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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Testo coordinato del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7
Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2007), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 (in questo stesso S.O, alla pag. 5), recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».
(GU n. 77 del 2-4-2007- Suppl. Ordinario n.91)
Avvertenza:
Il testo qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri in grassetto e corsivi.
Sul video tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi
internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi ((prezzi)) del servizio,
nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato,
e' vietata, da parte degli operatori ((di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche)), l'applicazione di
costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche
via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del
traffico telefonico o ((del servizio)) richiesto. E'
altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo
del traffico o del ((servizio)) acquistato. Ogni eventuale
clausola difforme e' nulla e ((non comporta la nullita' del
contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte
promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore)).
Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta
commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori
della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta,
al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.))
(( 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le
modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della
chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di
conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero
chiamato.))
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia
e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente
di recedere dal contratto o di ((trasferire le utenze))
presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non
giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e
non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori
di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali
gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro
i successivi sessanta giorni.
(( 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila
sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e
stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2,
comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.), cosi' come
modificato dal comma 136 dell'art. 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, S.O.):
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero
commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo
rapporto alla gravita' del fatto. Se il fatto riguarda la installazione
o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima e' di euro
50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione
da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti
per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore
e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i
diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli
articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato
e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita'
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il
Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere
direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso
comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma
4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai soggetti che
commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli
stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o
fatti concernenti l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti
al vero, si applicano le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide,
impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli
stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in
ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi
significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2
per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale
l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli
articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la
violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte
in un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attivita'
per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il
Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra
responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun
indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del
presente Titolo, nonche' nell'art. 80, il Ministero o l'Autorita',
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui
all'art. 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la sospensione
dell'attivita' per un periodo non superiore a due mesi o la revoca
dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone
la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e
8 dell'art. 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e
salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il
trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60,
61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
58.000,00 ad euro 580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le
sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul
pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.».
Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni
(( 1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della
loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli
operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero
delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie
e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 6 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, SO.), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica). - Omissis.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e
sono rinnovabili. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata,
per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un
dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La
congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle
comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di
garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata
puo' indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo
inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo
comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso
della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli
operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero
delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie
e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori».
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul
mercato, il gestore della rete stradale ((di interesse nazionale))
e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica
utilita' esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti
radiofoniche, nonche' gli strumenti di informazione di cui al comma 3
per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di
vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei
carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e
delle strade statali ((extraurbane principali)), con
conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai
concessionari circa i prezzi praticati. ((La violazione di tale
obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina
del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.))
2. Il gestore della rete stradale ((di interesse nazionale))
e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per
avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del
traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di
competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, ((entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,)) al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni
autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di
pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni con organi di
informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle
informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe
aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza
sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto
tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i
messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al
netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una
singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di
viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione,
se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui
al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data
di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente
leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da
parte del consumatore».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1
si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((I
prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere
immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). - 1.
Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari
preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in
quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto
deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del
fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella
Comunita' economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza
del prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia
necessaria l'adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione
possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza
del prodotto;
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
come previsto dall'art. 8.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua
italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di
menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito
riportare le menzioni originarie.
2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di
scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente
leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle
indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile
individuazione da parte del consumatore.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al
comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti
alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al
consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme
metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di
etichettatura.
5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo
stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita'
ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al
comma 1, lettera m).».
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva
di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere ((dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla
medesima data entro il 1° gennaio 2008.))
(( 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo,
l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un
periodo di cinque anni».))
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
(( «4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo
della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare
di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del
suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di
merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.))
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le
imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di
classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo
un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilita' principale, ((ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,))
la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a
seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di
comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP,
sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per
realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito
internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate
dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo
individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni.». ((Tali disposizioni
entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo
puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione
sia stato in vita per almeno tre anni.))
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo
sono nulle e ((non comportano la nullita' del contratto,))
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi
sessanta giorni, ((ovvero, limitatamente al comma 4, entro i
successivi centottanta giorni.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 48, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O.:
«Art. 8 (Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile
auto). - 1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e
alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di
vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo
minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi
servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'art. 1418 del codice
civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore
del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e
comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di
prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento
dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione
relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilita' civile
auto.
