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Regione Piemonte
Legge regionale n. 9 del 23-04-2007
Legge finanziaria per l’anno 2007.
(B.U.R. Piemonte n. 17 del 26-4-2007)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione I
INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO
ARTICOLO 1
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale
4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di
cui all’allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell’allegato A di
cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della
loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni
di spesa assunti così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1°
agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi
di impatto della regolamentazione).
ARTICOLO 2
(Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r.
35/2006)
1. L’articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge
regionale 21 aprile 2006, n. 14 ’Legge finanziaria per l’anno 2006’) è
sostituito dal seguente:"Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r.
14/2006) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono
tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce
le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto
per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale
utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della
dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i
seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale
ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per
riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro
cubo;
b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi,
sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro
cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere,
sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281
(Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A
tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di
euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono
ubicate le attività, alla Regione e agli Enti gestori delle aree protette, ove
esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per
cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento
al comune e 40 per cento all’Ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente
articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e
riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il
controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle
amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la
realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa
del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto
dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in
parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito
finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche
comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al
comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni
in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino
alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti
nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà
comunali.".
8. Vengono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente
percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, nel caso in cui tali
tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla
base delle disposizioni di cui al comma 4.
ARTICOLO 3
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)
1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è ridotta al 4,25 per
cento a partire dall’anno 2008. Il minor gettito è compensato con una
riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto nell’unità previsionale di
base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del
bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
ARTICOLO 4
(Modifica della l.r. 12/2004)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio
2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "Possono essere individuate forme
semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché
di concessioni per l’attraversamento di corsi d’acqua;".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le
parole: "ad evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "salva
l’ipotesi di esistenza del diritto d’insistenza sul bene ove concorra il
precedente concessionario in sede di rinnovo;".
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 è sostituita
dalla seguente:"c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella
tabella di cui all’allegato A della presente legge e sono soggetti a
rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per
ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è
individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del
responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può
essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa
informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di
analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della
struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente
ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le
integrazioni di volta in
volta approvate;".
4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le
parole: "di bonifica del bene" sono aggiunte le seguenti parole: "e degli
investimenti effettuati;".
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:"5
bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di
concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle
domande di rinnovo.".
6. Alla tabella dei canoni di concessione per l’utilizzo delle pertinenze
idrauliche di cui all’allegato A della l.r. 12/2004 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il canone degli elettrodotti aerei con tensione fino a 400 V è uniformato al
canone per gli elettrodotti fino a 30.000 V;
b) il canone per le percorrenze di cavi e tubazioni in aree demaniali o in
parallelo ai corsi d’acqua e per l’occupazione con pali si calcola secondo i
criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo,
considerando una larghezza minima pari a 1 metro; qualora il parallelismo
interessi l’alveo, il canone è maggiorato del 50 per cento;
c) il canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche
e scolmatori è ricondotto al minimo ricognitorio;
d) il canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie è
stabilito in euro 244,00 per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi
commerciali di vicinato; in euro 325,00 per gli usi commerciali, ai quali è
assimilata la gestione dei servizi pubblici locali; in euro 508,00 per gli usi
industriali. Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi
domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia
possibile o sia particolarmente oneroso l’allacciamento alla fognatura pubblica;
e) il canone minimo applicabile alle concessioni di pertinenze per uso agricolo
è stabilito in euro 50,00;
f) il canone per le concessioni brevi al taglio di piante è dato dal valore
delle piante tagliate;
g) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni
alla copertura di corsi d’acqua rilasciate agli enti locali di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), si applica una riduzione pari al 50
per cento del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono
essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze
idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui articolo
115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
non comprese tra quelle assentibili a titolo gratuito, ovvero in considerazione
delle seguenti circostanze:
1) ubicazione e consistenza dell’area;
2) particolari iniziative progettuali finanziate dall’ente;
3) oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’ente;
h) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni
alla copertura di corsi d’acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali
e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si applica una riduzione pari
al 50 per cento del canone di merito;
i) al canone per l’attraversamento di corsi d’acqua con ponti, guadi e
passerelle per uso familiare o agricolo e per gli esercizi commerciali di
vicinato, si applica una riduzione del 50 per cento, fermo restando il canone
minimo ricognitorio;
l) sono esenti dal canone le concessioni per l’attraversamento degli argini
demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi,
nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di
accesso alternativo;
m) è dovuto il solo canone per l’attraversamento con ponti, passerelle e simili
nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati dal medesimo concessionario per
l’attraversamento con tubazioni o cavi, purché non vi sia aumento della
proiezione in area demaniale;
n) fatti salvi i casi in cui sono espressamente previsti canoni inferiori, il
canone minimo ricognitorio è stabilito in euro 163,00.
7. I canoni così come ridefiniti al comma 6 hanno decorrenza dal 1° gennaio
2007.
ARTICOLO 5
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS)
1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si occupano
esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata a
partire dall’anno 2008 nel 2,25 per cento.
2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo
speciale iscritto all’UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
ARTICOLO 6
(Recupero dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. Le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall’articolo 4
bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di
protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate
dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) possono recuperare
la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al
contributo ricevuto, quale credito d’imposta ai fini della compensazione di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni).
Capo II
DISPOSIZIONI COLLEGATE
Sezione I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
ARTICOLO 7
(Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata)
1. Fatta eccezione per le vendite dirette dei produttori agricoli ai consumatori
ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in
sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori
diretti), la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dall’articolo 23 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e
della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari), è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00.
ARTICOLO 8
(Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione
2007-2013 dello sviluppo rurale)
1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite, o da trasferire
all’Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno
2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), trasformato in Agenzia
regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n.
35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e
disposizioni finanziarie) e non utilizzate al 15 ottobre 2006 possono essere
destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione
2007-2013 dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR).
2. Le quote di aiuti di Stato regionali aggiuntivi del Piano di Sviluppo Rurale
(PSR) 2000-2006 già trasferite o impegnate e non ancora trasferite all’Organismo
Pagatore regionale, non utilizzate per il pagamento di liste di liquidazioni
giacenti, o per ulteriori liquidazioni di liste pervenute successivamente in
conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1320/2006 recante
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale
istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, sono destinate al PSR 2007-2013 nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della
programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 altre economie di precedenti
assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica
della insussistenza di residui attivi.
4. È autorizzata la
compartecipazione della Regione al costo per l’anticipazione bancaria di premi e
contributi a beneficiari del PSR 2000-2006 inseriti in liste di liquidazione
rimaste impagate il 15 ottobre 2006 per esaurimento delle disponibilità
finanziarie sulla tabella unica nazionale dei Piani di Sviluppo Rurali
2000-2006.
5. La Giunta regionale determina la misura e le modalità della compartecipazione
di cui al comma 4.
6. Agli oneri stimati per l’esercizio finanziario 2007 nella misura massima di
euro 500.000,00 si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11012 (Programmazione
valorizzazione agricoltura Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007.
ARTICOLO 9
(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)
1. È adottato il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 come da tabella
Allegato B.
2. Per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti
di stato regionali integrativi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n.
1698/2005 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa di
20 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2007 al 2013, di cui
almeno 6 milioni di euro per aiuti di stato integrativi.
3. A completamento del finanziamento degli aiuti di Stato integrativi di cui
all’apposita colonna della tabella di cui all’Allegato B si fa fronte con le
risorse finanziarie provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 8 e dalle autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3
dell’articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.4. La Giunta
regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il
cofinanziamento regionale, può autorizzare l’utilizzo da parte dell’organismo
pagatore regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di
cassa per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo
reintegro.
ARTICOLO 10
(Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16
(Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di
aiuti, contributi e premi comunitari) è sostituito dal seguente:
"4. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta
regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare
competente.".
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:"3.
L’Agenzia subentra all’organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali di riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.".
ARTICOLO 11
(Sostituzione dell’ articolo 28 della l.r. 14/2006)
1. L’articolo 28 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:"Art. 28.
(Regolamento dell’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)
1. È istituita l’anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale,
così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore
e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’
articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173).
2. L’anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo
agricolo piemontese (SIAP) ed è l’archivio probante per il controllo delle
erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP
costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal
regolamento (CE) n. 3508/1992 e dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Il SIAP è una
componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
3. La Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27 dello
Statuto, provvede:a) alla messa a regime dell’anagrafe agricola unica del
Piemonte;b) alla definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di
gestione del SIAP.
4. Per il funzionamento dell’anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata
la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall’esercizio finanziario 2006; a
concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni
annuali alla Regione per l’effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006
e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni
Comuni di Mercato (OCM). All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB
11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di
agricoltura Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
5. È autorizzato l’affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA)
dell’aggiornamento sul SIAP dell’anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per
il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.
6. A partire dall’esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti
in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando
il SIAP al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione
dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto
dalle norme comunitarie e nazionali.".
ARTICOLO 12
(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999,
n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo)
1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto
1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle
superficie vitate, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma
dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) e che abbiano ottenuto la
regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (CE) n. 1493/1999, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
di 258,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata.
2. Per i vigneti
abusivamente impiantati dal primo settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei
confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie
vitate di cui d.lgs. 260/2000, e che abbiano ottenuto la regolarizzazione
prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n.
1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie
vitata, per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la
produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);b) da
2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata,
per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei
vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi
posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente
legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai rapporti pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono introitati
nell’ambito dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e destinati a
finanziare attività e interventi in materia vitivinicola di cui alle UPB 12021
(Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 1: spese
correnti) e 12022 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali
Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007.
ARTICOLO 13
(Modifiche della l.r. 9/2000)
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9
(Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n.
70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l’allevamento
e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e
conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi
naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, della legge regionale
4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) e dall’articolo 4 della legge regionale 8 giugno
1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio
faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve
naturali ed Aree attrezzate), le province, anche su richiesta delle
organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA)
competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e
dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei
cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall’Istituto
Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati
alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale fino al livello
compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del
patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed
agroforestali.".
2. L’articolo 4 della l.r. 9/2000 è sostituito dal seguente:"Art. 4. (Fondo di
solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna
selvatica ungulata).
1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in
sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
2. Nella predisposizione del bilancio annuale di previsione per l’anno
finanziario 2007, vengono iscritti stanziamenti sul ’’fondo di solidarietà per i
soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulatà’, tenuto
conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della
Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2,
la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio
regolamento, sentite le province, definisce i requisiti che i soggetti coinvolti
in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure
straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
’Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 ’Norme per l’allevamento
e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ’Interventi finalizzati a raggiungere e
conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi
naturali, riserve naturali ed aree attrezzate).".
ARTICOLO 14
(Modifiche all’articolo 7 ter della l.r. 11/2001)
1. La rubrica dell’articolo 7 ter della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11
(Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei
rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari),
è sostituita dalla seguente: ’’(Deroghe all’adesione obbligatoria)’’.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 ter della l.r. 11/2001 è inserito il
seguente:"1 bis. Sono altresì esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti
che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli
aiuti di stato nel settore agricolo.".
ARTICOLO 15
(Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare)
1. Il termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all’articolo
4 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per
il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), per gli interventi da
effettuare nell’anno 2007, è il 30 aprile 2007.
ARTICOLO 16
(Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa)
1. La Regione compartecipa, nella misura e secondo le modalità definite con
provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, ai costi sostenuti dai consorzi di difesa che hanno contratto
anticipazioni con istituti bancari a fronte del ritardo nei versamenti da parte
dello Stato dell’agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n.
102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per i
premi assicurativi del triennio 2004-2006.
2. All’onere, stimato nella misura massima di 300.000,00 euro, in termini di
competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13022
(Territorio rurale Avversità e calamità naturali Titolo 2: spese in conto
capitale) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
ARTICOLO 17
(Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2007)
1. I termini dei programmi annuali di attuazione per l’anno 2007 di cui
all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei
distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 37 ’Le enoteche regionali, le botteghe del vino o
cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino) sono così
modificati:
a) al comma 2: le domande relative ai progetti da finanziare debbono essere
presentate ai Consigli di distretto entro il 31 luglio 2007;
b) al comma 1: i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2007 entro
il 30 settembre 2007;
c) al comma 3: la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2007
di distretto entro il 30 novembre 2007.
ARTICOLO 18
(Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 64/1987)
1. All’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione
della Regione Piemonte alla società ’Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo
Società consortile per azioni) è aggiunto il seguente comma:"2. È autorizzata la
contribuzione consortile della Regione per l’anno 2007 fino a 140.000,00 euro e
per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte con
gli stanziamenti dell’unità previsionale di base
(UPB) 12011 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo
1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa.".
Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA
ARTICOLO 19
(Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004)
1. Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nella gestione del servizio
sanitario regionale, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno
2004, quota parte delle entrate derivanti dall’addizionale IRPEF disposta con
l’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per
l’anno 2003) è vincolata alla copertura degli oneri connessi alle transazioni
commerciali disposte in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 21
aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006).
ARTICOLO 20
(Prevenzione e repressione del doping)
1. La Regione concorre allo sviluppo del "Consorzio piemontese per la
prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci",
previa stipula di apposita convenzione che definisca il piano di attività di
tale consorzio.
2. All’erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro in
termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB
28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo 1: spese
correnti) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
ARTICOLO 21
(Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da
malattie epizootiche, BSE, o scrapie)
1. In caso di emergenze sanitarie veterinarie dovute a focolai di epizoozie, BSE
o scrapie, e per tutte le circostanze per cui si renda necessario abbattere
coattivamente gli animali infetti, sospetti di infezione, o sospetti di
contaminazione, o sani recettivi con successiva distruzione totale, o parziale
delle carcasse, le spese relative al trasporto e distruzione delle stesse sono a
carico della Regione, attingendo dalle risorse finanziarie stanziate nell’UPB
27031 (Sanità Animale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007.2. Le spese sono anticipate dal consorzio per lo
smaltimento, o il recupero dei rifiuti di origine animale (COSMAN), di cui all’UPB
12991 (Sviluppo dell’Agricoltura Direzione Titolo 1: spese correnti) del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
ARTICOLO 22
(Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali)
1. Le somme versate alla Regione dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi
dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
’Legge finanziaria 2007’) sono destinate all’erogazione di finanziamenti alle
Aziende Sanitarie Regionali finalizzati a compensare la penalizzazione dei costi
derivante dalla mancata applicazione dello sconto del 5 per cento sui prezzi di
acquisto dei farmaci.
ARTICOLO 23
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 9/2004)
1. L’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria
per l’anno 2004) è sostituito dal seguente:"Art. 21. (Programma assicurativo per
rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali -ASR)
1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare
l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile
delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR). A tal fine gestisce, direttamente o
tramite l’individuazione di una o più ASR alle quali attribuire il relativo
incarico, un programma assicurativo che comprende un Fondo speciale nonché
specifici contratti assicurativi.
2. Il Fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR
devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i
1.500,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente
l’operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore
eccedente i 500.000,00 euro, la Regione provvederà, direttamente, o tramite una,
o più ASR delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi
scegliendo l’impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è
demandato il compito di individuare:a) i criteri e le modalità di gestione del
programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della
gestione medesima;
b) l’ammontare del fondo speciale per il triennio 2008-2010;
c) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da
destinarsi al finanziamento del Fondo.
4. Le ASR trasferiscono alla Regione, o alle ASR incaricate della gestione
medesima, le quote di cui al comma 3, lettera c).
5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze
stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più ASR delegate, si
provvede con le somme stanziate nell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria
Gestione e Risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.".
ARTICOLO 24
(Contributi ad organizzazioni di volontariato)
1. All’articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e
promozione del volontariato) sono aggiunti i seguenti commi:"7 bis. La Regione
concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da
organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti
nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato, contributi a
titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.7 ter. I
criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.’’.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 14 della
l.r. 38/1994 è istituita apposita spesa all’interno dell’UPB 30041 (Politiche
sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese correnti) del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 determinata, per l’esercizio
finanziario 2007, in 300.000,00 euro con pari riduzione dell’UPB 30991
(Politiche sociali Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.
3. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse
finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per
l’anno 2003).".
ARTICOLO 25
(Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi
per la prima infanzia)
1. La Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima
infanzia onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei
bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato,
che consenta e agevoli l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema
di sicurezza sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il "Fondo regionale per il
potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia" da utilizzare per il
sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima
infanzia.
3. Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e
privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione
da parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare
competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle
tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l’accesso e l’erogazione
dei contributi.
4. Per l’istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio
2007-2009 è stanziata nell’UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture
qualità servizi Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di
4.500.000,00 euro per l’anno finanziario 2007, di 5.000.000,00 euro per l’anno
finanziario 2008 e di 5.000.000,00 euro per l’anno finanziario 2009.
5. Al fine di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli
stanziamenti previsti rispettivamente nelle UPB 30032 e 30992 (Politiche sociali
Direzione Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le
risorse trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 1259, legge
296/2006.
6. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse
finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per
l’anno 2003).
ARTICOLO 26
(Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (IPAB), che gestiscono strutture residenziali per
anziani, per la sostituzione del personale in congedo per maternità.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è previsto uno
stanziamento pari a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa,
all’UPB 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo
1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
3. Per l’esercizio finanziario 2007 si provvede alla copertura finanziaria con
le risorse iscritte nell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese
correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
4. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse
finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r.
7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.
ARTICOLO 27
(Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l’esercizio delle
funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004)
1. Ai fini dell’attuazione del trasferimento di funzioni di cui all’articolo 5,
comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione
del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento) è prevista nello stato di previsione dell’entrata
dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale per l’anno
2007 l’entrata denominata "trasferimento dalle province di somme utilizzate per
l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004"
con uno stanziamento di 7.000.000,00 euro, con pari incremento dell’UPB 30021
(Politiche sociali Verifica finanziamento enti gestori istituzionali Titolo 1:
spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
ARTICOLO 28
(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a
rischio di disoccupazione)
1. Per far fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale
conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il
territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano la perdita, o
rischio di perdita del posto di lavoro è istituito, per l’ esercizio finanziario
2007, un fondo speciale nell’UPB 15091 (Formazione professionale lavoro
occupazione Promozione sviluppo locale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007, pari ad 10.500.000,00 euro, gestito
direttamente dalla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro.
2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori
residenti, o domiciliati in Piemonte che, a causa dell’involontaria
interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese
localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1,
risultano aver percepito nel corso dell’anno 2006 un reddito sotto la soglia di
13.000,00 euro accertato tramite l’indicatore di situazione economica
equivalente (ISEE).
3. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare
competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con
proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per
l’erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l’entità del
contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti, in misura non inferiore
a tre.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per l’esercizio
finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 15091 del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.5. Gli stanziamenti di cui
all’articolo 47 della l.r. 14/2006, iscritti nella UPB 15091 a carico del
bilancio regionale dell’anno finanziario 2006, eventualmente risultati non spesi
dall’Agenzia Piemonte Lavoro, sono utilizzabili dalla stessa agenzia in aggiunta
alle risorse di cui al comma 1.
ARTICOLO 29
(Modifiche della l.r. 28/1993)
1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure
straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno
di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro
rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:"Art. 29 bis.
(Riconoscimento dei compensi per l’attività di accompagnamento e tutoraggio)
1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi per l’attività di
accompagnamento e tutoraggio nell’avvenuto inserimento lavorativo, di cui
all’articolo 16, pari ad 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa,
per l’anno finanziario 2007 e stanziati nella UPB 15091 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie
della medesima unità, che presenta la necessaria capienza.".
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:"3.
Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della
loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa
secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.".
ARTICOLO 30
(Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria
femminile e giovanile. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004)
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) è sostituito dal
seguente:"1. La Regione favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine
da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite
dai regolamenti comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35
anni, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito,
nell’interesse delle imprese che ne facciano richiesta.".2. Dopo il comma 1
dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:"1 bis. La Regione
assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione
femminile.".
ARTICOLO 31
(Piano occupazionale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali -
ARAI)
1. Al fine di garantire la piena funzionalità dell’Agenzia Regionale per le
Adozioni Internazionali (ARAI), istituita con legge regionale 16 novembre 2001,
n. 30 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta
regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia
regionale per le adozioni internazionali), si autorizza il completamento del
primo piano occupazionale relativo al periodo 2003-2005.
Sezione III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 32
(Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle
aree protette regionali)
1. Agli Enti strumentali di gestione delle aree protette regionali si
applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.
2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità
nazionale è computata includendo i trasferimenti agli enti strumentali di
gestione delle aree protette regionali.3. Per l’esercizio finanziario 2007, il
complesso della spesa del personale regionale è computato includendo il
trasferimento per le spese del personale degli enti strumentali di gestione
delle aree protette regionali stanziate nell’ambito dell’UPB 21061 (Turismo
sport parchi Gestione aree protette Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.
ARTICOLO 33
(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES)
1. Si applicano all’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES), in quanto
ente pubblico di ricerca, le disposizioni in materia di assunzione del personale
previste dall’articolo 1, comma 643 e seguenti, della l. 296/2006.
2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità
nazionale è computata includendo i trasferimenti regionali all’IRES.
ARTICOLO 34
(Risorse per il trattamento accessorio)
1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti
collettivi i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il
personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del
personale di categoria sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per
il trattamento accessorio.
ARTICOLO 35
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni
straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei
contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato
per l’attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad
essa conseguenti.
2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di
prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale
impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri
organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
ARTICOLO 36
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
1. La Regione avvia un processo di stabilizzazione del personale precario,
compresi i lavoratori del settore della sanità, nei limiti e con le modalità
previste dalla l. 296/2006.
2. La Giunta regionale, attraverso un confronto con le Organizzazioni sindacali
e sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, predispone un
piano annuale per dare attuazione alle finalità previste dal comma 1.
ARTICOLO 37
(Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi)
1. Agli esperti, effettivi o supplenti della Conferenza di Servizi presso la
Regione, istituita ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile
2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un compenso
onnicomprensivo lordo pari a 150,00 euro per ogni giornata di partecipazione
alle Conferenze.
2. Per l’anno finanziario 2007 viene stanziata nell’UPB 16981 (Direzione
Industria Collaborazioni Titolo 1: spese correnti) la somma di 27.000,00 euro,
in termini di competenza e di cassa, alla cui copertura si fa fronte con le
risorse finanziarie dell’UPB 16031 (Direzione Industria Promozione e sviluppo
delle PMI Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione.
Sezione IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
ARTICOLO 38
(Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012")
1. Per l’attuazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012,
nell’esercizio finanziario 2007 è autorizzata una spesa complessiva pari a
748.850.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con l’utilizzo delle risorse
iscritte nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo
2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2007 secondo la seguente ripartizione:a) 337.918.708,72 euro con l’utilizzo di
fondi regionali;b) 410.931.291,28 euro con l’utilizzo delle economie derivanti
dai seguenti fondi statali: 1) fondi collegati all’Accordo di Programma di
edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 per 305.536.852,25 euro; 2) fondi
collegati all’Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001
per 88.293.557,51 euro; 3) fondi collegati all’applicazione della rinegoziazione
dei tassi agevolati prevista dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) per
17.100.881,52 euro.
3. Alla spesa complessiva di 250.121.980,00 euro, quale quota parte relativa al
triennio 2007-2009, si fa fronte riducendo il fondo di riserva per le spese
derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell’ambito dell’UPB
09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio
regionale, nei seguenti importi:
a) 44.456.980,00 euro per l’esercizio finanziario 2007;
b) 91.470.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2008;
c) 114.195.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2009.
4. La realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova
costruzione, nell’ambito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e dei
successivi programmi regionali, può essere effettuata, oltre che dalle Agenzie
territoriali per la casa (ATC), direttamente dai comuni.
5. Le ulteriori risorse finanziarie di fonte statale per l’edilizia residenziale
pubblica destinate alle regioni sono utilizzate per finanziare gli interventi
del Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012".
ARTICOLO 39
(Fondo di garanzia Programma Casa: "10.000 alloggi entro il 2012")
1. È istituito un fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il
recupero della prima abitazione con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro
iscritto nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo
2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2007.
2. È istituito un fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni
realizzate dagli operatori che partecipano al Programma Casa: 10.000 alloggi
entro il 2012 per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale
2.000.000,00 di euro sull’esercizio 2007 iscritto nell’ambito dell’UPB 18022 del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.3. Alla copertura finanziaria
degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti per
il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricompresi nell’ambito dell’UPB
18022 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
4. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare
competente, individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla
base dei quali erogare i contributi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
Sezione V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI
ARTICOLO 40
(Modifiche della l.r. 14/2004)
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme
di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti), è aggiunto il seguente periodo:
"L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà
di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare
ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione
di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto
di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’articolo 2359 del
codice civile.".
Sezione VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
ARTICOLO 41
(Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi)
1. In attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 13
aprile 1995 n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale), con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, sono individuate, e successivamente aggiornate, le
attività istruttorie tecnico-scientifiche rese dall’ARPA Piemonte nell’ambito
dei procedimenti amministrativi avviati su istanza dei privati.2. Con il
provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva le relative tariffe
a carico dei privati, non inferiori al 60 per cento dei costi totali sostenuti
da ARPA Piemonte, che saranno dai medesimi corrisposte direttamente all’Agenzia
contestualmente all’istanza di avvio del procedimento.
ARTICOLO 42
(Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l.r. 32/ 1982)
1. L’articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la
conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), come
modificato dall’articolo 3 della legge regionale 29 del 21 giugno 1984, è così
sostituito:"Art. 38. (Sanzioni amministrative) 1. Per le violazioni dei divieti
e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le
seguenti sanzioni:
a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione
da euro 40,00 a euro 240,00;
c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 11, per le quali è
sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione
da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei
casi in cui il mezzo motorizzato:
- 1. non risulti regolarmente immatricolato;
- 2. sia privo di targa;
- 3. sia privo di assicurazione;
- 4. sia privo di libretto di circolazione;
- 5. sia impiegato ai fini dell’esercizio della attività venatoria;
- 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;
d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate,
anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3
dell’articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli
organizzatori;
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 11 si applica la
sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 si applica la sanzione
di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto,
danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2
dell’articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per
ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si
applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell’articolo 20, di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 27, di cui all’articolo 28 si applica la
sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la
quantità consentita;
i) per la violazione del comma 2 dell’articolo 20 si applica la sanzione da euro
100,00 a euro 1.000,00;
l) per la violazione dei disposti di cui agli articoli 22 e 33 si applica la
sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m) per la violazione dei disposti di cui all’articolo 23 si applica la sanzione
di euro 90,00;
n) per la violazione di cui all’articolo 27 comma 1 e di cui all’articolo 29 si
applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare
catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è
aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due
anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio
dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile
successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto
di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari
o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è
inferiore a detto limite.".
2. L’articolo 39 della l.r. 32/1982 è così sostituito: "Art. 39. (Procedura
amministrativa)1. Salvo che non sia diversamente stabilito, per l’accertamento
delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge
si applicano le norme e i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale). 2. Quando un cittadino di nazionalità straniera
alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all’estero viola le
disposizioni di cui all’articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore il pagamento nella misura
ridotta prevista dall’articolo 16 della l. 689/1981.".
ARTICOLO 43
(Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati)
1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite
dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da
ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano
regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28
agosto 1995, n. 71) in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate
in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo.
ARTICOLO 44
(Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma
Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati)
1. Per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale presenti sul
territorio piemontese, con esclusione di quello di Cengio - Saliceto, la Giunta
regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo corrispondente ai
limiti di impegno previsti dal decreto ministeriale 18 gennaio 2001, n. 468
(Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale) ed assicurati dai
trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a valere
sugli stanziamenti della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in
campo ambientale).
ARTICOLO 45
(Incentivi in materia di inquinamento ambientale)
1. La Regione, nell’adottare politiche di contrasto all’inquinamento ambientale
causato dall’emissione gassose nocive prodotte dal trasporto veicolare gommato,
interviene per incentivare:
a) la sostituzione di autoveicoli euro 0, 1, 2 che siano alimentati a benzina o
a gasolio, con autoveicoli di nuova immatricolazione, dando priorità a quelli
alimentati a GPL o metano;
b) la conversione dell’impianto carburante a benzina con impianti GPL o metano.
2. Possono beneficiare dei contributi le imprese singole o associate e le
cooperative che siano titolari del diritto di proprietà ovvero di altro diritto
reale di godimento sul mezzo gommato per il quale si richiede il contributo, con
sede legale o operativa nella Regione.
3. Per il biennio 2007-2008, agli oneri quantificati in 250.000,00 euro annui
nell’ambito della UPB 22042 (Tutela ambientale gestione rifiuti Risanamento
acustico ed atmosferico Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio
pluriennale 2007-2009 si provvede mediante riduzione dell’UPB 09012 (Bilanci e
finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Sezione VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO
ARTICOLO 46
(Modifiche della l.r. 38/2006)
1. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38
(Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande), è così sostituito:"7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire
contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale
rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato
per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.".
2. La lettera f) del comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituita
dalla seguente:"f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda; "
.
3. All’inizio del comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 sono inserite le
seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, e
dall’articolo 3,".
4. All’inizio del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 38/2006 le parole: "Entro
centottanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino a
ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti
dalla volontà del soggetto" sono sostituite con le seguenti parole: "Nei termini
previsti dall’articolo 16, comma 1, lettera a)".
5. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole: "di cui al comma 1"
sono sostituite con le seguenti parole:"di cui ai commi 1 e 2".
6. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006 le parole:
"all’articolo 4" sono sostituite con le seguenti parole "agli articoli4 e 5".
7. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006 sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: "dal comma 1, lettera a), del presente
articolo".
8. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 38/2006 le parole: "all’articolo 4"
sono sostituite con le seguenti parole: "agli articoli 4 e 5".
ARTICOLO 47
(Ampliamento di superficie e modifiche dei locali)
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 38/2006, le parole "al 1° luglio 2007"
sono sostituite con le parole: "al 31 dicembre 2007".
ARTICOLO 48
(Modifiche alla l.r. 21/1997)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme
per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), come modificato
dall’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal
seguente:" 3. Gli interventi sono attuati:
a) a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate,
nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l’iscrizione presso il
competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data
di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese
beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione;
b) a favore di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta
regionale con i programmi di attuazione della presente legge, purché gli
interventi siano comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti
di cui alla lettera a).".
2. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 21/1997, come modificato dall’articolo
13 della l.r. 24/1999, dopo le parole: "la Regione promuove", sono inserite le
seguenti parole: ", anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il
concorso degli enti locali,".
Sezione VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
ARTICOLO 49
(Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i
servizi di trasporto pubblico locale)
1. La Regione, direttamente o attraverso società pubbliche di cui all’articolo
113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), anche mediante forme di leasing operativo o
finanziario, opera investimenti relativi al rinnovo ed al potenziamento del
materiale rotabile e dei beni strumentali per i servizi di trasporto pubblico
locale di propria competenza e per i servizi di competenza degli enti locali.
2. La Giunta regionale
stabilisce con appositi provvedimenti il regime di proprietà e di gestione del
materiale rotabile e dei beni strumentali acquisiti con le modalità di cui al
comma 1.
ARTICOLO 50
(Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto
pubblico locale. Modifica della. l.r. 1/2000)
1. In deroga al comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000,
n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall’articolo 30
della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004),
gli agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine, in attività di servizio,
appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest’ultima
limitatamente all’ambito di competenza territoriale, hanno diritto alla libera
circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2
della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.
3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere
dall’esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di
trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti
dall’articolo 30 della l.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di
spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell’UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico
locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le
risorse finanziarie dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese
correnti) del bilancio regionale per l’anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono
stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che
esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega
ai sensi della l.r. 1/2000.
ARTICOLO 51
(Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26)
1. La Regione riconosce al collegamento autostradale interregionale
Broni-Stroppiana (A26) importanza strategica per il miglioramento dei
collegamenti con la Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale.
2. A tal fine la Regione delega alla Regione Lombardia le funzioni di ente
concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell’intera opera
autostradale Broni-Stroppiana (A26) compreso il tratto ricadente in territorio
piemontese, subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da
approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla
Commissione consiliare competente.
3. La Regione mantiene le competenze territoriali e ambientali attraverso
l’approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione del
tratto ricadente in territorio piemontese; l’approvazione del progetto
preliminare costituisce variante ai piani regolatori comunali nonché vincolo
preordinato all’esproprio.
ARTICOLO 52
(Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra)
1. La Regione riconosce che la copertura della linea ferroviaria nel Comune di
Bra è un’opera di riqualificazione urbana e ambientale di notevole importanza in
grado, inoltre, di migliorare la viabilità interna all’abitato e quella di
connessione fra l’albese e il resto della provincia.
2. La Regione con
apposito Accordo di Programma con il Comune di Bra partecipa finanziariamente
alla realizzazione della copertura della ferrovia nel tratto urbano compreso la
via Cuneo e la Strada Orti della linea ferroviaria Alba-Bra.
3. Le risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comportano una
spesa di 1.400.000,00 euro, per l’esercizio finanziario 2007, cui si provvede
con aumento per il medesimo importo del fondo per il finanziamento degli accordi
di programma previsto all’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione
progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) e
diminuzione di 1.400.000,00 euro dello stanziamento dell’UPB 09012 (Bilanci e
finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
ARTICOLO 53
(Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto)
1. La Regione promuove l’innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto
attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l’offerta di
servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di
bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il
monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi,
il servizio evoluto di informazione all’utenza e la costituzione di una
piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di
trasporto merci.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la
costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui possono partecipare
gli enti locali interessati o partecipa a società pubbliche già esistenti che
perseguono le stesse finalità.
3. Per l’attuazione del comma 2, viene stanziata nell’esercizio finanziario
2007, nell’UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a
partecipazione regionale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007 la somma di 500.000,00 euro, in termini
di competenza e di cassa.4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si
provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB
26032 (Trasporti Trasporto Pubblico Locale Titolo 2: spese in conto capitale)
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
5. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata
alla Giunta regionale previa informativa alla Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 54
(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e
portatori di handicap)
1. La Giunta regionale avvia un processo per giungere progressivamente, entro il
2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico
locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e
ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche
previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67
per cento o equiparato.
ARTICOLO 55
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006)
1. Il secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal
seguente: "La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato avente
un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio è in
numero non inferiore all’80 per cento degli autobus destinati a noleggio con
conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi
e si considera arrotondata all’unità inferiore;".
Sezione IX
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ
ARTICOLO 56
(Programma di attuazione)
1. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare
competente, approva uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle
pari opportunità.
2. Per l’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede, a partire
dall’anno finanziario 2007, con le risorse iscritte nell’UPB 15991 (Formazione
professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di
previsione per l’anno 2007.
Sezione X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
ARTICOLO 57
(Attività nel settore del turismo)
1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile
prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società
consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che
permangono tra i compiti istituzionali della Regione sono svolte dagli uffici
regionali e, laddove il loro esercizio
richieda
un’organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, da un
organismo costituito dalla Giunta regionale anche nella forma di cui
all’articolo 2362 del codice civile. L’organismo concorre su incarico della
Regione allo sviluppo delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di
promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) e dall’articolo 82
della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per
l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).2. Le attività
dell’organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti
dall’articolo 3 della l.r. 75/1996, e devono svolgersi, in ottemperanza al
principio di sussidiarietà, in forma coordinata con gli enti locali e con gli
altri soggetti cui competono funzioni in materia di turismo.
Sezione XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
ARTICOLO 58
(Modifiche della l.r. 59/1979)
1. La lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 4
settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l’esercizio dello sgombero della neve),
modificato dall’articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 è
sostituita dalla seguente:"d bis) in alternativa ai contributi in annualità
possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale, nella
percentuale massima dell’80 per cento incentivando le forme associative; la
misura della percentuale del contributo, eventualmente diversificata sulla base
delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è stabilita annualmente dalla
Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, in
base alle risorse disponibili ed alle richieste di contributo presentate. ".
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli
stanziamenti iscritti nell’UPB 25022 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto
intervento Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
ARTICOLO 59
(Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed
idrogeologico)
1. Gli introiti derivanti dalla gestione del demanio idrico sono destinati ai
sensi dell’articolo 67, comma 6, del d.lgs. 152/2006 all’attuazione dei piani
comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico ed idrogeologico,
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53-10220 del 1° agosto
2003, nella misura del 60 per cento dei proventi da canoni per servitù e
pertinenze demaniali e da estrazioni di materiale litoide, eventualmente
integrati con altri fondi.
2. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare
competente, definisce con propri provvedimenti la programmazione e la gestione
degli interventi.
Sezione XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
ARTICOLO 60
(Delega ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di
uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno
1927, n. 1766 (in materia di usi civici) e del regio decreto 26 febbraio 1928,
n. 332, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di
durata non superiore a 10 anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso
civico, purché la concessione non preveda una
modifica delle condizioni ambientali di origine.
2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al
mutamento di destinazione di terre di uso civico che abbiano come soggetto
attuatore l’ente stesso, per finalità di uso e servizio pubblico.
3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al
trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di
superfici e pari valore.
4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla
Regione.
ARTICOLO 61
(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 14/2006)
1. L’articolo 20 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:"Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16
giugno 1927, n. 1766, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in
materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre
2006, si dispone che sia previsto un abbattimento dell’80 per cento
dell’importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni
pregresse senza valido titolo.".
Sezione XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE
ARTICOLO 62
(Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di
reati di violenza sessuale e contro la persona)
1. È istituito il "Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime
di reati di violenza sessuale e contro la persona".
2. Le disponibilità del Fondo, di cui al comma 1, sono erogate nella forma di
contributi al comune o al consorzio socio-assistenziale ove risiede il
soggetto passivo della violenza.
3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati al sussidio delle spese
legali e mediche sostenute a causa dell’offesa subita.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e
ne definisce la misura di erogazione.
5. Per l’istituzione del Fondo, di cui al comma 1, è stanziata la somma di
250.000,00 euro in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario
2007 all’interno dell’UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione
Titolo 1: spese correnti).
ARTICOLO 63
(Interventi a sostegno della stampa periodica locale)
1. La Regione contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la
libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello
Statuto.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove
interventi di sostegno alle imprese, aziende, cooperative e associazioni
editoriali con sede legale in Piemonte, che editano periodici non quotidiani
in carta stampata venduti in edicola o distribuiti gratuitamente non aventi
finalità comunicativa prevalentemente commerciale.
3. Le risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comporta una
spesa complessiva annuale pari a 500.000,00 euro per la cui copertura
finanziaria si provvede nel seguente modo: per l’esercizio finanziario 2007,
agli oneri pari a 350.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito
dell’UPB 06011 (Comunicazione istituz. della Giunta Relazioni esterne della
Giunta Titolo 1: spese corrente) del bilancio pluriennale d 2007-2009, e agli
oneri pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito dell’UPB
16032 (Industria Promozione e sviluppo delle P.M.I. Titolo 2: spese in conto
capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009, si fa fronte con le risorse
finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r.
7/2001 e dell’articolo 30 della l.r. 2/2003.
ARTICOLO 64
(Contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d’Arma)
1. La Regione concede contributi annui in favore delle sezioni regionali e
provinciali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma regolarmente
costituite.
2. I contributi hanno la finalità di agevolare il conseguimento degli scopi
istituzionali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma ed, in
particolare, di promuovere, attuare e sostenere le attività sociali, le
iniziative culturali, le manifestazioni, le pubblicazioni di studi, ricerche,
saggi e di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.
3. I contributi sono altresì concessi per le spese intervenute per
l’acquisto, la locazione, la ristrutturazione e l’ampliamento degli immobili
delle Associazioni di cui al comma 1.
4. L’erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;
b) pubblicità dei bilanci;
c) assenza di fini di lucro;
d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli
associati.
5. Le Associazioni di cui al comma 1,beneficiarie dei contributi, hanno
l’obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto
analitico dell’attività svolta nell’anno precedente, approvato dai rispettivi
organi direttivi.
6. Per l’erogazione dei predetti contributi è autorizzata la spesa per l’anno
finanziario 2007 di 200.000,00 euro, con copertura sull’UPB 09011 (Bilanci e
Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti).
ARTICOLO 65
(Accordo di programma con la Provincia di Cuneo per il sostegno di progetti e
attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale)
1. La Regione si impegna a stipulare un Accordo di Programma con la Provincia
di Cuneo per favorire i progetti e le attività promosse e svolte da giovani
(associazioni e gruppi informali) in ambito sportivo e culturale rivolte alla
valorizzazione delle tradizioni e del territorio in comuni di piccole
dimensioni.
2. Per l’Accordo di Programma è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro, per
l’anno finanziario 2007, sull’UPB 08032 (Programmazione e statistica
Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in
conto capitale).
ARTICOLO 66
(Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con Enti
territoriali)
1. La Regione stipula Accordi di programma con gli Enti territoriali sotto
riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:
a) Provincia di Asti al fine di concorrere al potenziamento e alla messa in
sicurezza dei presidi a rilievo sociale per 850.000,00 euro;
b) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni
per il recupero, potenziamento e messa in sicurezza di immobili comunali - o
ex religiosi in uso ai Comuni - da destinarsi ad attività didattiche,
turistiche, sportive o di rilievo sociale per 600.000,00 euro;
c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni
per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 euro.
2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 lo stanziamento previsto
all’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di
programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) è aumentato di
1.650.000,00 euro.
3. La maggior spesa prevista al comma 2 trova copertura finanziaria, mediante
corrispondente riduzione dell’importo indicato, nell’UPB 09012 (Bilanci e
finanze - Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Sezione XIV
DISPOSIZIONE FINALE
ARTICOLO 67
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 aprile 2007
Mercedes Bresso
ALLEGATO 1
Allegato A.
Elenco delle leggi regionali rifinanziate (articolo 1)
Omesso
ALLEGATO 2
Allegato B.
Piano finanziario relativo al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (articolo
9)
Omesso