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Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204.
Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(GU n. 129 del 6-6-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, concernente il regolamento per
l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre
1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;
Considerato che la citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, disciplina in
particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attribuzioni
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 6, concernente la modifica della organizzazione e delle
competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed
in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in
particolare l'articolo 12 concernente la dotazione organica del Ministero;
Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 2005, relativo
all'individuazione del numero delle unita' dirigenziali di livello non generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato in ventisei unita';
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
Ritenuto che in base alle riportate disposizioni normative e, in particolare, ai
sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003,
n. 152, si deve procedere con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori
pubblici quale organo di consulenza obbligatorio del Governo ed organo di
consulenza facoltativo per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in
materia di lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Acquisito, altresi', il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Natura
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato:
«Consiglio superiore», e' il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e
svolge attivita' di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di
lavori pubblici che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio superiore e' dotato di piena autonomia funzionale ed
organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
- Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento per l'ordinamento interno
del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 1923, n. 183.
- La legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi consultivi in materia di opere
pubbliche), come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1957, n. 319), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 dicembre 1942, n. 304.
- Il testo dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
1994, n. 41, supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 6 (Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio
superiore dei lavori pubblici). - 1. E' garantita la piena autonomia funzionale
ed organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato.
2. Sostituisce l'art. 8 legge 18 ottobre 1942, n. 1460.
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti:
a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita';
b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica;
c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle
pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo.
Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita', il provveditore sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio
superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei
componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63,
supplemento ordinario), e' il seguente:
«3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si
provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di
cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso
entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di
regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5,
entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i
regolamenti possono essere comunque emanati.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario), e' il seguente:
«Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli uffici e delle strutture
centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni
e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici
nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo
si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso
di trasferimento ad altra amministrazione.».
«Art. 96 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art.
9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello
Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori
pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate
di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 (Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2003,
n. 149.
- Il testo degli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e il seguente:
«Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle
aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale;
politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i
compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione,
nonche' del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59.».
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni
e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione,
previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti
terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e
regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente
comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di
interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e
delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di monitoraggio, controllo
e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui
gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti
di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.».
«2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di
consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le
regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n. 184 (Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2004, n. 174), e'
il seguente:
«Art. 12 (Dotazione organica). - 1. La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero
nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre
strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1.
Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, e' fatta
comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali
vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il
personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione
del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei
soppressi Ministeri.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21
dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005, n. 221, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 2.
Competenze
1. Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e
nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle
province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri:
a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti
dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale,
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo
superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi
all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto
combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della
logistica, onde garantire l'interoperabilita' delle tecnologie e delle
piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto;
b) di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti,
sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee
generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui
piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui
programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse
pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed
infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche.
Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore e'
espresso sui progetti preliminari. Ai pareri di carattere facoltativo si
applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 6 della legge 11
febbraio 1994, n. 109;
c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti.
2. Il Consiglio superiore esprime, altresi', obbligatoriamente parere:
a) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' delle
leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di
applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non
applicabili alla parte I (attivita' edilizia) dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle
leggi citate alle lettere a) e b).
3. Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attivita' normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1, resistenza meccanica e stabilita', di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; esercita, inoltre, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione della citata direttiva 89/106/CEE, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.
4. Il Consiglio superiore esprime, altresi', parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici, dalla Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre autorita' indipendenti e puo' redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresi' puo' svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessita'.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attivita' di consulenza per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorita' ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore. L'attivita' di consulenza si attua, su richiesta del Presidente dell'Autorita', anche a mezzo di referti all'Autorita' o mediante istruttorie congiunte tra gli uffici del Consiglio superiore e dell'Autorita', secondo direttive concordate tra il presidente del Consiglio superiore e il Presidente dell'Autorita', ovvero mediante audizioni presso l'Autorita' del Presidente del Consiglio superiore o di una delegazione del Consiglio stesso, nominata dal Comitato di presidenza e coordinata dal presidente della sezione competente per materia.
6. Il Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento che
dia conto dell'attivita' svolta, nonche' delle principali tematiche emerse nel
corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4
febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore
portuale). - 1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e),
l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla
produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture
stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano
regolatore portuale che individua altresi' le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli
strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e
III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della
normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto
ambientale ed e' quindi approvato dalla regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla
sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 31 maggio 1991.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 6, comma 5-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento
ordinario.
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario.
- La direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. dell'11 febbraio 1989, n. L 40 (entrata in vigore il 27 dicembre 1988).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1993, n. 170. Atto di recepimento della direttiva 89/106/CEE.
- La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 luglio 1998, n. L 204 (entrata in vigore il 10 agosto 1998).
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151. (Atto di recepimento della direttiva 83/189/CEE e della direttiva 98/34/CE), e' il seguente:
«Art. 4 (Organismi italiani di normalizzazione). - 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, e' comunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di
normalizzazione ai fini della presente legge e' esercitata dal Consiglio
nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile
e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.».
«Art. 5 (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di
normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee e i
corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunita' europea,
nonche' il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la
standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui
progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma
internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una
nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma
internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche
apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre
mesi.
1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione
comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure
definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel
programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di
normalizzazione, questi ultimi non sioppongono a tale iniziativa e non
intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in
merito.
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la
quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di
normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di
normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio
all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non
pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente
conforme ad una norma europea gia' esistente.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite
l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo
italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o
una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola
tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico
comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica
tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei
progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la
formulazione.
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione
senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere assunta come
riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o
utilizzazione.
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati
membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse
dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente
al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della
presente legge, nonche' ogni modifica importante degli stessi che ne altera la
portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende
piu' rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato
tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola
tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o
europea, si puo' omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita,
indicando un semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria
la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico
si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali,
essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza e' necessaria
per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato
gia' trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti e' sufficiente indicare
gli estremi di dette comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6, la richiesta di procedura
d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la
giustificano.
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con
valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del
Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati a
cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la
materia.
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge
d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati,
subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con
competenza istituzionale prevalente per la materia.
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche,
completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli
adempimenti previsti dall'art. 9-bis.
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante
nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un
riferimento alla direttiva 98/34/CE.
3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i
progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti
di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, puo'
chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che
interessano piu' soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di
coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da
trasmettere alla Commissione europea.
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti
comunitari diversi dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva
98/48/CE, puo' essere comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in
conformita' al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle
norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione
e' espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Della comunicazione e' data
notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche
per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso
e' comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o
al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali
informazioni sono disponibili, nonche' alle conseguenze per la salute pubblica o
la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi
effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/1993 ove
si tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2,
della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.».
Art. 3.
Composizione
1. Il Consiglio superiore e' costituito dal Presidente, dai presidenti di
sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale,
dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai
componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.
2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore.
3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono:
a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di
consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacita' ed esperienza
professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda
fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio
superiore, su indicazione del Presidente;
b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre
avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di
Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello
Stato;
c) diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici
dirigenziali generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato,
designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri,
dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, per le politiche
agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per i beni e le attivita' culturali, e un rappresentante del Ministro per gli
affari regionali, nonche' due ufficiali generali o gradi corrispondenti
appartenenti al Ministero della difesa;
d) sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza unificata ed uno
designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, scelti tra
soggetti in possesso di specifiche qualita' tecniche, corrispondenti alla
importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore;
e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato
dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei
geologi;
f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari dichiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonche' in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro
ufficio:
a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti
competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
c) i direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) il Capo Dipartimento della protezione civile;
e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno;
f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) il direttore dell'Agenzia del territorio;
h) il direttore dell'Agenzia del demanio;
i) il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;
l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;
m) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero
per i beni e le attivita' culturali;
n) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
o) il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero
per i beni e le attivita' culturali;
p) il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
r) il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici;
t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po.
5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1,
sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle sezioni e
dell'assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del comune e
della provincia in cui l'opera e' localizzata, nonche' un rappresentante della
regione o provincia autonoma territorialmente competente.
6. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 3, lettere b),
c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere confermati per un
secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi
rappresentare.
7. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni
dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998).
- (Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in
misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dal comma 6.
(Omissis).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art.
23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8
per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a
tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il
termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche
presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla
specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
(Omissis).».
Art. 4.
Assemblea generale
1. L'assemblea generale e' costituita dal Presidente e dai componenti
indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonche' da eventuali esperti scelti dal
Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti partecipano
all'assemblea senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'assemblea generale si
esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio
superiore.
2. I compiti dell'assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in
ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarieta', il Presidente assegna
all'esame dell'assemblea.
Art. 5.
Compiti del Presidente
1. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'assemblea generale;
b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le
commissioni relatrici;
c) assegna gli affari alle sezioni;
d) programma le sedute dell'assemblea generale;
e) assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle sezioni;
f) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attivita' del
Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza
alle finalita' istituzionali dell'attivita' svolta sotto i profili
dell'efficacia e dell'efficienza, nonche' della adeguatezza della struttura;
g) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a
carattere normativo, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale;
h) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero
dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal
Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui
all'articolo 9;
i) delibera, sentito il Comitato di presidenza, su ogni altra materia o
questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore.
2. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un presidente di
sezione, individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del Presidente del
Consiglio superiore.
3. La Conferenza dei Capi del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' integrata con il Presidente del Consiglio
superiore.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2004, n. 184, e' il seguente:
«Art. 2 (Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti). - 1. E' istituita la
Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito
denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento
generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e puo' formulare al
Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad
assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato
delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare
per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i
Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che
all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione
delle risorse umane e informatiche, nonche' al coordinamento delle attivita' di
rispettiva competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la
direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i
Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di
conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili
della gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.».
Art. 6.
Sezioni
1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie
e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, e'
definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Detta ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie e' di seguito indicato:
a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e
prodotti da costruzione;
b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati,
opere idraulico-forestali;
c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la
navigazione interna;
d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza
stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative,
infrastrutture tecnologiche ed informatiche;
f) assetto del territorio, questioni ambientali;
g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali,
legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.
2. I presidenti di sezione:
a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;
b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle
sezioni;
c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla
discussione senza diritto di voto e a titolo
gratuito.
3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta del presidente della
sezione incaricata dell'affare o di almeno la meta' dei componenti effettivi
della sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo' disporre
l'esame od il riesame della questione da parte dell'assemblea generale.
4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza,
con decreto del Presidente del Consiglio superiore e' costituito un comitato
speciale composto da un presidente di sezione e da non piu' di cinque
componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore. Il
presidente del comitato speciale puo' disporre la partecipazione ai lavori di
altri componenti e di esperti senza diritto a voto. La partecipazione degli
esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del
presidente designato, lo stesso e' sostituito da altro presidente di sezione
nominato dal Presidente del Consiglio superiore.
Art. 7.
Comitato di presidenza
1. Il Comitato di presidenza e' composto dal Presidente, dai presidenti di
sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale.
2. Il Comitato di presidenza e' convocato dal Presidente, per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e per l'esame di argomenti di
particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intenda sottoporre
allo stesso.
Art. 8.
Compiti del Segretario generale
1. Il Segretario generale:
a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
b) provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del
relativo personale;
c) provvede all'attivita' amministrativa e contabile della struttura;
d) adotta i criteri di gestione e le modalita' di tenuta della contabilita' e
del rendiconto;
e) individua le prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le
relative tariffe.
2. La funzione di Segretario generale e' attribuita dal Presidente del Consiglio
superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio
superiore.
Art. 9.
Servizio tecnico centrale
1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del
Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e
di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio
superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a:
a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e
numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli
studi tecnici di carattere generale e normativo, nonche' di ricerca
sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti,
di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumita' e
sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge;
b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi
destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della
direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni
comunitarie o nazionali;
c) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte
ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' delle norme
tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
d) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di
cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
e) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per
l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i
laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce,
nonche' in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
g) abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, e successive modificazioni;
h) abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;
i) vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali
per i quali e' prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla
direttiva 89/106/CEE;
l) accreditamento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17
agosto 2005, n. 189.
2. Il Servizio tecnico centrale svolge, inoltre, l'attivita' richiesta dagli
uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di
amministrazioni pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse
pubblico.
3. Per l'espletamento delle proprie attivita', nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo' affidare incarichi
speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli
docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purche' di
comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita' di particolare
complessita' e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.
4. Il Servizio tecnico centrale e' articolato in non piu' di cinque uffici di
livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia
del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio
superiore.
Note all'art. 9:
- Per la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per il decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e per la legge n. 1086 del 1971 si vedano le
note all'art. 2.
- Il testo degli articoli 52, comma 1, 59, comma 2 e 60 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' il seguente:
«Art. 52 (L) (Tipo di strutture e norme tecniche). (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.».
«2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi
del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.».
«Art. 60 (L) (Emanazione di norme tecniche). (Legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 21). - 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione
del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le
norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.».
- Il testo dell'art. 9, comma 3 e dell'art. 11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 1993, e' il seguente: «3. Agli organismi di cui
all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati
alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali e' di
prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di
cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).».
«Art. 11 (Vigilanza). - 1. Al fine di verificare la conformita' dei
prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed
il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico
del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o
periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari
ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici.
2. A tal fine e' consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE, o dell'attestato di
conformita', o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono
essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o
istallati in edifici.
4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di
processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3,
comporta temporanea non commercia-bilita' dei prodotti stessi ed ordine di
sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna
il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli
illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica
al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonche' al
costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo e'
maggiorato dal 50 per cento.
5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti della marcatura CE o
dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati
conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle
persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne
vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il
sequestro.
6. Il provvedimento di cui al comma 5, e' comunicato entro dieci giorni alla
commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo
di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformita' l'amministrazione
competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul
mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio.
6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le
misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o
limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa
immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in
particolare, se la non conformita' e' dovuta:
a) al mancato rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle
specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale
medesimo e successive modificazioni;
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli
articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni;
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive
modificazioni.».
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme
per il rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi destinati alle opere
di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali e' di prioritaria importanza
il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza
meccanica e stabilita) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1999, n. 214, e'
il seguente:
«2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, anche altri organismi, su loro domanda,
possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi
di cui all'art. 1.».
- Il testo dell'art. 28, comma 4, del citato decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189, e' il seguente:
«4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attivita' produttive in
materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo di
accreditamento delle unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli
organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico
predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo. Per le finalita' di cui al presente comma gli
organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.».
Art. 10.
Dotazione organica
1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche'
del personale del Consiglio superiore rientra nell'ambito della dotazione
organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11.
Autonomia gestionale
1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilita' amministrativa
secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 2;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita' del Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge
1° agosto 2002, n. 166;
c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita
unita' previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via
continuativa, all'unita' previsionale di base di cui al comma 2.
5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' fissata una indennita' per i membri effettivi del Consiglio
estranei alla pubblica amministrazione.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e'
il seguente:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base
in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti
generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive
amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione
intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei
programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il
decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria
anche ai fini della rilevazione e dei controllo dei costi, e alla Corte dei
conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile
della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle
risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente
generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita'
previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche'
alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».
- Il testo dell'art. 7, commi 5 e 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici).
(Omissis).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di responsabilita' amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
(Omissis).
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di
apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle
attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento
delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica
di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in
detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e
ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo
stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al
rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui
terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita'
ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle
costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili.
(Omissis).».
Art. 12.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26,
27, 28, 29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524;
c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208.
Note all'art. 12:
- Il titolo I, capo I e II, titolo III e IV della citata legge n. 1460 del 1942
contenente gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
25, 26, 27, 28, 29 e 30 abrogati dal presente decreto recano:
«Titolo I - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Competenza e composizione del Consiglio superiore
Capo II - Attribuzioni del Consiglio superiore».
«Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA CONSULTIVA».
«Titolo IV - SERVIZIO TECNICO CENTRALE».
- La legge 20 aprile 1952, n. 524 (Modificazioni a disposizioni della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n. 122.
- La legge 29 novembre 1957, n. 1208, abrogata dal presente decreto, recava:
«Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici».
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in
servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del
presente regolamento resta assegnato al Consiglio superiore stesso.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze
delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non
regolamentare, provvede ad adottare la norma per l'ordinamento interno del
Consiglio superiore. Contestualmente e' abrogato il regolamento di cui al regio
decreto 3 maggio 1923, n. 1612.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui
articolo 9, comma 1.
5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 309
Nota all'art. 13:
- Per il regio decreto n. 1612 del 1923, si vedano le note alle premesse.