3-bis. All'art. 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
«"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in
cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al
contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il
premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo sconto
complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto".».
- Si riporta il testo, dei commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art.
134, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle
assicurazioni private» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
2005, n. 239, S.O.), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). - Omissis.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce
al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita',
comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi
alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di
cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo,
l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un
periodo di cinque anni.
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente all'impresa di
assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il
medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un
nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui
all'art. 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra
polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu'
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di
rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di
assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo
un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilita' principale, la stessa si computa pro quota
in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale
variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di
comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito».
- Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 136 (Funzioni del Ministero delle attivita' produttive). - 1. Al
fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle
attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a comunicare al Ministero dati,
informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero
delle attivita' produttive un comitato di esperti in materia di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di
osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese
di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in
particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della
Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del
comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano
denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, e' disciplinata la costituzione e il funzionamento del
comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non puo'
essere attribuita alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e
della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi
relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti e' autorizzato a stipulare
apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a
co-finanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle
disponibilita' finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge
istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP,
sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per
realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito
internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate
dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo
individuale».
- Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). - L'assicurazione ha effetto
dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle
ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto
stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di
recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di
sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti
stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che
il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.
[Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma
ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla
vita».](*)
(*) N.d.R.:
Ultimi due periodi espunti con errata corrige pubblicato nella G.U. n.
82 del 7-4-2007
Art. 6.
(Soppresso).
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l'acquisto ((o per la ristrutturazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della
propria attivita' economica o professionale da parte di persone
fisiche,)) sia tenuto ad una determinata prestazione a favore
del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono
nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di
mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo
137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad
equita' dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la
determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per
il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la
misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita
((entro trenta giorni)) dalla Banca d'Italia e costituisce
norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice
civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i ((soggetti mutuanti)) non possono
rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il
debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti
stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre
2005, n. 235, S.O.):
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero delle
attivita' produttive e' istituito l'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare
con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle
procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca
un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la
tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli
scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille
degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri
contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita'
delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni
attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto
beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a),
b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo
0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di
riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione
europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui
all'art. 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine
dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
presso la stessa Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 1419 del codice civile: «Art. 1419 (Nullita'
parziale). - La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di
singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta
che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo
contenuto che e' colpita dalla nullita'. La nullita' di singole clausole
non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative.».
Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
((finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,))
la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a
favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta'
di cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto
al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore
l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. ((La
nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.))
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo
non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
(( 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate
nell'articolo 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in
2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e
a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
«Art. 1202 (Surrogazione per volonta' del debitore). - Il debitore, che
prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di
pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore,
anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa
la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del
debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza
tale dichiarazione.»
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, «Disciplina delle
agevolazioni tributarie», (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.):
«Art. 17 (Imposta sostitutiva). - Gli enti che effettuano le operazioni
indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo
delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle
tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2
settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n.
731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491,
del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno
1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle
leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957,
n. 742, nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito
fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli
istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23
agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle
leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni
interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18
maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di
bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle
concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti
istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo
svolgimento della loro attivita', in conformita' alle norme legislative
o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.».
«Art. 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine). - Le
operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i
provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni
medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e
alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti
e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e
istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in
conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il
credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle
stesse sulle concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle
operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il
regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni
stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione
o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le
operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in
piu' di diciotto mesi.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1978, n. 233):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). -
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e'
istituito, nella parte torrente, un "Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate,
con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con
decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti,
sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle
dotazioni di competenza che di tassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.».
Art. 8-bis.
Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
(( 1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto
assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla
predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque
denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e
13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.))
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica
((o su supporto informatico,)) la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle
imprese ((ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai
fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di
cui al comma 7, secondo periodo,)) nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ((ove sussistano i presupposti di legge,))
e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta
presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi
sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di
modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al
presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per
via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con
le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai
soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della
legge di conversione)) del presente decreto, di concerto con i
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,
e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente
articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
((della legge di conversione)) del presente decreto, sono
individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati
tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari
controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto ((di cui al comma 7, primo periodo.))
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo
14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di
applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni
competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la
normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata,
garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del
presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.):
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel
presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali
nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole
tecniche sul sistema pubblico di connettivita' e con le regole di cui al
disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e
le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per
il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione
tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione
europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano
in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del
presente articolo.»
- La legge 30 dicembre 1991, n. 412, Disposizioni in materia di finanza
pubblica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305),
l'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, Disposizioni urgenti
per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1993, n. 12), convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 17 marzo
1993, n. 63 (Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64), abrogato dalla
presente legge recava: «Iscrizione unica ai fini previdenziali ed
assistenziali.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n.
3) e successive modificazioni:
«Art. 1 (Oggetto dell'imposta). - Sono soggetti alla imposta di bollo
gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti
legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti
amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e
loro consorzi.».
- Il testo del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992
(Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, S.O.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni
di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e
alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n.
161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita'
di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare ((allo
sportello unico del comune, laddove esiste,)) o al comune
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non
possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza
minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di
altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la
conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997,
n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto
del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della
normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a
particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza
professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente,
i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria.
((Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono
necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.))
Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita'
professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del
lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in
materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di
autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale ((previsti dalle normative
regionali.))
Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia
dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita'
di guida turistica ((non puo' essere negato, ne' subordinato allo
svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la
previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di
riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio
in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni
promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide
turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai
soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica
o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita'
di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle
conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica
nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di
appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza
necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale
o specifica.))
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto
salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita'
finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa
normativa. ((All'articolo 123 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e
tecnica da parte delle province".)) Al comma 3 dell'articolo 123
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola:
"autorizzazione" e' sostituita dalle seguenti: (("dichiarazioni di
inizio attivita'")) e le parole da: "e per la limitazione" a:
"del territorio" sono soppresse. ((Al comma 11 dell'articolo 123
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le
parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti" e le parole:
"da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
10.000 a euro 15.000".)) I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317, sono abrogati.
(( 5-bis.
All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le societa',
gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'.
Il titolare";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a
chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione puo' essere
presentata da chi";
c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non puo' essere
presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle
seguenti: "e da coloro";
d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per
la dichiarazione di inizio attivita'".
5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale
dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti:
"proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente
dell'esercizio, nonche¨ la gestione diretta dei beni patrimoniali", e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per
ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero
anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale
rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita'
tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le disposizioni del presente
comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida"
sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di societa'
od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite
dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le
parole: "L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle seguenti:
"L'esercizio dell'autoscuola e' revocato"; dopo il comma 9 e' inserito
il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita'
tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi
cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono inserite le
seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi
programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli insegnanti e
degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la
citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone,
conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame
di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa
domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma
professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto
disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita'
di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente
l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre
il disposto del comma 9-bis del presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o
piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola,
con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei
corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale,
l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti,
con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le
tariffe praticate, depositandone copia presso la competente
amministrazione provinciale, nonche¨ le modalita' di esposizione e
informazione per l'utenza.))
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e
regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, e' inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i
soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in
Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni
di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita'
distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico
comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di
concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul
percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono
ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico"».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
costitutivo della Comunita' europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europee n. C325 del 24 dicembre 2002.
«Art. 81. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti
gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e
tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra
Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato
comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo
tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare
per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con
l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del presente articolo,
sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate
inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese;
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di
imprese, e
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei
prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando
agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed
evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per
una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
(Omissis).
Art. 83. - 1. I regolamenti e le direttive utili ai fini
dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono
stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo
di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'art. 81, paragrafo 1, e
all'art. 82, comminando ammende e penalita' di mora;
b) determinare le modalita' di applicazione dell'art. 81, paragrafo 3,
avendo riguardo alla necessita' di esercitare una sorveglianza efficace
e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo
amministrativo;
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di
applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82;
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di
giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente
paragrafo;
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le
disposizioni della presente sezione nonche' quelle adottate in
applicazione del presente articolo, dall'altra.
(Omissis).
Art. 86. - 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti
delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali
o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89
inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle
regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme
non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve
essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunita'.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del
presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune
direttive o decisioni. (Omissis).».
- La legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attivita' di
barbiere, parrucchiere ed affini), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1963, n. 66.
- La legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di
acconciatore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005,
n. 204.
- La legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di estetista)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1990, n. 4.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli
articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina
delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1997, n. 188.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n.
221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della
legge 5 marzo 2001, n. 57 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
2001, n. 66 in materia di riqualificazione delle imprese di
facchinaggio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2003, n.
192.
- Si riporta il testo della lettera b), comma 1 dell'art. 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30
giugno 2003, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2003,
n. 192:
«Art. 5 (Requisiti di capacita' economico-finanziaria).
- 1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'art. 2,
sono requisiti di capacita' economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilita' attestata da istituto bancario. Le
imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine
dell'esercizio successivo al primo anno di attivita';
b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale piu' riserve)
pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico
nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa
ha facolta' di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo
dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del
bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito
si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile.
Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni
strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente
liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito
mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere
iscritto nel collegio; (Omissis).».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni (Riforma della legislazione nazionale del
turismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92:
«Art. 7 (Imprese turistiche e attivita' professionali). - 1. Sono
imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche,
organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione
e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti
balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti
alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al
comma 1 e' predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono
estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i
benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l'industria, cosi' come definita dall'art. 17 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine
disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa
vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma
5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto
il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita'
previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non
appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere
autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia,
secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese
nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti
richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le attivita'
professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata
in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita'
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri
aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali
di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono
uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre
1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di
attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli
agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione
del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce
meno abbienti della popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono
ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai
benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
(Omissis).».
- Si riportano i testi dei commi 2, 3 e 11, dell'art. 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario, come modificati dalla presente legge:
«Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis).
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da
parte delle province.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazione di inizio
attivita' e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti
sulla base di apposite difettive emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed
in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. (Omissis).
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio
attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa
attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
(Omissis).».
- Si riportano il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 (Regolamento
recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1995, n. 177, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1(Attivita' e limitazione numerica delle autoscuole). - 1. Le
autoscuole possono svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla
guida, cosi' come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione
del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il
conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti,
comprese le relative certificazioni e nonche' tutte le altre pratiche
relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8
della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2.
3-7. (abrogati).».
- Si riportano i testi dei commi 4-13 dell'art. 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis).
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono
presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare
deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e
permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni
patrimoniali; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il
possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere
preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in
possesso dell'idoneita' tecnica dell'autoscuola, rispondendo del suo
regolare funzionamento nei confronti del concedente.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia compiuto gli
anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti
dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve
essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dall'art. 120, comma 1.
(Omissis).
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a tre
mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli
istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del
regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del
titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali
del titolare, a quest'ultimo e' perimenti revocata l'idoneita' tecnica.
L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque
anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti
di idoneita', i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi
programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico,
anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche'
la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede
dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il
conseguimento della patente di guida.
11. (Omissis).
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma
professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto
disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita'
di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente
l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre
il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la dichiarazione
di inizio attivita'. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per
lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita'
di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Si riporta il testo del comma inserito dopo il comma 5 dell'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). -
(Omissis).
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i
soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in
Italia in regime di libera prestazione di servizi.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006,
n. 6, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi
di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni
di traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
(Omissis).».
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas
naturale, ((nonche' di facilitare l'accesso dei piccoli e medi
operatori,)) fino al completo recepimento della direttiva
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas
dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono
cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato
regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della deliberazione
n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella ((Gazzetta
Ufficiale)) n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di
cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004,
pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale)) n. 66 del 19 marzo
2004, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di
versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
((al primo periodo del)) comma 1, le autorizzazioni
all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato
regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita
con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi
complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo principi
trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
Riferimenti normativi:
- La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003, relativa a (Norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
- La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del
17 luglio 2002, n. 137 (Adozione di garanzie di libero accesso al
servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione
dei codici di rete) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2002, n. 190.
- La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26
febbraio 2004, n. 22 (Disposizioni in materia di mercato regolamentato
delle capacita' e del gas di cui all'art. 13 della Del.Aut.en.el. e gas
17 luglio 2002, n. 137/02), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
marzo 2004, n. 66.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
giugno 2000, n. 142:
«Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - L'attivita' di
importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti
all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a
criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'art. 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di
importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione
e del sistema di trasporto;
d) disponibilita' di stoccaggio strategico ubicate nel territorio
nazionale nella misura del 10% delle quantita' di gas naturale importato
in ciascun anno e con una disponibilita' di punta giornaliera al termine
del periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione
media giornaliera prevista nello stesso periodo di punta, nel rispetto
dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 28, comma 2, e delle
disposizioni dell'art. 12;
e) capacita', mediante opportuni piani di investimento, di contribuire
allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso
infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o
attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
3. I valori di disponibilita' di cui al comma 2, lettera d), possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema
del gas.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il diniego,
fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso
entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la
relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla
Commissione delle Comunita' europee. Il soggetto importatore,
contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1,
trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli elementi
di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali e'
stato gia' concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono,
a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e
comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di modulazione
annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e delle strutture
di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione,
rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio
strategico il 50% della capacita' dell'impianto di stoccaggio presente
nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente
al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da
ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di importazione
dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad
un anno, l'attivita' di importazione di GNL non e' soggetta
all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono
comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente
al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a
comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
7. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi
appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla comunicazione entro
sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas degli
elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto gia' svolgono tale attivita' devono
comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui
al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire
una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in
misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base
annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non
comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta
stagionale possono essere sottoposti nell'ambito della procedura di
autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilita'
di stoccaggio strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli
previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema
del gas.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti
gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri
Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' impegnate per
l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle
disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per
il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di importazione
sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio
2002.».
Art. 12.
(Soppresso).
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di
valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle
concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta
velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca
di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore
(( 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.))
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al
primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e
«tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi
del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226
del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
(( 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e
professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di
cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria
superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la
formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli enti
locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma
1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono
comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli
attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale,
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli
allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i
licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi
dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n.
296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al
fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31
luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
scolastico e formativo 2009-2010,».
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal
Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al
fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito
repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto
delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere
costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti
professionali, le strutture della formazione professionale accreditate
ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione
e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori»
nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla
base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro
realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative
di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti
secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della
cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita
sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri
organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di
attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la
seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge
10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge
10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite
dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna
delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di
applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento
delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non
possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva
delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno
effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di
cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o
giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: «costituito dal sistema»
sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e
conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo
comma, le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono sostituite
dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1,
comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono
soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti
agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni
economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono
soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del
medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni
inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un
altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione
medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi
alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad
un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo le parole: «di domicilio,» sono inserite le seguenti: «ovvero
del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,».
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in
deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto
esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a
garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue
automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione
garantita.
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore quietanza
attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al
conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa
data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza alcun onere
per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di
trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in
via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal
creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un
giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al
debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla
scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice civile
per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso
l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della
dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione
dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi
richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore,
accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma
secondo modalita' conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in
mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino
all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e'
necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies
trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi
8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla
data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a
8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai
commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita'
del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies
estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata
alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a
8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano
applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i
finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro
iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del
Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita'
competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e
comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le
priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture
ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo
Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del
disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente
Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta
Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle
relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea
Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario
della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di
proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A.,
relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei
Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta
Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma
8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse
derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors
in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive
modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o
tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in
deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma
8-duodevicies, degli oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai
lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi
effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita'
da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo
oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico».
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di
ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies
a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle
opere del Sistema alta velocita'.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 191 del testo unico del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario:
«2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il
liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli
istituti professionali e gli istituti d'arte.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n.
257, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finalita' e durata). - 1. I percorsi liceali forniscono allo
studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla societa'
nella realta' contemporanea, affinche' egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni,
ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la
padronanza di conoscenze, competenze, abilita' e capacita', generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le
competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e
10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una
specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente
con l'indirizzo di riferimento.
2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in
due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare e prevede altresi' la maturazione di competenze
mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di
capacita' e di abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale
e professionale del corso di studi.
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di
cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le
universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di
studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi
dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, nonche' per l'approfondimento delle conoscenze e
delle abilita' necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro.
L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, nonche' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative
di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'universita'
ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti
e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto
anno da' inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, e delle scienze umane.
Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1,
come previsto nei successivi articoli.
7. (Abrogato).
8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di
cui all'art. 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante
la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.».
Gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento
ordinario, abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente:
«Liceo economico»; «Liceo tecnologico».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario:
«Art. 3 (Piano dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano
dell'offerta formativa. Il piano e' il documento fondamentale
costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito
della loro autonomia.
2. Il piano dell'offerta formativa e' coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati
a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo
conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalita'.
3. Il piano dell'offerta formativa e' elaborato dal collegio dei docenti
sulla base degli indirizzi generali per le attivita' della scuola e
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal
consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano
e' adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.
- Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo della lettera f), comma 605, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
supplemento ordinario:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o
piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati
interventi concernenti: (Omissis);
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione,
a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari
settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di
piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell"art. 27 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257,
supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis).
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di
istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010, previa definizione
di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di
tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di
competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo
ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo
e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta
entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza Stato-regioni in
cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri
e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai
fini di eventuali deliberazioni successive.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unicata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
- Si riportano i testi dei commi 624 e 631 dell'art. 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
(Omissis).
«624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622,
proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati
dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette
risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle
misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la
valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate
dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
(Omissis).
631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e' riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta
formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo
decreto legislativo.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.:
«Art. 7 (Reti di scuole). - (Omissis).
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col
piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per l'acquisizione di
servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 147 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 47 (Detrazione d'imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) i-quater) e i-octies del comma 1 dell'art. 15. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito
della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha
conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento
dell'onere rimborsato.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse,
nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento
di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del
servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti
ed associazioni.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001,
n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
27 febbraio 2002, n. 16 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49):
«Art. 5-ter (Contabilita' speciali). - 1. Le risorse finanziarie
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono
affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono
affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti
l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il
funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita'
e programmi agli stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con
provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
competente.».
- Si riporta il testo del comma 634, dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione
del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere
dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono
disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le
variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi
previsti dai commi da 622 a 633.».
- Si riportano i testi del comma secondo, n. 2, dell'art. 7 e del comma
7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). -
(Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di
richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui
quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate.
(Omissis)».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione e' costituito dal sistema dell'istruzione secondaria
superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo
unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finalita' e durata). - (Omissis).
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di
cui agli allegati C, C/1, C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Attivita' educative e didattiche). -
(Omissis).
2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono
organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto
delle richieste delle famiglie e degli studenti, attivita' ed
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e
professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La
scelta di tali attivita' ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per
gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti
alla frequenza delle attivita' e degli insegnamenti prescelti. Le
relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di
ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro
autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro
autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del
quinquennio, relativo alle attivita' e insegnamenti facoltativi,
definito dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 11 e incrementarlo nei limiti delle
loro disponibilita' di bilancio.
(Omissis)».
- Si riporta l'allegato B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, come modificato dalla presente legge:
«Allegato B (Art. 2-comma. 3).
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente [1] a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione per il sistema dei licei.
[1] I sostantivi "studente", "allievo", "ragazzo" ecc. si riferiscono al
"tipo" persona al di la' delle differenze tra maschi e femmine che ogni
docente dovra' considerare nella concreta azione educativa e didattica.
Le articolazioni del profilo.
Strumenti culturali per i percorsi liceali.
I giovani, dopo aver frequentato qualsiasi liceo, attraverso lo studio,
le esperienze operative, il dialogo, la valorizzazione della loro
creativita' ed indipendenza intellettuale, sono posti nella condizione
di: avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale e critico di fronte alla realta', ai suoi
fenomeni ed ai problemi; riconoscere, nei diversi campi disciplinari
studiati, i criteri scientifici di affidabilita' delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono; distinguere il valore conoscitivo
delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine e
individuare in esse, dove ci siano, le matrici classiche dei
procedimenti e la loro evoluzione attraverso il pensiero moderno e
contemporaneo; possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nell'ambito dei vari contesti sociali e culturali;
avere consapevolezza e conoscenza delle principali tappe dello sviluppo
storico della lingua italiana e del suo rapporto con i dialetti interni,
le lingue minoritarie e con le principali lingue europee; riuscire a
stabilire comparazioni e a riconoscere i vari elementi di continuita' o
di diversita' tra l'italiano e le lingue antiche o moderne studiate;
possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze
ricettive, produttive, di interazione, di mediazione, intese come
strumento di approfondimento di significato e di interpretazione di
codici diversi; possedere competenze in una o piu' lingue settoriali
tali da permetterne l'utilizzo e l'approfondimento all'universita' o nel
proprio ambito di lavoro; conoscere le linee essenziali della nostra
storia letteraria e orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali; istituire rapporti significativi e storicamente
contestualizzati con i movimenti e le opere piu' importanti delle
letterature classiche e moderne, soprattutto con quelle dei Paesi di cui
si studiano lingua e cultura; essere consapevoli della misura in cui le
lingue e le civilta' classiche costituiscono il fondamento della
fisionomia culturale e linguistica dell'europa; individuare e
comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi orali,
scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro
strategie espressive e negli strumenti tecnici utilizzati; conoscere le
linee essenziali, gli avvenimenti ed i personaggi piu' importanti della
storia del nostro Paese, inquadrandola in quella dell'Europa, a partire
dalle comuni origini greco-romane e nel quadro piu' generale della
storia del mondo; collocare la storia nei contesti geografici in cui si
e' sviluppata e cogliere le relazioni tra tempo, ambienti e societa',
nelle dimensioni locali, intermedie e globali; padroneggiare le nozioni
e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica,
sapendone inquadrare storicamente i principali autori, leggerne i testi
piu' significativi e apportare il proprio contributo di pensiero nella
discussione dei temi metafisici, logici, etici, estetici e politici
posti all'attenzione; "leggere" opere d'arte significative (pittoriche,
plastiche, grafiche, architettoniche, urbanistiche, musicali) nelle
diverse tipologie e collocarle nel loro contesto storico, culturale e
tecnico; conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti
matematici, statistici e del calcolo delle probabilita' fondamentali e
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter
operare nel campo delle scienze applicate; comprendere il tipo di
indagine propria delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei
fenomeni, la convalida sperimentale del modello, l'interpretazione dei
dati sperimentali; collocare il pensiero matematico e scientifico nei
grandi temi dello sviluppo della storia delle idee e della cultura,
nella storia delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche; avere familiarita' con gli strumenti informatici per
utilizzarli nelle attivita' di studio di approfondimento delle altre
discipline; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella
formalizzazione e scomposizione dei processi complessi,
nell'individuazione di procedimenti risolutivi; acquisire le conoscenze
tecniche e tecnologiche indispensabili nella vita quotidiana e
sperimentare l'uso di semplici strumenti tecnologici; conoscere le
caratteristiche dei sistemi tecnici semplici e i tipi di funzioni da
essi svolte; individuare le connessioni tra scienza e tecnica; essere
consapevoli delle potenzialita' comunicative dell'espressivita' corporea
e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e
inquadrare criticamente l'importanza dell'attivita' sportiva nella
storia dei singoli, del mondo civile e della cultura.
Liceo artistico:
individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e
giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici
e culturali; conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva
e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione
al contesto storico-sociale; conoscere e padroneggiare tecniche
grafiche, pittoriche, plastiche e architettoniche e collegarle con altri
tipi di linguaggio studiati; impiegare tecnologie tradizionali e
innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle
proprie potenzialita' artistiche.
Liceo classico:
individuare la presenza di radici, parole o elementi grammaticali
greco-latini nella lingua italiana, in quelle comunitarie studiate e nel
lessico specifico di altre discipline di studio; sviluppare e potenziare
con l'apprendimento delle lingue classiche le capacita' di analisi e di
elaborazione critica di ogni argomento di studio; valutare il
significato e l'apporto strategico delle singole discipline nel quadro
culturale; percepire l'importanza del pensiero filosofico e scientifico
e le reciproche connessioni e interdipendenze che hanno permesso
l'evolversi della civilta'; riconoscere nella civilta' contemporanea la
permanenza di miti, personaggi, spiritualita', ereditati dalla civilta'
grecoromana e, nello stesso tempo, saper evidenziare gli elementi di
discontinuita' tra quella civilta' e la nostra nelle varie forme della
cultura giuridica, politica, storica, religiosa, morale, filosofica,
letteraria, scientifica, tecnologica e artistica; utilizzare gli
strumenti filologici, affinare la sensibilita' ai valori estetici,
applicare il rigore metodologico per interpretare il presente e rendere
creativamente viva l'eredita' spirituale greco-romana.
Liceo linguistico:
comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni
professionali; riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue
studiate, i diversi generi testuali, i differenti linguaggi settoriali;
passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro; fruire in
maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti
diverse; affrontare in lingua diversa dall'italiano contenuti
disciplinari del corso di studi; riflettere in un'ottica comparativa
sulla struttura, sull'uso e sulle variazioni dei sistemi linguistici
studiati; conoscere aspetti significativi delle culture straniere e
riflettere su di esse in prospettiva interculturale; confrontarsi in
modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso
il contatto con civilta', stili di vita diversi dai propri, anche
tramite esperienze di studio nei Paesi in cui si parlano le lingue
studiate.
Liceo musicale e coreutico:
conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico
nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione
e la decodifica dei testi; individuare le ragioni e i contesti storici
relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti
musicali e allestimenti coreutici; conoscere ed analizzare gli elementi
strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della
composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e
dell'improvvisazione; conoscere le relazioni tra musica, motricita',
emotivita' e scienze cognitive. In particolare, per la sezione musicale:
conoscere e utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale;
conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico in campo musicale;
usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del
proprio studio; utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a
integrazione di quello principale, praticandone le tecniche di base;
partecipare ad insiemi vocali e strumentali e adottare comportamenti e
tecniche adeguate; eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi
con capacita' di autonomia nello studio e di autovalutazione della
propria esecuzione. In particolare, per la sezione coreutica: analizzare
il movimento e le forme della danza negli elementi costitutivi di gesto
e musica; acquisire le tecniche e le competenze esecutive fondamentali
nei repertori di danza classica, moderna e contemporanea, operare in
equipe e conoscere le componenti tecniche e stilistiche relative ad
allestimenti di repertorio; conoscere i diversi elementi di stile della
coreografia attraverso le varie epoche e interpretare repertori del
patrimonio coreutico.
Liceo scientifico:
approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi
critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze
naturali; seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, consapevoli
delle potenzialita' e dei limiti degli strumenti impiegati per
trasformare l'esperienza in sapere scientifico; individuare rapporti
storici ed epistemologici tra logica matematica e logica filosofica;
individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi
simbolico-formali e il linguaggio comune; usare procedure
logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei
metodi di indagine scientifica; individuare i caratteri specifici e le
dimensioni tecnico-applicative dei metodi di indagine utilizzati dalle
scienze sperimentali; individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo
tra teorie matematiche e scientifiche e teorie letterarie, artistiche e
filosofiche.
Liceo delle scienze umane:
conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e
collegare, interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca
pedagogica, psicologica e socio-antropologica; definire con criteri
scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che
influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi; ricostruire,
attraverso letture di pagine significative, le varie forane identitarie,
personali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di
convivenza e le attivita' pedagogiche ed educative da essi scaturite;
confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realta'
attuale la complessita' della condizione e della convivenza umana, con
particolare attenzione ai luoghi dell'educazione, ai servizi alla
persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze
espresse dalla necessita' di «apprendere per tutta la vita»;
familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative
comprese quelle relative alla media education.»
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 31 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2005, n. 257, supplemento ordinario.
«Art. 31 (Norme finali e abrogazioni). - (Omissis). 2. Le seguenti
disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad
applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette classi: art. 82, esclusi i commi 3 e 4; art. 191, escluso il
comma 7; art. 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; art. 193; art.
194; art. 195; art. 196; art. 198; art. 199; art. 206.
(Omissis)».
- Si riportano il testo del comma 224, dell'art. 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
«(Omissis).
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine
di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto romiscuo,
immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli
consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e'
disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di
avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo
pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni,
e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e'
anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che
recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare
in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e
quarto del comma 231».
- Si riportano il testo del comma 225, dell'art. 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come
modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi
del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di
veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso
dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di
residenza e di domicilio, ovvero del comune dove e' ubicata la sede di
lavoro, di durata pari ad una annualita'. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definite le modalita' di erogazione del rimborso di cui al
presente comma.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2878 del codice civile: «Art. 2878
(Cause di estinzione). - L'ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione