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Decreto 21 dicembre 2007, n.272
Ministero delle Infrastrutture. Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).
(GU n. 35 del 11-2-2008)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei certificati dei
lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle
attestazioni SOA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge
17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4, che istituisce
il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni
gia' attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti
normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;
Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che le procedure di verifica di cui all'articolo 253, comma 21,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati
di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati
pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, nonche' le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori
privati di cui all'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata
«Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalita' e
le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove
utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione
rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
nonche' i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima
della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma
5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
100, supplemento ordinario, e' il seguente:
«21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo
2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro
delle infrastrutture sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri,
le modalita' e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori
pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle
attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in
vigore del predetto decreto.».
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente:
«4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater)
e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1998, n. 214,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo degli articoli 22, comma 7, e 25, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 22 (Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei
relativi importi e certificati). -
(Omissis).
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformita'
allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione
dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente
e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o
giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per
i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione
deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti
salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento.».
«Art. 25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi
importi). - (Omissis).
5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono
corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta,
con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori
eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori.».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), allegata al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento
ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22, comma 7 e dell'art. 25, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, si vedano le
note alle premesse.
Art. 2.
Adempimenti a carico delle SOA
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, l'Autorita' approva e comunica simultaneamente alle SOA, i
modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti
dall'articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui
all'articolo 1. La comunicazione deve essere accompagnata
dall'attestazione dell'avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono
contenere i dati elencati dall'articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8)
delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni
aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le
opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non
conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente
gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in
essi contenuti, devono essere predisposti in modo da consentire un
accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo articolo 4. Il
modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito
informatico dell'Autorita'.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA
trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorita', di seguito denominato
«Osservatorio», i dati previsti dall'articolo 4, comma 1, relativi ai
certificati ed alle fatture di cui all'articolo 1, utilizzando i
predetti modelli informatici di comunicazione.
3. Per le attivita' previste dal presente regolamento, le SOA non
possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro
organizzazione aziendale.
Art. 3.
Sanzioni a carico delle SOA
1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto
o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e
tempi previsti dall'articolo 2, ovvero che trasmettano dati non
veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive
previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e'
iniziato d'ufficio dall'Autorita', la quale contesta alla SOA gli
addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed
eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a
trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi
novanta giorni. In via istruttoria l'Autorita' puo' disporre audizioni
ed acquisizioni documentali nonche' eseguire, senza preavviso, ispezioni
presso la SOA. In tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento
da parte dell'Autorita' rimane sospeso per il tempo necessario allo
svolgimento dell'istruttoria.
3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di
trasmissione previsti dal comma 1, l'Autorita' acquisisce i dati ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6, commi 9 e 11 e dell'art. 40, comma 4, del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
«9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione
e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica
che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da
iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello
Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche
e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso
attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e
i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello svolgimento di tali
attivita' sono comunicati all'Autorita'.
(Omissis).
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto
di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.
Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non
ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che
forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.».
«4. Il regolamento definisce in particolare:
(omissis);
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca
dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e le
illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'
in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni
ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte
dell'Autorita', secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto
del principio del contraddittorio.».
Art. 4.
Adempimenti a carico di altri soggetti
1. I modelli informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi
dell'articolo 2, sono trasmessi dall'Osservatorio, entro dieci giorni
dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 2, comma 2:
a) alle amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in
relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi i
certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10
febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicita' dei seguenti
dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di
cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante
o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha
rilasciato il certificato;
b) al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente
per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle
imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verifica la
veridicita' dei seguenti dati:
1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture;
2) oggetto dei lavori;
3) data dell'emissione delle fatture e relativo numero;
4) importo al netto di IVA;
c) ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali,
in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il modello di cui all'allegato
1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, verificano e attestano
la veridicita' dei seguenti dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di
cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione dei lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante
o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il
certificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n.
57.
2. Entro centocinquanta giorni dall'invio dei modelli, le
amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della
Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per
le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all'Osservatorio dei
dati di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed
interregionali per le opere pubbliche che, senza giustificato motivo,
non adempiono a quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri, sono assoggettati
alle sanzioni rispettivamente previste dall'articolo 6, comma 11, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Note all'art. 4:
- La legge 10 febbraio 1962, n. 57, recante «Istituzione dell'Albo
nazionale dei costruttori», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
2 marzo 1962, n. 56.
- L'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e' il seguente:
«Allegato A
Premesse
Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si
intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni
economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali,
individuate con l'acronimo "OG", e' conseguita dimostrando capacita' di
svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attivita' di
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per
la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da
parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di
specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacita'
operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza
nel coordinamento tecnico delle attivita' lavorative, nella gestione
economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e
amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici.
Ciascuna categoria di opere generali individua attivita' non ricomprese
nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate
con l'acronimo "OS", e' conseguita dimostrando capacita' di eseguire in
proprio l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di
specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo
realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una
particolare specializzazione e professionalita'. La qualificazione
presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori
produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il
possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative
previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di
quelle previste dal decreto ministeriale n. 770/1982 e dal decreto
ministeriale n. 304/1998 e' conseguita qualora le lavorazioni realizzate
con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni
previste dalle declaratorie del presente allegato.
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonche' alle categorie
specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e
vecchie categorie" e' prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora
siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da
realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se
prive delle relative adeguate qualificazioni.
Categorie opere generali
OG 1: Edifici civili e industriali Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di
qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere connesse, complementari e
accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri,
le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per
le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e
metropolitane, gli edifici aeroportuali nonche' qualsiasi manufatto
speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera
quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di
grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e
complessita'.
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare,
trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli
immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda
altresi' la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire
la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado
di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario,
nonche' di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire
un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e
assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il
loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli
interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie
artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso,
le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee
tramviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo
aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed
artificiali, nonche' i ponti, anche di complesse caratteristiche
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso,
prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici
mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari
per consentire la mobilita' su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare
o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi
grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a
raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonche' di
armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente
in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in
via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei,
tunnel.
