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Decreto 17 marzo 2008, n. 84

Ministero delle Infrastrutture. Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(GU n. 109 del 10-5-2008)

 

 

 


 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;
Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000;
Considerato che si e' ravvisata l'esigenza di adeguare il regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello adottato con il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13 gennaio 2004 in sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;
Vista l'integrazione al suddetto accordo, sottoscritta in data 2 aprile 2007;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere n. 8381/04 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 2007;
Vista la comunicazione effettuata in data 28 febbraio 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Obiettivi e finalita'
1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita'.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»:
«4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: «Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.».
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario.
- Il decreto 2 novembre 1999, n. 555 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127:
«25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.».

Nota all'art. 1:
- Per il comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attivita' di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibli nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.».

Art. 3.
Costituzione e accantonamento dell'incentivo
1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Nota all'art. 3:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4.
Conferimento degli incarichi
1. Gli affidamenti delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente puo', con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonche', su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attivita', indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalita' vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Note all'art. 4:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 90 e il comma 16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.».
«16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528:
«Art. 10 (Requisiti professionali del coordinatore per la proget-tazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). - 1. Il coordi-natore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».

Art. 5.
Ripartizione
1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera e della natura delle attivita'.
2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,9%, secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,8%, secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
5. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,7%, secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
6. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,6%, secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e' possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessita' di seguito indicate:
a) multidisciplinarita' del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficolta' operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: ipotesi di difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
8. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

Nota all'art. 5:
- Per il testo del comma 4 e del comma 16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 4.


Capo II
Ripartizione dell'incentivo

Art. 6.
Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sara' determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonche' dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
progetto preliminare 20%;
progetto definitivo 40%;
progetto esecutivo 40%.
Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche e' applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verra' determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.


Capo III
Termini temporali e penalita'

Art. 7.
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.


Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici). - 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessita' dell'opera da collaudare, in cui il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.».

Art. 8.
Penalita' per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessita' di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonche' ai firmatari del progetto non e' corrisposto l'incentivo; ove gia' corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.


Capo IV
Disposizioni diverse

Art. 9.
Pagamento del compenso
1. Il pagamento della quota di incentivazione e' disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.


Capo V
Norme finali

Art. 10.
Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilita' del personale interno incaricato.

Art. 11.
Abrogazioni
Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 2008
Il Ministro: Di Pietro

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 211