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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Testo coordinato del Decreto-Legge 25 gennaio 2010, n. 2
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2010), coordinato con la legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5) recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni».
(GU n. 72 del 27-3-2010)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali
1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
(( il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti )):
«Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti. (( Per l'anno 2011
)) il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il
rinnovo dei rispettivi consigli. (( Per l'anno 2012 la riduzione
del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla
popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei
rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha
avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e' determinato
l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la
riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione
residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha
luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni
precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto
dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «pari a un quarto»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al
presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri
della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il
presidente della provincia».
1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009,
n.191, e' inserito il seguente:
«185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle
circoscrizioni provinciali"».
1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo
ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare» sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare»;
b) alla lettera a):
1) dopo le parole: «difensore civico» e' inserita la seguente:
«comunale»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita
convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio
rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale
assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento della
pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini»
c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne
che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno
facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto
salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267»;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne
che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della
lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini
imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle
funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse
e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti
giuridici e ad ogni altro effetto».
1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo
il comma 186, e' inserito il seguente:
«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli
articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto
dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel
rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto
legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo
precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge»
1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai
comuni appartenenti alle comunita' montane»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e),
dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti
gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo
rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo
rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata
legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si
applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai
singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo
consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della
medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si
applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei
singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto». )) Conseguentemente al comma 184, primo
periodo, del medesimo articolo 2, dopo le parole: «consiglieri comunali»
sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali» (( ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del
numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al
primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della
provincia.)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 183, 184 e 185, dell'art. 2, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010-), come
modificati dalla presente legge:
«183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere
sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di
euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di
86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione,
in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario
spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi
consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene
applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti
per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo
anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con
legge dello Stato e' determinato l'ammontare della riduzione del
contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e'
applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti
per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a
quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal
2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al
comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri
provinciali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e'
determinata con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini della
riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri
provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il
presidente della provincia.
185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per
ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri
del comune, con arrotondamento all'unita' superiore. Il numero massimo
degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in
misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con
arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini di cui al presente comma,
nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia
sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della
provincia.».
- Si riporta il testo del comma 186, dell'art. 2, della citata legge 23
dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla presente legge:
«186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti
misure: a) soppressione della figura del difensore civico comunale di
cui all'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel
cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore
civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico
territoriale'' ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon
andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; b) soppressione delle
circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a
30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) possibilita' di delega da parte
del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti; d) soppressione della figura
del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti; e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli
enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti
ai sensi dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti
salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con
assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai
consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni
ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro
effetto.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli artt. 148 e 201
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 148. (Autorita' d'ambito territoriale ottimale).
- 1. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di personalita'
giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato
dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di
cui all'art. 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico
integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro
variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni
dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorita'
d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di
partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito
di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione
unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita'
montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato,
e previo consenso dell'Autorita' d'ambito competente.».
«Art. 201 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani). - 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme
e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel rispetto del
principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni
pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio
di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di personalita'
giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato
dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle loro
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorita' d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi
da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza,
di efficacia, di economicita' e di trasparenza; a tal fine adotta un
apposito piano d'ambito in conformita' a quanto previsto dall'art. 203,
comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e
per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorita'
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'art. 202 e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti
attivita': a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero
servizio, comprensivo delle attivita' di gestione e realizzazione degli
impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito: a) e' raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua
costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno,
attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti
pubblici e privati; b) e' garantita la presenza di almeno un impianto di
trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non
inferiore a quindici anni, e' disciplinata dalle regioni in modo da
consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'.».
- Si riporta il testo del comma 187, dell'art. 2, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010 -), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1. - 186. (Omissis)
- 187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane
previsto dall'art. 34, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane.
Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per
cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34, del decreto
legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative
alle comunita' montane e' assegnato ai comuni appartenenti alle
comunita' montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero
dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Art. 2
Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province
1. Entro il 30 novembre 2010 e' ridefinita la tabella delle
circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9, della legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei
consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del
numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1,
e' efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.
(( In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8
marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di
candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei
collegi della provincia.
1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite
le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la
provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla
richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 8 marzo 1951, n. 122
(Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i
consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della meta' dei collegi
spettanti alla Provincia. Le sezioni elettorali che interessano due o
piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione
ha sede l'ufficio elettorale di sezione. La tabella delle circoscrizioni
dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno,
sentita previamente la provincia interessata, con decreto del Presidente
della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in
cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla
richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto del
Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art.
19, del d.lgs. lgt. 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se non
siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, della citata legge 8 marzo 1951, n.
