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Legge 27 febbraio 2009, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n.28)
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1
dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 35 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
***
Testo Coordinato del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207: Testo del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio
2009, n. 14 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti».
(GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n.28)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
CAPO I
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 1.
Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI -
Radiotelevisione Italiana S.p.A.
CAPO II
Riforme per il federalismo
Art. 2.
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24
dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2010».
(( 2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e' sostituito dal seguente:
«48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi
infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto
individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere
autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli
stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere
infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli
enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilita'
interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni
2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti
contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le
Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario
esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del
Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere adottato. Con decreto del
Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze
degli enti territoriali, nonche' i termini e le modalita' per l'invio delle
stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilita'
interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del
presente comma». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta commissione di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle
regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in
materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere
dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al
periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non
interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo.».
«23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, le regioni di
cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di
tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.».
CAPO III
Pubblica amministrazione e innovazione
Art. 3.
Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(( 1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo
periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le
disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al
primo periodo.
1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo
periodo, dopo le parole: «e' consentita l'adesione ad un'unica forma
associativa» sono inserite le seguenti: «per gestire il medesimo servizio» e, al
secondo periodo, le parole: «A partire dal 1 gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «A partire dal 1 gennaio 2010».
1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative
all'unita' previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso,
sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante
corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire
per l'anno 2009, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo
di cui al comma 1-quater. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta nazionale
dei servizi). - 1. I termini di cui all'art. 64, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale,
sono prorogati al 31 dicembre 2009. La fissazione dei termini predetti puo'
essere effettuata anche con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati ai sensi del citato art. 64, comma 3, in relazione a
categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della
disponibilita' degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici):
«2. La stessa procedura si applica altresi' per la conferma di persona in
carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia gia' stato espresso
il parere del Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu' di due
volte.».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla presente legge:
«28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita' delle forme
associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei
servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e'
consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo
servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le
disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1°
gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato
dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi', nullo ogni atto attinente
all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale
interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle
amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi
nazionali e regionali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
«2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il
finanziamento relativo e' istituito il “Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico”, iscritto in una apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma
177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art.
1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per
le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,
nonche' alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle
opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche
ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201:
«11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per
l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per
l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il
fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media
e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia' citato decreto-legge n.
162 del 2008:
«2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi
dell'art. 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno
2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per
ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo,
oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti,
ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da
versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al
relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli
effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di 8,3 milioni di euro per
l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro
per l'anno 2011 in termini di sola cassa.».
CAPO III
Pubblica amministrazione e innovazione
Art. 4.
Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: (( «30 giugno
2009». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre
il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o
piu' regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri
interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione
del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione,
enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che
svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma
1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in
materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative
a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e
consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno
del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato
risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in
conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in
liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera
b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella
materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.».
Art. 5.
Validita' delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per
le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al (( 1° gennaio
1999 )) relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005):
«100. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma
61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
Art. 6.
Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
1. Le facolta' di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro
il 30 giugno 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«106. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 519, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una
riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il
personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di
lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in
virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007,
nonche' il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.».
(( Art. 7.
Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni, enti locali,
autonomie funzionali e loro associazioni,» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «partecipanti alla societa'» sono soppresse e le
parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti: «nella societa'»;
c) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il territorio
nazionale dell'attivita' di rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a
costituire una societa' di rilevazione statistica sottoposta alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. La societa' di rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di
rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il
personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e
gli enti pubblici puo' transitare nella societa' per trasferimento di attivita'
ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati
l'organizzazione ed il funzionamento della societa'. I contratti di
collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005,
finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore
pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della
societa' di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009. I
relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.».
(( Art. 7-bis
Criteri e parametri di misurabilita' dell'azione amministrativa
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il
31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti
criteri e parametri di misurabilita' dei risultati dell'azione amministrativa da
applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al
personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3,del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi:
a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle
prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da
definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei
servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli
obiettivi dell'ufficio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133:
«2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia
concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi
dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire
una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni
lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che
richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni
speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui
all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e
sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che
tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva
applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette disposizioni.».
Art. 8.
Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti
della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001):
«Art. 74 (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici). - 1. Per fare
fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore
di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in
corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate
dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'art.
26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla
determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
CAPO IV
Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Art. 9.
Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146,
irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
e' prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni,
anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000
euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorita', da
destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di
sanzione eccedente il predetto importo e' versata al bilancio dello Stato per le
destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro puo'
essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a
specifiche esigenze dell'Autorita'.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorita'
sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorita' stessa, con
imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma
1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'art. 14
della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla
pubblicita' ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre
2007, n. 207.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della
direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE,
98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215
(Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi):
«1. I ruoli organici di cui all'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
all'art. 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15
unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel
limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna, personale eventualmente
resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di
accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando
o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle
Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili
professionali richiesti.».
CAPO V
Affari esteri
Art. 10.
Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)
e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono
rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre
2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
(( 2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al
comma 7-bis, le parole: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007».
2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: «di cui al comma 1313» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma
1312».
2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo
la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) spese di funzionamento». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme
relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero):
«Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti). - 1. I componenti del
Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo
massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo,
avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della
generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non puo'
protrarsi oltre il limite previsto per la generalita' dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione del presidente del
Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione
immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la
decadenza dalla carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro
del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in
cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della meta', esso
e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro
sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorita' consolare propone, altresi', lo
scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per
mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale
modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare
espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorita'
consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con
decreto lo scioglimento del Comitato.».
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85 (Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1
della legge 28 luglio 1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente legge:
«7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b),
e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al grado di consigliere di
legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al
medesimo art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi
senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla
promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.».
- Si riporta il testo del comma 1314 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007), cosi' come modificato dalla presente legge:
«1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica
la compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al
30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al
comma 1312, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione
straordinaria degli immobili ubicati all'estero.».
- Si riporta il testo del comma 1318 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296
del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e' istituito
un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare interessati;
d) spese di funzionamento.».
CAPO VI
Interno
Art. 11.
Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole:
«fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2009, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti
o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche
telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta
nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.».
Art. 12.
Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti
l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province (( e
l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalita'
organizzata, )) nonche' requisiti di servizio previsti per la promozione a
viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11
giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione
Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, le parole: «1 gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1
gennaio 2011,».
(( 2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1,
comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge
1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4-bis del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129:
«4. I termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146,
all'art. 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all'art. 5, comma 1,
della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza
e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici
dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.».
- La legge 11 giugno 2004, n. 146, recante «Istituzione della provincia di Monza
e della Brianza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- La legge 11 giugno 2004, n. 147, recante «Istituzione della provincia di
Fermo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- La legge 11 giugno 2004, n. 148, recante «Istituzione della provincia di
Barletta-Andria-Trani» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n.
138.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 36 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo
servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1,
concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici,
richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione
alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede
ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro
il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice
prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, specifici requisiti minimi di servizio
presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi
presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.».
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006):
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore
delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel
limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206
(Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice):
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, salvo quanto
previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, valutato complessivamente in
64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in
12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate
derivanti dal comma 2 dell'art. 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in
610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e
quelle derivanti dal comma 1 dell'art. 9, valutate in 130.500 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per
l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro
per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000
euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per
l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a
1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000
euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e
quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero
delle comunicazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1,
commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art.
5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal presente comma e'
valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno
2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.».
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalita'
organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui
all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro
familiari superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito
dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono
erogati i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n.
206, come modificato dal comma 106.».
(( Art. 12-bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con
i congiunti e con altre persone, nonche' con il garante dei diritti dei
detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»;
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:
«l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati
sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre
persone, nonche' con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di
compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non
auditivo del personale di custodia. Particolare favore viene accordato ai
colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione
dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di
cancelleria necessari per la corrispondenza. Puo' essere autorizzata nei
rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza
telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e
gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici
e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione. Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i
permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le
autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorita'
giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo
la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di
competenza del direttore dell'istituto.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 67 della gia' citata legge n.
354 del 1975, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Visite agli istituti.
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte
costituzionale;
b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato,
i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della
magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica
presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza,
nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per
l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione,
nell'ambito della loro circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i
magistrati e i funzionari da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati.».
CAPO VII
Difesa
Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite
massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n.
244 del 2007, termini e modalita' per il riconoscimento della causa di servizio
e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e'
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78,
della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 78 e 79 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008):
«78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari
all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano
contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione e
all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione
nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonche'
ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di
decesso a seguito di tali patologie, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.».
«79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i
termini e le modalita' per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed
entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23
novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti
in base agli accordi sindacali.».
Art. 14.
Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino
all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino
all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015».
(( 2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere
dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto
dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al
grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e'
pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unita'». ))
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le
parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i
contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione
dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al
31 dicembre 2009.
(( 7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20
febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate
dal Ministro della difesa e' prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della
presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di
2 anni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 60-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di
promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 3,
limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli
art. 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno
2015.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del gia' citato decreto legislativo n. 490
del 1997, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998
per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini
dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al
presente decreto.
2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali
appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi
per l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite:
a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso
di laurea;
b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 comma 4, in fase di prima
applicazione e comunque fino all'anno 2015, le permanenze minime nei gradi del
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge
16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano a tutti i ruoli speciali.
4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale
delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma
dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e
del Corpo di amministrazione e di commissariato e' fissato in tante unita' pari
alla somma dei Capitani mai valutati con anzianita' di grado, alla data del 31
dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9
anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per
l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il
Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino
all'anno 2015 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al
comma 4 e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota
di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai
valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni
medesimi, una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per
il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo
degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.
5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2015 per la formazione delle aliquote di
valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30
per cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d).
6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali
appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici,
ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente
ruolo normale secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei
confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si applicano a partire dagli
ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della
legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4
dell'art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in
entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo
ad esaurimento con l'anzianita' di grado posseduta, a condizione che non abbiano
riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a «nella
media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale
anzianita' di grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 60-bis del gia' citato decreto legislativo n.
490 del 1997, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 60-bis (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo
restando quanto stabilito dall'art. 60, comma 3, le disposizioni di cui agli
articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1
e 3, sono prorogate fino all'anno 2015.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 3, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla
tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di
colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8
per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo,
ridotto all'unita'.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 3, a decorrere dal 1°
gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla
tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di
colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e' pari al
3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo,
ridotto all'unita'.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78), cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per
l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri,
con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore
della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2009, transiti in detto
ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali
provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai
gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Le unita' produttive e industriali di cui all'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie
Difesa anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle
disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre
2011, non abbiano raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica
gestione.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita, nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalita' giuridica di
diritto pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del ministro della
difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita'
produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto
20 gennaio 1998 del Ministro della difesa indicati con uno o piu' decreti dello
stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le
risorse finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono
definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione
e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui
all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e
ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le modalita' per la
trasformazione in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di
cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 (Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma
dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300):
«8. L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui
non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di
valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita'
in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici
curricula culturali e professionali.».
- Si riporta il testo del comma 83 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica
delle presenze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
92 (Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni
combattentistiche):
«1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione
sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche
di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per
gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio
decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, e successive modificazioni (Attuazione delle deleghe conferite
dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi
97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici
del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego):
«6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato
che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di
permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.».
Art. 15.
Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13,
della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono
ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio
finanziario 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 758 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni
erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal
versamento del contributo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti
alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche' dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al comma 765, sono
destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente
legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle
risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759. Al fine di garantire
la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi
previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di
una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e'
consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel
medesimo elenco 1.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2006, n.
298 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009):
«13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2007, relativamente
ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia,
nonche' quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del
personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.».
CAPO VIII
Sviluppo economico
Art. 16.
Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
(( 1-bis. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese
nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e' prorogato al 31
dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il
triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema
previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, anche
attraverso la stipula di specifici accordi di programma. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 354 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato
dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme
abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell'art. 355. In caso di violazione si applicano,
con la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 326, gli articoli di cui ai
capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente
disciplinate.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125:
«6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del
sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, anche
attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono
essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi
rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di
riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente
articolo ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema
previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli
oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le
attivita' sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica):
«11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui
al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a
carico dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di
energia, e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.».
Art. 17.
Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al
termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilita' del
fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate
derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio
successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere
destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche
dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».
Art. 18.
Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
dei consorzi agrari, nonche' relativi al termine per l'adeguamento degli statuti
dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007:
«1. Il termine di cui all'art. 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008,
anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai
sensi dell'art. 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente:
«In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di
concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per
l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre
2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 19.
Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:
«decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 447 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007, come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge: «447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a
449 diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.».
Art. 20.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni
societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
(( 1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantadue mesi». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007, come modificato dalla presente legge:
«1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto
dal secondo periodo dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' differito al 30 giugno 2009 in riferimento alle societa' regionali
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla
loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio
economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le
attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I
e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro
trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio
delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui
ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,
il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale
subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni
di cui al secondo periodo, le attivita' che, in via transitoria, sono svolte
dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita' del
cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione
dell'art. 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti
regionali in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le
societa' di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono
cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non
consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'.
I contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo
precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo
periodo del presente comma.».
Art. 21.
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio
liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti
esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacita'
complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
(( 1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio
elettrico di elevata qualita' ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario
semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la
sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione):
«2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a
30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli
adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai
suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15
dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.».
CAPO IX
Politiche agricole alimentari e forestali
Art. 22.
Disposizioni in materia di pesca (( e di garanzie a favore di cooperative
agricole ))
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole:
«fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il numero 3) della lettera c)
del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e
4-septiesdecies.
(( 2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a
seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito
alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a
beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 21 maggio 1998, n. 164
(Misure in materia di pesca e di acquacoltura), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro
delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in
applicazione della presente legge, non puo' essere aumentato fino al 31 dicembre
2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1996, n. 107.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese
che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della
Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in
forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
successive modificazioni, e dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008
e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli
investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad
indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato
prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'art. 32 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non
compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o
riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli
analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;
b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle
piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e'
riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza
minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
379 del 28 dicembre 2006»;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
3) (Soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 126 della gia' citata legge n. 388 del 2000,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 126 (Garanzie a favore di cooperative agricole). - 1. A titolo di
riconoscimento di somme gia' maturate e dovute per le finalita' di cui all'art.
1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo
stanziamento finanziario gia' previsto dal citato art. 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalita' di
cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' effettuato
secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto ministeriale 18
dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 2
febbraio 1994, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le
successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o
giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del
comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente
o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione
di tutti i soci garanti.
3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a
seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito
alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a
beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco
di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla
comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della
somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti
dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a
godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che
alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto
articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata
legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte
del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato
di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per
l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte
dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.».
CAPO IX
Politiche agricole alimentari e forestali
Art. 23.
Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 30 giugno 2009».
(( 1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si
considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2009».
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di
spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno
2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1, comma 1055, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile
2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della
rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata
ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di
tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario
straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per
l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei
progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in
corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi
attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale
importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad
attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette
disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto
necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere
realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e caratteristiche analoghe
a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):
«2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come
tali le disposizioni di interpretazione autentica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1: a) per fabbricato si intende
l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque
utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attivita' indicate nell'art. 2135 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
(Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994)
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni:
«Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1. Al fine di realizzare un
inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle
finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati
rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto
edilizio urbano, che assumera' la denominazione di «catasto dei fabbricati».
L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unita'
immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione
al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio
basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande
scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati
i modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal presente
art., salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti
fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul
terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo
idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2)
risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a
fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di
attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'art. 2
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di
imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente
comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti
nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580;
b) (abrogato);
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore
a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in
serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato
in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce
il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti
a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve
risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato
secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti
che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite
massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita'
immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni
strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'art.
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 febbraio
2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in
materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e
loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione,
sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il
fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purche'
entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu'
proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da
piu' soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti
devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno
sul quale e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad
uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo
stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e'
subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche
al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni
altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai
criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non
utilizzate, purche' risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3,
lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da
apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di
allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua
e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia' in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994.
Tale registrazione e' esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
413 , e il termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995
(52). Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai
fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i
requisiti di ruralita' di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati gia' rurali, che
non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non
si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 , ne' al recupero di eventuali tributi attinenti al
fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori
al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre
imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purche' detti immobili
siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria
edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge
28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre
1995, con le modalita' previste dalle norme di attuazione dell'art. 2, commi
1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
10. (abrogato);
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione
generale di classamento previste dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984,
n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le
revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane, previste dal citato
comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A
decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari
urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al «metro
quadrato» di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n.
75.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari,
la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali
e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica ed il
controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema di collegamento con
interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli
esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro
centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il
Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalita' di attuazione,
accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle
finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che,
a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro
delle finanze, il conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'art. 2674 del
codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti
tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento
o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema
alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento
dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme
di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresi', nuovi criteri
per la definizione delle modalita', dei costi e dell'efficacia probatoria delle
copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal
catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che, a far tempo
dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni
forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla
utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del
sistema catastale e della pubblicita' immobiliare e possono fornire direttamente
agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni
acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie
vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento e al comune spetta
una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda
necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione
vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonche' alla loro
conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalita' e
tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali e' prevista
per i privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi
delle disposizioni del presente articolo, e' destinata ad integrare i fondi per
i progetti innovativi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 . Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi
informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle
predette attivita' provvede l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del
servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita'
di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da
parte dei concessionari della riscossione.».
- Si riporta il testo del comma 126 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli
della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge
regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi
finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi
dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del
16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei
predetti debiti entro il 31 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonche' le esecuzioni
forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore
della presente legge.».
- La Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.
CAPO X
Infrastrutture e trasporti
Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2010».
(( 1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque
assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da
diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o
stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della
patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008,
n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto»;
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza,
nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente: «Art. 57-bis
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1.
Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare,
tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico
diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti
all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di
diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo
scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285
del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si
applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data
dal 1° gennaio 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'art. 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 53 (Violazioni commesse con unita' da diporto). - 1. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da
diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a
ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da
diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto.
1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica
di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre
sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della
sospensione della patente nautica di cui all'art. 40, comma 2, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di
comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non
sia in regola con quanto stabilito all'art. 17 in materia di trascrizione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione
di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita'
competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e
delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione
di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da
diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una
disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorita'
competente in base al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono
sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e'
obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua
volonta'.
6. Per le violazioni di cui al commi 1 e 1-bis si applica la sanzione accessoria
della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di
sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza,
nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
Art. 25.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE
e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria), come da ultimo modificato
dall'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente
determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del
recepimento delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel prospetto
informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, i canoni di
utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla
base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive
modifiche ed integrazioni.».
Art. 26.
Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del
processo di privatizzazione delle societa' esercenti i servizi di collegamento
ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20
dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169,
e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in vigore
sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono
sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni». (( Entro il termine di
cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e
funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da
renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione
del settore del cabotaggio marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale e
conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla
redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le
funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di
realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b)
ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo
quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai
maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito
dell'Unione europea ed internazionale nonche' per realizzare una corrispondenza
con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di
coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed
interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e
amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti;
c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici
per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo,
privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti
diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante
flessibilita' organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con
atti amministrativi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684
(Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale):
«Art. 8. - I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati
nell'art. 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed
economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze
connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in
particolare del Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni (Riordinamento dei servizi marittimi postali e
commerciali di carattere locale):
«Art. 1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi
postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine,
Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato dal 1° gennaio
1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite societa'
di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno,
Napoli e Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione per azioni
del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento fino
all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle
singole societa' che ne fanno parte.
Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella
partecipazione al capitale azionario della societa' di navigazione di cui al
precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la societa' Tirrenia di
navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina
mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche
attraverso la mobilita' del personale e la fungibilita' dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno
precedente l'inizio del quinquennio, e' approvato con decreto del Ministro per
la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le
partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni
territorialmente interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il
Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del
programma.».
«Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34,
26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della
marina mercantile e le societa' «Linee marittime dell'Adriatico» e «Navigazione
alto Adriatico» per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere
locali dei settori «E» (medio Adriatico) ed «F» (alto Adriatico) cessano di
avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978. Per regolare la gestione dei
servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975- 31 dicembre 1978,
si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17
della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1° gennaio 1979 per
assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa
orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a
corrispondere previa convenzione alla societa' per azioni «Lloyd Triestino» di
navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'art. 4 lettera a)
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 999 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296
del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«999. Le nuove convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base
dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le
procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio
pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del
servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive
della concorrenza. Le nuove convenzioni sono notificate alla Commissione europea
per la verifica della loro compatibilita' con il regime comunitario. Nelle more
degli adempimenti comunitari si applicano le nuove convenzioni attualmente in
vigore.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400
del 1988: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Art. 27.
Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in
essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e' differito al 30 giugno 2009.
(( 1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite
le seguenti: «all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di
nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e»;
b) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' individuata la destinazione delle risorse per i diversi
contratti». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 253 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007, come modificato dal comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31:
«253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre 2008, conclude
un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla
media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilita' di assicurare
l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonche' le eventuali azioni di
miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono
in grado di raggiungere l'equilibrio economico e' assicurato in regime di
liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle
relazioni per le quali non e' possibile raggiungere l'equilibrio economico, i
servizi di utilita' sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale,
qualita' e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento
di contratti di servizio pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale). - 1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di
960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione della
quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per i
trasporto pubblico regionale e locale e alla ripartizione del fondo e sono
definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine
della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a
statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e'
subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a
criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno
dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato,
complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a
disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonche'
per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' individuata la destinazione
delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di
euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla
realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art. 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e
delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente
articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di
investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme
dell'art. 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici
territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di
criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le
risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla
riduzione delle tariffe.».
Art. 28.
Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21-bis del gia' citato decreto-legge n. 248 del
2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Diritti aeroportuali). - 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui
al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo
sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da
adottare entro il 31 dicembre 2009, il Ministro dei trasporti provvede, con
proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al
tasso di inflazione programmato.».
Art. 29.
Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(( 1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore
dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le
imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a
decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri
programmati dei saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire
elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio sono
ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente
importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi
di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo e' altresi'
stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto,
non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi
assicurativi.
1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli o gruppi di
esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con decreto
dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione
che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri
decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali
elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti
le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati
dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del
veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi,
componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione
nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma
3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali
territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa,
apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i
pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di
noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione
dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a
traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni
rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con
autocertificazione, l'osservanza e la titolarita' dei requisiti di operativita'
della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra
la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per poter
conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico,
di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio
del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Nel servizio
di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la
sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia
esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di
noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza,
esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il
servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di
noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al
servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e'
consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono
effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di
noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha
rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e
l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di
altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di
compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio"
completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b)
timbro dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La compilazione dovra'
essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa
veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del
committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un
periodo di due settimane»;
e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi
regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il
servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11
della presente legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima
inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda
inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza
inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta
inosservanza».
1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ».
1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i
titolari di concessioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi
comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva,
sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei
lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come
amministrazioni aggiudicatrici».
1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
1-octies. La scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e' differita al 1° gennaio 2010.
1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008
dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti sul capitolo 7306 dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati
nell'anno 2008 nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale
italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice
Orbassano-Aiton.
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita'
delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui
all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009
nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.
1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato
in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti
nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3,
comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000, iscritti,
in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul
capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000
nell'anno 2009.
1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole:
«entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma
1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti
dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di
bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1, comma 977, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31
dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio nel conto dei residui, per essere
utilizzati nell'esercizio finanziario 2009.
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle
norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007:
a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole:
«30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi
minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono
dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla
particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze
utilizzate e all'effettivo lavoro svolto». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le
seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;
b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2009».
- Si riporta il testo del comma 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione
industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1 sono approvate, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli
oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio».
«2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate
entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge finanziaria 2000):
«1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 2
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 451 del 1998.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della
pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e
definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite
dagli eventi sismici del 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201:
«1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal
seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca
professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e
agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le
procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso
l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali
misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per
tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate,
nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per
la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli
stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento
degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30
milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e
omologazione). - 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli
e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale
accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli o gruppi di
esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con decreto
dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione
che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entita' tecniche,
prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a
seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri
decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali
elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti
le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati
dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del
veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi,
componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione
nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma
3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali
territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87,
sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione
di reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria.
Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita'
previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni). - 1.
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle
amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che
abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che
possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.
Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per
l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio
del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio
con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo
giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi,
ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il
medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata legge n. 21 del 1992, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente). -
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare
liberamente secondo quanto stabilito
dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con
partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque
destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite
comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture,
e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni
ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza,
esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il
servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di
noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al
servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e'
consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono
effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di
noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha
rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e
l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di
altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di
compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”
completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b)
timbro dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La compilazione dovra'
essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa
veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del
committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un
periodo di due settimane.
5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi possono autorizzare i
veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo
stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in
materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in
accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto
di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma
3, purche' la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di
taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come
rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi
prospicienti il transito dei passeggeri.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), come modificato
dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati
nelle convenzioni;
c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione
all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per
l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che
siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere
applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei
Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione
all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza
nei settori delle costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di
interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di
onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per
l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture.
Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del
consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del
consiglio.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
gia' prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2010.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia):
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai
fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente
con la realizzabilita' tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima e' di 5 kW.».
- Si riporta il testo del comma 232 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«232. Al fine di consentire la piena operativita' degli incentivi alle imprese
di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla
modalita' stradale a quella marittima, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80:
«Art. 34-sexies (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). -
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle
navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento
alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9,
comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.»
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 145 della gia' citata legge n. 388
del 2000:
«40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a
decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche
mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la
valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore
all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a
misure di sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta formazione
professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o
piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da istituti di istruzione
universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale
non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 13
(Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a
doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta):
«12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161 (Regolamento di attuazione
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto
legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di viaggiatori e merci), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del
2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro
il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con
il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai
requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395
del 2000 entro sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n.
166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):
«1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed
adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali
di € 193.900.000 per l'anno 2002, di € 160.400.000 per l'anno 2003 e di €
109.400.000 per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per
almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da
rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le
modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai
mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al
termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al
presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 78 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di
tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel
settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella
misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i
capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento
delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle
opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo,
tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento
delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilita' Valcamonica, strada statale 42 -
del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilita' della
Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e
delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita' portuali di recente
istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui
alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento
di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore
al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilita'
accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per
cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con
collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro
annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della
viabilita' di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5
per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo
rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di
interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per
quindici anni, nonche' gli interventi di restauro della Domus Aurea.».
- Si riporta il testo del comma 977 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296
del 2006:
«977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di
contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per
le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.».
La direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L
335 del 20 dicembre 2007, pagg. 31-46.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-ter del gia' citato decreto-legge
n. 162 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. I termini di cui all'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, gia'
differiti dall'art. 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31
dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 241 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri
stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe
fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei
compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate,
alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. L'art. 24
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del
compenso e delle spese arbitrali nonche' del compenso e delle spese per la
consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.».
CAPO XI
Lavoro, salute e politiche sociali
Art. 30.
Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di
riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle acque tali da
imporre il divieto di balneazione, nonche' degli ulteriori criteri, modalita' e
specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai
nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2009 ad eccezione di quanto non
ancora definito dalla Commissione europea.».
Art. 31.
Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio 2010».
(( 1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome
da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della
micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali sono individuate le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui
al comma 1-bis. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 54 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE), cosi' come modificato dalla presente legge: «3-bis. Il disposto del
primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2010. Fino a tale data le
materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualita' che
attesti la conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla
persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le
materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA, di effettuare ispezioni
dirette a verificare la conformita' delle materie prime alla certificazione
resa.».
- Si riporta il testo del comma 363 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«363. L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e'
riconosciuto, altresi', ai soggetti affetti da sindrome da talidomide,
determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.».
Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di
cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti
la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16
maggio 2009.
(( 2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo».
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da
emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2». ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi dei commi 1 dell'art. 18 e 3 dell'art. 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro):
«1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui
agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3, e, su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze,
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di
cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata
di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneita'.».
«3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del gia' citato decreto
legislativo n. 81 del 2008:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche'
le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano,
ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente
decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data
continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del gia' citato decreto legislativo n. 81 del
2008:
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1. La valutazione di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre
2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi
alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia' citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di
protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi,
le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto
delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarita' organizzative, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti
emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entite
le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i
musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni
artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita'
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e
per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli
dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di
attuazione.».
Art. 33.
Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici). - 1. I medicinali
veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente
possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2009, a
condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di
registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20,
21 e 22.».
Art. 34.
Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con
successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro
il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine
alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'art.
1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e,
conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i
vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in
materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di
scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende
alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono
fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di
scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni
sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.».
(( Art. 34-bis.
Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
1. Al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in materia di
profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali puo' conferire al personale medico, veterinario, chimico e
farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo
determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13,
dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo
24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile
2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata
massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in
materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n.
120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di €
2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si
provvede quanto ad € 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro
1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138,
e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad € 1.072.252 a decorrere dall'anno
2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per
l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza,
nonche' per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard
quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta
organica dell'AIFA e' fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unita'.
5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti,
l'AIFA non puo' in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto
con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, puo' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le
assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta
organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il
personale non di ruolo gia' in servizio presso l'AIFA in forza di contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto
personale.
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6
del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, e' interamente a
carico dell'AIFA ed e' finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244: «4-bis.
Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal
medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000
euro.».
