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Provincia autonoma di Trento
Legge provinciale n. 7 del 27-3-2007
Modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia
(B.U.R. Trentino Alto Adige n. 15 del 10-4-2007 supplemento n. 2)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Sostituzione dell’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1 Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni di questa legge si applicano all’attività amministrativa della Provincia, degli enti pubblici, ad esclusione di quelli economici, ad ordinamento provinciale e delle agenzie della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.
2. In relazione a quanto
disposto dall’articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma
dell’ordinamento delle autonomie locali), le disposizioni di questa legge si
applicano altresì all’attività amministrativa degli enti locali e dei soggetti
che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali,
intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali quelli
competenti secondo i rispettivi ordinamenti. Con proprio regolamento gli enti
locali stabiliscono le norme organizzative e attuative della presente legge nel
rispetto dei principi previsti dalla stessa."
ARTICOLO 2
Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2 Principi
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste da questa legge e dalle altre disposizioniche disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
2. L’amministrazione,
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme
di diritto privatosalvo che la legge disponga diversamente.
3. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal comma 1.
4. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, le quali sono comunicate agli interessati dall’amministrazione competente.
5. Gli atti devono essere
redatti per iscritto, di norma in modalità digitale, salvo che la legge o la
natura dell’atto non richieda una forma diversa."
ARTICOLO 3
Sostituzione dell’articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3 Termini del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. L’amministrazione
stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che
non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine
decorre dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione competente,
se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall’inizio d’ufficio del
procedimento stesso. Se le istanze e la documentazione sono presentate a
struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverle
o sono presentate per il tramite degli sportelli di assistenza e di informazione
di cui all’articolo 34, il termine entro cui deve concludersi ciascun
procedimento decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della
documentazione da parte della struttura competente all’adozione del
provvedimento finale.
3. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre
amministrazioni, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla
comunicazione dell’ultimo atto pervenuto. Della sospensione è data comunicazione
all’interessato.
4. Qualora l’amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.
5. Ove l’istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata per consentire il perfezionamento dell’atto, il termine è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall’amministrazione all’istante fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati dall’amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l’amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, all’istante non possono essere richiesti ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi del medesimo articolo 9, se non con atto motivato, che determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, da comunicare all’interessato.
7. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell’istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato. Tale circostanza è comunicata all’interessato.
8. Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, decorsi i termini stabiliti dai commi 2 e 4 per la conclusione del procedimento amministrativo, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E’ fatta salva la possibilità di riproporre l’istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti.
9. Con deliberazione
della Giunta provinciale sono individuati gli strumenti e le modalità per la
misurazione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi,
anche al fine di monitorare il rispetto deitermini di cui a quest’articolo
e predisporre i conseguenti interventi correttivi."
ARTICOLO 4
Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, le parole: ", anche in riferimento alle eventuali memorie presentate
ai sensi dell’articolo 24, comma 4" sono soppresse.
ARTICOLO 5
Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. All’articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Struttura competente in via principale";
b) nel comma 1 la parola:
"determinato" è sostituita dalla seguente: "determinata" e le parole: "il
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura".
ARTICOLO 6
Sostituzione
dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6 Responsabile del procedimento
1. I responsabili delle strutture provinciali individuano con atto scritto il responsabile dell’istruttoria di ciascun procedimento amministrativo rientrante nelle proprie attribuzioni.
2. Qualora il procedimento interessi una pluralità di strutture, alla relativa istruttoria provvede la struttura competente all’adozione del provvedimento finale.
3. In caso di mancata individuazione del responsabile dell’istruttoria la stessa fa capo al responsabile della struttura competente.
4. La struttura competente in via principale e la persona del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 24 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
5. Il responsabile della
struttura competente comunica l’archiviazione qualora l’interessato non possa
comunque documentare il possesso dei requisiti richiesti."
ARTICOLO 7
Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "; in particolare il responsabile, ove necessario, chiede la regolarizzazione o l’integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte; può esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;";
b) alla lettera e) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; l’organo competente all’adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile medesimo
se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale".
ARTICOLO 8
Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale
30 novembre 1992, n. 23, le parole: "dal dirigente del servizio competente" sono
sostituite dalle seguenti: "dal responsabile della struttura competente".
2. Nel comma 4
dell’articolo 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, dopo le parole:
"d’ufficio" sono aggiunte le parole: ", senza ritardo,".
ARTICOLO 9
Sostituzione dell’articolo 8 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 8 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art 8 bis Norme in materia di amministrazione digitale
1. La Giunta provinciale adotta norme regolamentari in materia di amministrazione digitale, limitatamente agli aspetti organizzativi e alle modalità attuative dei principi stabiliti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 disciplinano in particolare i seguenti aspetti:
a) disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione in modalità digitale e utilizzo con le modalità più appropriate delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai fini dell’amministrazione e dei rapporti con i cittadini;
b) partecipazione al procedimento amministrativo informatico;
c) pagamenti con modalità informatiche;
d) trasmissione e ricezione di documenti mediante posta elettronica certificata;
e) formazione, gestione, riproduzione, conservazione dei documenti informatici e dematerializzazione dei documenti cartacei;
f) svolgimento diretto da parte della Provincia dell’attività di rilascio dei certificati qualificati ai fini della sottoscrizione di documenti informatici;
g) accesso telematico reciproco ai dati della Provincia e di altre pubbliche amministrazioni;
h) presentazione di
istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica."
ARTICOLO 10
Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
Art. 9
Documentazione
1. La documentazione necessaria al procedimento amministrativo, ove non già
determinata per legge o regolamento, è individuata dalla Giunta provinciale.
2. L’amministrazione rende disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari necessari alla presentazione delle istanze, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nonché gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all’istanza e dei casi in cui operano il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio attività. In ogni caso la Provincia assicura la disponibilità dei formulari e dei moduli d’interesse generale presso un unico indirizzo del suo sito internet, nell’ambito di un sistema coordinato di divulgazione che interagisca con le altre banche dati provinciali e impegni le strutture della Provincia all’aggiornamento, all’uniformazione e alla semplificazione dei modelli.
3. I documenti attestanti
fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento,
se in possesso dell’amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, sono acquisiti d’ufficio dal responsabile del procedimento; in
tal caso l’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli
elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati
d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, le qualità e gli stati
soggettivi che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare. Per i fini di cui a questo comma,
la Giunta provinciale promuove l’integrazione e la cooperazione dei sistemi
applicativi e delle relative banche dati degli enti ad ordinamento
provinciale e regionale, anche quale premessa per lo sviluppo di un sistema
logico unificato definibile come sistema unico della pubblica amministrazione
trentina. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare apposite
direttive d’attuazione, assicurando le opportune intese con il
Consiglio delle autonomie locali.
4. Qualora dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà emergano elementi non veritieri, ma non determinanti ai fini della
concessione di benefici, l’amministrazione non dispone la decadenza dai
medesimi, fermo restando in ogni caso l’obbligo di segnalazione del fatto
all’autorità giudiziaria."
ARTICOLO 11
Modificazioni dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. All’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "il servizio" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura";
b) il comma 6 è
sostituito dal seguente:"6. Se il parere è favorevole e senza osservazioni, il
dispositivo può essere anticipato via fax o con l’utilizzo di strumenti
telematici o informatici."
ARTICOLO 12
Modificazioni dell’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Dopo il comma 1
dell’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito
il seguente:
"1 bis. Le forme di affidamento e di avvalimento previste dal comma 1
possono essere altresì attivate nei confronti di altri stati e di enti
territoriali interni di altri stati, ferma restando l’osservanza della normativa
vigente in materia di attività internazionale delle regioni e delle province
autonome."
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Anche al
di fuori delle ipotesi disciplinate da quest’articolo e dall’articolo 16, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune."
ARTICOLO 13
Modificazione dell’articolo 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23
1. Il comma 3 dell’articolo 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23, è sostituito dai seguenti: "3. Se il motivato dissenso è espresso
da una struttura o da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro
dieci giorni:
a) alla Giunta provinciale, in caso di dissenso tra due o più strutture dell’amministrazione provinciale;
b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali o al Consiglio delle autonomie locali, in caso rispettivamente di dissenso tra Provincia ed enti locali o tra enti locali;
c) alla Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), in caso di dissenso tra enti statali, regionali,
provinciali o locali e l’amministrazione provinciale o un ente locale della
provincia di Trento. 3.1. La decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che
il Presidente della Provincia o il presidente degli organidi cui alla
lettera b), valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni."
ARTICOLO 14
Sostituzione dell’articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23
1. L’articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 sexies Sportello unico per le attività produttive
1. Per semplificare il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi inclusi il rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia, presso ciascun comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è assicurato, nel rispetto dell’autonomia organizzativa spettante ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali, il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l’insediamento di impianti produttivi in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per l’attuazione anche in forma associata, da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, del coordinamento delle funzioni amministrative di cui al comma 1.
3. Il coordinamento delle
funzioni amministrative di cui a quest’articolo, che costituisce lo sportello
unico per le attività produttive, è svolto dai comuni mediante l’utilizzo delle
conferenze di servizi nonché mediante il ricorso ad altre forme di
collaborazione tra le amministrazioni coinvolte, al fine di semplificare e
ridurre i tempi di definizione delle procedure, nel rispetto dei principi di
questa legge e degli indirizzi definiti con regolamento."
ARTICOLO 15
Sostituzione dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell’amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l’amministrazione stessa deve attenersi.
2. L’effettiva osservanza
dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi."
ARTICOLO 16
Inserimento dell’articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente:
"Art. 19 bis Semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione di agevolazioni
1. Al fine di razionalizzare e accelerare l’attività amministrativa relativa alla concessione ed erogazione di agevolazioni, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate, previste da leggi provinciali.
2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche riducendo le fasi procedimentali e gli organi o i soggetti intervenienti nel procedimento;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione;
c) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
d) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo;
e) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande;
f) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l’accertamento di presupposti e di requisiti;
g) individuazione di procedure differenziate in relazione all’importo finanziato dall’amministrazione provinciale, anche prevedendo che l’intervento provinciale sia definito in via forfettaria ovvero sulla base delle spese già effettuate;
h) con riferimento ai
contributi di modesta entità, individuazione dei casi di ricorso
all’anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di società
a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei;
i) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti
provinciali che regolano le procedure per la concessione e l’erogazione di
agevolazioni abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti
medesimi."
ARTICOLO 17
Sostituzione della rubrica del capo V della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. La rubrica del capo V
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è sostituita dalla seguente:
"Partecipazione al procedimento amministrativo".
ARTICOLO 18
Sostituzione dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 23 Dichiarazione di inizio attività
1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportano valutazioni tecniche discrezionali, e non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell’interessato all’amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal responsabile della struttura stessa.
2. La Giunta provinciale individua i casi in cui la disposizione di cui al comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell’atto di consenso dipende dall’esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali. In ogni caso la dichiarazione di inizio attività prevista da questo articolo non si applica agli atti di assenso comunque denominati imposti dalla normativa comunitaria.
3. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi da quelli di cui al comma 1."
ARTICOLO 19
Inserimento dell’articolo 23 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente:
"Art. 23 bis Silenzio assenso
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nei termini di cui all’articolo 3, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni di
quest’articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della
salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come
rigetto dell’istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con
successiva deliberazione della Giunta provinciale."
ARTICOLO 20
Inserimento dell’articolo 23 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Dopo l’articolo 23 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente:
"Art. 23 ter
Disposizioni sanzionatorie
1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 23 e 23 bis,
l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge.
2. Le sanzioni
attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto
di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli
articoli 23 e 23 bis in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente."
ARTICOLO 21
Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, è sostituito dal seguente:
"2. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’amministrazione;
b) l’oggetto del
procedimento promosso;
c) la struttura competente per il procedimento in via principale e la persona
responsabile del procedimento;
d) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento;
e) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso, con l’indicazione della fonte, e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
f) le fasi del
procedimento e i tempi ad esse necessari, anche se riguardanti altre
amministrazioni."
ARTICOLO 22
Modificazione dell’articolo 27 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Nel comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) di prendere visione e
di estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dagli
articoli 32 e 32 bis;".
ARTICOLO 23
Inserimento dell’articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Dopo l’articolo 27 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente:
"Art. 27 bis Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte l’organo o la struttura competente all’adozione del provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni di cui
a quest’articolo non si applicano alle procedure concorsuali, alle procedure di
natura agevolativa nelle quali si realizza una concorrenza tra le domande,
nonché ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali."
ARTICOLO 24
Modificazione dell’articolo 28 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23
1. Nel comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23, le parole: ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse.
ARTICOLO 25
Modificazioni dell’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. All’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: "personale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché
i documenti che riguardano l’attività in corso di contrattazione collettiva
provinciale di lavoro";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Al fine di agevolare l’accesso agli atti pubblici, è esposto all’albo della Provincia, per la durata di tre giorni feriali consecutivi, l’elenco degli oggetti degli atti adottati. In particolare:
a) l’elenco degli oggetti delle deliberazioni della Giunta provinciale è esposto il secondo giorno feriale successivo a quello della loro adozione;
b) l’elenco degli oggetti delle determinazioni dei dirigenti e degli altri atti pubblici è esposto il primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quello della loro adozione.";
c) al comma 5, le parole:
"dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)" sono sostituite
dalle seguenti: "dell’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),".
