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Testo coordinato del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59
Testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee».
(GU n. 132 del 7-6-2008)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n, 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifice sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
organi di giustizia civile
1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice puo' concedere
la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente
le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero
evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla
illegittimita' della decisione di recupero il giudice provvede alla
sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della
questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta
di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento
di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio
1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in
ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato
per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero
quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando,
avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo
ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di
sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel
termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta
giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di
emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde
efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso
e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di
cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a
sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma
1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi
terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto non si applica il comma 4. Se e' gia' stato concesso il
provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al
comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione gia'
fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di
sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i
presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul
rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della Corte
d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi
in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal
Presidente del tribunale.
Riferimenti normativi:
- Il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, e'
pubbicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83.
- Il trattato istituito della Comunita' europea e' pubblicato nella
G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325 C.
- Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
recante: «Modifiche al sistema penale.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., e' il seguente:
«Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la
sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al
giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a
norma dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata
l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione
di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.».
«Art. 23. (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il ricorso e'
proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne
dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione. Se
il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di
comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita'
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli
atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o
notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono
notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia
stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-bis
del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso
l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente
delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza
appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del
giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza
la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il giudice
invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa
udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la
precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle
parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in
cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento
o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art.
113, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita'
dell'opponente.».
Art. 2.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
organi di giustizia tributaria
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (( (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato
e definizione delle relative controversie).)) - 1. Qualora sia chiesta
in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al
recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una
decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria
provinciale puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di
pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni: &a21; a) gravi motivi di illegittimita' della
decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del
soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore
nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla
illegittimita' della decisione di recupero la Commissione tributaria
provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del
giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte
di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione
d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura
della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e
successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la
questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in
ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato
per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero
quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando,
avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo
ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini
dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto
comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite,
nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia
dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza
del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di
sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la
Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini,
su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la
conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e
2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non
superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla
sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il
termine di cui al primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito
dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della
trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunita'
europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in
pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante
delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e
sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di
nullita'.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del
dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo
sulla sentenza la propria firma e la data e ne da' immediata
comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio
di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione
di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla
meta'. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui
al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative
controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla
medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando
il predetto termine, la Commissione tributaria provinciale, su istanza
di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia' concessi e ne
dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la
comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci giorni
liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il
comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del
presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul
rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo,
dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria
provinciale e della commissione tributaria regionale per le
determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46, e' soppresso.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993, n. 9,
S.O: e' il seguente:
«Art. 31. (Avviso di trattazione). - 1. La segreteria da' comunicazione
alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni
liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata
rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del
relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per
esigenze del servizio.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, recante:
«Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n.
38, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2007, n. 84, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05.
Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno
2002. Procedura d'infrazione ex art. 228 del Trattato CE n. 2006/2456.
1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e
dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'art. 3, terzo comma,
della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in
relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e stato fruito,
e effettuato dall'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse
dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle
societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l° giugno 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in
attuazione del comma 6 dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 206, liquida le imposte con
i relativi interessi, in caso di mancata presentazione della
dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla
base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate
provvede al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva
fruizione, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a
ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo, contenente
l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in
caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle
somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa
luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di
natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle
procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili
gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede
amministrativa.
3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al
capo V del reolamento (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21 aprile
2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea
in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato
dall'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse
da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente
prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con
riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero
dell'aiuto.
4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002,
costituiscono deroghe al divieto previsto dall art. 87, paragrafo 1, del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e non sono pertanto
oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque
determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto
beneficiano, rientranti nell'ambito di applicabilita' della regola «de
minimis», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali
in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato che
istituisce la Comunita' economica europea, o del Trattato che istituisce
la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, vigenti nel periodo di
riferimento.
5. Ai fini del recupero di cui al presente articolo, appartengono alla
categoria degli aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base alla
comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non
eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con
la comunicazione 96/C 68/06 della Commissione, del 6 marzo 1996, su un
periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «de minimis»; tale
massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o
dall'obiettivo perseguito.
6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «de
minimis» di cui alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione, del 20
maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione, del 6
marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo
ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo
triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di
aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso
soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «de
minimis» nei confronti delle societa' beneficiarie e' condizione
necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla
sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta,
sia inferiore a detto massimale.
7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto
nel periodo di riferimento e' espresso sotto forma di sovvenzione
diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini
dell'applicazione del limite previsto dalla regola «de minimis», devono
essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo
dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della
determinazione del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti fino al 31
dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore
nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1°
gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e' fisso e pari a 1.936,27.
Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e' quello medio annuale
relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «de
minimis».
8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato
per l'applicazione della regola «de minimis» gli aiuti autorizzati dalla
Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria
anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva
normativa non preveda diversamente.
9. Le societa' beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione
di cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli
aiuti «de minimis» ricevuti con riferimento al periodo di godimento
dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002,
conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.
10. La documentazione di cui al comma 9 e' consegnata a mano o inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni
dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2,
all'ufficio che ha adottato l'atto.
11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'art. 27 della legge 18 aprile
2005, n. 62.».
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della
direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di
infrazione n. 2004/59
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi
idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato
dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di
qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini
stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo
idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente
indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due
ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione
di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure,
nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono
essere aggiornate nel riesame dei piani.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4,
qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai
sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono,
in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere
altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed
economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro
stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni
figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e
del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono
rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»;
c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei
casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del
buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del
buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a
nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico
superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici
sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad
un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove
attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti
condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto
negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e
gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla
lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per
l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i
vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico
non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 77, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale» cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 77. (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati gia'
acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi
degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la
classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate
nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'art. 76,
comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile,
ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorita' di bacino, e
assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure
atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di
"buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello
stato di "sufficiente" di cui all'allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli
obiettivi e agli standard di qualita' fissati nell'allegato 1 alla parte
terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite,
salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della
quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei
piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono
definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo,
necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano
conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la
fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il
drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o
modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilita'
tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri
mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano
ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre
2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici
purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei
corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di
qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini
stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo
idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente
indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due
ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione
di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure,
nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono
essere aggiornate nel riesame dei piani;
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4,
qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai
sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono,
in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socio-economica non consente di prevedere
altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed
economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime alloro
stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni
figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e
del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono
rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di
obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non comportino
l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo
il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purche' non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza
del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino
idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i
provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi
ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale
modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a
circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente
imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o
conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo a
una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente
decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore
deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e la
compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 76 ed
al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla
circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui
detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o
eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualita' del corpo idrico una volta conclusisi gli
eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui
all'art. 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per
ripristinare nel corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente
fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o
da adottare sia inserita nel eccessivo aggiornamento del Piano di
tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei
casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del
buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del
buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a
nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico
superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici
sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad
un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove
attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti
condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto
negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e
gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla
lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per
l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i
vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico
non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.».
Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero
stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di
infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13
dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Per le
attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non
si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del
questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza
limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento
e quelle disposte dall'autorita'. Per le attivita' previste dal sesto
comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo
120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al
committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta
indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il
titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente
all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri
agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a
disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro
delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della
licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso
l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o
gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non
colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente
testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575.»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato
dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in
un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel
territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei
presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal
regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto
degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato
di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in
mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro
dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia
di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti
autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco
riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni
necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti
amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene
conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro
d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed
immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 115, 134, 135, 136 e 138
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146, come modificati dalla presente legge:
«Art. 115 (art. 116 Testo unico 1926). - Non possono aprirsi o condursi
agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano
l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di
esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del
Questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o
di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per
la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini
od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per locali in essa indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di
terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza
del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza
limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento
e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere
di affissione di cui all'art. 120 puo' essere assolto mediante
l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle
relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni
consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare
preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco
dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a
tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il
registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia
della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta
informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale
operano.».
«Art. 134 (art. 135 Testo unico 1926). - Senza licenza del Prefetto e'
vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta
alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno
Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la
licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o
immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso
l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o
gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non
colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del presente testo
unico, nonche' dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un
esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta'
individuale.».
«Art. 135 (art. 136 Testo unico 1926). - I direttori degli uffici di
informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente,
sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono
giornalmente, nel quale sono annotate le generalita' delle persone con
cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute
a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di
identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente
dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni
alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone
non munite della carta di identita' o di altro documento fornito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
«Art. 136 (art. 137 testo unico 1926). - La licenza e' ricusata a chi
non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende
esercitare. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle
funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione puo'
essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine
pubblico.».
«Art. 138 (art. 139 Testo unico 1926). - Le guardie particolari devono
possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di
leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a
quella degli infortuni sul lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal
prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto
rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il
porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene
conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro
d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal
relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30
ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresi',
le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione
del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni, di custodia e
vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la
qualita' di incaricati di un pubblico servizio.».
Art. 4-bis.
Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione
di scommesse ippiche
(( 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31
agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi
dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
stabilite le modalita' per l'attribuzione di diritti per l'apertura di
punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'art. 38, comma
4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano
operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della
zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri
lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono
stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici su base ippica di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del
citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di
selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio
delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle
disposizioni recate dall'art. 38, comma 4, lettera f) del predetto
decreto-legge n. 223 del 2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o
piu' procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano
la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di
affidabilita' e professionalita', la cui base d'asta non puo' essere
inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.
2. Al fine di garantire la continuita' nella gestione del servizio di
raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di
vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono
revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al
totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle
corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto
del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione
del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato
ancora attive.
3. E' abrogato il comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200.))
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153 e
convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186, S.O.,
e' il seguente:
«4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche'
di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip,
delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli
operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione
europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune
tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita
non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti divendita
gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai
punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data
del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici
denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o
piu procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo'
essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente
come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza,
ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della
raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Republica 8 aprile 1998, n. 169.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, recante «Proroga dei termini e disposizioni urgenti
ordinamentali», pubblicato nella G.U. 25 giugno 2003, n. 145 e
convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200,
pubblicata nella G.U. 2 agosto 2003, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. (Disposizioni sull'UNIRE). - 1. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze
procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di
concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento
emanato ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche dei titolari di concessione attribuita alla ricognizione
delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a
disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a tale ente,
nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a
parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti,
nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo
decennale di cui al periodo precedente.
3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 e'
destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine
minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela
delle singole razze interessate, nonche' a programmi di ricerca
finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale
in collaborazione con universita' ed istituti nazionali ed
internazionali specializzati nel settore.
4. (Omissis).
5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a
norma dell'art. 3, comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse
relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito
alle condizioni economiche ridefinite con il D.Dirett 6 giugno 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono
farlo il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del
debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo
complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non
versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi
interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela
primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28
febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora
dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, al netto di sanzioni e
maggiorate dei relativi interessi calcolati al basso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali
di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va
effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate
dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi
dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20
aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per
la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della
convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999
costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli
obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal
presente articolo, previa verifica della loro validita' da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato
versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta
l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della
fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.
6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5,
nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto
interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, e' consentito versare il
residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3
per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate
entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non
si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti
dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova
applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei
concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle
somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di
prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma
5 e del presente comma, sono attivate, in conformita' alle disposizioni
contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche
coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla
concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla
disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente
articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze del Ministero delle politiche agricole e
forestali, sono stabiliti le modalita' di versamento delle rate di cui
al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei
concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni
caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei
relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, e di quote di prelievo, di importo pari al 15 per cento
della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore
somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000,
2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede
all'incameramento della fideiussione.
8. La disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che
comunque determinano a cessazione dei rapporti di concessione, sulla
base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente
articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei
medesimi provvedimenti e' stabilita fino al 15 settembre 2003 e i
termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal
16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei
riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma
5.
9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni
per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei
cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari e'
pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse
effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun
anno, dell'aumento percentuale ralizzatosi su base regionale.
10. 11. (Omissis).
12. (Abrogato).
13. (Abrogato).
14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, il versamento del prelievo
erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai
sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo' essere
effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni
dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di
ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica nei
trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione
di concessione. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da
idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti
gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno
e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal
regolamento di cui al primo periodo e' integrata nella misura del 3 per
cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo e quarto
periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato
incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere
regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133
e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce
l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale.
L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture
provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante
un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
16. All'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:
«15 dicembre»;
b) (Omissis).
17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis
dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma
16, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi
strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma
12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di
partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche,
anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a
concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni
sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in
ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del
rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed
operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonche' della
sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli
utenti, delle rispettive responsabilita' dei diversi operatori
coinvolti.
19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun
anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'UNIRE e
sull'andamento delle attivita' sportive e di incremento ippico.
20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a
12,4 milioni di euro annui, nonche' dall'attuazione dei commi 5 e 6,
pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si
provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove
lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'art. 1,
comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16,
lettera b), del presente articolo.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte
le seguenti: «di primo livello»;
b) (Omissis).
23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la
partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di
alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.».
Art. 5.
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto
nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04.
Procedura di infrazione n. 2002/4888
1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di
libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato
che istituisce la Comunita' europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68
del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve piu' favorevoli previsioni,
valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e
l'anzianita' acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attivita'
analoga a quella considerata rilevante e svolta (( presso pubbliche
amministrazioni di un altro )) Stato membro, anche in periodi
antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso
organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parita' rispetto a
quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono
inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti
collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso
rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Riferimenti normativi:
- Per il riferimenti al Trattato che istituisce la Comunita' europea si
vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il Regolamento CEE n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europee 19 ottobre
1968, n. L 257.
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente:
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea). (Art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini
di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.».
Art. 6.
Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle
discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 -
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26
aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 -
causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione
n. 2006/4482
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani
di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di
rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio
2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre
2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma
4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, la lettera c) e' soppressa.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa al discariche di rifiuti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 marzo 2003, n. 59, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le discariche gia'
autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono
state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo smaltimento nelle nuove
discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di
accettabilita' previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'art. 6 decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonche'
dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente
avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II
categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il
gestore della discarica, presenta all'autorita' competente un piano di
adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente approva il piano di
cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della
discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione
e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo' in ogni
caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorita'
competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle
categorie di cui all'art. 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della garanzia
finanziaria.
4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani
di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di
rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio
2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre
2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma
4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorita'
competente prescrive modalita' e tempi di chiusura della discarica,
conformemente all'art. 12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei
paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31
dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita' previsti
dalla deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro
dell'ambiente;
c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, del decreto legislativo
n. 22 del e successive modificazioni;
d) l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione ella direttiva 2002/95/CE,
della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O., cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per
essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente
alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le
apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«decreto legislativo n. 22 del 1999», inclusi tutti i componenti, i
sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del
prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) (soppressa);
d) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantita' e la nocivita'
per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li
compongono;
e) «reimpiego»: le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti
sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano
state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette
apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna
presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai
fabbricanti;
f) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo produttivo dei
materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini,
escluso il recupero di energia;
g) «recupero di energia»: l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo
per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti, ma con recupero del calore;
h) «recupero»: le operazioni indicate all'allegato C del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
i) «smaltimento»: le operazioni indicate all'allegato B del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
l) «trattamento»: le attivita' eseguite dopo la consegna del RAEE ad un
impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui
agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o
alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli inquinanti,
disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per
lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero
o dello smaltimento del RAEE;
m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita
utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti
il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri
fornitori; il rivenditore non e' considerato «produttore» se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale,
apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attivita'
professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita
a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all'esportazione e' produttore solo ai fini degli
articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato
produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a
norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di
produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui
alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che,
nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce un'apparecchiatura
elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
o) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei
domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e
di altro tipo analoghi, per natura e per quantita', a quelli originati
dai nuclei domestici;
p) «RAEE professionali»: i RAEE prodotti dalle attivita' amministrative
ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q) «RAEE storici»: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
r) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o i preparati
considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
s) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di
noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi
apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale
contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il
trasferimento o la possibilita' di trasferimento della proprieta' di
tale apparecchiatura;
t) «centri di raccolta di RAEE»: spazi, locali e strutture per la
raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla
pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) «raccolta separata»: le operazioni di conferimento e di
raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i
centri di raccolta.».
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa
ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di
infrazione n. 2003/2204
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5,
commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le
seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato
di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di
quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle
seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli
impianti».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 10 del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai
veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'art. 3, comma 1,
lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo
in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di
vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore
o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle
norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 15, e all'art. 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, lettera
a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive
modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 sul
reimpiego e sul recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di
sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche'
di protezione del suolo e delle acque.».
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla demolizione e'
consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in
cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un
altro, puo' essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva
consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o
gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il
certificato di rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5, la consegna di un
veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le
disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra
in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo,
fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e
quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta
ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso
alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i
pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o
indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di
raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al
comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del
veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il
veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore,
parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche,
se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il
concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o
dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro
di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione
conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della
descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a
provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua,
con le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della
consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro
gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle
targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il
veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al
detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai
requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere alla
cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente
a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o
del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A
tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del
veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto
concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di
proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo
fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso puo' essere
cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del
certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo
fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata
ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle
targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal
titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della
casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e
di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1922, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare
del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi
ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nel caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7
libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilita' penale,
civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla corretta
gestione del veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri
rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono
riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli
927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta
di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in conformita'
alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono
consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo
stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione
di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta, ad un centro di raccolta di cui all'art. 5, comma 3.».