- La legge 31 gennaio 1969, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni all'art.
32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1961, n. 264» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1969,
n. 46.
- Si riporta il testo del comma 402 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006):
«402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla
lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli
animali, il Ministero della salute e' autorizzato a convertire in rapporti di
lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai
veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione
frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi
comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute,
previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007:
«3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e
per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.
494.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003:
«Art. 3. L'istituto nazionale per le malattie infettive [Lazzaro Spallanzani] di
Roma e l'azienda ospedaliera [Luigi Sacco] di Milano relativamente alla
struttura organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive, sono
autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, a
tempo parziale o a tempo pieno, in deroga alla normativa vigente di cui al
successivo articolo 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della salute,
rispettivamente sino a cinquanta e trenta unita' di personale medico e
paramedico; il Ministero della Salute, anche in deroga alla normativa vigente di
cui al successivo articolo 4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza, sessantatre' unita' di personale medico
all'esito delle procedure concorsuali gia' disposte.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120
(Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre
norme in materia sanitaria):
«Art. 2 (Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei
profili professionali sanitari). - 1. I dirigenti del Ministero della salute
rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'art. 2, comma 2,
lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell'art. 18,
comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto
dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 401 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato
per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di
assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono
rideterminate le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione
non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle
spese in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi per i
trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui,
rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e'
costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del
fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli
Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti per la registrazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138:
«1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate
prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono
adottate le seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi,
previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso
convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche
e private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il Centro opera con
modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della
salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per
il personale, e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004,
25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica
molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato
con l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni scientifiche nazionali
ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato
Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate
le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005
e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della
salute, nonche', per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese
di costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di
ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonche' per le
attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con
gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle
malattie rare e del bioterrorismo e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per
l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006.
Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335
(Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3:
«Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire
nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli
animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri
etologicamente compatibili, il Ministero della sanita' intensifica la
sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la
encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina,
mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i
bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai trenta mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione
delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici
programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti finanziari per i
centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e
per i posti di ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso
il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in
materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da
rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto
riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore ai dodici
mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in
base al principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione. 1-bis. Per i grassi ottenuti da
organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta
l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il loro uso ai fini
zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle politiche agricole e
forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari
sulle modalita' di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al
comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100
miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB
7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della sanita'.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 e dell'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita'
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino
nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando
la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a
contratti di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso.».
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni
assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono
a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro,
nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale
utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per
l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di
imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo
lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al
triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai
sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in
sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001: «4. Le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio
delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite
all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli uffici della Direzione
Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui
competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra'
superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre
2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del
personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del
Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In
ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta
confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente
previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia puo'
assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non puo' far
fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo
determinato di diritto privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un numero non superiore a
40 unita', ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto
Superiore di sanita', nonche' da altre Amministrazioni dello Stato, dalle
Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.».
«8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e
dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera
b), punto 2, nonche' per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva
di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle
tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e
successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia
europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali
ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e
ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti
privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivita' editoriali,
destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento
pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la
natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.».
(( Art. 35.
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di
biobanche
1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato
dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano fino al 30 giugno 2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e' soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma 14
dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita'
di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto,
nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del
maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi S.p.a.,
per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le
federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del
loro funzionamento.
5. Nelle parole «esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche»
contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto
dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro
per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a
decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai
sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo
speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento
e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente
il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo
trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e'
quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro
dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche
presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento
della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i
redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti
ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun
anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati
reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti
previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento
dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito
a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine
previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione
sospesa e' ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli
arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il
termine di cui al periodo precedente non si da' luogo alla corresponsione di
alcun arretrato.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e'
differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la
conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture
pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23 della predetta legge
n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il
militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale
collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei
militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del
posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in posizione immediatamente
antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il
miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo
di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto
al giudizio della Commissione superiore di avanzamento». ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n.
165 del 2001, si veda nelle note all'art. 34-bis.
- Si riporta il testo del comma 76 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«76. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
parole: “di provata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare
e comprovata specializzazione universitaria''.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«1. Il comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: «6. Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita'
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino
nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando
la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha
stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dallalegge
30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del gia' citato decreto-legge n.
112 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per
il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e successive modificazioni:
«1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o
da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla
qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita,
anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo
intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso,
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di
immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate
la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale
od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene
conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e'
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici
mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica
dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti
rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore
alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.
44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il
valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore
dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'art. 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'art. 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il
valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i
cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore
dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di
cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli
preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci
ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi
di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere,
di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti
finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso
ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle
scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o
dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti
artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi
quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in
usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda
da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa,
ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate
concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale,
delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i
compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati
nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa'
e associazioni sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui
all'art. 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli
strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche' le valute ed
i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di
cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o
ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a
condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti
complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio
vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di
lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e
i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie
o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non
acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive
modificazioni:
«3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi
albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione
coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi'
esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del gia' citato decreto-legge n.
112 del 2008:
«10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti
retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione
delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni
di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto
attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per
l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente
incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per
ciascuno degli anni 2010 e 2011.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008,
120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 60 del gia' citato decreto-legge n.
112 del 25 giugno 2008:
«8. Il fondo di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente
comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.».
- Si riportano i testi dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 23 della legge 21
ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati):
«3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per
l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali di sviluppo delle
relative attivita', individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private
idonee sulla base di specifici accreditamenti.».
«Art. 23 (Strutture equiparate). - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche
universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano
l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali
dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e al servizio trasfusionale militare.
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del
personale della sanita' militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al
decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e
delle finanze). - 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non puo'
promuovere la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a societa' e
consorzi gia' costituiti. Conseguentemente e partecipazioni societarie detenute
dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo
gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e'
soppresso. L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' i
commi 4-bis e 5-bis dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre
2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non
superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo.
3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo le parole: «previa autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un
periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del
citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in
appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per
il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento
militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze
all'amministrazione interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale
collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei
militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del
posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in posizione immediatamente
antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il
miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo
di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto
al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, e' adeguato
alle disposizioni del presente articolo.».
CAPO XII
Istruzione, universita' e ricerca
Art. 36.
Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' prorogato
al 31 agosto 2009.
(( 1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai
docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il
conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento indetti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto 18
novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano
maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e
grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di
Stato. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255
(Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le assunzioni a tempo indeterminato,
i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli
di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati
entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati
dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il
differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo,
fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono
essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche.
Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attivita'
didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle
nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita' didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle
supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3
maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto,
predisposte, per la prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2
e' fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e'
fissato al 31 luglio 2001».
- Il decreto del Ministero dell'istruzione 18 novembre 2005, n. 85 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 22 novembre 2005, n. 92.
- Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 recante «Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia
di esami di Stato e di Universita'», convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
del 15 aprile 2004, n. 88.
Art. 37.
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;
all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo
periodo e' soppresso.
(( 2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole:
«2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2011».
2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «105» e' sostituita dalla seguente:
«100»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;
c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» e' sostituita dalla
seguente: «10» e la lettera c) e' abrogata;
d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo
stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalita' per definire
l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in
tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli
atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della
lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o paritaria» sono
soppresse.
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita' degli
interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati
dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere
prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di
una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione
e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno
scolastico e formativo 2010-2011, previa definizione di tutti gli adempimenti
normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi
propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando
l'autonomia scolastica».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173,
recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di
istruzione), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di
termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 e' inserito
il seguente: «5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo
puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo
comma 5».
4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai
decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre
2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente
l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente,
l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le
parole: «e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico 2008-2009,».
8. (Abrogato).
9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole:
«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole:
«diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».
11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo
10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni,
uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi
adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5
marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati
dalle predette leggi e con le stesse procedure.
13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole:
«entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis
della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n.
229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della
procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.
15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole:
«Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».
16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio
2008.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 del gia' citato decreto-legge n.
97 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010-2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo14 gennaio 2008, n. 21
(Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita'
dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di
laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici ai fini
dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264). - 1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai
corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e'
di 100 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del
risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che
abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente
certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e
nell'esame di Stato.
3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono
determinati sulla base dei seguenti elementi:
a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli
scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola
secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso
per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto
l'accesso all'esame di Stato al termine del quarto anno - per merito o per
frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione
l'ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine
dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la
votazione piu' alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non
inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera puo' essere
assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita
dallo studente;
c) (abrogata);
d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini
finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di
accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque
significative per il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono
individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i
corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte
dei singoli atenei nei relativi bandi. Con lo stesso decreto possono essere
stabilite anche ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei
casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di
cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza,
provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella
valutazione finale dell'esame di Stato.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico,
rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia
operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di
punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il
numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera
b)».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 21 del
2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Certificazioni). - 1. Le certificazioni relative alle valutazioni di
qualita' ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre
anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui
all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione
frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli
valutativi di qualita' cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b)
e c), la certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata
dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta
dell'interessato.».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n.
201.
CAPO XIII
Beni e attivita' culturali
Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 159 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio
di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche
ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del
30 giugno 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa
autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a
verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando
le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il
mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente
periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno
2009».
Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71-septies della legge 22 aprile
1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel rispetto della normativa
comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il 31
dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale».
Art. 40.
Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono
comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma). - 1. Entro il 31
dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma e'
trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta
eccezione per il concerto del Ministro delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 273 (Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di
Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«1. L'ente autonomo «La Triennale di Milano», gia' ente pubblico disciplinato
dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21
dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, e' trasformato in
fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.”
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel
settore musicale in fondazioni di diritto privato), e successive modificazioni:
«2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari
straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei
mesi, rinnovabile una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione».
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria. (( Proroga di termini in materia
di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 ))
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale gia' autorizzate per
l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
(( 6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2015»;
b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «per l'importo
complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis».
6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
SSN» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia
delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
l'INPS mettono a disposizione del SSN».
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza,
il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le
annualita' successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base
dello stato di avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del
comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli
stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle
procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. ))
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi'
come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2011 le indennita' e i compensi di cui al primo periodo possono essere
aggiornati, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con
riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle
riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti
Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine.
Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri,
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti:
«, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di
livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione
del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni
finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011,
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di
30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui
all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno
2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal
presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro
per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma
1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono
fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti
convenzionali di applicazione della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, gia'
dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da
almeno cinque anni senza soluzione di continuita', sono prorogati fino alla
conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare
ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2009 e nell'ambito delle facolta' assunzionali previste dall'articolo 66, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui
all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e'
differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla
predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno finanziario 2009,
un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.
203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale dicui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi
dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato
al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari (( di cui al comma
251 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non
oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad
avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle
procedure di cui al presente comma.
(( 16-bis. Al comma
14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le
parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2009».
16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli
enti di cui al comma 16-octies, nonche' di quelli posti in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente controllata, i
rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti
disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono
tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa'
trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono
dichiarati estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di
lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano
attivita' escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il
trasferimento e' fissato sulla base delle modalita' stabilite con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio
trasferito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo' continuare ad
avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa e'
costituita alla data del trasferimento.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le
modalita' stabilite ai sensi del comma 16-sexies, e' determinato l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio
pagato. Tale importo e' ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma
493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle
liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.),
della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la societa'
Fintecna o societa' da essa interamente controllata ne assume le funzioni di
liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma
1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di
liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello
Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto,
determina il compenso spettante alla societa' liquidatrice, a valere sulle
risorse della liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
16-decies. A decorrere dal 1o febbraio 2009, nel comma 2 dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo e' soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26
novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in
materia di sostegno alle attivita' produttive, nonche' alle imprese colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del
novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non
oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle
relative commissioni.
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono inserite le
seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui
all'articolo 27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed a quelli in
corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al
secondo comma del presente articolo».
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle
procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili (ASU) nonche' per l'attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e
nelle disponibilita' dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio,
e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni
2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio
dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno e 1o agosto 2008, con utilizzazioni dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive
modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e
responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono
essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con
esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino a due incarichi di livello dirigenziale
generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I
predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto
a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso
fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad
avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di personale
dei ruoli del predetto Ministero gia' in servizio nei soppressi Dipartimenti
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1
milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attivita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in
particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonche' di tutte le attivita' comunque
utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato
per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO
2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse
stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con
l'Austria e' istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone
fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per
autotrazione. Il fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16-sexiesdecies,
pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 523, 526, 527 e 643 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) e successive modificazioni:
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli art. 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si
applica anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di
cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per
l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del
rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle
forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione
del personale volontario, di cui agli artt. 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi
giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il
possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.»
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite
delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.».
- Si riporta il testo del comma 89 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e
delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio
agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale
dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa
vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a
140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere
destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al
fine di cui al presente comma e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento
pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 74 del gia' citato decreto-legge n.
112 del 2008: «6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.».
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2005):
«132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui agli art. 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 6 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per
l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015, si
provvede per l'importo complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di
cui al comma 4-bis mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di
euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.».
- Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'art. 79 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari
programmatici di cui al comma 1: a) sono potenziati i procedimenti di verifica
delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla
spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono
individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto
all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del
nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art. 1 del
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze,
del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con
cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale
di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in
difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da
parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti in
contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena
l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle
risorse di cui all'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo 83, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 796, lettera n),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere
destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita'
di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a
livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione
gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di
programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di
rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con
le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'art. 1, comma 288,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i
modelli dei dati del Nuovo sistema.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 dellalegge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863
, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del
fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e
sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base
delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse
finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le
Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art.
2deldecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2003):
«Art.36 (Indennita' e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita). - 1. Le disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'art. 1, commi 66 e
67,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'art. 22 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle
indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi
spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica
anche agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad
estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di
specifiche funzioni per i quali e' comunque previsto il periodico aggiornamento
dei relativi importi nonche', fino alla stipula del contratto annuale di
formazione e lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui
ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo
previsto dall'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di
cui ai decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge 31 luglio
1997, n. 249, legge 14 novembre 1995, n. 481, legge 11 febbraio 1994, n. 109,
legge 12 giugno 1990, n. 146, legge 31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno
1985, n. 281, e legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2004):
«73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi
richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere
all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di
confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia' citato decreto-legge n.
248 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione
sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi
sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti
interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si e' verificato il
mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi
sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si
applicano gli effetti previsti dall'art. 1, comma 796, lettera b), sesto
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo
corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio
economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto
previsto dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di
remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di
modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei
tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo
di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),
fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei
crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore e' autorizzato
ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito
accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della
rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad
ogni azione e pretesa. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata
la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e' trasferita su un
conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione
dei pagamenti entro il 30 giugno 2009. Le somme non utilizzate per
l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono
riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera,
pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il
medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo
15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127».
- Si riporta il testo del comma 112 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244
del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane S.p.a., gia'
dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni,
ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, gia'
dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso
uffici delle pubbliche amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, puo' essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta
servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ai sensi degli art. 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei
limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati
fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il
31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato decreto-legge n. 112 del
2008:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli art. 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli
enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di
efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura
non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A
tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con
la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali
di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento
di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di
nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento
con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una
riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al
numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni
possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario
delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale,
nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture
centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello
Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale,
oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti
strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del
Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da
parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai
regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai
Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia'
adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla
copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione
delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In
considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali
situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per
l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1
e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da
conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il
loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei
rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti
prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni
generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in
materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non
devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono
tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri
fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la
distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla
eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale
stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla
revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative
relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244 del
2007:
«5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del
comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non
possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20
milioni di euro e di 30 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):
«Art. 16 (Istituzioni e attivita' della minoranza slovena) - 1. La regione
Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attivita' e delle iniziative
culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,
informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della
minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di
natura associativa della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al presente
comma, e' data priorita' al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le
finalita' di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi,
che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia
Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno 2001 la somma di lire
5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni
successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato annualmente
dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia' citato decreto-legge n.
93 del 2008:
«4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008,
120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.»
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112:
«1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono
definitivamente soppressi. Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita' previste al capo 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono
adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni
altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla
citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia e delle
finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad una societa',
direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle
norme di contabilita' generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura
dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne
avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. E',
altresi', facolta' della societa' di procedere alla revoca dei mandati gia'
conferiti. La societa' esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed
economicita' e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando
l'instaurazione di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti
differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti
in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo'
anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma
dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita
convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle
finanze e, in particolare, il compenso spettante alla societa', i profili
contabili del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.».
- Si riporta il testo degli art. 30, 33 e 34-bis del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione
del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono
nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita'
rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene
previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai
dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda
di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita'
richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare
al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del
servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le
procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto
dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi
almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in
caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di
eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le
disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame
delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e
delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una
sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli art. 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la
gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di
godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale,
sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso
nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro
quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di
iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli art. 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata
l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto
dall'art. 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione
destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici
nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi
del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del
personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in
mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n. 273.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 66 del gia' citato decreto-legge n.
112 del 2008:
«3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non
puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):
«2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del
capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite,
contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i
relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni
eccedenti vengono acquisiti dalla banca.»
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante «Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'arti. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo dei commi 247, 249 e 251 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005:
«247. Al fine di assicurare con carattere di continuita' la prosecuzione delle
attivita' svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni
ivi richiamate possono avviare, in deroga all'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per
il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di
personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche
amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le
amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali e' richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto
contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al
comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da
inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.».
«249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni
2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalita' previste dal comma 250. Per i
medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono
continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della
progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure
concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.».
«251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249,
nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more della conclusione delle
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno
2007 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per
un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al
trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti
con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.».
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296
del 2006:
«521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche
nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma
519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'art. 1,
comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante
personale quanto disposto dall'art. 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del
2005.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164 (Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art.
18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il
30 giugno 2009, la riserva di attivita' di cui all'art. 18 del medesimo decreto
non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a
svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.».
- Si riporta il testo del comma 484 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296
del 2006:
«484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle societa'
dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con
riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di
mercato, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la
ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati
all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate
sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La
convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi informativi e tempi
necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 9 del gia' citato decreto-legge
n. 63 del 2002: «1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le
quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni
per le quali e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta.
Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal
terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dei commi 491 e 493 dell'art. 1 della gia' citata legge n.
296 del 2006:
«491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei
contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali
patrimoni dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base
alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti
ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito
conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto
dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.».
«493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di
tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua
quota del 30 per cento e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti
convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Puo' essere
inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a
condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del gruppo bancario di
appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n.
489 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990,
n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del
patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme
sugli istituti medesimi):
«3. 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito
centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei
diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti
originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di
contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo stipulano
apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni
competenti per le agevolazioni, provvedendo altresi' alla istituzione di
distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali
concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti
agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino adeguati
requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi'
i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti
agevolativi.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978 , n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32. Aggiornamento del canone.
Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente
su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della
lira.
Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non
superiore a quella di cui all'art. 27, non possono essere superiori al 75 per
cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di
locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del
limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre
misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con
effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le
correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per
non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno
o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in
conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti
tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento
economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria
dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse
si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui
alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui
contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia,
con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi
di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001: «5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10
per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui al medesimo articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento
fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.».
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8
per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a
tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi
sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo'
essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la
realizzazione dell'EXPO Milano 2015):
«3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere di preparazione e
costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso;
opere riguardanti la ricettivita'; opere di natura tecnologica (di seguito
denominate «opere essenziali») e le attivita' di organizzazione e di gestione
dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal
BIE (allegato 1 al presente decreto).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del gia' citato decreto-legge n.
112 del 2008: «1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse
allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei
confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59
milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120
milioni di euro per l'anno 2015.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del gia' citato decreto-legge n.
282 del 2004: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione
fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica
economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
(( Art. 41-bis
Editoria
1. All'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter e' sostituito
dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo
153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e' richiesto per le
imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali
od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le azioni
aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la
partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o
a societa' direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Qualora la partecipazione di
controllo di cui al quarto comma sia intestata a societa' fiduciarie, il
requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone
fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente
titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249».
3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di
spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai
contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di
agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario».
4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, le parole: «, con l'esclusione dei giornalisti
dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,» sono soppresse.
6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo
le parole: «giornali quotidiani» sono inserite le seguenti: «, di giornali
periodici».
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia
anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi
18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante
corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino
piani comportanti complessivamente un numero di unita' da ammettere al beneficio
con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20
milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei
datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il
finanziamento dell'onere eccedentario.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. L'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno
2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le
provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006. 3-bis.
All'art. 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8
e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'art. 153,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e
per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi
di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni."
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio dell'impresa editrice di
giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa'
costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per azioni o
cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico,
l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e
alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
a queste ultime.
Agli effetti della presente legge le societa' in accomandita semplice debbono in
ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita
per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le
quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E'
escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa'
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la
partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o
a societa' direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini
della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire
meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal
registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera
a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di
cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della
presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'art. 2368 del codice
civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la
conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in
modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne
detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che
esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari
l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e
straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte
ad informare di tale interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente
comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.
Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata
societa' fiduciarie, il requisito, ivi previsto del controllo diretto o
indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal
caso la societa' fiduciaria e' tenuta, ai fini del presente articolo, a
comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio
dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art.
11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di
testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della
testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci
titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute,
nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva
il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea
stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle
societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che
esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano
direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle
quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di
giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o
delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto
o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo
la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice
civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante
prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano
rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b) il coordinamento
della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le
imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o
alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal
numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite. I partiti politici
rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le
associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i
rispettivi statuti le azioni o le quote di societa' editrici di giornali
quotidiani o periodici. In tal caso, i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale
della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere
concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa
viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico
vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici
di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio
dell'editoria. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni
dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle
societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' alle
quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa
giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani
l'elenco dei propri soci. [Le societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo
e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al D.L. 8 aprile
1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n.
216]. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e
le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse
controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni
in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo
carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'. A tutti gli
effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa
che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di
affidamento in gestione. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad
esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se
aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto
requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che
lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva
reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi
internazionali.»
- Si riporta il testo dell'art. 44 del gia' citato decreto-legge n. 112 del
2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei
contributi all'editoria). - 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito
anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme
complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di
semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e
dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova
dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca,
anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di
riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7
agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di
riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche
private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di
spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai
contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di
agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario».
- Si riporta il testo dell'art. 37 della gia' citata legge n. 416 del 1981,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 37(Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti
articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al
trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per
coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero
1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base
dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono
riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese
editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie e
disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza
di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al
cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno
diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI
medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del
regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24
luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6
ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione
anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI
presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui
al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI,
fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi,
riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del
comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano
compiuto i sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un
periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di eta' e l'eta'
anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto massimo di
360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che
risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I
contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla
concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima
sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della
pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato
rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono
iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi
ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente
articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di
anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con
le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
- Si riporta il testo dei commi 18-ter e 18-quater dell'art. 19 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008: «18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione
anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI
presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui
al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI,
fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi,
riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.»
«18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i
giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per
crisi aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da
ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilita'
del fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.».
Art. 42.
Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1
dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' prorogato al mese di
gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il
calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della
misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' fissato al 30 giugno
2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati
rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle
somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, e'
prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle
domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio
2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle
posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al 31 marzo 2009. Alla
copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni
di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del
bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega
al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e'prorogato al 1o gennaio 2010.
(( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 novembre
2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in
1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre»;
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente:
«nono»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive» sono soppresse;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917,» sono
inserite le seguenti: «dai soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,» e le
parole: «anche in forma unificata,» sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: «marzo» e' sostituita dalla seguente:
«luglio»;
f) all'articolo 5, comma 1, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente:
«nono» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove»;
g) all'articolo 5, comma 4, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente:
«nono»;
h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» e' sostituita dalla
seguente: «nono»;
i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» e' sostituita dalla
seguente: «nono»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre» e le parole: «La trasmissione della dichiarazione in
via telematica e' effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.» sono soppresse.
7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 16 e 17 la parola: «25», ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: «30»;
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «corrisposta nel» e le parole: «o la
rata di pensione corrisposta nel» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza
del» e le parole: «allo stesso mese» sono sostituite dalle seguenti: «alle
stesse retribuzioni»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono sostituite
dalle seguenti: «sulla retribuzione di competenza del mese di luglio».
7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti
abilitati nonche' i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attivita' di
assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la
trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni
presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini
ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in
via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.
7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto
periodo e' soppresso.
7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come
modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
b) al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» e' soppressa e le parole da:
«fino a una percentuale» fino a: «da destinare» sono sostituite dalle seguenti:
«le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili
della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per
cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con
modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione»;
c) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente:
«7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea
del comma 7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo
consolidamento dei dati statistici».
7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli
agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli,
ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attivita' intestati
«Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 120 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 244
del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:
«120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia
e delle finanze, il termine di cui all'art. 64, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e' prorogato al 31 dicembre 2009.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44-bis del gia' citato decreto-legge
n. 269 del 2003, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti
d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter
e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni
corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma
9 dell'art. 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite
gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi
conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della
retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una
dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-bis del gia' citato decreto-legge
n. 269 del 2003:
«1. Per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale
unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per
l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in
applicazione dell'art. 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei
versamenti effettuati dai concessionari stessi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-ter del citato decreto-legge n.
269 del 2003:
«1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del
comma 1 dell'art. 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine
di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il
quale e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto
del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
3 settembre 1999, n. 321.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli):
«Art. 14-ter (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e
congegni per il gioco lecito) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento
dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli
apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' per
gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 14-quater del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972:
«Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli
automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai
sensi dell'art. 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli
intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo
definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per
la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita'
della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui
al D.M. 3 settembre 1999, n. 321 del Ministro delle finanze.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto delPresidente del Consiglio dei
Ministri 20 gennaio 2006, (Definizione della modalita' di destinazione della
quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricerca
scientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal
comune di residenza):
«Art. 1 (Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettera a),
della legge n. 266 del 2005). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 337,
lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al
riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma,
si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate.
L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il
prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia
all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).
2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione solo le domande
pervenute alla Agenzia delle entrate non oltre il 20 febbraio 2006 dai soggetti
interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica
secondo le vigenti disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto
richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma
1. Il modulo della domanda e' conforme al facsimile allegato 1 al presente
decreto.
3. L'elenco dei soggetti iscritti e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro
il 20 febbraio 2006 sul sito di cui al comma 1, con indicazione della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali
errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, non oltre il 1°
marzo 2006, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo
delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.
L'elenco dei soggetti iscritti e' ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul
sito di cui al comma 1, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.
4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti
nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla
Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di
cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva e' in ogni caso allegata la copia
della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda
di iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme
al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della
dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto
della quota di cui al comma 1.
5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per
quanto concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art. 3, comma
9-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 marzo 2007, (Proroga dello stato di emergenza in relazione alle
eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione
Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005):
«Art.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, e' prorogato,
fino al 1° marzo 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione
Basilicata in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel
periodo dal 25 al 30 gennaio 2005.».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, reca
«Determinazione delle modalita' di inserimento negli elenchi dei beneficiari del
5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di
carattere culturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto-legge n. 185 del
2008:
«Art. 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP). - 1. La misura dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno
gia' provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di
imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno,
tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica
italiana, in vigore dal 8 novembre 2001, modificato dalla Legge del 18 ottobre
2001, n. 3, art. 5: «Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e
le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le
Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita'
fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 43 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«43. In attesa della completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con
particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per
assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di
livello substatuale, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio
2009, e' istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle
regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita adottato
dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di
bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi
imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare
l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche' introdurre speciali
agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformita' all'art.
3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
- Si riporta il testo del comma 110 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«110. I soggetti di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono
definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002
al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun
contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti
a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica
soluzione entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti
dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente
comma.»
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto-legge n. 282 del
2004:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). -
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate
dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo
le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti
per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato
una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in
2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il tramite di una
banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3
(Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni). -
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, e della dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata
annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono
avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di
gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata,
sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il
periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta
di cui all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei
parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio
telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e'
gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in
via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui
al omma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i
soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o
piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le
societa' da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati
alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio
telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica
mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art.
32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle
dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in
via telematica delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1
euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio
telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi
sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La
misura del compenso puo' essere adeguata con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al
31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per
il quale ha effetto l'ultimo adeguamento.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle
entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione
e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle
dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in
presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza
del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte dei centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione
in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo
della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di
spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta
di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto,
l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati
contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o
dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche', entro trenta
giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la
dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il
provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia della comunicazione
dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le
dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di
scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate
oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle
dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al
comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via
telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine
entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis
e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno
alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del
comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal
contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia
delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in
via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,
conservano, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente
sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il
provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione
finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti
documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano,
anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle
dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere
l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il
provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione
dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla
ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle
dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del
servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione
delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art.
12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. Salvo
quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti
indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti
che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con
i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione
del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi,
sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi,
nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel
modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S.
e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa
anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le
ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato
decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art.
7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o
tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle
entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione,
nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi,
entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa
data sono, altresi', trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito
dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate
ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro
documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo
previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese
le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari
e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di
cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di
ciascun anno.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle
entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le
rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni
a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel
medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati
relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione
unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette
somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta
effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri
dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema
di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi
dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante
sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di
interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista
dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 5
(Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1. In caso di liquidazione di
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale in via telematica. Lo stesso
liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della
liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via
telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data
indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative
ad ogni successivo periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le
dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese
individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti
incaricati di cui all'art. 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese
successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione;
le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita',
esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al
comma 1 dell'art. 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e
finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore.
Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione
finale, deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e'
soggetta, dell'imposta sul reddito delle societa'. In caso di fallimento o di
liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore,
contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di
cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata
all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a
ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne
risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta
in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento
concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'art. 183, comma 4, secondo
periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine
di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate
apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo
versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'art.
25 del testo unico.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2
dell'art. 5-bis del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o
viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la dichiarazione relativa alla
frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo
a tale data, in via telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla societa'
risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione
di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono
mese successivo a tale data, in via telematica.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il
contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il 1°
febbraio e il 30 settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
conformita' al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui e'
utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti che non
hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente
hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle
detrazioni di cui all'art. 19-bis 2 del medesimo decreto, ovvero abbiano
registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai
sensi di specifiche disposizioni normative.».
- Si riporta il testo del comma 136 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle
procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.»
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,
dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti,
nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 30 giugno
di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della
dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno
di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione
nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, le comunicazioni e le
consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 10
novembre di ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza
fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale,
sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati
nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli
effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni
d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione
e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci
od associati.
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia
delle entrate provvede a: a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di
eventuali scarti dovuti all'impossibilita' da parte dell'Agenzia delle entrate
di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i
CAF provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei all'invio delle
comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci
giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non
abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di
cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal
sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e' riconosciuta
anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta
da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese
disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve
essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle
comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni,
l'attestazione di disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). - 1. I sostituti
d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno,
di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla
dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa
anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita'
degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di ciascun anno, copia della
dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno
di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le
schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione
fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza
fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita'
stabilite all'art. 16.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del gia' citato decreto del
Ministro delle finanze n. 164 del 1999, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute
sulla retribuzione di competenza del mese di luglio e sono versate nel termine
previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative
alle stesse retribuzioni. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il
sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione di competenza del mese di
luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente
risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte
nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta,
applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle
imposte sui redditi.
2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente
riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza
del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo
delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare
complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle
somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando
sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):
«Art. 34 (Attivita'.). - 1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese.
Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonche'
quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di
settore diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai
propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l
dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non
titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49,
comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in
particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche' curano gli
ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa
documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del
prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni
stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta
d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le
scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1,
lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del
Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei
redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i
centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1
dell'art. 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.»
- Si riporta il testo dell'art. 37 del gia' citato decreto legislativo n. 241
del 1997:
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). - 1. I sostituti
d'imposta che erogano i redditi di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del parlamento
europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del
quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del
prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalita' di cui al
comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai
centri l'attivita' di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attivita'
di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle
dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto,
o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative
al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della
dichiarazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto del Ministro delle
finanze n. 164 del 1999:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi).
- 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei
redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di
presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro
dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti
se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra' effettuare il
conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo
determinato puo' adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi
rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto
contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la
dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del comma 1, del presente
articolo a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di
luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovra' effettuare il
conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di
redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51
del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui ai commi da 1 a 3,
anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia
in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del
presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il
decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono
essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del
Dipartimento delle entrate.»
Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 32 del gia' citato decreto-legge
n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge:
«7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle societa', ai sensi del comma
3 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi
e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente
versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le societa' a
prevalente partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli
enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I
soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima
il proprio capitale sociale.»
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», e' gestito da
Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita' stabilite con il decreto di cui al
predetto art. 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di
denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche
se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti
correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di
provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative,
inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori
finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o
speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni
dalla data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato comunque definito o
e' divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di
approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, come sostituito dall'art. 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari
delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui al
comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i
conti, i libretti, nonche' le attivita' di cui alla lettera c) del comma 2.
Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori
finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalita' telematica e
nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio
sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di
intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se
non gia' eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme
sequestrate disposte anteriormente alla predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione
delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e
delle finanze applica nei riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle
banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 1, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali
risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative
informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste
italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari, anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i
poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i
conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le
ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, i relativi utili di gestione, nonche' i controvalori degli atti di
disposizione dei beni confiscati di cui al predetto art. 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'art. 2, comma
614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 676, comma 1, del codice di procedura penale, e' stata decisa dal
giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle
somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e' determinata altresi' la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei
cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio
decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto art. 61,
comma 23, sono inoltre stabilite le modalita' di utilizzazione delle somme
afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese
di conservazione o amministrazione, le modalita' di controllo e di
rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la
natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalita'
da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta
disponibilita' delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, puo' essere
rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia
Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto
al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche
frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non
superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro
penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e
con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione
del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui
all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del
Fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
altri servizi istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», di cui
alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita', derivanti
da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero
della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le
quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea
del comma 7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo
consolidamento dei dati statistici».
8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato
dall'art. 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma
3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, ne'
obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse). - 1. Il concessionario
riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo
alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le
banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da
quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo
allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a
quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne
offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle
modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione
senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento,
l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero,
se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del
bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che
affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto
dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'art. 17,
comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle
spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di
prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis
all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme
occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale
prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini
di riversamento di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari):
«Art. 8 (Termini e modalita' per il versamento delle somme riscosse). - 1. Entro
il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da
parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per
capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto
del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle
anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di
dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43 , usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato
distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria
provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla
riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonche' delle altre
somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro,
le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte
dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non
imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate,
nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate
eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli
enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate,
direzione centrale per la riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare
da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del
registro abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso
delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita'
del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da
erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.»
«Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato). - 1. Il concessionario della
riscossione e tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di
enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di
ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed
entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici
all'ultimo giorno del mese precedente.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del gia' citato decreto-legge n. 143
del 2008:
«Art. 3. (Norma di copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'art.
1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno
2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in
presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo
di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.»
«Art. 4 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»
(( Art. 42-bis
Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e
pubblicita'
1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e
pubblicita' commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante
affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono
essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonche' in sede di
riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante
il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per
il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per
provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune
competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu'
di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al
ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni
interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa
richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei
comuni, la provincia destinera' le entrate al settore ecologia. La definizione
di cui al presente articolo non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme
eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il
termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui
al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni
dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):
«2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 3 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle
forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
(( Art. 42-ter
Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n.
11
1. L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso
che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato
per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti
dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal
ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla
legge 4 agosto 1955, n. 848. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):
«Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri
enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine
di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli
226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea o per porre
termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano
ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli
obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita'
europee, ai sensi dell'art. 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si
rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i
principi e le procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
e dall'art. 11, comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a
carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri
Fondi aventi finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni
degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze
di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee ai sensi
dell'art. 228, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
5. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i
soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali,
degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna
rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in
conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita' speciali obbligatorie
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici,
diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di
tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in
ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non
superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza
esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati e reca la determinazione dell'entita' del credito dello Stato nonche'
l'indicazione delle modalita' e i termini del pagamento, anche rateizzato. In
caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con gli
enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi
decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale
obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana.
L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e
l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il
contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento
esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma. 10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono
effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la
Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se
dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita'
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che
sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma.».
- Si riportano il testo degli articoli 37 e 39 della legge 4 agosto1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo
1952):
«Art. 37 (Cancellazione). - 1. In ogni momento della procedura la Corte puo'
decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di
concludere:
a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b) che la controversia e' stata risolta; oppure
c) che non e' piu' giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta
l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora cio' sia richiesto dal
rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi
protocolli.
2. La Corte puo' decidere di riscrivere il ricorso a ruolo quando ritenga che
cio' e' giustificato dalle circostanze.».
«Art. 39 (Ottenimento di una composizione amichevole). - Se consegue una
regolamentazione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una
decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione
adottata.».
Art. 43.
Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla
crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensita' nel quarto
trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilita' gestionale delle
risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute
indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei
relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti
da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni
compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi
previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 245 del
2007:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e'
stabilito in 40.000 milioni di euro.»
- Si riportano i testi degli articoli 7, 9 e 9-ter della gia' citata legge n.
468 del 1978:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte
corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui
dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di
approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento
sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da
parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero
a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato
nel frattempo soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco
dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste).
- Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte
corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese
di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque,
non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione
ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei
capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un
elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma
precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un
elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i
quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».
«Art.9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il «Fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui
ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze
delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica.».
(( Art. 43-bis
Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici
1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle
condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato
relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP
sono posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono di proprieta' della SCIP sono trasferiti in proprieta'
ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti
originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi
trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 e' determinato dall'Agenzia del
territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base
delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso
della SCIP.
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione e' effettuato senza
versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio
separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione e' effettuato per
un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del
comma 4. Tale corrispettivo e' versato alla SCIP, al netto dell'eventuale
maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passivita' della
societa' stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i
titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi
disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP,
in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le
somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa societa' presso la
Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30
novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali
somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome
e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP
entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6,
al fine di essere destinate ad estinguere le passivita' di cui al comma 6.
L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la
consistenza del capitolo di spesa e' assegnata ai soggetti originariamente
proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima
operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per
rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della
SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, e'
autorizzato a concedere un'anticipazione di tesoreria che e' estinta entro
l'anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da
parte dei predetti enti previdenziali e' operata anche in deroga al comma 488
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le
somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 e' interamente versata
alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al
valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di
cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua
quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o piu' tra gli enti
previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a
corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi
disponibilita' di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli
enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma
488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il
limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari
regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito
derivanti dall'applicazione del presente comma.
9. Qualora le disponibilita' degli enti non siano sufficienti a provvedere al
versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile
2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei
primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente
articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato
dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi
dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede
mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia
del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi
alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto
effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a
restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia
del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione e' conclusa a seguito
dell'avvenuto rimborso delle passivita' di cui al comma 6.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla
vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i
diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai
commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi
due periodi, e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal
decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti originariamente proprietari degli
immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel
rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della
SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in
modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato
immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono modificare le
suddette procedure al fine di rendere piu' efficiente il processo di vendita.
Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai
sensi del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 2001, gli enti provvedono all'individuazione di unita'
immobiliari aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed
analogo valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono
sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle
procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con
liberazione della SCIP. Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione
e all'esercizio di attivita' di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi
economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del
contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di
bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile
risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato
ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva
riscossione del credito.
13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli
immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari.
Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal
comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
14. Esperite le attivita' di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passivita'
relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i
dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti
originariamente proprietari ed e' posta in liquidazione. L'Agenzia del
territorio, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, effettua entro
dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di
proprieta' degli enti previdenziali pubblici. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2644 del codice civile: «Art. 2644 (Effetti
della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno
effetto [c.c. 509] riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [c.c. 507, 2659, 2667] o
iscritto [c.c. 2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [c.c.
2643, 2652, n. 3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n. 1]. Seguita la
trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto [c.c. 2666]
alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore,
quantunque l'acquisto risalga a data anteriore [c.c. 1380, 2649, 2655, 2812,
2848, 2866, 2913, 2915].».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 del gia' citato decreto-legge n.
351 del 2001:
«7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e'
determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato,
prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unita' immobiliari
liberi ovvero i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i
conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti
in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.».
- Si riporta il testo del comma 488 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244
del 2007:
«488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento,
gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari,
esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi
disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e' autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento
relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le
modalita' di cui all'art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto-legge n. 351 del 2001:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1. I beni immobili
individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso
alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il
passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolo definitivo a fronte
del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa'
realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione
di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei
titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela
dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da
regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili
trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza
di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di
particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i
gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono
responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni
alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a
mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai
commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i
decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime
agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma
individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di
cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto
successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al
comma 1 dell'art. 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti
ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare
complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente,
e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente
comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente
rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del
comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni
decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle
societa' di cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di
locazione se fosse stato rinnovato. Per le unita' immobiliari occupate da
conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi
soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea
retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano
esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento
al solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso
da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni, solo per
il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio
dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge
ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata
degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in
cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a
condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione
sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla
vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio
del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se
essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre
che non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o della locazione. Sono
inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non
siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo
familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui
conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di
eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato
in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a
riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari
aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero
i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al
miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche
sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di
prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione
all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti
parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante
all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio
del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i
decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse
quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che
acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita'
immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e'
altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti
in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di
mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano
almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al
netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei
conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno
il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al
primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalita' di applicazione
degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi
immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il
diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini
di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a
quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma
1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001,
approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001)
D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste
dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie
per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla
legge 6 agosto 1954, n. 604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e
unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita'
inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della
documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del
territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare,
individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate
dai decreti di cui al comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi
straordinari di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31
ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui
al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono
alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si
applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali
pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti
previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono
acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo
al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La
copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali
pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'art. 4.
Viene estesa all'INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello
Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto
1974, n. 370, nonche' dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio,
sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli
immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati
nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, che si
trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non
di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del
diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle
finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma
per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili
individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti
i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento
di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del
ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio puo'
individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralita' di
beni immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento,
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il
finanziamento degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E' elemento
prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la
suscettivita' di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione
d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di funzioni di interesse sociale,
culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le
pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili
pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate
alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili
di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a
partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono
effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti
dall'art. 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e
puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte
delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non
sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di
prelazione degli enti locali territoriali, e dall'art. 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 2001, n.
136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi
acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel
terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali
che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a
finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica
agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari
residenziali poste in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei
conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma
4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai
fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli
altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di
evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni
trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle
societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni
ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono
esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti
relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e
fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero
dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle
societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi
alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla
meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione
di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita,
provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2
dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano
state gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26
settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo
e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di
acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di
prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad
acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino
almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al
netto di quelle libere.».
- Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 recante «Disposizioni in materia di
determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di
cartolarizzazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004,
n. 104 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.», convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224.
Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono
soppresse.
(( 1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla
base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono
lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche
in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli
titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati
prima del 1° agosto 2005. ))
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi'
modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle
misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167
e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui
all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure
necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1,
lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine
del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti:
«da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione
amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
inserito il seguente:
«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). - 1. Se taluna
delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita',
avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita'
svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati
in misura pari a due quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al
presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2,
162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di
particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza
del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione
coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui
al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al
quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e
spese del contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi'
modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine
del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della
sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono
sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in
favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere
dall'esercizio 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 23 del gia' citato decreto legislativo
n. 196 del 2003:
«Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali
e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate
per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di
cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.».
«Art. 23 (Consenso). - 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni
dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e'
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'art. 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.».
- Si riporta il testo degli articoli 161,162,162-bis, 163, 164, 165 e 169 del
succitato decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato). - 1. La violazione
delle disposizioni di cui all'art. 13 e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da seimila euro a trantaseimila euro.».
«Art. 162 (Altre fattispecie). - 1. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia
di disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila
euro.
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle
misure indicate nell'art. 33 o delle disposizioni indicate nell'art. 167 e'
altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui
all'art. 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure
necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere
c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione
del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
«Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'art. 5, comma
2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione
delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.».
«Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione). - 1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38,
ovvero indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila
euro.».
«Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante).
- 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro.».
«Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante).
- 1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo puo' essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali
indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e
spese del contravventore.».
«Art. 169 (Misure di sicurezza). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure minime previste dall'art. 33 e' punito con l'arresto sino a
due anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva
difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 62 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229), cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle
norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al
consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce
informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalita' di cui agli articoli 64 e
seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, nonche' nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli
effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'art. 64, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila
euro.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, supplemento ordinario.
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2009» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento ordinario.
(( Art. 44-bis
Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie
1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e
comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli
investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una
migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i
dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi
e le modalita' di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine
occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico,
sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con
l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del
quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare
urgenza, puo' essere disposta l'abbreviazione fino alla meta' dei termini
previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi
necessari per la realizzazione dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo
superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro
realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo
IIIdella parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte da
realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle
ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive
modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura
eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per
l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato di
personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di
detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie
e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle
condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di
amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al
presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti
gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito con decreto emanato dal
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare
le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche' disciplinare
l'amministrazione, la contabilita', la composizione degli organi e le modalita'
di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano
di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo' utilizzare
personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria,
nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la
medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i
principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del gia' citato decreto-legge n. 185 del
2008:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di
progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In considerazione delle
particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per
investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi
inclusi quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento agli interventi
programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche'
per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto
degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente
comma e' emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico
quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si
provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale ovvero dei Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi
di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul
rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati
con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e
dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla
stipula dei contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al finanziamento,
utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere
di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti
coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei
tempi. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio
dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i
tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o
parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al
Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin
dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad
ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi,
previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie, nonche' di
quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non
possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'art.
81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita'
con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la
vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le
attivita' delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di
competenza regionale il Presidente della Giunta regionale individua la
competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione
dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli
interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato.
L'accesso agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio
della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del
ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla comunicazione o
dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va
depositato presso il TAR entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo' essere
depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato
consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre parti si costituiscono
entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va
depositato con le modalita' e termini previsti per il ricorso principale. I
motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli
atti e vanno notificati e depositati con le modalita' previste per il ricorso
principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro quindici
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente; il dispositivo della sentenza e' pubblicato in udienza; la sentenza
e' redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'art. 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure cautelari e
l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun
caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto gia'
stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice
puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove
comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno
comprovato non puo' comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato
aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di procedura civile. Per
quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'art.
23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si
applica il termine di trenta giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati
di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle
risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi
di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della
Giunta regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto
dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di
infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse
nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si
applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11, comma
2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla
conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla
osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno
espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata,
valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto
delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel
caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione
dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita' ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente
articolo, per l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista dall'art.
163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente
comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di
collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda
prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n.
443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III,
Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel
rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilita' al
finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale
questa e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di
progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di
un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato
nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e'
stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 185,».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive):
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per assicurare efficienza
funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza
strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i
confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le
regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e
previa intesa della Conferenza unificata di cui all'ar. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento
energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il
Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene
conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale
dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non
comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione
dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza
diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre
2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle
intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei
comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai
fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli
accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e
sono compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del gia' citato decreto legislativo n. 163
del 2006:
«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attivita' di
realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore
a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita'
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita'
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e
tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione
appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la
possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto dall'art. 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell'art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi,
nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo
studio di fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e
fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e
fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che
sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per
quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori
vigenti.».
- Il Capo IV del Titolo III della Parte II del gia' citato decreto legislativo
n. 163 del 2006 comprende gli articoli dal 161 al 181.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547
(Disposizioni sulla riforma penitenziaria),e successive modificazioni:
«Art. 4. - Presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena
e' istituita la Cassa delle ammende con personalita' giuridica, amministrata con
le norme della contabilita' di Stato, salvo a fissare le relative modalita' nel
regolamento carcerario da emanarsi dal Ministero della giustizia di concerto con
quello delle finanze.
Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel corso
dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della
giustizia di concerto con quello delle finanze.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in allegato,
rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia e al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato. Il servizio
di cassa e' disimpegnato dalla Direzione generale della Cassa depositi e
prestiti e degli istituti di previdenza, presso la quale e' istituito apposito
conto corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti correnti con detto
istituto.
Nel regolamento di contabilita' carceraria saranno stabilite le norme per il
funzionamento del suddetto conto corrente.».
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
(( Allegato A
(articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con eta'
inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidita' con decorrenza
anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidita' per reddito da lavoro di cui all'art.
1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidita', di cui all'articolo 9
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita'
con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita'
con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. ))