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Testo coordinato del Decreto-Legge 3 novembre 2008, n. 171
Testo del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare».
(GU n. 303 del 30-12-2008)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero
(( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella
misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita'
dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli
operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato
prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo
32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al
singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in
eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei
tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al
comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi
nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il
credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei
limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso.
3) all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40
milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009.
2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono abrogati». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1090 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006 ,
n. 299, come modificato dalla presente legge:
«1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche
alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche se con un'attivita' di impresa inferiore a tre anni. Per
tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge o a quello successivo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita'
applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25
milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 e
41 milioni di euro per l'anno 2009.».
Art. 1-bis.
Fondo di solidarieta'
(( 1. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi
assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2008, della somma di
euro 66 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a 65 milioni di
euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilita' del
fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui
all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo di cui al precedente periodo, e, quanto a 1 milione di euro,
con la parziale utilizzazione delle disponibilita' gia' destinate al
Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al
precedente periodo. ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
cosi' recita:
«2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato
«Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto
apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori.».
- L'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante Provvedimenti
per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n.
278, cosi' recita:
«Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola). - 1. Il
fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di
«fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato alla
concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse
attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od
operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e
la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attivita' a favore
di propri associati, nonche' ad istituti o a scuole statali di meccanica
agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere
altresi' concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la
copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.
2. Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei
competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e
cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in
zone carenti di rete viaria.
3. Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da
quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai
termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge.
4. L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in
essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e'
ridotto al 2 per cento.
5. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o
associati, il prestito puo' essere concesso nella misura del 90 per
cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare
considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori
diretti.
6. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non
superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa
ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
7. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del «Fondo» gli
istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed
attrezzature nonche' della spesa relativa al competente ufficio del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.
8. Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole
nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potra'
essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le
modalita' da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni
medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle
more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.».
- L'art. 1, comma 1072, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
cosi' recita:
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le
conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche
colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e 14, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31
dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 1-ter.
Proroga di agevolazioni previdenziali
(( 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5,
5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori
montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate,
nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a
51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a
7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di
euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 5, 5-bis, 5-ter della legge 11
marzo 1988, n. 67, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61:
«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio
personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo
determinato nei territori montani di cui all'art. 9, decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati
nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25
per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere
dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di
lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai
sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella
misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per
cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal
1° ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di
lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul
collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla
quota a carico del datore di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006: «Art. 01
(Disposizioni in materia di previdenza agricola). - 1. Per il triennio
2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi
1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi
determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro, previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis
e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per
cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di
estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori
autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (NPS),
ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi
dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita una Commissione di
tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le
proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006.
Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di
riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi
risultanti alla data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie
di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi
prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono
trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera
agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal
fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono
ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'art. 5
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'
previste dall'art. 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'art.
5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa
per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori
di lavoro che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di
inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura
praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di
manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con
priorita' a quelle che presentano valori di manodopera impiegata
inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di
manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di
assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro
previste, rispettivamente, dall'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'art. 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'art. 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica
esclusivamente alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti. L'INPS
provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al
servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui
ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione
collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni
temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha
facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del
presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed
alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della
vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita
struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con
il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti
rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con
riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al
versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, e'
affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati
all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia'
assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente
all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento
alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti
realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle
quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente art., pari a
304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per l'anno
2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro
per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo
relativo al limite di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale
stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 e'
rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti
per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il
predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di
ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'art. 10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma
553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai
contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti
comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola
beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi,
compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme
dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale
comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a
tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a
16.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 289, 936 e 1075 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e
agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e
controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,
del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o
costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito d'imposta pari
al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini
dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni
di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalita' per l'accesso
all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».
«936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell'art. 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di
favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle
imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi
natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made
in Italy» e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno
2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota
parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e'
destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e
ricerche diretti alla certificazione di qualita' e di salubrita' dei
prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che
valorizzano la tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche
ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio
internazionale, sono individuate le modalita' per accedere ai contributi
di cui al precedente periodo.».
«1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma
271 si applica con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, nonche' in base a quanto definito dalla Commissione
europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica,
nell'ambito delle disponibilita' complessive del credito d'imposta di
cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per
l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e
2009.».
Art. 2.
Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato
1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma
pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26,
comma 4-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli
operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi
con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione
nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale,
per essere immessi in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 22-bis del decreto legislativo, 26 ottobre 1995, n.
504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279:
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni
prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma
pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel
limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di
compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel,
destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e'
applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella
applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al
fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di
biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e'
contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti
all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la
miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra
l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta
aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei
quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando
priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del
beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di
garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono
fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe
sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione,
risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il
biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in
consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora
miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli
operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi
devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In
caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli
altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al
presente comma e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva
autorizzazione da parte della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e
dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per
l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e'
assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003,
dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il
pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel
rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria
di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di
180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul
biodiesel rispettivamente immesso in consumo.
2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di
cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che
residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia
delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che
hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di
contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita' di
biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti
sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione
della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro
normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e'
effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori,
della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le
autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in
materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i
soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente
comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul
biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione
delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei
contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di
coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al
contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore
nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al
comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e'
conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a
partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la
misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui
al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi
dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e'
subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di
un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa
ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui
seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per
1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola:
euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73
milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i
criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le
varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della
loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata
sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del
programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e'
eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui
all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma
5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per
cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto
previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003,
relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti.
5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella
formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.».
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia
esausta ed al biogas nei processi di distillazione
(( 1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro
componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di
vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente
trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o
l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo
sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla
sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da
processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione
destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della
sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
Art. 3.
(( Disposizioni in materia di enti irrigui ))
1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria (( e'
attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della ))
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un
contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo
corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui
all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che,
conseguentemente, non vengono piu' utilizzati per gli scopi previsti dal
(( medesimo comma 6. ))
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico
essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in
considerazione dell'eccezionalita' dell'esposizione debitoria dell'EIPLI,
fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1
non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile
d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma
2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente
alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalita' e
quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre
mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette,
altresi', mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato,
senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute
per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di
impegno da parte dell'Ente stesso.
(( 3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che
riguarda l'EIPLI, e' prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, pari
a 100.000 euro per l'anno 2009 e a 50.000 euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2009 e 2010,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227. ))
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di
soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e
industriali, (( all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di sette anni" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di otto anni";
4-bis. Dal 1 gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le
tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso,
come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento
ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31. Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del
presente comma e' fissato al 30 giugno 2009. ))
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a
271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
(( 5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le societa'
partecipate, anche parzialmente, dagli stessi hanno la facolta' di
provvedere alla realizzazione e alla gestione di impianti per la
produzione di energia idroelettrica. A tale fine si applicano le
procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e i termini decorrono dalle date di presentazione
delle domande.
5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima
finalita', per l'anno 2009, e' assegnata al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo
onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e,
quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno
2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di
realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle
aree sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, provvede,
nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al
finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura). - 1. Il
termine di cui all'art. 1, comma 9-bis, quinto periodo, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la
presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il
medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: «In mancanza
della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato
l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione
coatta amministrativa».
Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento
degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008» .
2-bis. All'art. 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n.
251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la
parola: «colturali» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' le opere di trasformazione e miglioramento
fondiario».
3. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le
parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza,
che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'art. 126 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle
garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo
escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati
al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette
garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti
dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e
che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di
presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei
fondi gia' stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149.
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro
il 31 dicembre 2009 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i
contributi in conto capitale gia' erogati per la realizzazione del
mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre
1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del
comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che,
entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di
destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere finanziate ai
sensi delle richiamate leggi.
5. Il termine previsto dall'art. 1, comma 559, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e
collocato in mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1, comma 1055, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito
al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro,
tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla
fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di
cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni
Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i
contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la
distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione
sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano
state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di
verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per
il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle
entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad
attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle
suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso,
facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio
dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli
interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza
del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e
Toscana, un decreto avente finalita' e caratteristiche analoghe a quelle
di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento dell'Amministrazione
centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di
lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi di
mercato, di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale
somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui al
presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2009» .
7-ter. Il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti
e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla
legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una
dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini
professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli
enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui
funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria
della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi
20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle
Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli
confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il
predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non
economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i
Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli
enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di
amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze
nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata
succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche
controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di
personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n.
244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle
seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le
parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro per la semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo
da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le
finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma
6.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art.
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 8 (Esercizio di attivita' selvicolturali). - 1. Le cooperative ed
i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse
di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori
agricoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, recante Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo
umbro-toscano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2001, n.
247 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21
dicembre 2001, n. 441, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre
2001, n. 297, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961,
n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991,
n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
411, e' prorogato di otto anni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente art., determinato in
75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 5, comma 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n. 229, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 novembre
2005, n. 244 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2005, n. 279), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e' il
seguente:
«3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' revisionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica). - 1.
I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro
competenze, hanno facolta' di realizzare e gestire le reti a prevalente
scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque
reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi
irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorita'
corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facolta' di
utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che
comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia
idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttrici. L'Autorita'
di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.
Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i
consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acque corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le
disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque, sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle
agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del
relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle
aree depresse del territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33.
« Art. 19 (Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni
competenti). - 1. Le materie gia' gestite dalla soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea
dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e
della programmazione economica ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e
integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni
competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente
articolo.
2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private
riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi comprese le
attivita' creditizie.
3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato
dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.
4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse
attivita' creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli
di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la
valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali
promozionali e connesse attivita' creditizie nei campi delle opere
private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva,
dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei
prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.
5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui
al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede
mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul
suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le
procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi
del commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti giuridici per
la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui
all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa
con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le
attivita', di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.
7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie:
concessioni chiuse, «dichiarate chiuse» trasferite alle regioni o
gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche
fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini
della Gestione separata di cui all'art. 5, legge 1° marzo 1986, n. 64 ;
contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o
della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case
danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le
attivita' creditizie.
8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le
seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati;
incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.
9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative
amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si
effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro competente.».
Art. 4.
Programma SFOP
1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il
periodo di programmazione 1994/1999, (( pari a 50,6 milioni di euro per
l'anno 2008, )) fanno carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1987, n. 109:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977,
n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle comunita' europee per
contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria,
sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le
Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,
n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Art. 4-bis.
Differimento di termine
(( 1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le
raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine
del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2010.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione delle
direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n.
95.
Art. 4-ter.
Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad
uso di acquacoltura
(( 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il
rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di
acquacoltura. ))
Art. 4-quater.
Disposizioni in materia di canoni concessori per le attivita' di pesca e
acquacoltura
(( 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo
comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si
applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare
territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di
attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura,
alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il
conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale
trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato
dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia
retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del regio decreto 8 ottobre 1931, n.
1604, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n. 18.
«Art. 48. - Le societa' cooperative di pescatori lavoratori, oltre che
delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono,
purche' riunite in consorzio come all'art. precedente, dei seguenti
benefici:
a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della
tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' delle
altre disposizioni speciali stabilite, per le societa' cooperative,
dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purche' il
capitale complessivo di ciascuna societa' non superi le lire 500.000;
b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della
presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del
decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. Esse possono
inoltre essere ammesse a godere:
c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi
per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;
d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi
continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per
l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di
consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari
all'industria della pesca, e per ogni altra attivita' spesa per il
maggior sviluppo dell'industria peschereccia;
e) della concessione per l'esercizio delle proprie attivita' di aree e
fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di
lire 1.000, a titolo ricognitorio e con l'esonero delle domande e degli
atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a
condizione che le societa' cooperative assumano l'obbligo di rimborsare
o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo
fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonche' l'obbligo della
manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. Dell'agevolezza
di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i consorzi, e le
cooperative non costituite in consorzi.».
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.
1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146.
Art. 4-quinquies.
Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole
(( 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel
caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo
occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata
stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la
quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei
propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo stesso
trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata
stipulata una convenzione». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 193 e 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 supplemento ordinario come
modificato dalla presente legge:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato
da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulano di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di' destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulano dl identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto
in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal
detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulano deve rimanere presso il produttore o Il detentore e le altre
tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite
una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulano devono essere
conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce Il servizio pubblico
ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei
rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la
quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel
caso di trasporti di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3,
lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo
occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del
servizio pubblico di raccolta del rifiuti urbani con il quale sia stata
stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la
quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e'
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di' cui ai
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti dei formulano di
identificazione e le modalita' di numerazione, di vidimazione ai sensi
della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonche'
la disciplina delle specifiche responsabilita' del produttore o
detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto
delle specifiche modalita' delle singole tipologie di trasporto, con
particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per
ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del
formulano di identificazione, si applica il decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di
identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sui registro
IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione
e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo e' validamente sostituito,
per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti
previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con
riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. La scheda di' accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario di
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui
all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste
nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate
nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree
private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE)
n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da
parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o
detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel piu'
breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte
le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire
delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere
indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione
all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di
partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in
configurazione dl trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purche' le stesse siano dettate
da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo
dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1,
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.».
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito,
presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo
nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in
un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti
dei Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in
carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola
attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e'
composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui
uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di vice
Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie
economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che
rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono
composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un membro del Consiglio camerate all'uopo designato
dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con
funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla
provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale,
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e)-f) (soppresse).
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato,
rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
gia' previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2,
lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto
previsto dal comma 16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita'
di' raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi, nonche' di funzioni analoghe; fermi
restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei
predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i
consorzi e le societa' dl gestione dei servizi pubblici di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e'
effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio dl
comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida
per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce
titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, dl
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia
stato autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette ad
iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti, le imprese che effettuano attivita' di intermediazione e di'
commercio del rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che
effettuano l'attivita' di gestione di' impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a
favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
8. Le disposizioni di' cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di' raccolta e trasporto
di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti
pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i
rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione
delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione
dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione
regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con
la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli
estremi Identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il
trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto
annuale dl registrazione, che in fase di prima applicazione e'
determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile ai
sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle Imprese
di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci. Non e'
comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri
rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto
sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata
una convenzione».
9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di impianti fissi di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, le imprese che
effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni
contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziaria a favore
della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso
di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono
essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di impianti fissi
di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene
gestito;
b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e dei beni
contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore
della regione per ogni intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito
il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell1Albo, i
requisiti, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione, nonche' le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino
all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente
comma si Informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le
sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e
i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri
generali per la definizioni delle garanzIe finanziarie da prestare a
favore delle regioni.
12. (Abrogato).
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca,
di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,
la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale
dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in
base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo,
continuano ad applicarsi le isposizioni disciplinanti l'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le
previsioni anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3,
lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in vigore del predetto
decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre
1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13
dicembre 1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita'
privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita'
non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza
dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216,
ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte
all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attivita' alla
Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere
corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13
del decreto ministeriale 28 aprile 1998,. n. 406, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti
elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del
mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi,
di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di
attivita' le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa
iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia
territorialmente competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del
comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma
18 se lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta
variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti
per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese
che svolgono le attivita' di cui al comma 18 a seguito di comunicazione
corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22. (Abrogato).
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese
autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nel
quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa
consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico,
senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal
predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato
nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione
sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano
ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso
della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo
dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio
dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia
autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato
nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
24.-25. (Abrogati).
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli
interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro,
rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e
25 sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli
separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei
medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata
in vigore del decreto di cui al comma 16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 4-sexies.
Semplificazione del settore pesca
(( 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 153, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del
requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo
decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione».
2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico
competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in
materia di pesca marittima», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 2004, n. 145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Registro dei pescatori marittimi). - 1. Coloro che intendono
esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire
l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito
presso le Capitanerie di porto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al
registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ad eccezione del disposto di cui
all'articolo 35, primo comma numero 5) del medesimo decreto, al fine di
agevolare l'accesso alla professione.