ARTICOLO 26
Sostituzione dell’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 32 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
1. L’accesso ai documenti amministrativi è consentito, previa presentazione di richiesta motivata, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
2. Per documento
amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati
dall’amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dei
medesimi.
3. L’accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame o estrazione
di copia dei documenti. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è
subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale, salve le disposizioni in materia
di imposta di bollo.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. Non sono ammissibili
istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato
dell’amministrazione.
6. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove
non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)", si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale.
7. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso, questa si intende rifiutata. L’accesso ai documenti è esercitabile fino a quando sussiste l’obbligo di conservazione per l’amministrazione.
8. Resta ferma la potestà
degli enti indicati all’articolo 1 diversi dalla Provincia di garantire livelli
ulteriori di tutela al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla
vita dell’amministrazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza
dell’attività amministrativa."
ARTICOLO 27
Inserimento dell’articolo 32 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente:
"Art. 32 bis Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per documenti coperti
da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
c) nei confronti dell’attività dell’amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Con regolamento sono individuate le categorie di documenti sottratti all’accesso la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati.
4. Il differimento dell’accesso è disposto in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento ne indica la durata.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, del responsabile della struttura provinciale competente l’interessato può ricorrere alla Giunta provinciale la quale si pronuncia entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. In alternativa il richiedente può rivolgersi al difensore civico entro trenta giorni dal diniego o dal differimento; il difensore civico, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, può comunicare a chi ha disposto il diniego o il differimento che lo ritiene illegittimo e ne informa il richiedente; in tal caso l’accesso è consentito se il diniego o il differimento non è motivatamente confermato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’autorità disponente.
6. Contro il differimento
o il diniego di accesso, espresso o tacito, degli altri soggetti indicati
nell’articolo 1 è ammesso ricorso all’autorità competente individuata dai
soggetti stessi nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ferma restando la
possibilità di rivolgersi al difensore civico ai sensi del comma 5, secondo
quanto previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28
(Istituzione dell’ufficio del difensore civico)."
ARTICOLO 28
Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. All’articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ", pure se di archiviazione," sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole, la comunicazione è eseguita mediante consegna diretta all’interessato o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale.";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Nel caso
di atti amministrativi a contenuto favorevole, la comunicazione può essere
eseguita con lettera ordinaria."
ARTICOLO 29
Sostituzione
dell’articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 34 Iniziative di informazione e rapporti con il pubblico
1. Al fine di agevolare i rapporti con l’utenza e per favorire e migliorare la diffusione delle informazioni necessarie ai cittadini per accedere a benefici o per ottenere atti di loro interesse, la Provincia individua appositi sportelli di assistenza e di informazione, anche decentrati, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolgere attività di informazione e di assistenza all’utenza, anche con l’ausilio di mezzi informatici;
b) ricevere istanze e documentazione da presentare agli organi o alle strutture provinciali, supportando il cittadino nei rapporti con gli uffici competenti;
c) supportare i comuni e
le comunità nei rapporti con le strutture dell’amministrazione provinciale
che sianonecessari per la gestione delle competenze trasferite con la legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino).
2. Relativamente ai compiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, gli enti
strumentali della Provincia possono avvalersi degli sportelli sulla
base di apposita convenzione che disciplina i rapporti organizzativi, giuridici
ed economici.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia adotta altresì misure di razionalizzazione delle articolazioni periferiche delle proprie strutture organizzative, anche mediante la creazione di sportelli polifunzionali per il coordinamento degli adempimenti istruttori degli uffici decentrati, ferme restando le competenze rispettivamente attribuite alle singole strutture provinciali.
4. Per lo svolgimento delle attività previste da quest’articolo possono essere stipulate apposite convenzioni con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture, di risorse organizzative e strumentali necessarie al funzionamento degli sportelli decentrati.
5. Restano ferme le
competenze attribuite allo sportello unico per le attività produttive di cui
all’articolo 16 sexies."
ARTICOLO 30
Sostituzione dell’articolo 40 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
1. L’articolo 40 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
sostituito dal seguente:
"Art. 40 Regolamenti di esecuzione e relazione annuale
1. La Giunta provinciale delibera i regolamenti di esecuzione di questa legge previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
2. La Giunta provinciale
invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di
attuazione di questa legge."
ARTICOLO 31
Inserimento dell’articolo 40 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23
1. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è
inserito il seguente:
"Art. 40 bis Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente
1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è consentita, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, la riprogettazione e la riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa provinciale e ai relativi atti attuativi, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i principi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall’ordinamento comunitario, i principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonché i principi fondamentali dell’azione amministrativa.
2. Per processi di servizio si intendono quelle attività dell’amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o di una titolarità propria dell’amministrazione pubblica provinciale.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 28 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, comunicano alla Provincia i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione la Giunta provinciale valuta i progetti, sentito, se costituito, il gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa istituito presso il Consiglio provinciale.
4. La sperimentazione in deroga è disciplinata con regolamento che stabilisce il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l’elencazione tassativa delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.
5. Le strutture
competenti in materia di affari istituzionali e legislativi e di organizzazione,
in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio
sull’attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme vigenti,
verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi
tra le amministrazioni di cui al comma 3, mediante il trasferimento a regime
delle soluzioni tecniche ed organizzative sperimentate, anche attraverso le
necessarie modifiche legislative o regolamentari."
ARTICOLO 32
Abrogazioni
1. Gli articoli 15, 17, 18, 36, 38 e 39 della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23, nonché l’articolo 121 della legge provinciale 23 agosto 1993, n.
18, l’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e il comma 6
dell’articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono abrogati.
2. L’articolo 5 della
legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e
le piste da sci), è abrogato.
ARTICOLO 33
Disposizioni finali
1. Le modifiche apportate da questa legge agli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 16
quinquies, 25, 32 e 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e i
nuovi articoli 23 bis, 23 ter, 27 bis e 32 bis, come inseriti da questa legge,
trovano applicazione per i procedimenti amministrativi avviati successivamente
alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Gli enti locali di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come
sostituito da questa legge, adottano i regolamenti ivi previsti. Fino
all’adozione dei regolamenti, gli enti locali medesimi applicano le
disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come
modificata da questa legge, fermo restando quanto disposto dal comma 1.
ARTICOLO 34
Inserimento dell’articolo 108 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n.
21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa), in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali
1. Dopo l’articolo 108 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 108 bis Disposizioni in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali
1. Le somme erogate dalla
Provincia agli enti locali ai sensi della legge provinciale 5 gennaio
1970, n. 3, del titolo V, capo II, della legge provinciale 6 giugno 1983,
n. 16, e del titolo IV, capo II, di questa legge per le quali, alla
data di entrata in vigore di quest’articolo, è stato revocato il
finanziamento o sussistono i presupposti per la revoca, sono restituite
alla Provincia secondo tempi e modalità individuati dalla Giunta provinciale con
propria deliberazione, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi e
dalle altre disposizioni applicabili; se sono ispettati i tempi e le
modalità per la restituzione individuati dalla predetta deliberazione resta
esclusa la corresponsione di maggiorazioni o interessi, ivi compresi quelli di
mora. Analogamente non si applicano maggiorazioni o interessi di mora se, alla
data di entrata in vigore di quest’articolo, le somme erogate sono state
restituite con ritardo o in assenza di documentazione di rendicontazione."
ARTICOLO 35
Inserimento dell’articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali
1. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è inserito il seguente:
"Art. 18 bis Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali.
1. Alle finalità di cui all’articolo 1, commi 718, 725, 726, 727, 728, 729 e 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", si provvede secondo quanto previsto da quest’articolo.
2. Il numero complessivo di componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Provincia, ivi comprese quelle cui partecipano gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, è definito con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti nell’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Provincia, prevista dall’articolo 1, comma 660, della legge n. 296 del 2006. La predetta deliberazione persegue l’obiettivo del contenimento della spesa per l’organizzazione della società coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici, nonché della conseguente esigenza di assicurare una congrua rappresentatività di tali enti nell’ambito delle società deputate a gestire tali servizi, attività e azioni; la medesima deliberazione tiene inoltre conto, in particolare, dell’esigenza di assicurare rappresentatività nella società a categorie sociali o economiche professionali in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società. La Provincia promuove, anche nell’ambito delle direttive previste dall’articolo 18, le necessarie modificazioni agli statuti societari al fine di dare attuazione a quanto previsto da questo comma.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali individua le misure che gli enti locali devono assumere per assicurare il contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società, diverse da quelle del comma 2, partecipate dagli enti locali medesimi anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti dal medesimo comma 2.
4. Per i compensi del
presidente e del consiglio di amministrazione delle società di cui ai commi 2 e
3 si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla normativa statale.
Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento regionale in materia di
incompatibilità e di ineleggibilità, il patto di stabilità di cui al comma 3
individua altresì i limiti dei compensi attribuibili dalle società di capitali
partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali
medesimi per la carica di componente degli organi di amministrazione societari."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 27 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI