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Circolare 4 dicembre 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Revoca della circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici».
(GU n. 12 del 16-1-2010)
Premesso che:
la circolare del 31 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 269, del 19 novembre 2007 contenente «Linee guida relative alle
caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili
chimici» al paragrafo 3, prevede che nella struttura del bagno devono essere
presenti delle griglie di aerazione poste nel terzo inferiore della porta che
assicurino un continuo ricambio d'aria; al paragrafo 9 stabilisce che il vaso
deve essere dotato di un meccanismo che prevede l'innalzamento della seggetta
affinche' questa, dopo ogni utilizzo, si disponga in posizione verticale e che
e' necessaria la presenza di un distributore di copriseggetta in carta con
congrua dotazione della stessa; al paragrafo 11 prevede che la vasca reflui deve
essere preferibilmente dotata di un sistema di schermatura in grado di impedire
eventuali schizzi di materiale fecale o di urine che possano contaminare
l'utilizzatore e la seggetta, che la schermatura dovra', essere provvista di un
sistema di pulizia e di decontaminazione e che per la pulizia della schermatura
devono essere utilizzati liquidi contenenti tensioattivi, disinfettanti o
applicato altro idoneo sistema; al paragrafo 12, prevede che e' fatto divieto
assoluto di riutilizzare reflui, anche se trattati, per la pulizia della
schermatura;
il TAR del Lazio con ordinanza del 9 luglio 2008 ha accolto l'istanza cautelare
proposta con il ricorso della Soc Commerciale Sicula e altri per l'annullamento
della circolare del 31 ottobre 2007, contenente «Linee guida relative alle
caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili
chimici», motivando l'accoglimento della domanda cautelare delle ditte
ricorrenti, sulla base della violazione degli articoli 107 e 108 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed in particolare le disposizioni
riguardanti la fase procedimentale di cui al comma 2 del predetto art. 108;
con la nota n. 0805836 del 1° agosto 2008 la Presidenza dei Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie -
Struttura di missione per le procedure di infrazione ha chiesto informazioni
sulle citate linee guida ed in particolare sui paragrafi 9, 11, 12, per la
successiva informativa alla Commissione europea e che con nota n. 30179 del 7
agosto 2008 questo Ministero ha fornito tutti i chiarimenti richiesti;
con ordinanza n. 5615 del 21 ottobre 2008, il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale, ha respinto l'appello proposto dalla «Sebach srl» per
l'annullamento dell'ordinanza TAR del Lazio n. 3445/2008 concernente la
circolare del 31 ottobre 2007, recante «Linee guida relative alle
caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili
chimici», avendo riscontrato il carattere restrittivo della concorrenza proprio
di alcune clausole (punti 9, 11 e 12) del provvedimento impugnato in primo
grado;
con le note n. 7560 del 7 novembre 2008 e n. 802 del 26 gennaio 2009, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie - Struttura di missione per le procedure di infrazione, ha
chiesto a questo Ministero ulteriori informazioni, anche in relazione alla
corretta applicazione del diritto comunitario;
con nota n. 5771 del 6 febbraio 2009 questo Ministero ho comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie - Struttura di missione per le procedure di infrazione,
l'intenzione di valutare la possibilita' di effettuare una revisione delle linee
guida in contestazione, al fine di pervenire ad una posizione aggiornata in
termini tecnico-scientifici, anche alla luce delle osservazioni della
Commissione europea;
con decisione dell' 8 ottobre 2009, concernente la procedura di infrazione
2008/4033 ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE - Commercializzazione dei bagni
chimici», la Commissione europea, ha ritenuto che le disposizioni i cui ai
paragrafi 9, 11 e 12 delle sopra citate linee guida costituiscono una regola
tecnica contenente specificazioni tecniche suscettibili di essere notificate
alla Commissione in fase di progetto, nel quadro della direttiva 98/34/CE, ed ha
altresi' ritenuto, che i requisiti previsti nelle linee guida determinano
ostacoli ingiustificati agli scambi di merci e che pertanto l'Italia non ha
ottemperato agli obblighi previsti all'art. 8, paragrafo 1 della direttiva
98/43/CE e dell'art. 28 del trattato CE;
si ritiene necessario procedere alla revoca della circolare in contestazione,
anche alla luce di quanto asserito dalla Commissione europea con la decisione
dell'8 ottobre 2009, con la quale, tra l'altro, si esorta questo Ministero ad
abrogare la circolare 31 ottobre 2007 e valutata, altresi', l'opportunita' di
emettere un nuovo provvedimento che stabilisca i requisiti igienico sanitari
minimi dei bagni mobili chimici.
Premesso quanto sopra si dispone la revoca della circolare del 31 ottobre 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269, del 19 novembre
2007, contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime
costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici».
Roma, 4 dicembre 2009
Il Ministro: Sacconi