3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca
scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca
riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185:
«Art. 23 (Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore
marittimo). - 1. Il medico competente:
a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 13, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio,
alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute del lavoratore marittimo;
b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneita'
alla mansione specifica indicati al comma 6;
c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', una
cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con
salvaguardia del segreto professionale;
d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a richiesta
informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di
lavoro;
e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della
documentazione sanitaria;
f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'art. 14, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e
fornisce indicazioni sul significato degli stessi;
g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le
visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano
correlate ai rischi professionali.
2. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria
attivita' di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne
sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di
cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di idoneita' parziale o
temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a
situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il
lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova
valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla
verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di
sanita' marittima del Ministero della sanita' territorialmente
competente.
5. Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica
o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o
dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non
puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi l'attivita'
di vigilanza.
6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai
fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici,
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari
dal medico competente.».
Art. 4-septies.
Esenzione da obbligo di certificazione
(( 1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla
legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla
pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono
esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta
derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui
all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 9 febbraio 1982, n. 106, recante «Approvazione ed esecuzione
del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio
1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23
maggio 1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1982, n.
87.
Art. 4-octies.
Accordi di filiera
(( 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e
il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto
della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con
gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate,
finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi
carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002.
Art. 4-novies.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori
(( 1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: «e di
difesa del territorio».
2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, ivi compresi i consorzi di bonifica,». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Promozione delle attivita' selvicolturali). - 1. Al fine di
promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalita',
le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di
lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono
ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o possesso
pubblico e di difesa del territorio.
2. Le norme di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della
gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito
forestale.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, recante Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di
favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto
idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle
vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi
compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle
pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli
Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura
anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie
o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le
pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono
stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo
annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
Art. 4-decies.
Contrasto agli incendi boschivi
(( 1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare
il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il
Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attivita'
svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 5 aprile 1985, n. 124, recante disposizioni per l'assunzione
di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985.
Art. 4-undecies.
Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla
valutazione ambientale strategica - VAS
(( 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti
ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti
secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione ambientale
strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita'
dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomurticazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro
di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita'
di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per
la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come
siti' di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali
e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una
valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria
qualora l'autorita' competente valuti che possano avere impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al
paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di
Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita'
pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti
ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti
secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresi' una
valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad
opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti
e non sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo art. 20 si
ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno
di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono
ridotte del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate,
sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui
all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV,
qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui
all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i
progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a
scopo di difesa nazionale. La esclusione di' tali progetti dal campo di'
applicazione del decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della
difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di' applicazione del
presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la
valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita' delle.persone
e di' mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a
seguito di calamita'. In tale caso l'autorita' competente, sulla base
della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che
dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte
con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui
e' stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di'
competenza regionale, prima di consentire il rilascio
dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le
informazioni messe a disposizione del pubblico.».
Art. 4-duodecies.
Oli minerali impiegati nei lavori agricoli
(( 1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche
unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre
2001, n. 454, recante «Regolamento concernente le modalita' di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nella florovivaistica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2001, n. 302:
«Art. 2 (Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione).
- 1. L'agevolazione di cui all'art. 1 compete ai seguenti soggetti:
a) esercenti le attivita' richiamate all'art. 1, comma 1, iscritti ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese,
costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in
comune delle medesime attivita' connesse all'esercizio delle singole
imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.
2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le
agevolazioni competono per lo svolgimento delle attivita' agricole di
cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti,
compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni
agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d),
spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e
delle rispettive attivita' istituzionali; per le imprese agromeccaniche
competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese
agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe
delle aziende agricole, in relazione alle attivita' agricole di cui
all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno,
i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il
tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla
regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio
relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in
avanti denominato «ufficio regionale o provinciale», competente in base
all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi di
persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di
essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe
delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che
intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad
immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad
immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui
esse non siano di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del
proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 3, che si intendono
utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla
lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede
l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la ripartizione
delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attivita' di cui all'art.
1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a
colture, superfici o quantita' su cui intervenire, con distinta
indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese
agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione
annuale, le generalita' del titolare dell'impresa incaricata, nonche' la
ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresi' risultare
distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego
di energia elettrica, nonche' le lavorazioni, anche stagionali, per le
quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'art. 1, comma
1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro
titolo, ovvero combustibili diversi, affinche' se ne tenga conto nella
determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 1.
4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di
cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed
amministrative (REA) previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento;
le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati
dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla
richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione
attestante che i dati e le notizie gia' forniti sono validi anche per
l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.
5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di
cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo
dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione
nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa
azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che
intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantita' su cui
intervenire.
6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in
allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a),
b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attivita'
che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla
richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e),
f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione
nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attivita' che
da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il
limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente;
possono, altresi', richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni
previo rendiconto dei consumi di carburante gia' assegnato.
9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da
effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta e' allegata la
documentazione comprovante la conduzione, che puo' essere costituita
anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal
proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella
quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di
affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione
effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'art. 7, comma
8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla
predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', e' allegato
formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante
la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della
denuncia stessa non appena disponibili.
10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati
in piu' province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati
presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente
nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti
dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti
al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente
documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della
richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della
variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del
titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale
o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i
conseguenti adempimenti.
12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se
registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso e'
sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le
variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate
all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio
all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.».
Art. 4-terdecies.
Interventi nel settore della produzione agricola
(( 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della
Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al
mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite
(Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di
euro, dei quali 5 milioni mediante utilizzo delle residue disponibilita'
del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui
all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535, della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli
aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L 337.
- Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura del quinquennio
1966-1970, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
9 novembre 1966, n. 278, e' il seguente:
«Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola). - Il
fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di
«fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato alla
concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse
attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od
operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e
la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tale attivita' a favore
dl propri associati, nonche' ad istituti o a scuole statali di meccanica
agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere
altresi' concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la
copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei
competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e
cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in
zone carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da
quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai
termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere
posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e' ridotto al
2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati,
il prestito puo' essere concesso nella misura del 90 per cento della
spesa ammissibile.
Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da
cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di
macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non
superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa
ai prestiti di cui al comma precedente, contributi, in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita' del «Fondo» gli istituti
ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed
attrezzature nonche' della spesa relativa al competente ufficio del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole
nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potra'
essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le
modalita' da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni
medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle
more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.».
- L'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, cosi'
recita: «Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1.
(Omissis).
2. Per gli interventi di' cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, alla scopo denominato
"Fondo di solidarieta' nazionale incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto
apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori"».
Art. 4-quaterdecies.
Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario
(( 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore
olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza,
nell'anno 2008, una campagna istituzionale di promozione diretta a
favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale
campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la
conoscenza delle prorieta' nutrizionali e salutistiche dell'olio
extravergine di oliva.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 e' autorizzata
la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro, mediante utilizzo delle disponibilita'
del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno. ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 1, comma 1072, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 29,
cosi' recita:
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le
conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche
colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e 14, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31
dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 4-quinquiesdecies.
Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana»
(DOP)
(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la produzione della «mozzarella di
bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP)
ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12
giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli
in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati
alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata
programmazione delle rispettive attivita', il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il
30 giugno 2009, a definire le modalita' per l'attuazione del presente
articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Il Regolamento (CE) 12 giugno 1996, n. 1107/96, della Commissione,
relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 21 giugno 1996, n. L 148.
Art. 4-sexiesdecies.
Consigli di amministrazione di enti e societa' controllati o vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(( 1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti
alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nonche' le societa' sulle quali lo stesso Ministero esercita,
direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano
entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo
di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a
cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi
all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di
amministrazione degli enti e delle societa', nonche' degli altri organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. ))
Art. 4-septiesdecies.
Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS
(( 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
interpreta nel senso che il termine «contenzioso» e' da intendersi
riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano
ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero
siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati
entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000
tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009,
di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente
riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del
limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo
22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 506 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2007, n. 300: «506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi
derivanti dall'applicazione dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'INPS e' autorizzato a definire i predetti
contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti
si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella
misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni,
con possibilita' di rateizzazione fino a venti rate annuali con
versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in
pendenza di giudizio, abbiano gia' anticipato il pagamento all'INPS dei
contributi oggetto di contenzioso, e' riconosciuto un credito
previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS
maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento
all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.». -
Per il testo dell'art. 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 si
vedano i riferimenti normativi all'art. 2.