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Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n.244)
testo in vigore dal: 1-1-2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di
12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di
competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro
ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni
2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed
in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle
previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria
2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono destinate, qualora
permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento
degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di
sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di
reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla
lotta all’evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a
riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, relativo alla base
imponibile, al comma 1, le parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse; b) l’articolo 11 è
sostituito dal seguente: "Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1.
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000
euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, l’imposta non è dovuta. 3. L’imposta netta è determinata operando
sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni
previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è
superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo
d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi"; c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. – (Detrazioni
per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i seguenti importi:a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito
complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi
della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il
reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro,
se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20
euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200
euro; c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti
con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per
tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso
di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso
la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento
tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al
secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a
riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione
stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione
compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato,
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni
previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433
del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2. Le detrazioni
di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore
a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi
di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il
rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione
compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di
cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a
uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"; d) l’articolo 13 è
sostituito dal seguente: "Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a) 1.840 euro, se il
reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di
lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, aumentata del
prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il
reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 2.
La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un
importo pari a: a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000
euro; d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000
euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile
con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell’anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera
7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito
complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più
redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con
quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non
supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro
e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1,
lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una
detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2,
3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo
non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti
indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali. "; e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo
13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis)
e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".
7. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:"Le detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13"; b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite
dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13"; c)
al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato.
9. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle
altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei
commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate
le seguenti modificazioni:a) i livelli di reddito e gli importi annuali
dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con
entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un
figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a
decorrere dal 1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge.
Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi
mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione; b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15
per cento; c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con
figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono
essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla
lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la
famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; d) nel
caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26
anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei
figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21
anni compiuti purché studenti o apprendisti; e) restano fermi i criteri di
rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12,
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall’anno
2008.
12. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è
inserito il seguente: "12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa
sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita
alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli
anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella
misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella
misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la
suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto
degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione,
a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata
nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa
sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota viene versato
dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura di
gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi
erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che
risultano dal registro di carico e scarico previsto dall’articolo 25, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni del presente comma".
13. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il
seguente: "Art. 10-bis. – (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore). – 1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62- bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione,
al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di
settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche
ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel
medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica
cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese
di febbraio di ciascun anno. 2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione
degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da
specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti
dall’articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di
significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle
caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o
compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di
cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all’entrata
in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di
concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma.
In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli
previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad
accertamenti automatici.(*) Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 10 della medesima
legge.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
14-bis. Gli indicatori
di normalita' economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi,
compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o
corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al
comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di
accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova
per gli scostamenti riscontrati.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunti dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
15. Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato.
16. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "4. La disposizione del comma 1 del
presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno
dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo
decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel
periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso
di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei
mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera
prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un
periodo di non normale svolgimento dell’attività".
17. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è
inserito il seguente: "4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei
contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione
degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici
indicatori, di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora
l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia
pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini
dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi
si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella
motivazione dell’atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono
l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto
inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione
che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, nonché al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4- bis dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e
17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data del 1º gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla
lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la
presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare.
Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione
ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività, può altresì essere
richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per
i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo
periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori
di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della
attività medesima.
21. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20,
anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica
attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per
effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 20.
23. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) le parole: "con periodo d’imposta pari a dodici
mesi e" sono soppresse; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora
l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno
effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007.
25. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o
infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito
d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
26. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o
infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di
quella dichiarata".
27. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o
infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior
imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di
settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 1, lettera b),
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa
sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura
o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario"; b)
all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario ".
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto
a decorrere dal 1º luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui
l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice
fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice
fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di
obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.
30. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro
il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia delle
entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della
successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle
entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di
comunicazione, vale come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità, anche progressive, per l’attuazione delle disposizioni del comma 30.
Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di
controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo
pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto
Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l’anno 2008.
33. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), nel primo
periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: "La violazione è punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli
articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione
dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli
articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione
l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di
conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il
mancato pagamento della suddetta sanzione"; b) al comma 1, lettera b), primo
periodo, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165"; c) dopo il comma 1, è inserito il
seguente: "1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla
sanzione irrogata"; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le violazioni
dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le
relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla
base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia.
L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino
al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla
medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per
l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti"; e) al comma 3, le parole: "da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 258 a euro 2.582".
34. Per le violazioni di cui all’articolo 7- bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo
39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già
contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo
a restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva
o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per
le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del
termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle
agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in
seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo
per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche
e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata
in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:a)
incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a
riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili
obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna
prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente
all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per
ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i
termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1º
marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo
svolgimento dell’attività.
43. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art.
25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). –
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. 2. La ritenuta di
cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come
redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".
44. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al quinto
comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o
di un altro subappaltatore; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro
componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere"; b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri
decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006,
ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai
sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti
immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito
della loro attività per la conclusione degli affari"; b) all’articolo 57, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Gli agenti immobiliari di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento
dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale
stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari".
47. All’articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una
somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dai seguenti: "22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata
ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento
del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo
di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non
legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale
o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che
ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale
attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. 22.1. In caso di
assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è
obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di
competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui
al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e,
ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a
rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ".
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere
dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai princìpi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare
l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente
disposizione comporta l’irrogazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a
180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di
avere effetto tutti gli atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio
2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la
realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da
effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla
realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di
conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un
approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede,
con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo
svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati
relativi all’import/ export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono
trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti
residenti.
54. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità
tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel
rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le
modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export
alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema
integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione, al costante scambio* ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore
pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dell’andamento dei flussi finanziari.
* N.d.R.: Termine
aggiunto dall'art. 2 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U.
n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe
tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni,
da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che
compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso
e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i
servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e
delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro dell'economia e
delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione
finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la
razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo
della fiscalita' delle cui banche di dati è comunque contitolare(**), funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del
sistema integrato di cui al comma 56.*
* N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 39 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
(**) N.d.R.: Comma
così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. – 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all’articolo 2, la
Commissione: a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni
di organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni
tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra
contribuenti e amministrazioni; b) esprime un parere sulle attività svolte
annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso
dell’anno".
59. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:"Il Ministero
dell’economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti
nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma,
nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto
forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi
ultimi non identificabili".
60. Dall’attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio
dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di
monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche
criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2- bis è sostituito dal
seguente: "Art. 2-bis. – (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni). – 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio
2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.
212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati,
tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli
esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito; b) mediante
raccomandata in ogni altro caso. 2. L’Agenzia delle entrate può, su istanza
motivata, derogare all’obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora
siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento
delle attività di cui alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della
risposta telematica".
63. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
64. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono
inseriti i seguenti: "25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di
cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente
fine assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria
gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per
effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 25-ter. Il contenuto, i
termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate ".
65. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater)
pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi
dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra
confirmatoria o penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, all’articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in
formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".
68. All’articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "titolari"
sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro delegati, ".
69. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito
dal seguente: "12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma
dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere
dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000
euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.
Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al
Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che
individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che
consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma".
70. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si
applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione
ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
71. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "nell’esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi".
72. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito
la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è
riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente
articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
74. All’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alle lettere b) e c), dopo le parole:
"dalle società," sono inserite le seguenti:
"nonché i trust,"; 2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono
inserite le seguenti: "compresi i trust,"; b) al comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati,
i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione
del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano
altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari
del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,
nonché vincoli di destinazione sugli stessi".
75. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera g-quinquies) è inserita la seguente: "g-sexies) i redditi imputati al
beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non
residenti;".
76. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma,
lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti:
"nonché i trust,"; b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,".
77. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la
seguente:"a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per
cento"; b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) a
favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento"; c) dopo il comma 49 è inserito
il seguente: "49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e
49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del
valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro".
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. I trasferimenti, effettuati anche
tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice
civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e
di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di
soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni
mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo
2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione
di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il
mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata"; b) all’articolo 8, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione
della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali"; c)
all’articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli
atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, è sostituito dal seguente: "Art. 3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta
di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a)
mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia
delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento
in conto corrente postale. 2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo
dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per
eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o
superiori ad euro 0,05. 3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima
di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui,
rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della
tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima
è stabilita in euro 0,50".
81. All’articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ",
dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari
individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26
luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla
osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della
revoca del nulla osta stesso".
82. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è
sostituito dal seguente: "13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai
soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
individuati: a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare; b) le
modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo
contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i
soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento
annuale a saldo; d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito
derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo
erariale unico dovuto per l’intero anno solare; e) i termini e le modalità con
cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché
gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la
determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità con cui
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei
soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in
cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma
82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti
passivi d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del
direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e
successive modificazioni.
84. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i
seguenti :"Art. 39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo
dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo
erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e
per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari
in applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo
della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico
dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.2. Nel caso in cui
risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del
controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la
reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti,
può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.3. Con
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della
liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1. Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a
titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). – 1. Le
somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell’articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico,
nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine
di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il
quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto
del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al
comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. 3.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario
di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2
dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi,
l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è
ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. 4. Qualora il
concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i
ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle garanzie e
il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva
dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). – 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per
l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche
sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro
o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di
cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo.Per gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione. E'responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in
cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il
maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla
base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal
comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel
caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di
rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le
somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il
soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in
cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla
osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale. 3. Gli
uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per
gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate
non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base
dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi
commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico. Art.
39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La
sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni,
indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.2. Nelle
ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di
euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del
comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. Art. 39-sexies. –
(Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme
giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all’articolo 1, comma
533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i
concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i
relativi interessi e sanzioni.2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui
al comma 1. Art. 39-septies. – (Disposizioni transitorie).– 1. Per le somme che,
a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale
unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli
e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.2. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i
concessionari di rete devono comunicare all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione".
85. All’articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli
apparecchi di cui al comma 6".
86. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. In
materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si
applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli
all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7
non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque
consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle
vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d)
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente
l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati
i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6
ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per
un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) formula di gioco
caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori; b)
assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per
cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attività
dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di
imposta unica e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE; c) raccolta del
concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e
4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.
88. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa
e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esiti delle simulazioni
sugli eventi determinati in modo principale dal caso; d) per le scommesse a
quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste all’articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) per le scommesse a totalizzatore,
applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al
75 per cento della posta di gioco.
89. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto
necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da
apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:a) la
rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; b)
la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al
Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248; c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai
meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte
da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota
fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) aggiudicazione, in base al
criterio dell’offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un
soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più
qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole
previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque
il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco; b)
inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con
procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed
opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni
ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto e previsione
di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare
il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei
consumatori; d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli
di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di
preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed
ininterrotto svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di
contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi; e)
coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva
costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la
devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno
15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della
raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo
gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi,
nelle more dell’operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della
prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere
assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta,
per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda
necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all’articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di
qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in
cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di
iscrizione, sono considerati giochi di abilità;".
94. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n.
384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che
per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e
ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è
consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di
monopolio su istanza da presentare all’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l’osservanza delle
disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per
le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma
di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate sono ubicate
esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito
dismesso e(*) non sono
soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono
l’autorizzazione all’istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi
lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un
periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma
societaria o consortile, l’attività di depositi fiscali nelle superfici dei
locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla
gestione a prescindere dall’effettiva disponibilità, al momento della domanda,
dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la
stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle
autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi
depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l’obbligo di
contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare
commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
98. All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle
seguenti: "nei nove anni successivi".
99. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati,
rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.
100. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006" sono sostituite
dalle seguenti:
", a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007".
[101. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai
contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è
specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal
codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno.
Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi
unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l’importo
dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento
dell’imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una
di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli
immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del
controllo è trasmesso ai comuni competenti.](*)
(*) N.d.R.: Commi
soppressi dall'art. 39 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2007, nel quadro
relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo
dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 39 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
105. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via
telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in
materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali,
secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica
all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio
comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito
dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui
redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e
le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
109. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova
contraria," sono soppresse; b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati
nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie " sono sostituite
dalle seguenti:"beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle
società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie"; c)
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte
le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la
predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione
abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la
percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;"; d) al medesimo comma 1,
ultimo periodo, le parole: "4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti:"4) alle
società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti
quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente "; e) al comma
2, secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono sostituite dalle
seguenti:"l’articolo 110"; f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione
finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da
beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e
nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;"; g) dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi"; h) al comma 4-bis, le
parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai
contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari
al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla
data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo
periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento
ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal
registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci
siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto,
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti
entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura
della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il
valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro
valore fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del
25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima
imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva
è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta,
previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione
ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
113. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e
dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale
esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai
soci sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al
comma 112 da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa.
Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti
di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura,
posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera
di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore
normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è
quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l’attribuzione della rendita catastale.
115. L’applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo
periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non
si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura
dell’1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni
immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per
ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a
quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente
e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui
base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della
base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi,
associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono
dovute nelle misure precedentemente indicate. L’applicazione del presente comma
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
117. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di
revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali
atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, le società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali
nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei
diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da
soci che non possiedano al momento dell’opzione direttamente o indirettamente più
del 2 per cento dei
diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale
civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi
da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi del
comma 141 entro il 30 aprile 2007.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
120. L’opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo
d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con
le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione
della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve
essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonché in tutti i documenti della società stessa. Per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima
applicazione, l’opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in
cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine.(*)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
121. L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente
se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa
destinati rappresentano almeno l’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in
ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80 per
cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica
di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle
detenute nelle società che esercitino l’opzione di cui al comma 125 e i relativi
dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall’attività di locazione
immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei
diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le
attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a
formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse
dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La
società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate
per rilevare i fatti di gestione dell’attività di locazione immobiliare e delle
altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio,
dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti
comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due
esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma
121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l’applicazione
delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun esercizio,
di distribuire ai soci almeno l’85 per cento dell’utile netto derivante
dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni
indicate al comma 121; se l’utile complessivo di esercizio disponibile per la
distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall’attività di
locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale
suddetta si applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza
dell’obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime
speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non
distribuiti.
125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta,
alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate,
svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo
la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente
ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli
utili. L’adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141,
l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai princìpi
contabili internazionali.
126. L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli
immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti
dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario.
L’importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle
eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con
l’aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto
degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando
anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma
121, a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore
all’ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei
diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del
reddito d’impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione
ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell’ingresso
nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale
costo e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai
diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.
128. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo
d’imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d’imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione,
sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella
misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili
destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l’applicazione del comma
127.
130. A scelta della società, in luogo dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali
minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel
reddito d’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime
speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso,
interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
131. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale,
il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente
dall’imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso
corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le
regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati
con utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da tali
società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell’imposta regionale
sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore
della produzione attribuibile all’attività di locazione immobiliare.
Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti
criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione
esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi
precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle quali sia
stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si
imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall’attività di
locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre
attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119,
possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle
suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da
cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie
regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva
d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili
derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.
134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti
nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al
sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del
regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986,
n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di
deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli(*) operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento
sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ,
derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle
partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15
per cento in relazione alla parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti
di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo
d’acconto, con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b)
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1.
La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta
non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su
quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali
di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461. Le società che abbiano esercitato l’opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei
precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e
da altre SIIQ.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
134-bis. Ai fini dell’applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6.
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime
speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli
articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello
da cui decorre l’applicazione del regime speciale, continuano a trovare
applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura
del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il
conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma
125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di
tassazione ovvero ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento;
tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento,
da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale
sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in
un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto
le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società
che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma
125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si
considerano compresi tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati,
sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
ad imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i
conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova
applicazione la riduzione alla metà di cui all’articolo 35, comma 10-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di
investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi
137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su
immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in
via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani
entro la data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del
quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le
medesime società optino per il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In
particolare, il decreto dovrà definire: a) le regole e le modalità per
l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti
autorità; b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui
al comma 126; c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle
perdite riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d’imposta di vigenza del regime
speciale; d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125; e)
il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa
controllate di cui al comma 125; f) i criteri di individuazione dei valori
fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo,
dal regime fiscale speciale; g) le conseguenze derivanti da operazioni di
ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste
controllate; h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all’opzione; i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non
espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai princìpi generali
valevoli ai fini delle imposte dirette; l) gli obblighi contabili e gli
adempimenti formali necessari ai fini dell’applicazione della ritenuta in misura
ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
142. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1,
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. I comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2
con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4: 1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti:"del credito di cui all’articolo 165"; 2) sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’addizionale è dovuta alla provincia e
al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti.
Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è
stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le
aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura
deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia
effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura
vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale
dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove
rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale
dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in
unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui
all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; e) il comma 6 è abrogato.
143. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale
comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento,
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione del presente comma.
144. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
145. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta
di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento
tra quelle indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina: a) l’opera pubblica da
realizzare; b) l’ammontare della spesa da finanziare; c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate
categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni
sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e)
le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo
massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile
dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5
per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere
per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l’esclusione della
manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere
particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di
realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di
conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi
spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i)
opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per
cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data
prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti
effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI), le modalità
ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno
richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta
sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento,
nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di
8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta
riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i
consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome
di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e
per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per
le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
154. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente:
"trenta".
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero
dell’economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro
dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante
rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro
i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non
devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
156. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio
comunale".
157. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 20.1. – (Oneri per la
rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1.
Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007,
gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle
disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi
sono stati affissi, salvo prova contraria".
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché
degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e
delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi
notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti
dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai
quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a
cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento
diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi
sostituire né rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama,
salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi
devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso
i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall’ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell’eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di
tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei princì pi posti dall’articolo 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti
o non sono effettuati i rimborsi.In caso di inottemperanza, si applica la
disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono
stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per
l’effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5
dell’articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di
sospensione" sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9;
l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del
comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4;
l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4
dell’articolo 5 è abrogato; b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole:
"adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le
seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica,"; c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per
gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della
loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una
dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì,
tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili"; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono
abrogati; e) all’articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti:"sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere
formato" fino alla fine del comma sono soppresse; f) l’articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
174. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Resta fermo l’obbligo di presentazione della
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate
le seguenti disposizioni:a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis
dell’articolo 20, l’articolo 20- bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma
5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il
quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
178. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico " fino a: "del committente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e
del committente responsabile"; b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente
dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per
quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o
dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle
altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relative all’efficacia del verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione
delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di
competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso
né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria,
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il
calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1,
punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009(*); b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2,
lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) il
termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008(**). Tale proroga non si applica
alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285e modificato dall'art. 5 del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2008.
(**) N.d.R.: Termine
prorogato al 31 dicembre 2008 dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285
e, successivamente, al 31 dicembre 2009 dal
Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante
"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente", pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2008. In sede di
conversione in legge del D.L. n. 208/2008, all'art. 5 è stata soppressa la
lettera b) del comma 1, recante la proroga in commento. Conseguentemente, rivive
il termine del 31 dicembre 2008 di cui al surriportato c. 184. Si veda però
l'art. 5, c 1bis del d.l. n. 208/2008, introdotto in sede di conversione in
legge, in tema di disciplina transitoria ex art. 17 del d.lgs. n. 36/2003.
185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la
realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito
delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di
gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette
associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti
dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni
offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalità.
186. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185,
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di
euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si
fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di
intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni,
da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da
coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la
parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera
l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS
derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di
euro annui.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 39-quater del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle
amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V
della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una
compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º
gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a
decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere
sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è
applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
190. Dall’anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva,
di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di
compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle
risorse.
191. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’incremento del gettito
compartecipato, rispetto all’anno 2007, derivante dalla dinamica dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo
criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di
finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
192. A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota di compartecipazione è determinata in
misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione dei commi da 189 a 192
in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine
della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni
e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) al comma 1 dell’articolo 65: 1) la lettera d) è sostituita
dalla seguente:"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di
visure e certificati ipotecari "; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento
degli atti"; 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a
tutti i soggetti interessati"; b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è
sostituita dalla seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di
determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto
dall’articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche
in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro
attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni
caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a
società private, pubbliche o miste pubblico-private.
196. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data
di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia
del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità
per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di
attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della
capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza,
dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si
applica ai poli catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di
stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di
tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del
presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e
sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso
criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel
protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono
determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli
di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i
controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali
di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie,
tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli
enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e
nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche
modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la
interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono
assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e
l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del
sistema pubblico di connettività.
199. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli
attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo
in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei
dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività
di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può
avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del territorio, con
la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività
realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze ed
alle competenti Commissioni parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile"
sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e
istituzioni culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al
patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità,
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri
sostitutivi".
203. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da
adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i
termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente
comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa tra
l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva
non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del
costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori
riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
205. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo
d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote
di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
206. In sede di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di
proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in
misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri
di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati
nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale
è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento
del 100 per cento del valore corrente di mercato.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono(*) essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
208. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la
razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità
di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e
conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti
[nell’atto di indirizzo di cui](*) al comma 204, definisce annualmente le relative
modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
(*) N.d.R.: Periodo soppresso dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl.
Ordinario n.285.
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego
dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del
sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui
all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero
per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato
per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni
d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di
legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte
in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al
Ministero delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 210
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui
all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità
urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco è
trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto.
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero
delle infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle prescrizioni
urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva,
ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di
locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa
comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini
di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti
comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle
aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i
princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio
può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale
pubblico.
I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione
che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero
l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello
Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero
strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo
dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle
funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
215. E' attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei
soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto
dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare
in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del
demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n.
367.
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni
pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la
dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella
disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso
dell’Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in
uso all’Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per
lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali
dell’Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per
essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono
sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta
di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di
dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell’articolo 214- bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "3-bis. Tutte le trascrizioni ed
annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213
e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento ".
219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad
uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate
dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si
interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già
affidate all’Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall’Agenzia medesima.(*)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
220. All’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ".
221. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"5. Le somme ricavate ai
sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall’affitto,
dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al
finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica e per
l’informatizzazione del processo".
222. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul
trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile,
sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della
legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennità di buonuscita, di cui all’articolo
3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici
e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i
cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro,
rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto
limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 222
affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente
riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a
favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo,
immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad
un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la
concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta
rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di
demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80
euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato
che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come
credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma
224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati,
quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto
pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata
pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del
rimborso di cui al presente comma.
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le
modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2
al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti
autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è
estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle
autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare,
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i
quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante
la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate
al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli
nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per
ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5
tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a
fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione
da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore
a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed
omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500,
incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato,
nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120
grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino
le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel
rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi
226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i
veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a
decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di
immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai
commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare
al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto
del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato
ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità
dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del
certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestore del
pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative
all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le
trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed
al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali
provvedono al necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell’applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri
autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici
o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini
della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei
veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso
in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante
dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano
la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a)
copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di
circolazione relativi al nuovo veicolo; b) copia del libretto o della carta di
circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del
veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico; c) copia
della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di
proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo
demolito; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la
demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli
ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31
dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull’efficacia
della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei
trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica
previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui
al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5
del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero
dell’economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento
degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai
veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di
consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti
dall’attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e
le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle
regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1º dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2008(*), in caso di
acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale
sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata
attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa
l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il
costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro
per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo
quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i
motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e
acquirente.
I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli
adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31
gennaio 2007.
(*) N.d.R.: Termine
così prorogato dall'art. 29, c. 2 del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe")
pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007.
237. Al comma 63 dell’articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto
il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli
importi della citata tabella 1".
238. Il comma 59 dell’articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
sostituito dal seguente:
"59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su
autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano
per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4",
di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore
per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui
quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione.
240. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a
pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice
di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra
la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate
maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata
in base alla potenza effettiva dei motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006.
E' abrogato il comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione
aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007
e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e
quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della
imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo
non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi
dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e
2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti
dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni
strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente
l’importo di 5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto
di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese
interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano
trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle
condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è
subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza
preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine
di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi. La società risultante dall’aggregazione che nei primi quattro
periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori
operazioni straordinarie, di cui al titolo IlI, capi III e IV, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei
commi da 242 a 249, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della
procedura di cui all’articolo 37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la
decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare
l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività
produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta
precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti
fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non
sono dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
aggiunto il seguente:"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che
costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con
finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi
acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del
demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:a)
classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:1) categoria A: aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per
utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per
utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei
requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni
competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione
di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una
quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni
di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio; b)
misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º
gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT
maturati alla stessa data:1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata
con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria
A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con
impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;
euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro
quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico di cui al
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro
0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per
l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si
applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le
pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di
produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona
di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a
6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto:
fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500
metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i
valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa
riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell’ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese
nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º
gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c)
riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in
presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore
utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorità marittime di zona; 2) nel caso di concessioni
demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo
di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei
manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali; d) riduzione dei canoni
di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate
al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37
del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i
titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese
turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per
cento".
252. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a
decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le
concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei
anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti
i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le
aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono
inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine
di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento
della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di
balneazione.
255. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali
marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a
quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma
1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla
medesima disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi
contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto
assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il
suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene
demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma
restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il
ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei beni del demanio
dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale
totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato
nella misura utile a determinare un introito diretto per l’erario pari a 3
milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel
2009.
259. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni
immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà
dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o
locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta
anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di
nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o
attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il Ministero dell’economia e
delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi
di programma per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione
degli immobili di cui al presente articolo. 3. Agli enti territoriali interessati
dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50
per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto
ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è
corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo
abilitativo edilizio. 4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente
articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di
tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario
dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. 5. I criteri di
assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al
presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio,
prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso
dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo
valutato sulla base del piano economico-finanziario. 6. Per il perseguimento
delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai
sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità
giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno
ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i
beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione
dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività
corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi
all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da
eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli
immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di
proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la
consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
261. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11,
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente
articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni
cinquanta".
262. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Per la valorizzazione di cui
al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti
territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è
attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico
e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di
sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi
sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E' elemento prioritario
di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività
di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o
locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di
solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari
opportunità.
15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili
pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate
alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili
di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono
effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nel
rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile".
263. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) al comma 13-bis, le parole: "L’Agenzia del demanio, di
concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti
da adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in
programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni " sono sostituite
dalle seguenti: "da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in
materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente a tali
programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli accordi
di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali
di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle
valorizzazioni assentite."; b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati
ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati:
a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a
1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno
2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari
a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007.
Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell’anno
2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili
per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro"; c) i commi 13-quinquies
e 13-sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
abrogato.
265. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter è
inserito il seguente: "6-quater. Sui beni immobili non più strumentali alla
gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello
Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori
sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è
riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti
pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica
degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità
pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita".
266. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da
a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al
numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti
dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; 4) per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche,
gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per
i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro,
nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale"; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole:"pari a euro 2.000" sono inserite
le seguenti:", su base annua," e le parole da: "; la deduzione " fino a: "di cui
all’articolo 10, comma 2" sono soppresse; c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri
2) e 3), e 4- bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro
nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono
ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al
rapporto di cui all’articolo 10, comma 2"; d) al comma 4-ter, le parole: "la
deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le
deduzioni indicate nel presente articolo"; e) dopo il comma 4-quinquies sono
aggiunti i seguenti:"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies,
l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque
nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti
di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi
di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.4-septies. Per
ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1,
4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera
a), numero 5), 4-bis.1, 4- quater, 4-quinquies e 4-sexies".
267. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spettano, [subordinatamente all’autorizzazione delle competenti
autorità europee,](*) a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per
cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,
con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
(*) N.d.R.: Periodo soppresso dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
268. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio
2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1º febbraio 2007, può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe
determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268.
Agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266
senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al
comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è
ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l’anno
2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per
l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di
cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito
dell’imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007(*) e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è
attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a
279.
(*) N.d.R.: Termine
così prorogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
272. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in
applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti
a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno
de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di:a) macchinari, impianti, diversi
da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in
cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in
tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
274. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei
beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa
struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L’agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalità regionale 2007- 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori [della pesca,](*)
dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o
appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi
inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
(*) N.d.R.: Termini soppressi dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007. Si riportano di seguito i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 15:
"1-bis. Al fine di
promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui
all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli orientamenti della
Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e
dell'acquacoltura pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229
del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.
1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in
200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244."
276. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è
concesso.
277. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il
secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo
d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo
d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni
della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte
che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non
viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che
deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno
dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate
alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di
valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi
analoga finalità.
279. L’efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura
del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura
del 10 per cento è elevata al 40(*) per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo
siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
281. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 50(*) milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
282. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state
sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle
attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed
accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con
la disciplina comunitaria di cui al comma 280.
[284. L’efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.](*)
(*) N.d.R.: Comma abrogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti
di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare,
per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai
bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28
agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il 20 per cento
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è
destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale
dell’amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale.
Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un
credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 287 fermo restando il
rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro
e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di
servizi radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari
soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se
riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito
d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini
dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di
conformità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di
Stato, le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma,
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale
del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli
oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in
consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi
extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata è
versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme,
oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 35, commi 8, lettera a), e
10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle cessioni e alle
locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può
optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In
caso di opzione l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono
dovute sulla base delle regole di cui all’articolo 35, commi 10 e 10-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione per
ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del
citato decreto-legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa
all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006. Per le cessioni
l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione
dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte
ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso
per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
293. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il
seguente:
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti
ministeriali nella materia ivi indicata.
I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del
1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative
successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno
che la legge successiva non lo escluda espressamente".
294. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito
il seguente:
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l’articolo 2, comma
4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre
2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i
legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici
dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti
le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le
università statali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella
misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2007,
destinato all’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo
di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
definisce modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al
presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti
di stanziamento di cui al periodo precedente. A valere sulle risorse del
Fondo non impegnate entro la chiusura dell’esercizio 2007, i contributi di cui
al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell’articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese
documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute
entro il 31 dicembre 2008(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
299. All’articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le
seguenti modifiche:a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono
inserite le seguenti:"ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati"; b)
al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al
n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura
connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
301. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:a) dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo
sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi."; b) l’ultimo
periodo è soppresso.
302. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Quando l’omissione o incompletezza
riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui
all’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle
spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi,
con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il
contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma 11, primo periodo,
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti
e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
305. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del
50 per cento.
306. Nell’articolo 36, comma 15, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"edilizia residenziale convenzionata ". La disposizione recata dal periodo
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 54,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, all’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la
determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’articolo 14 del
citato decreto n. 633 del 1972, dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131
del 1986.
308. Nell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al secondo comma, le
parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
alle lettere a), b) ed e)"; b) dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:"Con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di
cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi
dalla richiesta".
309. All’articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole:"per le sole cessioni fra persone
fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l’applicazione
dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei
confronti di persone fisiche".
310. Nell’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole:
"e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare,
d’intesa con la Conferenza Statocittà e autonomie locali, entro il 31 marzo
2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per
la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati."; b) nel secondo periodo, le
parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al primo periodo del presente comma".
312. All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la
parola: "devianza, " sono inserite le seguenti: "di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta
a scopo sessuale e lavorativo,".
313. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e bis), primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti:
", nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239".
314. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, è sostituito dal seguente:"2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:"e-bis) i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli
stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239"".
315. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e
disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati
membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote
sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10- bis," sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,"; b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunità
economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle
seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso
di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive
modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai
precedenti".
317. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono
sostituite dalle seguenti:"in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni".
318. All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40
per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a
35 anni".
319. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte
le seguenti:"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di
locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti
iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso
comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito
complessivo non supera 40.000 euro"; b) al comma 2, primo periodo, le parole:
"e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)";
nel secondo periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite
dalle seguenti:"dal comma 2" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi
percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono
ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321
e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
323. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle
dell’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che
le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di
autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico
siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto,
ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell’articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) il primo periodo è sostituito dai
seguenti:"Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire
dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."; b) nel terzo
periodo, dopo le parole:"legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono inserite le
seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti"; c) nel quarto
periodo, dopo le parole: "La modifica è effettuata," sono inserite le seguenti:
"prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di
lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. All’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:"f-quinquies)
le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di
cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi
5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato
membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso
effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi
soggetto passivo d’imposta".
326. All’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono
ridotte rispettivamente all’1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in
comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell’articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dal seguente:"37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35
decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di
contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da
adottare entro il 1º giugno 2008".
328. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti
i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti
apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono
soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la
trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le
modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi ".
329. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è
ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
330. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono
inserite le seguenti:"fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che
hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che
il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di"; b)
al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del numero
sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale
termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro
anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto rese
in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e
loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in genere.Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui
all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella
tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente numero:"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle
imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457".
332. All’articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la
lettera c) è aggiunta la seguente:"c-bis) a società che svolgono operazioni
relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante
o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile".
333. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti:"e, a decorrere dall’anno
2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,".
334. All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1-bis,
alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" sono soppresse e, dopo
le parole: "o da collezione ", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:"1-bis.1. Le minusvalenze dei beni
strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis"; c) il comma 2 è sostituito dal
seguente:"2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della
professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui
al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale,
nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione
di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per
oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1,
lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo.
I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel
periodo d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di
arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio
del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi
d’imposta successivi"; d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti
dai seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il
contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma
pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti
mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi
relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione
dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili
strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli
immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai
contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per
i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo.
336. All’articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:"d-ter)
le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali ".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall’articolo 8, comma
4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 37, comma 8, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il
contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di
partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti
soggetti.
338. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007".
339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) il comma 34 è sostituito dal seguente:"34. In sede di prima
applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene
sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate
dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del
territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i
nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche
sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.In deroga
alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun
comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni
interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere
proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento
delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i
nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In
tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal
seguente:"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata,
della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto,
e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e
sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo
periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni".
340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi
urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti
in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e
sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche
urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui
al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di
intervento, ai sensi del comma 342.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
341. Le piccole e
microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone
franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di
imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata,
per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per
cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla
presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000
del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana,
maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,
residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona
franca urbana;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i
primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per
ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno
2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche
urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio
delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un
massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda
nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per
gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per
cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al
20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che
svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008
possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese
operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione
navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,
della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter(*)
(*) N.d.R.: Commi aggiunti dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e
presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette
attività.
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. 20 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"20. Le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi
previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni
di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione
intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta
entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21."
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. 286 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"286. Le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative
alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia."
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le
modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.
41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori
condizioni:a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell’asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri
casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da
un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi
ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o
dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese
per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione
energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna
unità abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di
inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per
cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il
predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione.
352. Per l’attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione
dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l’illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro
per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del
commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione
nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006,
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei
costi sostenuti nei seguenti casi:a) sostituzione, negli ambienti interni, di
apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o
uguale al 60 per cento; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad
incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per
cento; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati
di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o
integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All’onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per
l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-
legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
spetta, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo
massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un apparecchio televisivo
dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del
presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori
esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5
e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con
potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per
intervento, in un’unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza
e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa
massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter)
di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione di quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al
comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità
tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché
le modalità per l’applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-
finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di
euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è
istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le
modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma
362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte
dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili
a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la
individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture
amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la
gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte
essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
366. All’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni, le parole: "incluse nell’obiettivo n. 1 di cui
al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l’articolo 3 è
sostituito dal seguente:"Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali).– 1. Sono
fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del
tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di
benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31
dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c)
entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.2. Ai fini del rispetto degli
obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi
programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 22- bis del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei
prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi
nel settore agroenergetico, l’articolo 2-quater è sostituito dal seguente:"Art.
2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a
partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per
autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura
dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo
nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a
partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per
cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto
per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007,
tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione
delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione
del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa
o quale aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del bioetanolo e
suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per
l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di
filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto
della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro
o contratti ad essi equiparati. 4. I biocarburanti e gli altri carburanti
rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno.5. La
sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad
essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:a) nei bandi pubblici per i
finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle
energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di
fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.6. Le
pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i
soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse
e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e
varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.7. Ai fini
dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale. 8. Gli operatori
della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine
agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.
A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le
informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare
riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma 423 è
sostituito dal seguente:"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti
chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo
effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive
di reddito agrario".
370. All’onere derivante dall’attuazione del comma 369, pari a un milione di
euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 21: 1) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90
99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.La fabbricazione o
la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di
deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere
usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’articolo 61."; 2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono
abrogati; b) dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:"Art. 22-bis. -
(Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati
dalla biomassa). – 1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal
1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di
250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione
in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per
cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato
I.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per
l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale
dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti
che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5
per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi
in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo
sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal
nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Nelle more
dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell’entrata in vigore del
decreto di cui al medesimo comma 1, per l’anno 2007, una parte del contingente
pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto
regolamento n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di
biodiesel rispettivamente assegnati.In caso di mancata autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo
di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul
biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente
è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel
che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di
contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel
ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,
proporzionalmente a tali quantità. L’eventuale mancata realizzazione delle
produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai
relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza
dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito
del programma pluriennale per i due anni successivi.3. Entro il 1º marzo di ogni
anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio,
del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile
di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la
misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 1.4. A seguito della eventuale
rideterminazione della misura dell’agevolazione di cui al comma 3, il
contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi
aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della
rideterminazione.Qualora la misura dell’aumento del contingente risultante dalle
disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata
all’autorizzazione stessa.5. Per l’anno 2007 continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al programma triennale di cui all’articolo 21, commi 6-bis
e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006;
nell’ambito del predetto programma, a partire dal 1º gennaio 2007, l’aliquota di
accisa ridotta relativa all’etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di
origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
372. Con effetto dal 1º gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, all’articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma
5 è sostituito dal seguente:"5. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita,
nell’ambito di un programma triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una
accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui
seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli
minerali:a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per
1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da
biomasse:1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per
gasolio, escluso il biodiesel:euro 245,32 per 1.000 litri."; b) dopo il comma 5
sono aggiunti i seguenti:"5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di
euro annui, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di
ripartizione dell’agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di
prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e
delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché le
modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti
inquinanti, valutata sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale
dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano
al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti
agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti.
Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione
dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 5.5-ter. In caso di aumento
dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di
accisa relativa all’ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente
aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine,
coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera f),
della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio
2003, relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti".
373. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
374. Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all’articolo
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all’articolo 22- bis, comma 2,
primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro
16.726.523 [e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento](*). Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di
euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a
vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
(*) N.d.R.: Periodo
soppresso dall'art.26, c. 4 -quinqiues del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel
testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in
Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
375. Per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di
cui all’articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo
1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero
non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e
lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1, comma 422,
della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non
utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei
medesimi importi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
all’incremento del contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni
2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l’importo di 15
milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all’articolo
22- bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all’articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1995.
378. All’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole:", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla
Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto
dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende
quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
[380. E' esentato dall’accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per
ogni anno a decorrere dall’anno 2007, l’impiego a fini energetici nel settore
agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata,
dell’olio vegetale puro, come definito dall’allegato I, lettera l), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
381. All’onere derivante dall’attuazione del comma 380, pari a un milione di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.](*)
(*) N.d.R.: commi abrogati dall'art. 1 del D.L. 171/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 205/2008)
382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,
ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di
70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica,
autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i
meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalita' e' incentivata
la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti
energetiche non rinnovabili.(*)
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw),
e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di
quindici anni. Sono fatti salvi i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del
comma 382-quinquies.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota
minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata
sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa
nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al
comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva
pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di
tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle
condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma puo'
essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello
sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh
e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a
produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia
elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per
il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo' essere aggiornato, ogni tre anni,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382,
l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente
acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva
al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo
articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29
aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli
incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e' cumulabile con altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40
per cento del costo dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui
al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse
agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di
incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di
quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con
altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avra'
diritto all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della filiera di
produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,
di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire
la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di accedere agli
incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.(**)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dal D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
(**) N.d.R.: I commi
382-bis-382septies sono stati aggiunti dal D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel
testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in
Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
[383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del
comma 382, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87,
della legge 23 agosto 2004, n. 239.](*)
(**) N.d.R.: Comma abrogato dalla L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285. Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, c. 137:
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria
".
385. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono sostituiti dai seguenti:
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; per l’acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento.
L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione
di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un
adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative
riscossioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le
categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti
dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo
stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei
documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad
una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati la
cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni".
387. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle
spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando
le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di
recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di
contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e
documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008(*) per l’eliminazione delle
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello
sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e
criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 31 dicembre 2007, è stato così prorogato dall'art. 4
del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302
del 31-12-2007.
390. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d’imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli
otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9
per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007 l’aliquota è
stabilita nella misura del 3,75 per cento".
391. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2008.(*)
(*) N.d.R.: Termine
così prorogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007 si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di
aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma
1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione
contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per
il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è
stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui
all’articolo 4 del decreto- legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le
disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per
usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di
comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa
concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di
cui all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
396. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate
nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati
dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006.
398. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l’efficacia di quanto
stabilito dal comma 399, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296."
400. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d’imposta 2006.
401. Il comma 9 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "9. Le quote
d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese
di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per
cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo ".
402. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito dal seguente:"3-bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il
medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini
delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si
assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei
costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede:a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non
inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per
cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione
delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito
delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi
dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici
dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla
rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e,
ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso
le prefetture- uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e
maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro
dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con
funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle
dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per
funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi
manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate
da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al
raggiungimento del limite predetto; g) all’avvio della ristrutturazione, da
parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e
degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico,
soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione dei servizi contabili
degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera,
prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro
emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve
concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:a) da una dettagliata
relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna
modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un
analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione
puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei
relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I
predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani
non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle
Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto,
per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono
i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al
primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera
f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di
supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, emana linee guida per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione,
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il
rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal
comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di
cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilità dirigenziale.
415. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416
dall’"Unità per la riorganizzazione " composta dai Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e
dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività
conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni
l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attività
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.
416. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a
429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro per l’anno
2009.
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione
previste dai commi 418 e 419, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani
straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o
utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni
sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le
procedure per l’assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono,
altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le
relative modalità di selezione.
419. è fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di
ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi
all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta
responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Il medesimo Fondo può essere,
altresì, alimentato da:a) una somma pari al risparmio di interessi derivante
dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui
all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni,
di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui
all’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della
definizione del regolamento prevista dal medesimo comma; b) una somma pari al
risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico,
conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei
versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti
rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione
economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "non si applicano " sono inserite le seguenti: "ai commissari
straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e".
422. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresì
all’attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche
categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell’autonomia contabile e
di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l’invarianza in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai
sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’efficacia dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, è sospesa.
424. All’articolo 1, comma 22-bis, del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono
apportate le seguenti modifiche:a) al secondo periodo, dopo le
parole:"segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti:"che costituisce struttura
di missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303"; b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Non si
applicano l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché
l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di
spesa di cui al presente comma"; c) in fine, sono aggiunti i seguenti
periodi:"Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all’Unità tecnica – finanza di
progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla
segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all’articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999,
n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni,
costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista
dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di
nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero
dell’interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per
l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici
dell’Amministrazione dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e
indirizzi:a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di
economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle
risorse; d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche; e)
ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito
territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la
prossimità dei servizi resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l’articolazione
periferica del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base
regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale,
in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del
miglioramento dei servizi resi all’utenza.
427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si
provvede:a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero
dell’economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle
Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi
vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti
centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti
denominazioni:"Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze" e
"Ragionerie territoriali dello Stato".
429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali
dell’economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo
svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle
commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative
funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa
Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto
tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l’Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte
alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi
esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai
regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modificazioni, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme
concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo
ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro
successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi
provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali
di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all’inquadramento nella
qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l’invarianza
della spesa.
434. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono
derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007, a
8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.
435. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane,
logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell’espletamento
dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di
sicurezza pubblica nell’ambito delle risorse disponibili, il Ministro
dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza
pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di
carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presìdi
territoriali delle Forze di polizia, con l’obiettivo di realizzare una riduzione
della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno
pari al 5 per cento entro l’anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l’anno
2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili,
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in
uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede
alla realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il "Centro polifunzionale della
Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1,
comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio
2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del
presente comma.
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di
polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il
Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare
convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione
logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali.
Per le contribuzioni del presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle
relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici,
degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle
amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le
disposizioni del presente comma non si applicano all’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il
parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni
organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui
al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il
monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e
ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del
parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di
cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008, del
parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell’attività
istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno,
all’attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte
le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l’Arma
dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del
tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del
pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del
bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa
l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle
competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai
sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le
tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali
di riferimento.
450. Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
451. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente, a sperimentare l’introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e
servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli
38 e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l’introduzione
dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le
convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete
telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per
cause non imputabili all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da effettuare a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui
all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto
della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione di sistemi
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione
dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui
livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai
sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti
del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete,
perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e
realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di
beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete
delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e
monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
458. è abrogato l’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 3. All’articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalità di cui al presente
articolo, nonché" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla
lettera c) del comma 2," sono soppresse.
459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del
consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all’articolo 13, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I
componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico alla
data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono
nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica
anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società
di cui al comma 461.
460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa" ed è
società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico
definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e
approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale
di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai
fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione
ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro
dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31
marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni
societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di
riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso
termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di
minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d’intesa con le
regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse
Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le
conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e
strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 28 del D.L. 31 Dicembre 2007, n.
248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007:
"Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni
societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto
dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societa' regionali
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla
loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio
economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le
attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I
e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro
trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio
delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui
ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,
il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale
subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni
di cui al secondo periodo."
462. All’articolo 8, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono soppresse
le parole:", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) all’articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono
soppresse; b) all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. I diritti
dell’azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello
sviluppo economico.
Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"; c)
all’articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:"6-bis. Un magistrato
della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle
sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società."; d)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:"Art. 4. – 1. La società presenta
annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività
svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne
riferisce alle Camere".
464. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le
parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse.
465. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al
contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle
società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e
rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione
dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.
466. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il
conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi
degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo
2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l’importo di 500.000
euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50
per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati
annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione
al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il
Ministro dell’economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga.](*)
Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno
inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico,
prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una
annualità di indennità.
(*) N.d.R.: Periodi soppressi dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applica l'art. 3, cc. 44 e 45 della Finanziaria 2008.
467. L’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l’articolo
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli
incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche
ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e
delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei
presupposti normativi e di mercato per l’attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a
dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli
transcontinentali superiori alle cinque ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché
di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede,
senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al
riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti
alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle
norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
471. All’articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
"è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "è sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare".
472. All’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare 1’assetto
organizzativo e strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da
realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie
disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, è sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e
i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente
deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti".
474. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita la
Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le
seguenti finalità di studio e di analisi:a) formulare proposte finalizzate ad
accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza
pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia
diretto a:1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato,
disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione
delle unità elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al
miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle
risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la
responsabilizzazione delle competenti amministrazioni; 2) migliorare la
trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel
bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni
legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini
di classificazione funzionale, economica e per macrosettori; 3) armonizzare i
criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un
più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale; b)
elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi
generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari
tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all’efficacia
dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto
del Patto di stabilità europeo; c) elaborare studi e analisi concernenti
l’attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze; d) valutare,
in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico
nazionale, l’affidabilità, la trasparenza e la completezza dell’informazione
statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica; e) svolgere, su
richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e
rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in
attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi
predisposti dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31
gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al
Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla Commissione e sul programma
di lavoro per l’anno in corso. Per l’anno 2007 la Commissione avvia la propria
attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con
priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è
istituito un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, cui
è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di
personale appartenente al Dipartimento stesso.
477. Per l’espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si
avvale, altresì, della struttura di supporto dell’Alta Commissione di studio di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione
può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la
Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all’articolo 32 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l’accesso ai sistemi
informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché
l’istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza,
ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A
tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno
2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le
regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I
membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto
profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza
pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti
Commissioni parlamentari.
479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un
triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.
480. Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi
anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle
disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di
riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei
risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell’economicità.
Ai fini dell’attuazione del programma di cui al presente comma, le
amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero
dell’economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi
settori di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle disposizioni del
comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le
difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione
delle risorse e alle azioni che possono incrementare l’efficacia della spesa. Il
Governo riferisce sull’attuazione del programma di cui al presente comma
nell’ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato
nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre
2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento.
In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti
adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2007, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non
inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere
dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore
di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre
istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al
presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento
di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento
sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30
giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa
in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture
amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente
riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di
diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente
comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112; c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in
liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della
singola liquidazione; e) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici
soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato
ai sensi della lettera b)"; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall’attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento
dell’indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a
310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei
provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al
comma 480.
484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle societa'
dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con
riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di
mercato, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la
ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati
all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate
sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La
convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi informativi e tempi
necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007.
485. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come
sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
sostituita dalla seguente:"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei
medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con
modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione
con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono sostituiti dai seguenti:"89. L’Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze è soppresso.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze
dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli
enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione
delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura
necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al
giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi".
487. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno
precedente dalla società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto- legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso
degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione
vigente.
488. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente
controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,
separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle
predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale
cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società
trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle
imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno
successivo alla data di presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze
del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato
dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i
rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento
tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale
e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito
finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra
l’altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i
costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti
patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la
chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati,
uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal
Ministero dell’economia e delle finanze.
L’importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero
dell’economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed è ad
esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell’esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle
finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei
contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali
patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base
alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un
apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per
conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l’ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM
in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo
di essi, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza
mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative
a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l’ammontare
di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 490, determina l’eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di
tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota
del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle
liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate,
direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa,
nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse
decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta
dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto
compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti
i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell’articolo 7, comma 3, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i
commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l’attribuzione al
medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale,
dell’incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie
organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto
l’incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati
o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all’articolo 28,
primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non
può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i
professionisti la cui opera si rende necessaria nell’interesse della procedura,
al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti
ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli
adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura
spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del
30 per cento.
502. All’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente:"1-bis. La facoltà prevista dall’articolo 97 del decreto legislativo
n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi
dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto.
Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la
chiusura della procedura a norma dell’articolo 4-bis, comma 11, del presente
decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della
procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo
penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto
dall’articolo 79 del codice di procedura penale".
503. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero
delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della
SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti,
società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo
settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 503, alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della
SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un
subcommissario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro delle infrastrutture.
505. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9,
10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e
razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica
agli organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca, all’Istituto nazionale di economia agraria,
all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per
l’ambiente, non si applica l’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in
maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031
milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento
alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi
(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria
4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti
(categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura
obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle
erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto
capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di
una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree
sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività
finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni
iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in
maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità
previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando
preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al
Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le
conseguenze di carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte
corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese
obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a
consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per
l’incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e
non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C
allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni per
l’anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l’anno 2009.
510. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma
l, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall’articolo 4, comma
92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre
2008(*).
(*) N.d.R.: Termini
prorogati dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
511. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l’anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All’utilizzo del
Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, e alla Corte dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
inserito il seguente:"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative
che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante
attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di
effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente.
In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per
la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi
pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui
predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare
preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all’ISTAT e alla
Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma
ed il relativo ammontare".
513. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni
2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati,
entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di
personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del
decreto- legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla
legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a
decorrere dal 1º gennaio 2007 con le modalità previste all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49.
514. Per l’anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007, l’assunzione
di un contingente di 600 vigili del fuoco.
515. Per l’anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto
del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma
dei carabinieri è autorizzata, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un
limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi
reclutamenti.
516. Per l’anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell’azione di
contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è
autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
517. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il
limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.
518. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e
contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di
1,370 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
519. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma
513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le
amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma,
e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31
dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti
iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di
vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri,
il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di
cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
520. Per l’anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è
costituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all’assunzione
dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzo del
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite
le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche
nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo
per il restante personale quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l’attività di sorveglianza nelle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell’articolo 19 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad
assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso
pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell’articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni
di euro per l’anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai
fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004,
n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226
del 2004.
524. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali procede a bandire il corso-concorso per l’accesso in carriera dei
segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il
corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti,
ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi
presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad
accertare l’apprendimento.
525. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere
utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000,
n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se
cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di
spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite
per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di
autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia
sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i
criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate
del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli
anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del
rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle
forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione
del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1º gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi
giorni di servizio.
Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità
abbreviate per il corso di formazione.
527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al
comma 523 [non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da
513 a 543](*), possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al
presente comma, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è autorizzato
a procedere all’assunzione straordinaria di complessive quindici unità di
personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia.(**) A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno 2009
e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008
e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al fine di assicurare il
rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali
pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui
al presente articolo.(***)
(*) N.d.R.: Periodo soppresso dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(***) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell’attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta id seguito l'art. 3, c. 100 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.:
"100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti
entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008."
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma
523, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo,
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva
di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali
le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di
servizio.
530. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione
fiscale, nonché l’attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota
parte, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle
risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del
personale dell’amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie
fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell’amministrazione
economicofinanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche
in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le
organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
531. All’articolo 12, comma 1, del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo le parole:
"attività di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: "dei risparmi di
spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta,"; b) dopo le parole:
"di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per l’amministrazione economica
e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,"; c) le
parole: "con effetto dall’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli
anni 2004 e 2005"; d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Con effetto
dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura
tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a
quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".
532. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
al personale delle agenzie fiscali".
533. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale
appartenente a Poste italiane Spa.
535. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole:"31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo
le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui
all’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al
31 dicembre 2008.
537. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole:"A decorrere dall’anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere
dall’anno 2010".
538. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"40 per cento".(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 3, c. 80 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"80. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo
1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per
cento."
539. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.
540. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:"h-bis)
per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei
ministri; h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; h-quater) del
personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile; h-quinquies) del personale
di magistratura della giustizia amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2006 con decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22
maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti
istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il
Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la
propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della
consistenza attualmente prevista dall’articolo 156, comma 2, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C
allegata alla presente legge.
543. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il
migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una
graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore
al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa
assicurate in via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio
statale. La delibera dell’Autorità recante la proposta motivata di cui al
periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per
l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati
dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto
del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno
delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato:a) all’immissione in servizio trecento unità di personale risultato
idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a
complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia; b) all’immissione
nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze
economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei
relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l’attuazione del comma 544, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la
spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e
di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate
per l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193
milioni di euro.
547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la
contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell’articolo 41 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile
interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al
medesimo comma 546.
548. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è
sostituito dal seguente:"7. La procedura di certificazione dei contratti
collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo
restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non
più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di
settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L’ARAN provvede a fornire i
chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del
Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla
ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN,
fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale modifica
delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo, che è trasmesso dall’ARAN, corredato della prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione.
Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i
comitati di settore delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non
si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo".
549. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e
di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l’anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali
esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in
campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell’interno è
incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle
funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in
sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di
programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS
Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1º gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un
importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il
funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi
dell’articolo 5, lettera a), del decreto- legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive
modificazioni.
553. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere
dall’anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di
cui all’articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai
dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata
somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e
dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in
istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali,
idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni
riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero
nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti
da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai
contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.
556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti
al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A
tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai
princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni:
a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo;
b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.
Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono
disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi
dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando
i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono
comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo
triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.
(*) N.d.R.: Periodi
aggiunti dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti
di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di
stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché
sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di
prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7
dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità
collettiva alla data del 31 dicembre 2007(*) può essere inquadrato a domanda
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 29 settembre 2006, è stato così differito dall'art. 26,
c. 5 del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n.
302 del 31-12-2007.
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che
procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle
condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota
non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i
quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di
stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al
primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario,
ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto,
ridotto del 20 per cento.(*)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
563. Il personale, già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato distaccato presso l’Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a
seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento,
previsto dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro
delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche
in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative
vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento
servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l’eventuale
professionalità acquisita con l’assegnazione della qualifica o profili
corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza
aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie,
attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal
Dipartimento per le politiche fiscali.
564. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:"4-bis. La
quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al
miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e
a forme flessibili di lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione
del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006,
ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto:
1) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), è verificata(*) la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico. Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(**) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica,
prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli
Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere
all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione
organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato
annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in
servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali
di idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è
rideterminato, a decorrere dall’anno 2008, in euro 35.300.000.(*) Il Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere
nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del
predetto stanziamento.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa,
all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in
servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento dei
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n.
247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l’amministrazione
degli interventi.
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla
applicazione della tariffa consolare di cui all’articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del
Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è
destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero.
569. L’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato.
570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n.
331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’anno 2007.
571. Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per
la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre
tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici
sovrintendenti e diciassette appuntati/ carabinieri, da considerare in
soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
572. Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad
arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50
per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella
materia giuslavoristica.
574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre
forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di
ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di
prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul
territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei
carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tale fine autorizzato per
l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti
unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico
dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2, c. 77 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"77. Gli arruolamenti
autorizzati per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008."
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma,
della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1º
gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l’adeguamento
retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato,
è corrisposto per l’anno 2007 nella misura del 70 per cento, con
riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000
euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell’anno
2008 nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione della base
retributiva cui applicarlo.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche
disciplinati i criteri applicativi dell’articolo 22-bis, comma 1, dello stesso
decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del
presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui
all’articolo 5, terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonché del personale di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione
ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
578. L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è
riconosciuta l’anzianità di servizio. è fatta salva l’esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
577, aventi riflessi sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
580. Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche,
di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una
selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno
alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella
sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita
l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni
pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata
come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della
pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma 585* e le relative
dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia,
la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed
obblighi. L’Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell’amministrazione
dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze fanno parte
dell’Agenzia per la formazione, che ne coordina l’attività, mantenendo la loro
autonomia organizzativa e l’inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il
regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
* N.d.R.: Termine così
modificato dall'art. 13 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
581. L’Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e
sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e
trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche
amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione
europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;
supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’analisi
dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi,
nella definizione dei programmi formativi.
582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali,
costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere
militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari
comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì
per la formazione dei loro dirigenti.
583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si
avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei loro
dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di
competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco
nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa
attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle
iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da
esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta
dell’istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture
accreditate.
584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico,
stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici
nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il
concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di
qualificata formazione universitaria.
585. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell’interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si
provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare
il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle
amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di
finanziamento, in modo da ridurre l’ammontare delle spese attualmente sostenute
e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati
dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione, attenendosi ai seguenti
criteri:a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni
coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b)
precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c)
disciplina della missione e dell’attività della Agenzia per la formazione come
struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione
all’Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la
razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la
realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie; d) definizione dell’organizzazione della Agenzia
per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture
organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e
supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti
della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di
alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle
autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di
coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia per la formazione e formato
dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione
delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi
finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione
all’Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane,
strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato
e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e
attribuzione all’Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati
o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma
581, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo
Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto
della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia per la
formazione, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di
equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le
organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell’Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una
riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di
euro negli anni 2008 e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali,
regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione
da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura
della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma
587, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una
cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell’anno viene
detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo
Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione
europea.
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel
sito web del Dipartimento della funzione publica. Il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All’articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ";
gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a
carico dell’Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge".
[593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle
società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione
dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di
commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto
dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica
non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte
di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può
ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione
nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato,
nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,
l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo
sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari
a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.](*)
(*) N.d.R.: Comma abrogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi
dell’Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da
trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle
regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri,
o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la
promozione economica, commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al
comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute
nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente
trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli
enti locali presso gli organi dell’Unione europea, non è consentito a comuni e
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza
in Paesi esteri, o l’istituzione di uffici o di strutture comunque denominate
per la promozione economica, commerciale, turistica.
598. è fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute,
anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui al comma 596.
599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese
ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da
ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo
complessivamente trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
600. All’articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole:"dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite
le seguenti: ", dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA)".
601. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità
dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita
unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti
dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche " e "Interventi
integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di
responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al
fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle
istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede
a una specifica attività di monitoraggio.
602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.
440, non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono utilizzate
nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno
2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il
miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del personale, sulla
base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché
enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle
prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l’esenzione
dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 10, primo comma, numero
20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:a) nel rispetto della
normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la
responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche,
individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per
i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da
incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si
procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini
della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e
l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno
delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate,
tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali,
aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni
idonee a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello
stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare
e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l’età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo
indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità.(*) Le nomine disposte in attuazione
dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all’applicazione del piano
triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di
monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari,
anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di
innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria,
l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto
previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del
decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti
salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio
2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla
data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali
indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di
didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in
Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI),
è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei
docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del
piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto
dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la
disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione
in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai
docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti
per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di
insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque
fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della
medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato
la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per
effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali
delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono
partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a
completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.
L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali.
Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17
dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno
frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione,
superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza; d) l’attivazione, presso gli uffici
scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di
ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi
nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un piano
biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle
competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per
un rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche
a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento
dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione
professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di
maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale
collegamento con il territorio.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d’intesa
con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e
successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le
valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite,
in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti
dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di
quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma
sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative
e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale
docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione
scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere
meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con
la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al
citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché
all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di
sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il
territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica", di seguito denominata
"Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in
nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi
ultimi, con le seguenti funzioni:a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-
didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c)
attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e
sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie
di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema
nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione
tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è
definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei
compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)
e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare
l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui
al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia
e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento
dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in
fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento
disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive,
dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite
mediante procedure selettive di natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:a) le parole:
"Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti:"Comitato di indirizzo"; b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:"Art.
4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono: a) il Presidente; b) il
Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti"; c) all’articolo
5, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Il Presidente è scelto tra persone
di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di
istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di
nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri
componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime
modalità, per un ulteriore triennio"; d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito
dal seguente:"1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto
membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di
quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono
scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla
base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato
all’acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal
Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche".
613. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area V della dirigenza
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica
istruzione, assume i seguenti compiti:a) formula al Ministro della pubblica
istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei
dirigenti scolastici; b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
dei dirigenti scolastici; c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione; d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla
dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione
dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo
indeterminato dei rispettivi vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano
dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
nomina uno o più commissari straordinari.
616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni
scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal
Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione,
con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante
dall’attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate.
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente
ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all’emanazione del decreto di
nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l’entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al
decreto del Ministero della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali
per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una
preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in
sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più
prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non
superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente
soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate
le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata
al regolamento medesimo.
619. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non
sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati
in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di
provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la
produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un
attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti
vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla
nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi
ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di
formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra,
che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.
620. Dall’attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa
per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007,
a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere
dall’anno 2009.
621. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si
provvede:a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle
determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal medesimo comma 483; b) relativamente al comma 620, a
ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al
personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi
indicati dal medesimo comma 620.
622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di
gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di
istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo
del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero
della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un
apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico
2007/ 2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema
della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al
precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali
in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui
all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano,
pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla
realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore
al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono
accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
625. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo
è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti
locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e
l’ente locale interessato concorrono, nell’ambito dei piani di cui all’articolo
4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l’ammontare come
sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il
completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le
regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non
successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione
dell’accordo denominato "patto per la sicurezza " tra Ministero della pubblica
istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via
sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli
enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado
e superiore per l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’adeguamento
delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del
lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL determina altresì
l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente
comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a
conclusione delle iniziative di attuazione dell’articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di
amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione
dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli
progetti.
627. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario
diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e,
più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della
pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative
risorse alle istituzioni scolastiche.
628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del
secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del
medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno
dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente
all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le
istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono
autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze,
disporre che il beneficio previsto dall’articolo 27, comma 1, della citata legge
n. 448 del 1998 sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri
di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono
l’obbligo scolastico.
630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini
al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I
nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per
quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla
scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso
formativo lungo l’asse cronologico 0- 6 anni di età. Il Ministero della pubblica
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non
docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono
utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma 5, della legge
28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L’articolo 2 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.
631. A decorrere dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e
delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee
guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia,
in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i
centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali,
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati "Centri provinciali per l’istruzione degli adulti". Ad essi è
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi
scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei
limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e
delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di
cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle
innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività
didattiche.
634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del
comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio
per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a
633.
635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base
"Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da
destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito
decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole
paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico
senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di
lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati
secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo e secondo grado.
637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro
dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di
riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata
distribuzione delle opportunità formative.
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana,
l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 è
determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e
quello realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita
previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro
dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno
annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa
compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque
nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì
determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del
fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di
programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in
veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell’interesse dei
Ministeri che li finanziano.
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui
all’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
641. Per le finalità di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario
statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638
è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto
dovuto a titolo di competenze arretrate.
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite
delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
644. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai commi 526 e 529.
645. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente
al 1º gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti
all’anno 2006.
646. Ai fini dell’applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le
assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già
avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti
all’esito dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti
commi.
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari,
il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto da emanare
entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la
CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore,
banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto
decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai
criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca,
garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il
decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di
ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro
il 30 giugno 2008.
649. Per l’anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato
presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di
concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato
ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione
risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, può essere
mantenuto in servizio a tempo determinato per l’anno 2007, qualora i relativi
oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di
finanziamento ordinario degli enti stessi.
650. All’onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di
euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 80 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il
Ministro dell’università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti
interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori
nell’ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità
procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei
pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell’attività di ricerca
svolta.
652. Per l’attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008.
653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università
statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore
legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da
quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di
comune confinante o di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante
accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d’Aosta e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di
ricerca funzionali alle attività produttive della regione.
654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma è autorizzata per
ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al
funzionamento.
655. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono princì pi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
656. A decorrere dall’anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di
stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le
modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.
657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il
triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore,
per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005
diminuito dell’1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente,
calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato,
rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
658. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese
correnti ed in conto capitale, al netto delle:a) spese per la sanità, cui si
applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la concessione di
crediti.
658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilita'[, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008](*)
(*) N.d.R.: comma
aggiunto dall'art. 7-bis del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel testo
risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in Legge
n. 222 del 29 novembre 2007. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 2, c.
39 della L. n. 203/2008 (Finanziaria 2009)
659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in
termini di cassa.
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente
dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per
le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome
non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. 385 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"385. A decorrere
dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di
stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del
procedimento e dell’approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo
articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al
secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito
al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica."
661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti
dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di
ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale
e locale complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni
statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità
stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità
definite.
662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme
di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via
permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle
leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento della
finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell’imposta regionale sulle
attività produttive e dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti
dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento
regionale o provinciale.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. 380 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"380. La facoltà della
regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di
applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti
strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista
all’articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche
nei confronti delle università non statali di cui all’articolo 17, comma 120,
della legge 15 maggio 1997, n. 127."
664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano
le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre
forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a
21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome
sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la
facoltà di prevedere un limite inferiore all’indebitamento.
665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si
procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a
ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l’anno di
prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto
del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale.
666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con
le modalità definite dal decreto di cui al comma 666.
668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in
relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordo
concluso ai sensi del comma 660.
669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
anni 2007- 2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare
i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al
comma 666. Qualora l’ente non adempia, il presidente della regione, in qualità
di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che
devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo
scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto
adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul
sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le
province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di
quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i
commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella
regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all’anno in
corso, si applica automaticamente:a) l’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa
automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe
vigenti.
671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l’imposta regionale sulla
benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica
l’ulteriore aumento di euro 0,0129.
672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.
673. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, è soppresso.
674. Il primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 è soppresso.
675. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto
il seguente comma:"1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui
all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio del
secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli
oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui
al comma 1".
676. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010(*) con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del
saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:a)
calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come
definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad
essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:1) province: 0,400 per l’anno
2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009; 2) comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155
per l’anno 2009; b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta
in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante
dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:1)
province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007,
0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009; c) determinare l’importo annuo
della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto,
di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale
positiva per il periodo 2003- 2005 dei saldi di cassa determinano l’importo del
concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui
alla lettera b).
678-bis. Per l’anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l’anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
679. Nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 678,
lettera c), sull’importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al
netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676,
superiore all’8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto
di stabilità interno l’importo corrispondente all’8 per cento della suddetta
media triennale.
679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra
entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in
conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non
sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese
derivanti dalla concessione di crediti.
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti
devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per
l’esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e
2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della
misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei
commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005
hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del
saldo medio di cassa possono conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini
di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa
e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142,
143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio
2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo
triennio all’estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della
media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi
programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla
differenza tra l’ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per
cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a
condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o
negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo
finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i
trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa,
nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.
683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio
2003-2005 sono calcolati, per l’anno 2007, sia per la gestione di competenza sia
per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di
competenza mista,(*) quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel
triennio 2003- 2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e
mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di
prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo
finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente,
autorizzate dal Ministero, necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici
giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007
684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere
dall’anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e
spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di
crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito
il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi
dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto
dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di
stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo
stesso decreto, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole
del patto di stabilità interno.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli
enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza
finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per
monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo
aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza
pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa
quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura
finanziaria.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità
definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata trasmissione della
certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.(*)
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003- 2005, si fa riferimento alla media
degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i
bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo
costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di
stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole
del patto di stabilità interno dall’anno 2009 assumendo, quale base di calcolo
su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007.
688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai
sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 1, c. 386 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"386. È prorogata per
l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 689, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004
e 2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai
sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le
disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di
stabilità interno."
690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione
dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con
la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima
data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in
qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le
modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al
contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico
di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno
rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni
provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno
inviato la prescritta comunicazione.
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:a) nei
comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i
contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente
nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con
riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di
trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata
applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province
stesse.
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, sono abrogati.
695. All’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole:"per il Consiglio superiore della magistratura, " sono inserite le
seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,".
696. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi
153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l’anno 2006,
dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate
per l’anno 2007.
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2, c. 3 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"3. Le disposizioni in
materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, confermate per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 697, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l’anno 2008."
698. All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All’articolo 1, comma
45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non
superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti:"non superiore al 15
per cento" e la lettera c) è abrogata.
699. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1º gennaio 2007.
700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
701. Il primo periodo del comma 150 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre
2004, n. 311".
702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell’incremento del gettito
compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a
favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro
destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; in caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale; in caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285, nonchè dall'art. 2, c.40 della L. n. 203/2008 (Finanziaria 2009)
704. A decorrere dall’anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni
straordinarie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che
provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della
relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di
investimento.
705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell’interno
provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un’unica
soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito
dell’IRPEF spettanti per l’intero esercizio.
706. Per la copertura degli oneri di cui all’articolo 145 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano,
alla data del 1º gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all’articolo
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
corrisposto dal Ministero dell’interno un contributo destinato alla
realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di
30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante
al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000
abitanti.
708. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a
valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
709. All’articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La ripartizione è effettuata per il 90
per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio,
assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con
il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".
710. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate,
per l’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º marzo 2005, n. 26.
711. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le
parole:"servizi non commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali è
previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,".
712. A decorrere dall’anno 2007, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma
4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti
trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º
luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell’imposta comunale sugli
immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al
Ministero dell’interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
713. Per l’anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per
cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale.
714. All’articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concernente l’individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si
applicano quelli vigenti per il triennio precedente".
715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, gli incarichi di cui all’articolo 110 del medesimo testo unico nonché
l’incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro
quarantacinque giorni dall’insediamento della commissione straordinaria per la
gestione dell’ente.
716. Ai fini dell’invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707
sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il
fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di
euro per l’anno 2007, di 130 milioni di euro per l’anno 2008 e di 65 milioni di
euro per l’anno 2009.
717. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"2-ter. I contributi
previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e
in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre
emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c),
d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti
radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel
limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi
gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le
imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c),
d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di
società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa".
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di
componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate
dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico
della società.
719. L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso
in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.
720. All’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modifiche:a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti "ventiquattro mesi"; b) al comma 3, secondo periodo, sono
soppresse le seguenti parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure
del decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi"; c) al comma 4,
secondo periodo, la parola:"perfezionate" è sostituita dalla seguente:"bandite".
721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri
degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare
riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei
componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al
ridimensionamento delle strutture organizzative.
722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
723. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 721 devono
garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10
per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.
724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della
qualità dell’azione di governo degli enti locali, è istituita un’Unità per il
monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il
riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di
provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti
locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei
livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l’apprezzamento dei
risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di
stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
relative alla composizione dell’Unità, alla sua organizzazione ed al suo
funzionamento.Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono
attribuite le funzioni di vigilanza sull’Unità. Per il funzionamento dell’Unità
è istituito un fondo, nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere
dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale
dello Stato e della Corte dei conti.
725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso
lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del
consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all’80
per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti,
rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel
caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.
726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti
locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato
in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico
con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella
di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci
pubblici.
727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti
gli emolumenti di cui all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni
e nella misura ivi stabilite.
728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati
in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella
misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione
di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione
degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due
punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti
locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle
società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può
essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente
versato, pari o superiore all’importo che sarà determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche
quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque.
Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre
mesi dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai
princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli
amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei
componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L’obbligo di cui
al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza
pubblica.
731. Nell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1, dopo le
parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti:"dei soli comuni
capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali " sono
inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, ".
732. Nel comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" è sostituito dal seguente: "15.000".
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società
quotate in borsa.
734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda
pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi.
735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734
conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel
sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da
ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La
violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha
sede la società.
La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni
dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725,
entro trenta giorni dal percepimento.
736. Le norme del presente comma costituiscono princìpi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito
tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di
cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono
essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione
dell’esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali
operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo
riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.
737. All’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti:"2-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di
coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione,
i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di
ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in
strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. Tale
trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti
medesimi, è elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi. Restano valide le
disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di
monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino
in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei
conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza".
738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall’articolo 41 della legge n.
448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati
contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento
effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L’organo di revisione
dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte
degli enti stessi.
739. Dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le
operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di
beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume, ancorché indirettamente, nuove
obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.
Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta
regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purchè completate entro
e non oltre il 31 marzo 2007. .
740. Al comma 17, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a un’attività patrimoniale
preesistente".
741. All’articolo 255 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è
sostituito dal seguente:"10. Non compete all’organo straordinario di
liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso
il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti
dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206".
742. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per
l’anno 2007:a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 115,93 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di
cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione artigiani.
743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in
16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in
4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b).
744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
745. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da:
"secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con
l’applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati".
746. All’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono
altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di
cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n.
663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in
misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato
secondo i medesimi criteri".
747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa
verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni
effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute
da Poste italiane Spa, ai sensi dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370, per il pagamento delle pensioni a carico dell’INPS fino alla predetta data
si intendono concesse direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono apportate
le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello
Stato.
748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e
sordi di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
valutati in 534 milioni di euro per l’esercizio 2005 e in 400 milioni di euro
per l’anno 2006:a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano,
sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze
varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; b) per l’anno
2006, sono utilizzate le seguenti risorse:1) le somme che risultano, sulla base
del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di
cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro; 2) le risorse trasferite
all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare
complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi.
749. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) le parole: "1º
gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commi
3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2007" e "31
dicembre 2006"; b) al comma 5:1) nel primo periodo, la parola: "erogate " è
soppressa; 2) nel secondo periodo, le parole:"alle prestazioni maturate" sono
sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate"; c) al
comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni pensionistiche
maturate " sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni"; d)
al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):"
sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:"; e) al comma 3,
lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono inserite le
seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,"; f) il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli
12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile
della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a
decorrere dal 1º luglio 2007."; g) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. A
decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3,
dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa,
possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche
complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP,
anche tramite procedura di silenzioassenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti
ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori
adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1º
luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti,
anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno
2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n.
1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo
TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30
giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito
trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due
anni di cui all’articolo 14, comma 6".
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V
della parte II della Costituzione.
751. All’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui
fondi pensione".
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13
novembre 2006, n. 279.
753. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:"4-bis. Le
forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1º
gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in
conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2,
del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007".
754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi
agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998.
Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le
imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC).
755. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento
rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,
dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato
l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756,
secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del
finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un
contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto
del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo
di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione
del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore
viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al
proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente
comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei
contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni
erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal
versamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli
oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari
derivanti dall’applicazione della presente disposizione, nonche'
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui
al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1
annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni
caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso
d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per
l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel
medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una
parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.*
* N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 3 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
759. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono [trimestralmente]* accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.
* N.d.R.: Termine
soppresso dall'art. 3 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U.
n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla
costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando
altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall’applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando
dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo
di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle
condizioni tecnico- finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale
apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a
quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la
relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all’elenco 1 annesso alla
presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti
degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati
e possono essere utilizzati secondo quanto previsto dai commi 758 e 759*,
con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle
autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di
cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del
comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del
programma di stabilità dell’Italia.
* N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
763. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei princìpi di
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di
previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la
stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è
da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio
tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni
e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal
Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal
suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine,
avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo
aver sentito l’ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli
atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al
presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
764. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai
seguenti:"1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento
dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per
cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo
di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile. 3. Un’ulteriore compensazione dei costi
per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro,
attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR
maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni"; b) il comma 4 è
abrogato; c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 1".
765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza
del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme
pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti
dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei
lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla
ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto
previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con
particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del
lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e
dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:"Art. 8. –
(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR). – 1. In relazione ai
maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di
quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche
complementari ovvero al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º
gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento
dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla
gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A,
applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello
Stato. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica
prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni
familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il
contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non
trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore
di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale è trattenuto, a titolo
di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei
contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere derivante dal presente comma è
valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009"; b) alla tabella A, le parole: "prevista dall’articolo
8, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall’articolo 8, comma 1".
767. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2007 possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
768. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura
pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le predette aliquote
sono elevate al 20 per cento.
769. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento
per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la
quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le
aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma
delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per
gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con
effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per
cento.
771. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) al comma 2:1) la parola "dodici" è sostituita dalla
seguente: "tredici"; 2) le parole: "cinque designati dalle associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo"; b) il comma 3 è sostituito
dal seguente:"3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i
componenti eletti dagli iscritti al Fondo".
772. L’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso
determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore
ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il
compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della
presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il
compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti
ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del
lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti
collettivi nazionali di riferimento.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani
e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le
gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento
ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni
l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore
degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a
carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza
del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti
percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di
7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere
dal 1º gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai
sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di
indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.
774. L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime
dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e
sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge 8
agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di
reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto
1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta,
l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa,
parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è
attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di
reversibilità.
775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento
alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di
contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
776. è abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
777. L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in
caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei
contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di
convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata
moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il
risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in
vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i
trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
778. Con effetto dall’anno 2006, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, alle
prestazioni economiche erogate a norma dell’articolo 14-viciesquater del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E'
abrogato il comma 2 dell’articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
779. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2007.
780. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita
con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel
limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di
incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria
dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al
tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo
anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque,
per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta
alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche
normative di settore, le quali:a) abbiano adottato piani pluriennali di
prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti
bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato
infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio.
782. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è
inserito il seguente:"Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione
dell’integrità psico-fisica) – 1. All’articolo 178 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal
1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità
psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento". 2. All’articolo 150,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, dopo le parole: "purché non superiore all’ottanta per cento" sono inserite
le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con
menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore
al 60 per cento". 3. All’articolo 220 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al
50 per cento" sono inserite le seguenti:"e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º
gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica
di grado non inferiore al 35 per cento". 4. All’articolo 76, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole:
"invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º
gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella
predetta tabella ". 5. All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente
assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono
inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le
malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di
invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 6.
All’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente
comma:"Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º
gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma
spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o
dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione
dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento". 7.
All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º
gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".
783. All’articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo
periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove
quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi
necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti,
fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica
amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili
d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda
risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono
dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso
idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria
al fine dell’esame della domanda".
784. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli interessi legali di cui all’articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma
783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti
ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi
nominativi annuali degli operai agricoli di cui all’articolo 9-quinquies, comma
3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
785. Il comma 4 dell’articolo 01 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta
nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.
334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo
7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
786. Al comma 5 dell’articolo 01 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e
assimilati" sono soppresse.
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di
cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali,
sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e
ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35
del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai
fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la
retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei
contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti
decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007;
del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo
è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione
imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate
sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle
gestioni previdenziali.
E' fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento
dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non
inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato.
La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione
alla misura del versamento effettuato.
788. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera
di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti
giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata
inferiore a quattro giorni.
Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali
previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore
dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta
prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di
indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori.
Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.
Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto
alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma
14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori
di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è
corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007
un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di
tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per
cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di
maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei
casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º
gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere
sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di
cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai
periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le
tabelle emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338.
791. All’articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a:
"provvedimento," sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata
l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle
risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il
medesimo decreto".
792. All’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l’attività
lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima
valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore
ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con
percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato
all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile,
anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3,
comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione
annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di
cui all’articolo 2, comma 1".
793. Per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati
presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed
assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive
modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso
il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese
individuali o persone giuridiche. L’INPS determina le modalità ed i termini di
versamento.
794. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole:
"inferiore all’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi
entità e grado".
795. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le
parole:"dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro
familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche
maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti ".
796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione
del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006,
ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l’anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale "Bambino Gesù". All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall’anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all’anno 2006";
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.(*) Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi . Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, assicura l’attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: "all’anno d’imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento per l’accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2006, quale risulta dall’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall’anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti,
le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e
provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui
all’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria
internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell’AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L’AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l’approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all’AIFA, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell’azienda farmaceutica inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1º ottobre 2006; (**)
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l’AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l’AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell’AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;
m) all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente:"I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:"Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, " e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 23 miliardi di euro(*), fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 100 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle “unità di risveglio dal coma“; per 7 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all’acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di “massa tandem“, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci, per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all’implementazione e all’ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento; (***)
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;
q) all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"a) con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b), le date del 1º gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1º luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1º maggio 2007, come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(**) N.d.R.: Si riporta di seguito L'art. 9, c. 1 del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007:
"1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008."
(***) N.d.R.: Comma
così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è
incrementato per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito
fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa
proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della
salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla
copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero
dell’economia e delle finanze per l’attività di affiancamento alle regioni
impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del
personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività".
799. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano
sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la
tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il
triennio 2007-2009.
800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l’Ufficio medico
della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attività
professionali sanitarie esterne, secondo modalità definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica
disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è
stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto
dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere
chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre
equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all’articolo 85, comma 25, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149.
802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non
possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo
massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET
dell’AIFA.
Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche
titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio nella cessione dei
prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per
cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.
803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31
dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa
vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che
acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione
medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10
dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in
commercio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non
può essere superiore, per l’anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato
sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita relative al
periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea
distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività
realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è
istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano
sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte
delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
806. L’importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni
di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero
della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei
progetti regionali in materia di:a) sperimentazione del modello assistenziale
case della salute, per 10 milioni di euro; b) iniziative per la salute della
donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato,
per 10 milioni di euro; c) malattie rare, per 30 milioni di euro; d)
implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di
euro.
807. L’importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con
decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario
nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma
806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del
Ministro della salute.
808. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli
screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del decretolegge 29 marzo 2004,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
809. A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di
500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la
lotta contro l’Aids istituita presso il Ministero della salute.
La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l’anno, al fine di
raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e
verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la
diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS).
La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti
programmi.
810. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 3, terzo
periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici prescritti" sono aggiunte
le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa"; b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di
specialistica ambulatoriale " sono inserite le seguenti: ", delle strutture per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa "; c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:"5-bis. Per le
finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio 2007, il Ministero
dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti
il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati
delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze e delle certificazioni
di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 149, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare,
entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e
le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007;
in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato.
Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative
del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma
5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici
convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12"; d) al
comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All’atto della utilizzazione di una
ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono
inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di
assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del
repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa"; e) al
comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: "pubbliche e
private" sono aggiunte le seguenti:"e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito"; f)
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei dati
trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti: "del comma 5-bis
e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore
ambulatoriale " sono aggiunte le seguenti: "nonché al nomenclatore delle
prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell’ambito dell’assistenza integrativa"; g) al comma 10, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo
2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi
erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende
sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell’economia e delle
finanze, nonché le modalità di trasmissione".
811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una
farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con
sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio
sanitario nazionale, l’autorità competente può dichiarare la decadenza
dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza delle
condizioni previste dall’articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La
decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno
superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio
della parte civile.
812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con
sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente
o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per
conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme
vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio
sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia
accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata
costituzione in giudizio della parte civile.
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse previste
nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di
progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10
milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre
importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di
progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie
rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei
farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule
staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il
potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
814. A decorrere dall’anno 2007(*), nell’ambito delle risorse di cui
all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente
legge, una quota non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10
per cento a partire dal 2008 è destinata(*), in via sperimentale,
ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da
ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la
tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da
ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta
anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non
italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici,
quali l’impact factor ed il citation index.
L’attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della
salute ed il Ministro dell’università e della ricerca entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
815. L’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
816. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 4, comma 170, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per
gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità.
817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega
italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l’erogazione di un ulteriore
contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore
scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3
dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta
l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e
con l’esercizio di qualsiasi attività professionale.
819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi
per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la
stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle
risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio
ordinario dell’AIFA.
820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non
chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità "a secco", la data
di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per
uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a
inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali
indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
821. All’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le
parole:"oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell’Unione europea"
sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione
del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite,
all’estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul
territorio dell’Unione europea".
822. All’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal
seguente:"6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del
presente articolo".
823. All’articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati
pronti per l’impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che
gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi
destinatari".
824. L’articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito
dal seguente:"Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal
plasma). – 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da
utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal
presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi,
destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece
rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed
alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto
dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219".
825. All’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) alla lettera c), le parole: "le aziende
che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono
sostituite dalle seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in
Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e
i dispositivi su misura"; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) entro
il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto.
L’importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l’anno di
riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di
quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute
e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il
miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi
medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato,
anche attraverso l’aggiornamento e la manutenzione della classificazione
nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
personale ispettivo, all’attività di informazione nei riguardi degli operatori
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di
valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l’utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di
convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore"; c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:"e) i produttori e i commercianti di
dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e
le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile
anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall’articolo 10 del decreto
legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e
non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del
1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per
l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e
alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i
distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del
Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono
considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i
dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati
dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del
Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di
informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.
I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a)".
826. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza
farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione
delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in
regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’imposta sul valore aggiunto
non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto
periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, disposta, limitatamente all’arco temporale decorrente
dal 1º marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del decreto- legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell’ulteriore
riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio
sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte
del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione
gestionale, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione
Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di
altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma,
di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il
Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,
già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.
828. Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione
per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività
sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è
autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2
milioni di euro.
829. All’ articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito
dal seguente:"1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti
attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore
al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni
provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono
rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6".
830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a
carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della
Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno 2007, al 47,05 per
cento per l’anno 2008 e al 49,11 per cento per l’anno 2009.
831. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al
30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l’intesa preliminare
all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di
mancato raggiungimento dell’intesa entro tale data, il concorso della Regione
siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l’anno 2007, in misura pari al
44,09 per cento.
832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la
retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e
non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi
immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta
simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della
Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione
dell’importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica
prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in
consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un
importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo
di contributo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38 dello Statuto
regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l’anno
2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248. L’erogazione dei contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento
ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad
investimenti infrastrutturali.
834. L’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:"Art. 8. – Le entrate della regione sono costituite:a) dai sette
decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito
delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove
decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo
dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel
territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell’imposta
di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati
nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto
generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi
regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT; g) dai canoni per le
concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princì
pi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio
patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette
decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,
ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate
spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in
attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici
finanziari situati fuori del territorio della regione".
835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è
autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026
per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione
all’imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
836. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno
complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato.
837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni
relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti
operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle
Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma
della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell’economia e
delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti
finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
838. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito
delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell’articolo 8 dello
Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come
da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non può determinare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a
344 milioni di euro per l’anno 2007, a 371 milioni di euro per l’anno 2008 e a
482 milioni di euro per l’anno 2009. La nuova compartecipazione della regione
Sardegna al gettito erariale entra a regime dall’anno 2010.
839. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma,
dell’articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente
articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009
non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli
anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto sui
consumi è attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico
della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni
2007-2009, aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite
di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.
841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno
all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è
istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai
Fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed
all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente
soppressi.
Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di
360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente
al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli
interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse
nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli
interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi
documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello
sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono
finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti
dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree
tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
843. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma
842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari
opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in
cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in
relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati
requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi
tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di
elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed
enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per
l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla
individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i
progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne
definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell’esecuzione siano
incaricati enti strumentali all’amministrazione, ovvero altri soggetti esterni
scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse
di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico
delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le
risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l’approvazione, previa
istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la
presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei
Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel
termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque
procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme
procedurali relative al proprio funzionamento per l’attuazione del presente
comma.
845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce
appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso
Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo
stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono
poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di
ciascuno stanziamento.
846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento
deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è
istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e
delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:a) sul
monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli
incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza
di impresa.
847. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale,
è istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le
risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del
Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è
altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il Fondo opera
con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su
finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca
d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di
sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con
riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati
al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il
consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie
imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a
programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale
di piccole e medie imprese femminili(*)
(*) Periodo aggiunto
dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata
nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l’affidamento diretto ad enti
strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel
rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di
intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni
assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al
comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di
nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato dal Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari
opportunita.(*)
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 46-ter del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel testo risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
849. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 848, l’attuazione dei
regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione
europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.
850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al
Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita' degli altri fondi di
amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese
individuate dal medesimo decreto.
851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti
per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione di
segni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi
d’impresa.
Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione,
relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali
finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche
agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei
brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la
registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo 227 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono dovuti secondo i seguenti criteri:
a) dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale;
b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita';
c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme
derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare
le attivita' del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela
del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la
piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il
brevetto italiano, anche con l’introduzione della ricerca di anteriorita' per le
domande di brevetto per invenzione industriale.
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino
dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di
attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede
forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita'
ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si
verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007,
cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento
si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti
presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita' industriali e delle crisi di impresa.
853. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con delibera del
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si
provvede in particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura
produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai
benefı'ci e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una
relazione concernente l’operativita' delle misure di sostegno previste dai commi
da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme
erogate.
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da
358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
l’ambito di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca (FRI) e' esteso agli interventi previsti da leggi
regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la
ricerca.
856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa e'
autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo
comma 855 un incremento nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel
rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al comma 841,
secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi
regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale,
approvati ai sensi del medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi del comma 858.
857. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari o
integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite
convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa,
per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano
di rientro.
858. Ai fini dell’attuazione del comma 856 relativamente agli interventi
agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione
regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi
e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante
l’impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la regolamentazione
delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di
interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi
oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell’anno
successivo.
860. Nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il
Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi di
promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in
comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese
innovative di nuova costituzione ai sensi dell’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la
concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le
azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative puo' essere affidata
l’istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalita' anche
semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della
programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle
proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data,
risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti
ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa
rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
863. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per l’anno 2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400 milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011, 11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni per l’anno 2013, 9.400 milioni per l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno 2015,(*) per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle
Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione
unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per
le priorita' individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle
risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in
materia. Per garantire l’unitarieta' dell’impianto programmatico del Quadro
strategico nazionale e per favorire l’ottimale e coordinato utilizzo delle
relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie
disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e
dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei
Ministeri competenti.
865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio
2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse
di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale.
866. Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente
impegnabili.(*) Le somme non impegnate nell’esercizio di
assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell’esercizio 2013.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui
all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero
dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle
acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico e
ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di
Venezia-Porto Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo
chimico Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209
milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro
53 milioni per l’anno 2010. L’utilizzo delle risorse e' disposto con decreto
interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un
piano per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare delle somme da versare* allo Stato a titolo di risarcimento
del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli
anni 2001,* 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’articolo 1, comma 9, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004,
n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e
2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore
dell’autoimprenditorialita' e dell’autoimpiego sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75
milioni di euro nell’anno 2008.
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore
della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’universita'
e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di
ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di
cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell’universita' e della ricerca, del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato in via
ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto
riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito
del riparto dell’apposito Fondo.
872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della
ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni, il Ministro dell’universita' e della ricerca, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive
risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma
nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le
discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante
procedure diffuse e condivise nelle comunita' disciplinari internazionali
interessate.
873. Il Ministro dell’universita' e della ricerca, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalita' di
utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli
interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano
applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di
cui al comma 870. Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il
sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma,
per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007*
* N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 13 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione del
Fondo di cui al comma 870.
875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse
finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 631, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il
Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le
risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le
risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per
progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica
superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilita' dei giovani che hanno
concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
876. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni di euro per l’anno
2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e
di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. Le
disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli
stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e
province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento
alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui
al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite
le modalita' di assegnazione delle predette risorse.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della
conversione, con modificazioni, in L. n. 127/2007
877. All’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e
cogaranzie".
878. Per le finalita' previste dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del
presente articolo, e' attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l’anno
2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I predetti
contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione
percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima
attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl.
Ordinario n.285.
879. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, si applicano anche alle societa' finanziarie di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal
comma 877 del presente articolo.
880. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole:
"ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle
seguenti:
"al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662"; d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia
previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o
trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi
29, 30, 31 e 32 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30
giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale
sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o
territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza
vincoli di destinazione.
882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di
servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione
e sviluppo operativo dei confidi stessi.
Per le medesime finalita', in attesa dell’attuazione della direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in
materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui
all’articolo 2 del decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
883. Per le finalita' di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della
legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle
imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16-
bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
884. Per le finalita' di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11
maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
885. Per le finalita' di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni
di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni
di euro per l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell’articolo 5, comma 16-bis, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica,
relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’universita'
e della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime
amministrazioni in modo coordinato anche in conformita' alle direttive adottate
congiuntamente dai tre Ministri.
887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attivita' a
quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di
selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi
unitari e l’acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio,
individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle
domande stesse.
888. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilita' al
servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e'
autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007.
889. All’articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola:
"372" e' sostituita dalla seguente: "371".
890. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono
inseriti i seguenti:
"371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 366, puo' essere riconosciuto un contributo statale a
progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un
ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente
impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al
comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di
cui al comma 372".
891. All’articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola:
"371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter".
892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la societa' dell’informazione, e' autorizzata una
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali,
individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
della sperimentazione e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.
893. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito
fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione
negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti
locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell’attivita'
amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto
interesse dei cittadini e delle imprese.
894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle
regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed
erogazione del Fondo di cui al comma 893.
895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, e' data
priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice
aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software
sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un
web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.
896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore
dell’industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e' istituito un
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa,
con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la
realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la
dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o piu'
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito
della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le
disponibilita' del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio.
Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di
spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi
internazionali.
897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono
abrogati.
Conseguentemente e' ripristinata la Direzione generale di commissariato e di
servizi generali di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997,
n. 264.
898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e'
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro,
destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di
pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche' delle unita' navali,
effettuate d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, anche mediante l’impiego del genio militare. Con uno o piu' decreti
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche
al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
fondo di cui al presente comma.
899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e'
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro,
destinato alla ristrutturazione e all’adeguamento degli arsenali militari,
comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o piu'
decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche
al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
fondo di cui al presente comma.
900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e'
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro,
destinato all’ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e
delle infrastrutture dell’Arma dei carabinieri.
Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con
evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede
alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.
901. Per l’anno 2007, le dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi
(categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.
902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata
ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di
personale affetto da infermita' letali ovvero da invalidita' o inabilita'
permanente nonche' al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale
militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree
interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di
assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone
adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.
903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti
dell’Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficolta' sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di
cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale
confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti
correnti alle imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall’anno 2009, ai fini della
corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli
oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di
programma.
905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione
dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princı' pi
del diritto comunitario, disposizioni in merito all’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come
modificato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale
delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di
trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato.
