche
non accettate dal promotore stesso. Anche in questo caso,
l'amministrazione aggiudicatrice dovra' verificare l'adeguatezza dei
requisiti di qualificazione del concorrente al nuovo progetto prima
della stipula della concessione.
E' opportuno precisare che la stipula del contratto puo' avvenire solo
dopo l'approvazione del progetto preliminare.
Si pone poi il problema del caso in cui ne' il promotore ne' gli altri
concorrenti accettino le modifiche progettuali.
Al riguardo si potrebbero prospettare due interpretazioni:
a) l'amministrazione non puo' ulteriormente procedere;
b) l'amministrazione puo' acquisire il progetto preliminare,
modificarlo ed adeguare il piano economico-finanziario, approvarlo ed
indire una gara ex art. 143 del Codice.
Si ritiene preferibile la seconda ipotesi per due considerazioni:
l'opera e' di interesse pubblico, in quanto inserita nel programma
triennale e non sembra che dal dettato normativo possa desumersi un
divieto per tale acquisizione.
L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque, inserire una clausola
inerente la facolta' di acquisire il progetto nel bando di gara.
E' opportuno che, qualora dovesse verificarsi il caso in cui ne' il
promotore ne' gli altri concorrenti accettino le modifiche progettuali,
l'amministrazione, prima di procedere all'indizione della gara,
approfondisca le motivazioni che hanno indotto i concorrenti a rifiutare
le modifiche, in quanto cio' potrebbe essere indice di un'operazione non
adeguatamente remunerativa per il mercato; in tal caso, dovra',
eventualmente, modificare il progetto ed il piano economico-finanziario.
4. Lo svolgimento della procedura a doppia gara (comma 15)
4.1. La prima gara e l'approvazione del progetto.
L' amministrazione aggiudicatrice:
a) pubblica un bando di gara, ponendo a base di esso lo studio di
fattibilita';
b) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati
nel bando;
c) redige, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo
anche in presenza di una sola offerta; al promotore spetta il diritto di
prelazione;
d) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, sottoponendolo a conferenza di servizi ex articoli 14-bis e
seguenti della legge n. 241/1990;
e) qualora il progetto non necessiti di modifiche, l'amministrazione
indice una gara ponendo a base di essa il progetto preliminare
presentato dal promotore ed il piano economico-finanziario;
f) qualora il progetto necessiti di modifiche, richiede al promotore di
procedere, stabilendone anche i termini: a) alle modifiche progettuali
prescritte in conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del
progetto; b) ad adeguare il piano economico-finanziario; c) a svolgere
tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale; la predisposizioni di tali modifiche e lo
svolgimento di tali adempimenti in quanto onere, a norma di legge, del
promotore non comportano alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle
spese sostenute e indicate nel piano economico-finanziario per la
predisposizione delle offerte.
Si deve, pero', tenere presente che il bando di gara, oltre ai contenuti
dell'art. 144 del Codice ed ai contenuti gia' esposti, dovra' indicare
espressamente che la gara non comportera' l'aggiudicazione della
concessione al promotore prescelto, ma solo l'attribuzione allo stesso
del diritto di essere preferito al migliore offerente, individuato con
una successiva procedura selettiva.
Come nella procedura a gara unica, anche in questa procedura il potere
di modifica dell'amministrazione in sede di approvazione del progetto e'
limitato al solo momento dell'acquisizione dei consensi tecnico
amministrativi; cio' e' dovuto anche alla circostanza che, in mancanza
di altre offerte, il promotore e' vincolato all'esecuzione del progetto,
cosi' come approvato.
Relativamente alle garanzie, va prestata la cauzione provvisoria di cui
all'art. 75 e la cauzione del 2,5% del valore
dell'investimento; infatti, se il promotore prescelto esercita la
prelazione nella seconda gara, deve rimborsare le spese al miglior
offerente.
4.2. La seconda gara.
La gara per l'affidamento della concessione si sviluppa nel modo
seguente:
a) l'amministrazione pubblica un bando, ponendo a base di gara il
progetto preliminare approvato ed il piano economico-finanziario,
eventualmente adeguato a seguito delle necessarie modifiche al progetto,
richieste in sede di approvazione, nonche' le altre condizioni
contrattuali offerte dal promotore;
b) ove non siano state presentate offerte, il contratto e' aggiudicato
al promotore;
c) ove siano state presentate una o piu' offerte, il promotore puo',
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione
aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore
offerente, aggiudicandosi il contratto; in questo caso,
l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese
del promotore, i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art. 153 del
Codice;
d) ove il promotore non adegui, nel termine indicato alla precedente
lettera c), la propria proposta a quella del miglior offerente
individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del contratto e
l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, i costi sostenuti nella misura massima di cui al
comma 9, terzo periodo, dell'art. 153, del Codice.
I partecipanti alla seconda procedura devono presentare un'offerta
consistente in proposte di miglioramento di tipo tecnico-economico del
progetto preliminare e della convenzione, nonche' un piano
economico-finanziario che tenga conto delle modifiche richieste in sede
di offerta.
Si suggerisce di inserire nel bando l'indicazione che non e' possibile
apportare modifiche rilevanti al progetto presentato da parte del
promotore prescelto, dal momento che lo stesso e' stato gia' sottoposto
ad approvazione.
Dalla struttura della procedura, appare evidente che il promotore non
partecipa alla seconda gara.
Anche per tale motivo, onde evitare un possibile svantaggio competitivo
determinato dalla impossibilita' del promotore di mutare la propria
offerta, in relazione alla tipologia dei criteri, si ritiene che, nella
seconda gara, si debbano prevedere gli stessi parametri di valutazione
delle offerte previsti per l'individuazione del promotore nella prima
gara e la medesima ponderazione. Si ritiene, tuttavia, ammissibile
limitare l'utilizzo dei criteri di valutazione ad alcuni soltanto tra
quelli utilizzati nella prima gara; i pesi vanno modificati in
proporzione, in modo da mantenere gli stessi rapporti previsti nella
prima gara tra i criteri residui. L'Autorita', nella determinazione n.
1/2003, in relazione alla procedura negoziata prevista nella precedente
disciplina, aveva suggerito, per evidenti ragioni di semplificazione e
rapidita' della procedura, di utilizzare solo criteri aventi natura
quantitativa. Quanto ai requisiti di partecipazione, non sembra
ipotizzabile la possibilita' di un duplice momento di qualificazione,
nemmeno con riferimento alla procedura con doppia gara. Non deve
dimenticarsi, infatti, che il presentatore della migliore offerta non
partecipa alla successiva gara e diventa titolare del diritto di
prelazione che, se esercitato, gli da' diritto alla stipula del
contratto. E' necessario, pertanto, che egli abbia i requisiti del
concessionario sin dalla prima fase di gara e, qualora il progetto debba
essere modificato, anche prima di indire la seconda gara. In caso
contrario non potra' avvalersi del diritto di prelazione.
I concorrenti devono prestare sia la cauzione provvisoria, sia la
cauzione del 2,5%, in quanto, se il promotore non esercita la
prelazione, ha diritto al rimborso delle spese a carico
dell'aggiudicatario.
5. Lo svolgimento della procedura ad iniziativa dei privati (comma
16)
Il comma 16 del nuovo art. 153 consente il ricorso a procedure che
utilizzino la finanza di progetto nel caso in cui le pubbliche
amministrazioni, pur avendo inserito nell'elenco annuale di cui all'art.
128 opere finanziabili in tutto o in parte con risorse private, non
abbiano proceduto alla pubblicazione dei relativi bandi nei successivi
sei mesi. Nell'ipotesi di cui al comma 16, e' consentito ai soggetti, in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario,
presentare una proposta entro quattro mesi dal decorso dei sei mesi
dall'inserimento del lavoro nell'elenco annuale.
Si ritiene che il privato sia legittimato ad accedere allo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione, al fine di poter
formulare la propria proposta.
La proposta in questione dovra' contenere gli elementi indicati al comma
9 (un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da una banca nonche' la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione) ed essere corredata
di una cauzione ai sensi dell'art. 75, nonche' della documentazione
dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a
prestare una cauzione nella misura del 2,5% del valore
dell'investimento, nel caso di indizione di una gara
ai sensi delle lettere a) b) e c) del comma 16 medesimo. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, anche
qualora sia pervenuta una sola proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono a pubblicare un avviso, con le modalita' di
cui all'art. 66 o 122 del Codice, a seconda dell'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle
proposte.
E' consentita la presentazione di proposte rielaborate e ripresentate
secondo i criteri indicati nel bando, nonche' la presentazione di nuove
proposte, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Deve essere chiarito che, a base della gara introdotta con l'avviso,
pubblicato dopo la presentazione della prima proposta, va posto lo
studio di fattibilita', in modo da consentire la formulazione di
ulteriori proposte, oltre all'eventuale rielaborazione di quella gia'
presentata.
Per quanto riguarda le modalita' di valutazione del «pubblico
interesse», consistente, in realta', nella scelta della migliore offerta
fra quelle presentate, si suggerisce di utilizzare il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, di cui all'art. 83 del
Codice. L'avviso deve, quindi, indicare i criteri di valutazione, i
relativi pesi o punteggi, i relativi sottocriteri o sub-pesi o sotto
punteggi, le eventuali soglie, ovvero l'ordine decrescente di importanza
dei criteri, nonche' la metodologia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, che si utilizzera' per determinare la
migliore offerta. Si evidenzia come l'art. 153, comma 17 del Codice
obblighi i
concorrenti a presentare la garanzia provvisoria del 2%
dell'investimento, ai sensi dell'art. 75 del Codice, che potra' essere
escussa nel caso in cui il vincitore non partecipi al seguito del
sub-procedimento scelto dall'amministrazione aggiudicatrice. I
concorrenti devono, inoltre, presentare un impegno a prestare la
cauzione del 2,5% del valore dell'investimento. Il comma 18 prevede,
infatti, che qualora il promotore non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a) - ricorso al dialogo
competitivo - egli ha diritto al rimborso, con onere a carico
dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima del 2,5%
del valore dell'investimento; inoltre, prevede che al promotore, che non
risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e
c), si applica quanto previsto al comma 15, lettere e) ed f).
Si ritiene che la previsione di pubblicare l'avviso, da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla presentazione di
proposte da parte di soggetti privati, vada intesa in senso cogente.
Tuttavia, le proposte dei privati dovrebbero avere per oggetto la
realizzazione di interventi per i quali la programmazione triennale
preveda il concorso di capitali privati attraverso lo strumento della
concessione, escludendo iniziative private rispetto ad interventi per il
quali siano previsti altri strumenti di realizzazione. Quindi, affinche'
sia attivabile tale procedura, l'amministrazione aggiudicatrice deve
avere gia' deliberato, nell'elenco annuale, l'utilizzo di una delle due
procedure di affidamento previste dall'art. 153, comma 1-14 e comma 15.
Il percorso del comma 16 non e', quindi, utilizzabile nel caso di
inerzia riferita alla realizzazione di opere pubbliche mediante gli
appalti tradizionali. Rimane, infatti, prerogativa dell'amministrazione
scegliere di realizzare l'opera pubblica mediante un contratto di
appalto ovvero di concessione e le priorita' da assegnare a ciascun
intervento programmato. Le amministrazioni entro sei mesi dalla scadenza
del termine di presentazione delle proposte esaminano tutte quelle
pervenute e, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la migliore proposta, come sopra delineato, e procedono,
successivamente, con le seguenti modalita':
1) pongono, ai sensi dell' art. 97 del Codice, in approvazione il
progetto preliminare ritenuto il migliore, sottoponendolo a conferenza
di servizi ex articoli 14-bis e seguenti della legge n. 241/1990;
2) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano
le condizioni di cui all'art. 58, comma 2 del Codice, indicono un
dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto preliminare e il
piano economico-finanziario. Si ritiene che il dialogo competitivo, dato
il richiamo espresso della norma a tale procedura di aggiudicazione, sia
immediatamente applicabile alla fattispecie in esame, anche in assenza
del regolamento attuativo del Codice;
3) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, procedono ai
sensi dell'art. 143, oppure ai sensi del comma 15, lettere c), d), e),
f) dell'art. 153 del Codice, ponendo a base di gara lo stesso progetto e
il piano economico-finanziario ed invitando alla gara il promotore.
Si ritiene che il dialogo competitivo debba svolgersi tra il promotore
ed i soggetti che sono stati ammessi alla fase di selezione delle
proposte.
Nei casi di cui al comma 16, lettere b) e c) dell'art. 153 del Codice,
puo' essere stabilito che l'offerta dei concorrenti, poiche' a base di
gara vi e' un progetto preliminare, sia costituita soltanto da modifiche
migliorative del progetto a base di gara, o anche da un progetto
definitivo.
Si noti che, in entrambe le procedure di cui al precedente numero 3), il
promotore gode del diritto di prelazione. Non sussiste il diritto di
prelazione qualora il progetto preliminare necessiti invece di
modifiche.
Per quanto riguarda le garanzie, il comma 117 dispone l'applicazione del
comma 13 (garanzie) alle gare di cui al comma 16, lett. a), b) e c).
E' opportuno precisare che:
a) nel caso di dialogo competitivo, l'approvazione del progetto
preliminare avviene all'esito della gara, come negli altri casi di
ricorso al dialogo competitivo;
b) rispetto ai casi di cui al comma 16, lettere b) e c), la fase di
approvazione del progetto deve precedere la fase di gara ex art. 143,
ovvero ex art. 153, comma 15 (gara con diritto di prelazione del
promotore).
La disposizione non prevede quale sia l'esito della procedura nel caso
in cui, sebbene il progetto necessiti di modifiche, non sussistano le
condizioni per il ricorso al dialogo competitivo. Si potrebbe, in tal
caso, ritenere che l'amministrazione stessa modifichi il progetto
preliminare, adeguandolo alle modifiche richieste in sede di
approvazione, predisponga il piano economico-finanziario ed indica una
gara ai sensi dell'art. 143 del Codice; altrimenti l'amministrazione
potrebbe procedere con le modalita' dell'art. 15, lettera b), c), d) ed
f), previa indicazione di entrambe le possibilita' nell'avviso di gara,
poiche' la disposizione non ne richiama l'applicazione, invitando in
ogni caso il promotore.
Per quanto riguarda la presentazione delle proposte da parte dei privati
ex commi 19 e 20, si rinvia al paragrafo 2.2, rilevando che tali
proposte, se fatte proprie dall'amministrazione, saranno inserite nella
programmazione e, quindi, poste a base delle procedure previste.
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'
1. Lo studio di fattibilita': linee generali
Nel Codice, all'art. 128, gia' art. 14 della legge n. 109/1994, lo
studio di fattibilita' (d'ora innanzi SdF), e' descritto come strumento
attuativo del programma triennale, nel quale devono riportarsi l'analisi
dello stato di fatto sotto i profili:
storico-artistici, architettonici, paesaggistici, di sostenibilita'
ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica. Si tratta,
dunque, di uno strumento per sua natura ibrido, avente i contenuti sia
della pianificazione territoriale ed economica sia del documento
preliminare alla progettazione (cfr. art. 15, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999); pertanto, lo studio di
fattibilita' ha caratteristiche diverse dal progetto preliminare.
Nel nuovo quadro normativo (art. 153 del Codice), lo SdF assume
un'ulteriore funzione, in quanto sulla base di esso i concorrenti, in
sede di offerta, elaborano la progettazione preliminare.
Il documento assume, quindi, una duplice valenza, quale elaborato per
l'identificazione e quantificazione dei lavori strumentali al
soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonche' quale documento da porre a base di gara nei procedimenti di cui
all'art. 153 del Codice.
La redazione dello SdF, richiede, pertanto, una particolare attenzione
nella sua stesura. Esso, infatti, deve essere in grado di trasformare
l'iniziale idea-progetto in una specifica ipotesi di intervento,
attraverso l'identificazione, la specificazione e la comparazione, ove
possibile, di piu' alternative atte a cogliere modalita' diverse di
realizzazione dell'idea originaria e consentire all' autorita'
politico-amministrativa competente di assumere una decisione fondata e
motivata. Allo stesso tempo deve anche avere contenuti sufficienti a
poter indire una gara d'appalto e, quindi, poter prevedere nel bando i
requisiti di partecipazione e l'importo dell'investimento.
Uno SdF dal contenuto completo ed attendibile assicura, da un lato, la
simmetria delle informazioni tra i concorrenti, dall'altro, per quanto
possibile, la sicurezza della bancabilita' delle proposte dei
concorrenti espresse nel piano economico-finanziario.
La significativa discordanza delle previsioni, si riflette direttamente
nella futura fase di gestione economica dell'opera con rischi seri per
il concessionario e l'amministrazione concedente per quanto riguarda la
copertura finanziaria dell'intervento.
Tuttavia, in considerazione delle esigenze specifiche di ogni
amministrazione, in relazione al singolo progetto e ai tempi a
disposizione, lo SdF potra' essere aggiornato successivamente
all'inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione, al fine
di porlo a base di gara ex art. 153.
Si ritiene, infatti, che mentre al fine di inserire un intervento in
programmazione sia sufficiente avere predisposto uno SdF che abbia un
contenuto base esaustivo anche se non dettagliato, a base del bando di
gara, ex art. 153, commi 1 e 15 del Codice, dovra' essere posto uno SdF
che consenta di definire tutti gli elementi del confronto concorrenziale
fra gli offerenti, come richiesto dalla norma dell'art. 153.
La redazione dello SdF dovra' essere graduata in relazione alla
tipologia e complessita' dell'intervento da realizzare; il Responsabile
del Procedimento, in relazione ad opere di medio-piccola dimensione o di
natura non complessa, puo' adattare i contenuti dello SdF indicati come
necessari nelle presenti linee guida, con un grado di approfondimento
minore delle singole voci, in analogia a quanto previsto per la
progettazione di cui all'art. 93, comma 2 del Codice.
2. Tematiche e criticita' nella scelta e identificazione dei bisogni
della comunita'
Al fine di redigere una programmazione triennale di lavori pubblici
coerente con le effettive necessita' della comunita', in una prima fase,
e' necessario prevedere la raccolta di tutti gli elementi occorrenti per
la formazione di un quadro completo dei bisogni e delle esigenze della
collettivita'. In tale ottica invero, l'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, trasfuso integralmente nel
nuovo testo regolamentare, non da' indicazioni specifiche. In, ogni caso
dovranno essere valutati dall'amministrazione e per essa dal
Responsabile del Procedimento, anche mediante attivita' di supporto, tre
profili:
a) la domanda da soddisfare per la collettivita' di riferimento e le
opportunita' in atto;
b) i piani e le strategie proprie dell'amministrazione o di altri enti
interessati o sovraordinati;
c) gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Va sottolineata la necessita' di una quantificazione della domanda
rivolta non solo al bacino di utenza generale (domanda potenziale), ma
anche una quantificazione piu' dettagliata in funzione delle specifiche
soluzioni tecnologiche e finanziarie prospettate. Tale identificazione
della domanda, differenziata in rapporto alla dimensione ed al ruolo che
ha l'amministrazione, non puo' essere generica, bensi' deve basarsi su
parametri finali facilmente riconoscibili e misurabili.
Le istanze individuate sono raccolte dal Responsabile del Procedimento
con l'ausilio, ove necessario, di attivita' di supporto, in un documento
generale corredato da appendici documentali per formare un elenco
generale e provvisorio di idee-progetto (da sottoporre eventualmente ad
un vaglio dell'organo decisorio), sulla base del quale elaborare poi gli
SdF.
Una volta elaborato lo SdF, si procede alla formazione del piano
triennale, in vista della sua approvazione, con l'eliminazione delle
idee-progetto per le quali gli studi hanno dato un esito negativo o non
sufficientemente positivo.
In conclusione, le fasi di scelta e l'identificazione dei fabbisogni si
possono riassumere come segue:
a) ricognizione delle idee-progetto;
b) esame preliminare delle idee-progetto da sottoporre allo SdF;
c) realizzazione dello SdF;
d) approvazione SdF con valore localizzativo e autorizzativo (cfr.
conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/1990).
3. La scelta del modello di realizzazione dell'intervento:
partenariato pubblico privato o appalto
La realizzazione delle infrastrutture puo' avvenire o mediante la
formula dell'appalto con risorse totalmente a carico
dell'amministrazione, o mediante una delle formule di partenariato
pubblico-privato (ex art. 3, comma 15-ter - concessione di lavori,
concessione di servizi, locazione finanziaria, finanza di progetto,
affidamento a contraente generale, societa' miste).
Si rende necessario valutare preliminarmente, da parte delle
amministrazioni pubbliche, se sia conveniente procedere ad una forma di
Partenariato con il privato oppure, diversamente, ricorrere ad un
contratto di appalto piu' tradizionale. Tale analisi va effettuata in
modo differenziato in rapporto alle caratteristiche e dimensione
dell'intervento che si prevede debba essere realizzato ed alle risorse
economiche disponibili.
La verifica del modello piu' adatto di Partenariato Pubblico Privato e'
una componente essenziale dello SdF, allo scopo di rilevare la presenza
delle condizioni necessarie per la scelta migliore ed in particolare:
un quadro normativo e regolatorio compatibile con l'intervento;
l'esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato, con la
contrattualizzazione delle rispettive responsabilita';
la capacita' organizzativa e la presenza del know how della pubblica
amministrazione per intraprendere un'operazione di Partenariato Pubblico
Privato;
la possibilita' di praticare un sistema di pagamenti da legare a
prefissati livelli quantitativi e qualitativi in sede di gestione;
la tariffabilita' dei servizi da erogare e la verifica del consenso
della collettivita' a pagare tali servizi alla pubblica amministrazione.
Un tale controllo potrebbe fornire elementi direttamente utilizzabili
nella elaborazione del bando di gara in ordine, segnatamente, alle piu'
consone modalita' di scelta del partner privato.
La verifica della praticabilita' del Partenariato Pubblico Privato va
effettuata quando sono disponibili alcune informazioni sulle alternative
per la realizzazione delle idee-progetto, ma in ogni caso prima della
conclusione dello SdF poiche', ad esempio, un esito non favorevole al
Partenariato potrebbe comportare anche la rinuncia alla procedura di
messa in gara dello SdF. Infatti il modello prescelto dovra' assicurare
un ottimale metodo di approvvigionamento delle infrastrutture e dei
servizi ed una migliore allocazione delle risorse pubbliche. Tutto cio'
presuppone che:
le procedure di aggiudicazione siano regolate attraverso meccanismi
concorrenziali e competitivi;
i rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera siano
chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto piu' in
grado di farsene carico;
la corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi da allocare
riduce le asimmetrie informative attribuendo maggiore consapevolezza
all'amministrazione.
Pertanto, l'approccio al Partenariato Pubblico Privato deve
rappresentare un'attenta verifica e valutazione delle condizioni sopra
esposte e delle opzioni di finanziamento concretamente disponibili per
la pubblica amministrazione, incluse quelle tradizionali, con
l'obiettivo di raggiungere la condizione ottimale dei costi complessivi
del progetto e della qualita' dei servizi erogati (Value for Money -
VfM).
Se l'obiettivo di un procedimento di realizzazione di un intervento
basato sullo schema di Partenariato Pubblico Privato e' il perseguimento
del VfM, uno dei metodi piu' diffusi per misurarne l'entita' e' quello
del Public Sector Comparator (PSC). Questo modello di valutazione si
basa sul confronto del Valore Attuale Netto (VAN) dei costi e dei ricavi
generati nelle due diverse soluzioni di appalto/concessione. La
differenza fra i valori riportati, rappresenta la misura del VfM
espresso in termini di risparmio sui costi di un alternativa rispetto
all'altra (PPP e PSC-Public Sector Comparator).
Infine, sarebbe opportuno escludere dallo SdF, nel momento in cui esso
diventa documento a base di gara, le parti o gli elaborati specifici
attinenti alla verifica del modello di Partenariato Pubblico Privato.
4. Il contenuto dello studio di fattibilita'
Il modello di SdF di seguito prospettato costituisce non solo uno
strumento che consente al decisore di esprimere valutazioni sulla bonta'
dell'idea-progetto, ma consente di indire una gara sulla base di
elementi concreti, nel rispetto dei principi di trasparenza e della
concorrenza tra gli operatori.
La definizione in concreto del suo contenuto va, tuttavia, ricercata nel
bilanciamento di due esigenze contrapposte: da un lato, l'esigenza di
avere uno SdF affidabile e completo, tale da consentire di ottenere
preliminari consensi dalle amministrazioni competenti, dall'altro,
quella di non intaccare eccessivamente la creativita' dei concorrenti
garantendo ad essi la possibilita' di apportare modifiche alla soluzione
indicata nello studio stesso.
Cio' sarebbe piu' agevole qualora lo studio contenesse, ove possibile,
l'indicazione di alcune alternative valide per la realizzazione
dell'idea-progetto. In sintesi SdF dovrebbe consentire di:
a) accertare la bonta' della iniziale idea-progetto e la sua convenienza
rispetto agli impieghi alternativi delle risorse;
b) individuare le modalita' di realizzazione dell'idea originaria piu'
realistiche e promettenti;
c) contenere gli elementi essenziali della progettazione necessari al
rilascio dei pareri preliminari degli Enti interessati all'intervento.
Quanto agli aspetti autorizzatori, il corredo progettuale dello SdF, ad
esempio per le opere lineari e a rete, deve essere tale da individuare,
anche solo su larga scala, le possibili alternative di localizzazione
degli interventi e la individuazione delle prevedibili interferenze
delle varie soluzioni; cio' consente di coinvolgere gia' in sede di
conferenza dei servizi i gestori e di evitare in seguito situazioni di
stallo nella ricerca di soluzioni alle interferenze. Piu' delicato e' il
tema dell'impatto ambientale. Non e' infatti pensabile ritenere lo SdF
idoneo ad ottenere la Valutazione di impatto ambientale (d'ora in poi
VIA): il nuovo Codice dell'ambiente prevede il suo rilascio sulla base
del progetto definitivo. Pertanto il VIA dovra' essere acquisito
successivamente dal promotore. Tuttavia, poiche' l'art. 128 prevede
gia', seppure genericamente, di assicurare la sostenibilita' ambientale
della soluzione, occorre che lo SdF, ove necessario, contenga anche un
esame dei maggiori potenziali impatti sull'ambiente, con l'indicazione
della soluzione prescelta e delle eventuali alternative. Tale esame
dovra' almeno consentire, in sede di conferenza, sia di assumere
decisioni sulla obbligatorieta' o meno del VIA, sia di definire
l'insieme delle azioni e delle analisi da considerare nello studio di
impatto ambientale (SIA) di norma facente parte degli elaborati
costituenti il progetto preliminare.
5. Elementi caratterizzanti lo studio di fattibilita'
Lo SdF relativo ad interventi realizzabili con risorse private, deve
contenere, in modo differenziato rispetto alle caratteristiche e alla
dimensione dell'intervento da realizzare, le seguenti analisi e
documentazioni:
a) inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura
ed obiettivi.
In tale elaborato vanno delineate le caratteristiche urbanistiche e
viarie dell'area potenzialmente interessata, al fine di valutare tutti
gli impatti dell'intervento, prendendo in considerazione la
compatibilita' con gli strumenti urbanistici vigenti. Dovranno poi esser
valutati gli impatti socio-economici nel contesto delle attivita'
produttive e commerciali esistenti;
b) analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei gruppi di
beneficiari.
Deve essere qui analizzato il bacino di utenza poiche' l'analisi della
domanda e' fondamentale per la stessa scelta delle alternative e per il
dimensionamento dell'intervento. In sostanza si tratta di quantificare i
bisogni dei beneficiari dell'intervento con stima da basare, il piu'
possibile, su unita' fisiche quali ad esempio: numero di persone, metri
cubi di rifiuti prodotti, numero di accessi, flussi di traffico, ecc.
Nel caso la domanda potenziale sia insufficiente, si deve abbandonare da
subito il progetto e dirottare le risorse su altri bisogni;
c) analisi dell'offerta attuale e prevista.
Deve essere analizzato lo stato attuale dell'offerta nei medesimi
settori oggetto di proposte e il grado di apprezzamento dei detti
progetti da parte degli utenti. L'analisi della domanda e dell'offerta
deve essere riferita allo stesso arco temporale e deve basarsi, per
quanto possibile, su dati statistici desunti da pubblicazioni e/o studi
di settore (studi demografici, ecc.);
d) descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione,
caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.).
In una breve relazione si dovranno indicare i parametri fisici
dell'intervento ed i relativi costi stimati;
e) analisi delle alternative possibili per realizzare l'idea originaria.
Deve essere descritto l'insieme delle alternative tecnologiche,
organizzative e finanziarie per l'attuazione dell'idea-progetto, per i
successivi confronti. Si parla in generale di matrice delle alternative
progettuali nella quale vengono riportate per ciascuna soluzione le
scelte tecnologiche, le scelte organizzative e le modalita' di
finanziamento dell'opera in modo tale che si abbia subito una visione
sinottica comparativa tra le diverse soluzioni;
f) analisi dei costi gestionali in fase di esercizio.
Devono essere descritti i costi monetari ed economici connessi alla
gestione del progetto, secondo un possibile modello, per ciascuno degli
anni in cui si manifestano gli effetti dell'intervento. E' utile
richiamare, nel modello gestionale, le norme che occorre rispettare per
l'espletamento del servizio;
g) analisi di fattibilita' finanziaria (analisi costi e ricavi). Deve
essere individuato il flusso finanziario generato dalla gestione, ossia
dai costi e dai ricavi, relativa al prodotto caratteristico del
progetto. Qui e' svolta l'analisi dei rischi nel tempo delle varie
alternative progettuali, con la c. d. matrice dei rischi. La matrice in
questione deve evidenziare l'allocazione del tipo di rischio e su chi
ricade lo stesso, sull'amministrazione, oppure sul partner privato,
oppure su entrambi con percentuali diverse;
h) analisi di fattibilita' economica e sociale (analisi costi e
benefici) e piano di monitoraggio.
In tale ambito devono valutarsi i costi e i benefici di tutte le
alternative progettuali valutando anche i benefici (o costi) non
monetari di alcune categorie di opere. E' l'esempio di una opera di
difesa idraulica il cui «prodotto caratteristico» e' la riduzione del
rischio idraulico. In questo caso i benefici diretti tendono a
confondersi con quelli indiretti perche' il vantaggio e' sia delle
popolazioni residenti sia dell'intera collettivita'. Con l'analisi dei
costi e benefici viene verificato il grado di utilita' dell'opera per la
collettivita' (riduzione dei tempi di percorrenza di una tratta
stradale, l'efficienza nello smaltimento dei rifiuti. ecc.). Il livello
di approfondimento dell'analisi in questione dipende ovviamente dalla
dimensione dell'opera che si intende realizzare. Ai fini del
monitoraggio, devono individuarsi gli elementi del c.d. «prodotto
caratteristico» delle alternative: ogni alternativa deve culminare con
la individuazione dei parametri dei quali sia misurabile l'effetto,
diretto o indiretto, sulla collettivita'. Lo SdF deve indicare gli
elementi economici ovvero gli indicatori specifici, con le rispettive
unita' fisiche, sui quali l'intervento e' destinato ad incidere a
vantaggio della comunita' e cio' in modo non generico. Ad esempio, i
metri cubi di rifiuti smaltiti; i quantitativi di rifiuti operati con la
raccolta differenziata, il numero di accessi di una tangenziale a
pedaggio; il numero di visitatori di un parco museale; i flussi di
traffico di una tratta autostradale; le degenze ospedaliere e i day
hospital; gli slot di un aeroporto; gli utilizzatori di un complesso
sportivo; le
concentrazioni di gas tossici, i tempi di percorrenza, ecc. Questa e'
ragionevolmente la sede per l'attuazione della verifica del modello di
Partenariato Pubblico Privato;
i) descrizione ed analisi degli impatti ambientali di ciascuna
alternativa.
Per ciascuna alternativa dovranno anticiparsi tutti gli elementi
significativi dell'impatto ambientale sufficienti per la elaborazione di
un SIA, ove necessario ed in funzione dell'importanza e complessita'
dell'opera. Poiche' lo Sdf non consente di redigere un vero e proprio
SIA, si tratta di fornire una descrizione qualitativa della situazione
ambientale esistente ed un quadro sintetico dei principali fattori di
rischio/impatto ambientali e le priorita' degli approfondimenti tecnici
per gli sviluppi progettuali successivi;
j) relazione sintetica intermedia.
Il Responsabile del Procedimento ha la facolta' di interrompere lo SDF
se le alternative prospettate hanno scarsa possibilita' di essere
attuate, mediante provvedimento motivato;
k) elementi essenziali dello schema di convenzione;
l) corredo progettuale minimo.
Il Responsabile del Procedimento stabilira', in relazione alle
caratteristiche dello specifico intervento, gli elaborati minimi,
conformemente all'art. 15, comma 5, lettera l) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e del comma 2 dell'art. 93 del
decreto legislativo n. 163/2006, tra quelli previsti per il progetto
preliminare di cui all'art. 18 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 554, necessari per l'individuazione delle categorie e
classifiche delle opere da realizzare e per le valutazioni dei costi di
ciascuna alternativa, desumendoli o da un computo metrico estimativo di
massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantita' dei lavori i
costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi
similari realizzati (di cui dovra' essere data prova di attendibilita').
Sugli elaborati progettuali a corredo dello SdF occorre tenere presente
le disposizioni del comma 2, dell'art. 18, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 sulla necessita' di predisporre
le indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
per gli affidamenti delle concessioni di lavori pubblici.
Per quanto riguarda le modalita' di predisposizione di alcuni documenti,
quali, ad esempio, gli allegati tecnico-economici, la guida elaborata
dai Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NUVV) «Studi di fattibilita' delle opere pubbliche. Guida per
la certificazione da parte dei Nuclei Regionali di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici», fornisce numerose indicazioni a
riguardo.
6. Documenti componenti lo studio di fattibilita'
Lo SdF, in relazione alle analisi sopra delineate, fatta salva
diversa indicazione del Responsabile del Procedimento in rapporto alla
dimensione e natura dell'interventi da sottoporre a studio, dovra'
essere cosi' strutturato:
a) relazione illustrativa contenente:
1) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto
dell'intervento:
corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilita' con gli
strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento ecc.;
analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto
produttivo e commerciale esistenti;
2) analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con
riferimento:
al bacino d'utenza;
alle specifiche riguardante l'utenza;
ai servizi erogati dai diversi concessionari;
alla tipologia del servizio;
ai parametri fisici che caratterizzano il servizio (flussi di traffico,
slot aeroportuali, numero di accessi, ecc.);
3) descrizione dell'intervento e analisi delle alternative relative alle
possibili soluzioni realizzative dell'idea originaria:
verifica della convenienza del modello di Partenariato Pubblico Privato
rispetto alle procedure di appalto;
matrice delle alternative;
4) studio della prefattibilita' ambientale dell'intervento:
analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnica, idraulici,
idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte geologiche,
PTC, carte del rischio idraulico, ecc.) o da interventi gia' realizzati
ricadenti nella zona;
verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;
b) relazione tecnica contenente:
1) analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali,
ecc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare;
2) cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del servizio);
3) stima sommaria dell'intervento desumendola o da un computo metrico
estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle
quantita' dei lavori i costi unitari desunti da prezzari
dell'amministrazione, o sulla base di parametri desumibili da interventi
similari realizzati;
4) elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti dall'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: ai fini
dello studio di prefattibilita' ambientale (corredo minimo);
ai fini autorizzatori (corredo minimo);
ai fini dell'individuazione delle interferenze;
c) allegato tecnico-economico:
1) analisi della fattibilita' finanziaria (costi e ricavi) con
riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
2) analisi della fattibilita' economica e sociale (analisi
costi-benefici);
3) schema di sistema tariffario;
d) elementi essenziali dello schema di convenzione.
7. L'affidamento dello studio di fattibilita' ed i relativi
corrispettivi
Lo SdF deve essere, di norma, redatto dagli Uffici Tecnici delle
amministrazioni aggiudicatici; il ricorso a professionisti esterni e'
possibile solo in caso di carenze dell'organico ai sensi dell'art. 90,
comma 6 e dell'art. 10, comma 7, per i servizi, del decreto legislativo
n. 163/2006.
Al concetto di «carenza dell'organico» va dato un significato stringente
e sostanziale, in quanto lo SdF rappresenta per l'amministrazione un
elaborato a valenza strategica e non meramente professionale, come si
intende per la progettazione. Qualora si tratti di uno studio
particolarmente complesso, potra' farsi ricorso all'attivita' di
supporto, in particolare per gli aspetti economici, finanziari, delle
indagini sui flussi, ecc.
Merita, altresi', attenzione la procedura di selezione del soggetto,
singolo o plurimo, da incaricare per l'elaborazione dello SdF. Cio' in
quanto, il documento e' formato sia da un servizio di ricerca o affine,
compreso nell'Allegato II A del Codice, sia da una parte non secondaria
di servizi di progettazione, rientrante nei particolari servizi di cui
all'art. 91 del Codice stesso: si tratta,infatti, di un contratto con
diverse tipologie di servizi; il bando per l'affidamento dello SdF
dovra' indicare la qualificazione necessaria per le diverse prestazioni.
Il Responsabile del Procedimento provvedera' a specificare nel bando,
con ogni possibile chiarezza, tutte le prestazioni richieste per
assicurare la interdisciplinarieta' e l'integrazione delle competenze.
Un problema non secondario e' l'individuazione dei criteri per fissare
il corrispettivo da porre a base di gara. In linea generale il criterio
dovrebbe essere basato sul tempo necessario alla prestazione.
Il costo di uno SdF e', a differenza delle progettazioni, riferibile
solo in parte all'importo dei lavori, dipendendo principalmente dalla
necessita' di eseguire studi specifici sul progetto (di mercato,
economici, ambientali, ecc.) a seconda della. sua complessita'.
Cosi', ad esempio, progetti di grande complessita' per un elevato numero
di servizi diversi, quali quelli nel settore ospedaliero, possono
risultare piu' onerosi di progetti autostradali, di grande importo ma
caratterizzati da un numero minore di servizi tariffati. Di contro,
questi ultimi necessitano di complesse analisi di traffico tipiche del
settore trasporti e dell'allocazione del rischio di mercato.
La stima del costo delle prestazioni dovrebbe, pertanto, essere
calcolata sulla base del numero di giornate-uomo necessarie per il loro
espletamento, all'interno, comunque, di un range di valore proporzionale
all'importo dell'investimento.
I costi sostenuti per gli studi di fattibilita' rientrano nelle spese
tecniche di sviluppo del progetto, al pari delle spese per la
progettazione, la consulenza legale e finanziaria.