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Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2007, n. 74
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
(GU n. 139 del 18-6-2007)
testo in vigore
dal: 3-7-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
e successive modificazioni, concernente regolamento recante istituzione
del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93,
concernente regolamento recante modifica al citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, espresso in data 21 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5
ottobre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in
data 16 gennaio 2007;
Sentito il Ministro dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali,
del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto
periodo;
b) nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria
della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole:
", nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in
stabilimento industriale,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 5, foglio n. 162
________________________________________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, e' il seguente:
«Art. 5. (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta con regolamento
la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed
enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3,
in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di
disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di
legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e
province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i
contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1
e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie,
dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita'
produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e
integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del
presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a
suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali,
nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di
progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in
economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che
le determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione
dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o
dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di
acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalita' e procedure accelerate per la deliberazione, prima del
collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese
le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture,
eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di
lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia
dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la
disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti
o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del
regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o
nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici
statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di
cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito,
costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 puo'
essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) - ».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art.
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio
2000, n. 49, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I requisiti d'ordine
speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art.
22, realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta
non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle
varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di
cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio
approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e'
comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone,
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;
da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa
nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in
proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, e'
comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito,
dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della
legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa
fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla
stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti
da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della
classifica richiesta; l'importo e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo
della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al
55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo,
non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli
importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione
dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici
affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei
contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), n. 1 della legge,
oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e'
altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da
laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei
componenti lo staff, dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e'
stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica,
in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche
successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o
in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al
valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2%
della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta' dagli
ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura
tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce
al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi,
da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di
ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta'
della sua durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con
applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del
piano di ammortamento concluso.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e
delle societa' di persone, con la presentazione della dichiarazione dei
redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla
attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi
tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale
con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza,
non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per
personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo'
essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della
cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico
laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del
titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le
imprese individuali e per le societa' di persone il valore della
retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore
della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto
a norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla
relativa nota e riclassificato in conformita' delle direttive europee
dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con
idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza
dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'I.N.P.S. e
all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10
concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche
l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e
delle societa' di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle
attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai
propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo,
i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere
dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese
della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori
tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i
soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto
di imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero
qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa
impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e' dimostrato con
l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione
e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei
direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei lavori e'
effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino
ad un massimo di due miliardi.
Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5,
lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale
precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione. 15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di
cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al
comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei
medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali
richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale
per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra
d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA
informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale
del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente
competente.».
- Il testo dell'allegato A del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
«Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si
intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni
economiche e tecniche. La qualificazione in ciascuna delle categorie di
opere generali, individuate con l'acronimo "OG", e' conseguita
dimostrando capacita' di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo
l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o
interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti
all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una
pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone
effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi,
specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attivita'
lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di
tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione
di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua
attivita' non ricomprese nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate
con l'acronimo "OS", e' conseguita dimostrando capacita' di eseguire in
proprio l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di
specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo
realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una
particolare specializzazione e professionalita'. La qualificazione
presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori
produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il
possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative
previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di
quelle previste dal decreto ministeriale n. 770/1982 e decreto
ministeriale n. 304/1998 e' conseguita qualora le lavorazioni realizzate
con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni
previste dalle declaratorie del presente allegato.
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonche' alle categorie
specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e
vecchie categorie" e' prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora
siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da
realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se
prive delle relative adeguate qualificazioni.
Categorie opere generali.
OG 1: Edifici civili e industriali.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi
attivita' umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa
le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri,
gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le
stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonche'
qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso,
gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed
edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e
complessita'.
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare,
trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli
immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda
altresi' la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilita' su
"gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di
tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonche' di tutti gli
impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici,
elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon
servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado
di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi
puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli
svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di
sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e
locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tramviarie di
qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i
piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonche' i
ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante
l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in
sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilita' su "gomma" e
su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali
strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in
sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
nonche' di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio
all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi
sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di
acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e
bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici,
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza
e all'efficacia degli interventi nonche' delle opere o lavori a rete a
servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico
integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi
aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale
funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri
piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o
sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli
attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le
fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue
prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti,
gli oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che
costituiscono terminali per la mobilita' su «acqua» ovvero opere di
difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e
di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i
pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere,
le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonche' i lavori di
dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro
l'erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica.
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la
sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonche' per la
difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di
espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture
degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la
sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le
opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni
e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo
di combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e
media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione
all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di
trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione
di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici
per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e
posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: Impianti tecnologici.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento,
di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti
idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti
alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso
di costruzione.
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la
realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione
con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la
bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e
telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica
dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonche' gli
impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori
e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione
e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere
o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa
del territorio ed al ripristino della compatibilita' fra «sviluppo
sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori
necessari per attivita' botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico,
botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo
utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione
del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere
necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione, i lavori di
sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate
stradali, ferroviarie, cave e discariche.
Categorie di opere specializzate.
OS 1: Lavori in terra.
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati
con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o
ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed
artistico.
Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e
straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.
OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed
antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia'
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi.
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e
ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi
interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in
metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature
e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura,
tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica.
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la
ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e
barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e
simili.
OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o
ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario
compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle
medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa.
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o
ristrutturazione nonche' la esecuzione della segnaletica stradale non
luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i
ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: Barriere e protezioni stradali.
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey,
attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a
proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in
opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o
precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di
trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei
macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile
derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi
tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi
prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti
ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di
energia elettrica.
OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta
frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo.
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di
strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o
interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su
cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su
satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione
dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: Rilevamenti topografici.
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti
mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 21: Opere strutturali speciali.
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di
manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di
opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e
di indeformabilita' tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da
prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le
strutture esistenti e funzionali nonche' l'esecuzione di indagini
geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di
qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita'
statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da
analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonche'
l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la
stabilita' dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti
di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue,
compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete.
OS 23: Demolizione di opere.
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa
di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il
taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere,
compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e
l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un
miglior uso della citta' nonche' la realizzazione e la manutenzione del
verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni
di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici.
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o
artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli
quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica.
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi
ferrovia, metropolitana o linea tramviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di
trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione
della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per
qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in
opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza e simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente
dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state
gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario.
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o
linea tramviaria nonche' degli impianti di frenatura e automazione per
stazioni di smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
televisivi.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi
in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia'
realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete,
quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno.
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in
situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali.
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari
comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture
geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'.
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica
acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o
ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o
materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari
nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o
di pareti di gallerie.».