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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Testo coordinato del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in questa stesso Supplemento ordinario alla pagina 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.».
(GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n.53)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine
del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31
dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata.
(( 2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte
previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di
cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti
per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono
resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il
termine, possono essere comunque adottati.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: « non oltre il 31
dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31
dicembre 2011 ».
2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « il cui mandato e' scaduto 31 dicembre 2009 » sono
sostituite dalle seguenti: « il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre
2010 »;
b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 » sono
sostituite dalle seguenti: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre
2011 »;
c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle
seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2011 »;
d) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle
seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».
2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata al presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data
successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai
regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del
presente articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo 12, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto
previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo
2, comma 17-sexies, del presente decreto.
2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla « FONTE NORMATIVA.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 », di
cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei
concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.
2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si
interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti
attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori
o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti
statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato.
))
Art. 2
Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si
applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti
relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli
anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse
complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille
nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a
valere su tale importo, una quota (( fino a 100 milioni di euro ))
e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse
nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di
cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita'.
Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
(( 1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una
parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura
dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo
di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al
medesimo comma 117».
1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei
trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, l'autorita' competente provvede alla ricognizione,
limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di
Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata
in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.
1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e
alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo
17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il
medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono
disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio di
un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di
idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di
esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di
controllo delle cognizioni. Sono altresi' disciplinate la validita' di
tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione alla guida del
ciclomotore, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo
122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga
alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto
legislativo, prevedendo altresi' che la prova pratica di guida non possa
essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con
esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un
mese e che nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito
ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del
predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida
di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione
ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi dell'articolo 116,
comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19
febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati
richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro,
nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di
sanita' e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della
salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalita' di
comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture
autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che
disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al
Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno
2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i
«requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle
attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
e sul modello per le visite di verifica», sancito in data 16 dicembre
2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' allo stesso Accordo, il Ministro della salute,
con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema
trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo
20 dicembre 2007, n. 261;
b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto
dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le
modalita' per la presentazione da parte degli interessati e per la
valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze
volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati
alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto
dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire
entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia
italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali
emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonche'
l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e
l'Istituto superiore di sanita' assicura il relativo controllo di stato.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Alle attivita' disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione
in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del
16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi nel Veneto, e' differito alla data del 30 giugno 2011. Alle
minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
(( 2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni
di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti,
comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi
diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti puo'
essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di
emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con
le seguenti modalita':
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di
incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione
dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo
6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con
maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta
addizionale;
c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione
dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo
6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con
maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta
addizionale.
2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei
trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta' prevista dal comma 2-bis,
lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno
2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza,
un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un
gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti,
incrementato fino al 10 per cento.
2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il
comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il
Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le
disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese
conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri
conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare aumenti, sino al
limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote
attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura
dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non
siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al
comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo
delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato
in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di
cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e'
stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in
misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo
prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del
presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti
dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi
ai sensi del comma 5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente
articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita'
rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997,
n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le
aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei
termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di
interesse da applicare ai procedimenti in corso».
2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di
carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 5, comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle
seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte
dei conti»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la
trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali».
2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».
2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.
340, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio
1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la
risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto a complessivi
sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facolta', con
motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci».
2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in
qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e
progetti o per lo svolgimento di particolari attivita', rendicontano nei
termini e secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze
per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi
statali trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la
realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stao
pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro
il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti
revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite
di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti
finalita':
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali che hanno
attivato investimenti con contratti gia' sottoscritti o con bandi di
gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i cui porti sono
interessati da prevalente attivita' di transhipment al fine di garantire
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma
7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilita' residuali alle Autorita' portuali che
presentano progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresi'
all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, nell'anno 2011, dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca
dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si
provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del
comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita' portuali, secondo criteri
di priorita' individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato
avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione
definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed e'
riassegnato ad altri interventi con le medesime modalita' dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies e' disposta
la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo restando che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere
alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del
contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato.
L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri
per la finanza pubblica. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al
comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle
Autorita' portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da
esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale
ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede
all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a
favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011,
nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge
13 dicembre 2010, n. 220.
2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni
sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di
euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono dettate apposite modalita' attuative della
presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino
adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa.
Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40,
quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Fino alla revisione organica della
disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI».
2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' differito al
31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui
all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del
regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione,
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in
liquidazione, la responsabilita' dello Stato e' limitata all'attivo in
conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al
relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilita' di bilancio. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio
2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della
riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma e'
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica.
3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessita'
di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi
idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011.
Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si
procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla
predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.
3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si
provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.
3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con
le modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese
di dicembre 2011 con le modalita' e i termini stabiliti»;
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con
le modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese
di dicembre 2011 con le modalita' e i termini stabiliti».
3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo
il comma 4-ter.1, e' inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al
termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del
protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate
dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a
generare complessita' nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o
alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello
sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il
Comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unita'
locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga
all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni
2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per
ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano
una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta
organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per
gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione
di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di
quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni
prescritte dal patto di stabilita' interno, fatto comunque salvo il
limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa
corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di
stabilita' interno. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita'
nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle
procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del
Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila, e' differito al 1°
novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operativita' dei
rispettivi organi.
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale
delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il
Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011,
ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul
Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere
e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere
prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti
limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni
di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni
di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti
responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di
connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23
luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di
cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti
entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il giorno 6
aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6
aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni
abruzzesi, nonche' degli altri eventi sismici e delle calamita' naturali
che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festivita' ai
fini lavorativi.
4. Adecorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre
2013.
4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in
base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.
4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e'
istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad
esclusione di quelle delle comunita' ecclesiali o religiose, un
contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei
Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma,
anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del
contributo speciale.
4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il
limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013:
a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalita' e
nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;
b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000
per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma
4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa
e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di
concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina,
slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario
2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di
euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione
dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti
enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti,
subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31
dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di
investimento inserite nei piani.
4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati
consecutivi.
4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui
all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Per le finalita' di cui al periodo precedente e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al
rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui
all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai
relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato
dal CIPE in data 11 gennaio 2011.
4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo
della scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di
un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni
scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non puo'
quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio
all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia gia'
prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove
anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012
e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilita' estero per estero
relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso
le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i
lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita' del
personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi' assicurati
i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai
fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31
agosto 2012 le graduatorie riformulate e
aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a
tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008,
2008-2009 e 2009-2010.
4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia
richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 3 novembre 2010, e' concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011,
quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di
cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita' di applicazione
della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo
dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.
4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola: « 6, » e' soppressa;
b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco
contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei
destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di
decorrenza delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della
suddetta autorita' competente ai fini della relativa conoscenza e per
l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e
delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni
stesse».
4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma
5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per
il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Per
l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246
milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ripartita tra i
pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore
dell'autotrasporto con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 40,
ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di
movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e
128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».
4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n.
166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di
trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime
degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia Spa. Nelle more
della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a
Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di
previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico
nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente
normativa comunitaria.
4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina
previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge
23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in
materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria
di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220.
4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le
parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei
rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e
dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate
che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».
4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il Commissario
straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione
in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' riorganizzata, all'interno del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la funzione
ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e
l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da
effettuare periodicamente, secondo modalita' e protocolli standard
definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane
quella gia' prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non
comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e
innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della
scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione
degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di
partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione
delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di
valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ))
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate
per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro
per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle
entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in
misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui
al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo
di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di
cui al primo periodo.
(( 5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo
19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della
massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia
del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita
mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli
immobili. Dell'avvenuta affissione e' data notizia con comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del
territorio, nonche' presso gli uffici provinciali ed i comuni
interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la
proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale
competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale
presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o
attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali
fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio
2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di
autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali,
commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla
rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo
conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita
presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto,
individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.
5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro sei mesi»;
b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro nove mesi».
5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono
inserite le seguenti: «, il Banco nazionale di prova per le armi da
fuoco portatili e per le munizioni commerciali».
5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce e' inserita la
seguente: «Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante
nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia».
5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non si
raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie
oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti
principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo».
5-septies. Le societa' di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in
possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.
5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle
attivita' residue affidate al commissario liquidatore e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014.
5-novies. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale
della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del
10 ottobre 2007, e' prorogato al 31 dicembre 2011.
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di
seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema
marino e della concorrenza e competitivita' delle imprese di pesca
nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in
coerenza con la normativa comunitaria.
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale
gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i
soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal
Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le
associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le
associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta
nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti
bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del
settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione
ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.
5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la
Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma
nazionale, fornendo altresi' un quadro complessivo dei risultati
raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi da
5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e'
prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, con le modalita' previste dallo stesso articolo 10. Non si
applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85. ))
6. Per garantire l'operativita' degli sportelli unici per
l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici
immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di
emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga
alla normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i
contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al
presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi
dell'articolo 3.
(( 6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
comma 5 e' abrogato.
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche' per gli anni 2012 e 2013, le
risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8
milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012
e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui
all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati
in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di euro per l'anno
2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: « si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012 »
sono sostituite dalle seguenti: « si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 ».
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al
comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per
l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza
anteriore al 31 dicembre 2015.
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1,
comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel « Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura », costituito presso il Ministero
dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi
termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi
unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22
dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22
dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad
adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata
dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2,
comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di servizio
nella qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno due anni
di servizio nella qualifica »;
b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della
predetta anzianita' di servizio nella qualifica rivestita » sono
sostituite dalle seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno quattro
anni di servizio nella qualifica rivestita ».
6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni
caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne'
dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto
deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti
generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali
sottostanti.
6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita' delle nuove
prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani,
il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti e'
differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, e' ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita
dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed e' incrementata di
tre unita' la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla
tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita'
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad
essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione
degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal
termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure
e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la
sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al
comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto
dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unita', e'
aumentato delle ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza
nominati ai sensi del presente comma.
6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti
di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di
cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo
svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione degli
obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida
definite dal Comitato per la programmazione strategica per la
cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, nonche' dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente
articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze, al fine di assicurare la compatibilita' finanziaria della
presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono
definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita' di
attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle
relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di
appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di
perfezionamento per le forze di polizia.
6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale
ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale
dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e'
equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando,
nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di
appartenenza.
6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da
6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di
cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' attraverso
lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere
sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere
efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei
commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.
6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « al Servizio centrale antidroga » sono
sostituite dalle seguenti: « alla Direzione centrale per i servizi
antidroga » e dopo le parole: « in qualita' di esperti » sono inserite
le seguenti: « per la sicurezza »;
b) al comma 2, le parole: « riservata agli esperti del Servizio centrale
antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « riservata agli esperti per
la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»;
c) al comma 3, le parole: « il Servizio centrale antidroga » sono
sostituite dalle seguenti: « la Direzione centrale per i servizi
antidroga»;
d) al comma 4, le parole: « del Servizio centrale antidroga » sono
sostituite dalle seguenti: « della Direzione centrale per i servizi
antidroga ». ))
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
« 196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione
immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre 2011, fermo
restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma 2
dell'articolo 314 del (( codice dell'ordinamento militare di cui
al )) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di
agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Nell'ambito di tale procedura e' considerata urgente l'alienazione degli
immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno
2010 tra il Ministero della difesa e il comunedi Roma, assicurando in
ogni caso la congruita' del valore degli stessi con le finalizzazioni
ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o
in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo
1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e
valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al
presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437,
della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita
degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai
proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero
territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per
essere riassegnati alla contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate
Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi
del comma 196-ter, piu' gli interessi legali maturati; b) a reperire,
per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse
necessarie al Ministero della difesa per le attivita' di riallocazione
delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori
proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei
titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal (( Commissario
straordinario del Governo )) del comune di Roma, nominato ai
sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che
deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata
professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel
settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione
del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite
creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi
dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del
comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con
effetti a decorrere (( dal 29 dicembre 2010. ))
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere
destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196. ».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' sostituito dal seguente: « L'anticipazione e'
accreditata sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo
78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di
euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31
dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato
entro il 31 dicembre 2010. ».
9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: « 13-bis. Per
l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4,
comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, (( il Commissario
straordinario del Governo )) e' autorizzato a stipulare il
contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi
forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura
di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalita'
di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente
comma. Fermi restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestionecommissariale, il
Commissario straordinario del Governo e' altresi' autorizzato, anche in
deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento
del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale
eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile,
gli accantonamenti gia' effettuati. »;
b) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
« 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del
(( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per
il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui (( al
comma 14 del presente articolo )). Le predette spese di
funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di
euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
stabilito, in misura non superiore (( al costo complessivo annuo
del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, )) il compenso annuo
per il Commissario straordinario. (( I subcommissari percepiscono
un'indennita', a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per
cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai
soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune
in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di
cui al quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte fino al 30
luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento )). Le risorse
destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in
misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al
Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque
termine, allorche' (( risultino )) esaurite le attivita'
di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attivita'
meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di
Roma Capitale. »;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo e' sostituito (( dai
seguenti )) : « Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai
periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle
stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del
comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del
(( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;
d) al comma 15, il primo periodo e' soppresso;
e) al comma 17, le parole « L'accesso al fondo di cui al comma 14 e'
consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il
Commissario straordinario del Governo puo' estinguere i debiti della
gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni
di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze »; l'ultimo periodo, in fine, e' soppresso.
(( 9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17
settembre 2010, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In
nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici
economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere,
l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza ».
9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si
interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel senso che per le citta'
metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come
individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a carico dei predetti
enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da
enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun
consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennita'
prevista per il rispettivo presidente ». Il comma 7 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e' abrogato. ))
10. (( All'articolo 307, comma 10, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: ))
« d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera
a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di
finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto
strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante
riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli
stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, (( per confluire )) nei fondi di cui
all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse
quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la
razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche',
fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo
1836. Alla ripartizione (( delle quote riassegnate dei citati
fondi )) si provvede con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero
dell'economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento
dei titoli di Stato;
in (( una misura compresa )) tra il 5 ed il 15 per cento
proporzionata alla complessita' ed ai tempi di valorizzazione, agli enti
locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene
distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;
».
11. All'articolo 314 del (( codice dell'ordinamento militare, di
cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Il Ministero della difesa
individua, attraverso procedura competitiva, la societa' di gestione del
risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle
relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono
ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da
esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle
funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il
decreto di conferimento degli immobili al fondo. »;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. I proventi monetari
derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento
degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le
modalita' previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine
possono essere destinate alle finalita' del fondo casa di cui
all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del
(( Ministero della difesa. )) ».
12. (( Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma
4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente
articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
12-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione
governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2
milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono
destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei
servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro
2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli anni 2011 e 2012,
con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci
2009 e 2010.
12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12
marzo 1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni per i datori di lavoro
del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di
quello adibito alle attivita' di movimentazione e trasporto del
minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma
2, della medesima legge.
12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di
emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito il territorio, nonche' per la copertura degli oneri conseguenti
allo stesso, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione
Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i
comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre
2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si
provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono
corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi
conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia'
preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento
degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso
abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione della
misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori
entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38
milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica.
12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, alle parole: « Il Servizio sanitario nazionale »
sono premesse le seguenti: « A decorrere dal 31 maggio 2010 ». Fermo
quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile
2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto
dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario
nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del
medesimo decreto; l'importo e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato secondo le modalita' stabilite con determinazione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, e' autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte
ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di
interventi gia' realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo
sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione
che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva
programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni
interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di
rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la
definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi
di investimento in sanita'.
12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo
comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' integrata per l'anno 2011
di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di
quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo
onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma
12-septies, secondo periodo.
12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le
amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attivita' di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al
comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: «
sono collocati fuori ruolo » sono inserite le seguenti: « , se ne fanno
richiesta, ». La facolta' di essere collocati fuori ruolo, su richiesta,
prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente
comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad
operare fino al termine del mandato.
12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2004-2010
» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2004-2011 » e le
parole: « 2.000 unita' » sono sostituite dalle seguenti: « 1.800 unita'
». E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al
primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010
dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della
sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di
contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche
in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011,
senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di
15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede,
quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle
risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilita'
di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il
settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini
per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti
dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in
5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente
provvedimento.
12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ». ))
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli
impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra
2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di
novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia
agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare
gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25
gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo
1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di
credito gia' esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il
Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo
di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente
decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. (( Tale
accordo )) diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora si richiedano
risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla
(( lettera a) )), a contribuire nel limite massimo complessivo
di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB)
e' autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di
prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia' esistente pari a
1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia.
14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la
concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu'
poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca
d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di
diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite
l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust,
secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere un
sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and
growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali
di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse gia' a
disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e' accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la
copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello
Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e
degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio, si provvede ai
sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
(( 16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche' per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una
organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling
Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il
calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilita', pericolosita' e di
rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti
dall'uomo, a scala mondiale, e' autorizzata la spesa di 0,3 milioni di
euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla
Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia,
nella citta' di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al
31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le
predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il
2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
All'onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo
precedente.
16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e' prorogato il finanziamento a favore
della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.
16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai sensi della legge
24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di infrastrutturazione
informatica occorrenti per le connesse attivita' degli uffici giudiziari
e della sicurezza.
16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative
attivita' esercitate, per l'anno 2011 e' riconosciuto un contributo di 3
milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore,
nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto
all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi
provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio
approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al
fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter
e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente
a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno
2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute
in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di
cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e,
per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere
di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente
comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni
per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute
in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal
fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad
incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220. Conseguentemente, per le attivita' di ricerca, assistenza e cura
dei malati oncologici nonche' per la promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, ivi previste, e' destinata, per l'anno 2011, una
quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011
in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il
quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima
istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro
dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo
dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a
controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN
10160, o, in alternativa, con le modalita' tecniche di cui all'appendice
D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneita' del
manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei
requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle
verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il
proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi
che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio,
l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31
dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a
carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.
16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita' connesse
al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio
nazionale, e' incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il
contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito
del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000
euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in
campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi
previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione
italiana Spa, nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' prorogato di dodici mesi,
limitatamente alle controversie in materia di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti. ))
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operativita'
della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' possibile provvedere mediante anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio
2010, (( n. 67, convertito )) dalla legge 22 giugno 2010,
n. 99.
(( 17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in
attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice
G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del
2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160,
sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al
capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale
a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi
di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale
sottoscrizione.
17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati e la
destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti
di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2011.
17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di
sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia'
prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per
volonta' del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere
il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti
all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di
alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto
all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore
ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione
dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il
rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in
essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto
della sospensione stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto
nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o
annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite.
17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione
dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in
precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione
dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la
banca cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti
acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della banca
cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le parole: « mese di aprile » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre ».
17-septies. La prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2, comma
586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assicurata, a decorrere
dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli
investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato
e' autorizzato a sottoscrivere fino a un milione di euro di quote di
societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori
qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della
realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio
nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante
dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a un
milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza
prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attivita' di bancoposta,
entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera
dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un
patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attivita' di
bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche
superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La
deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici
compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e
controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi
del presente comma e' disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies
e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.
17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si
applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile.
Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del
codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle
obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' di
bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da
quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati.
Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga
diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio
dell'attivita' di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del
patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilita' illimitata
della societa' per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si
applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies
del codice civile.
17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva
modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del
patrimonio destinato nonche' il trasferimento allo stesso di beni o
rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane
Spa. Si applica il comma 17-novies.
17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi
nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente
indicati nello stato patrimoniale della societa'. Si applica l'articolo
2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il
rendiconto separato e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile e' convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a
176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa puo'
acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche.
Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' i provvedimenti
previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.
17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
al comma 13, ultimo periodo, le parole: « puo' essere estesa
all'esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « puo' essere
reiterata » e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
« 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le
imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, ai fini della verifica della solvibilita' corretta di cui al
capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino
al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel
bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere
durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione
europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di
turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere reiterata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti
derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con
altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo
della solvibilita' corretta.
15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse
finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente
all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento
modalita', condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche
al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta ».
17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo,
dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla
data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale
sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma
2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che
tale partecipazione non potra' essere incrementata. ))
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle
convenzioni delle Agenzie fiscali e' differito al 30 giugno dello stesso
anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione
dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale
attivita' principale, »;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
(( 20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore
periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi
un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base
della concessione della prima dilazione.
21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i
versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese
di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile
2011, il recupero di tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il
principio della prededuzione, con le modalita', le condizioni e i
termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i
competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma
di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa
trasferisce tali risorse su uno o piu' conti correnti intrattenuti con
gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un adeguato
livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei livelli di servizio».
22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita' di potenziamento
dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonche'
delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa
pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti
connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' autorizzato il completamento del programma
di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67 del 1° settembre 2009, nonche' del
programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre
2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle
disponibilita' di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.
23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni. All'articolo
1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di
riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari
pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si
applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005. Al
relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo
dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010,
e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di
rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in
un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni.
25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi
da 26 a 28 si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni
previste dal comma 26.
26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con
regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si
applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'
individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al
comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita' e sentiti la
Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali
disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il
coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V
del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione
del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove
necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
UE».
27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «anche nella
formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,».
28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma
7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto
dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31
maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con
regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010.
29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato
articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.
30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge,» sono soppresse.
31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le
parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della
sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione
per infondatezza della notizia di reato».
32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi
57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data
antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 a 32, primo periodo, del
presente articolo non puo' derivare una permanenza in servizio superiore
di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi
ordinamenti.
33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
«g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38.
L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200
milioni di euro»;
b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:
«130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna
regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti
riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli
uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con
un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con
un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma
e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo
19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base
omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno
successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al presente comma»;
c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono
inserite le seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a
imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali
private,»;
d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente:
«138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni
definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo
confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»;
e) il comma 140 e' sostituito dal seguente:
«140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali
dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome,
entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che
possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» e' sostituita
dalla seguente: «triplo»;
g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente:
«148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148
si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti gli
effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti
prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in
misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare
complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto
delle spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello annuale
minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di
stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della
presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il
responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla
presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni
successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In
caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si
considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e
le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma
4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso
il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione ».
34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma
22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro
il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve
avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti:
«ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n.
502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013
cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture
sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli stabilimenti termali
come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati
dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1,
del decreto legislativo n. 502 del 1992».
36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
secondo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo
48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite
dalle seguenti: «rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente
normativa».
37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi
indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.
38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno
2010, in sede di riparto delle disponibilita' finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione
dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura
degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle
Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per
malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla
base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi
dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli
oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.
39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e' sostituito dal seguente:
«108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per
cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"».
40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alle associazioni di
cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».
41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «Per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni dal 2008 al 2012».
42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «della
Regione» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i comuni con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione
dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo
restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27
dicembre 2006, n. 296».
43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 e'
sostituito dal seguente:
«117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo
14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, e'
inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in
cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il
bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei
precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di
bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato
dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"».
44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di
riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di
funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge
regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n.
191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati
in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui
stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per
l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.
45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde,
a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo
trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di
fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate spettanti ai
predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5
maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali
corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali,
diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in
base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei
fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011 le
disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la
successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32
dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' per
favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione
in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una sperimentazione in
favore degli enti caritativi operanti nei comuni con piu' di 250.000
abitanti.
47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite:
a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari delle
carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte
disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit
degli enti e alle loro finalita' statutarie, alla diffusione dei servizi
e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze
alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di
persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di
giornate in cui il servizio e' prestato;
b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali
gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui
sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109;
c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e
le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte
dell'ente caritativo per il superamento della condizione di poverta',
emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di
bisogno;
d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e' attivata la
sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi
operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli
interventi di cui il comune e' titolare, all'eventuale incremento del
beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di
cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo
scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto
alla poverta'.
48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data
di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai
sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di
euro, che viene corrispondentemente ridotto.
49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di cessazione
del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i
trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita, indennita' di
anzianita', indennita' premio di servizio) non possono essere ceduti».
50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa
gia' disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge
13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139
(legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965),
che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13
dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente
comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la
legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse
nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con
effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo.
51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro
trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto
mesi».
52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more
dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di
dirigenti, e' autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei
vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15
giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo
di 3 unita'. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000
euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le
seguenti: «, 2012, 2013 e 2014»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono
reintegrabili negli anni nei quali puo' essere presentata la richiesta
di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1».
54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di
sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano
efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».
55. Infunzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo
di Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio,
relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonche' quelle relative al
valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, i cui
componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora
nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una perdita
d'esercizio.
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per
un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del
medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attivita' per imposte
anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle
riserve.
57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non e' rimborsabile ne'
produttivo di interessi. Esso puo' essere ceduto ovvero puo' essere
utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla
formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Con decorrenza dal periodo
d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono
deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per
imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.
58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite
modalita' di attuazione del presente articolo.
59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
al penultimo periodo, le parole: «non superiore ad un nono» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un decimo». In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del
presente comma articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
per il medesimo periodo d'imposta.
60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
61. Inordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente
l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non
si fa luogo alla restituzione degli importi gia' versati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente: «5-quinquies. Gli
organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia,
diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi,
con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento
prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che
la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo
medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli
articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni».
63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
« ART. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui
proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia,
diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate
nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le
SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di
cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati
della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento.
Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non
residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento
non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in
costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o
di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso,
il valore e il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti
periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma
1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d),
del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa',
la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1
percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si
considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti
di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi
dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il
trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso,
il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della
ritenuta la necessaria provvista».
64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti non
residenti» sono inserite le seguenti: «nonche' per le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio»;
b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia
revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione
o deposito» sono inserite le seguenti: «o siano rimborsate anche
parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio,».
65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26» sono inserite le seguenti: «e la ritenuta del 12,50
per cento di cui all'articolo 26-quinquies».
66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «nonche' la ritenuta prevista, nella misura del
12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto
legislativo n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti:
«le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma
3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973».
67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, dopo le parole: «dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,» sono
inserite le seguenti: «e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo
26-quinquies».
68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
«a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione
delle societa' di investimento a capitale variabile».
69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a
partire dal 1° luglio 2011.
70. Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a
capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento
delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato di
gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in
un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.
71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione
maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e
dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la
compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere
utilizzati, in tutto o in parte, dalle societa' di gestione del
risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle
quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in
compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi
dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente
articolo, senza limiti di importo. Le societa' di gestione del
risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote
o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale e' imputabile il
risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.
72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati
negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti
e' riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in
diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la societa' di
gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del
collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun
partecipante.
73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta
prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote
o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
gia' soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993,
n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote
o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo
del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione
o acquisto.
74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai
sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il
rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla
data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto e' aumentato o
diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza
positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato
dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data
di sottoscrizione o acquisto.
75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di
cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito
d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983,
n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi
percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle
medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette
quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno
2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto.
76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di
quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30
giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuta nella misura del
15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a
concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il
valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici
alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai
medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le societa'
di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della
predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente,
computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva
ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma
73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui
all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui
proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1°
luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai
prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai
medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito
d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo
pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.
78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche' per quelli per
i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in
assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad
oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli
intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo
e' applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da
effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A
tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la
documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far
fronte al pagamento dell'imposta.
79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonche' il primo
periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio
1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo
mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo
8, nonche'» del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
80. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito
dal seguente:
«ART. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico
e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni,
operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni
medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici
relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi
soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a
forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra
il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o
azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle
quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e'
documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo
e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si
considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso
intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o
donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto
all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico
delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto
testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera
d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il
reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto
forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza
tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni
e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto
delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle
quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50
per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli
investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non
residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli
organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo
diritto agli organismi di investimento collettivo italiani».
81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«dai commi 1, 2 e 5».
83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi
percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.
84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7
milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in
ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all'erario. ))
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e
24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di
una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi
e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio »;
(( b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno
2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo
1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n.
220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 15 milioni di euro per
l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo della presente
lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante
riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40,
quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; ))
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento
entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota
parte delle disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per gli
interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847
dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per
l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle
somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente
decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate
ad apposito fondo per essere destinate alle finalita' di cui
all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per
l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono
mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate
nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento
delle disponibilita' di competenza relative alla categoria di spesa dei
consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse
medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al
termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze,
su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche
interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno
2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno
2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono
riassegnate per le medesime finalita' al Fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011
in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA 1
(( (articolo 1, comma 1) ))
TERMINE FONTE NORMATIVA
31 maggio 2010 articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, limitatamente all’ente di cui alla
legge 21 novembre 1950, n. 897.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
Aprile 2008, n. 81.
31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo
riferimento al trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008 articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009 n. 102.
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni e articolo 66,
commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 Programma statistico nazionale 2008-2010 –
aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
trenta giorni articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170.
31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
1° gennaio 2011 articolo 36, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge
1o marzo 2005, n. 26.
1° gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
31 dicembre 2006 articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
1° gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
31 dicembre 2010
1° gennaio 2011 articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, (( e successive modificazioni )).
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161, (( e successive modificazioni )).
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 13.
31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
31 dicembre 2010 (( articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e successive modificazioni. ))
31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge
(( 28 febbraio 2008 )), n. 31, comprese anche le
disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n. 139.
due anni (( articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni. ))
31 dicembre 2010 (( articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96. ))
19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010,
n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per
interventi a sostegno dell’autotrasporto, con il
provvedimento di cui all’articolo 1, comma 40 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220.
31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo
e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102.
31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3
agosto 2007, n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
(( 31 dicembre 2010 articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25. ))
(( 31 dicembre 2010 articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. ))
Anno accademico
2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al
Presidente dell’ente di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
1° gennaio 2011
31 dicembre 2010 articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
31 dicembre 2010
1° gennaio 2011 articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
31 dicembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate 2 settembre 2009.
31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164.
31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle
risorse disponibili.