906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del
decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall’articolo 1, comma 373, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa' di cui al
comma 905 del presente articolo, e' rideterminato in ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.
907. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche
o di pubblica utilita' i committenti tenuti all’applicazione del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di
locazione finanziaria.
908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed
organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche
dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei
casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu
vicino a quello preso in considerazione"; b) all’articolo 87, al comma 2, la
lettera e) e' abrogata;
c) all’articolo 87, al comma 4, le parole:
"In relazione a servizi e forniture," sono soppresse;
d) all’articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40
del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite
dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento,
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa".
910. All’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in
caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della
stessa, nonche' nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima:";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonche'
con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro".
911. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o
datore di lavoro e' obbligato in solido con l’appaltatore, nonche' con ciascuno
degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti".
912. L’offerente di cui al comma 908 puo' essere anche un’associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore,
responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero
un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di
qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei
due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo'
sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi
requisiti e caratteristiche.
913. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione
funzionale dell’opera secondo le modalita' previste.
914. Al fine di assicurare la massima estensione dei princı'pi comunitari e
delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici
locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti
tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed
idonei all’espletamento del servizio e' assicurata mediante contratti di
locazione finanziaria con soggetti terzi.
915. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e' autorizzata un’ulteriore
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo istituito
dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere
destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche
intermodali di I livello le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani
regionali trasporti.
917. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e' autorizzata un’ulteriore
spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007
918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci,
nonche', ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi
dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi
di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci
relativo all’anno 2006, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
l’anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le
politiche europee, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di
cui al primo periodo. L’efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
e' comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla autorizzazione della Commissione
europea.
919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l’importo di 70 milioni
di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che
acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al
trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalita' per
la fruizione di dette agevolazioni.
920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l’anno 2006, ai sensi
del comma 108 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato
l’importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa, per essere destinato alla misura prevista all’articolo 1, comma 105,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
921. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo 2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º
dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere
dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate
sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti
e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di
mobilita', i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione
di efficacia degli interventi.
922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento
di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, gia'
previsti nell’ambito del Piano triennale per l’informatica 2007- 2009 e'
autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l’anno 2007 e di euro 4.200.000 per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del
medesimo Ministero.
923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del
comma 12 dell’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per
le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra
uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle
eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello
stesso articolo 80, comma 8.
924. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a
favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione.
925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture
per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga
banda nel Mezzogiorno ", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni
per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui all’articolo 7 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
926. Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria
delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50
milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la
realizzazione delle finalita' di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse
del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l’anno
2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.
927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul
territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle comunicazioni il
"Fondo per il passaggio al digitale " per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica
digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare
dell’obbligo di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi
interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o
socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del
digitale.
928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli
interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita' di realizzazione dei
medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie
di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonche' le modalita' di
monitoraggio e di verifica degli interventi.
929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e' autorizzata la
spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche' la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste
dall’articolo 98 del codicedelle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a
un decimo.
931. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a
progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote
di parte nazionale.
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di
venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea nonche' il fondo di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono
unificati in un unico fondo.
933. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni,
e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 puo' essere, a cura
dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una
compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o
assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei
finanziamenti.
Le condizioni e le modalita' del contratto di assicurazione o garanzia sono
sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono
comportare oneri a carico del fondo".
934. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni, le parole: "per le finalita' di cui alla presente legge" sono
sostituite dalle seguenti:
"per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano".
935. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri
competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da
consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e
turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda
estera".
936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la
penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso
l’adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il
fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo,
per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, e' destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione di studi e
ricerche diretti alla certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti
tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la
tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi
manufatti.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
del commercio internazionale, sono individuate le modalita' per accedere ai
contributi di cui al precedente periodo.
937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche
artistiche e di qualita', in linea con le finalita' fissate dalla legge 9 luglio
1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e
2008. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma
pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata al
finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla
legge 17 febbraio 1968, n. 97.
938. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le
modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
939. All’articolo 2, comma 85, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e'
aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"5-ter. L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle
attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti
autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del
comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita' tecnico-organizzative
ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la
regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di
settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la
qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata
degli affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono
assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto
alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell’offerta in
termini di qualita' e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil".
940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella e' erogata a
favore dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e
dell’ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere
dall’anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle
normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e
collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi
contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1º gennaio 2007 fino alla
definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di
cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della
disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".
942. Allo scopo di potenziare l’attivita' di promozione e sviluppo del "made in
Italy", anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto
tecnologico e l’ammodernamento degli impianti gia' esistenti, e' concesso, a
favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui
all’articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e'
contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del contributo
sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
943. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane all’estero,
la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale
a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani
all’estero nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e
alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa di 24
milioni di euro per l’anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, e' autorizzata
la spesa di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 2
dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.
945. Per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il Governo italiano e la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di
euro per l’anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo
stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina.
946. All’articolo 49, primo comma dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e
successive modificazioni, l’alinea e' sostituito dal seguente:
"Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate
tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:".
947. In applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 1º aprile 2004, n.
111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione
di quelle di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai
servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra
il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui
oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo
comma dell’articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1
decimi".
948. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1º
gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa
per gli importi sotto indicati:
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n.
266, articolo 1, comma 15, per l’importo di euro 1.875.000;
b) stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: legge 23
dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importo di euro 68.408.000.
949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di
cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008 e di 170 milioni di euro per l’anno 2009.
950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana
all’Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008.
951. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di
Saragozza del 2008 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007,
di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009.
952. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai
2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.
953. Per la partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e
Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per
l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione di
Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle
relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di
cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.
954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale,
sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di Saragozza 2008 ed
il Commissario generale del Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.
955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresı' nominati i
Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i
funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario,
i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari,
sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.
956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui,
rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia
e all’estero per la partecipazione dell’Italia, nonche' le spese per le
manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle
finalita' delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello
svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Il
Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari
esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle
rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.
957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario
generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia
ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 3, comma 147, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli
appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore
amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente dal medesimo
Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi
ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale
comprendono altresı' personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha
diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del
Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato
ospitante nell’ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia,
ha diritto altresı' al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi
espositive, esclusa ogni indennita' di missione. Il Commissario e il Commissario
generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche
professionalita'.
958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono
collocati per tutta la durata dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in
posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e
successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare.
959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e' stabilita l’indennita' spettante al
Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori
amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l’intero
periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di
conferimento dell’incarico. Tale indennita' non ha natura retributiva e tiene
conto della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensita'
dell’impegno lavorativo.
Essa non puo' essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del
personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella
dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si
aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle
competenze stipendiali di base metropolitane.
960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di
cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in
conformita' alle disposizioni vigenti.
961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei
conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato
dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due
designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del
commercio internazionale.
962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell’ambito delle
autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.
963. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1
della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9,
comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato
di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui.
964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocita'/Alta
Capacita' " della linea Torino-Milano-Napoli e' autorizzata la spesa complessiva
di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l’anno
2007, 1.300 milioni per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800
milioni per il periodo 2010- 2021, in ragione di 400 milioni di euro annui.
Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere
dal primo anno di iscrizione.
965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in
particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato
della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al
rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, e' autorizzata la
spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti
da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento
degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta
velocita' "Linea Torino-Milano- Napoli", nonche' gli oneri delle relative
operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello
Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da
Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo
periodo, e il comma 4 dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa
ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266,
promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato
costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la
destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell’articolo 75 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato
Spa e di societa' del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei
confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.
968. L’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma
966 nonche' l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa'
del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.
969. I criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato degli oneri di
cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967,
nonche' i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
970. Al comma 8 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"L’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria Alta Velocita'/Alta Capacita' non dovra' comunque essere inferiore
al 2 per cento".
971. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 da riconoscere
a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di
servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all’articolo 5
della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.
972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote
capitale dei mutui accesi in applicazione del decretolegge 7 dicembre 1993, n.
505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009,
e' posto a carico dello Stato, per l’importo annuo di 27 milioni di euro,
l’onere per il servizio del debito gia' contratto nei confronti di
Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in
relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita'/alta capacita'".
973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno 2007, in
relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico
sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni
precedenti.
974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata l’ulteriore spesa di
1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa
e' destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella
rete regionale e locale.
975. Il comma 84 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
sostituto dal seguente:
"84. Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a
societa' del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta
velocita'/alta capacita' Torino- Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale".
976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e' destinata specificamente
all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.
977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di
contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per
le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' altresı' autorizzato un
contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di
potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di
porto – guardia costiera.
979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse
di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine le funzioni
ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la
realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta
Brescia- Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da
ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i
diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture
autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da
essa interamente partecipato.
Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, e' altresı' autorizzato un
contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 6
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4
Lorenteggio-Linate e delle altre tratte della metropolitana di Milano.(*) A valere sul medesimo stanziamento una quota e' destinata al
potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorita' per le tratte
ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.
(*) N.d.R.: periodo
aggiunto dall'art. 7, c. 3-bis del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007, nel testo
risultante a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in Legge
n. 222 del 29 novembre 2007.
980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1,
della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico
dell’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti
dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono
economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi
successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera
CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2,
comma 92, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono
corrispondentemente ridotte, e' autorizzato un contributo quindicennale di 5
milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della
progettazione e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla
realizzazione dell’opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa
ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto
convenzionale e' disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti
alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali.
982. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle autorita' portuali nazionali e
promuovere l’autofinanziamento delle attivita' e la razionalizzazione della
spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e
straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorita' per quelli
previsti nei piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale, a
decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
983. A decorrere dall’anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei trasporti
un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione e'
ripartita annualmente tra le autorita' portuali secondo criteri fissati con
decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresı' il potere di
indirizzo e verifica dell’attivita' programmatica delle autorita' portuali. A
decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti
destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei porti.
984. Le autorita' portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale
su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la
fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
985. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorita' portuale del gettito della
tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all’articolo 1 della
legge 5 maggio 1976, n. 355.
986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche' quelle
di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono
operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti,
rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali
banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in
qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse
sulle merci.
987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi
982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e' devoluto il relativo
gettito.
988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorita' portuali
ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti
al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto
dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di
riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione
alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del
tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in L.
n. 127/2007.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il 30
ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle
autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la
conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei
porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in L. n.
127/2007.
990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle
autorita' portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei
trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
infrastrutture, e' determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse
e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine della
realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori
portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei
trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. E ' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a
decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di
grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il
decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani
finanziari presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee
forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresı' a farsi carico
di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite le modalita' di
attribuzione del contributo.
992. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, la realizzazione in porti gia' esistenti di opere previste nel piano
regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come
adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita' portuali, in
ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorita'
medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i
relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi
introitati dalle autorita' portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti
tributari si estinguono.
994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni
a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui
contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che risultino immediatamente cantierabili.
995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative
del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
medesimo comma 994.
996. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono
aggiunti i seguenti:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai
sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui
perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorita'
portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente
alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine
di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito,
il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione
del materiale, e' presentato dall’Autorita' portuale, o laddove non istituita,
dall’ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro
trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione
definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal
comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche', limitatamente alle attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli
effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che presentano
caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale
con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di
destinazione, nonche' non esibiscono positivita' a test ecotossicologici,
possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni
costieri, su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che provvede nell’ambito del procedimento di cui al comma
11- bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente
interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra
possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su
autorizzazione della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica, se
non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente
alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati
all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione
della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle infrastrutture,
d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o
completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare
requisiti di permeabilita' almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9
m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di
inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte
quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata
la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attivita' di colmata in
relazione alla destinazione d’uso.
11-quinquies. L’idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto
previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi
da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri
stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione,
nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito
temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle
operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine
massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi,
assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualita'
di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attivita'
di dragaggio".
997. All’articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m)
e' sostituita dalla seguente:
"m) assicura la navigabilita' nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed
approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5,
commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali
puo indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le
amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni.
Nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di
carattere coattivo.
Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove
applicabili".
998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all’articolo 8 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio
1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in
data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa' entro il 30
giugno 2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009.
999. Le nuove convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei
criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le
procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio
pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del
servizio per l’utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive
della concorrenza. Le nuove convenzioni sono notificate alla Commissione europea per
la verifica della loro compatibilita' con il regime comunitario. Nelle more
degli adempimenti comunitari si applicano le nuove convenzioni attualmente in vigore.(*)
N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 26 del D.L. n. 207/2008
1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; b) i commi 1, 2 e 3
dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160; c) il secondo comma
dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684; d)
l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
1001. All’articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le
parole:
"partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino
all’attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle
singole societa' che ne fanno parte".
1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare
il necessario adeguamento strutturale, per l’ampliamento del porto di Taranto il
Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi
concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale,
nonche' per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo
sviluppo dell’intermodalita' e delle attivita' di transhipment, e' autorizzato
un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di
interesse nazionale.
1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza
del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale
piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti gia' individuati,
tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonche' al fine di
incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attivita'
produttive anche in regime di zona franca in conformita' con la legislazione
comunitaria vigente in materia.
1005. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi
portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa
destinato a ciascuno di essi, e' istituito un apposito Comitato composto dal
Ministro dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e
delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle
infrastrutture, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dal Ministro dell’universita' e della ricerca nonche' dai presidenti delle
regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di
sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al
termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi
d’asta, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si
applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise
e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze
ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla
ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse
stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai
rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti
dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e di
35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui al decretolegge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal
fine integrata di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a
valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i
programmi gia' previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2 della
legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore
dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale
dell’umanita', titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una
popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.
1010. Per le finalita' di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di
30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009. Le
risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni
beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell’articolo 18 della
legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le
opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita
convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu'
ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
1011. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella
provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria posizione
entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti,
corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed
interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita' di
rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al
presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, ancorche' siano state notificate le cartelle esattoriali.
1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e
Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni
di euro per l’anno 2007 e' riservata, quanto a 12 milioni di euro per la
copertura degli oneri di cui all’articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di
euro per la copertura degli oneri di cui all’articolo 12, comma 3, del citato
decreto-legge.
I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e
14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all’articolo 2,
comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2, comma 2,
dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono
prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di
euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l’anno 2007.
1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania
colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n.
32, e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di
3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da
erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione,
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2, c. 115 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"115. Ad integrazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1013,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento
degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata
e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982,
di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è
autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo
modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri."
1014. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni
della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell’anno 2006, a valere
sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di
1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da
erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle
popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche' della provincia di Vibo
Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali
e meteorologici dell’anno 2006, e' autorizzata altresı' la spesa, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E ' autorizzata
inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro
per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi
meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati
dall’esplosione verificatasi nell’oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello
sul Clitumno in provincia di Perugia
1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle
zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della
provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato un contributo di 8 milioni di euro
per l’anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per
il finanziamento parziale dell’opera intera, con le stesse modalita' contabili e
di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n.
443 del 2001.
Per il completamento del programma degli interventi di cui all’articolo 9 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di
completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti
provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di
tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di trasporto.
1017. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni
di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso
di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito
il parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete
stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le
disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/ 38/CE. Gli introiti derivati
dall’applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti
ferroviari.
1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS
Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera durata
della sua concessione, nonche' l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova
realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che
costituisce parte integrante del piano. Il piano e' approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con
analogo decreto e' approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere
che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni e'
altresı' sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i
successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore
ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi
aggiornamenti.
1019. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di
perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all’articolo 7,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole:
"trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, puo' adeguare la durata della concessione di ANAS Spa.
1020. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui
all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel
2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il
42 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad ANAS Spa che
provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al
comma 1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui
predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa
la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed
efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, all’esercizio delle sue funzioni di indirizzo,
controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a
quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo 163, le parole: ",
ove non vi siano specifiche professionalita' interne," sono soppresse. Le
convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi
concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l’attuazione delle disposizioni del presente comma.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 bis del
D.L. 162/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L.n.
201/2008)
1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e' soppresso.
A decorrere dal 1º gennaio 2007 e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte
le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di
pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5
millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6
millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º
gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione
del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed
autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle
relative al versamento del sovrapprezzo, nonche' quelle di utilizzazione degli
introiti derivanti dal presente comma.
Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS
Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito
un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in
infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento
all’entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori
sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della
rete. Le concrete modalita' di attuazione della misura di cui al presente comma
sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie e' stabilito che una quota
corrispondente alle risorse di cui al presente comma e' destinata all’acquisto
di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla
copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga
all’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai
commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche
attraverso la costituzione di apposita societa', le cui azioni sono assegnate al
Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista
di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l’autonomia e la piena
separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue
attivita' volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,
nonche' al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite
altresı' per assicurare le modalita' di gestione e dell’eventuale trasferimento
delle partecipazioni gia' possedute da ANAS Spa in societa' concessionarie
autostradali.
Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e' istituito un nuovo capitolo
di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta
societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti ad ANAS Spa per
essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di
servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, le attivita' della medesima societa'.
1024. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive
modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in conformita'" fino a: "da
essa costituite" sono sostituite dalla seguente: "svolge" ed il secondo periodo
e' soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e
5 sono abrogati.
1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,
di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive
modificazioni, e' soppresso.
ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo,
nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali,
nonche' nei rapporti con il personale dipendente.
Il subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie.
Le disponibilita' nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua
soppressione e derivanti altresı' dalla riscossione dei crediti nei confronti
dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate a
tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della
legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica. Le predette disponibilita', alle quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 1026 nonche' quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge n.
382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del
loro impiego viene reso altresı' conto, in modo analitico, nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1018.
1026. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS
Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e'
concessionaria ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si
applicano le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell’importo di 60
milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui
contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.
1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno 2008 per
il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali
concessi per l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell’articolo
2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per
l’importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonche' dell’articolo 19-bis del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, per l’importo di 15.400.000 euro.
1028. All’articolo 7, comma 1-ter, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".
1029. Nell’elenco di cui al comma 1018, assumono priorita' la costruzione di
tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa
in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
1030. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine
del comma sono soppresse;
b) al comma 83:
1) sono premesse le seguenti parole:
"Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di
adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali
connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio
secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in
condizioni di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi
comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,"; 2) alla lettera g) le parole:
"in particolare " sono soppresse;
c) il comma 84 e' sostituito dal seguente:
"84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti
e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di
consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro
quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli
schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono
successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il
concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il
concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai
commi 87 e 88.";
d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli
affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi e in tale
veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita'";
3)
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di
interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di
onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza ";
e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il
concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario ovvero
della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla
convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto
concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";
f) il comma 88 e' sostituito dal seguente:
"88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta
alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al
ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue,
salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";
g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare.
Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza
di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta
giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano
o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione ".
1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico,
l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il
riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, e' istituito
presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato
all’acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, e' destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza
regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane,
tranviarie e filoviarie;
c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l’acquisto
di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto
pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste
un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato
almeno il 50 per cento della dotazione del fondo(*)
(*) N.d.R.: Lettere
c-bis e c-ter aggiunte dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario
n.285.
1032. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province
autonome, in conformita' ai seguenti criteri:
[a) priorita' al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno
1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni;] (*)
b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorita' alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano
attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo 18
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo 1,
comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(*) N.d.R.: Lettera
abrogata dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala,
relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma
1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono
coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalita' di trasporto,
anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 15, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e' incrementato di 15
milioni di euro.
1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni.
