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Decreto 25 febbraio 2008, n. 74
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
(GU n. 90 del 16-4-2008)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del
decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali e' stata introdotta la
responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di
versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi;
Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223 del
2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad
individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli
adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo
decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi
contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte
di organi della pubblica amministrazione, nonche' la produzione di atti
e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di
pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai
privati che vi consentono;
Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune
attivita' di assistenza fiscale;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con
nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione
del subappalto
1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei
soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio affidati, nonche' ogni eventuale variazione
riguardante i medesimi soggetti.
2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al
fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto
disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 35, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale:
«28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta
documentazione. 30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale
di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza
al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al
responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori
e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del
subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se
gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La
competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque
determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la
documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al
comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti
contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti
attivita' commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi
esteso anche per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.».
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:
«Art. 2 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo unico disciplinano
la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione,
la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti
agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di
pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai
privati che vi consentono.».
Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni
predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze
delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa
documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati
all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture
contabili e da altra documentazione idonea.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via
telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
Per il testo del comma 32 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si
veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle
ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione
dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante
il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al
modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del
modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti
l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte
dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una
asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.
L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa
alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e all'utilizzo da
parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo
subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al
personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati
in subappalto.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle
copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle
ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della
asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla
responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti
impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura
o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui
all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del
corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte
dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al
committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33
dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di
inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del
medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa:
«Art. 2 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo unico disciplinano
la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione,
la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti
agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di
pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai
privati che vi consentono.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto
di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni):
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni
predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze
delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa
documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati
all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture
contabili e da altra documentazione idonea.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via
telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;».
Per il testo dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si
veda nelle note alle premesse.
Art. 3.
Modello F24 riferito al singolo subappalto
1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute
fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola
opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa
appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al
singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa
subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa
appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali e' attribuita la
responsabilita' solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del
citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di piu' appalti,
l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da
indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla
percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai
singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.
Nota all'art. 3:
Per il testo del commi 28 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si
veda nelle note alle premesse.
Art. 4.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti
impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura
o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della
seguente documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi
contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) rilasciato dagli
Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei
lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente
ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono
riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella
comunicazione di cui all'articolo 1.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte
dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una
asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista
responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al
presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma
e' alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui
al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera
l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma
28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con
riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla
comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del
corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte
dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al
committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33
dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di
inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del
medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettere a) e b) del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni
predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze
delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa
documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati
all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture
contabili e da altra documentazione idonea.».
Per il testo dell'art. 3, comma 3 lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998 e dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35
del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui
all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008 Ufficio controllo atti
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze,
foglio n. 398
Nota all'art. 5:
Per il testo del comma 34 dell'art. 35, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si
veda nelle note alle premesse.
Alegati omessi