OG 5: Dighe Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per
consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo,
localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli
impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi
nonche' delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende
le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico
integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi
aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale
funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli
impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche,
gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la
rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la
fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi
materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione
nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che
costituiscono terminali per la mobilita' su "acqua" ovvero opere di
difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e
di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i
pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere,
le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonche' i lavori di
dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro
l'erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la
sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonche' per la
difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di
espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture
degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la
sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le
opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni
e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo
di combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e
media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione
all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di
trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione
di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici
per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e
posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: Impianti tecnologici
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento,
di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico
sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti
pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti
alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso
di costruzione.
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la
realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione
con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la
bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e
telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica
dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonche' gli
impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori
e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione
e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere
o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa
del territorio ed al ripristino della compatibilita' fra "sviluppo
sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori
necessari per attivita' botaniche e zoologiche. Comprende in via
esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per
cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la
stabilita' dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione
agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali,
ferroviarie, cave e discariche.
Categorie di opere specializzate
OS 1: Lavori in terra
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati
con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o
ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico
Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e
straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.
OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed
antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia'
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e
ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi
interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in
metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature
e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura,
tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la
ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e
barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e
simili.
OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o
ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario
compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle
medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o
ristrutturazione nonche' la esecuzione della segnaletica stradale non
luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i
ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: Barriere e protezioni stradali
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey,
attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a
proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in
opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o
precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di
trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei
macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile
derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi
tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi
prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti
ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di
energia elettrica.
OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta
frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di
strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o
interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su
cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su
satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione
dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: Rilevamenti topografici
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti
mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 21: Opere strutturali speciali
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di
manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di
opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e
di indeformabilita' tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da
prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le
strutture esistenti e funzionali nonche' l'esecuzione di indagini
geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di
qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita'
statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da
analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonche'
l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la
stabilita' dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti
di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue,
compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete.
OS 23: Demolizione di opere
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa
di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il
taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere,
compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e
l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un
miglior uso della citta' nonche' la realizzazione e la manutenzione del
verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco,
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o
artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli
quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi
ferrovia, metropolitana o linea tramviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di
trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione
della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per
qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in
opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza e simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente
dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state
gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o
linea tramviaria nonche' degli impianti di frenatura e automazione per
stazioni di smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi
in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia'
realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete,
quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in
situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari
comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture
geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica
acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o
ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o
materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari
nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o
di pareti di gallerie.».
- Per il testo dell'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si vedano le note alle premesse.
- L'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1989, n. 110, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«Allegato 1
omissis
- Il testo dell'art. 14, della citata legge 10 febbraio 1962, n. 57, e'
il seguente:
«Art. 14 (Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni). - 1) Idoneita'
tecnica. - L'idoneita' tecnica e' dimostrata mediante titoli di studio,
certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attivita'
di servizio riferentesi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da
ogni altro documento.
I certificati di cui al comma precedente debbono indicare
specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il
tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e
con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in
sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.
Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici
il certificato e' rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con
attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o
di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto
la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso e' preposto, i
lavori furono eseguiti.
Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa
dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore
dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere
capo del Genio civile.
Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati
certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni
sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di
rilasciarli, il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti, ha
eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorita'
tecniche del luogo.
2) Capacita' finanziaria. - Essa e' dimostrata da idonee referenze
bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialita'
economica e finanziaria dell'interessato.
Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal
Comitato competente agli istituti, indicati dal richiedente
l'iscrizione, nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere
di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e,
se di data piu' remota, debbono essere espressamente confermati in data
non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.
3) Attrezzatura tecnica. - Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve
risultare da dichiarazione del richiedente nella quale debbono essere
elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di
cui egli dispone, salva la facolta' dell'Amministrazione di eseguire
controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o
inesatte affermazioni.
Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore
tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore,
quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.».
- Per il testo dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, si veda la nota all'art. 3.
Art. 5.
Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell'Autorita'
1. L'Autorita', tramite gli uffici interni da essa individuati,
nonche' il Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via
telematica ai dati pervenuti all'Osservatorio, compiuti gli eventuali
ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati, e
li segnalano al consiglio dell'Autorita', man mano che vengono
individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 2. Il Ministero
delle infrastrutture e il consiglio dell'Autorita' concordano i criteri
di distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell'Autorita'.
2. L'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla base
delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture, puo'
procedere alla sospensione in via cautelare dell'attestazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Puo', inoltre, richiedere alla SOA di procedere alla
revoca dell'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati
risultati non veritieri.
3. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorita', la SOA procede
alla revoca dell'attestazione tenendo conto dei dati risultati non
veritieri
4. Nel caso di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal comma
3, l'Autorita' puo' esercitare i poteri sostitutivi previsti
dall'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche' provvedere alla revoca dell'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Di Pietro
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 1, foglio n. 77
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6, comma 7, lettera m) del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
«7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme,
l'Autorita':
(Omissis).
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui all'art. 5; nell'esercizio di tale vigilanza
l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata inerzia degli
organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via
cautelare, dette attestazioni;».
- Il testo dell'art. 10, comma 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' il seguente:
«5. L'autorizzazione e' revocata dall'autorita' quando sia accertato il
venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e
9, nonche' quando sia accertato il mancato inizio dell'attivita' sociale
entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attivita'
risulti interrotta per piu' di sei mesi. L'autorizzazione e' altresi'
revocata nei casi piu' gravi di violazione dell'obbligo di rendere le
informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque
quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attivita' in modo
efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente
regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di
cui al comma 2, lettera f).».