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Decreto 12 marzo 2008
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.
(GU n. 110 del 12-5-2008)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004;
Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del
riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art. 13,
comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha
riconosciuto validita' alle certificazioni rilasciate dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
della esposizione all'amianto sulla base dei predetti atti di indirizzo;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo
cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori
che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno
2005, per periodi di attivita' lavorativa con esposizione all'amianto
fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2
ottobre 2003, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo
ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui al citato
art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni;
Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei
predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di
trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007;
Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad un
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di
attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247 del
2007;
Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che
individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata gia'
riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione fino
al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma 8, della
legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi ai periodi
di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica
e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;
Visto l'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte
delle imprese da attivita' di bonifica di amianto alla Regioni e alle
ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;
Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di
bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art. 9
della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;
Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257 del 1992, e
successive modificazioni, sulla operativita' di detta procedura;
Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992,
e successive modificazioni, nel cui contesto e' disciplinata la predetta
procedura;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti
dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1,
comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:
a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento
dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo
adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria
attivita' lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi
successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e,
comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti
indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od
aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione
protratta fino al 1992;
c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del
2007.
Art. 2.
Procedura
1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda
all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.
2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attivita'
lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo
ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di
bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e' certificato
dall'INAIL.
3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli
reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo
ministeriale, e' determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono
stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della
relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9
della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
4. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dall'INAIL previa
acquisizione:
a) della domanda di cui al comma 1;
b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio
dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio
della stessa azione di bonifica;
c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato
dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i
periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio
dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro e'
tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto
medesimo.
6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del
curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano
applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5 del decreto
ministeriale 27 ottobre 2004.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 marzo 2008
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11