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul
mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di
trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma
di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli
impianti di trattamento e autorizzati. Tali informazioni devono
consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo
e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.
2. (Soppresso).
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali
e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di
codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.».
Art. 8.
Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in
materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di
pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 -
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7
dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2007/2284
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e'
sostituito dal seguente: «Art. 6 (( (Tutela di esemplari di specie
ittiche al di sotto della taglia minima). )) - 1. Sono vietati lo
sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari
di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai
regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli
esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme
comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli
esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia
minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie
di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con
la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma
2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000
euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di
dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche
tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori
dalle acque mediterranee.».
3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono
inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (( (Sanzioni amministrative) )). - 1. Chiunque contravvenga ai
divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 2. E'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000
euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione
nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della
pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a
scopo ricreativo o sportivo.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a
persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi
affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore
degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta
o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla
pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con
l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003
della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla
medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla
modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o
violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica
la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione
di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli
attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) la sospensione
della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un
periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge. 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2004, n.
146, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Statistiche della pesca e dell'acquacoltura).
- 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli
organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche
della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico
nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative
istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di
produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e
dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la
divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni
acquisite a regioni e province autonome.
2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare di licenza di pesca
in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei modi
previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le
dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.
2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di
dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche
tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori
dalle acque mediterranee.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 15 e 27 della legge 14
luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1965, n. 203, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Tutela delle risorse biologiche e dell'attivita' di pesca). -
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed
assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:
a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini
legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa e detenere,
trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonche' pescare
quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da
regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorita'
amministrativa;
b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai
regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o
mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria
autorizzazione, nonche' detenere attrezzi non consentiti, non
autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di
qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva
autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di
materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte
ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi
acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci
ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;
e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli
organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata
mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si
commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia
esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite
dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto
consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei
sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e,
comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi,
senza il consenso dell'avente diritto;
f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che
nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali,
ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati
interessati.
2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre
attivita' espressamente autorizzate.».
«Art. 27 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Alle violazioni
dell'art. 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di
pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le
navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla
custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le
zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della
violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».
Art. 8-bis.
Introduzione dell'art. 292-bis del codice della navigazione in materia
di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo
ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana.
Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144
(( 1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione e' inserito il
seguente:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e
di primo ufficiale di coperta). - A bordo delle navi battenti bandiera
italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le
funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo
Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n.
300. L'accesso a tali funzioni e' subordinato al possesso di una
qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della
legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e
l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e'
investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche'
l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei
requisiti di cui al primo comma.». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 28 luglio 1993, n. 300, recante «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e
dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di
adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17
marzo 1993» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1993,
n. 191, supplemento ordinario.
Art. 8-ter.
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del
Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate, direttive sulla
libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria
e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato
nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417
(( 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
dopo le parole: «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono
aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: « (Bulgaria)»; - avocat
(Romania)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96, dopo il capoverso: «Avocat-Advocaat (Belgio)» e' inserito il
seguente: (Bulgaria)» e dopo il capoverso: «Advogado (Portogallo)» e'
inserito il seguente: «Avocat (Romania)». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, della legge 9 febbraio 1982,
n. 31, recante «Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati
cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1982, n. 42, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Qualifica professionale). - Sono considerati avvocati, ai sensi
ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri
delle Comunita' europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad
esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti
denominazioni:
ovact-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoue' (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);
(Bulgaria);
Avocat (Romania).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96, recante «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta
a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica
professionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001,
n. 79, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Qualifica professionale). - 1. Ai fini del presente decreto, i
titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono
utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono
i seguenti:
Avocat-Advocaat (Belgio);
(Bulgaria);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
(Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Avocat (Romania);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).».
Art. 8-quater
Modifiche al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
2006/2535
(( 1. Al codice delle pari opportunita' fra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o
comportamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ordine di porre
in essere un atto o un comportamento,»;
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali»
sono inserite le seguenti: «, associazioni e organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso».
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di beneficiare di
eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai
contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che
sarebbero loro spettati durante l'assenza». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 38 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 maggio 2006 n. 133, n. 125, supplemento ordinario, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta). (Legge 10 aprile 1991,
n. 125, art. 4, commi 1 e 2). - 1. Costituisce discriminazione diretta,
ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento,
nonche' l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che
produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno
favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro
lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i
lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino
requisiti essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, purche'
l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.».
«Art. 38 (Provvedimento avverso le discriminazioni). (Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, comma 13).
- 1. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le
disposizioni di cui all'art. 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'art. 5
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua
delega delle organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso o della consigliera o
del consigliere di parita' provinciale o regionale territorialmente
competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove
e' avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti
della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla
sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del
comma seguente.
3. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni dalla
comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione e' punita ai sensi dell'art. 650
del codice penale.
5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti
pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione
dell'atto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da
1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio
promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da
un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere
provinciale o regionale di parita'.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 56 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile
2001, n. 96, supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del posto). (Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
17, comma 1). - 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti
dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella
stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di
gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino
al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di
essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti,
nonche' di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di
lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o
regolamentare, che sarebbero loro spettanti durante l'assenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al
rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal
presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati
al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune;
hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte
o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di
adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo
e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8.
Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 8-quinquies.
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74,
per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421
(( 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
74, le parole: «diciotto unita» sono sostituite dalle seguenti: «un
numero pari a quello degli Stati membri» ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7, del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio
del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
aprile 2002, n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. (Costituzione della delegazione speciale di negoziazione). - 1.
La delegazione speciale di negoziazione e' costituita da una persona per
ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese abbia almeno
uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limite minimo di tre e
massimo di un numero pari a quello degli Stati membri.
2. Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di cui al comma 1,
debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:
a) un seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati
membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
b) due seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati
membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati
membri dell'impresa o del gruppo di imprese.
3. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1,
e le direzioni locali sono informate della composizione della
delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta delle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.».
Art. 8-sexies.
Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere
motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358
(( 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono
sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto
compatibili»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale
di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti,
trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o
determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione
diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una
qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 4 e 5 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215 recante «Attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente, dalla razza e dall'origine etnica», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 2. (Nozione di discriminazione). - 1. Ai fini del presente
decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o
dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata
alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito
definite:
a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una
persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in
una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo
unico».
3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma
1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine
etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.».
«Art. 4. (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. La tutela
giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2
si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11,
del testo unico, in quanto compatibili;
2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza
di una delle disciminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di
rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione.
4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o
dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione
degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo'
ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui
al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione
ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
rispetto del principio della parita' di trattamento.
6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai
commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano
di tiratura nazionale.
7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il
personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.».
«Art. 5. (Legittimazione ad agire). - 1. Sono legittimati ad agire ai
sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena
di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome
e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le
associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita'
programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni
e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1
sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis
nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili
in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.».
Art. 8-septies.
Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441
(( 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalita' e
ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e purche' la finalita' sia
legittima»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare
quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di
favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli
stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o
a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla
necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche'
siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita'
legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del
mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per
il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari»;
b) all'articolo 4, il comma e' sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in
termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere
di provare l'insussistenza della discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale
di cui all'articolo 4 si applica altresi' avverso ogni comportamento
pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di
trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a
livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni
sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del
diritto o dell'interesse leso»;
2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:
«legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al
comma 1 sono altresi' legittimati».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recante «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto
2003, n. 187, come modificati dalla presente legge:
«Art. 3. (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di parita' di
trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di
tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con
specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente,
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di
carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi
i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori,
di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e
prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le
disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,
all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli
apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei
reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza e
purche' la finalita' sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle
convinzioni personali, all'handicap, all'eta' o all'orientamento
sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita'
lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di
caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante
ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare
quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di
favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli
stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o
a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla
necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche'
siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita'
legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del
mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per
il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le
differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata
religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate
nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o
private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate,
costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini
dello svolgimento delle medesime attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.
In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti
all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la
cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni
nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per
reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia
minorile.».
«Art. 4. (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. All'articolo 15,
comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono
aggiunte le seguenti:
«, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle
convinzioni personali».
2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da
1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza
di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di
rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in
termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere
di provare l'insussistenza della discriminazione.
5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o
dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione
degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo'
ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui
al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione
ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai
commi 5 e 6, a spese del convenuto,
per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale. 8. Resta
salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di
cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
«Art. 5. (Legittimazione ad agire). - 1. Le organizzazioni sindacali, le
associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o
dell'interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad
agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del
soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o
giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire nei
casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in
modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.».
Art. 8-octies.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179
(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e
territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno
sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie
selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in
particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli
allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 73 recante: Attuazione della direttiva 1999/22/CE
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Definizioni e ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura
pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile,
aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che
espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e
allevati in cattivita', appartenenti, in particolare ma non
esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi,
i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni,
e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi
Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed
agroalimentari. Sono, altresi',escluse le strutture di natura
scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' le
strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non
significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'art.
1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con
provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e
forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica di cui
all'art. 4, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa
richiesta della struttura interessata.».
Art. 8-novies.
Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004,
n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.
2005/5086
(( 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della
radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e' sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione
dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e
televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse
generale, la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su
frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della
direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002. Tale attivita' e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale,
ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento di
cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle
comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3
maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di
radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze
tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel
rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre,
nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo
42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio
delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella
deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal
diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati,
trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare
attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare,
d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e'
definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio
definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive
scadenze. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15. (Attivita' di operatore di rete). - 1. Fatti salvi i criteri e
le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle
radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del
pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina
per l'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva
2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita' e'
soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25
del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di
collegamento, per la diffusione televisiva e' conseguito con distinto
provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di
collegamento, per la diffusione sonora e' conseguito con distinto
provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'art. 24, comma 1,
della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale
restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25
della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a
venti anni e non inferiore a dodici anni ed e' rinnovabile per uguali
periodi.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei
fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la
televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.
7. L'attivita' di operatore di rete via cavo o via satellite e' soggetta
al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche'
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n.
104, S.O. come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Accelerazione e agevolazione della conversione alla
trasmissione in tecnica digitale). - 1. Ai fini dello sviluppo del
pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive
digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili
mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di
diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' tenuta a
realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con
una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile
2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi
digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche
tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri
che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi
diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al
comma 3, l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita'
accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i
provvedimenti indicati dal comma 7 dell'art. 2 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il
Ministero delle comunicazioni, individua uno o piu' bacini di
diffusione, di norma coincidenti con uno o piu' comuni situati in aree
con difficolta' di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare
entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la
societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre
programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei
modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale
in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale,
in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la
proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la
produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri
di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione
in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per
cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le
amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano
singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al
comma 7 dell'art. 21 della presente legge conseguita anche mediante
cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla
locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle
famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali
televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo
accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di
cui al presente comma puo' essere attuato ovvero modificato o integrato
solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti
dall'attuazione dell'art. 21, comma 3, conseguita anche mediante
cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino
rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) fino
alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di
programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul
numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche
ai sensi dell'art. 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale.
I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere
a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50
per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per
cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti
i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una
copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi
della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma
8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e
3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del
pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale,
il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le
trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano
consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale e' prolungato dal
Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino
alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda puo'
essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia'
trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per
cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma
5 dell'art. 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere
raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per
cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare
domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo
scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre,
oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art.
35 della Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in
infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un
importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per
ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo
minimo e' ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di
estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni
licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in
ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque
considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della
legge 5 marzo 2001, n. 57 e per la sperimentazione delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale.
12. (Abrogato).
13. Al fine d consentire la conversione delle tecnologie, la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a
ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con
riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile
1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad
onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n.
1703»;
b) all'art. 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le
trasmissioni» fino alla fine del comma.».
- Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e' il seguente:
«Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica). - 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle
radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi
dell'art. 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del
Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e'
fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze
nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di
garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformita' della
decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle
frequenze con limitata disponibilita' di banda e conseguentemente
assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere
trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima
disponibilita' ad altri operatori gia' autorizzati a fornire una rete
con analoga tecnologia, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. Per le
altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso e' assoggettato alle
disposizioni di cui all'art. 25, comma 8.
4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle
radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorita' ed il
trasferimento ditali diritti e' efficace previo assenso del Ministero ed
e' reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorita', comunica, entro
novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte
dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i
motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorita',
sentita l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, che la
concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti
d'uso, puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche
condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle
radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della
decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i
trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento
dell'utilizzo di tali radiofrequenze.».
- Il testo dell'art. 42, comma 11, del citato decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e' il seguente:
«11. L'Autorita' definisce il programma di attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di
gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.».
- Il testo dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5 recante: Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali; nonche'
per il risanamento di impianti radiotelevisivi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19 convertito con modificazioni
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
marzo 2001, n. 70, e' il seguente:
«5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali
su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all
digital in cui accelerare la completa conversione.».
Art. 8-decies.
Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n.
2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303
(( 1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione,
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il
terzo periodo sono soppressi.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:
«2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui
al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui
al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di
amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi,
da agenzie pubblicitarie o da centri media».
3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai commi 1, 2
e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 37 e 51 del citato decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificati dalla presente legge:
«Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie). - 1. Fermi restando i principi di
cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto
dalla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e
successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati
devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 3 dell'art. 26, la pubblicita' e gli spot di televendita
devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano le condizioni
di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicita' e gli spot di televendita
possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che
non ne siano pregiudicati l'integrita' ed il valore, tenuto conto degli
intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura,
nonche' i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi,
nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti
degli intervalli, la pubblicita' e gli spot di televendita possono
essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di
opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi
cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione
per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i
documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti,
puo' essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di
quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata
programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o
piu' periodi completi di quarantacinque minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti
dalla pubblicita' o da spot di televendita, in genere devono trascorrere
almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del
programma.
6. La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante
la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di
attualita', i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini,
di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere
interrotti dalla pubblicita' o televendita. Se la loro durata
programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di
cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle
trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni
di cui alla direttiva 89/552/CE, e successive modificazioni, in tema di
messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle
opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e
centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata
uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni
pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque
minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai
fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo di
trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine
della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicita'
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L'Autorita', sentita un'apposita commissione, composta da non oltre
cinque membri e nominata dall'Autorita' medesima tra personalita' di
riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonche'
le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire
interruzioni pubblicitarie.
9. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e
delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La
pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata
dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26
febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche'
dall'art. 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successive
modificazioni.
10. La pubblicita' televisiva delle bevande alcoliche e la televendita
devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare,
presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di
particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al
successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita'
terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere
situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande
alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita'
positiva delle bevande.
11. E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette o di ogni altro
prodotto a base di tabacco. La pubblicita' e' vietata anche se
effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi,
simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di
aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella
vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati
ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia
idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al
fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve
farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di
modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna
delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'art.
26, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni
pubblicitarie.».
«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita). - 1. L'Autorita'
applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le
sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione,
pubblicita' e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorita'
con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla
programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, approvato con delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS,
relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicita', sponsorizzazioni e televendite
di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al
D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorita';
d) dall'art. 20, commi 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
dai regolamenti dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei
programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di
trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo
interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, della legge 23
dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed
indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti dell'Autorita';
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o
tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 32;
i) in materia dei divieti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto
il territorio per il quale e' rilasciato il titolo abilitativo, salva la
deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo, tra
l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di amministrazioni ed
enti pubblici di cui all'art. 41.
2. L'Autorita' applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui
al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui
al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di
amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi,
da agenzie pubblicitarie o da centri media.
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. (Abrogato ).
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del
comma 1, l'Autorita' dispone altresi', nei confronti dell'emittente o
del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attivita' per un periodo
da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti
degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale, le sanzioni per essi previsti dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un
decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un
quinto.
6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di norme previste
dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'art. 35.
7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in
materia di posizioni dominanti di cui all'art. 43, nonche' quelle di cui
all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in
caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto
dall'art. 48.
9. Se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, l'Autorita'
puo' disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti
la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi,
ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle
diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione o
dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le
violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.».
Art. 8-undecies.
Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in
favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2006/4264
(( 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,e'
abrogato. ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante:
Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2005, n. 303,
convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.,
abrogato dalla presente legge, recava:
«Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
artigiane.».
Art. 8-duodecies.
Modifiche all'art. 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419
(( 1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione degli
aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive
revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La convenzione unica
sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i
relativi atti aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la societa' ANAS
S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa' concessionarie autostradali alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva
modificazione ovvero integrazione delle convenzioni e' approvata secondo
le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 82, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, recante: Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
2006, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277,
S.O, come modificato dal presente decreto:
«82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che
costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni
autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore,
nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione,
siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per
le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla
revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la
convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi.».
Art. 9.
Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprieta' sul
complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari
1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e
la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e
cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato
a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio
1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa
di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, e'
immediatamente trasferito in proprieta' a titolo gratuito alla
Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa
provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite
dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo
per la gratuita trascrizione e voltura.
Riferimenti normativi:
- La legge 8 febbraio 1996, n. 69 recante: Ratifica ed esecuzione del
trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la
Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1996, n. 44, S.O.
Art. 10.
Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre
strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento
del nuovo Governo.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in
euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro
13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:
omissis
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite
relazioni illustrative.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio, e' il seguente:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n.
468 del 1978, e' il seguente: «Con decreti del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie:
1) (Omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate.».
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.