122:
«Art. 14. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e'
fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad
un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla
Provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il
quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura
per piu' di tre collegi. La dichiarazione di presentazione del gruppo
deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila
abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila
abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di
abitanti.
Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a
designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con
dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso
ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e
l'ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata
dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno
antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio
elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si
pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le
elezioni comunali.».
Art. 3
Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal
primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, definisce ((, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, )) l'importo degli emolumenti e
delle utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di
funzione, l'indennita' di carica, la diaria, il rimborso spese, a
qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu' del loro
mandato, in modo tale che ((, ove siano maggiori, )) non
eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennita', (( massima
)) spettante ai membri del Parlamento.
Art. 4
Disposizioni per la funzionalita' degli enti locali
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 2. Per l'anno 2010 i
trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati
in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni
dei fondi successivamente intervenute.
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma
3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 4. Il comma 23, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' sostituito dal seguente:
«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero
dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti
interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo
ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una
quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra
la popolazione residente ultra sessantacinquenne e la popolazione
residente complessiva e' superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi
dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per
cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura
sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto
importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente e'
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo
ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una
quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra
la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la
popolazione residente complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo
gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica.
Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad
interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto
importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente e'
proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un
ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di
euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni
della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' attribuita una maggiorazione del
50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi
spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila,
la maggiorazione e' attribuita nella misura dell'80 per cento;
e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella
fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una maggiorazione del
20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi
spettanti a tale titolo per l'anno 2009».
4-bis. A decorrere dal 1º aprile 2010, le somme versate a titolo di
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e
successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del
comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite
al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi
i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del
contribuente.
4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le
stesse modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 20
febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 5 marzo
2008. A decorrere dal 1º aprile 2010, e' chiusa la contabilita' speciale
n.1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al
Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo
di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilita' speciale n.1903
alla data del 1º aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione
ai comuni
4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24:
1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di
decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31
maggio 2010,»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior
gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello
relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla
provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo
modalita' stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il
termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano
al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente
certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando
anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il
recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia
autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale
sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;
b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma
24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario
dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione
si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione
dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la
mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle
somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale
ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al
Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che
non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso».
4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato
per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per
gli anni 2010 e 2011.
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma
3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, si
applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore
alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente,
compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non
superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio
2006-2008.
4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) dopo il comma 7-ter sono inseriti
i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate
le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime
risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto
previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo'
essere conseguito anche nell'anno successivo»;
b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3,
lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate in mercati
regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le
percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei
saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza
mista ai sensi del comma 5».
4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il
comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. Le regioni, cui si
applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di
cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli
impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri
finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi
in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con
riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la
regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa
rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a
verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definite le modalita' per il monitoraggio e la
certificazione di cui ai commi 12 e 13».
4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in
relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai
fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di cui
all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente
articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente,
convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni
interessate secondo le modalita' di cui agli articoli da
14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le
approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di
programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i
comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui
all'articolo 2, comma 189, della citata legge n.191 del 2009. La
determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del
consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione
delle varianti allo strumento urbanistico generale.
5. All'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla
rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza
sociale e di riequilibrio socio-economico, nonche' di garanzia della
stabilita' dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati
dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali,
funzionalita' del sistema giustizia», dopo la voce: «articolo 1, comma
40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;» e' inserita la seguente:
«articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;». ))
6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.
7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui
al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al
Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i
proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti
limiti»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al
comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».
8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono
sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e
le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle
finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190»
sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al
trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono
aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle
quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario
straordinario del Governo».
(( 8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui
all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive
modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla
data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma
cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la
gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del
Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della
massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di
Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo
193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per
l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una
corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del
comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso
che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato
rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni
derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile
2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano
liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data. ))
9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23
luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle
isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel
Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa
tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal
Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM)
e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le
regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno
2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal
Fondo di sviluppo delle isole minori.
(( 9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali
alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso
di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali
dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in
proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi
enti nonche' ad altri parametri determinati in base ad una
certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e
provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti
interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione
dei fondi erogati dal Ministero dell'interno e' disposta per il 50 per
cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base
al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
marzo 2005, n. 26 (Proroga di termini):
«Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1. (Omissis).
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2-quater del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie
locali):
«Art. 2-quater (Disposizioni per gli enti locali). - 1. (Omissis).
2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo
ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 2,
comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle
dotazioni dei fondi successivamente intervenute.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 1 (Disposizioni varie per gli enti locali). -
1. - 7. (Omissis) -
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito
dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso
anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito
dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto
competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali
entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di
attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2-quater del citato
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 2-quater (Disposizioni per gli enti locali). - 1. - 2. (Omissis).