Per il finanziamento delle attivita' connesse all’attuazione, alla valutazione
di efficacia ed all’aggiornamento del Piano e' autorizzata la spesa di 53
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1036. Al fine di consolidare ed accrescere l’attivita' del Ministero dei
trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica
stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i
valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli
utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare
i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature
tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.
1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei
trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, e'
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della
centrale di infomobilita', all’implementazione dei controlli del circolante,
delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio
di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di
funzionamento.
1038. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico
dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria sia installati a
bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello
della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e
per le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle
capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1040. Nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15,
della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 317 del 30
dicembre 2003, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere alle
imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui
all’articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore
al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti
innovativi:
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi,
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto
allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio
di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte
innovativa del progetto.
1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalita' ed i
criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefı'ci di cui al
comma 1040. A tal fine e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1042. Per le finalita' di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto nazionale per studi
ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.
1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle
finalita' di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro
dell’universita' e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche
attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca,
dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)
di Roma con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con
particolare riferimento al Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli
interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di
bottiglia ” del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni
stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E ' autorizzato altresı'
un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete
immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla
rete logistica nazionale.
1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la
costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali
nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e'
autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 5 milioni
di euro dall’anno 2009.
1046. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4. – (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l’ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico
locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al fine di
favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al
servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza
della navigazione e di tutela dell’ambiente marino e la cui eta' e' di oltre
venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri
tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa
comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela
ambientale, e con le linee guida dell’IMO in materia di demolizione delle navi
A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419
del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di
cui al presente comma".
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull’attivita' di controllo degli
organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari
di qualita' registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi
di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la
denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari " e costituisce struttura dipartimentale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
1048. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i
compiti di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal
1º luglio 2007, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1049. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole:
"la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse.
1050. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai
sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, come modificato dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto- legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71, e' autorizzata la spesa di 48* milioni di euro per l’anno 2007.
* N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 42 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
1051. In attuazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, e'
istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute
in occasione dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di
opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione
presentate a norma del citato regolamento. L’importo e le modalita' di
versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita' di
salvaguardia dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti
agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1052. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5-ter e' abrogato;
b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
"5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli
organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate".
1053. All’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le
parole:
"l’ENEA e l’ASI", sono aggiunte le seguenti:
", nonche' il Corpo forestale dello Stato".
1054. All’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e' abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: “Al Fondo di cui al comma 4 e' altresı'
attribuita” sono sostituite dalle seguenti: “All’AGEA e' attribuita ”.
1055. Entro il 30 aprile 2008(*), il Commissario straordinario dell’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria
dell’EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le
procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell’EIPLI. Fino alla
predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti
dell’EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell’Ente, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d’intesa con le
regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell’EIPLI
in societa' per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate.
Al fine di concorrere alle esigenze piu' immediate dell’EIPLI e' assegnato, allo
stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l’anno 2007.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 30 settembre 2007 è stato, in un primo momento, prorogato
al 30 novembre 2007 dal D.L. 2
luglio 2007, n. 81, nel testo risultante a seguito della conversione, con
modificazioni, in L. n. 127/2007. L'art. 26, c. 6 del D.L. 31 Dicembre
2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007 lo ha
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2008.
1056. All’articolo 5, comma 1, del decreto- legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di sette anni". L’onere per l’attuazione
del presente comma per l’anno 2007 e' pari a 271.240 euro.
(*) N.d.R.:
L'originario termine "sei" è stato così sostituito dal D.L. 2 luglio 2007, n.
81, nel testo risultante a seguito della conversione, con modificazioni, in L.
n. 127/2007.
1057. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai
fini della sua distribuzione.
1058. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste dal
Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per
l’esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno
degli esercizi 2008 e 2009 e' stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
1059. Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti
spese:
a) per l’anno 2007:
1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita' del contributo quindicennale
previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2)
45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del contributo
quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
b) per l’anno 2008:
1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita' del contributo quindicennale
previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2)
45.730.000 euro quale seconda annualita' della quota parte del contributo
quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo l della legge 23 dicembre 2005,
n. 266; 3) 50.000.000 di euro quale prima annualita' del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
c) per l’anno 2009:
1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita' del contributo quindicennale
previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2)
45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del contributo
quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266; 3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l’anno 2010
sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del contributo quindicennale
previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del contributo
quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili
anche a carico degli esercizi futuri.
1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 4, comma 31, della legge
23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall’articolo 1, comma 78, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.
1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolosaccarifera, costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e' altresı' attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria annuale
di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio
previsto dalla normativa comunitaria.
1064. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di
euro".
1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli
a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la
realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli
imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi,
nonche' le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla
legislazione in materia.
1066. Ai fini dell’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del
nomadismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre
2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori
professionisti di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che
attuano la pratica del nomadismo e' riconosciuta l’aliquota ridotta di accisa
prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
1067. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000
euro"; b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a
300.000 euro".
1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese
giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, e' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilita'
finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.
1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalita' e le
procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
1070. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, e' abrogato.
1071. All’onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il
quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all’articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze
economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per
le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis,
commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31
dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1º febbraio 2005,
n. 3, la giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della salute
e con i competenti uffici dell’Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede
a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per
il contenimento e l’eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali
esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di
riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale
della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della
specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni
agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'
operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli
orientamenti comunitari in materia.
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta di cui al comma 271 si
applica con le modalita' di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
nonche' in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220
del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d’imposta per gli imprenditori
agricoli si applica, nell’ambito delle disponibilita' complessive del credito
d’imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per
l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1076. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma
9-bis deve intendersi nel senso che l’autorita' di vigilanza nomina un nuovo
commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o
collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa,
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta.
Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine
sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 214 del
citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione
si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla
nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole:
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2007".
1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette,
per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma 242, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521
del presente articolo, si applicano, nell’ambito delle disponibilita' del fondo
ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n.
124.
1078. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole:
"commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".
1079. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai
fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli
nelle aree agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali, compresi nel
Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite
provvedono le regioni.
1080. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo
1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' incrementato di 3
milioni di euro.
1081. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli
incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge
14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al
pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico
dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
1082. Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in
materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione
europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione
regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale
finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la
multifunzionalita' degli ecosistemi forestali.
Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal
CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata
legge n. 289 del 2002.
1083. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresı',
l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la
valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse
derivanti da attivita' forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno.
Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese
di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa
forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati, pubblici o privati,
stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11,
12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.
1084. Per l’attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello
forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1085. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano d’azione nazionale
per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma
87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
1086. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all’INPS,
sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per
l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
1087. All’articolo 9, comma 3, lettera cbis), del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale
limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte
eccedente il 20 per cento".
1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato
istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite
dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche
se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di
tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per
gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del
valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi
terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di
un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al
singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza
rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di
imposta precedenti.(*)
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 171/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 205/2008)
1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.(*)
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 171/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 205/2008)
1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attivita' di impresa [o di lavoro autonomo] inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. [Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalita'.] Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009(**)
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 1 del D.L. 171/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 205/2008)
(**) N.d.R.: periodo così modificato dall'art. 1 del D.L. 171/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 205/2008)
1091. L’attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti
del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale.
1092. Le modalita' di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per quanto non
previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte
dall’articolo 3 del decreto- legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata e le
societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo
modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per
l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le societa'
a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano
esclusivamente le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti
dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione
del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività
del 25 per cento.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1095. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le
modalita' applicative del comma 1093.
1096. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
il secondo periodo e' soppresso.
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per
attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell’area
euro a cura di Poste Italiane Spa.
1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente
articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale 6
settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le
disposizioni in materia contenute nel decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
1099. L’attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da
completare entro il 31 dicembre 2007, e' effettuata in coordinamento con il
Ministero dell’economia e delle finanze.
1100. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare
previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei
protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai
sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela
dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo
comma dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario
internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori
(SCOPIC).
1102. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'
sostituito dal seguente:
"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli
interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita' di
difesa del mare dagli inquinamenti".
1103. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di
demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
1104. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusive
di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di
gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati
gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e
degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e
le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
1105. Restano altresı' confermate le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di
cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il
prodursi di gravi alterazioni dell’ecosistema nei territori di cui all’articolo
1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo
di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad
uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.
1107. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 94, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa al personale degli Enti parco
nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale
di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e'
riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu' efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti
solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad
acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito
territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali
all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta
differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e' stabilita con
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione
della quantita' di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere
concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".
1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi
aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le
modalita' per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non
superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati.
Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e'
individuato il tasso di interesse da applicare.
1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di
seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento
elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili per la generazione di elettricita' e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW
con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e
terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di
energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste(*)
(*) N.d.R.: Lettera
aggiunta dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110
ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al
Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2,
comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate
all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa depositi e
prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalita' di
gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo' avvalersi per l’istruttoria,
l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti
concessi di uno o piu' istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche
in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
1116. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse
del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a
bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per
il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza
nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi
fenomeni di criminalita' organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei
rifiuti.
1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli
incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili
esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili, cosı' come definite dall’articolo 2 della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della
previgente normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata
avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti
energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
1118.
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2, c. 136, della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai
soli impianti realizzati ed operativi."
1118. [Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a
definire i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti e degli
incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di
cui all’articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE.](*) Il Ministro dello sviluppo
economico provvede con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita' per
l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici
impianti gia' autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non
ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo
precedente, nonche' a ridefinire l’entita' e la durata dei sostegni alle fonti
energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili
utilizzate da impianti gia' realizzati ed operativi alla data di entrata in
vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli
oneri che gravano sui prezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi
economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive
europee in materia di energia elettrica.
(*) N.d.R.: Periodo abrogato dalla L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285. Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, c. 137:
"137. La procedura del
riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118
dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati
e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è
completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge."
1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia
elettrica di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1,
3 e 4 sono abrogati; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole:
"e da rifiuti " sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all’articolo 22, al comma 1, sono soppresse
le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l’ultimo periodo; al comma 7
sono soppresse le parole: "ed assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le
parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all’articolo 1, nel comma 3, primo
periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici " sono soppresse
ed il secondo periodo e' soppresso; all’articolo 11 della medesima legge, nella
rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all’articolo 26, comma 7,
della medesima legge le parole: "o assimilate " sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’articolo 2, comma 15, le
parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1º marzo 2002, n. 43, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) e'
abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo 1, il comma 71 e' abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229, il comma 6 e'
abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 52, comma 3,
lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della
qualita' dell’aria nelle aree urbane nonche' al potenziamento del trasporto
pubblico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile,
con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei trasporti, prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare
riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi
ambientale;
b) incentivazione dell’intermodalita';
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la
mobilita' sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna
delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento
che permetta una migliore organizzazione logistica, nonche' il progressivo
obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl,
elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita' ciclistica.
1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, e'
destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.(*)
(*) N.d.R.: La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 142 del 16 maggio2008, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dei commi 1122 e 1123, nella parte in cui non
prevedono che il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
1124. E ' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile,
allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilita' ambientale di settori
economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e l’informazione
ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui
al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente
le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l’attuazione e il
monitoraggio di un "Piano d’azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla
approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte
all’integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure di
acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei
seguenti criteri:
a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilita'
ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie
merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l’igiene;
m) trasporti.
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e' istituito un
apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro
dello sviluppo economico nonche' dai presidenti delle regioni interessate.
1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in
atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle
filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e' avviato, a partire
dall’anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva
riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che,
secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e'
finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente
nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere
dal 1º gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per
l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati
dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario.
1131. Per l’avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e' destinata una
quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti
per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei dati relativi
alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e
la rete nazionale integrati di rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni
riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento,
l’elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma
596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre
2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall’articolo 2, comma 94, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.
1134. All’articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, dopo le parole:
"spesa derivante dall’attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti:
"dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni".
1135. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni.
1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita' culturali svolte
sul territorio italiano, e' istituito presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra
lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto
Fondo.
1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al Ministero per i
beni e le attivita' culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la
loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un
contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici.
1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, della
legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli
anni 2007, 2008 e 2009.
1140. Al Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e' assegnato un contributo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Tale contributo e' finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni,
grandi eventi di carattere culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore
dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi
sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali, nonche' per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per
ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16
ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri
soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla
creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche' alla catalogazione,
conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati
di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007.
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali di far
fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano
pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere
alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e
librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e archeologico- monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti
annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.
1143. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle
contabilita' speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di
cui al presente comma e all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non
impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30
novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione
dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237
del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono
essere trasferite da una contabilita' speciale ad un’altra ai fini
dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove
possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio
2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a
comunicare all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di bilancio del
medesimo Ministero l’ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con
obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare".
(*) N.d.R.: Si riporta l'art. 2, c. 386 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"Il quarto ed il quinto periodo del comma 8
dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall’articolo 1,
comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
«Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le
attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero
definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e
dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1
dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie
relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le
modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad
un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non
oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici
del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette
contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale
competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di
gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione
degli stessi".
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
"Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all’articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della
Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che
hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia ";
c) all’articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la
cultura dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovra' essere dedicato alle
testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere
attivita' didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed
internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e
di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e
dell’incontro tra culture e religioni diverse";
d) all’articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere
le seguenti: "dell’Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane (UCEI) e".
1145. E ' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata,
quanto a 10 milioni di euro, all’ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro
e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per
la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di proprieta' pubblica e
demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e
didattico.
1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e' disposta
l’ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa,
sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e
modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo
viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di
autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le
competenze del Ministero dell’interno in materia di sicurezza.
1148. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. – (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota
del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche
sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e
qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di
riduzione delle spese".
1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per
il biennio 2008-2009.
1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle
somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione
nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale convenzione sono
stabilite, altresı', per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese
cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il
31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a
quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del
Ministero per i beni e le attivita' culturali dall’istituto gestore del Fondo di
cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le
modalita' per pervenire all’estinzione del debito maturato, per le singole opere
finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della
totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente, all’impresa ovvero al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato".
1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente l’erogazione e
l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attivita' di
produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" e'
sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all’articolo 12, comma 5, le parole:
"erogazione dei finanziamenti e dei contributi " sono sostituite dalle seguenti:
"erogazione dei contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono
sostituite dalle seguenti:
"contributi concessi";
c) l’articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. – (Disposizioni per le attivita' di produzione). – 1. A valere sul
Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei
commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non
superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le
opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al
90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le
modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione del contributo, e
nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, e' attribuita
al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarita' dei
diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film
realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per
la concessione dei benefı'ci di legge, e che non siano state comunicate ed
approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte
negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali,
di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di
mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla
data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi
previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, e' destinata all’autore
della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura,
designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualita' di cui
all’articolo 17.";
d) all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche' all’ammissione al
finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla
valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8" sono sostituite
dalle seguenti:
"nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6"
e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 6";
e) all’articolo 17, comma 1, le parole:
"comma 9" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 7"; f) all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità
secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non
compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente
pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l’anno 2007 è assegnata
in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le
province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in
proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti
criteri e modalità di gestione per l’utilizzo delle predette risorse.(*)
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità
stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle
province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350
milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalita' di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
1155. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione
di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in
Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti:
"in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati
rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in
Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo
in Sicilia e in Calabria"";
b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto".
1156. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti
degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il
decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e
di promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati
per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI),
destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i
processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente
lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10
milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalita' di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti
attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio
e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite massimo di
spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera
presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera.
Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare
con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno
2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l’attuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni
con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in
attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle
misure di cui alla presente lettera e' esteso l’incentivo di cui all’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi,
nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a
valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto importo;
f-bis) al fine di
favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria
e' concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula
di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per
l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i
lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono
equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni;(*)
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle
risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi
volti a migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e
l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
g-bis) a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.(**)
(*) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 27 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in L. n. 222 del 29 ottobre 2007
(**) N.d.R.: Lettera
aggiunta dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1157. In via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi
da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure
concorsuali in corso, e' concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10
milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni
di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento
all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese
beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’applicazione degli
sgravi contributivi previsti dall’articolo 8, commi 4 e 4- bis, e dall’articolo
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi
previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del
periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si puo'
disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita'
delle predette risorse.
1158. Per le vendite intervenute nell’anno 2007 dopo l’entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e' disposta, sulla
base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita
relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la
necessita' dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori
dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a
decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di
azienda.
1159. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al
comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le
uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e'
istituito l’accordo di solidarieta' tra generazioni, con il quale e' prevista,
su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro
dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello
ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore ai 25 anni,
oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita' della stipula e
i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di
accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione delle risorse per
l’attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni
di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
1162. All’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e
lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ",
euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008".
1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di
23 milioni di euro per l’anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
1164. A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania
possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle
posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo
effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre
1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. Il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1165. Per le finalita' di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per
l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno 2008 a valere sul Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a
tal fine e' integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l’anno 2007 e
per l’anno 2008.
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa intesa con la
regione interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate,
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche' ai
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni
gia' stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle
suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al
presente comma, il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
1167. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in
pagamento dal 1º gennaio 2007.
1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso
ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle
societa' e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto- legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita'
definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale anche mediante collegamenti telematici.
1170. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche' per la
realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e'
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
1172. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di
legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638. All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e'
abrogato.
1173. Al fine di promuovere la regolarita' contributiva quale requisito per la
concessione dei benefı'ci e degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu'
decreti, all’individuazione degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e
delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di
imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze
nonche' i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi
ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita' del
rapporto tra la qualita' dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita'
delle ore di lavoro necessarie nonche' lo scostamento percentuale dall’indice da
considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche
produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e dei redditi presunti.
1175. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefı' ci normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di
regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio,
i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al
comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non
considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva
nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di
norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio
1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di
paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto
1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro
12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
1179. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1177 e 1178
integrano, a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1180. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e'
sostituito dai seguenti:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto,
di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti
pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di
cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno
antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di
trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore
e del datore di lavoro".
1181. L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e' abrogato.
1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di trasferimento dei dati
contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve
essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater)
modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento
d’azienda o di ramo di essa".
1184. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il
comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i
moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi
di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del
lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto
nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme
previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro
pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai
servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di
cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto
previsto dal presente comma".
1185. E' abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni.
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e per il finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in materia di salute
e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu' elevato
rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure
individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle
vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime
medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito
denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL,
nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi.
1188. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e
2007".
1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre 2007, ai
sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decretolegge 14
febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione,
ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari
aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita', a favore di imprese o
gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano
stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte
alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore dell’elettronica
sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate
rispettivamente 1.000 e 500 delle unita' indicate nel periodo precedente. Gli
oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla
contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che
eccedono la mobilita' ordinaria.
Ai lavoratori ammessi alla mobilita' in base al presente comma si applicano, ai
fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994,
nonche' le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e
8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese
o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono
presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il
31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro per l’anno 2008 e di 140
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
15 giugno 2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il 20 maggio 2007. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. All’articolo 1, comma 155, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
1191. Nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono
destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per
l’anno 2007, di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione
salariale straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli
assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro
temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo
e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi
dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008(*), apposita
istanza ai sensi del comma 1193.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 30 settembre 2007, è stato così prorogato dall'art. 7
del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302
del 31-12-2007.
1193. L’istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata esclusivamente dai
datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale
ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le
rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti
alle associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato
alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza
il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori che intende
regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non
anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza
medesima.
1194. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza,
disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di
contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di
conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata
dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411
del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva,
e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella
istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche' ai diritti
di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale
per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di
regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla procedura di cui ai commi
da 1192 a 1201 e' consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi
concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le
connesse sanzioni amministrative.
Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo
assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l’accordo
sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di
tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la
cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di
regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due
terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita':
a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale
dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo
senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di
contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa
ai periodi oggetto di regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote
contributive effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei
reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi,
nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi,
ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, nonche' all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia
di sgravi degli oneri sociali.
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e
la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere
nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva
di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.(*)
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente
sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di
ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al
comma 1194.
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata
al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le
ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
1201. Ferma restando l’attivita' di natura istruttoria di spettanza dell’INPS,
il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori
provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito
del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma
1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione
prodotta.
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni
previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonche' di garantire il
corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche
a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007,
possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle
aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con
le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali
comparativamente piu' rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da
1203 a 1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i
lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione
individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato
godono dei benefı' ci previsti dalla legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di
collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4
dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure
atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro
nonche' stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di
monitoraggio relative all’evoluzione della media dei corrispettivi
effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle
ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei
corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore
delle disposizioni di cui alla presente legge.
1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane
condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del
versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo
finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari
alla meta' della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi
di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di
lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti
di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con
ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari
ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono
autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei
mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi
accordi con riferimento alla possibilita' di integrare presso la gestione
separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella
misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo
previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai
versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente in caso di omissione contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai
diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione
dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o
premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo
51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all’articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto
degli atti di conciliazione, e' precluso ogni accertamento di natura fiscale e
contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori
interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito anche ai
datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di
lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di
accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al
completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una
durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
1211. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il
2006" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
1212. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell’attuazione del presente comma, e'
autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1213. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui
agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea o
per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni,
loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti
dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai sensi
dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si
rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i
princı'pi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e dall’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie
operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo
di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
degli altri Fondi aventi finalita' strutturali.
1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti
dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee
ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
1217. Lo Stato ha altresı' diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici
e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla
legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri
finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza
delle suddette violazioni.
1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente
territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita' speciali obbligatorie
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e
gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in
ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216
e 1217, e' stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei
confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entita' del credito
dello Stato nonche' l’indicazione delle modalita' e i termini del pagamento,
anche rateizzato.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati piu' decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l’obbligato sia un
ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con
gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento dell’intesa e' di quattro mesi decorrenti
dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana.
L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entita' del credito dello Stato e
l’indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il
contenuto dell’intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
1221. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel presente comma.
1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese
del Ministero dell’economia e delle finanze.
1223. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative
solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita'
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che
sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma.
1224. All’articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ",
del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice
tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e'
proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze".
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti
iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di
razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli
indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze. I
pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono
effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1224, ed al presente comma.
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti
previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.(*)
(*) N.d.R.: Con
sentenza n. 104 del 18 aprile 2008, il comma 1226 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui obbliga le Province autonome
di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, si provvede all’attuazione del
presente comma.
1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale,
anche in relazione all’esigenza di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle
imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di
nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei,
nonche' al fine di favorire l’unicita' della titolarita' tra la proprieta' dei
beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita' di gestione, ivi inclusi
i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere
forme di turismo ecocompatibile, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l’applicazione del presente comma
il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, un decreto recante l’individuazione dei criteri, delle procedure e
delle modalita' di attuazione.
1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionale del turismo di cui
all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare
specificamente per le attivita' di monitoraggio della domanda e dei flussi
turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo
e la competitivita' del settore.
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo
del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al
settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 e' autorizzata
la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con
riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre
2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto
autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decretolegge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal
patto di stabilita' interno.
1231. All’articolo 1, comma 3, del decreto- legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo
periodo, dopo le parole:
"presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e
presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto
autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento",
"Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per
cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate:
0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle
dogane: 0,1668 per cento".
1233. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
sostituito dal seguente:
"69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e'
ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009".
1234. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per
mille dell’imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’universita'; c)
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari all’0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei
contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e' destinata
all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed alle
organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del
comma 1234 riconosciute come parti sociali e alla copertura degli oneri
necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille
relative agli anni finanziari 2006 e 2007.(*)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei
soggetti e le modalita' di riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata la spesa
nel limite massimo di 400 milioni di euro(*) per l’anno 2008.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un
fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e
manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi,
infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle
capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti
militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e'
altresı' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale
fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare
con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre
le relative variazioni di bilancio.
1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di
edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il
personale volontario delle Forze armate.
1240. E ' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di
euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell’ambito
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze.
1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle
missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla
legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza
al 31 dicembre 2006, e' prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel
limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre a
valere sul fondo di cui al comma 1240.
A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero
dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente
comma si applica l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
1243. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per
la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle
biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e
di 50 milioni di euro per l’anno 2009.
1244. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 30 milioni di euro
per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro
per l’anno 2009.
1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo
dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore
dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello
stesso settore. La riforma dovra' essere riferita tanto al prodotto quanto al
mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a
sostenere le possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese
e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovra'
tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali,
privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese
editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunita' italiane
all’estero e le imprese no profit.
1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all’articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si
effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra
gli aventi diritto.
In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato
dall’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1247. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che
attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di
partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento,
nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del
31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con
le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti
di accesso. A decorrere dall’anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma
1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell’ammontare globale dei contributi
stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.(*)
(*) N.d.R:: Si riporta di seguito l'art. 39, c. 2 del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, ("Milleproroghe") pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007:
"2. Il diritto dei
canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai
sensi della normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008."
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14
aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al
31 dicembre 2006.
1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di
atti, di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’articolo
2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all’articolo 1, comma 21,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita'
interessate.
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1,
del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l’anno
2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e
finanziare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza
paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonche'
la partecipazione dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le
iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9
della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei
costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro; per sostenere l’attivita' dell’Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che
diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche
familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali.
1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresı' del Fondo
per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni
statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la
famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli
interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire
proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente
l’efficacia, attraverso la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di
una Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei
consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore
delle famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione,
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella
comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma
sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte
alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori,
promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269(*)
(*) N.d.R.: Lettere
aggiunte dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto,
ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli
interventi di cui ai commi 1250 e 1251.
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla
famiglia di cui al comma 1250.
1254. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) – 1. Al fine di
promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di
lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una
quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al
fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese
fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e
aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni
positive per le finalita' di cui al presente comma, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilita' degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i
genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a quindici anni,
in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo
di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi
ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento,
l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con
figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a
carico".
1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle
attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione, di
consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonche' all’attivita'
della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.
1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari
opportunita', sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui
al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai
soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una
volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.
1257. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n.
493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui
all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall’anno 2007,
e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al
comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1,(*) annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui
all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura
dell’esercizio finanziario in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge
28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella
dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale per
cinque anni.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119
della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti
e le pari opportunita', promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge
5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto
il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007, 170 milioni
di euro per l’anno 2008 e 100 milioni di euro per l’anno 2009(*). Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei princı'pi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i
criteri e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario
di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi,
diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di frequenza e di
funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e
presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010,
dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal
Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri
esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2007, di 170 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 100 milioni di euro per l’anno 2009(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata parte delle
risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma
1250.
1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di
cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di
cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e
le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della
solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e
delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo,
che dovra' prevedere una quota parte da destinare all’istituzione di un
Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte
da destinare al piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di
genere.
1262. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno e' istituito un Fondo
da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale,
connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento
dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi
migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con
decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita'
previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento per le liberta'
civili e l’immigrazione" del medesimo stato di previsione.
1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9
gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l’ulteriore spesa di 500.000 euro annui.
1264. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle
persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta'
sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e'
assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al
comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
1266. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di
permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario
che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ".
1267. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro
familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo
denominato "Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati", al quale e'
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Il Fondo e' altresı' finalizzato alla realizzazione di un piano per
l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto
scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici di apposite figure
professionali madrelingua quali mediatori culturali.
1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al
comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
1269. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole:
"3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008
confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all’articolo 1, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari
delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle
vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite".
1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto
morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager
nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.
1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini
italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati
al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari, e' stato
negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al
trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929
dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per
presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto,
eventualmente gia' presentate dagli interessati alla Organizzazione
internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli
effetti della presente legge. A tal fine l’OIM, tramite la sua missione di Roma,
trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora
pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.
1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato,
costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri,
dell’interno e dell’economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri,
nonche' da un rappresentante dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall’internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante
dell’Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonche' da un rappresentante
dell’OIM.
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.
1276. All’onere complessivo di 250.000 euro derivante dall’ attuazione del
presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di
cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli importi del
fondo di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato di 250.000 euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009
e' corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui
all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni,
e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007.
1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l’Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche
ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani.
1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso l’Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e
funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l’attuale
dotazione organica sono trasferiti all’EIM.
1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed
economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita'
di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e
l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, per
l’erogazione delle risorse.
1282. Al funzionamento dell’EIM si provvedera' in parte con le risorse
disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all’IMONT, e in parte con il
concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attivita' del medesimo.(*)
(*) N.d.R. : Si riporta di seguito l'art. 2, c. 45 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
"45. La disposizione
di cui all’articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
interpreta nel senso che le risorse da trasferire all’Ente italiano montagna (EIM)
sono tutte quelle complessivamente già attribuite all’Istituto nazionale della
montagna (IMONT) al 1º gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente
disponibili per effetto dell’esclusione disposta dal primo periodo del comma 507
dell’articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006"
1283. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali fino all’avvio dell’EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri,
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nomina un commissario.
1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior
accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia
dell’accesso all’acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse
di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di
erogazione delle risorse del fondo.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl.
Ordinario n.285.
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una
migliore fruizione dell’acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua
potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica,
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione,
naturizzazione,
microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle
acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è
alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli
interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.(*)
(**)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(**) N.d.R.: comma
così modificato dall'art. 6-bis del d.l. n. 208/2008, introdotto in sede di
conversione in legge (L. n. 13/2009, pubblicata nella GU n. 49 del 28-2-2009)
1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia
di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per
materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per
polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro
procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per
modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di
cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui
al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma
1284-bis.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
1285. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2007".
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono
essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1287. Le somme di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza
italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo
1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287
sono estinti.
1290. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la
realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato
"Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e'
assegnata la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.
1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del
decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni
di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per l’organizzazione,
l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di l milione
di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1
milione di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per le medesime
finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo
anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.
1293. L’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
sostituito dal seguente:
"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di
sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta'
sociale l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con
decreto del Ministro della solidarieta' sociale, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e l’organizzazione
dell’Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresı' istituito il "Fondo
nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di promozione della salute e
di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei
giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle
dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006,
2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e'
destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di
comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il
Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato
alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle
associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di
natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze".
1294. E' assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare il
credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo
speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni.
1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179.
1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di
spesa, la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo e'
adeguata alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a) del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell’Ente deve prevedere la presenza nel
consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali nonche' di un membro in rappresentanza delle regioni e
delle autonomie locali, tra i quali e' scelto il Presidente. Il numero dei
componenti del consiglio stesso e' ridotto a nove. Il comitato esecutivo
dell’Istituto e' soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio
di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell’Istituto e' composto da un
numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci
dell’Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla data
di entrata in vigore della presente legge gli organi dell’Istituto per il
credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge lo statuto dell’Istituto deve essere adeguato
alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per
gli organi dell’Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º
gennaio 2007.
1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di
base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato
italiano paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5
milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e'
concesso, per l’anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei
contenziosi pendenti nonche' l’ultimazione dei collaudi tecnico- amministrativi
relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui
all’articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31
dicembre 2007. L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli
oneri derivanti dalla proroga nell’ambito delle proprie disponibilita', a valere
sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 10,
commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni.
1300. E' abrogato l’articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni.
1301. A decorrere dal 1º gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all’articolo
5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso.
Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due
vice direttori generali.
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale
da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di
programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i
rappresentanti degli enti locali interessati, e' autorizzata la spesa di 97
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per
l’importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere
versate, nell’anno 2007, all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture. Il predetto importo e' versato su apposita contabilita'
speciale, [ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli
anni dal 2007 al 2011]* in ragione di 13 milioni di euro nell’anno 2007 e di 21
milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 [e della successiva
riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture.]*
* N.d.R.: Periodi
soppressi dall'art. 23 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007 (pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2-10-2007), convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007.
1303. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un
fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e
servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
1305. All’articolo 7-viciesquater del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al
comma 1, dopo le parole:
"Ministro dell’interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ". Il secondo periodo
del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell’imposta
sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d’identita' elettronica e'
riassegnata al Ministero dell’interno per essere destinata per euro 1,15 alla
copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai
comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del
documento. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione della
presente disposizione".
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente ed
efficace ai compiti d’istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed
organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e'
autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia' assunti mediante procedura
selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno
tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano
stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L’inquadramento
nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene
previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione
presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due
docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della
COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico
dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla
COVIP dall’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1307. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo
periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi
previsti dall’articolo 23-bis., comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000.
1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado
e sue sezioni staccate e' istituita una commissione per il patrocinio a spese
dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente
dell’organo giurisdizionale, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di
presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente
dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo.
Per ciascun componente sono designati uno o piu membri supplenti. Esercita le
funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale,
nominato dal presidente dell’organo stesso. Al presidente e ai componenti non
spetta nessun compenso ne' rimborso spese.
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l’anno 2007
un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unita' di personale
appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la
funzionalita' dell’apparato amministrativo di supporto agli uffici
giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica.
All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono
detratte dall’ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del
Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto
articolo 1.
1310. L’articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5. – (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della
comunita' internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese
o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine
di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per
consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative".
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la
elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa
ricognizione, alla stima, nonche', previa analisi comparativa di costi e benefı'ci,
alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano
di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite
dell’Agenzia del demanio.
1313. Per finalita' di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici, il
Ministero della giustizia, di concerto con l’Agenzia del demanio, individua con
decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso
all’Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il
medesimo termine l’Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili
suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure
di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero
della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico
contabile.
1314. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne verifica la
compatibilita' con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita presentato all’Unione europea, una quota non inferiore al
30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al
comma 1313, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione
straordinaria degli immobili ubicati all’estero.
1315. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l’area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del
Consiglio, del 1º giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in
vigore della presente legge, l’importo della tariffa per i visti nazionali di
breve e di lunga durata previsto all’articolo 26 della tabella dei diritti
consolari, di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e'
determinato nell’importo di 75 euro.
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da
riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle
domande di visto per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la
differenziazione delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti
nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315,
e' conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i
visti per l’area Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti
in sede europea finalizzati al contrasto della criminalita' organizzata e
dell’immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale
del "Sistema d’informazione visti", nei limiti dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli
impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, e' incrementato di non piu' di 65 unita'.
1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e' istituito
un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili; b) contratti di servizio di durata limitata con
agenzie di lavoro interinale; c) attivita' di istituto, su iniziativa della
rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati.
1319. A decorrere dal 1º giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a
rilasciare e a rinnovare la carta d’identita' a favore dei cittadini italiani
residenti all’estero ed iscritti al registro dell’AIRE. Il costo per il rilascio
e il rinnovo della carta d’identita' e' fissato in misura identica a quello
previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.
1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1319 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita'; b) gli importi
derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e
privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attivita'
pubblica e quella privata.
1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per il funzionamento
e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1319.
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009.
Per l’attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge e' autorizzata la
spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1323. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di 60 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui
all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a
condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le
persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio
dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza,di alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi familiari.
1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il
sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui
al comma 1324, la documentazione puo' essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorita' consolare del Paese
d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del
prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono
dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima
presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata
da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero
da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere
aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
abrogato.
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi
negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, e' incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di
euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per
30 milioni di euro annui.
Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione
del Ministero dell’interno.
1329. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17
milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di
euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le
esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza.
Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione dei predetti fondi tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Guardia di finanza " del medesimo stato di previsione.
1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito con una
dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo da ripartire per le
esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del
medesimo stato di previsione.
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' istituito un
Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie
di porto – Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio.
1332. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, e'
istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro,
da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del
Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del medesimo stato di previsione.
1333. Le risorse residue di cui all’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione
del polo di ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia.
Per l’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di
ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni
di euro all’anno per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007.
1334. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
primo periodo, le parole: "L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La
societa'", la parola:
"autorizzato" e' sostituita dalla seguente:
"autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti:
"e le loro controllate e collegate estere".
1335. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
dopo le parole: "internazionalizzazione dell’economia italiana" sono inserite le
seguenti: “; la societa' e' altresı' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad
operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i
profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
1336. All’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le
parole:
"o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte
estera,” sono sostituite dalle seguenti: “, nonche' a banche estere od operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati princı'pi di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti
concessi sotto ogni forma e".
1337. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
dopo le parole: "finanziamento delle suddette attivita', " sono inserite le
seguenti:
"nonche' quelle connesse o strumentali" e le parole:
"nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati
al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse.
1338. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le
parole:
"L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti:
"La societa'"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole:
"ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole:
"nonche' con enti od imprese esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le
seguenti:
“; la societa' puo' altresı' stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore”.
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla
sua attivita', attribuendone l’eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di
cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni. Il termine per l’opposizione dei creditori, di cui al terzo comma
dell’articolo 2445 del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le
disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all’articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l’anno 2006 e 48
milioni di euro per l’anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita
contabilita' speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate
all’entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l’anno 2007,
ad euro 112 milioni nell’anno 2008 e ad euro 284 milioni nell’anno 2009.
La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente legge.
1341. Per la realizzazione dell’archivio storico dell’Unione europea, presso
l’Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa
Salviati in Firenze, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della
nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
[1343. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le
parole: "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "e'
stata realizzata la condotta produttiva di danno".] (*)
(*) Nota: comma abrogato dal Decreto Legge 27 dicembre 2006, n. 299, pubblicato
nella G.U.n. 300 del 28.12.2006).
1344. All’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l’anno
2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei
fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito un fondo vincolato per il
triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e
politiche volte all’affermazione della cultura della legalita', al contrasto
delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di
950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e d’intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative.
Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le
regioni interessate.
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi prevista dall’articolo 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei
relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute
nell’esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle
relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere
svolte da altri organi.
1347. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, e' integrata di 14 milioni di euro per l’anno 2008.
1348. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, e'
inserito il seguente:
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento
di spese per servizi e forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria,
nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal
Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli
uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del
Consiglio dei ministri".
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di
valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell’ambito degli interventi di
risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della
nomina dei relativi organi ordinari, nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 del
decreto- legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge, la gestione dell’attivita' sanitaria svolta
dall’Ente Ordine Mauriziano di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge si intende integralmente a carico dell’azienda sanitaria
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di
durata in essere con l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle
obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di
istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei
confronti dell’azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i
decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data
di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti
vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni
anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei
medesimi titoli di cui al presente comma, all’Ente Ordine Mauriziano succede la
Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre
2004, n. 277.
1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti all’Ente
Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai sensi dell’articolo
2, comma 2, del decretolegge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili
funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali del
presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell’Istituto per la
ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni immobili gia'
dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine
Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari
comprendenti piu' unita', ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel
rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del
trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si
applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione
agraria.
1351. Dopo il comma 3 dell’articolo 117 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente
comma:
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 per
cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".
1352. Per l’attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi
della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata
all’utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni
realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici
invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
1355. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
1356. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
1359. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di
spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.
1360. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme
d’attuazione.
1364. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007, ad eccezione dei
commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(*) N.d.R.: comma così
sostuito dall'art.11 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del
10-8-2007
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006
NAPOLITANO
ALLEGATI OMESSI