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Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55
Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
(GU n. 123 del 29-5-2009)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del
1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei
brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324,
concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE
relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione
internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95,
nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire
pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione
della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246,
concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e
2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi
di formazione della gente di mare;
Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2006, e in particolare
l'allegato C;
Vista la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati
rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della
direttiva 2001/25/CE;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
(rifusione);
Visto l'articolo 292-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo
8-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del
20 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2009;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei
trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti
con le regioni;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 324, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica ai
lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di
Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che
prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla
navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di
proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non
commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi'
recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Codice della navigazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93 ediz. spec.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima).».
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
dicembre 1985, n. 295.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187, supplemento
ordinario.
- La direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319.
- La direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 172.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153. - La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2006, n. 185.
- La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 2003, n. L
326.
- La direttiva 2005/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 marzo 2005, n. L 62.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 136 del 18 maggio
2001.
- L'art. 6, comma 1, e l'allegato C, della legge 6 febbraio 2007, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento
ordinario, cosi' recitano:
«Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1.
Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco
di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli
articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi
previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi
di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere
del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche
in mancanza di detti pareri.
(Omissis).
Allegato C
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati
membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.».
- L'art. 292-bis del codice della navigazione, reca: «Art. 292-bis (Requisiti
per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta).».
- Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 2008, n. 84., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, si veda
nelle note alle premesse.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera nn) sono inserite le seguenti:
«nn-bis) «convalida» il documento valido emesso dall'autorita' competente di uno
Stato membro;
nn-ter) «riconoscimento» l'accettazione, da parte delle autorita' competenti di
uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato
rilasciato da un altro Stato membro;»;
b) dopo la lettera pp) e' inserita la seguente:
«pp-bis) «Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui un marittimo chiede il
riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di
un altro certificato (o di altri certificati);».
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - a) «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a
qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave;
b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in
tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in conformita' alle
disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;
e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante
in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il
comandante non sia in grado di esercitarlo;
f) «allievo ufficiale di coperta» un membro dell'equipaggio che svolge attivita'
formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria
dell'ufficiale di coperta;
g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina responsabile della
propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti
meccanici ed elettrici della nave;
h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in conformita' alle
disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;
i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto
il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la
responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della
manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il
direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;
l) «allievo ufficiale di macchina» un membro dell'equipaggio che svolge
attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza
professionale propria dell'ufficiale di macchina;
m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che
abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di
stazioni terrene di navi;
n) «comune di guardia di coperta» un membro dell'equipaggio di una nave che non
sia il comandante o un ufficiale di coperta;
o) «comune di guardia di macchina» un membro dell'equipaggio di una nave che non
sia il direttore o un ufficiale di macchina;
p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che
navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque
adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti
portuali;
q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato
membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro
conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a
questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese
terzo;
r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in prossimita' della costa come
definiti dall'art. 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita totale massima caratteristica
continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione
principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su
altro documento ufficiale;
t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa
di prodotti infiammabili allo stato liquido;
u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla
rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel
capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla
rinfusa (IBC code);
v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla
rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel
capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);
z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla
Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al
trasporto di piu' di dodici passeggeri;
bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive
del mare;
cc) «Convenzione STCW» (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la
Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione
e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con
legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti;
dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento allegato alla Convenzione STCW
1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio
1995, allegato I del presente regolamento;
ee) «codice STCW» (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il
codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la
risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
ff) «funzioni» una serie di compiti, servizi e responsabilita', come
specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della
nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di
radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in
conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche
ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO);
hh) «Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa
esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la nave da passeggeri
espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con
imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in
contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o giuridica proprietaria della
nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il
noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i
doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni
del presente regolamento;
mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione
con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorita'
competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di
quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in
detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;
nn) «certificato adeguato» il documento previsto nell'annesso alla Convenzione
STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che
abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni
corrispondenti al livello di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo
a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza
di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;
«nn-bis) «Convalida» il documento valido emesso dall'autorita' competente di uno
Stato membro;
“nn-ter) «Riconoscimento» l'accettazione, da parte delle autorita' competenti di
uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato
rilasciato da un altro Stato membro»;
oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a bordo di una nave rilevante
ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per
il conseguimento di un'altra qualifica;
pp) «Paese terzo» il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea;
pp-bis) «Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui un marittimo chiede il
riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di
un altro certificato (o di altri certificati)»;
qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma
di periodi inferiori;
qq-bis) «Comitato» Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'art. 3
del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
novembre 2002;
qq-ter) «Agenzia» l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal
regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2002.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di
comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorita' competenti di uno Stato
membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso
alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. Al fine della
salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro
e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al
secondo comma, dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, la conoscenza
della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati
membri e' attestata dall'armatore ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. La forma di attestazione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, come introdotto dal comma 1, puo'
essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 324 del 2001, e' inserito il seguente:
«3-bis. I certificati adeguati sono rilasciati dalle amministrazioni marittime
periferiche di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, redatti su
carta valori con oneri a carico del richiedente.».
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 324 del 2001, e' inserito il seguente:
«5-bis. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato e'
rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari
all'estero, ai sensi degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con
oneri a carico del richiedente. La validita' della convalida non puo' essere
superiore alla data di scadenza riportata sul certificato in relazione al quale
la convalida e' richiesta.».
5. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, i certificati adeguati e
le convalide sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e
2.
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 4 (Certificati e modelli). - 1. Il comandante, il direttore di macchina,
gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di
macchina e, ove previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati nelle
regole dell'annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di un
certificato adeguato, rilasciato o convalidato da una delle amministrazioni
indicate all'art. 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate
nel certificato stesso.
2. Sono parimenti validi i certificati adeguati relativi all'espletamento di
funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta
rilasciati o convalidati dalle autorita' competenti di uno Stato membro a
cittadini di stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'annesso alla Convenzione STCW.
«2-bis. Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di
comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorita' competenti di uno Stato
membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso
alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. Al fine della
salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro
e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al
comma 2 dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, la conoscenza della
lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati
membri e' attestata dall'armatore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
3. I certificati rilasciati dalle amministrazioni di cui all'art. 3 sono
conformi al modello di cui alla sezione A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW,
riportato nell'allegato III/1.
«3-bis. I certificati adeguati sono rilasciati dalle amministrazioni marittime
periferiche di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, redatti su
carta valori con oneri a carico del richiedente».
4. La convalida conseguente al rinnovo di un certificato ai sensi dell'art. 6
puo' essere attestata incorporandola nel modello di certificato indicato al
comma 3. Se emessa altrimenti, la convalida e' redatta sul modello indicato
nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/2.
5. La convalida conseguente alla decisione di riconoscimento di un certificato
ai sensi degli articoli 7 e 8 e' conforme al modello indicato nella sezione
A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/3.
«5-bis. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato e'
rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari
all'estero, ai sensi degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con
oneri a carico del richiedente. La validita' della convalida non puo' essere
superiore alla data di scadenza riportata sul certificato in relazione al quale
la convalida e' richiesta.».
6. I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di convalida di cui ai commi
4, secondo periodo, e 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero
progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'art. 10.».
- Il comma 2 dell'art. 292-bis del codice della navigazione, citato nelle
premesse, cosi' recita: «Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni
di comandante e di primo ufficiale di coperta). - Omissis. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di
qualificazione professionale, nonche' l'organismo competente allo svolgimento
delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.».
- Gli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, cosi' recitano:
«Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). - La vigilanza
sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata
dalle autorita' consolari.».
«Art. 127 (Assunzione all'estero). - All'assunzione di personale per la
formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali
all'estero sovraintende l'autorita' consolare.».
Art. 4.
Abrogazione dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
1. L'articolo 7 ed il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 324 del 2001 sono abrogati.
Nota all'art. 4:
- L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, citato
nelle premesse, e' abrogato.
- Il comma 2 dell'art. 8 del decreto n. 324 del 2001, citato nelle premesse,
cosi' recita:
«Art. 8 (Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi). -
1. Fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il
certificato adeguato, di cui all'art. 2, commi 1, lettera nn), relativo
all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo
ufficiale di copertura rilasciati da un Paese terzo che e' parte della
Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi
che battono bandiera di uno Stato membro purche' sia stata adottata, da parte
delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita
nell'allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro
certificato adeguato.
2. Abrogato.
3. Le autorita' di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei
certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo
i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necesario, prendono adeguate misure
per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite
anche dagli altri Stati membri.
4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di
validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati
dalle autorita' di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di
necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per
un periodo non superiore a tre mesi per l'espetamento di funzioni diverse da
quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonche' da quelle di
ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme
radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle
competenti autorita' e' custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'art.
11, comma 1.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324
1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del
2001, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Viaggi costieri). - 1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi
adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
determinate eventuali disposizioni piu' favorevoli in materia di requisiti di
accesso relativi all'istruzione ed alla formazione per i lavoratori marittimi
che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi
costieri. Tali disposizioni dovranno comunque prevedere requisiti di formazione
non inferiori agli standard minimi prescritti dalla normativa comunitaria. I
relativi provvedimenti sono comunicati in maniera dettagliata alla Commissione
europea.
3. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi piu'
estesi dei viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata, ed entra in
acque non comprese in tale definizione, devono soddisfare gli appropriati
requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.».
Nota all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica, n. 324 del 2001, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 6.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324, e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Diniego di certificati o di convalide). - 1. Fatta salva la
ricorribilita' con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale
amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitivita' dei
provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o
della convalida e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».
Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 7.
Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del
2001
1. Dopo il punto 1 del capitolo I dell'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica n. 324 del 2001, e' inserito il seguente:
«1-bis. I marittimi in possesso di un certificato adeguato, imbarcati su navi
battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze
linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del
Codice STCW.».
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente del Capitolo I dell'allegato I, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 324 del 2001, citato nelle premesse, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato I
Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW
Capitolo I
Disposizioni generali
1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni
vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo
VIII, regola VIII/2. Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola
va inteso come riferimento anche alla sezione
corrispondente della parte A del codice STCW.
«1-bis. I marittimi in possesso di un certificato adeguato, imbarcati su navi
battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze
linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del
Codice STCW».
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere
dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti
in virtu' delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra
le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capitolo VII e le disposizioni
sulle abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneita' specificamente
indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni
seguenti:
1) navigazione;
2) maneggio e stivaggio del carico;
3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
4) macchine e motori marini;
5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6) manutenzione e riparazioni;
7) radiocomunicazioni;
ai seguenti livelli di responsabilita':
1) livello dirigenziale;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole
dei livelli di competenza contenute nella parte A, capitoli II, III e IV del
codice STCW.».
Art. 8.
Clausola d'invarianza
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate
provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ministeri istituzionali,
registro n. 5, foglio n. 213
Allegati omessi