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art.
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno
2008 dall'art. 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate
per l'anno 2009.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421.):
«Art. 34. - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni
con l'assegnazione dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28
aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile.):
«Art. 1. - 1. (Omissis) - 2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo
quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con
riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che,
sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita'
MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi
sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a
norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999,
l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo ed e' conseguentemente determinata, con i medesimi decreti,
la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione
dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella
relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al
finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni
anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui
all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il
versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito
imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo
del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto,
l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma
3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che
la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre
precedente l'anno di riferimento.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo
importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta
e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal
periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel
mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo
da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4,
comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. (...)
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle
somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto
previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto
sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e'
effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti
forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno
di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello
in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno
provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei
dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli
eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per
eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e
delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle
somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini
dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le
province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le
maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi
sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite
con il decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli
adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte sui redditi» sono
inserite le seguenti: «, alle relative addizionali»;
b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma 7, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, e' soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 2 dellacitata legge 23
dicembre 2009, n.191, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 23. (Omissis).
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi
39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine del 31
maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del
maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale
sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38,
nonche' da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e
successive modificazioni, con modalita' e termini stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno. I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a
tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007,
rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito
territoriale ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione
o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al
fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla
stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n.286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. - 38. (Omissis).
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi
da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune
interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
-
40. - 45. (Omissis).
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi
da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune
interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
-
47. - 181. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art.7-quater del decreto-legge 10 febbraio
2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n.33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione
del debito nel settore lattiero-caseario):
«Art. 7-quater (Patto di stabilita' interno). - 1. Sono esclusi dal
saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 per un importo non
superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti
effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni gia' assunti
finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei
tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se
non gia' conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali
per la tutela della sicurezza pubblica nonche' gli interventi temporanei
e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare
gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica
sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i
pagamenti di debiti pregressi per prestazioni gia' rese nei confronti
dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono
essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150
milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera.
2. (Omissis).
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti
locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli
importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente
comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano
all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle
province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entita' dei
pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua
volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio
l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo
finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio
obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno per l'anno 2009
per un ammontare pari all'entita' complessiva degli importi autorizzati,
trasmettendo altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro
il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4-9. (Omissis)
10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa
degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla
data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno
2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del
patto di stabilita' interno per il 2009, le risorse originate dalla
cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle
predette societa', qualora quotate in mercati regolamentati, e le
risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate
alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
- 11 - 16. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art.77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti locali). - 1. Ai
fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e119, secondo comma,
della Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di
competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per
l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno
2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno
2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno
2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno
2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per
l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno
2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di
anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'art. 141
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le
stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in
termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la
parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini
di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario
dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato
dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini
di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario
dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato
dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e
in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle
spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei
limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di
stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in
conto capitale.
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate
le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime
risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto
previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo'
essere conseguito anche nell'anno successivo.
8.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo
di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali
dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i
comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20
per cento della spesa finale.
9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3,
lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste inessere da societa' quotate in mercati
regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le
percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei
saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza
mista ai sensi del comma 5.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti
al patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno
2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente
determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le
province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di
indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di
stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto
percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il
totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e
regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un
punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura
tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni
di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il
patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri
comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del
costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con
le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per
ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione
al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo
del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento
alle regole del patto di stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio
finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal
decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al
patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di
invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di
obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole
del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011
assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le
risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto
di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione
degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche'
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite
convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo
agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti
per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo
programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore
al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno
per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono
essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di
stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per
l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a
fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per
adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il
segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio
corrispondente del triennio 2005-2007.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure
vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al
settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno
successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di
cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti
inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico
assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori
economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente
dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare
della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli
indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il
grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia
finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia
finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali
di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei
dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso
decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori.
Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli
indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle
fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il
decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma
685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1,
comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati
di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche
sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del citato
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni
trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato
gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art.77-ter del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, come modificato dalla presente legge:
«Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all' art.
1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per
gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione
a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali
determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008
diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo'
essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese
finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del
patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno
2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione
dell' art. 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle
spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in
termini di cassa.
5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea,
con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non
sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito
anche nell'anno successivo.
5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono
ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente
riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli
interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale,
alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e
forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo
esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno
le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo
programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di
competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di
competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi
informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli
obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalita' per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e
13.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e
delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31
ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la
proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso
di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni
a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre
di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali
in materia di patto di stabilita' interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei
modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione
dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di
attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e
l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le
norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per
assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza
pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello
Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si
procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire
con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima
applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto
del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a
riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche
prima della conclusione del procedimento e della approvazione del
decreto previsto dall'art. 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a
condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite
dal presente comma abbia con seguito esiti positivi per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche'
degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai
saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti
in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti
locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal
legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni
finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo
complessivamente determinato in applicazione dell'art. 77-bis per gli
enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del
servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite
dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del
patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente
articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia
autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di
attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione
delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto
disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo
agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non
puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in
misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono
essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di
stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma
664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 6, comma 1-bis,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'art. 1,
comma 675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche
sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la
sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote
di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il
periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del
nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art.5-bis del decreto-legge 7
settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n.401 (Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore
della difesa civile):
«Art. 5-bis (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione
civile). - 1. - 4. (Omissis)
5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi
eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione
civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera
dello stato di emergenza.».
- Si riporta il testo del comma 195 dell'art. 2, della citata legge 23
dicembre 2009, n.191, come modificato dalla presente legge:
«195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma 190, e' attribuito al comune
di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i
proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti
limiti, un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al comune
di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare
un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di
regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga,
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi'
indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o
piu' amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza
del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di
servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime
amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1. La conferenza di
servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e
di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da
uno studio di fattibilita', prima della presentazione di una istanza o
di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni
dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di
servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si
esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali
alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi
di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista
dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere
interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate
solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive
del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo
giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante
appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo
progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01. La prima
riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni
ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro
trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo'
svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i
successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla
quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi
loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con
congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di
servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di
voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure
pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui
al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi
al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.
14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su
tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di
servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso
tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso
tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu'
enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai
fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che
il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni
o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore
a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di
dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su
iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al
Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita
alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale
ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e
3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate
abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del
dissenso ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche
attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale
ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. 4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il testo del comma 189 dell'art. 2 della citata legge 23
dicembre 2009, n. 191:
«189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e
l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a
soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze
armate, il Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di
programma di cui al comma 190.».
- Si riporta l'elenco 1 allegato alla citata legge 23 dicembre 2009, n.
191, come modificato dalla presente legge:
Omissis
- Si riporta il testo del comma 194 dell'art. 2 della citata legge 23
dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla presente legge:
«194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo
restando l'importo dovuto di cui al comma 195, le quote di risorse, fino
ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli
immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo
versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un
apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del
Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 27, comma 13-ter.2, terzo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, previa verifica della compatibilita' finanziaria con gli
equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto
del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto
strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita,
nonche' all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilita'
finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e' comunque destinato
all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore
patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono
destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle
Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del
settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E' comunque
assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso
all'Amministrazione della difesa al termine del programma di
razionalizzazione infrastrutturale.».
- Si riporta il testo del comma 196 dell'art. 2 della citata legge 23
dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla presente legge:
«196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al
Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui all'art. 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a
concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al comma 195 del
presente articolo per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento
e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla
produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e
forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
L'anticipazione e' erogata secondo condizioni disciplinate in
un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Commissario straordinario del Governo e, comunque, per 200 milioni di
euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua,
subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di
cui al comma 190, ed e' estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite
il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al
comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo. Per
ulteriori interventi infrastrutturali e' autorizzata, a favore del
comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche'
dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento
della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'art.
119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi
dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della
situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati,
e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono
individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di
cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine
all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto
al comma 6; b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati
tre sub commissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria
generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico.
Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali
non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si
avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono
indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato
rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.
Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze
ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo
successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si
applica quanto previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai
sensi del citato art. 77-bis e' a carico del piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito
con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al
Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle
risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata
l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire
il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe,
anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da
obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee
a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'art. 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1
e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni
contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 248
e del comma 12 dell'art. 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei
successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza
degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di
sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'art. 193,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente
articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma
una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri
trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267:
«Art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). -
1. (Omissis)
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede
l'organo consiliare da atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui
all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il
pareggio. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio
relativo.
3. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267:
«Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto). - 1. (Omissis)
-
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto,
nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono
dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello
stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono
disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le
somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina
si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal
momento della loro liquidita' ed esigibilita'.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 255 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «12. Nei confronti della massa
attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi
sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme.».
- Si riporta il testo del comma 41 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole
minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei
settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a
migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone,
assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella
rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero
improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento
all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza
energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla
mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al
riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei
flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli
habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a
misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse
possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del
Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti
con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia
e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.».
- Si riporta il testo dell'art. 132 della Costituzione:
«Art. 132. Si puo' con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.».
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.