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Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
(GU n. 84 del 9-4-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee e da procedure di infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della salute, del lavoro e della previdenza
sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
organi di giustizia civile
1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice puo' concedere
la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente
le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero
evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla
illegittimita' della decisione di recupero il giudice provvede alla
sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della
questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta
di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento
di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio
1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in
ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato
per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero
quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando,
avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo
ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di
sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel
termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta
giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di
emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde
efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso
e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di
cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a
sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma
1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi
terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto non si applica il comma 4. Se e' gia' stato concesso il
provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al
comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione gia'
fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di
sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i
presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul
rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte
d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi
in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal
Presidente del tribunale.
Art. 2.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
organi di giustizia tributaria
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e
definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in
via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al
recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una
decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria
provinciale puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di
pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni: &a21; a) gravi motivi di illegittimita' della
decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del
soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore
nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla
illegittimita' della decisione di recupero la Commissione tributaria
provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del
giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte
di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione
d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura
della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e
successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la
questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in
ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato
per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero
quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando,
avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo
ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini
dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto
comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite,
nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia
dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza
del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di
sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la
Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini,
su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la
conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e
2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non
superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla
sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il
termine di cui al primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito
dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della
trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunita'
europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in
pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante
delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e
sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di
nullita'.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del
dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo
sulla sentenza la propria firma e la data e ne da' immediata
comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio
di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione
di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla
meta'. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui
al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative
controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla
medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando
il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza
di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia' concessi e ne
dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la
comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci giorni
liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il
comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del
presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul
rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo,
dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria
provinciale e della commissione tributaria regionale per le
determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46, e' soppresso.
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della
direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di
infrazione n. 2004/59
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi
idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato
dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di
qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini
stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo
idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente
indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due
ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione
di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure,
nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono
essere aggiornate nel riesame dei piani.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4,
qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai
sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono,
in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere
altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed
economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro
stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni
figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e
del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono
rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»;
c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei
casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del
buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del
buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a
nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico
superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici
sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad
un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove
attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti
condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto
negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e
gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla
lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per
l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i
vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico
non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.».
Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero
stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di
infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13
dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di
terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza
del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza
limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento
e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere
di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto mediante
l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle
relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni
consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare
preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco
dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a
tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il
registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia
della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta
informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale
operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso
l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o
gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di
condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato
dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in
un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel
territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei
presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal
regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto
degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato
di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in
mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro
dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia
di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti
autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco
riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni
necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti
amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene
conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro
d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed
immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».
Art. 5.
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto
nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04.
Procedura di infrazione n. 2002/4888
1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di
libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato
che istituisce la Comunita' europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68
del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve piu' favorevoli previsioni,
valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e
l'anzianita' acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attivita'
analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato
membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo
all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo
condizioni di parita' rispetto a quelle maturate nell'ambito
dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative
e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente
comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle
discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti. Pocedura di infrazione n. 2003/2077 -
esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26
aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 -
causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione
n. 2006/4482
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo
il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani
di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di
rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio
2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre
2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma
4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, la lettera c) e' soppressa.
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa
ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di
infrazione n. 2003/2204
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5,
commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti:
«all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le
seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato
di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di
quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle
seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli
impianti».
Art. 8.
Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in
materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di
pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 -
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7
dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2007/2284
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia
minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la
commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della
taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme
nazionali applicabili.
2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli
esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme
comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli
esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia
minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie
di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con
la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma
2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000
euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di
dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche
tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori
dalle acque mediterranee.».
3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola:
«detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non
autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai
divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva
iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della
pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a
scopo ricreativo o sportivo.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a
persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi
affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore
degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta
o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla
pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con
l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003
della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla
medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla
modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o
violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica
la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione
di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli
attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della
violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».
Art. 9.
Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprieta' sul
complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari
1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e
la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e
cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato
a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio
1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa
di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, e'
immediatamente trasferito in proprieta' a titolo gratuito alla
Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa
provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite
dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo
per la gratuita trascrizione e voltura.
Art. 10.
Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre
strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento
del nuovo Governo.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in
euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro
13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:
in migliaia di euro
=====================================================================
Accantonamenti | 2008 | 2009 | 2010
=====================================================================
Ministero della giustizia | 2.273| 5.981| 6.488
Ministero degli affari esteri | 1.136| 3.427| 3.145
Ministero della pubblica istruzione | 2.014| -| -
Ministero per i beni e le attivita' culturali | 314| 1.021| 2.458
Ministero dei trasporti | 70| 654| 855
Ministero dell'universita' e della ricerca | 1.000| 1.000| 1.000
Ministero della solidarieta' sociale | 216| -| -
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite
relazioni illustrative.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Scotti, Ministro della giustizia
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Turco, Ministro della salute
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti