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Legge n. 69 del 18 giugno 2009
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
(GU n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
INNOVAZIONE
Art. 1.
(Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi
infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare
l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e
private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati
di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le
infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo
finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio
nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al
relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di
euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la
ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del
Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di
finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o
delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i
progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale,
contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla
concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi
che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione
dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a
larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di
diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di
ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche
utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato,
favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai
sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento
dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della
stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il
Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di
coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei
lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa
vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della
strada».
6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si
applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative
ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra
ottica.
Capo II
SEMPLIFICAZIONI
Art. 2.
(Società di consulenza finanziaria)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo
l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. - (Società di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere
dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non
pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società
per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei
requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di
investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia
e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti
aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, è istituita una
sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si
applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».
Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima
dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo,
nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme
vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme
sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla
quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle
norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei
testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione
normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in
modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede
all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e
coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di
testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o
integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e
testi unici».
Art. 4.
(Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o
siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le
procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di
esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi,
emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.
131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano
ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore
delle relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla
scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine
previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni
legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma
14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine
di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti
l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma
14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui
alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente
al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel
codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice
della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione,
e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione
codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi
costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le
disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti
di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa
comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di
trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi
decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono
sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per
l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi
di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove
ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da
rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il
parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».
2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono
soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge,
concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati
internazionali relative al periodo 1861-1948.
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le
seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente
articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni
regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state
oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle
che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto
normativo o sono comunque obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è
aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo provvede,
mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi
forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai
seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai
sensi dell'articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al
Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito
dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti
dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto
ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma
25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente
articolo».
Art. 6.
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari
esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i
procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di
cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei
seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai
trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione
del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione
della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle
attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di
cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione
contabile e delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006,
n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 2000, n. 120.
Art. 7.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti:
«, di imparzialità»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le
seguenti: «dei criteri e»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato
d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il
profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono
indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su
proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione
del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque
superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti
di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le
autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai
propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio
del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la
conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di
diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la
riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano
i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;
c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella
conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;
d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene
conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di
indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e
ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati
per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono
termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti,
cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato
al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del
citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere
del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai
commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i
beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e
paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento
vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di
cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.
Art. 8.
(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni
tecniche)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata
dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita
dalla seguente: «venti»;
2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della
richiesta»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del
parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei
pareri di cui al presente comma»;
4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma
1 possono essere interrotti»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;
6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei
confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di
cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso
l'amministrazione resistente».
Art. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso)
1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e può svolgersi per via telematica».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla
quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi
loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo
anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.
Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche
di agevolazione».
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole:
«all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla
cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241
del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l'immigrazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la
cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto
l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di
prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che
dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia
abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività
può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente».
5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le
seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2,
nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato
nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati
in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 10.
(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza
delle regioni e degli enti locali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla
presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di
assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;
b) all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni
della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o
prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni
amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte
le amministrazioni pubbliche»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato
al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro
il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione
amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio
attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi
ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma
possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni
del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione».
Art. 11.
(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)
1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di
nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie
pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio
di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel
territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di
garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo
monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie
mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione
realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto
previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali
patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di
laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami
specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate,
anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto
in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente
comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite
dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo
Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali,
dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti
della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione
dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo
disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza
del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano
richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti,
provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e
informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri
enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente
ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano
disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che
tale procedura comporti alcuna penalizzazione.
Art. 12.
(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e
correttivi in materia ambientale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15
dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e
dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio
precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai
fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di
miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di
prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative
chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito
di destinazione.
Art. 13.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità
semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e
contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura
umanitaria, sociale o economica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale
dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e
giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di
cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel
rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui
all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1,
lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di
rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi
dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione
delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli
istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre
attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio
volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si
trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per
l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può
essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero
degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme
erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri
dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al
presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista
dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli
Stati membri.
7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della
ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il
Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154,
lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro
2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al
comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e
del Fondo per le aree sottoutilizzate)
1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate
nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per
il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le
modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private
impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento
a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei
predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure
definite dal decreto di cui al periodo precedente.
Art. 15.
(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)
1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di
cui all'articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione
che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto
fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».
2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun
termine di decadenza».
Art. 16.
(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore
postale)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio
universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti
necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio
anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e
territoriale che esso riveste».
2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono
inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali
il sistema di codice di avviamento postale,».
3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono
sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».
4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono
inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione
sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».
5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».
6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva,
sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della
qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici
e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare
riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato
rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per
determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto
più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei
reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è
inserito il seguente:
«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1
comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure
extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai
princìpi comunitari in materia».
8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite
le seguenti: «e di autorizzazione generale».
Art. 17.
(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti
pubblici)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi
economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da
parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo,
nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Art. 18.
(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica
italiana)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
1228 è sostituito dal seguente:
«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza
per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché
il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della
Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli
di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle
iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è
autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al
presente comma attraverso accordi di programma con le regioni
territorialmente interessate».
Art. 19.
(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo
regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del
turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del
consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo
del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello
del presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le
associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di
Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le
funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia
nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario
nominato secondo le norme vigenti.
Capo III
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 20.
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)
1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e
tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi
nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo
forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad
assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1
della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni
di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle
qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo,
pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010,
si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 21.
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e
di maggiore presenza del personale)
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta
elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e
dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo
stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
distinti per uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel
medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite
massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito
e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione
dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di
esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione
richiesta e alla misura del compenso attribuito».
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle
risorse umane)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione
della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1.
Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli
enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio
dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e
di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente
prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti
economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di
personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche,
le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo
provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei
fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di
riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto
dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di
mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno
delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri
verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in
materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della
valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e
continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle
seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché
a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
Art. 23.
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi
per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al
pubblico)
1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio
ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia
all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che
assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni,
che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre
significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di
soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di
garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri
uffici.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti
telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai
fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per
l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i
servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le
amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009
ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale,
nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di
tempestività dei pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei
servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5,
lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati
di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie
contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei
pagamenti.
Art. 24.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore
della pubblica amministrazione)
1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo
della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del
lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento
delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei
servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei
risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato
ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo
finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione,
anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali
interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già
presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli
attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA),
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli
organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità,
anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore
della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi
della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al
presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli
stessi ai sensi della lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica,
operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla
riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste
dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Art. 25.
(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee)
1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n.
237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di
«Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo» svolgendo
i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la
realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI
Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede
l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di
livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle
raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso
mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il
compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le
raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al
Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in
qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la
Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci
fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali
contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di
gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello
statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo
7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la documentazione
e la valorizzazione delle arti contemporanee», intendendosi soppresso
anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività
culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo
di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di
euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di
euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e
successive modificazioni.
Art. 26.
(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività
socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro
S.p.A.)
1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale
impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente
detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al
Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A
seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. è
ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione
trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in
regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti,
convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo,
comunque denominato.
Art. 27.
(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in
materia di riordino degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«il 31 dicembre 2009»;
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti»
sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione,
finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione,
finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima
attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque
esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun
compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere
dei consigli scientifici»;
d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro
componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri,
uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di
ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il
31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della
delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS),
di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009
siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto
dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 28.
(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)
1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio
sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della
Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione
delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali
e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza
sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di
cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere
relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 29.
(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)
1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli
affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza
delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di
emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere
impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in
ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità
previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, dopo le parole: «delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1º agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».
Art. 30.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)
1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano
servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della
possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che
avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono,
altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione
dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle
materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per
i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime
autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di
procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole
carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della
sua adozione.
Art. 31.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)
1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo
Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è
sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie
di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle
sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il
Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche
nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di
carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni
pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative
indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti
di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di
collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche
e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità
amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle
disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni,
predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche
economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi
nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».
2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto, l'organizzazione e i
ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e
dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo
economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità
amministrative indipendenti».
3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in
forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa
quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei
siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante
utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici
obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di
cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai
siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º
gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare
la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie
assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora
impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi
effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2
maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 33.
(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei
servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,
per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni
del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi
conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per
l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di
progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi
derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di
introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da
assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo
17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del
centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di
semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica
amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di
sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni
informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche
amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché
delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori
funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme
di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico,
nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate,
prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui
all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi
sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di
modularità ed intersettorialità;
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di
progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione
dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali;
l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in
materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei
medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi
e delle economie che ne derivano;
m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti
informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di
qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i
concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i
propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le
modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici
già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la
sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle
pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di
connettività.
2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 34.
(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e
utenti)
1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di
assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica
certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già
dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale
del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente
codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che
renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione
delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già
dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell'avanzamento delle pratiche».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 35.
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento
recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire
l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con
analoghi sistemi internazionali.
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie
che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;
b) al comma 6:
1) la parola: «unicamente» è soppressa;
2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite
le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».
Art. 36.
(VOIP e Sistema pubblico di connettività)
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto
all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede
alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i
servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio
2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli
sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24
febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del
Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di
connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di
economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad
assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate
amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di
cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena
interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al
fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi,
anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare
l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo
sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo
della società dell'informazione, e non ancora programmate.
5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le
pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a
condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a
carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attività amministrative».
Art. 37.
(Carta nazionale dei servizi)
1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le
altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate
anche ai titolari di carta di identità elettronica».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che
il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità
elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto
richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica»
sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è
soppresso.
Art. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal
seguente:
«Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1.
Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la
famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la
famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro
privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici
registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di
aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali
che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro
e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in
uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico
interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle
misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della
prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle
lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per
motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti
territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi
innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori.
Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni
di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende,
che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la
partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per
l'armonizzazione dei tempi delle città.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o
lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso
di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a
quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico
persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da
documentata grave infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il
provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione
di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di
impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze
legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili,
di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso
dei necessari requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le
pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in
particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna
tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna
tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni
caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici
saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta
esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore
al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in
favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di
monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti
territoriali».
2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono abrogati.
Art. 39.
(Riallocazione di fondi)
1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei
progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza
fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e
didattico presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori
innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati
in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire
al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi
offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente
comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili,
assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con
decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con
delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge e non destinate
all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli
interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere
destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse
finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le
parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le
seguenti: «, anche di carattere internazionale,».
Art. 40.
(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r),
della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono,
anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera
concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione
normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le
seguenti: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge
speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente,»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione
normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione,».
2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».
Art. 41.
(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della
protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto
legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del
servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106,
nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo
ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31
maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica
equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante
l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a)
e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella
fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro
47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione
di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla
legge 22 dicembre 2008, n. 203».
Capo IV
GIUSTIZIA
Art. 42.
(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)
1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice
unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con
proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I
provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al
collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle
spese»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti
delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della
ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua
assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso
la sezione».
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può
disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano
una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni
giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una
questione di massima di particolare importanza. Se la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste
ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».
Art. 43.
(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)
1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla
seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione
delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono
essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato».
3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è
attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la
ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati
e procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al
Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di
segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una
quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato
ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo
14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il
funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve
avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri
di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.
Art. 44.
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti
alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in
quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la
concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela,
anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche
mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la
razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni
istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di
misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante
soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento
vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o
prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti
del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee
a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e
delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle
norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo
amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento,
rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito
preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi
e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale
preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito
abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del
contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del
procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri
ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi
regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza
funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante
causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice
amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del
Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando
il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la
trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del
giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di
fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di
decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta
giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la
concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di
fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è
celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le
disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo
grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto
devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte
le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni
di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto
legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle
competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti
possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo,
nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda
avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2º, del testo
unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura
dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo
regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e
dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria
attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere
dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le
correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e
criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti
speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior
funzionamento del processo amministrativo».
Art. 45.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)
1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «ventimila euro»;
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato
pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».
2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella
comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di
incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene
l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite
aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la
competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta
entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre
l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice,
assunte sommarie informazioni».
3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita
dalla seguente: «ordinanza»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
dal deposito del ricorso».
4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di
procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita
dalla seguente: «ordinanza».
5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla
seguente: «impugnato»;
b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ordinanza».
6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha
proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».
8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 250 a euro 500».
9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato»;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su
documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle
liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si
costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica».
10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in
misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al
pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della
proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».
12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91,
il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente
al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata».
13. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata
d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a
pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di
memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
14. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 115. - (Disponibilità delle prove). - Salvi i casi previsti dalla
legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento
della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza».
15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 250 a euro 1.500».
16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire
a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto
previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla
a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero
mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o
più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet
da lui designati».
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile,
il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione».
18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento
informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta
elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui
dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico
per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia
l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di
posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo
procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi
diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non
riscrivibile»;
b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente:
«quarto».
19. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa
non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il
giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».
Art. 46.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura
civile, le parole: «di cui all'articolo 167» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al
difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero
per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della
stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali
e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione».
3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.
4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore,
con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra
successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa
l'udienza nella quale il consulente deve comparire».
5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite
nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui
all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva
udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle
stesse».
6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli
articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale».
7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata
comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone
l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva
e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non
superiore a 1.000 euro».
8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del
codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:
«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo delle
parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra
circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al
testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per
iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve
essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la
parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di
testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare
al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza
in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e
precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone
la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che
spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla
cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui
all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza,
indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel
termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di
cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati
dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta
dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la
prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo
comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre
disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti
al giudice delegato».
9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni
relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché
quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non
definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i
provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono
soppresse.
10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e
terzo comma» sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice
di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».
11. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice
istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati
motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga
sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per
la prosecuzione del processo medesimo».
12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato
dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale
giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di
cui all'articolo 292».
14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla
seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».
16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle
seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».
17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei
mesi».
18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite
le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la
parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».
19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice
per ragioni di giurisdizione»;
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi».
20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è
abrogato.
21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
22. All'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis),
non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al
capo primo di questo titolo».
23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'attore è residente
all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del
lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima
del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta
dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima
residenza».
24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.
Art. 47.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
«Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è
inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto
in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi
non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione
dei princìpi regolatori del giusto processo»;
b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:
«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica
se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai
sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non
definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che
procede all'assegnazione alle sezioni semplici»;
c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del
ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della
sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare
possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma,
numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa
esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa
pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti
giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la
relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo
conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima
e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai
sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono
ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2)
e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione
dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso
in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375,
primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica
udienza»;
d) l'articolo 366-bis è abrogato;
e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi
previsti dall'articolo 360»;
2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso
incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».
2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione della sezione prevista
dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la
sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura
civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le
sezioni».
Art. 48.
(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di
procedura civile, dopo l'articolo 540 è aggiunto il seguente:
«Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose
pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo
esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli
510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori,
il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne
dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso
contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano
da completare le operazioni di vendita».
Art. 49.
(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro
dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il
provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento
delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile».
2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è
soppresso.
3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e
quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma,
se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di
reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine
perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice
dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione
del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile
ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile,
anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi
dell'articolo 618».
4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza
successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura
del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».
Art. 50.
(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)
1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».
2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma
prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare»;
b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle
seguenti: «sesto comma».
Art. 51.
(Procedimento sommario di cognizione)
1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la
domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il
ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di
cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del
tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione
del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle
parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve
avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua
costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere
posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che
offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di
decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le
eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere
al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con
decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a
fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per
la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a
norma del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere
incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo
702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara
inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non
sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di
cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro
II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il
giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle
domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi
degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto
comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909
del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della
decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel
corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il
presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori
ad uno dei componenti del collegio».
Art. 52.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile
e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368)
1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate
«disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce
che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli
incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».
2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 81-bis. - (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede
sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della
natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il
calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e
degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel
calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono
gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti
prima della scadenza dei termini».
3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta
è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del
Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua
compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello,
sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la
compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e
dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei
spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone,
dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove
possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere
l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la
formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in
ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202
del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione
obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252,
primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali
rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi,
con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e
pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o
indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi
vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o
dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle
sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di
bollo e da ogni diritto».
4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al
giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova,
salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».
5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche
con riferimento a precedenti conformi».
6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni
previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta
in giudizio».
7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). -
I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice
sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli
atti avverso i quali è proposta opposizione».
Art. 53.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e
disposizioni transitorie)
1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro
secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi
introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del
rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.
Art. 54.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione
ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata
di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di
composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione
vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati
dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli
processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al
rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di
procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o
dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di
cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di
procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge,
restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di
conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro
secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura
civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della
lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla
legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi,
ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono
conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di
procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della
proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 55.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)
1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio
1994, n. 53.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato
e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito
registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare,
vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa
numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da
parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato
allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 56.
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e
notificazione delle domande giudiziali)
1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta
della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli
stessi».
2. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche
alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni,
assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili
nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo.
Art. 57.
(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se,
in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti
l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi
sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in
udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla
decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del
collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034».
Art. 58.
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni
della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si
applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in
vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice
di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del
codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data del 1º marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti
anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento
ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli
articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie
nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è
stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la
pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 59.
(Decisione delle questioni di giurisdizione)
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,
tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di
giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che
ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni
giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al
giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate
a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata
dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del
primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le
modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice
adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel
processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti
al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza,
tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di
cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del
merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di
giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per
la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione
del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e
impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della
domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di
cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo
di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
Art. 60.
(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza
con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia
per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere
l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e
indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di
conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria,
anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso
l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi
di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal
medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di
conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua
conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati,
di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il
loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i
tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di
istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini
professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g)
siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro
possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure
telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del
conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti
e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con
riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie
giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a
carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in
misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione
tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima
dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi
dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di
conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere
fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso
gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con
cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo
corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di
procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato
l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo
altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al
pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai
sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una
durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di
incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e
l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva
per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e
costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 61.
(Disposizioni in materia di concordato)
1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne
sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la
comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre
all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice
delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre
proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si
applica l'articolo 41, quarto comma».
2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di
concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo,
ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito
il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di
parità, la proposta presentata per prima».
Art. 62.
(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)
1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della
domanda giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva
il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la
trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui
si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo
risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi
causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la
rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi
causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo
2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). -
Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso
di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro
conservativo sugli immobili».
Art. 63.
(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri
immobiliari)
1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è
inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari
relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti
gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle
domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei
registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura,
della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna
formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per
ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro
particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei
registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste
dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti
derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 64.
(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei
servizi di pubblicità immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità
immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o
più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto
con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero
della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di
trasferimento.
2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le
sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione
territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29
aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 65.
(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal
notaio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi
in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure
informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico,
l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e
registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla
rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa
comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui
al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con
le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta
giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti
correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al
comma 3.
5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello
svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di
carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria
certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di
trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi
i diritti dei terzi.
Art. 66.
(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione
al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:
«b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale
a dichiarazione di inidoneità».
3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si
tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi
banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
166, è sostituito dal seguente:
«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque
membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e
da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal
presidente».
5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre sottocommissioni».
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto
1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n.
89.
7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, è sostituito dal seguente:
«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».
Art. 67.
(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della
giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di
giustizia)
1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le
seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non
superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si
riferisce» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al
contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di
registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti
dall'obbligo della registrazione. (L)»;
d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:
«TITOLO XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE
Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La
registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno
prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque
giorni dal passaggio in giudicato.
Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti
giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario
è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice
dell'esecuzione»;
e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero,
forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate
nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella
misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di
garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con
riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in
ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella
statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può
disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate
per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la
consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere
abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la
consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere
abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2,
sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al
decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a
debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei
confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo
di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui
all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei
confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il
sequestro conservativo»;
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme
che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della
gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è
quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui
provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui
provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione.
(L)»;
g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo,
contabile e tributario»;
h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata
l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena
in istituto» sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal
seguente titolo:
«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE
PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E
SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE
Capo I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La
quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto
dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla
data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per
i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.
Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui
è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le
spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio
ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista
dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società
Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attività previste
dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma
2, e 220».
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente
articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente
vigenti.
5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come
sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano
anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della
presente legge.
7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in
giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono
inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per
condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a
decorrere dalla stessa data»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del
credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia
adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del credito»;
d) la lettera c) è abrogata.
Art. 68.
(Abrogazioni e modificazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le
somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
abrogato.
Art. 69.
(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)
1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso
indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità
costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende
l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della
questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la
notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
conforme al parere del Consiglio di Stato»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.
Capo V
PRIVATIZZAZIONI
Art. 70.
(Patrimonio dello Stato Spa)
1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono
inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello
Stato»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le
modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo
comma dell'articolo 1264 del codice civile».
Art. 71.
(Società pubbliche)
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461,
462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali
disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate,
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si
adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di
amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono
un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le
citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti
superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389,
primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima
applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai
compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo
di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe
operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata
dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta
esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del
presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a
compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai
sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo
componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai
sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto
previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di
amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri
membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi
aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo
di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a
un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di
amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai
componenti degli organi sociali.
12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi
strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni
consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a
quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a
ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione
complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato
per la carica di componente dell'organo amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;
c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di
interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le
relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i
Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al
comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le
disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;
f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore
di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale
capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti
incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un
progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le
partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati».
Capo VI
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Art. 72.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella
presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo
statuto di autonomia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a
Roma, addi 18 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano